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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 692/2024, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BUTTI MARA Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. NETTIS NICOLA Controparte_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 8 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) il 17/07/1975) e (nato a Controparte_1
WAIBLINGEN (D) il 11/12/1969), coniugati in Campofelice di Roccella in data 28/04/2003 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1) I figli , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Persona_1 Persona_2 il 09.05.2018, vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la stessa.
2) la casa familiare con annesso garage, posto auto e cantina sita in Merano, via Francesco Petrarca 3, tavolarmente identificata in p.m. 32 (sub 32 e 150) e 88 della p.ed. 3485 in P.T. 4112/II vengono assegnati in uso esclusivo alla sig.ra sino alla Per_3 Per_4 Pt_1 indipendenza economica dei figli.
3) il diritto-dovere di visita del padre nei confronti del figlio viene regolato previo Per_1 accordi diretti con lo stesso.
pagina 2 di 8 4) il diritto/dovere di visita della figlia viene regolato, disponendo che il sig. Per_2
potrà/dovrà vedere e tenere con sé la figlia senza restrizioni di sorta e con la CP_1 massima opportuna frequenza secondo orari da concordare con la madre;
per l'ipotesi che non si possa giungere a ragionevoli accordi sui tempi e sulle modalità di frequentazione tra padre e figlia che il padre andrà a trascorrere con la minore:
a. ogni secondo fine settimana, dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera, oltre ad ogni mercoledì pomeriggio sino a giovedì mattina con pernottamento presso il padre;
b. per quanto riguarda le festività, trascorrerà le vacanze natalizie con Per_2 entrambi i genitori, una settimana ciascuno, avendo cura che trascorra Per_2 la Vigilia ed il giorno di Natale incontrando entrambi i genitori;
c. per quanto concerne le altre festività da calendario la minore le trascorrerà metà con un genitore e metà con l'altro genitore, l'esatto periodo verrà concordato di volta in volta dai genitori nel rispetto del principio di alternanza;
d. per quanto attiene alle ferie estive, almeno due settimane con il padre, concordando con la madre in forma scritta i periodi entro il mese di aprile di ogni anno.
5) il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento ordinario dei figli con il CP_1 pagamento di un importo mensile di Euro 600,00 per figlio, quindi complessivamente Euro 1.800,00, sino alla indipendenza economica dei figli, da versarsi alla madre in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale automatica rivalutazione ASTAT, prima rivalutazione dicembre 2025.
6) le spese straordinarie necessarie per i figli, di natura medica, nonché le spese per attività sportiva, ricreativa, di tempo libero e di formazione extrascolastica sono a carico del padre nella misura dell'80%; le spese scolastiche ed universitarie, nonché le spese del vestiario per i figli sono a carico integrale del padre, il quale per le spese scolastiche ed universitarie si potrà servire anche delle somme investite/accantonate in polizze assicurative Alleanza, attualmente intestate a ciascuna delle parti. Con riferimento a tutte le spese straordinarie di cui sopra i coniugi si richiamano espressamente al Protocollo dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano dd. 26.11.2024, anche laddove prevede che, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite sms, WhatsApp o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che abbia anticipato le predette spese e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento) entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo alla richiesta.
pagina 3 di 8 7) eventuali assegni pubblici, assegni familiari e assegno unico universale per i figli spettano interamente alla madre;
scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in relazione alla percentuale effettivamente pagata;
le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente verranno fatte valere nella misura del 50% da ciascun genitore.
8) il sig. si impegna a versare alla sig.ra un contributo di mantenimento CP_1 Pt_1 di Euro 200,00, da versarsi alla stessa in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale automatica rivalutazione ASTAT, prima rivalutazione dicembre 2025.
9) il sig. si impegna al pagamento integrale del mutuo residuo della casa familiare CP_1 sita in Merano, Via Francesco Petrarca 3, in comproprietà con la sig.ra , sino ad Pt_1 estinzione dello stesso.
10)La vettura di tipo Adam Opel Agila tg. DS263SZ, intestata al sig. , verrà CP_1 trasferita alla sig.ra entro 30 giorni dall'omologa della separazione. Pt_1
11)il sig. si impegna a farsi carico delle spese condominiali della casa familiare CP_1 sita in Merano, Via Francesco Petrarca 3, sino al 31.12.2024. Le spese condominiali per l'utilizzo della casa familiare a far data dal 2025 saranno a carico integrale della moglie, mentre le spese straordinarie di proprietà e/o conservazione dell'immobile a far data dal
2025 verranno sostenute dai coniugi in parti uguali.
12)la sig.ra rinuncia a qualsivoglia pretesa in relazione ai canoni di locazione Pt_1 riscossi per l'immobile in comproprietà, sito in Merano, Sinigo, Via Nazionale 5, tavolarmente identificato in p.m. 8 della p.ed. 1078/1 in P.T. 2057 II C.C. 694 Maia, sino al 31.12.2024.
13)Entrambe le parti rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa derivante dalle rispettive società e Controparte_2 Controparte_3
14) nel contesto della regolarizzazione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig.
nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1
residente in [...], cede e C.F._1 trasferisce alla sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. , residente in [...], che per lo C.F._2 stesso titolo accetta, la propria quota di proprietà di ½ dell'immobile sito in Merano Sinigo, Via Nazionale 5, tavolarmente identificato in p.m. 8 della p.ed. 1078/1 in P.T.
2057 II C.C. 694 e p.ed. 1078/10 in PT 5764/II 694 Per_4 Per_4
Gli immobili sopra descritti risultano così censiti presso il competente catasto urbano:
− in Comune di Merano, via Sinigo, Piano 1, p.ed. 1078/1, sub. 7, foglio 13, p.m. 8, categoria A/4, classe 1, vani 4, superficie 90 mq, rendita euro 202,45;
pagina 4 di 8 − in Comune di Merano, via Nazionale 7, Piano T, p.ed. 1078/10, categoria F/1; quanto alle parti comuni: cortile;
piano rialzato: il giroscale;
piano rialzato: scale che immettono al 1. piano;
1. piano: atrio, il giroscale e le scale che immettono nel piano sottotetto;
tutto come risulta da visure uniche allegate sub. docc. n. 16 e 17 alle condizioni congiunte formulate.
Il suddetto immobile è raffigurato nella planimetria degli immobili depositati in Catasto in data 14.10.2011 prot. n. 4219.001.2011, che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale.
La proprietà e il possesso della p.m. 8 della p.ed. 1078/1 in P.T. 2057 II C.C. 694 Maia e della p.ed. 1078/10 in PT 5764/II 694 Maia passa immediatamente alla sig.ra Parte_1
, la quale ha diritto a tutti i frutti civili da oggi ed è obbligato a pagare dalla data di
[...] omologa della presente separazione gli oneri fiscali e le tasse. La parte cedente garantisce la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile oggetto del presente atto e la disponibilità di quanto ceduto, e presta le garanzie di legge, grantendo la libertà dello stesso sino all'intavolazione del presente atto, da garanzie reali, da vincoli derivanti da sequestro o da pignoramento, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso.
Quanto in oggetto è trasferito a corpo, con tutte le parti comuni e i diritti reali congiunti, nello stato di fatto e diritto in cui si trova l'immobile, ma libero da ipoteche, pegni ed aggravi di terzi, con le relative accessioni e pertinenze, con tutti gli eventuali diritti tavolarmente congiunti, le relative servitù attive e passive, così come risulta tavolarmente iscritto;
I ricorrenti dichiarano che
- ai sensi e agli effetti del D.L. 78/2010 convertito in legge 222/2010 che i predetti dati di identificazione catastali sono quelli risultanti in catasto urbano di Merano riferito alle planimetrie riguardanti i beni ed oggetti e depositati in data 14.10.2011 prot. n. 4219.001.2011 (cfr. doc. 18);
- i predetti dati di identificazione catastale e le predette planimetrie sono conformi allo stato di fatto dell'immobile;
- l'intestatario catastale dell'unità immobiliare urbano indicato è conforme all'intestatario risultante dal Libro Fondiario.
- In ottemperanza delle disposizioni del comma 2 del art. 40 legge 28/2/1985 n. 47 e del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche, e del richiamo di cui alla legge provinciale 21/01/1987 n.4 e legge provinciale del 31/03/2003 n.5, la parte alienante rende le seguenti dichiarazioni ai sensi e agli effetti di cui all'art. 4 della legge 4.01.1965 n. 15, pagina 5 di 8 riconoscendo di essere stata preventivamente ammonita sulla responsabilità penale a cui va incontro (ex. art. 26 della stessa legge) in caso di dichiarazione mendace, distribuzione di atto falso o contenente dati non corrispondenti a verità, le opere di realizzazione del fabbricato, cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto e l'unità medesima, hanno avuto inizio in data anteriore al 1° settembre 1967.
Dichiara, inoltre, la parte alienante:
- che per le opere successivamente realizzate il medesimo Comune di Merano (BZ) ha rilasciato i seguenti provvedimenti amministrativi:
- concessione edilizia n. 104/KN/OW dd. 03.06.1983;
- asseverazione ai sensi dell'art. 98 LP n. 13/97 dd. 01.12.2011, n. 146/11, prot. 39565.
- di non avere successivamente realizzato opere per le quali fosse necessario il rilascio di ulteriori provvedimenti amministrativi comunali.
- che la pertinenza della p.m. oggetto di compravendita p.ed. 1078/10 è inedificata;
Le parti chiedono che l'emanando provvedimento di omologa, unitamente alle presenti conclusioni di separazione consensuale e al verbale d'udienza costituiscano titolo per l'intavolazione della proprietà dei suddetti beni e dei relativi diritti congiunti in favore della sig.ra . Parte_1
Per il trasferimento della proprietà le parti chiedono l'esenzione da imposte di registro, tasse, diritti, contributi e imposte secondo l'art. 19 L.
6.03.1987 n. 74 e nel senso della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e secondo le circolari dell'agenzia delle entrate n. 18 del 29.05.2013 e n. 2/E del 21.02.2014.
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti, di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente trasferimento immobiliare, le parti convengono: che la parte alienante, con il consenso della parte acquirente, garantisce la conformità degli stessi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui sono stati realizzati;
di rinunciare di comune accordo all'allegazione al presente atto della relativa documentazione.
La parte acquirente esonera la parte alienante dalla prestazione di garanzia di conformità degli impianti condominiali, dichiarando di accettarli nello stato in cui attualmente si trovano, di accollarsi ogni onere di ispezione e di informativa sul loro stato presso l'amministrazione del condominio e di farsi carico sin da ora di ogni spesa che l'assemblea condominiale deciderà in futuro di sostenere per la conformazione degli impianti condominiali alla normativa sulla loro sicurezza.
Le parti rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dal presente atto, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
pagina 6 di 8 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma III, del D. Lgs n. 192/2005, come novellato dal D. Lgs. n. 311/2006, il sig. dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_1 all'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, previamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci, che per il fabbricato oggetto del presente atto è un fabbricato ultimato, dando atto che per edificio ultimato si intende quello completo delle strutture esterne, delle strutture interne e degli impianti e dispositivi tecnologici e per il quale sia possibile richiedere il rilascio dell'agibilità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 6 e 8 del D. Lgs n. 192/05 e che contemporaneamente non ricorre nessuna delle seguenti circostanze, per le quali non vi è obbligo di dotare il fabbricato della certificazione energetica: A) fabbricato industriale, artigianale o agricolo non residenziale, i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo altrimenti non utilizzabili, B) fabbricato isolato con superficie totale inferiore a 50 mq.; C) edificio rurale non residenziale sprovvisto di impianto di climatizzazione;
D) edifici il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione di impianti sportivi;
E) edifici adibiti a luoghi di culto e svolgimento di attività religiose;
F) ruderi, edifici inagibili, non utilizzabili. In considerazione di quanto sopra, la sig.ra , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 2 ter del Parte_1
DLGS n. 192 /2005 nel testo vigente, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio oggetto del presente atto.
Si allega copia del certificato energetico di data 24.01.2025 rilasciato dall'Ing.
[...] relativamente all'appartamento sito in Merano Sinigo, Via Nazionale 5. Persona_5
Il sig. , quale intestatario catastale, rispettivamente tavolare degli immobili Controparte_1 sopra citati, dichiara che:
a) gli edifici urbani sopra citati risultano censiti presso il Catasto Urbano con i dati sopra già indicati;
b) lo stato di fatto degli immobili oggetto del presente contratto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate.
Ai sensi delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia (art. 30, 2° comma DPR 6 giugno 2001, n. 380 nel testo vigente), la parte alienante dichiara che ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune, condominiale o congiunta pro quota, è pertinenza degli edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e che la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima è inferiore ai 5.000 metri quadrati.
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione di proprietà del patrimonio immobiliare, devono informarsi presso il Comune di Merano per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini dell'Imposta Municipale Unica o successive.
pagina 7 di 8 La sig.ra ed il sig. conferiscono incarico rispettivamente Parte_1 Controparte_1 all'avv. Mara Butti ed all'avv. Nicola Nettis per l'intavolazione e l'accatastamento delle unità immobiliari oggetto del presente atto.
15) La sig.ra si impegna a mantenere in essere, in relazione all'immobile Pt_1 predetto, il rapporto di locazione con il sig. , giusto contratto di Parte_2 locazione dd. 06.08.2018, registrato in pari data al nr. 2045 Serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate di Merano, e a prorogare, a scadenza del contratto in data 06.08.2025, il contratto medesimo di ulteriori due annualità, alle stesse condizioni, e quindi con un canone di locazione di Euro 700,00 mensili.
16)I ricorrenti dichiarano, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti punti, di aver risolto tra di loro ogni questione economico-patrimoniale e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere.
17)Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese del proprio avvocato con rinuncia degli avvocati al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 della legge 247 del 31/12/2012.
Stante il programmato trasferimento immobiliare con la presente sentenza, i documenti allegati alle conclusioni congiunte depositate dalle parti il 24.01.2025 sub doc. 18 (planimetrie) e doc. 19 (certificato energetico) costituiscono parte integrante della stessa.
Così deciso in Bolzano il 04/02/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 692/2024, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BUTTI MARA Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. NETTIS NICOLA Controparte_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 8 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) il 17/07/1975) e (nato a Controparte_1
WAIBLINGEN (D) il 11/12/1969), coniugati in Campofelice di Roccella in data 28/04/2003 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1) I figli , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Persona_1 Persona_2 il 09.05.2018, vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la stessa.
2) la casa familiare con annesso garage, posto auto e cantina sita in Merano, via Francesco Petrarca 3, tavolarmente identificata in p.m. 32 (sub 32 e 150) e 88 della p.ed. 3485 in P.T. 4112/II vengono assegnati in uso esclusivo alla sig.ra sino alla Per_3 Per_4 Pt_1 indipendenza economica dei figli.
3) il diritto-dovere di visita del padre nei confronti del figlio viene regolato previo Per_1 accordi diretti con lo stesso.
pagina 2 di 8 4) il diritto/dovere di visita della figlia viene regolato, disponendo che il sig. Per_2
potrà/dovrà vedere e tenere con sé la figlia senza restrizioni di sorta e con la CP_1 massima opportuna frequenza secondo orari da concordare con la madre;
per l'ipotesi che non si possa giungere a ragionevoli accordi sui tempi e sulle modalità di frequentazione tra padre e figlia che il padre andrà a trascorrere con la minore:
a. ogni secondo fine settimana, dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera, oltre ad ogni mercoledì pomeriggio sino a giovedì mattina con pernottamento presso il padre;
b. per quanto riguarda le festività, trascorrerà le vacanze natalizie con Per_2 entrambi i genitori, una settimana ciascuno, avendo cura che trascorra Per_2 la Vigilia ed il giorno di Natale incontrando entrambi i genitori;
c. per quanto concerne le altre festività da calendario la minore le trascorrerà metà con un genitore e metà con l'altro genitore, l'esatto periodo verrà concordato di volta in volta dai genitori nel rispetto del principio di alternanza;
d. per quanto attiene alle ferie estive, almeno due settimane con il padre, concordando con la madre in forma scritta i periodi entro il mese di aprile di ogni anno.
5) il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento ordinario dei figli con il CP_1 pagamento di un importo mensile di Euro 600,00 per figlio, quindi complessivamente Euro 1.800,00, sino alla indipendenza economica dei figli, da versarsi alla madre in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale automatica rivalutazione ASTAT, prima rivalutazione dicembre 2025.
6) le spese straordinarie necessarie per i figli, di natura medica, nonché le spese per attività sportiva, ricreativa, di tempo libero e di formazione extrascolastica sono a carico del padre nella misura dell'80%; le spese scolastiche ed universitarie, nonché le spese del vestiario per i figli sono a carico integrale del padre, il quale per le spese scolastiche ed universitarie si potrà servire anche delle somme investite/accantonate in polizze assicurative Alleanza, attualmente intestate a ciascuna delle parti. Con riferimento a tutte le spese straordinarie di cui sopra i coniugi si richiamano espressamente al Protocollo dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano dd. 26.11.2024, anche laddove prevede che, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite sms, WhatsApp o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che abbia anticipato le predette spese e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento) entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo alla richiesta.
pagina 3 di 8 7) eventuali assegni pubblici, assegni familiari e assegno unico universale per i figli spettano interamente alla madre;
scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in relazione alla percentuale effettivamente pagata;
le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente verranno fatte valere nella misura del 50% da ciascun genitore.
8) il sig. si impegna a versare alla sig.ra un contributo di mantenimento CP_1 Pt_1 di Euro 200,00, da versarsi alla stessa in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale automatica rivalutazione ASTAT, prima rivalutazione dicembre 2025.
9) il sig. si impegna al pagamento integrale del mutuo residuo della casa familiare CP_1 sita in Merano, Via Francesco Petrarca 3, in comproprietà con la sig.ra , sino ad Pt_1 estinzione dello stesso.
10)La vettura di tipo Adam Opel Agila tg. DS263SZ, intestata al sig. , verrà CP_1 trasferita alla sig.ra entro 30 giorni dall'omologa della separazione. Pt_1
11)il sig. si impegna a farsi carico delle spese condominiali della casa familiare CP_1 sita in Merano, Via Francesco Petrarca 3, sino al 31.12.2024. Le spese condominiali per l'utilizzo della casa familiare a far data dal 2025 saranno a carico integrale della moglie, mentre le spese straordinarie di proprietà e/o conservazione dell'immobile a far data dal
2025 verranno sostenute dai coniugi in parti uguali.
12)la sig.ra rinuncia a qualsivoglia pretesa in relazione ai canoni di locazione Pt_1 riscossi per l'immobile in comproprietà, sito in Merano, Sinigo, Via Nazionale 5, tavolarmente identificato in p.m. 8 della p.ed. 1078/1 in P.T. 2057 II C.C. 694 Maia, sino al 31.12.2024.
13)Entrambe le parti rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa derivante dalle rispettive società e Controparte_2 Controparte_3
14) nel contesto della regolarizzazione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig.
nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1
residente in [...], cede e C.F._1 trasferisce alla sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. , residente in [...], che per lo C.F._2 stesso titolo accetta, la propria quota di proprietà di ½ dell'immobile sito in Merano Sinigo, Via Nazionale 5, tavolarmente identificato in p.m. 8 della p.ed. 1078/1 in P.T.
2057 II C.C. 694 e p.ed. 1078/10 in PT 5764/II 694 Per_4 Per_4
Gli immobili sopra descritti risultano così censiti presso il competente catasto urbano:
− in Comune di Merano, via Sinigo, Piano 1, p.ed. 1078/1, sub. 7, foglio 13, p.m. 8, categoria A/4, classe 1, vani 4, superficie 90 mq, rendita euro 202,45;
pagina 4 di 8 − in Comune di Merano, via Nazionale 7, Piano T, p.ed. 1078/10, categoria F/1; quanto alle parti comuni: cortile;
piano rialzato: il giroscale;
piano rialzato: scale che immettono al 1. piano;
1. piano: atrio, il giroscale e le scale che immettono nel piano sottotetto;
tutto come risulta da visure uniche allegate sub. docc. n. 16 e 17 alle condizioni congiunte formulate.
Il suddetto immobile è raffigurato nella planimetria degli immobili depositati in Catasto in data 14.10.2011 prot. n. 4219.001.2011, che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale.
La proprietà e il possesso della p.m. 8 della p.ed. 1078/1 in P.T. 2057 II C.C. 694 Maia e della p.ed. 1078/10 in PT 5764/II 694 Maia passa immediatamente alla sig.ra Parte_1
, la quale ha diritto a tutti i frutti civili da oggi ed è obbligato a pagare dalla data di
[...] omologa della presente separazione gli oneri fiscali e le tasse. La parte cedente garantisce la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile oggetto del presente atto e la disponibilità di quanto ceduto, e presta le garanzie di legge, grantendo la libertà dello stesso sino all'intavolazione del presente atto, da garanzie reali, da vincoli derivanti da sequestro o da pignoramento, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso.
Quanto in oggetto è trasferito a corpo, con tutte le parti comuni e i diritti reali congiunti, nello stato di fatto e diritto in cui si trova l'immobile, ma libero da ipoteche, pegni ed aggravi di terzi, con le relative accessioni e pertinenze, con tutti gli eventuali diritti tavolarmente congiunti, le relative servitù attive e passive, così come risulta tavolarmente iscritto;
I ricorrenti dichiarano che
- ai sensi e agli effetti del D.L. 78/2010 convertito in legge 222/2010 che i predetti dati di identificazione catastali sono quelli risultanti in catasto urbano di Merano riferito alle planimetrie riguardanti i beni ed oggetti e depositati in data 14.10.2011 prot. n. 4219.001.2011 (cfr. doc. 18);
- i predetti dati di identificazione catastale e le predette planimetrie sono conformi allo stato di fatto dell'immobile;
- l'intestatario catastale dell'unità immobiliare urbano indicato è conforme all'intestatario risultante dal Libro Fondiario.
- In ottemperanza delle disposizioni del comma 2 del art. 40 legge 28/2/1985 n. 47 e del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche, e del richiamo di cui alla legge provinciale 21/01/1987 n.4 e legge provinciale del 31/03/2003 n.5, la parte alienante rende le seguenti dichiarazioni ai sensi e agli effetti di cui all'art. 4 della legge 4.01.1965 n. 15, pagina 5 di 8 riconoscendo di essere stata preventivamente ammonita sulla responsabilità penale a cui va incontro (ex. art. 26 della stessa legge) in caso di dichiarazione mendace, distribuzione di atto falso o contenente dati non corrispondenti a verità, le opere di realizzazione del fabbricato, cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto e l'unità medesima, hanno avuto inizio in data anteriore al 1° settembre 1967.
Dichiara, inoltre, la parte alienante:
- che per le opere successivamente realizzate il medesimo Comune di Merano (BZ) ha rilasciato i seguenti provvedimenti amministrativi:
- concessione edilizia n. 104/KN/OW dd. 03.06.1983;
- asseverazione ai sensi dell'art. 98 LP n. 13/97 dd. 01.12.2011, n. 146/11, prot. 39565.
- di non avere successivamente realizzato opere per le quali fosse necessario il rilascio di ulteriori provvedimenti amministrativi comunali.
- che la pertinenza della p.m. oggetto di compravendita p.ed. 1078/10 è inedificata;
Le parti chiedono che l'emanando provvedimento di omologa, unitamente alle presenti conclusioni di separazione consensuale e al verbale d'udienza costituiscano titolo per l'intavolazione della proprietà dei suddetti beni e dei relativi diritti congiunti in favore della sig.ra . Parte_1
Per il trasferimento della proprietà le parti chiedono l'esenzione da imposte di registro, tasse, diritti, contributi e imposte secondo l'art. 19 L.
6.03.1987 n. 74 e nel senso della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e secondo le circolari dell'agenzia delle entrate n. 18 del 29.05.2013 e n. 2/E del 21.02.2014.
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti, di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente trasferimento immobiliare, le parti convengono: che la parte alienante, con il consenso della parte acquirente, garantisce la conformità degli stessi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui sono stati realizzati;
di rinunciare di comune accordo all'allegazione al presente atto della relativa documentazione.
La parte acquirente esonera la parte alienante dalla prestazione di garanzia di conformità degli impianti condominiali, dichiarando di accettarli nello stato in cui attualmente si trovano, di accollarsi ogni onere di ispezione e di informativa sul loro stato presso l'amministrazione del condominio e di farsi carico sin da ora di ogni spesa che l'assemblea condominiale deciderà in futuro di sostenere per la conformazione degli impianti condominiali alla normativa sulla loro sicurezza.
Le parti rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dal presente atto, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
pagina 6 di 8 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma III, del D. Lgs n. 192/2005, come novellato dal D. Lgs. n. 311/2006, il sig. dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_1 all'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, previamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci, che per il fabbricato oggetto del presente atto è un fabbricato ultimato, dando atto che per edificio ultimato si intende quello completo delle strutture esterne, delle strutture interne e degli impianti e dispositivi tecnologici e per il quale sia possibile richiedere il rilascio dell'agibilità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 6 e 8 del D. Lgs n. 192/05 e che contemporaneamente non ricorre nessuna delle seguenti circostanze, per le quali non vi è obbligo di dotare il fabbricato della certificazione energetica: A) fabbricato industriale, artigianale o agricolo non residenziale, i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo altrimenti non utilizzabili, B) fabbricato isolato con superficie totale inferiore a 50 mq.; C) edificio rurale non residenziale sprovvisto di impianto di climatizzazione;
D) edifici il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione di impianti sportivi;
E) edifici adibiti a luoghi di culto e svolgimento di attività religiose;
F) ruderi, edifici inagibili, non utilizzabili. In considerazione di quanto sopra, la sig.ra , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 2 ter del Parte_1
DLGS n. 192 /2005 nel testo vigente, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio oggetto del presente atto.
Si allega copia del certificato energetico di data 24.01.2025 rilasciato dall'Ing.
[...] relativamente all'appartamento sito in Merano Sinigo, Via Nazionale 5. Persona_5
Il sig. , quale intestatario catastale, rispettivamente tavolare degli immobili Controparte_1 sopra citati, dichiara che:
a) gli edifici urbani sopra citati risultano censiti presso il Catasto Urbano con i dati sopra già indicati;
b) lo stato di fatto degli immobili oggetto del presente contratto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate.
Ai sensi delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia (art. 30, 2° comma DPR 6 giugno 2001, n. 380 nel testo vigente), la parte alienante dichiara che ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune, condominiale o congiunta pro quota, è pertinenza degli edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e che la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima è inferiore ai 5.000 metri quadrati.
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione di proprietà del patrimonio immobiliare, devono informarsi presso il Comune di Merano per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini dell'Imposta Municipale Unica o successive.
pagina 7 di 8 La sig.ra ed il sig. conferiscono incarico rispettivamente Parte_1 Controparte_1 all'avv. Mara Butti ed all'avv. Nicola Nettis per l'intavolazione e l'accatastamento delle unità immobiliari oggetto del presente atto.
15) La sig.ra si impegna a mantenere in essere, in relazione all'immobile Pt_1 predetto, il rapporto di locazione con il sig. , giusto contratto di Parte_2 locazione dd. 06.08.2018, registrato in pari data al nr. 2045 Serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate di Merano, e a prorogare, a scadenza del contratto in data 06.08.2025, il contratto medesimo di ulteriori due annualità, alle stesse condizioni, e quindi con un canone di locazione di Euro 700,00 mensili.
16)I ricorrenti dichiarano, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti punti, di aver risolto tra di loro ogni questione economico-patrimoniale e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere.
17)Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese del proprio avvocato con rinuncia degli avvocati al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 della legge 247 del 31/12/2012.
Stante il programmato trasferimento immobiliare con la presente sentenza, i documenti allegati alle conclusioni congiunte depositate dalle parti il 24.01.2025 sub doc. 18 (planimetrie) e doc. 19 (certificato energetico) costituiscono parte integrante della stessa.
Così deciso in Bolzano il 04/02/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
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