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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
letti gli atti ed esaminati i documenti;
osservato che il presente giudizio di appello, in materia di opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, deve seguire il rito del lavoro (art. 7 d.lgs.
150/2011);
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8277/2024 R.G. promossa da: (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Cristiana Barbato (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso l'Avv. Micaela Sampellegrini (c.f. ) in Milano, via C.F._3
Pietro Calvi n. 25 (PEC: – FAX: Email_1
0422489171);
- appellante – contro
(c.f. , in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonello Mandarano (c.f.
), Maria Rosa Sala (c.f. ) e Federico C.F._4 C.F._5
Bier (c.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, C.F._6
Via Della Guastalla n. 6 (PEC: – FAX: Email_2
0288453610);
- appellato –
con ricorso in appello depositato il 29.2.2024 (iscritto a ruolo il 4.3.2024);
oggetto: appello avverso la sentenza n. 8227/2022, pronunciata in data
20.12.2022/20.8.2023 dal Giudice di Pace di Milano (nel giudizio RG 77377/19), di rigetto dell'opposizione al verbale di contestazione n. 7779087-14 del 18.10.2019 della
Polizia Locale di Milano;
conclusioni di parte appellante:
< presente ricorso ed in totale riforma della sentenza n. 8227/2022 del Giudice di Pace di
Milano, pubblicata il 20.8.2023, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che vengono, di seguito, trascritte: “Dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia del verbale di contestazione n.7779087-1 del 18.10.2019, elevato dalla Polizia Locale di
Milano, nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguente per i motivi tutti espressi”.
2 Nel merito, in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, specificare che la sanzione amministrativa pecuniaria è mantenuta nel minimo edittale ed è pari ad euro 167,00.
Con vittoria di competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.>>
conclusioni del : Controparte_1
< sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in assenza dei presupposti di legge, e respingere, perché infondato, l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. Parte_1
8227/2022, pubblicata in data 20.8.2023, non notificata, resa nel procedimento RG
77377/2019 avverso il verbale di contestazione n. 7779087-14 del 18.10.2019.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza appellata (n. 8227/2022 pubblicata il
20.8.2023, definitiva del procedimento RG 77377/19), ha rigettato, a spese compensate,
l'opposizione al verbale di contestazione n. 7779087-14 in data 18.10.2019 della
Polizia Locale del Comune di Milano, notificato il 18.11.2019, relativo a infrazione all'art. 145 co. 6 e 10 CdS (d.lgs. 285/1992) ascritta alla predetta opponente, per non essersi arrestata, quale conducente dell'autovettura Seat Ibiza targata CL ZC (di proprietà della IG.ra , “nello sbocco su strada” e per avere Parte_2
omesso di dare la precedenza a motoveicolo in transito (causando collisione tra i
3 veicoli). Il Giudice a quo ha ritenuto sussistente l'infrazione contestata alla IG.ra e confermato il provvedimento impugnato. Parte_1
L'appellante chiede la riforma della sentenza del GdP, che assume avere erroneamente valutato le risultanze processuali ed erroneamente applicato l'art. 145 CdS.
L'appellato , costituitosi nel giudizio di primo grado in persona di Controparte_1
, in questo giudizio di appello costituitosi con il ministero degli Controparte_2
Avvocati menzionati in epigrafe (comparsa di risposta depositata telematicamente il
15.10.2024), sostiene l'infondatezza dell'impugnazione, che chiede sia respinta, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio.
Ritiene questo giudice del gravame che, come dedotto dall'appellante, il Giudice di prime cure – che pure ha richiamato principi di diritto assolutamente (ma solo astrattamente) condivisibili - non abbia adeguatamente tenuto in considerazione che, dalle risultanze processuali, non emerge con il necessario grado di certezza che la abbia posto in essere una condotta di guida colposamente violativa del Parte_1 precetto di cui all'art. 145 co. 6 CdS.
Secondo questa norma, la cui violazione è sanzionata dal comma 10 del medesimo art. 145, < conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola su strada>>.
Nel caso in esame, però, il solo testimone oculare dell'incidente stradale avvenuto il
16.10.2019 in via Mercalli, all'altezza del civico n. 28 (Clinica Capitanio), IG.
[...]
, escusso dal GdP nell'udienza svoltasi il 21.7.2022, ha dichiarato: Tes_1
“Uscivo dalla Clinica Capitanio al civico n.28 di via
Mercalli, di fronte al parcheggio ho visto uscire l'auto della che svoltava a sinistra lentamente perché Parte_1 lì bisogna per forza uscire lentamente, poi ad un certo punto, ha arrestato la marcia per far passare un pedone che usciva dal civico 28 e, a quel punto, si è vista
4 questa moto che veniva dalla strada principale che è a senso unico e impattava l'auto che era ferma per permettere al pedone di passare”.
Tenuto conto di tale testimonianza, e considerato che l'opposto e appellato CP_1
non ha specificatamente contestato (con le conseguenze di cui all'art. 115
[...]
c.p.c.) l'allegazione di parte opponente e appellante secondo cui il conducente dello scooter con cui l'auto condotta dalla venne a collisione procedeva, nella Parte_1
stretta e centrale via Mercalli, alla velocità di 55,9 km/h; considerato altresì che non risultano elementi obiettivi da cui univocamente trarre la certezza del compimento di una avventata immissione della Seat Ibiza nella strada soggetta a pubblico passaggio, ritiene questo giudice d'appello che non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente/appellante.
L'incertezza circa la violazione, da parte della , dell'obbligo di concedere Parte_1 precedenza (stabilito dall'art. 145 co. 6 CdS) impone, ai sensi dell'art. 7 co. 10 del d.lgs. 150/2011, l'accoglimento del gravame e dell'opposizione proposta da
[...]
avverso il verbale di contestazione n. 7779087-14 del 18.10.2019 della Parte_1
Polizia Locale del Comune di Milano, notificato il 18.11.2019: tale verbale deve essere annullato, con ogni conseguente effetto.
*
Poiché l'accoglimento dell'impugnazione e dell'opposizione proposte da
[...]
avviene per insufficienza di prova circa la condotta di guida concretamente Parte_1 messa in atto dall'appellante, ritiene questo giudice che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio (art. 92 c.p.c.
e Corte Cost. 77/2018).
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, accogliendo l'appello proposto da , in riforma della sentenza n. 8227/2022, Parte_1
pronunciata in data 20.12.2022/20.8.2023 dal Giudice di Pace di Milano (nel giudizio
RG 77377/19):
accoglie l'opposizione proposta da avverso il verbale di Parte_1
contestazione n. 7779087-14 del 18.10.2019. della Polizia Locale del Comune di
Milano, notificato il 18.11.2019, che annulla, con ogni conseguente effetto;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Milano, 13.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
6
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
letti gli atti ed esaminati i documenti;
osservato che il presente giudizio di appello, in materia di opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, deve seguire il rito del lavoro (art. 7 d.lgs.
150/2011);
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8277/2024 R.G. promossa da: (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Cristiana Barbato (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso l'Avv. Micaela Sampellegrini (c.f. ) in Milano, via C.F._3
Pietro Calvi n. 25 (PEC: – FAX: Email_1
0422489171);
- appellante – contro
(c.f. , in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonello Mandarano (c.f.
), Maria Rosa Sala (c.f. ) e Federico C.F._4 C.F._5
Bier (c.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, C.F._6
Via Della Guastalla n. 6 (PEC: – FAX: Email_2
0288453610);
- appellato –
con ricorso in appello depositato il 29.2.2024 (iscritto a ruolo il 4.3.2024);
oggetto: appello avverso la sentenza n. 8227/2022, pronunciata in data
20.12.2022/20.8.2023 dal Giudice di Pace di Milano (nel giudizio RG 77377/19), di rigetto dell'opposizione al verbale di contestazione n. 7779087-14 del 18.10.2019 della
Polizia Locale di Milano;
conclusioni di parte appellante:
< presente ricorso ed in totale riforma della sentenza n. 8227/2022 del Giudice di Pace di
Milano, pubblicata il 20.8.2023, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che vengono, di seguito, trascritte: “Dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia del verbale di contestazione n.7779087-1 del 18.10.2019, elevato dalla Polizia Locale di
Milano, nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguente per i motivi tutti espressi”.
2 Nel merito, in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, specificare che la sanzione amministrativa pecuniaria è mantenuta nel minimo edittale ed è pari ad euro 167,00.
Con vittoria di competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.>>
conclusioni del : Controparte_1
< sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in assenza dei presupposti di legge, e respingere, perché infondato, l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. Parte_1
8227/2022, pubblicata in data 20.8.2023, non notificata, resa nel procedimento RG
77377/2019 avverso il verbale di contestazione n. 7779087-14 del 18.10.2019.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza appellata (n. 8227/2022 pubblicata il
20.8.2023, definitiva del procedimento RG 77377/19), ha rigettato, a spese compensate,
l'opposizione al verbale di contestazione n. 7779087-14 in data 18.10.2019 della
Polizia Locale del Comune di Milano, notificato il 18.11.2019, relativo a infrazione all'art. 145 co. 6 e 10 CdS (d.lgs. 285/1992) ascritta alla predetta opponente, per non essersi arrestata, quale conducente dell'autovettura Seat Ibiza targata CL ZC (di proprietà della IG.ra , “nello sbocco su strada” e per avere Parte_2
omesso di dare la precedenza a motoveicolo in transito (causando collisione tra i
3 veicoli). Il Giudice a quo ha ritenuto sussistente l'infrazione contestata alla IG.ra e confermato il provvedimento impugnato. Parte_1
L'appellante chiede la riforma della sentenza del GdP, che assume avere erroneamente valutato le risultanze processuali ed erroneamente applicato l'art. 145 CdS.
L'appellato , costituitosi nel giudizio di primo grado in persona di Controparte_1
, in questo giudizio di appello costituitosi con il ministero degli Controparte_2
Avvocati menzionati in epigrafe (comparsa di risposta depositata telematicamente il
15.10.2024), sostiene l'infondatezza dell'impugnazione, che chiede sia respinta, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio.
Ritiene questo giudice del gravame che, come dedotto dall'appellante, il Giudice di prime cure – che pure ha richiamato principi di diritto assolutamente (ma solo astrattamente) condivisibili - non abbia adeguatamente tenuto in considerazione che, dalle risultanze processuali, non emerge con il necessario grado di certezza che la abbia posto in essere una condotta di guida colposamente violativa del Parte_1 precetto di cui all'art. 145 co. 6 CdS.
Secondo questa norma, la cui violazione è sanzionata dal comma 10 del medesimo art. 145, < conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola su strada>>.
Nel caso in esame, però, il solo testimone oculare dell'incidente stradale avvenuto il
16.10.2019 in via Mercalli, all'altezza del civico n. 28 (Clinica Capitanio), IG.
[...]
, escusso dal GdP nell'udienza svoltasi il 21.7.2022, ha dichiarato: Tes_1
“Uscivo dalla Clinica Capitanio al civico n.28 di via
Mercalli, di fronte al parcheggio ho visto uscire l'auto della che svoltava a sinistra lentamente perché Parte_1 lì bisogna per forza uscire lentamente, poi ad un certo punto, ha arrestato la marcia per far passare un pedone che usciva dal civico 28 e, a quel punto, si è vista
4 questa moto che veniva dalla strada principale che è a senso unico e impattava l'auto che era ferma per permettere al pedone di passare”.
Tenuto conto di tale testimonianza, e considerato che l'opposto e appellato CP_1
non ha specificatamente contestato (con le conseguenze di cui all'art. 115
[...]
c.p.c.) l'allegazione di parte opponente e appellante secondo cui il conducente dello scooter con cui l'auto condotta dalla venne a collisione procedeva, nella Parte_1
stretta e centrale via Mercalli, alla velocità di 55,9 km/h; considerato altresì che non risultano elementi obiettivi da cui univocamente trarre la certezza del compimento di una avventata immissione della Seat Ibiza nella strada soggetta a pubblico passaggio, ritiene questo giudice d'appello che non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente/appellante.
L'incertezza circa la violazione, da parte della , dell'obbligo di concedere Parte_1 precedenza (stabilito dall'art. 145 co. 6 CdS) impone, ai sensi dell'art. 7 co. 10 del d.lgs. 150/2011, l'accoglimento del gravame e dell'opposizione proposta da
[...]
avverso il verbale di contestazione n. 7779087-14 del 18.10.2019 della Parte_1
Polizia Locale del Comune di Milano, notificato il 18.11.2019: tale verbale deve essere annullato, con ogni conseguente effetto.
*
Poiché l'accoglimento dell'impugnazione e dell'opposizione proposte da
[...]
avviene per insufficienza di prova circa la condotta di guida concretamente Parte_1 messa in atto dall'appellante, ritiene questo giudice che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio (art. 92 c.p.c.
e Corte Cost. 77/2018).
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, accogliendo l'appello proposto da , in riforma della sentenza n. 8227/2022, Parte_1
pronunciata in data 20.12.2022/20.8.2023 dal Giudice di Pace di Milano (nel giudizio
RG 77377/19):
accoglie l'opposizione proposta da avverso il verbale di Parte_1
contestazione n. 7779087-14 del 18.10.2019. della Polizia Locale del Comune di
Milano, notificato il 18.11.2019, che annulla, con ogni conseguente effetto;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Milano, 13.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
6