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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/11/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n.656/2024 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale TRA
avv. D'ADAMO, in proprio;
Pt_1 appellante e sito in 71121 – IA alla Via E. Controparte_1
Pestalozzi n.15/A, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe di Gennaro, elettivamente domiciliato nel suo studio, in IA (FG), piazza Aldo Moro, n. 16; appellato
All'udienza collegiale del 05/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127-ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (Note scritte autorizzate ex art. 127-ter c.p.c. del 31/10/2025): < … chiede che la Corte d'Appello per una questione di giustizia voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) In via principale ed in riforma della sentenza civile n. 2897/2023, resa dal G.U. del Tribunale di IA il 21.11.2023, dichiarare la illegittimità della delibera adottata dall'assemblea condominiale il 21.06.2022 per violazione dell'art. 63 III co. disp. att. c.c. e 1136 I e II co. c.c. per illegittimità del procedimento di convocazione e di deliberazione dell'assemblea condominiale;
2) In via subordinata dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 183 VI co. c.p.c. e, preso atto dell'istanza dell'appellante di autorizzazione al deposito della documentazione integrativa prodotta con l'iscrizione a ruolo dell'atto di appello, sulla base della stessa ed in riforma della impugnata sentenza dichiarare la nullità della delibera adottata dall'assemblea del condominio Rizzi tenutasi il 21.06.2022 per violazione dell'art. 1130 CP_1 bis c.c.;3) Nel definitivo in riforma della sentenza impugnata dichiarare la nullità della delibera adottata dal condominio in data 20-21.06.2022 per CP_1
i motivi di censura elencati ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'atto di appello;
4) Condannare il nella persona dell'amministratore pro tempore, alla Controparte_1 refusione delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante ivi compresa la fase di mediazione, a cui il CP_1 non ha partecipato, per i motivi di cui al n. 5 dell'atto di appello>. Il procuratore del ha così concluso (Note di Controparte_1 trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 3/11/2025) : < Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, in persona dell'Ill.mo Giudice Relatore Designato, quale Giudice d'Appello, rigettata ogni avversa richiesta: - 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE stante la mancanza dei presupposti di legge, rigettare l'avversa, generica, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n° 2897/2023 del Tribunale Civile di IA;
- 2) IN OGNI CASO NEL MERITO: dichiarare infondato l'appello ex adverso proposto e, pertanto, rigettare tutte – NESSUNA ESCLUSA - le avverse doglianze e conclusioni, e quindi confermare integralmente la sentenza n° 2897/2023 del Tribunale Civile di IA – G.I. dott.sa Filomena MARI, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite di secondo grado, applicati i parametri di legge oltre che ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2897/2023, pubblicata il 21 novembre 2023, il Tribunale di IA ha rigettato la domanda, proposta da di nullità o Parte_2 annullabilità della delibera assembleare adottata dal Controparte_1 in data 21.06.2022, condannando l'attore alla rifusione “delle spese in favore del convenuto che si liquidano in € 1.700,00, oltre accessori di legge”. Con il richiamato provvedimento, in via preliminare, il Tribunale ha rigettato l'eccezione del convenuto di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163-164 c.p.c., ritenendo “formulati, in modo sufficiente il petitum che la causa petendi, in modo tale cioè da consentire al convenuto di predisporre un'adeguata difesa”. Nel merito, il Giudice di prime cure ha escluso che la deliberazione condominiale impugnata fosse affetta da cause di nullità e\o annullabilità. Anzitutto, ha evidenziato che il sindacato del giudice sulle delibere assembleari è circoscritto a questioni di legittimità, non potendosi estendere anche al merito delle scelte dei condomini. Ha proceduto poi ad indicare le diverse cause di annullabilità e di nullità delle deliberazioni dell'assemblea condominiale, sottolineando, che, in ogni caso, vi deve essere un interesse ad agire attuale e concreto da parte dell'attore. Sul primo punto oggetto di contestazione, ossia l'errata indicazione del luogo di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, il Tribunale afferma che questo vizio non ha determinato una “compromissione del diritto dell'attore di partecipare alla riunione”, poiché questa si è svolta regolarmente in seconda convocazione. L'impugnazione della deliberazione viene rigettata anche nella parte concernente la proposta transattiva, riguardando profili di merito che esulano dal sindacato del giudice. Né può essere motivo di irregolarità il fatto che la diffida era stata firmata soltanto da alcuni dei condomini, cui la proposta transattiva si riferiva. Il Giudice di primo grado afferma che la delibera non può considerarsi nulla neppure con riferimento all'approvazione dei rendiconti consuntivi relativi agli anni dal 2016 al 2021. A tal proposito, si precisa in sentenza che questi possono essere impugnati “solo per ragioni di legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati in passato dalla maggioranza”. Ad avviso del Tribunale, l'attore non avrebbe allegato i documenti a sostegno della propria domanda, dai quali evincere che “la contabilità presentata dall'amministratore del sia redatta in modo da rendere non CP_1 intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione”, né avrebbe fornito prova della commissione di errori di fatto o della violazione di norme o regolamenti. Sulla base di questi argomenti, il Tribunale di IA ha rigettato integralmente la domanda attorea, con condanna alle spese secondo il criterio di soccombenza. Avverso la sentenza, il soccombente ha proposto appello Parte_2 articolando cinque motivi di gravame. In primo luogo, l'appellante lamenta una violazione degli “artt. 113, 115 c.p.c., 66 - 3° co. disp. att. c.c. e 1136 – 1° e 2° co. c.c.”. Il giudice avrebbe ritenuto erroneamente, quale motivo di impugnazione della delibera, l'omessa indicazione nell'avviso di convocazione del luogo in cui l'assemblea si sarebbe tenuta. Invece, ciò che l'attore aveva contestato era il fatto che, da verbale, l'assemblea in prima convocazione si sarebbe riunita in un luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione e dai condomini non conosciuto. Secondo l'appellante, l'errata indicazione del luogo dell'assemblea, in quanto elemento essenziale della convocazione, avrebbe integrato una palese violazione dell'art. 66, co. 3, disp. att. c.c., e, in assenza di valida prima convocazione, la successiva assemblea avrebbe dovuto deliberare con le maggioranze proprie della prima convocazione, ex art. 1136, co. 1 e 2, c.c. L'appellante, in secondo luogo, deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 113 e 183, co. 6, c.p.c., perché il primo Giudice non avrebbe correttamente concesso i termini di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., sebbene richiesti dall'attore e non oggetto di opposizione da parte del convenuto. Ad avviso dell'appellante, la concessione dei termini non sarebbe rimessa alla discrezionalità del giudice, essendo un atto dovuto. A fondamento della propria doglianza, l'appellante evidenzia che l'error in procedendo “non ha consentito alle parti l'integrazione non solo della produzione documentale ma anche l'integrazione del thema decidendum nel senso che quelli approvati dall'assemblea condominiale del 21.06.2022 sono stati impropriamente definiti “bilanci e/o rendiconti” laddove trattasi di mere ripartizioni di spese effettuate in assenza della relativa documentazione contabile più volte denunciata”. Pertanto, l'appellante chiede all'adita Corte l'acquisizione, ora per allora, della suddetta documentazione, depositata contestualmente all'iscrizione a ruolo del gravame. A giudizio dell'appellante, la documentazione integrativa attesterebbe il proprio interesse ad impugnare la delibera e il pregiudizio subito a causa della sua illegittimità. In particolare, si fa rinvio alle cause civili promosse dalle condomine e circa “il presunto mancato Parte_3 Parte_4 versamento di quote condominiali non contabilizzate dai precedenti amministratori”. Viene altresì allegato il provvedimento con cui il Tribunale di IA (N. R.G. 1448/2023) emette decreto ingiuntivo in favore di Parte_5 per i crediti nei confronti del Avverso tale decreto Controparte_1 ingiuntivo aveva fatto opposizione il e il “giudizio è stato definito CP_1 con sentenza n.2268/2024, che ha disposto la condanna del al CP_1 pagamento della somma di € 5.340,82 oltre interessi”. Nelle memorie di replica, l'appellante afferma anche di aver versato, in ottemperanza alla pronuncia di condanna, la propria quota pari a € 894,74 (bonifici in atti). Dai documenti depositati emergerebbe una mancata e/o errata contabilizzazione dei pagamenti effettuati dall'appellante al precedente amministratore, CP_2 negli esercizi dal 2016 al 2020. Infatti, questi non sarebbero stati conteggiati nei rendiconti approvati dall'assemblea con la delibera impugnata. In conseguenza dell'approvazione di rendiconti, nonostante il difetto della necessaria documentazione contabile, l'appellante lamenta di aver ricevuto da parte del difensore del una richiesta di pagamento1 per quote CP_1 condominiali per un importo più alto rispetto a quello dovuto2. Con il terzo motivo di gravame, si lamenta la “violazione degli artt. 113, 115, c.p.c., e 1130 n. 10, 1130 bis e 2697 c.c.”, in riferimento al capo della sentenza relativo all'approvazione dei rendiconti. Secondo l'appellante, i condomini non sarebbero stati messi in condizione di verificare la regolare tenuta della contabilità, a causa dell'assenza di documenti, non ancora acquisiti dal subentrante amministratore CP_3
Come emerge dal verbale in data 21.06.2022, nel corso dell'assemblea, tale criticità era stata sollevata da altro condomino, il quale si era Parte_6 espresso contro l'approvazione dei rendiconti e aveva proposto la costituzione di una commissione per la verifica dei rendiconti esistenti e la predisposizione di quelli mancanti. Nonostante ciò, l'assemblea aveva approvato, con la maggioranza dei presenti, i rendiconti consuntivi degli esercizi dal 2016 al 2020 ed i rispettivi piani di riparto, deliberando altresì che i conguagli fossero riportati nella gestione dell'anno 2021. A ciò si aggiunge che i condomini presenti avevano chiesto all'amministratore in carica di ottenere, dal precedente amministratore tutta la documentazione CP_2 mancante, comprensiva di quella del dott. (antecedente amministratore), Per_1 per una successiva rielaborazione dei rendiconti. L'appellante sottolinea che questa operazione non era stata ancora compiuta dall'attuale amministratore, il quale, anzi, avrebbe affermato “falsamente che giammai l'assemblea avrebbe deliberato una revisione contabile relativamente alla contabilità redatta dal dr. e confluita nei bilanci dallo stesso CP_2 predisposti (2016-2020)3”. A sostegno della propria posizione, l'appellante fa notare che, dal verbale di nomina datato 11.02.2021, risulterebbe chiaro come l'assemblea avesse designato il dott. come proprio amministratore “a condizione che venissero CP_3 rettificati gli anni di spesa relativi alla eventuale ricostruzione dei bilanci pregressi e spese per oneri accessori extra”. Nonostante ciò, senza aver acquisito la relativa documentazione contabile, l'amministratore avrebbe comunque convocato l'assemblea per approvare i rendiconti degli anni 2016-2020. L'appellante afferma che “la mancata disponibilità della documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo da parte dei condomini comporta la violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di rendicontazione e la conseguente invalidità della relativa delibera di approvazione”. Al riguardo, parte appellante precisa che i cosiddetti “rendiconti”, in realtà, sarebbero mere ripartizioni di spesa, senza voci di entrata e di uscita, redatti in violazione dell'art. 1130-bis c.c., in difetto di registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione. Pertanto, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado, nel rigettare la domanda attorea, non avrebbe correttamente applicato gli artt. 1130, n.10, e 1130-bis c.c., concernenti la disciplina del rendiconto condominiale. A sostegno dell'invalidità della delibera di approvazione del rendiconto, il condomino deduce l'errata contabilizzazione delle somme da lui Pt_2 dovute al Condominio. La documentazione depositata in appello, di cui era stata chiesta l'acquisizione per le ragioni esposte con il secondo motivo di gravame, dimostrerebbe la presenza di errori di fatto nei rendiconti approvati per gli anni 2016-2020. Con la quarta doglianza, si rileva che la sentenza di primo grado “ha omesso di provvedere sulla domanda di annullamento della delibera del 20 - 21.06.2022, nella parte relativa all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2021 e relativo piano di riparto”, con violazione degli artt. 112, 113 c.p.c. e 1130, n.10, e 1130-bis c.c. Secondo l'appellante, l'illegittimità della delibera assembleare impugnata, con riguardo ai rendiconti degli esercizi precedenti (2016-2020), determinerebbe l'erroneità e l'illegittimità anche del rendiconto dell'anno 2021, ove erano confluiti i conseguenti conguagli. Infine, l'appellante impugna il capo della sentenza riguardante la statuizione sulle spese, ritenendola errata in conseguenza “dell'illegittimo rigetto della domanda”. Per questo motivo, si chiede, con l'accoglimento dell'appello, di liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza. Inoltre, nella nota di replica autorizzata del 15 ottobre 2025, sempre in merito alle spese, l'appellante “precisa che esse dovranno comprendere anche quelle relative alla fase di mediazione a cui il non ha inteso partecipare ed CP_1
a tal fine si produce il relativo verbale negativo”. Si è costituito nel giudizio di gravame l'appellato Controparte_1 contestando l'avverso gravame, perché infondato in fatto e in diritto, e chiedendone il rigetto integrale, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., “palese essendo la temerarietà ed infondatezza del gravame spiegato”. Preliminarmente, il si oppone all'acquisizione della documentazione CP_1 nuova, prodotta tardivamente per la prima volta in sede di gravame dall'appellante, trattandosi di documenti già in possesso dell'attore in primo grado, fin dal momento della introduzione del giudizio. Inoltre, l'appellato si oppone all'acquisizione di atti riguardanti altri condomini e relativi a vicende pendenti davanti innanzi ad altre autorità giudiziarie. L'appellato eccepisce, altresì, la “nullità dell'avverso atto” di appello per la genericità delle contestazioni e la mancanza di “precise conclusioni relativamente all'esatta indicazione del presunto vizio eccepito”. Quanto al merito, l'appellato chiede il rigetto del primo motivo di doglianza per mancanza di interesse ad impugnare la delibera dell'appellante. Infatti, “al netto dell'evidente “refuso/errore” di trascrizione del luogo nel verbale da parte dell'amministratore”, in ogni caso, la riunione in prima convocazione (di cui l'appellante lamenta lo svolgimento in un luogo diverso) non avrebbe avuto alcun esito, per mancato raggiungimento del quorum costitutivo. Pertanto, non risulterebbe compromesso il diritto dell'attore, ora appellante, a partecipare all'assemblea in seconda convocazione, considerato che questa si era tenuta regolarmente nel luogo indicato nell'avviso. Neppure sarebbe stato provato dall'attore che, alle 23:59 del 20 giugno 2022 (data della prima convocazione), nell'androne condominiale sarebbe stato raggiunto il numero legale per la regolare costituzione dell'assemblea. Quindi, ad avviso dell'appellato , l'assemblea in seconda convocazione non avrebbe potuto essere CP_1 considerata alla stregua della prima, ai fini del calcolo delle maggioranze di cui all'art. 1136, co. 1 e 2, c.c. Quanto al secondo motivo di appello, il ribatte che non vi sarebbe CP_1 alcun obbligo per il giudice di concedere i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, tal fine, richiama l'orientamento del Supremo Collegio, secondo cui, in base al combinato disposto degli artt. 187, co.1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., il giudice è libero di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e assegnare la causa in decisione, anche in presenza di una richiesta di concessione dei termini ex co. 6 dell'art. 183 c.p.c. Ciò anche in considerazione del “favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 187 c.p.c.” e in osservanza del principio di ragionevole durata del processo. In tale direzione deporrebbe anche l'interpretazione dell'art. 175 c.p.c., secondo cui il giudice, potendo esercitare “tutti poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo”, ha facoltà di negare alle parti il triplo termine. In ogni caso, l'appellato eccepisce la novità e la tardività delle produzioni documentali di cui l'appellante chiede autorizzazione al deposito, trattandosi di documenti già esistenti al momento dell'instaurazione del giudizio in primo grado, che l'attore avrebbe potuto e dovuto allegare tempestivamente fin dal momento della iscrizione al ruolo della cuasa, dinanzi al Tribunale di IA. Come ulteriore contestazione, l'appellato rappresenta il carattere strumentale della terza doglianza, desumibile dal fatto che il appellante, pur CP_1 consapevole della “gravissima condizione delle finanze condominiali”, aveva deciso di non partecipare all'assemblea e, dunque, non aveva potuto ascoltare i chiarimenti dell'amministratore in merito ai bilanci consegnati dal CP_3 precedente amministratore Inoltre, l'attore avrebbe potuto prendere CP_2 visione della documentazione giustificativa del bilancio, per l'anno 2021, disponibile sul sito internet comunicato con la convocazione. A ciò si aggiunge che, nonostante espresso invito nell'avviso di convocazione, l'appellante non aveva neanche richiesto all'amministratore né un appuntamento, per la verifica di quanto in bilancio, né la trasmissione dei relativi documenti. L'appellato, quindi, condivide le osservazioni del Tribunale di IA sulla possibilità di impugnare le delibere assembleari solo per vizi di legittimità, non potendosi il sindacato del giudice estendere anche al merito delle decisioni, e non essendo consentito al di contestare il rendiconto nella sua interezza, CP_1 dovendosi specificare le singole voci di spesa ritenute errate. L'appellato che l'attore, ora appellante, non avrebbe Controparte_4 dimostrato “una sua diversa contabilizzazione degli oneri condominiali versati e a lui imputati” e, con ciò, anche il proprio interesse ad impugnare la delibera. Per tali ragioni, secondo la parte appellata, il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda attorea, ritenendola non suffragata da adeguata documentazione a fondamento delle doglianze, “per la verità assai generiche”. Con riferimento al quarto motivo di appello, l'appellato replica che il “travaso dei saldi precedenti” nel rendiconto del 2021 sarebbe del tutto legittimo e in linea con il principio di continuità della contabilità condominiale nei diversi esercizi. In base a tale regola, l'amministratore sarebbe tenuto ad assumere, come punto di partenza del nuovo rendiconto condominiale, i saldi provenienti dall'esercizio precedente, salvo statuizioni contenute in sentenza, passata in giudicato, che abbia accertato l'inesattezza e l'illegittimità dei consuntivi degli anni precedenti. Infine, l'appellato chiede la conferma anche del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali, conforme al criterio del riparto segondo soccombenza. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 5/11/2025, la causa è stata riservata per la decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione Preliminarmente, ad avviso della Corte, è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di appello, sollevata dall'appellato, perché il gravame, articolato su cinque motivi di censura, è sufficientemente dettagliato e argomentato, così da consentire alla controparte e al Giudice di cogliere le questioni focalizzate con l'impugnazione, come, d'altronde, emerge dalla difesa stessa del , posto in grado di CP_1 controbattere su tutte le tesi argomentative e critiche articolate dall'appellante. In relazione al primo motivo di appello, va esclusa la lamentata violazione, da parte del Tribunale di IA, degli “artt. 113, 115 c.p.c., 66 - 3° co. disp. att. c.c. e 1336 – 1° e 2° co. c.c.”, con riguardo alla pronuncia di nullità – negata dal primo Giudice - della delibera assembleare impugnata per illegittimità del procedimento di convocazione e di deliberazione. Nello specifico, come sostenuto dall'appellante, l'assemblea in prima convocazione sarebbe invalida perché tenutasi in luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione4 e, di conseguenza, il 21 giugno 2022, l'assemblea 4 Da verbale in atti, l'assemblea in prima convocazione si è tenuta il 20.06.2022 alle ore 23:59, presso lo studio dell'amministratore sito alla Via Grecia, 38 – 71122 IA. Invece, nell'avviso di convocazione il luogo riportato è l'atrio condominiale sito in Via Pestalozzi 15/A – 71121 IA. avrebbe dovuto deliberare con le maggioranze, più elevate, di cui agli artt. 1136, co. 1 e 2 c.c., come se si fosse trattato di prima convocazione. A tal proposito, non è superfluo ribadire – in primo luogo – che il , per CP_1 impugnare la delibera assembleare, deve vantare un interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) concreto e rilevante e cioè quell'interesse “ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni”5. Inoltre, tale interesse presuppone che “venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda”. Nel caso di specie, la mancata corrispondenza - tra l'altro verosimilmente dovuta ad un mero “refuso/errore” di trascrizione6 - tra il luogo effettivo dell'assemblea in prima convocazione e quello indicato nel relativo avviso non ha comportato alcun pregiudizio per l'attore, poiché nessuna deliberazione è stata assunta in prima convocazione a causa del mancato raggiungimento del quorum costitutivo. Aggiungasi che l'appellante non ha allegato e tanto meno provato che, alle ore 23:59 del 20 giugno 2022, nell'atrio condominiale, e cioè nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, fosse presente il medesimo deducente condomino o, quanto meno, un numero di condomini idoneo al raggiungimento del numero legale indispensabile per costituire regolarmente l'assemblea in prima convocazione. In assenza di prova contraria, andata deserta anche la riunione nell'atrio, l'assemblea del 21 giugno 2022 si è svolta regolarmente in seconda convocazione e ha deliberato con le maggioranze ridotte dell'art. 1136, co.3, c.c. Inoltre, come ripetutamente affermato dal Supremo Collegio7, posto che la seconda convocazione dell'assemblea condominiale è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima (sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote) la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Sicchè, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, nè la rende invalida. Orbene, nel caso in esame, le quattro righe sottoscritte dall'amministratore del
, riportate all'inizio del verbale d'assemblea in seconda convocazione CP_1
e che costituirebbero il verbale dell'assemblea in prima convocazione, in realtà – stante la riferita assenza di tutti i condomini – hanno valenza di una nota informativa dell'amministratore, apprezzata e valutata dai condomini in seconda convocazione, ritenuta sufficiente dall'assemblea per prendere atto dell'inutile esperimento della prima convocazione, in assenza di elementi (non forniti dai condomini) sulla base dei quali ritenere che, qualora fosse stata rispettata la sede indicata nella convocazione, sarebbe stato raggiunto il quorum costitutivo in prima convocazione. Pertanto, correttamente l'assemblea condominiale ha ritenuto di approvare l'operato dell'amministratore e di procedere in seconda convocazione, avendo preso atto dell'esito infruttuoso della prima convocazione.
Per questi motivi
, si ritiene di condividere la conclusione tratta dal Giudice di primo grado, secondo cui il diritto dell'attore a partecipare alla riunione condominiale non è stato leso dall'errore in ordine alla indicazione del luogo dell'assemblea in prima convocazione. D'altronde, le decisioni sono state prese dall'assemblea in seconda convocazione nel luogo e nel giorno indicato sull'avviso di convocazione, che l'appellante aveva regolarmente ricevuto. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della mancata concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., nonostante, in prima udienza, la richiesta fosse stata avanzata dalla parte attrice e non avesse incontrato l'opposizione del convenuto8. L'appellante sostiene che, in tale maniera, sarebbe stata negata la possibilità per l'attore di precisare il thema decidendum e di integrare la documentazione a sostegno della propria domanda. Pertanto, con l'atto impugnatorio, l'appellante precisa il thema decidendum, affermando che i bilanci e/o rendiconti cui si era fatto riferimento, in realtà, erano delle “mere ripartizioni di spese effettuate in assenza della relativa documentazione contabile” e chiede l'acquisizione della documentazione, prodotta in appello ma che, qualora posto nella condizione di farlo, avrebbe potuto allegare alle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. 8 Verbale di prima udienza del 21.02.2023 in atti. Per converso, il appellato si oppone all'ingresso di documenti e atti CP_1 non oggetto di esame in primo grado, evidenziandone la novità e la tardività. Anche questo motivo d' appello è infondato. In primo luogo, v'è da chiedersi se sia configurabile un obbligo per il giudice di concedere il triplo termine del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., in caso di specifica richiesta di parte. La norma in questione, in realtà, va interpretata in chiave sistematica, ponendola in correlazione con gli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c. Dalla lettura congiunta di queste disposizioni, emerge che il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione di merito, ha la facoltà di invitare le parti a precisare le conclusioni e riservare la causa per la decisione. Un simile approccio interpretativo si giustifica anche in una prospettiva di contrasto a richieste strumentali delle parti, volte a dilatare i tempi del processo. Infatti, la tesi opposta “si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.”9. Ne deriva che il giudice esercita un potere discrezionale e va escluso, quindi, un insindacabile obbligo alla concessione dei termini previsti dall'art. 183, co.6, c.p.c., fermo restando che, ovviamente, qualora il diniego abbia compromesso concretamente il diritto alla difesa della parte, quest'ultima, a mezzo dell'impugnazione, può contestare l'eventuale illegittimità del comportamento del giudice. In particolare, l'appellante “non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte”. Nella vicenda in esame, non va trascurato il fatto che l'attore, dopo aver avanzato la richiesta di concessione del triplo termine, in prima udienza, non l'ha reiterata negli atti successivi, nonostante la negata concessione dei termini richiesti, neanche in sede di precisazione delle conclusioni e difese conclusive, formulando esclusivamente richieste attinenti al merito della controversia. Dunque, il comportamento acquiescente, tenuto in primo grado dalla parte attrice, va inteso ragionevolmente come tacita rinuncia ai termini in oggetto e, quindi, ogni doglianza sul punto deve ritenersi priva di fondamento, non potendo trovare più ingresso, in sede di gravame, a norma dell'art. 345 c.p.c., la prova che la parte, 9 Cass. n.17685/2022. In tale direzione anche Cass. n. 8287/2017; Cass. n.7474/2017; Cass. n.4767/2016. come nella fattispecie, avrebbe potuto produrre tempestivamente in primo grado, qualora non vi avesse rinunciato.10 Va confermata anche la statuizione del Tribunale di IA in merito alla validità della delibera assembleare di approvazione dei rendiconti degli anni dal 2016 al 2020. In primo luogo, va ribadito il carattere discrezionale delle deliberazioni assembleari, rispetto alle quali il sindacato del giudice deve fermarsi esclusivamente ai vizi di legittimità, essendo invece precluso il sindacato sul merito della scelta dell'assemblea di approvazione de rendiconti condominiali. Grava, quindi, sull'attore impugnante l'onere non solo di allegare ma anche di provare il carattere non intelligibile per i condomini delle voci di entrata e di uscita dei rendiconti, da valutarsi anche seguendo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in forza del quale non è richiesta “la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose”11. Inoltre, l'attore è tenuto ad indicare le singole voci di spesa che ritiene errate, non potendosi limitare a contestare il rendiconto nella sua globalità12. Orbene, stante la ritenuta inammissibilità delle precisazioni contenute nell'atto di gravame e della documentazione integrativa depositata in fase di appello, questa Corte non può che formare il proprio giudizio sulla base degli elementi ritualmente acquisiti in primo grado. Pertanto, l'appellante non ha documentato a sufficienza il pur lamentato carattere non intellegibile dei rendiconti degli anni 2016-2020, anche considerato che l'amministratore, sin dall'atto di convocazione, si è reso disponibile a fornire ai condomini i relativi documenti giustificativi che, evidentemente, l'assemblea ha ritenuto sufficienti e idonei ai fini dell'approvazione dei rendiconti. Parimenti, si rileva come la domanda di invalidità della delibera non sia supportata da documentazione (solo quella ritualmente acquisita in primo grado) idonea a comprovare i lamentati errori di fatto nella contabilità approvata. Al rigetto del motivo di censura riguardante l'approvazione dei rendiconti relativi all'arco temporale 2016-2020, consegue l'infondatezza anche del quarto motivo di appello, avente ad oggetto la statuita validità della delibera di approvazione del rendiconto anno 2021, in virtù del principio di continuità dei rendiconti condominiali13. 10 Cfr. Cass. Sez. 2, n. 15029 del 31/05/2019; n. 33103 del 10/11/2021. 11 Cass. Sez. 2, n. 14428/2025. 12 Cass. Sez. 2, n. 24069/2022. 13 Cass. Sez. 6, n. 3847/2021. Neppure condivisibili sono le doglianze in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado, stante la corretta applicazione del principio di soccombenza, alla luce dell'esito del giudizio di primo grado, qui integralmente confermato. Per i motivi che precedono, l'appello è totalmente infondato e deve essere respinto. In difetto dei relativi presupposti (mala fede o colpa grave), non può trovare accoglimento la domanda, avanzata dal appellato, di condanna CP_1 dell'avversa parte, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria. Le spese processuali del presente giudizio d'appello vanno poste a carico dell'appellante soccombente a beneficio dell'appellato e liquidate CP_1 come in dispositivo, considerando il valore indeterminabile a complessità bassa della causa, per tale ragione anche con applicazione dei parametri minimi, esclusa la fase istruttoria/trattazione, in quanto di fatto non espletata. In considerazione dell'esito negativo dell'appello, sul soccombente grava anche l'obbligo di corresponsione del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_2 confronti del , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, avverso la sentenza n. 2897/2023, resa inter partes dal Tribunale di IA II Sezione Civile, pubblicata il 28/11/2024, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore Parte_2 dell'appellato delle spese processuali del Controparte_1 presente grado, liquidate per compensi in € 1.800,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
c) pone a carico di parte appellante l'obbligo di corrispondere il doppio contributo di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 12/11/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con raccomandata a.r. 21.10/3.11.2022. 2 Come da nota pec del 15.11.2022 in atti. 3 Così l'amministratore nella nota del 22.05.2023 inviata ai condomini e CP_3 Parte_4 [...]
prodotta nel giudizio civile portante il n. 3602/2023 del Tribunale di IA (dal cui fascicolo è Parte_3 stata estratta) promosso dalle sorelle nei confronti del Condominio. Pt_3 5 Cass. n. 5129/2024; sul punto anche Cass. Sez. 6, n. 6128/2017. 6 Così si esprime il difensore dell'appellato nella comparsa di costituzione in appello del 2.09.2024. 7 Cfr. Cass. nn. 24132/09 e 3862/96.
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n.656/2024 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale TRA
avv. D'ADAMO, in proprio;
Pt_1 appellante e sito in 71121 – IA alla Via E. Controparte_1
Pestalozzi n.15/A, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe di Gennaro, elettivamente domiciliato nel suo studio, in IA (FG), piazza Aldo Moro, n. 16; appellato
All'udienza collegiale del 05/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127-ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (Note scritte autorizzate ex art. 127-ter c.p.c. del 31/10/2025): < … chiede che la Corte d'Appello per una questione di giustizia voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) In via principale ed in riforma della sentenza civile n. 2897/2023, resa dal G.U. del Tribunale di IA il 21.11.2023, dichiarare la illegittimità della delibera adottata dall'assemblea condominiale il 21.06.2022 per violazione dell'art. 63 III co. disp. att. c.c. e 1136 I e II co. c.c. per illegittimità del procedimento di convocazione e di deliberazione dell'assemblea condominiale;
2) In via subordinata dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 183 VI co. c.p.c. e, preso atto dell'istanza dell'appellante di autorizzazione al deposito della documentazione integrativa prodotta con l'iscrizione a ruolo dell'atto di appello, sulla base della stessa ed in riforma della impugnata sentenza dichiarare la nullità della delibera adottata dall'assemblea del condominio Rizzi tenutasi il 21.06.2022 per violazione dell'art. 1130 CP_1 bis c.c.;3) Nel definitivo in riforma della sentenza impugnata dichiarare la nullità della delibera adottata dal condominio in data 20-21.06.2022 per CP_1
i motivi di censura elencati ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'atto di appello;
4) Condannare il nella persona dell'amministratore pro tempore, alla Controparte_1 refusione delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante ivi compresa la fase di mediazione, a cui il CP_1 non ha partecipato, per i motivi di cui al n. 5 dell'atto di appello>. Il procuratore del ha così concluso (Note di Controparte_1 trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 3/11/2025) : < Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, in persona dell'Ill.mo Giudice Relatore Designato, quale Giudice d'Appello, rigettata ogni avversa richiesta: - 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE stante la mancanza dei presupposti di legge, rigettare l'avversa, generica, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n° 2897/2023 del Tribunale Civile di IA;
- 2) IN OGNI CASO NEL MERITO: dichiarare infondato l'appello ex adverso proposto e, pertanto, rigettare tutte – NESSUNA ESCLUSA - le avverse doglianze e conclusioni, e quindi confermare integralmente la sentenza n° 2897/2023 del Tribunale Civile di IA – G.I. dott.sa Filomena MARI, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite di secondo grado, applicati i parametri di legge oltre che ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2897/2023, pubblicata il 21 novembre 2023, il Tribunale di IA ha rigettato la domanda, proposta da di nullità o Parte_2 annullabilità della delibera assembleare adottata dal Controparte_1 in data 21.06.2022, condannando l'attore alla rifusione “delle spese in favore del convenuto che si liquidano in € 1.700,00, oltre accessori di legge”. Con il richiamato provvedimento, in via preliminare, il Tribunale ha rigettato l'eccezione del convenuto di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163-164 c.p.c., ritenendo “formulati, in modo sufficiente il petitum che la causa petendi, in modo tale cioè da consentire al convenuto di predisporre un'adeguata difesa”. Nel merito, il Giudice di prime cure ha escluso che la deliberazione condominiale impugnata fosse affetta da cause di nullità e\o annullabilità. Anzitutto, ha evidenziato che il sindacato del giudice sulle delibere assembleari è circoscritto a questioni di legittimità, non potendosi estendere anche al merito delle scelte dei condomini. Ha proceduto poi ad indicare le diverse cause di annullabilità e di nullità delle deliberazioni dell'assemblea condominiale, sottolineando, che, in ogni caso, vi deve essere un interesse ad agire attuale e concreto da parte dell'attore. Sul primo punto oggetto di contestazione, ossia l'errata indicazione del luogo di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, il Tribunale afferma che questo vizio non ha determinato una “compromissione del diritto dell'attore di partecipare alla riunione”, poiché questa si è svolta regolarmente in seconda convocazione. L'impugnazione della deliberazione viene rigettata anche nella parte concernente la proposta transattiva, riguardando profili di merito che esulano dal sindacato del giudice. Né può essere motivo di irregolarità il fatto che la diffida era stata firmata soltanto da alcuni dei condomini, cui la proposta transattiva si riferiva. Il Giudice di primo grado afferma che la delibera non può considerarsi nulla neppure con riferimento all'approvazione dei rendiconti consuntivi relativi agli anni dal 2016 al 2021. A tal proposito, si precisa in sentenza che questi possono essere impugnati “solo per ragioni di legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati in passato dalla maggioranza”. Ad avviso del Tribunale, l'attore non avrebbe allegato i documenti a sostegno della propria domanda, dai quali evincere che “la contabilità presentata dall'amministratore del sia redatta in modo da rendere non CP_1 intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione”, né avrebbe fornito prova della commissione di errori di fatto o della violazione di norme o regolamenti. Sulla base di questi argomenti, il Tribunale di IA ha rigettato integralmente la domanda attorea, con condanna alle spese secondo il criterio di soccombenza. Avverso la sentenza, il soccombente ha proposto appello Parte_2 articolando cinque motivi di gravame. In primo luogo, l'appellante lamenta una violazione degli “artt. 113, 115 c.p.c., 66 - 3° co. disp. att. c.c. e 1136 – 1° e 2° co. c.c.”. Il giudice avrebbe ritenuto erroneamente, quale motivo di impugnazione della delibera, l'omessa indicazione nell'avviso di convocazione del luogo in cui l'assemblea si sarebbe tenuta. Invece, ciò che l'attore aveva contestato era il fatto che, da verbale, l'assemblea in prima convocazione si sarebbe riunita in un luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione e dai condomini non conosciuto. Secondo l'appellante, l'errata indicazione del luogo dell'assemblea, in quanto elemento essenziale della convocazione, avrebbe integrato una palese violazione dell'art. 66, co. 3, disp. att. c.c., e, in assenza di valida prima convocazione, la successiva assemblea avrebbe dovuto deliberare con le maggioranze proprie della prima convocazione, ex art. 1136, co. 1 e 2, c.c. L'appellante, in secondo luogo, deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 113 e 183, co. 6, c.p.c., perché il primo Giudice non avrebbe correttamente concesso i termini di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., sebbene richiesti dall'attore e non oggetto di opposizione da parte del convenuto. Ad avviso dell'appellante, la concessione dei termini non sarebbe rimessa alla discrezionalità del giudice, essendo un atto dovuto. A fondamento della propria doglianza, l'appellante evidenzia che l'error in procedendo “non ha consentito alle parti l'integrazione non solo della produzione documentale ma anche l'integrazione del thema decidendum nel senso che quelli approvati dall'assemblea condominiale del 21.06.2022 sono stati impropriamente definiti “bilanci e/o rendiconti” laddove trattasi di mere ripartizioni di spese effettuate in assenza della relativa documentazione contabile più volte denunciata”. Pertanto, l'appellante chiede all'adita Corte l'acquisizione, ora per allora, della suddetta documentazione, depositata contestualmente all'iscrizione a ruolo del gravame. A giudizio dell'appellante, la documentazione integrativa attesterebbe il proprio interesse ad impugnare la delibera e il pregiudizio subito a causa della sua illegittimità. In particolare, si fa rinvio alle cause civili promosse dalle condomine e circa “il presunto mancato Parte_3 Parte_4 versamento di quote condominiali non contabilizzate dai precedenti amministratori”. Viene altresì allegato il provvedimento con cui il Tribunale di IA (N. R.G. 1448/2023) emette decreto ingiuntivo in favore di Parte_5 per i crediti nei confronti del Avverso tale decreto Controparte_1 ingiuntivo aveva fatto opposizione il e il “giudizio è stato definito CP_1 con sentenza n.2268/2024, che ha disposto la condanna del al CP_1 pagamento della somma di € 5.340,82 oltre interessi”. Nelle memorie di replica, l'appellante afferma anche di aver versato, in ottemperanza alla pronuncia di condanna, la propria quota pari a € 894,74 (bonifici in atti). Dai documenti depositati emergerebbe una mancata e/o errata contabilizzazione dei pagamenti effettuati dall'appellante al precedente amministratore, CP_2 negli esercizi dal 2016 al 2020. Infatti, questi non sarebbero stati conteggiati nei rendiconti approvati dall'assemblea con la delibera impugnata. In conseguenza dell'approvazione di rendiconti, nonostante il difetto della necessaria documentazione contabile, l'appellante lamenta di aver ricevuto da parte del difensore del una richiesta di pagamento1 per quote CP_1 condominiali per un importo più alto rispetto a quello dovuto2. Con il terzo motivo di gravame, si lamenta la “violazione degli artt. 113, 115, c.p.c., e 1130 n. 10, 1130 bis e 2697 c.c.”, in riferimento al capo della sentenza relativo all'approvazione dei rendiconti. Secondo l'appellante, i condomini non sarebbero stati messi in condizione di verificare la regolare tenuta della contabilità, a causa dell'assenza di documenti, non ancora acquisiti dal subentrante amministratore CP_3
Come emerge dal verbale in data 21.06.2022, nel corso dell'assemblea, tale criticità era stata sollevata da altro condomino, il quale si era Parte_6 espresso contro l'approvazione dei rendiconti e aveva proposto la costituzione di una commissione per la verifica dei rendiconti esistenti e la predisposizione di quelli mancanti. Nonostante ciò, l'assemblea aveva approvato, con la maggioranza dei presenti, i rendiconti consuntivi degli esercizi dal 2016 al 2020 ed i rispettivi piani di riparto, deliberando altresì che i conguagli fossero riportati nella gestione dell'anno 2021. A ciò si aggiunge che i condomini presenti avevano chiesto all'amministratore in carica di ottenere, dal precedente amministratore tutta la documentazione CP_2 mancante, comprensiva di quella del dott. (antecedente amministratore), Per_1 per una successiva rielaborazione dei rendiconti. L'appellante sottolinea che questa operazione non era stata ancora compiuta dall'attuale amministratore, il quale, anzi, avrebbe affermato “falsamente che giammai l'assemblea avrebbe deliberato una revisione contabile relativamente alla contabilità redatta dal dr. e confluita nei bilanci dallo stesso CP_2 predisposti (2016-2020)3”. A sostegno della propria posizione, l'appellante fa notare che, dal verbale di nomina datato 11.02.2021, risulterebbe chiaro come l'assemblea avesse designato il dott. come proprio amministratore “a condizione che venissero CP_3 rettificati gli anni di spesa relativi alla eventuale ricostruzione dei bilanci pregressi e spese per oneri accessori extra”. Nonostante ciò, senza aver acquisito la relativa documentazione contabile, l'amministratore avrebbe comunque convocato l'assemblea per approvare i rendiconti degli anni 2016-2020. L'appellante afferma che “la mancata disponibilità della documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo da parte dei condomini comporta la violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di rendicontazione e la conseguente invalidità della relativa delibera di approvazione”. Al riguardo, parte appellante precisa che i cosiddetti “rendiconti”, in realtà, sarebbero mere ripartizioni di spesa, senza voci di entrata e di uscita, redatti in violazione dell'art. 1130-bis c.c., in difetto di registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione. Pertanto, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado, nel rigettare la domanda attorea, non avrebbe correttamente applicato gli artt. 1130, n.10, e 1130-bis c.c., concernenti la disciplina del rendiconto condominiale. A sostegno dell'invalidità della delibera di approvazione del rendiconto, il condomino deduce l'errata contabilizzazione delle somme da lui Pt_2 dovute al Condominio. La documentazione depositata in appello, di cui era stata chiesta l'acquisizione per le ragioni esposte con il secondo motivo di gravame, dimostrerebbe la presenza di errori di fatto nei rendiconti approvati per gli anni 2016-2020. Con la quarta doglianza, si rileva che la sentenza di primo grado “ha omesso di provvedere sulla domanda di annullamento della delibera del 20 - 21.06.2022, nella parte relativa all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2021 e relativo piano di riparto”, con violazione degli artt. 112, 113 c.p.c. e 1130, n.10, e 1130-bis c.c. Secondo l'appellante, l'illegittimità della delibera assembleare impugnata, con riguardo ai rendiconti degli esercizi precedenti (2016-2020), determinerebbe l'erroneità e l'illegittimità anche del rendiconto dell'anno 2021, ove erano confluiti i conseguenti conguagli. Infine, l'appellante impugna il capo della sentenza riguardante la statuizione sulle spese, ritenendola errata in conseguenza “dell'illegittimo rigetto della domanda”. Per questo motivo, si chiede, con l'accoglimento dell'appello, di liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza. Inoltre, nella nota di replica autorizzata del 15 ottobre 2025, sempre in merito alle spese, l'appellante “precisa che esse dovranno comprendere anche quelle relative alla fase di mediazione a cui il non ha inteso partecipare ed CP_1
a tal fine si produce il relativo verbale negativo”. Si è costituito nel giudizio di gravame l'appellato Controparte_1 contestando l'avverso gravame, perché infondato in fatto e in diritto, e chiedendone il rigetto integrale, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., “palese essendo la temerarietà ed infondatezza del gravame spiegato”. Preliminarmente, il si oppone all'acquisizione della documentazione CP_1 nuova, prodotta tardivamente per la prima volta in sede di gravame dall'appellante, trattandosi di documenti già in possesso dell'attore in primo grado, fin dal momento della introduzione del giudizio. Inoltre, l'appellato si oppone all'acquisizione di atti riguardanti altri condomini e relativi a vicende pendenti davanti innanzi ad altre autorità giudiziarie. L'appellato eccepisce, altresì, la “nullità dell'avverso atto” di appello per la genericità delle contestazioni e la mancanza di “precise conclusioni relativamente all'esatta indicazione del presunto vizio eccepito”. Quanto al merito, l'appellato chiede il rigetto del primo motivo di doglianza per mancanza di interesse ad impugnare la delibera dell'appellante. Infatti, “al netto dell'evidente “refuso/errore” di trascrizione del luogo nel verbale da parte dell'amministratore”, in ogni caso, la riunione in prima convocazione (di cui l'appellante lamenta lo svolgimento in un luogo diverso) non avrebbe avuto alcun esito, per mancato raggiungimento del quorum costitutivo. Pertanto, non risulterebbe compromesso il diritto dell'attore, ora appellante, a partecipare all'assemblea in seconda convocazione, considerato che questa si era tenuta regolarmente nel luogo indicato nell'avviso. Neppure sarebbe stato provato dall'attore che, alle 23:59 del 20 giugno 2022 (data della prima convocazione), nell'androne condominiale sarebbe stato raggiunto il numero legale per la regolare costituzione dell'assemblea. Quindi, ad avviso dell'appellato , l'assemblea in seconda convocazione non avrebbe potuto essere CP_1 considerata alla stregua della prima, ai fini del calcolo delle maggioranze di cui all'art. 1136, co. 1 e 2, c.c. Quanto al secondo motivo di appello, il ribatte che non vi sarebbe CP_1 alcun obbligo per il giudice di concedere i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, tal fine, richiama l'orientamento del Supremo Collegio, secondo cui, in base al combinato disposto degli artt. 187, co.1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., il giudice è libero di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e assegnare la causa in decisione, anche in presenza di una richiesta di concessione dei termini ex co. 6 dell'art. 183 c.p.c. Ciò anche in considerazione del “favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 187 c.p.c.” e in osservanza del principio di ragionevole durata del processo. In tale direzione deporrebbe anche l'interpretazione dell'art. 175 c.p.c., secondo cui il giudice, potendo esercitare “tutti poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo”, ha facoltà di negare alle parti il triplo termine. In ogni caso, l'appellato eccepisce la novità e la tardività delle produzioni documentali di cui l'appellante chiede autorizzazione al deposito, trattandosi di documenti già esistenti al momento dell'instaurazione del giudizio in primo grado, che l'attore avrebbe potuto e dovuto allegare tempestivamente fin dal momento della iscrizione al ruolo della cuasa, dinanzi al Tribunale di IA. Come ulteriore contestazione, l'appellato rappresenta il carattere strumentale della terza doglianza, desumibile dal fatto che il appellante, pur CP_1 consapevole della “gravissima condizione delle finanze condominiali”, aveva deciso di non partecipare all'assemblea e, dunque, non aveva potuto ascoltare i chiarimenti dell'amministratore in merito ai bilanci consegnati dal CP_3 precedente amministratore Inoltre, l'attore avrebbe potuto prendere CP_2 visione della documentazione giustificativa del bilancio, per l'anno 2021, disponibile sul sito internet comunicato con la convocazione. A ciò si aggiunge che, nonostante espresso invito nell'avviso di convocazione, l'appellante non aveva neanche richiesto all'amministratore né un appuntamento, per la verifica di quanto in bilancio, né la trasmissione dei relativi documenti. L'appellato, quindi, condivide le osservazioni del Tribunale di IA sulla possibilità di impugnare le delibere assembleari solo per vizi di legittimità, non potendosi il sindacato del giudice estendere anche al merito delle decisioni, e non essendo consentito al di contestare il rendiconto nella sua interezza, CP_1 dovendosi specificare le singole voci di spesa ritenute errate. L'appellato che l'attore, ora appellante, non avrebbe Controparte_4 dimostrato “una sua diversa contabilizzazione degli oneri condominiali versati e a lui imputati” e, con ciò, anche il proprio interesse ad impugnare la delibera. Per tali ragioni, secondo la parte appellata, il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda attorea, ritenendola non suffragata da adeguata documentazione a fondamento delle doglianze, “per la verità assai generiche”. Con riferimento al quarto motivo di appello, l'appellato replica che il “travaso dei saldi precedenti” nel rendiconto del 2021 sarebbe del tutto legittimo e in linea con il principio di continuità della contabilità condominiale nei diversi esercizi. In base a tale regola, l'amministratore sarebbe tenuto ad assumere, come punto di partenza del nuovo rendiconto condominiale, i saldi provenienti dall'esercizio precedente, salvo statuizioni contenute in sentenza, passata in giudicato, che abbia accertato l'inesattezza e l'illegittimità dei consuntivi degli anni precedenti. Infine, l'appellato chiede la conferma anche del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali, conforme al criterio del riparto segondo soccombenza. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 5/11/2025, la causa è stata riservata per la decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione Preliminarmente, ad avviso della Corte, è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di appello, sollevata dall'appellato, perché il gravame, articolato su cinque motivi di censura, è sufficientemente dettagliato e argomentato, così da consentire alla controparte e al Giudice di cogliere le questioni focalizzate con l'impugnazione, come, d'altronde, emerge dalla difesa stessa del , posto in grado di CP_1 controbattere su tutte le tesi argomentative e critiche articolate dall'appellante. In relazione al primo motivo di appello, va esclusa la lamentata violazione, da parte del Tribunale di IA, degli “artt. 113, 115 c.p.c., 66 - 3° co. disp. att. c.c. e 1336 – 1° e 2° co. c.c.”, con riguardo alla pronuncia di nullità – negata dal primo Giudice - della delibera assembleare impugnata per illegittimità del procedimento di convocazione e di deliberazione. Nello specifico, come sostenuto dall'appellante, l'assemblea in prima convocazione sarebbe invalida perché tenutasi in luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione4 e, di conseguenza, il 21 giugno 2022, l'assemblea 4 Da verbale in atti, l'assemblea in prima convocazione si è tenuta il 20.06.2022 alle ore 23:59, presso lo studio dell'amministratore sito alla Via Grecia, 38 – 71122 IA. Invece, nell'avviso di convocazione il luogo riportato è l'atrio condominiale sito in Via Pestalozzi 15/A – 71121 IA. avrebbe dovuto deliberare con le maggioranze, più elevate, di cui agli artt. 1136, co. 1 e 2 c.c., come se si fosse trattato di prima convocazione. A tal proposito, non è superfluo ribadire – in primo luogo – che il , per CP_1 impugnare la delibera assembleare, deve vantare un interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) concreto e rilevante e cioè quell'interesse “ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni”5. Inoltre, tale interesse presuppone che “venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda”. Nel caso di specie, la mancata corrispondenza - tra l'altro verosimilmente dovuta ad un mero “refuso/errore” di trascrizione6 - tra il luogo effettivo dell'assemblea in prima convocazione e quello indicato nel relativo avviso non ha comportato alcun pregiudizio per l'attore, poiché nessuna deliberazione è stata assunta in prima convocazione a causa del mancato raggiungimento del quorum costitutivo. Aggiungasi che l'appellante non ha allegato e tanto meno provato che, alle ore 23:59 del 20 giugno 2022, nell'atrio condominiale, e cioè nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, fosse presente il medesimo deducente condomino o, quanto meno, un numero di condomini idoneo al raggiungimento del numero legale indispensabile per costituire regolarmente l'assemblea in prima convocazione. In assenza di prova contraria, andata deserta anche la riunione nell'atrio, l'assemblea del 21 giugno 2022 si è svolta regolarmente in seconda convocazione e ha deliberato con le maggioranze ridotte dell'art. 1136, co.3, c.c. Inoltre, come ripetutamente affermato dal Supremo Collegio7, posto che la seconda convocazione dell'assemblea condominiale è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima (sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote) la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Sicchè, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, nè la rende invalida. Orbene, nel caso in esame, le quattro righe sottoscritte dall'amministratore del
, riportate all'inizio del verbale d'assemblea in seconda convocazione CP_1
e che costituirebbero il verbale dell'assemblea in prima convocazione, in realtà – stante la riferita assenza di tutti i condomini – hanno valenza di una nota informativa dell'amministratore, apprezzata e valutata dai condomini in seconda convocazione, ritenuta sufficiente dall'assemblea per prendere atto dell'inutile esperimento della prima convocazione, in assenza di elementi (non forniti dai condomini) sulla base dei quali ritenere che, qualora fosse stata rispettata la sede indicata nella convocazione, sarebbe stato raggiunto il quorum costitutivo in prima convocazione. Pertanto, correttamente l'assemblea condominiale ha ritenuto di approvare l'operato dell'amministratore e di procedere in seconda convocazione, avendo preso atto dell'esito infruttuoso della prima convocazione.
Per questi motivi
, si ritiene di condividere la conclusione tratta dal Giudice di primo grado, secondo cui il diritto dell'attore a partecipare alla riunione condominiale non è stato leso dall'errore in ordine alla indicazione del luogo dell'assemblea in prima convocazione. D'altronde, le decisioni sono state prese dall'assemblea in seconda convocazione nel luogo e nel giorno indicato sull'avviso di convocazione, che l'appellante aveva regolarmente ricevuto. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della mancata concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., nonostante, in prima udienza, la richiesta fosse stata avanzata dalla parte attrice e non avesse incontrato l'opposizione del convenuto8. L'appellante sostiene che, in tale maniera, sarebbe stata negata la possibilità per l'attore di precisare il thema decidendum e di integrare la documentazione a sostegno della propria domanda. Pertanto, con l'atto impugnatorio, l'appellante precisa il thema decidendum, affermando che i bilanci e/o rendiconti cui si era fatto riferimento, in realtà, erano delle “mere ripartizioni di spese effettuate in assenza della relativa documentazione contabile” e chiede l'acquisizione della documentazione, prodotta in appello ma che, qualora posto nella condizione di farlo, avrebbe potuto allegare alle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. 8 Verbale di prima udienza del 21.02.2023 in atti. Per converso, il appellato si oppone all'ingresso di documenti e atti CP_1 non oggetto di esame in primo grado, evidenziandone la novità e la tardività. Anche questo motivo d' appello è infondato. In primo luogo, v'è da chiedersi se sia configurabile un obbligo per il giudice di concedere il triplo termine del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., in caso di specifica richiesta di parte. La norma in questione, in realtà, va interpretata in chiave sistematica, ponendola in correlazione con gli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c. Dalla lettura congiunta di queste disposizioni, emerge che il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione di merito, ha la facoltà di invitare le parti a precisare le conclusioni e riservare la causa per la decisione. Un simile approccio interpretativo si giustifica anche in una prospettiva di contrasto a richieste strumentali delle parti, volte a dilatare i tempi del processo. Infatti, la tesi opposta “si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.”9. Ne deriva che il giudice esercita un potere discrezionale e va escluso, quindi, un insindacabile obbligo alla concessione dei termini previsti dall'art. 183, co.6, c.p.c., fermo restando che, ovviamente, qualora il diniego abbia compromesso concretamente il diritto alla difesa della parte, quest'ultima, a mezzo dell'impugnazione, può contestare l'eventuale illegittimità del comportamento del giudice. In particolare, l'appellante “non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte”. Nella vicenda in esame, non va trascurato il fatto che l'attore, dopo aver avanzato la richiesta di concessione del triplo termine, in prima udienza, non l'ha reiterata negli atti successivi, nonostante la negata concessione dei termini richiesti, neanche in sede di precisazione delle conclusioni e difese conclusive, formulando esclusivamente richieste attinenti al merito della controversia. Dunque, il comportamento acquiescente, tenuto in primo grado dalla parte attrice, va inteso ragionevolmente come tacita rinuncia ai termini in oggetto e, quindi, ogni doglianza sul punto deve ritenersi priva di fondamento, non potendo trovare più ingresso, in sede di gravame, a norma dell'art. 345 c.p.c., la prova che la parte, 9 Cass. n.17685/2022. In tale direzione anche Cass. n. 8287/2017; Cass. n.7474/2017; Cass. n.4767/2016. come nella fattispecie, avrebbe potuto produrre tempestivamente in primo grado, qualora non vi avesse rinunciato.10 Va confermata anche la statuizione del Tribunale di IA in merito alla validità della delibera assembleare di approvazione dei rendiconti degli anni dal 2016 al 2020. In primo luogo, va ribadito il carattere discrezionale delle deliberazioni assembleari, rispetto alle quali il sindacato del giudice deve fermarsi esclusivamente ai vizi di legittimità, essendo invece precluso il sindacato sul merito della scelta dell'assemblea di approvazione de rendiconti condominiali. Grava, quindi, sull'attore impugnante l'onere non solo di allegare ma anche di provare il carattere non intelligibile per i condomini delle voci di entrata e di uscita dei rendiconti, da valutarsi anche seguendo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in forza del quale non è richiesta “la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose”11. Inoltre, l'attore è tenuto ad indicare le singole voci di spesa che ritiene errate, non potendosi limitare a contestare il rendiconto nella sua globalità12. Orbene, stante la ritenuta inammissibilità delle precisazioni contenute nell'atto di gravame e della documentazione integrativa depositata in fase di appello, questa Corte non può che formare il proprio giudizio sulla base degli elementi ritualmente acquisiti in primo grado. Pertanto, l'appellante non ha documentato a sufficienza il pur lamentato carattere non intellegibile dei rendiconti degli anni 2016-2020, anche considerato che l'amministratore, sin dall'atto di convocazione, si è reso disponibile a fornire ai condomini i relativi documenti giustificativi che, evidentemente, l'assemblea ha ritenuto sufficienti e idonei ai fini dell'approvazione dei rendiconti. Parimenti, si rileva come la domanda di invalidità della delibera non sia supportata da documentazione (solo quella ritualmente acquisita in primo grado) idonea a comprovare i lamentati errori di fatto nella contabilità approvata. Al rigetto del motivo di censura riguardante l'approvazione dei rendiconti relativi all'arco temporale 2016-2020, consegue l'infondatezza anche del quarto motivo di appello, avente ad oggetto la statuita validità della delibera di approvazione del rendiconto anno 2021, in virtù del principio di continuità dei rendiconti condominiali13. 10 Cfr. Cass. Sez. 2, n. 15029 del 31/05/2019; n. 33103 del 10/11/2021. 11 Cass. Sez. 2, n. 14428/2025. 12 Cass. Sez. 2, n. 24069/2022. 13 Cass. Sez. 6, n. 3847/2021. Neppure condivisibili sono le doglianze in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado, stante la corretta applicazione del principio di soccombenza, alla luce dell'esito del giudizio di primo grado, qui integralmente confermato. Per i motivi che precedono, l'appello è totalmente infondato e deve essere respinto. In difetto dei relativi presupposti (mala fede o colpa grave), non può trovare accoglimento la domanda, avanzata dal appellato, di condanna CP_1 dell'avversa parte, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria. Le spese processuali del presente giudizio d'appello vanno poste a carico dell'appellante soccombente a beneficio dell'appellato e liquidate CP_1 come in dispositivo, considerando il valore indeterminabile a complessità bassa della causa, per tale ragione anche con applicazione dei parametri minimi, esclusa la fase istruttoria/trattazione, in quanto di fatto non espletata. In considerazione dell'esito negativo dell'appello, sul soccombente grava anche l'obbligo di corresponsione del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_2 confronti del , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, avverso la sentenza n. 2897/2023, resa inter partes dal Tribunale di IA II Sezione Civile, pubblicata il 28/11/2024, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore Parte_2 dell'appellato delle spese processuali del Controparte_1 presente grado, liquidate per compensi in € 1.800,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
c) pone a carico di parte appellante l'obbligo di corrispondere il doppio contributo di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 12/11/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con raccomandata a.r. 21.10/3.11.2022. 2 Come da nota pec del 15.11.2022 in atti. 3 Così l'amministratore nella nota del 22.05.2023 inviata ai condomini e CP_3 Parte_4 [...]
prodotta nel giudizio civile portante il n. 3602/2023 del Tribunale di IA (dal cui fascicolo è Parte_3 stata estratta) promosso dalle sorelle nei confronti del Condominio. Pt_3 5 Cass. n. 5129/2024; sul punto anche Cass. Sez. 6, n. 6128/2017. 6 Così si esprime il difensore dell'appellato nella comparsa di costituzione in appello del 2.09.2024. 7 Cfr. Cass. nn. 24132/09 e 3862/96.