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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10305/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28/02/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ^*ordinanza del 13/3/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 23/4/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. con studio in VIA PEZZANA 1 ACICASTELLO Parte_2
(CT) presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. NICOLI ELENA con studio in VIA SANTA SOFIA 14 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
23.03.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sesto San Giovanni in data 07.12.1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, in via Per_1 anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di € 200,00, a mezzo bonifico bancario, importo che verrà aggiornato annualmente con decorrenza dall'anno successivo in base agli indici ISTAT sino all'indipendenza economica.
- Disporre che il padre, provveda a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che si rendano necessarie per il figlio secondo lo schema di seguito riportato …OMISSIS” Per_1
Per : Controparte_1
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi con ordine di trascrizione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni e con annotazione della stessa nei registri del Comune di Milano;
Dare atto e confermato il collocamento esclusivo presso la madre del figlio divenuto maggiorenne a Per_1 luglio 2024 ma non ancora economicamente autosufficiente;
Disporre a carico del padre il pagamento di un importo mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio nella misura non inferiore ad € 400,00 al mese per dodici mensilità o nella diversa misura che sarà ritenuta dal Tribunale;
assegno da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 24 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti al figlio come da linee guida del protocollo del Tribunale di Milano;
Con ogni altro provvedimento ritenuto più opportuno;
Con condanna del sig. alla rifusione delle spese e competenze di causa.” Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
il 7.12.1996 a Sesto San Giovanni, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, anno
1996 atto n. 251 Parte II serie A , dalla loro unione nascevano in data 24.3.1999 e in data 19.7.2006, Per_2 Per_1
i coniugi si separavano consensualmente con verbale ex art .711 cpc omologato dal Tribunale di
Milano il 12.4.2013, con il quale concordavano l'affido condiviso dei figli allora minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e ed incontri liberi con il padre, compatibilmente con i loro impegni e previo accordo con la madre, un assegno perequativo per il loro mantenimento a carico del padre e da versarsi alla madre nella misura di € 200 per ciascuno di loro, poi pattiziamente ridotto ad € 100,00 per che, sebbene non ancora autonomo, aveva iniziato un'attività lavorativa;
Per_2
le spese straordinarie erano state stabilite secondo le linee guida del Tribunale di Milano e ripartite al
50% tra i genitori,
con ricorso depositato in data 28.2.2023 chiedeva la declaratoria della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, dando atto che dopo la separazione la convivenza non era più ripresa e non vi era stata riconciliazione;
contestualmente chiedeva che, atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , fosse revocato il contributo in suo favore ed imposto Per_2 soltanto il mantenimento del minore nella misura di € 200,00, con conferma, per il resto ,delle Per_1
condizioni stabilite nel verbale di separazione omologato dal Tribunale, con comparsa del 22.6.2023 si costituiva la , aderendo alla domanda sullo status ma CP_1
opponendosi a tutte le altre richieste;
narrava di una fase successiva alla separazione connotata dalla assoluta latitanza del padr.e che si era totalmente disinteressato della crescita dei figli, allontanandosi sotto ogni punto di vista da loro e lasciando a lei l'intero carico di gestione, anche emotivo, con numerose conseguenze sull'equilibrio psicologico dei ragazzi e conseguenti comportamenti difficili da gestire;
evidenziava che, solo con la maturità, aveva frenato modalità distorte e si era rassegnato Per_2 all'assenza del padre, iniziando ad aiutarla nella gestione di che, a sua volta, manifestava Per_1 comportamenti deviati;
pertanto chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore in subordine Per_1
un affido condiviso rafforzato alla madre e cioè con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva, senza il consenso del padre, tutte le decisioni inerenti l'istruzione, la sua salute e l'educazione, nel rispetto delle inclinazioni e dei desideri del minore;
in ulteriore subordine un affido condiviso ad entrambi i coniugi e con collocamento presso la madre, con tempi di permanenza presso il padre predeterminati che tenessero tuttavia in considerazione il trasferimento residenziale e lavorativo del padre in Sicilia, oppure lasciati all'accordo del figlio con il padre che tuttavia doveva obbligarsi a visitare il figlio almeno una volta al mese e a tenerlo almeno per 15 gg durante le vacanze estive con spese di viaggio a carico a proprio carico,
sotto il profilo economico evidenziava non soltanto una discrepanza reddituale con il marito, ma anche una serie di oneri economici da sostenere per il pagamento del mutuo (€ 749), spese condominiali
(€ 216) finanziamento per l'autovettura (€ 270) oltre che per di utenze ed il ripianamento di un debito nei confronti del condominio, detratti i quali dallo stipendio di circa € 1.600 mensili residuavano poche centinaia di euro per il sostentamento proprio e del figlio;
chiedeva quindi che il padre contribuisse mantenimento del minore versando un assegno mensile di € 750,00 anche in considerazione dei ridottissimi tempi di permanenza con lui di e le sue indubbiamente accresciute esigenze rispetto Per_1
a quando, nel 2013, l'assegno era stato determinato in € 200,00, all' udienza Presidenziale del 4 luglio 2023 le parti venivano sentite personalmente ed insistevano in quanto dedotto nel ricorso e nella memoria difensiva, non contestando di essere in procinto di Pt_1
trasferirsi a vivere a Catania in casa di proprietà della nuova compagna, sicché fallito il tentativo di conciliazione il Presidente con ordinanza riservata del 24.7.2023, preliminarmente considerato l'ormai imminente raggiungimento della maggiore età da parte di che rendeva superfluo il cambio di Per_1
affidamento, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 400, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, otre al 50% delle spese extrassegno, quale contributo per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore revocava Per_1
l'assegno di euro 100 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , disponeva che Per_2
l'assegno unico il nucleo familiare fosse sia percepito integralmente da e Controparte_1
confermava per la residua parte quanto deciso nel decreto di omologa del Tribunale del Tribunale di
Milano del 12.4. 2013, quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 20.1.2024, concedendo alle parti termini di legge per la costituzione innanzi all'Istruttore,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata dal PM senza osservazioni in data 2.8.2023, con la memoria integrativa del 20.11.2023 insisteva nelle domande già formulate Parte_1 mentre la , in punto mantenimento del figlio riduceva la sua richiesta iniziale di € CP_1 Per_1
750 ad € 650,00, con ordinanza del 12.01.2024 il G.I., valutati i sopra indicati atti rimetteva le parti per un tentativo di bonario componimento all'udienza del 12.2.2024 innanzi al Got che, su loro richiesta, rinviava alla successiva del 19.07 2024 a seguito della quale, fallita la conciliazione, il fascicolo veniva rimesso al
G.I. che su istanza concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc, quindi all'udienza del 28.11.2024 il Giudice, non avendo le parti formulato istanze di prove orali ed essendo la causa a definizione essenzialmente documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.3.2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, onerando parte ricorrente al deposito della dichiarazione dei redditi 2023, nel termine concesso parte depositava la documentazione richiesta ma, successivamente, Pt_1
la sola parte resistente le note di udienza ed il foglio con cui precisava le conclusioni come sopra trascritte, sicchè la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositata comparsa conclusionale esclusivamente da la causa era Controparte_1
discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Il raggiungimento della maggiore età del figlio ha infatti circoscritto la decisione del Per_1
Collegio esclusivamente agli aspetti inerenti al mantenimento dello stesso, per la quale le parti hanno prodotto dettagliata documentazione e non hanno formulato ulteriori istanze. Peraltro, con riferimento alle questioni economiche, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda divorzio La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto hanno contratto matrimonio concordatario il 7.12.1996 a Sesto San Giovanni, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, anno 1996 atto n. 251 Parte II serie A;
si sono separati consensualmente come da verbale ex art. 711 c.p.c. omologato il 12 Aprile 2013 dal
Tribunale di Milano. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 28.10.2021), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
In pendenza di giudizio e precisamente in data 19.7.2024 il figlio ha raggiunto la maggiore Per_1
età, quindi sul punto è cessata la materia del contendere.
Le condizioni economiche
Le parti non sono riuscite a trovare un'intesa sotto il profilo dell'entità del mantenimento del figlio Per_1
Sul punto si osserva:
l'ordinanza presidenziale, peraltro non reclamata, ha dettagliatamente esaminato la condizione economica delle parti ed ha quantificato in € 400,00 l'assegno perequativo al mantenimento del ragazzo da porsi a carico del padre.
Tale assegno, in apparenza significatamene elevato rispetto a quello previsto in separazione, in realtà cela un incremento irrisorio. Le parti infatti avevano nel 2013 pattuito un importo di € 200,00 per ciascun figlio oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTA, sicché alla data dell'ordinanza l'importo aveva già raggiunto gli € 340,00 mensili circa.
Il Presidente, pertanto, si è limitato ad un lievissimo incremento del tutto compatibile con i redditi di , con una quantificazione che è stata in corso di causa accettata dalla ricorrente che, pur Parte_1
ritenendola penalizzante e non congrua, ha ridimensionato le sue iniziali pretese, rimanendo invece il ricorrente fermo sulle proprie posizioni. In merito per completezza evidenzia il Collegio che questi non ha depositato né foglio di pc, né note di trattazione dell'ultima udienza né, tanto meno gli atti conclusivi del giudizio. Ciò posto, va preliminarmente precisato che il ricorrente, che pure determina la domanda quantificando l'assegno in € 200,00 mensili., ha affermato negli atti in corso di causa, e principalmente a pag. 2 nella memoria integrativa, di non aver mai richiesto una riduzione dell'assegno da versarsi per il figlio, ma di essersi limitato a istare per una conferma di quanto pattiziamente concordato in separazione” Sul punto si ribadisce che non sussiste alcuna richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del padre, ma solo la conferma del mantenimento in essere”. Il mantenimento in essere, considerata la rivalutazione, è pari ad € 340,00.
In ogni caso dalla valutazione globale della condizione economica del ricorrente e tenuto conto dei parametri fissati dall'art. 337 cc il Collegio non ravvisa motivi per distaccarsi dalla decisione corretta ed equilibrata emessa dal Presidente.
è oggi un ragazzo di 19 anni, con problemi indubbiamente aggravati dal distacco dal Per_1
padre; il carico del ragazzo, economico ed emotivo, grava interamente sulla madre. Il padre risiede stabilmente a Catania e non vede il figlio mai, o comunque in maniera estremamente sporadica. Quindi in termini di tempi di permanenza con ciascun genitore la discrepanza è evidente. E' esclusivamente la madre che provvede alle esigenze abitative del figlio, soddisfacendole con un carico di mutuo gravoso soprattutto se proporzionato ai propri limitati redditi, ogni utenza è pure a proprio carico. L'assegno imposto al padre, unito al residuo di cui la madre può farsi carico con il reddito mensile netto, appare appena sufficiente a coprire le esigenze alimentari e poco più.
Di nulla, quindi, può dolersi, soprattutto se si tiene conto che: Parte_1
-la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, ultimo dato disponibile, è pari ad € 40.098,00 con un “trend” in aumento lieve aumento rispetto agli due anni immediatamente precedente ( in cui si assestava intorno agli € 38.000,00 lordi) e notevolmente aumentato rispetto all'anno della separazione, quando l'assegno di € 200,00 è stato concordato, in cui figura un lordo di € 28.526;
-detratte da tale cifra le trattenute IRPEF e le addizionali regionali e comunali, gli residua un reddito netto annuo di 29.260 € e quindi, mensilmente di € 2.440,00 circa.
Né può influire sulla decisione del Tribunale la retribuzione erogata di cui in busta paga, non rilevando nella determinazione tutte quelle voci per oneri conseguenti ai numerosi finanziamenti contratti successivamente alla separazione e pertanto non nell'interesse della famiglia.
A ciò si aggiunga che, come emerge dal piano di ristrutturazione dei debiti, omologato dal
Tribunale di Catania con la sentenza n. n. 27/2025 del 14.02.2025 prodotta da parte resistente, proprio per evitare il sovra- indebitamento del resistente, è stata stabilita una rata fissa mensile per il loro ripianamento pari ad € 322,00 per consentirgli di far fronte al canone di locazione, al suo sostentamento ed al versamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, da lui dichiarato in € 400,00 pur di ottenere il beneficio. Col paradosso che se l'assegno venisse diminuito l'unico ad avvantaggiarsene sarebbe il debitore stesso ( né i creditori e neanche il figlio)
In conclusione, considerati gli accordi separativi, il provvedimento presidenziale di rideterminazione del contributo parte come meglio sopra dettagliato, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co
4 c.c, si ritiene di porre definitivamente a carico del padre l'assegno mensile perequativo di € 400,00 già determinato dal Presidente, ripartendo le spese extra assegno, come indicate nelle Linee guida, al 50% tra i genitori.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà interamente percepito da in Controparte_1 considerazione dell'intero carico di gestione economica quotidiana del figlio e dell'esiguità del contributo paterno.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto alla status, la cessazione della materia del contendere in punto responsabilità genitoriale e la soccombenza di in punto determinazioni Parte_1
economiche, ritiene il Collegio di compensare per 1/2 le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, mentre la restante quota di 1/2 deve essere posta a carico del ricorrente.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Pt_1
e il 7.12.1996 a Sesto San Giovanni, trascritto nei
[...] Controparte_1
registri dello Stato Civile del medesimo comune, anno 1996 atto n. 251 Parte II serie A
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 400 rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal provvedimento presidenziale, oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga suddiviso nella misura del 50% tra i genitori,
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella quota di Parte_1 CP_1
1/2 che si liquidano, per tale quota, in € 3.600,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
7. Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 1/2
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 23.4.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28/02/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ^*ordinanza del 13/3/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 23/4/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. con studio in VIA PEZZANA 1 ACICASTELLO Parte_2
(CT) presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. NICOLI ELENA con studio in VIA SANTA SOFIA 14 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
23.03.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sesto San Giovanni in data 07.12.1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, in via Per_1 anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di € 200,00, a mezzo bonifico bancario, importo che verrà aggiornato annualmente con decorrenza dall'anno successivo in base agli indici ISTAT sino all'indipendenza economica.
- Disporre che il padre, provveda a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che si rendano necessarie per il figlio secondo lo schema di seguito riportato …OMISSIS” Per_1
Per : Controparte_1
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi con ordine di trascrizione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni e con annotazione della stessa nei registri del Comune di Milano;
Dare atto e confermato il collocamento esclusivo presso la madre del figlio divenuto maggiorenne a Per_1 luglio 2024 ma non ancora economicamente autosufficiente;
Disporre a carico del padre il pagamento di un importo mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio nella misura non inferiore ad € 400,00 al mese per dodici mensilità o nella diversa misura che sarà ritenuta dal Tribunale;
assegno da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 24 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti al figlio come da linee guida del protocollo del Tribunale di Milano;
Con ogni altro provvedimento ritenuto più opportuno;
Con condanna del sig. alla rifusione delle spese e competenze di causa.” Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
il 7.12.1996 a Sesto San Giovanni, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, anno
1996 atto n. 251 Parte II serie A , dalla loro unione nascevano in data 24.3.1999 e in data 19.7.2006, Per_2 Per_1
i coniugi si separavano consensualmente con verbale ex art .711 cpc omologato dal Tribunale di
Milano il 12.4.2013, con il quale concordavano l'affido condiviso dei figli allora minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e ed incontri liberi con il padre, compatibilmente con i loro impegni e previo accordo con la madre, un assegno perequativo per il loro mantenimento a carico del padre e da versarsi alla madre nella misura di € 200 per ciascuno di loro, poi pattiziamente ridotto ad € 100,00 per che, sebbene non ancora autonomo, aveva iniziato un'attività lavorativa;
Per_2
le spese straordinarie erano state stabilite secondo le linee guida del Tribunale di Milano e ripartite al
50% tra i genitori,
con ricorso depositato in data 28.2.2023 chiedeva la declaratoria della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, dando atto che dopo la separazione la convivenza non era più ripresa e non vi era stata riconciliazione;
contestualmente chiedeva che, atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , fosse revocato il contributo in suo favore ed imposto Per_2 soltanto il mantenimento del minore nella misura di € 200,00, con conferma, per il resto ,delle Per_1
condizioni stabilite nel verbale di separazione omologato dal Tribunale, con comparsa del 22.6.2023 si costituiva la , aderendo alla domanda sullo status ma CP_1
opponendosi a tutte le altre richieste;
narrava di una fase successiva alla separazione connotata dalla assoluta latitanza del padr.e che si era totalmente disinteressato della crescita dei figli, allontanandosi sotto ogni punto di vista da loro e lasciando a lei l'intero carico di gestione, anche emotivo, con numerose conseguenze sull'equilibrio psicologico dei ragazzi e conseguenti comportamenti difficili da gestire;
evidenziava che, solo con la maturità, aveva frenato modalità distorte e si era rassegnato Per_2 all'assenza del padre, iniziando ad aiutarla nella gestione di che, a sua volta, manifestava Per_1 comportamenti deviati;
pertanto chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore in subordine Per_1
un affido condiviso rafforzato alla madre e cioè con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva, senza il consenso del padre, tutte le decisioni inerenti l'istruzione, la sua salute e l'educazione, nel rispetto delle inclinazioni e dei desideri del minore;
in ulteriore subordine un affido condiviso ad entrambi i coniugi e con collocamento presso la madre, con tempi di permanenza presso il padre predeterminati che tenessero tuttavia in considerazione il trasferimento residenziale e lavorativo del padre in Sicilia, oppure lasciati all'accordo del figlio con il padre che tuttavia doveva obbligarsi a visitare il figlio almeno una volta al mese e a tenerlo almeno per 15 gg durante le vacanze estive con spese di viaggio a carico a proprio carico,
sotto il profilo economico evidenziava non soltanto una discrepanza reddituale con il marito, ma anche una serie di oneri economici da sostenere per il pagamento del mutuo (€ 749), spese condominiali
(€ 216) finanziamento per l'autovettura (€ 270) oltre che per di utenze ed il ripianamento di un debito nei confronti del condominio, detratti i quali dallo stipendio di circa € 1.600 mensili residuavano poche centinaia di euro per il sostentamento proprio e del figlio;
chiedeva quindi che il padre contribuisse mantenimento del minore versando un assegno mensile di € 750,00 anche in considerazione dei ridottissimi tempi di permanenza con lui di e le sue indubbiamente accresciute esigenze rispetto Per_1
a quando, nel 2013, l'assegno era stato determinato in € 200,00, all' udienza Presidenziale del 4 luglio 2023 le parti venivano sentite personalmente ed insistevano in quanto dedotto nel ricorso e nella memoria difensiva, non contestando di essere in procinto di Pt_1
trasferirsi a vivere a Catania in casa di proprietà della nuova compagna, sicché fallito il tentativo di conciliazione il Presidente con ordinanza riservata del 24.7.2023, preliminarmente considerato l'ormai imminente raggiungimento della maggiore età da parte di che rendeva superfluo il cambio di Per_1
affidamento, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 400, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, otre al 50% delle spese extrassegno, quale contributo per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore revocava Per_1
l'assegno di euro 100 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , disponeva che Per_2
l'assegno unico il nucleo familiare fosse sia percepito integralmente da e Controparte_1
confermava per la residua parte quanto deciso nel decreto di omologa del Tribunale del Tribunale di
Milano del 12.4. 2013, quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 20.1.2024, concedendo alle parti termini di legge per la costituzione innanzi all'Istruttore,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata dal PM senza osservazioni in data 2.8.2023, con la memoria integrativa del 20.11.2023 insisteva nelle domande già formulate Parte_1 mentre la , in punto mantenimento del figlio riduceva la sua richiesta iniziale di € CP_1 Per_1
750 ad € 650,00, con ordinanza del 12.01.2024 il G.I., valutati i sopra indicati atti rimetteva le parti per un tentativo di bonario componimento all'udienza del 12.2.2024 innanzi al Got che, su loro richiesta, rinviava alla successiva del 19.07 2024 a seguito della quale, fallita la conciliazione, il fascicolo veniva rimesso al
G.I. che su istanza concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc, quindi all'udienza del 28.11.2024 il Giudice, non avendo le parti formulato istanze di prove orali ed essendo la causa a definizione essenzialmente documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.3.2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, onerando parte ricorrente al deposito della dichiarazione dei redditi 2023, nel termine concesso parte depositava la documentazione richiesta ma, successivamente, Pt_1
la sola parte resistente le note di udienza ed il foglio con cui precisava le conclusioni come sopra trascritte, sicchè la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositata comparsa conclusionale esclusivamente da la causa era Controparte_1
discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Il raggiungimento della maggiore età del figlio ha infatti circoscritto la decisione del Per_1
Collegio esclusivamente agli aspetti inerenti al mantenimento dello stesso, per la quale le parti hanno prodotto dettagliata documentazione e non hanno formulato ulteriori istanze. Peraltro, con riferimento alle questioni economiche, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda divorzio La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto hanno contratto matrimonio concordatario il 7.12.1996 a Sesto San Giovanni, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, anno 1996 atto n. 251 Parte II serie A;
si sono separati consensualmente come da verbale ex art. 711 c.p.c. omologato il 12 Aprile 2013 dal
Tribunale di Milano. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 28.10.2021), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
In pendenza di giudizio e precisamente in data 19.7.2024 il figlio ha raggiunto la maggiore Per_1
età, quindi sul punto è cessata la materia del contendere.
Le condizioni economiche
Le parti non sono riuscite a trovare un'intesa sotto il profilo dell'entità del mantenimento del figlio Per_1
Sul punto si osserva:
l'ordinanza presidenziale, peraltro non reclamata, ha dettagliatamente esaminato la condizione economica delle parti ed ha quantificato in € 400,00 l'assegno perequativo al mantenimento del ragazzo da porsi a carico del padre.
Tale assegno, in apparenza significatamene elevato rispetto a quello previsto in separazione, in realtà cela un incremento irrisorio. Le parti infatti avevano nel 2013 pattuito un importo di € 200,00 per ciascun figlio oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTA, sicché alla data dell'ordinanza l'importo aveva già raggiunto gli € 340,00 mensili circa.
Il Presidente, pertanto, si è limitato ad un lievissimo incremento del tutto compatibile con i redditi di , con una quantificazione che è stata in corso di causa accettata dalla ricorrente che, pur Parte_1
ritenendola penalizzante e non congrua, ha ridimensionato le sue iniziali pretese, rimanendo invece il ricorrente fermo sulle proprie posizioni. In merito per completezza evidenzia il Collegio che questi non ha depositato né foglio di pc, né note di trattazione dell'ultima udienza né, tanto meno gli atti conclusivi del giudizio. Ciò posto, va preliminarmente precisato che il ricorrente, che pure determina la domanda quantificando l'assegno in € 200,00 mensili., ha affermato negli atti in corso di causa, e principalmente a pag. 2 nella memoria integrativa, di non aver mai richiesto una riduzione dell'assegno da versarsi per il figlio, ma di essersi limitato a istare per una conferma di quanto pattiziamente concordato in separazione” Sul punto si ribadisce che non sussiste alcuna richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del padre, ma solo la conferma del mantenimento in essere”. Il mantenimento in essere, considerata la rivalutazione, è pari ad € 340,00.
In ogni caso dalla valutazione globale della condizione economica del ricorrente e tenuto conto dei parametri fissati dall'art. 337 cc il Collegio non ravvisa motivi per distaccarsi dalla decisione corretta ed equilibrata emessa dal Presidente.
è oggi un ragazzo di 19 anni, con problemi indubbiamente aggravati dal distacco dal Per_1
padre; il carico del ragazzo, economico ed emotivo, grava interamente sulla madre. Il padre risiede stabilmente a Catania e non vede il figlio mai, o comunque in maniera estremamente sporadica. Quindi in termini di tempi di permanenza con ciascun genitore la discrepanza è evidente. E' esclusivamente la madre che provvede alle esigenze abitative del figlio, soddisfacendole con un carico di mutuo gravoso soprattutto se proporzionato ai propri limitati redditi, ogni utenza è pure a proprio carico. L'assegno imposto al padre, unito al residuo di cui la madre può farsi carico con il reddito mensile netto, appare appena sufficiente a coprire le esigenze alimentari e poco più.
Di nulla, quindi, può dolersi, soprattutto se si tiene conto che: Parte_1
-la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, ultimo dato disponibile, è pari ad € 40.098,00 con un “trend” in aumento lieve aumento rispetto agli due anni immediatamente precedente ( in cui si assestava intorno agli € 38.000,00 lordi) e notevolmente aumentato rispetto all'anno della separazione, quando l'assegno di € 200,00 è stato concordato, in cui figura un lordo di € 28.526;
-detratte da tale cifra le trattenute IRPEF e le addizionali regionali e comunali, gli residua un reddito netto annuo di 29.260 € e quindi, mensilmente di € 2.440,00 circa.
Né può influire sulla decisione del Tribunale la retribuzione erogata di cui in busta paga, non rilevando nella determinazione tutte quelle voci per oneri conseguenti ai numerosi finanziamenti contratti successivamente alla separazione e pertanto non nell'interesse della famiglia.
A ciò si aggiunga che, come emerge dal piano di ristrutturazione dei debiti, omologato dal
Tribunale di Catania con la sentenza n. n. 27/2025 del 14.02.2025 prodotta da parte resistente, proprio per evitare il sovra- indebitamento del resistente, è stata stabilita una rata fissa mensile per il loro ripianamento pari ad € 322,00 per consentirgli di far fronte al canone di locazione, al suo sostentamento ed al versamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, da lui dichiarato in € 400,00 pur di ottenere il beneficio. Col paradosso che se l'assegno venisse diminuito l'unico ad avvantaggiarsene sarebbe il debitore stesso ( né i creditori e neanche il figlio)
In conclusione, considerati gli accordi separativi, il provvedimento presidenziale di rideterminazione del contributo parte come meglio sopra dettagliato, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co
4 c.c, si ritiene di porre definitivamente a carico del padre l'assegno mensile perequativo di € 400,00 già determinato dal Presidente, ripartendo le spese extra assegno, come indicate nelle Linee guida, al 50% tra i genitori.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà interamente percepito da in Controparte_1 considerazione dell'intero carico di gestione economica quotidiana del figlio e dell'esiguità del contributo paterno.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto alla status, la cessazione della materia del contendere in punto responsabilità genitoriale e la soccombenza di in punto determinazioni Parte_1
economiche, ritiene il Collegio di compensare per 1/2 le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, mentre la restante quota di 1/2 deve essere posta a carico del ricorrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Pt_1
e il 7.12.1996 a Sesto San Giovanni, trascritto nei
[...] Controparte_1
registri dello Stato Civile del medesimo comune, anno 1996 atto n. 251 Parte II serie A
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 400 rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal provvedimento presidenziale, oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga suddiviso nella misura del 50% tra i genitori,
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella quota di Parte_1 CP_1
1/2 che si liquidano, per tale quota, in € 3.600,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
7. Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 1/2
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 23.4.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai