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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 764/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 764 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025, vertente
1 TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Tommaso Bancheri.
APPELLANTE
E
(C.F. e P. IVA ), e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'avv. Antonio Giovannoni.
C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATE
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Con le presenti note si chiede all'illustrissima Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei dedotti motivi:
a) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto , in riforma della sentenza n.1556/2018 emessa dal Tribunale Velletri, Seconda Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Aratari nell'ambito del Giudizio N.R.G. 4350/2016, pubblicata in data 28 giugno 2018 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“ accertare e dichiarare che il Sig. , titolare della ditta Easy Cars di Parte_1
P.IVA C,F. per conto corrente Parte_1 P.IVA_4 C.F._2
n.340520557 sono creditori per la somma di euro 31.053,92, nonché per il conto anticipi n.300520558 sono creditori per la somma di Euro 14.136,57, in linea accertativa risultano creditori per la somma 2 complessiva di euro 45.190,49 oltre interessi nei confronti dell'istituto di credito
[...]
o di quella maggiore o minore che verrà determinata nel corso del Controparte_4 giudizio;
2) Riconoscere ed accertare l'invalidità delle determinazioni ed applicazione degli interessi ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
3) Verificare, in ogni caso, come la abbia agito Controparte_4 in dispregio della legge 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
4) Accertare, per i motivi di cui in narrativa, che la Controparte_4
con la propria condotta contra legem ha commesso sia il reato di usura soggettiva che di usura
[...] oggettiva cosi come contemplati dall'art. 644 c.p. 5) Accertare che la Controparte_4 sia per interessi usurari che per competenze non dovute è complessivamente
[...] debitrice della somma di Euro 45.190,49 oltre interessi o di quella maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio;
6) In ogni caso col favore delle spese, competenze e degli emolumenti di causa.”
La ha così concluso: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigetta ogni contraria istanza adita, previo rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, respingere integralmente le domande svolte dall'Appellante, in quanto inammissibili e/o destituite di ogni fondamento per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1556/2018 emessa dal
Tribunale di Velletri, pubblicata in data 28.06.2018, pronunciata nel giudizio r.g. 4350/2016;
Con vittoria di spese ed onorari, comprensivi di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge
e successive occorrende”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, la Parte_1 [...]
, deducendo di essere creditore nei confronti della banca convenuta, in Controparte_4
relazione al conto corrente n.340520557 per la somma di € 31.053,92, nonché in relazione al conto anticipi n. 30052058 per la somma di € 14.136,57, per un totale di € 45.190,49.
Lamentava difatti, in relazione ai predetti conti, l'invalidità della determinazione e applicazione di interessi ultra legali e anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto,
3 dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, nonché l'usura e i conseguenti danni.
La banca si costituiva, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della complessiva somma di € 94.551,42.
2. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1556/2018, rigettava la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla banca, condannava l'attore al pagamento dell'importo di € 93.905,62, oltre interessi convenzionali di mora successivi al
23.9.2016.
Il giudice rilevava in particolare che le doglianze di parte attrice erano fondate su due perizie econometriche che determinavano l'importo a credito del correntista, espungendo dai relativi saldi quanto addebitato a titolo di usura oggettiva e soggettiva e, con riguardo al solo rapporto di conto corrente, a titolo di anatocismo.
L'usura oggettiva c.d. sopravvenuta riscontrata nelle perizie di parte veniva ritenuta irrilevante, stanti i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
24675/2017.
Non era stata provata l'usura soggettiva, dedotta sulla base del mero superamento del tasso effettivo globale medio, senza l'allegazione e la dimostrazione della ricorrenza degli altri presupposti, ovvero l'abuso da parte della banca dello stato di difficoltà dell'attore.
Quanto all'anatocismo, questo era contestato solo con riferimento al rapporto di conto corrente n. 0520557 e solo in relazione al periodo successivo al 1.1.2014, data di entrata in vigore della legge di stabilità, che, abrogando la precedente normativa, aveva escluso la possibilità di applicare legittimamente l'anatocismo per il periodo successivo.
4 Il Tribunale quindi prendeva atto dell'illegittimo addebito di € 645,80, importo calcolato dal perito di parte attrice e non contestato dalla banca convenuta.
Per il resto la domanda riconvenzionale veniva accolta, essendo stati depositati i contratti, contenenti le condizioni economiche applicate ai rapporti oggetto di causa, e gli estratti conto completi, ovvero relativi all'intero svolgimento dei rapporti medesimi.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato la mancata nomina di C.T.U., ingiustificata,
nonostante il proprio perito avesse evidenziato che: al conto corrente e conto anticipi erano stati imposti interessi usurari, il tasso effettivo globale rilevato era superiore al tasso soglia usura, era stata applicata scriteriatamente per tutta la durata dei rapporti la commissione di massimo scoperto, si rilevava, oltre l'usura soggettiva, anche quella oggettiva alla luce dell'art.644 c.p., non era chiara la determinazione dell'applicazione degli interessi e delle competenze sul conto de quo.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la mancata valutazione degli elementi di prova che scaturivano dalla documentazione in atti e dalle perizie di parte come sopra evidenziati.
Con il terzo motivo ha lamentato la violazione delle regola di correttezza e buona fede da parte della banca.
Con il quarto motivo ha lamentato la violazione delle regole relativa alla trasparenza dell'azione bancaria.
4. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi alla valutazione del compendio probatorio e della necessità di un approfondimento istruttorio, sono infondati.
5 Non risulta infatti scalfito adeguatamente l'assunto del Tribunale secondo cui non era necessaria la nomina di un C.T.U., dato che sia dalla documentazione in atti che dalle prospettazioni di parte attrice, le quali prevalentemente richiamavano le deduzioni del proprio perito, non era ravvisabile l'usura, essendo irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta e mancante la prova dell'approfittamento di uno stato di bisogno ai fini dell'usura soggettiva.
Quanto poi all'anatocismo, il Tribunale ha effettivamente espunto le competenze addebitate a titolo di anatocismo per il periodo successivo al 31.12.2013, appunto condividendo i calcoli del perito di parte attrice.
Per il resto il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale, sempre considerando esaustiva la documentazione prodotta dalla banca.
L'appellante non ha confutato efficacemente tali assunti, ma si è limitato a riportare nuovamente il contenuto della perizia di parte.
5. Anche il terzo e il quarto motivo d'appello non sono fondati, perché da quanto sopra esposto non emerge alcun profilo di illiceità della condotta per contrarietà a buona fede o per mancanza di trasparenza.
6. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 31.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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