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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/09/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - ConIGliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - ConIGliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 7 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 10/1/2023 da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.Ezio Bonanni e Corrado Calacione e domiciliati in ES presso lo studio dell'Avv.Alberto Kostoris in forza di procura alle liti tra- smessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellanti - contro
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di ES
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.83/2022 del Tribunale di ES - risarcimento danni. Causa chiamata all'udienza di discussione del 22/5/2025.
Conclusioni
Per gli appellanti: piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, reiectis contrariis, volere: in via pregiudiziale e preliminare, di rito e di merito, dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per difetto di pronuncia e/o violazione delle norme di cui all'art. 112 c.p.c.
e/o per violazione del diritto di azione e di difesa, in un giusto processo, in relazione al capo II.a dell'atto di appello, e/o per difetto di motivazione, ovvero per motivazio- ne contraddittoria, meramente apparente e perplessa, come da capo II.c del presente atto di appello;
in via istruttoria: volere rilevare che il Tribunale di ES, in funzio- ne di Magistratura del lavoro, ha violato le norme in tema di ammissione dei mezzi istruttori, tra i quali l'interrogatorio formale, oltre alla prova testimoniale, in ordine alla lista di cui al ricorso, e della CTU tecnico ambientale e medico legale (sul punto amplius capo II.b.4), e per gli effetti disporre che tutti i mezzi istruttori siano ammes- si, ivi compresi quelli di cui all'esercizio dei poteri ufficiosi, ex art. 421 e 437 c.p.c.,
e quelli ritenuti indispensabili, a maggior ragione tenendo conto che, v. pagg. 9 e ss. della sentenza, per il fatto che il giudizio è stato formulato sulla base del criterio for- male dell'onere della prova, a maggior ragione di quanto risultante a pag. 10, 1° cpv.
[in cui si afferma che gli oneri deduttivi sono stati assolti – doc. 2], e perciò stesso, con l'obbligo di proseguire l'istruttoria, in relazione alla norma di cui all'art. 421 e
437 c.p.c. e/o SS.UU. 11353/2004; nel merito: in ragione dei motivi di cui sopra, e ferme le declaratorie di nullità e/o di integrazione istruttoria, previa declaratoria di nullità e riforma di Tribunale di ES, Sezione Lavoro, sentenza n. 83/2022, accer- tare e dichiarare che il Sig. è deceduto per mesotelioma di origine Parte_4
professionale, imputabile al appellato, e per gli effetti condannarlo per tutti CP_1
i titoli di cui al ricorso di primo grado, ribaditi in questa sede, al risarcimento di tutti i danni, prima di tutto iure hereditario e poi iure proprio, nessuno escluso, con quanti- ficazione come in atti, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ri- tenuto equo in corso di causa e/o dalla Corte adita, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni, dal dì del-
Pag.2 l'evento al dì del risarcimento. Il tutto con il favore delle spese, competenze profes- sionali e spese forfettarie, del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore di entrambi i procuratori. Si insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che si intendono qui riportate, reiterate e riscritte, e parti integranti delle presenti conclusioni, il tutto per i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono qui integralmente ri- portati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni. Si chiede che al disposi- tivo della sentenza di primo grado: “
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) compensa interamente tra le parti le spese del giudi- zio;
c) termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”. Sia sostituito con il dispositivo di accoglimento delle domande tutte di parte appellante: «
P.Q.M.
La Cor- te di Appello di ES, accoglie il gravame, riforma la sentenza del Tribunale di
ES, Sezione Lavoro, sentenza n. 83 del 28.11.2022, resa a definizione del proc.
n. 52/2021, notificata in data 13.12.2022, e condanna l'appellato al risarcimento di tutti i danni, con importi equitativamente determinati in atti (ricorso introduttivo del giudizio), con interessi e rivalutazioni, dal dì dell'evento (diagnosi e/o morte, etc.), al pagamento. Condanna l'appellato al pagamento delle spese, competenze profes- sionali e spese forfettarie, del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Ezio Bonanni e dell'Avv. Corrado Calacione».
Per l'appellato: dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello avversario siccome infondato in fatto e in diritto. Spese del grado rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 3/2/2021 e Parte_1 Parte_3 [...]
convenivano in giudizio il nella loro Parte_2 Controparte_1
qualità rispettivamente di vedova e orfani del defunto chiedendo Parte_4
l'accertamento della responsabilità del citato per la morte del loro congiun- CP_1
to e dante causa e quindi la condanna del stesso a risarcire tutti i danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali causati con la sua condotta,
Pag.3 In sede di prima udienza il Giudice rilevata che il ricorso, constando di 149 pagine, non rispettava l'art.16 bis comma 9 octies del d.l. 179/2012 e il generale prin- cipio di sinteticità e quindi invitava i ricorrenti a regolarizzare l'atto.
I ricorrenti depositavano quindi una sintesi del ricorso nella quale esponevano che il IG. dopo aver lavorato prima come apprendista e poi come Parte_4
operaio qualificato installatore alle dipendenze di varie ditte ( CP_2 CP_3
e , era stato assunto dall'Istituto tecnico Industriale A. Volta di Controparte_4
ES dove aveva prestato servizio dal 16/1/1967 al 28/2/1982 con le mansioni di aiutante tecnico;
che varie dichiarazioni e numerosi documenti confermavano la pre- senza massiccia e la dispersione di fibre di amianto nel luogo di lavoro del IG. Pt_5
per tutto il tempo in cui questi vi aveva prestato servizio e anche oltre, essendo
[...]
iniziata la bonifica solo a novembre 1989; che quindi era comprovata l'esposizione all'amianto del IG. il quale aveva manipolato direttamente questo mate- Parte_4
riale, aveva consumato il pasto con indosso gli abiti contaminati, e con i medesimi abiti di lavoro contaminati era rientrato a causa, esponendo così all'amianto anche la moglie ed i figli;
che secondo i calcoli effettuati dall'ing. dal dott. Persona_1 Per_2
l'esposizione lavorativa del IG. aveva superato le 400 ff/ll; che la pe-
[...] Parte_4
ricolosità dell'amianto era nota da tempo;
che il aveva utilizzato questo ma- CP_1
teriale senza adottare le necessarie cautele e senza dare al IG. le informa- Parte_4
zioni e la formazione necessarie;
che l' aveva riconosciuto l'origine professio- CP_5
nale del mesotelioma contratto dal IG. e dal quale era derivata la morte del Parte_4
lavoratore; che di questo evento doveva essere chiamato a rispondere il CP_1
datore di lavoro;
che essi avevano diritto a percepire, quali eredi del IG. Persona_3
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal defunto e,
[...]
in proprio, di quelli derivati dalla perdita del rapporto parentale con il loro congiunto.
Costituendosi in giudizio il replicava che l' CP_1 Controparte_6
aveva iniziato ad operare nella nuova sede di Via Monte Grappa il 24 feb-
[...]
braio 1972; che l'edificio di Via Monte Grappa era di proprietà del Controparte_7
ed era stato gestito prima dalla , poi dall' e infine dall' Controparte_8 CP_9 CP_10
Pag.4 ( ) e quindi ogni responsabilità inerente alla proget- Controparte_11
tazione ed ai materiali utilizzati, fra cui l'amianto, competeva a questi soggetti;
che il trasferimento dell'Istituto presso la sede di Via Monte Grappa era stato graduale e l'allestimento dei laboratori per le classi terze, quarte e quinte si era concluso circa nel 1977, anno nel quale si era anche proceduto alla prima bonifica;
che il IG. Pt_5
era assegnato al laboratorio di aggiustaggio delle classi prime e seconde e questo
[...]
aveva operato fino al 2009/2010 nelle altre succursali dell'Istituto (quelle di Via Batti- sti e di Via Giotto); che inoltre nel laboratorio di aggiustaggio non era previsto l'utiliz- zo di materiali contenenti amianto;
che il IG. aveva prestato servizio alter- Parte_4
nandosi tra la sede di Via Battisti, per almeno la metà del suo orario, e quella di Via
Monte Grappa;
che gli oneri di manutenzione e bonifica competevano alla concessio- naria , la quale era intervenuta in modo carente e tardivo;
che il Controparte_8
IG. aveva lavorato come installatore dal 1957 al 1967, operando in tale pe- Parte_4
riodo con materiali contenenti amianto;
che le attività tecnico pratiche coprivano due terzi dell'orario di servizio del IG. risultando perciò inattendibili i calcoli Parte_6
di esposizione effettuati dall'ing. che a scuola non erano mai stati utiliz- Persona_1
zati guanti di amianto, nè lastre di cemento/amianto, nè amianto in corte e tessuti, nè ferodi, carte e guarnizioni in amianto, nè scarti minerari;
che i giorni di lavoro erano stati al più 219 e non 240 e le ore mensili non potevano essere state 200 dato l'orario settimanale di 36 ore;
che nei reparti di aggiustaggio e di macchine utensili, cui era stato adibito il IG non venivano eseguite saldature;
che il IG. Parte_4 Parte_4
aveva continuato a fare, in nero, il caldaista;
che il IG. non era mai stato Parte_4
adibito al trasporto ed eliminazione dei materiali di risulta, neppure durante i vari in- terventi di bonifica;
che il IG. non poteva aver frequentato i locali in cui Parte_4
erano in corso i lavori di bonifica;
che nel laboratori di macchine utensili non era sta- to usato il che il Preside dell'Istituto Volta si era attivato tempestivamente Per_4
affinchè la effettuasse la bonifica dei locali e aveva confidato che questa CP_8
fosse eseguita in modo regolare;
che era irrilevante il mancato utilizzo di dispositivi di protezione, poichè l'esposizione all'amianto era avvenuta non per effetto delle man-
Pag.5 sioni, e quindi in relazione ad un rischio specifico dei suoi dipendenti, ma a causa della situazione strutturale, di cui erano responsabili ex art.18 comma 3 del d.lgs.81 del 2008 le amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione;
che del resto al-
l'epoca dei fatti di causa le Scuole non avevano personalità giuridica, nè autonomia,
e il Preside non aveva poteri gestionali e di spesa, nè la veste di datore di lavoro, e neppure era ancora intervenuto il d.lgs. 626/94; che quindi la scelta delle sedi scolasti- che, la progettazione e la realizzazione delle relative opere erano sempre state di re- sponsabilità degli enti locali;
che in particolare l'edificio di Via Monte Grappa era di proprietà del delegato alla costruzione degli edifici scolastici ai Controparte_7
sensi dell'art.16 della legge 641/67, al quale erano pertanto imputabili gli effetti giu- ridici e le responsabilità connesse alle attività di progettazione e realizzazione delle opere edilizie, da esso svolte in proprio e non come rappresentante dell'Ente delegan- te;
che alla Provincia di ES competeva per legge la responsabilità della gestione e manutenzione, anche straordinaria, degli edifici scolastici;
che in concreto l'Ammi- nistrazione provinciale era stata informata, ancora nel 1977, della presenza di amianto nei locali della sede di Via Monte Grappa ed a questo Ente andavano perciò imputati il ritardo o l'inadeguatezza degli interventi di bonifica;
che il Preside si era quindi prontamente attivato a tutela dei lavoratori, non ricevendo però il dovuto supporto da parte degli Enti preposti a risolvere il problema;
che una nuova bonifica era stata ef- fettuata a ottobre-novembre 1986 e poi ancora nel 1988.
Ciò premesso il convenuto deduceva che nessuna violazione del- CP_1
l'art.2087 c.c. poteva essergli addebitata, dato che esso non aveva scelto la sede del-
l'Istituto scolastico, non era responsabile della sua progettazione, realizzazione e ma- nutenzione, e che i fatti oggetto di causa erano accaduti ben prima del d.lgs. 626/94; che neppure poteva essere ravvisata una sua responsabilità sotto il profilo del mancato utilizzo di mezzi di protezione individuale, essendo l'esposizione avvenuta non a causa delle mansioni ma di un vizio strutturale da esso peraltro ignorato;
che le ne-
Parte gligenze erano piuttosto imputabili alla Provincia e alla che inoltre non era rav- visabile a suo carico l'elemento soggettivo dell'illecito, avendo esso ragionevolmente
Pag.6 confidato sul fatto che l'edificio, da poco consegnato, fosse immune da criticità; che inoltre all'epoca dei fatti il nesso causale tra amianto e patologia tumorale non era ancora stato definitivamente accertato;
che il Preside si era tempestivamente attivato con la al fine di richiedere un radicale intervento di bonifica;
che il CP_8 Pt_5
non aveva potuto frequentare i locali durante le opere di bonifica eseguite nel
[...]
1977, all'esito delle quali il Preside aveva ottenuto dalle autorità competenti la neces- saria certificazione sulla salubrità dei locali;
chele varie patologie da cui era affetto il non erano correlate all'amianto e ciascuna di esse era da sola idonea a Parte_4
provocaqrne il decesso;
che la pericolosità dell'amianto era stata ufficialmente rico- nosciuta solo con la legge 257 del 1992.
Il eccepiva infine l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dai CP_1
ricorrenti, rilevando la non applicabilità dell'art.2947 comma 3 c.c.; e contestava la quantificazione del risarcimento preteso dagli attori.
All'esito dell'esperita istruttoria orale il Tribunale di ES decideva la causa con sentenza emessa il 12/10/2022 osservando che potevano ritenersi provati alcuni fatti ovvero la presenza di amianto nell'edificio di Via Monte Grappa e l'esposizione del IG. a questa sostanza. Parte_4
Rilevava però il Giudice che non vi era prova che il lavoratore avesse manipo- lato amianto o utilizzato strumenti in amianto o partecipato allo smaltimento di mate- riali contenenti amianto;
che inoltre non era emerso chiaramente per quanto tempo il fosse stato impiegato nella sede di Via Monte Grappa, ove si era verificata Parte_4
l'aerodispersione di amianto, e per quanto tempo si fosse intrattenuto nei locali conta- minati dall'amianto; che inoltre i lavori di bonifica in tale sede erano iniziati nel 1977
e i locali in cui vi era pericolo erano stati interdetti al transito di soggetti non autoriz- zati;
e che i documenti in atti dimostravano una sicura pregressa esposizione del
[...]
all'amianto, dichiarata dallo stesso lavoratore. Per_3
Istruita mediante espletamento di consulenza tecnica medico legale, la causa
è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 22 mag- gio 2025.
Pag.7 1. Con il primo motivo di appello i IG.ri e Parte_1 Parte_3
censurano la decisione di primo grado affermando che essa Parte_2
è fondata su una ricostruzione erronea, contradittoria e non adeguatamente motivata dei fatti oggetto di controversia.
Cercando di riassumere l'atto introduttivo di questo grado di giudizio - redatto anch'esso, come il ricorso iniziale, in modo poco coerente con il principio di sinteticità - si può rilevare che gli appellanti addebitano al Tribunale di Trie- ste: a) di aver valorizzato, in senso contrario alla loro tesi, la deposizione del teste inattendibile perchè contraria ai numerosi documenti da essi pro- Tes_1
dotti, idonei a dimostrare l'esposizione indiretta del IG. all'amianto Parte_4
a causa della contaminazione dell'ambiente di lavoro scolastico per effetto della aerodispersione della suddetta sostanza nociva, confermata anche dalla teste;
b) di aver erroneamente considerato inutili, perchè generiche, Tes_2
le dichiarazioni di e prodotte in copia, senza CP_12 Persona_5
tenere conto del fatto che non esiste una soglia minima di pericolosità del-
l'amianto per cui tutte le dosi inalate assumono rilevanza eziologica in relazio- ne ad una patologia come il mesotelioma;
c) di avere erroneamente escluso la rilevanza dell'esposizione del IG. all'amianto all'interno dell'Istituto Parte_4
Volta richiamando una sua presunta esposizione pregressa, così violando il principio della equivalenza causale;
d) di non aver tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento da parte dell' della origine professionale della patologia CP_5
da cui è derivata la morte del IG. Parte_4
1.1. La presenza di amianto nella sede dell'Istituto "Volta" di via Monte Grappa è un dato di fatto certo, pacifico e riconosciuto;
ciò che il Ministero ha contesta- to è invece la durata dell'esposizione del IG. (affermando che costui Parte_4
non ha iniziato a operare in Via Monte Grappa nel 1972, ma in epoca succes- siva;
ha lavorato anche in un'altra sede dell'Istituto ove si trovava il laboratorio di aggiustaggio cui era addetto;
ed è stato impegnato in attività tecnico-prati-
Pag.8 che solo per una quota di due terzi del suo orario di lavoro) e l'entità di questa esposizione (affermando che il IG. non ha fatto un uso diretto nè Parte_4
ha manipolato l'amianto, in qualsiasi forma;
che in via Monte Grappa la boni- fica dall'amianto è iniziata nel 1977 ed è stata regolarmente eseguita;
e che il non ha avuto accesso ai luoghi in cui veniva svolta questa attività). Parte_4
1.2. L'incertezza su durata e misura dell'esposizione professionale del IG. Pt_8
va all'amianto nei locali scolastici di via Monte Grappa costituisce, in ultima analisi, la ragione principale per cui il Tribunale di ES ha respinto la do- manda, avendo ritenuto, appunto per questo motivo, che non fosse stata rag- giunta la prova del fatto che la suddetta esposizione avesse causato la patolo- gia che aveva portato il lavoratore alla morte.
Sono questi perciò i temi che devono essere esaminati per primi.
1.2.1. Riguardo all'utilizzo dell'amianto negli edifici della sede dell'Istituto "Volta" di Via Monte Grappa, e alla polverosità dell'ambiente, è utile (e decisivo) ri- chiamare la relazione del 12/4/2017, predisposta dal Servizio di Prevenzione
e Sicurezza degli Ambienti di lavoro della a seguito delle indagini CP_13
delegate dal P.M. dott.ssa (doc.4C del fascicolo di parte appellante). Per_6
Da questa risulta che in via Monte Grappa venne applicato un intonaco isolan- te a base di amianto e collanti, tipo "Limpet", "spruzzato per uno spessore di
1,5 cm sulle superfici murarie a scopo antiacustico, antiumido e antincendio"
(per un totale di 7.783,16 m2).
Nella relazione viene citata, fra l'altro, una consulenza dell'ENPI risalente al
1975 (doc.4M) che ben descriveva la situazione: "Tutte le officine e l'ufficio del magazzino hanno sul soffitto una copertura antirombo a base di amianto ed altri impasti. Purtroppo, costantemente scende dal soffitto polvere, e qual- che volta veri e propri fiocchi, di detto materiale, che, specialmente quando i termoventilatori sono in moto, creano nell'ambiente un'atmosfera che potreb- be risultare, se inspirata per lunghi periodi, pericolosa...Quanto detto prece- dentemente vale, anche se informa notevolmente inferiore, anche per la pale-
Pag.9 stra."
La presenza dell'amianto in via Monte Grappa (sotto forma di rivestimento spruzzato sui soffitti delle officine e altri locali), e la continua formazione e caduta di polvere, sono confermate anche dalle dichiarazioni rese da
[...]
collaboratore tecnico e collega del IG. e da Tes_3 Parte_4 Parte_9
bidello/autista e poi aiutante tecnico, riportate nella segnalazione di
[...]
malattia professionale del Servizio di Prevenzione della di data CP_13
31/5/2016 (doc.10 di parte appellante).
CP_1
Significativa è infine la nota della di data 3/5/1977 (doc.4N del fasci- colo di parte appellante e n.2 del fascicolo di parte appellata), sottoscritta da numerosi lavoratori del personale non docente dell'Istituto, fra cui il IG.
[...]
e anche da alcuni insegnanti, nella quale veniva evidenziata la "polve- Per_3
rizzazione dei soffitti di amianto e vermicolite delle officine, laboratori, ma- gazzini e palestre, gravemente nocivi per la salute degli allievi e del persona- le".
1.2.2. Che il IG. abbia lavorato nella sede di via Monte Grappa risulta dal- Parte_4
la deposizione del teste ed è stato peraltro riconosciuto dal Ministero, Tes_4
avendo questo affermato (a pag.5 punto A6 ed a pag.8 punto B3 della memo- ria di costituzione in primo grado) che il si alternava fra la sede di Parte_4
via Battisti e quella di via Monte Grappa, operando nella prima per almeno metà del suo orario (indicato in 36 ore alla settimana): e da ciò si ricava, a contrario, che per l'altra metà del tempo, ovvero per 18 ore alla settimana, lavorava in via Monte Grappa.
Si deve poi ritenere che la presenza del IG. nella sede di Via Monte Parte_4
Grappa risalga al 1972, come si può ricavare dalla denuncia di infortunio del
21/4/1972 (doc.5F del fascicolo di parte appellante), relativa ad un infortunio subito il 10/4/1972 dal suddetto lavoratore appunto nelle officine dell'Istituto in via Monte Grappa (così descritto: "stavano spingendo un macchinario pe- sante, quando l'infortunato si produceva uno strappo alla regione dorso lom- bare"); ciò del resto è confermato anche dalla segnalazione di malattia profes- sionale della S.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASUI TS di data 31/5/2016 (doc.10 del fascicolo di parte appellante), nella quale così testualmente si legge: «Dal gennaio 1967 ha iniziato a lavorare come aiutante tecnico presso l'Istituto Tecnico industriale A. Volta di ES, nei primi cin- que anni presso la sede delle officine dell'Istituto in Via Giotto (officina di aggiustaggio e officina meccanica dove erano in funzione alcune macchine utensili) e dal 1972 fino all'inizio del 1982 presso la nuova sede dell'Istituto in via Monte Grappa. ln quest'ultima sede era operativa un'unica grande offi- cina meccanica suddivisa in diversi settori, tutti dotati di macchine utensili, suddivisi da vetrate alte fino al soffitto: un settore per gli studenti dell'indiriz- zo di "metalmeccanica", uno per quelli dell'indirizzo di "telecomunicazioni", uno per gli studenti dell'indirizzo “elettrotecnici ed elettricisti" e uno per gli studenti dell'indirizzo “impianti termici". Il soffitto di ogni settore dell'offici- na era rivestito con amianto applicato a spruzzo, di color marroncino, che frequentemente si sbriciolava, tanto che il materiale era stato ritrovato anche nell'ufficio dell'officina, il cui soffitto non presentava tale rivestimento e che era completamente separato dalla restante officina da pareti in vetro. Il IG.
ha riferito che nell'officina dell'Istituto non venivano comunque Parte_4
utilizzati cordoni o fogli in amianto, nemmeno nelle precedenti officine di Via
Giotto. All'epoca il lavoratore non era stato messo a conoscenza della nocivi-
Pag.11 tà dell'amianto in termini di cancerogenicità."
1.2.3. Anche l'attività di bonifica della sede di Via Monte Grappa, avviata nel 1977,
è un dato certo, ma i documenti prodotti dagli appellanti dimostrano che essa non ha risolto immediatamente il problema, tanto che vi sono stati più inter- venti nel corso di oltre dieci anni.
In particolare vanno segnalati:
la nota del 6/2/1975 (doc.4H di parte appellante) con cui il Preside dell'ITIS
"Volta" prof. segnalava alla Provincia la necessità di un trattamento Per_7
di fissaggio "per quanto riguarda il distacco del materiale isolante dal soffit- to";
la nota del 19/7/1977 (doc.4O di parte appellante e n.3 di parte appellata) con cui il Presidente della Provincia comunicava, per conoscenza, al Preside dell'Istituto "Volta" che "La questione della pericolosità della caduta di a- mianto dai soffitti della scuola in oggetto è da tempo seguita";
la nota dell'11/8/1977 (doc.4P di parte appellante e n.4 di parte appellata) con cui il Presidente del ConIGlio di Istituto informava i conIGlieri "sulla situazione relativa alla caduta di materiale contenente amianto dai soffitti delle officine e palestre";
la nota del 27/8/1977 (doc.4Q di parte appellante e n.18 di parte appellata) con cui il Presidente della Provincia informava il Preside dell'Istituto "Volta" che la Giunta aveva deliberato "un primo intervento diretto ad eliminare
l'amianto dai soffitti"; e la successiva nota del 6/9/1977 (doc.4R) contenente la comunicazione dell'avvenuto affidamento dei lavori "di rimozione dei ri- vestimenti in amianto, applicati a spruzzi sui soffitti di alcuni locali di codesto
Istituto";
la nota del 13/12/1977 (doc.9 di parte appellata) con cui il Preside prof. segnalava alla Provincia di ES e al ConIGlio di Istituto che, Per_7
dopo il "lievo dell'amianto e della relativa pulizia" si era constatato che era
"ancora presente una notevole quantità di amianto" per cui era stata disposta
Pag.12 la sospensione delle esercitazioni;
l'ordine di servizio n.1 del 21/1/1978 (doc.4U degli appellanti) in cui il
Direttore dei Lavori dava atto "che dopo un ulteriore intervento di pulizia eseguito in data 19 gennaio 1978, trovava ancora notevoli quantità di fiocchi di amianto e di polvere in genere sulla copertura del box ufficio, sulle blindo- sbarre, sui corpi illuminanti ed in genere su tutte le apparecchiature appese";
la nota del 15/6/1985 (doc.11 del fascicolo del Ministero) con cui il Preside prof. segnalava alla Provincia che era stata "riscontrata anche dal Per_7
personale della ditta che ha eseguito i lavori [riparazioni nella palestra, n.d.r.] la presenza di consistenti tracce di amianto sui soffitti";
la nota del 7/12/1985 (doc.12 del fascicolo del Ministero) con cui il Capo- settore igiene pubblica ed ecologia della confermava la persistenza Pt_12
di "una diffusa polverosità sedimentata, derivante dai lavori suddetti" e cioè la controsoffittatura della palestra finalizzata a "proteggere ulteriormente il locale dalla aerodispersione del materiale fibroso (del tipo amianto anfibolo) già in precedenza asportato";
la nota del Settore Igiene Pubblica ed Ecologia della Triestina di Pt_12
data 12/4/1986 (doc.6G di parte appellante e n.13 di parte appellata) nella quale si riferiva che i campionamenti di aria ambiente eseguiti per la ricerca di fibre di amianto aerodisperse avevano dato esito positivo, per cui era stata disposta la chiusura cautelativa della palestra "subordinando la sua riapertura all'effettuazione di una bonifica radicale e definitiva" e cioè in considerazione del fatto che "ogni esposizione all'amianto, anche alle bassissime concentra- zioni misurate in palestra e soprattutto trattandosi di esposizione assoluta- mente immotivata, va evitata, data la sua elevata tossicità per inalazione";
la relazione del Settore Igiene Pubblica ed Ecologia della Triestina Pt_12
trasmessa con la nota di data 13/1/1987 (doc.6I di parte appellante e n.16 di parte appellata) nella quale si dava atto che l'indagine al microscopio "di un fiocco di materiale fibroso staccatosi dal soffitto e depositatosi su un banco"
Pag.13 aveva confermato trattarsi di amianto anfibolo, precisando che "I locali...per quanto già bonificati in passato, presentano residui di amianto dovuti al non perfetto asporto dell'amianto" e ribadendo "l'eIGenza di un intervento che risolva alla radice il problema";
la relazione del Settore Igiene Pubblica ed Ecologia della Triestina Pt_12
trasmessa con la nota di data 28/11/1988 (doc.6O di parte appellante e n.17 di parte appellata) nella quale si riferiva di controlli eseguiti dopo i "lavori di pulizia nelle officine e all'asporto dei pannelli di cartone-amianto nelle pale- stre e successiva bonifica" dai quali era risultato un livello di concentrazione di fibre di amianto inferiore a 10 fibre per litro di aria, considerato "accetta- bile, sulla base di esperienze e studi italiani e esteri";
la relazione del Settore Igiene Pubblica ed Ecologia della Parte_13
, trasmessa con la nota di data 29/11/1989 (doc.6Q di parte appellante),
[...]
in cui si riferiva che, all'esito di un sopralluogo presso l'officina edili, era emerso "che il soffitto e porte delle mura perimetrali sono interessate da una rilevante presenza di residui di amianto";
la mozione approvata dal ConIGlio di Istituto il 26/1/1990 (doc. 6R degli appellanti) nella quale così si legge: "L'intervento, che ha causato la chiusura delle officine per quattro mesi...non può dichiararsi concluso, essendo neces- sario procedere ancora alla bonifica e successiva intonacatura del laborato- rio di tecnologia edile e del magazzino".
Appare quindi evidente che l'attività di bonifica iniziata (presumibilmente) a settembre 1977 (stando alla comunicazione dell'Assessore provinciale del
10/9/1977, doc.7 del fascicolo di parte appellata) non si era ancora definitiva- mente conclusa a gennaio 1990.
1.2.4. Sul piano temporale è certo quindi che il IG. ha lavorato in via Parte_4
Monte Grappa - ed ivi è stato esposto all'amianto ed ha inalato le fibre di questo minerale che si staccavano dalla coibentazione dei soffitti di vari locali della scuola - dal 1972 fino al pensionamento (avvenuto nel 1982).
Pag.14 Non esiste una prova certa del numero di ore trascorse dal lavoratore in questo ambiente (anche se lo stesso Ministero ha riconoscimento che il tempo di la- voro in via Monte Grappa era pari a circa la metà dell'orario di servizio); e neppure esistono nei fascicoli delle parti misurazioni, eseguite all'epoca dei fatti di causa, della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse (essen- do i dati risultanti dalle relazioni della sopra citate relativi a campio- Pt_12
namenti eseguiti a novembre 1986 e ottobre/novembre 1988 e quindi succes- sivi agli interventi di bonifica effettuati ben dopo il pensionamento del IG.
. Parte_4
A questo riguardo si deve però osservare:
a. che la polverosità degli ambienti della sede di via Monte Grappa era, come si ricava dai documenti sopra citati, facilmente e immediatamente riscontrabi- le ictu oculi e doveva perciò essere di rilevante entità; nè si può dubitare, alla luce della documentazione sopra citata, che questa polvere contenesse fibre
(e a volte fiocchi) di amianto;
b. che l'indagine sul tessuto polmonare del IG. ha consentito di ac- Parte_4
certare la presenza di 24.000 corpi dell'asbesto per grammo di tessuto polmo- nare secco (essendo il limite superiore dell'esposizione ambientale di 1.000 corpi/g), come si ricava dal referto di data 12/8/2016 dell'indagine eseguita dal Servizio di anatomia ed istologia patologia dell'A.A.S. n.2 (doc.3G-4A di parte appellante); e ciò dimostra che l'esposizione all'amianto del IG. Pt_14
[... è stata intensa e prolungata4;
c. che la scienza medica - abbandonata la vecchia teoria della dose killer (o dose trigger) e ritenendo invece che ai fini del rischio di contrarre il mesotelio- ma rilevi piuttosto la dose cumulativa - non è (allo stato) in grado di determi- nare se esista e quale sia la soglia minima, ovvero il limite al di sotto del quale l'esposizione all'amianto non è pericolosa, e la soglia massima al di sopra della quale l'ulteriore esposizione non aumenta il rischio;
si deve perciò concludere
- applicando il criterio di giudizio vigente in ambito civile5 (diverso da quello adottato in sede penale) - che tutte le dosi di amianto inalate da un soggetto durante la sua vita lavorativa concorrono ugualmente alla progressiva forma- zione, per accumulo, della dose necessaria all'induzione della patologia6 e ne siano di conseguenza causa efficiente7. 5 Cassazione Sez.L, Sentenza n. 15761 del 12/06/2019: «in tema di responsabilità civile nella veri- fica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concre- to (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)». 6 secondo la c.d. teoria multistadio, descritta dal C.T.U. a pag.37 della sua prima relazione: "Pur trattandosi di fatto inferenziale derivato da ambiti sperimentali altresì non direttamente replicabili sull'uomo e dovendosi ad oggi considerare costante l'approfondimento della comunità scientifica in ordine a meccanismi patogenici non ancora completamente chiariti, l'attuale conoscenza in materia di carcinogenesi mesoteliomatosa da amianto tiene conto di un modello multistadio caratterizzato da una iniziale fase di contaminazione inalatoria con diffusione delle fibre all'interno tessuto polmonare e loro successivo stazionamento nello spazio interstiziale (e ciò a indistintamente dalla tipologia di fibra inalata, vedi McDonald et al., 2001: “... le diverse fibre sono tutte associate con aumentato ri- schio di mesoteloma in relazione alla loro lunghezza …” o et al., 2013: “... le fibre di asbesto Per_8 di tutte le lunghezze inducono risposte patologiche, e cautela si dovrebbe usare quando si tenta di escludere qualche popolazione di fibre inalate, in base alla loro lunghezza, dalla contribuzione al po- tenziale sviluppo di malattie asbesto – correlate …” od ancora e 2004: “... chiara- Per_9 Per_10 mente, fibre del tipo e delle dimensioni note per essere associate con il maggiore rischio di mesotelio- ma migrano effettivamente, nei fatti, ai tessuti pleurici ...”), una successiva fase di induzione (per degradazione macrofagica con conseguente digestione intracellulare da citolisi biochimica) ed una fase terminale di promozione e proliferazione (da reiterata azione irritativa locale con attivazione di cascate proinfiammatorie e selezione di cloni cellulari mutati tributari di neoplasia mesoteliale per patologica ed incontrollata iperproliferazione)." 7 in questo senso Cassazione Sez.L, Sentenza n.8292 del 25/03/2019: «16. La censura oggetto del quarto motivo di ricorso è, anzitutto, inammissibile per difetto di specificità essendo solo generica- mente ipotizzato che "la patologia potrebbe essere insorta presso altre imprese o in contesti extra- professionali". La stessa è, comunque, infondata alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassa- zione, sezione penale, nella sentenza n. 11128 del 2015, relativa alle morti per mesotelioma presso la Fincantieri. In tale pronuncia si è precisato come "la letteratura scientifica è sostanzialmente con- vergente sulla circostanza che nella fase di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concor- rente, non essendo necessario l'accertamento della data dell'iniziale insorgenza della malattia e, pur non essendovi certezze circa la dose sufficiente a scatenare l'insorgenza del mesotelioma pleurico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all'intensità dell'esposizione, nel senso che l'aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza (ovvero l'intervallo temporale compreso tra l'avvio dell'esposizione ad amianto e la data della diagnosi o manifestazione clinica del tumore): insomma, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell'e- sposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale" (cfr. anche Cass. pen. Sez. IV, 22.3.2012, n. 24997, Rv. 253303, ed altro). Tale pronuncia si colloca nell'alveo segnato dalla prevalente Per_11 giurisprudenza di legittimità (tra tutte, Cass. pen. Sez. IV, n. 988 del 11.7.2002, Rv. 227000, Per_12 "che ha ritenuto corretta, anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo patologico che
Pag.16 E quindi - essendo certa la presenza (massiccia e perdurante negli anni) del-
l'amianto nei locali della sede dell'Istituto "Volta" di via Monte Grappa e non essendo possibile dubitare del rapporto di causalità (sia in generale8 che nel caso specifico9) fra amianto e mesotelioma - è del tutto irrilevante che non sia possibile conoscere (con precisione) la quantità di fibre aerodisperse nell'am- biente scolastico e la durata (in termini di ore settimanali) dell'esposizione (in- diretta) del IG. all'amianto. Parte_4
1.2.5. Quanto sopra detto consente anche di superare l'eccezione del Ministero fon- data sui precedenti lavorativi del IG. Parte_4
Dal libretto di lavoro di cui gli appellanti hanno prodotto copia (doc.1 del fa- scicolo di parte) risulta che il prima di essere assunto dal Ministero Parte_4
della Pubblica Istruzione, aveva lavorato come operaio installatore alle dipen- denze della ditta AN (dal 27/6/1957 al 12/3/1960), poi dell'Impresa Costru- zioni (dal 16/3/1960 al 30/6/1960) e infine della ditta CP_3 CP_4
(dall'1/7/1960 al 7/1/1967); e in effetti si può ritenere - sulla base di quanto esposto nella segnalazione di malattia professionale della S.C. Prevenzione
Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASUI TS di data 31/5/2016 (doc.10 del fascicolo di parte appellante) - che nei suddetti periodi fosse stato esposto al-
l'amianto10.
mette in crisi la teoria della "dose killer o della dose 'trigger', che viene squalificata come frutto di artificio".» 8 A pag.42 della sua relazione il C.T.U. dott. dopo aver riportato la posizione della scienza me- Per_13 dica (Magnani C. et al., “Pleural Mesothelioma: epidemiological and public health issues. Report from the second italian Consensus Conference on pleural mesothelioma”, in Med. Lav. 2013, 104, 3: 191 – 202), così conclude: "La certezza assoluta emersa dalla più recente letteratura specialistica è, dunque, che il mesotelioma rimane un tumore relativamente raro in termini assoluti (per quanto molto più frequente di 50 anni fa), connotato da lunga latenza preclinica ed evoluzione innegabilmente fatale, il quale non pare possa oggi insorgere in assenza di esposizione (per quanto, nell'eventualità, non dettagliatamente conosciuta ovvero non adeguatamente documentata) a dosi cumulative ovvero pro- lungate di fibre di asbesto." 9 A pag.49 della relazione del C.T.U. dott. così si legge: "Sulla scorta delle considerazioni Per_13 soprariportate, pertanto, si ritiene che entrambe le esposizioni lavorative a fibra di amianto relativa- mente ai periodi 1962 – 1967 e 1972 – 1977 rivestano un ruolo causalmente determinante nell'insor- genza del documentato quadro neoplastico responsabile, in data 12 giugno 2016, del decesso di
[...]
." Persona_14 10 Nella citata relazione così si legge: "Quanto all'attività lavorativa del IG. , si è ricostruito Parte_4 quanto segue: il IG. ha iniziato a lavorare nel 1957 come apprendista installatore idraulico Parte_4 presso la ditta lancer di ES, addetto alle manutenzioni e riparazioni di impianti idraulici di diversi insediamenti produttivi della società Cantieri Riuniti dell'Adriatico (C.R.D.A.), tra cui la Fabbrica Macchine S. Andrea, l'Officina Ponti e Gru di ES e il cantiere navale di Monfalcone. L'attività
Pag.17 Si deve però ricordare che il mesotelioma non è la conseguenza del primo, singolo, contatto con l'amianto (la c.d. trigger dose) ma piuttosto l'esito di un processo nell'ambito del quale l'accumulo di dosi successive aumenta il ri- schio di sviluppare la patologia, senza che sia possibile individuare con cer- tezza, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, un valore soglia e cioè un livello e un tempo di esposizione all'amianto al di sotto del quale non esiste rischio e al di sopra del quale il rischio si stabilizza e non aumenta più.
Di conseguenza è impossibile affermare che l'esposizione all'amianto verifi- catasi in periodi diversi da quello dedotto in giudizio - e cioè dal 1957 al 1967, quando il IG. lavorò come operaio installatore alle dipendenze di Parte_4
imprese private, e dopo il 1982, quando avrebbe lavorato come idraulico in proprio (avendo occasionali, e non meglio noti, contatti con l'amianto) - sia stata da sola sufficiente ad innescare, consolidare e rendere irreversibile il pro- cesso oncogenetico;
e che invece l'esposizione verificatasi durante il periodo di lavoro prestato presso l'Istituto "Volta" sia stata irrilevante;
non è possibile cioè affermare che la causa esclusiva del mesotelioma debba essere ravvisata nella esposizione risalente al periodo 1957-1967 o a quello successivo al pen- sionamento.
Nè occorre - almeno nei confronti degli appellanti - effettuare una ripartizione
comportava opere di scoibentazione di tubazioni usurate da sostituire, rivestite con corda d'amianto e la loro ricoibentazione con analogo materiale, messo a disposizione dallo stesso CRDA. il IG. Pt_5
ha riferito che le lavorazioni con l'amianto avvenivano senza applicare cautele preventive e pro-
[...] tettive. Negli stabilimenti sopra richiamati effettuava anche la pulizia delle grondaie di raccolta del- l'acqua piovana, all'interno delle quali si formavano intasamenti di materiale vario che poteva conte- nere anche residui di cemento-amianto derivante dal dilavamento dei tetti in Eternit. Nel 1960 è stato assunto presso l' con mansioni miste di fabbro e idraulico: par- Controparte_15 te del lavoro consisteva nella fabbricazione di ringhiere e porte metalliche e in parte in opere idrau- liche, tra cui l'installazione di tubazioni di scarico in piombo in abitazioni civili, con utilizzo occasio- nale di corde in amianto per isolare tubazioni della distribuzione dell'acqua calda. Dal 1962 al 1967 ha lavorato presso la ditta come idraulico e tubista. Il 60-70% dell'attività si svol- Controparte_4 geva in abitazioni civili per l'installazione di impianti di riscaldamento, con posa di tubazioni e calori- feri. Nei primi anni le tubazioni che passavano nei vani non abitativi venivano rivestite con corda d'amianto, mentre quelle che passavano all'interno degli appartamenti venivano rivestite con un altro materiale denominato "nerosìte". Non applicava comunque ulteriori rivestimenti sotto torma di im- pasti in cemento amianto. Il contatto con l'amianto si realizzava talvolta anche nelle operazioni di rimozione di vecchi impianti di riscaldamento le cui tubazioni erano rivestite con amianto e che anda- vano demolite con attrezzi manuali. ln questo periodo utilizzava anche fogli in amianto che adattava su misura dietro le caldaie di abitazioni o stufe a gas per isolare le pareti dal calore. Anche in questo periodo non adottava cautele particolari per evitare la dispersione delle fibre e non aveva in dotazione mascherine antipolvere per proteggere le vie respiratorie."
Pag.18 di responsabilità fra i vari datori di lavoro che si sono succeduti dal 1957 al
1982: si deve infatti ricordare che, in base all'art.2055 c.c., tutti i coautori del-
l'illecito civile sono responsabili in solido delle sue conseguenze e quindi tutti i soggetti che hanno concorso a determinare la lesione (e cioè, in concreto, il mesotelioma che ha causato la morte del IG. avendo il C.T.U. ac- Parte_4
certato l'irrilevanza di altre patologie da cui era affetto)11 rispondono singo- larmente e per intero dei danni che ne sono derivati.
2. Il appellato ha ribadito, anche in questo grado di giudizio, la tesi CP_1
secondo cui la responsabilità delle conseguenze dannose derivate dalla pre- senza dell'amianto nella sede di via Monte Grappa ricade, eventualmente, solo sul (ovvero il soggetto che ha individuato l'area, progettato e costrui- CP_7
to l'edificio e lo ha destinato al servizio scolastico) e sulla Provincia di ES
(competente a curare - in origine assieme al e poi da sola - la manu- CP_7
tenzione ordinaria e straordinaria dello stabile).
2.1. Il fatto che spettasse ai Comuni e alle Province la fornitura delle aree, la co- struzione degli edifici scolastici e la loro manutenzione (in base alla disciplina dettata dalle leggi 641/1967 e 23/1996) e che le opere realizzate appartenesse- ro al patrimonio indisponibile di questi Enti (ex art.87 del d.lgs.297/94) non ha rilevanza decisiva nel caso di specie.
E' vero infatti che i ricorrenti hanno richiamato, a sostegno delle loro pretese, anche l'art.2051 c.c. - e quindi la violazione dei compiti di custodia ricadenti sull'Istituto "Volta" e sul - ma dall'atto introduttivo Controparte_1
del giudizio di primo grado si può ricavare che il titolo principale dell'azione esercitata in causa è costituito dal rapporto di lavoro intercorso fra il CP_1
e il IG. , e dai conseguenti obblighi posti a carico del datore Parte_4
di lavoro dall'art.2087 c.c., oltre che dal generale dovere di neminem laedere previsto dall'art.2043 c.c.
Non vale perciò ad esonerare il appellato da ogni responsabilità il CP_1
fatto che esso non abbia progettato e costruito gli edifici scolastici di via Mon- te Grappa, non ne fosse proprietario e non ne abbia curato (non essendo tenuto a farlo) la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2.2. Non può essere poi considerato risolutivo neppure l'art.18 comma 3 del d.lgs.
81/2008 (riproduttivo del precedente art.4 comma 12 del d.lgs.626/1994)12.
A parte l'osservazione che si tratta di una disciplina molto successiva ai fatti di causa (risalenti al periodo 1972 - 1982), si deve rilevare innanzitutto che la norma richiamata dal per contestare la propria legittimazione passi- CP_1
va riguarda solo ed esclusivamente gli interventi strutturali e di manutenzione degli immobili (che rimangono a carico "dell'amministrazione tenuta, per ef- fetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione") e non anche le misure di sicurezza e prevenzione di tipo organizzativo (e cioè quelle ine- renti all'attività svolta all'interno degli edifici scolastici); e in secondo luogo che lo scopo della norma è palesemente quello di tutelare i dirigenti e funzio- nari preposti agli uffici (i quali, non avendo il potere e le risorse finanziarie per eseguire direttamente opere strutturali e di manutenzione, assolvono i loro obblighi relativi a questi interventi "con la richiesta del loro adempimento al-
l'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico") e non certo quello di esonerare l'Amministrazione datrice di lavoro dai suoi do- veri e responsabilità nei confronti dei dipendenti, derogando agli artt.2043 e
2087 c.c.
2.3. A quanto sopra detto in linea di diritto si deve aggiungere, in fatto (sulla base dei dati risultanti dai documenti prodotti dagli appellanti):
a. che (a parte le opere di bonifica sulle strutture, poi eseguite dalla Provincia)
l'Amministrazione scolastica non ha adottato idonee misure di sicurezza e pre- venzione: non risulta cioè che abbia fornito ai lavoratori informazioni specifi- che sulla pericolosità dell'amianto13; che li abbia formati sui comportamenti da tenere e sulle precauzioni da adottare al fine ridurre (se non eliminare) la dispersione di polvere contenente fibre di amianto e quindi il rischio di inala- zione;
che li abbia dotati di mezzi di protezione individuale (come ad esempio mascherine filtranti14); che abbia adottato accorgimenti finalizzati a ridurre la polverosità dell'ambiente (applicando la regola di cautela dettata dall'art.21 del D.P.R. 303/1956)15, la diffusione delle fibre di amianto e la conseguente esposizione dei dipendenti a questa sostanza (come ad esempio l'installazione di sistemi di aspirazione o di ricambio dell'aria e la limitazione, se non il di- vieto, di accesso ai locali più inquinati: accorgimento quest'ultimo che pare essere stato adottato solo per periodi limitati o in concomitanza con le attività di bonifica);
b. che effettivamente nel mese di febbraio del 1975 il Preside dell'Istituto
"Volta" segnalò alla Provincia la necessità di un intervento di fissaggio per impedire il distacco del materiale isolante dal soffitto;
le operazioni di boni- fica iniziarono però solo a settembre 1977 e peraltro non ebbero sicuramente effetto risolutivo;
solo a giugno 1985 vi fu una nuova segnalazione da parte del Preside riguardo alla presenza di amianto e non vi è prova che nel frattem- po vi fossero stati ulteriori e pressanti solleciti finalizzati ad ottenere la elimi- nazione definitiva del problema (per la quale si dovette attenere, a quanto pa- re, la fine degli anni '80); anche volendo ragionare nell'ottica dell'art.18 com- ma 3 del d.lgs.81/2008 non si può ritenere che il datore di lavoro adempia ai suoi obblighi di legge nei confronti dei dipendenti (liberandosi da ogni re- sponsabilità) con una mera segnalazione o richiesta di intervento, non seguita da un assiduo monitoraggio dell'attività dei soggetti competenti, da adeguati solleciti affinchè l'ambiente di lavoro venga messo in sicurezza, da un control- lo continuo dell'ambiente stesso e dall'adozione (in mancanza di altro) di ac- corgimenti idonei almeno a ridurre il rischio;
in concreto non vi è prova che ciò sia avvenuto e quindi si deve escludere che l'Amministrazione scolastica abbia compiutamente adempiuto ai suoi doveri di prevenzione e sicurezza nei confronti del IG. reagendo con prontezza e assiduità all'inerzia o Parte_4
alla lentezza della Provincia nell'affrontare ed eliminare il problema.
2.4. Non si può quindi dubitare della legittimazione passiva e della responsabilità risarcitoria del , sia in base all'art.2087 c.c., non aven- Controparte_1
do l'Ente fornito la prova (come era suo onere fare, trattandosi di un'obbliga- zione di origine contrattuale) di aver adottato le misure di sicurezza necessarie
(anche in base alla comune prudenza)16 a tutelare la salute del IG. Parte_4 sia in base all'art.2043 c.c., poichè quanto esposto nel precedente punto 2.3. di questa motivazione configura certamente una condotta colposa (che, aven- do contribuito alla formazione della dose cumulata occorrente per l'induzione e proliferazione del mesotelioma, ne ha costituito una concausa secondo la regola ricavabile dall'art.41 c.p.).
3. Non rimane quindi che accertare e quantificare il danno subito dal IG.
[...]
, azionato dagli appellanti iure hereditatis. Parte_17
3.1. Sul punto si deve osservare preliminarmente che, in questo grado di giudizio, il non ha riproposto (ex art.346 c.p.c.) l'eccezione di prescrizione CP_1
sollevata in primo grado;
in ogni caso si sarebbe trattato di un'eccezione priva di fondamento.
3.1.1. Il diritto del defunto IG. ad essere risarcito del danno subito a causa Parte_4
dell'esposizione lavorativa all'amianto, che i suoi eredi hanno azionato in via successoria, ha certamente natura contrattuale, essendo fondato sul rapporto
del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10425 del 14/05/2014; Sez. L, Senten- za n. 13956 del 03/08/2012). "La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgen- za della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18626 del 05/08/2013). "In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affer- mazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18503 del 21/09/2016)
Pag.23 di lavoro intercorso fra l'originario titolare del credito e il Controparte_16
e sulla violazione dei correlativi obblighi posti dall'art.2087 c.c. a carico
[...]
del datore di lavoro;
di conseguenza esso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Vale in particolare la regola secondo cui il termine di prescrizione dell'azione contrattuale "decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenen- do oggettivamente percepibile e riconoscibile"; ed è altresì necessaria a que- sto fine "anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale...la conoscibilità dell'origine professionale della patolo- gia alla base dell'azione" (così, in motivazione, Cassazione Sez.L, Ordinanza
n.31919 del 28/10/2022).
E' certo quindi che il termine di prescrizione del credito risarcitorio del IG. non può essere fatto decorrere dalla cessazione del rapporto di la- Parte_4
voro (ovvero dal 1982); e se anche si volesse individuare il dies a quo nella diagnosi di mesotelioma, risalente al 2014 - ritenendo che in quel momento il ne conoscesse già l'origine professionale - l'azione esercitata dagli Parte_4
eredi sarebbe comunque tempestiva, essendo stata intrapresa nel 2021 e perciò entro il termine decennale.
3.1.2. Quanto al diritto degli appellanti al risarcimento del danno subito iure proprio come familiari superstiti, esso si prescrive invece nel termine fissato dall'art. 2947 comma 3 c.c., sussistendo nel caso in esame tutti gli elementi costitutivi del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in mate- ria di sicurezza sul lavoro17.
Non rileva in senso contrario il fatto che il procedimento penale avviato a se- guito della morte del IG. si sia concluso con un'archiviazione (doc. Parte_4 3A); questa infatti è stata disposta non perchè il Ministero datore di lavoro sia stato ritenuto estraneo ai fatti ma solo in considerazione della impossibilità di accertare la rilevanza causale delle condotte dei singoli datori di lavoro che si erano succeduti nel corso degli anni: ciò indubbiamente rileva in sede penale
(dove si discute di una responsabilità strettamente personale), ma non in sede civile, dove vale la regola per cui tutti i coautori dell'illecito rispondono delle loro condotte (attive o omissive) nei confronti del danneggiato.
E' comunque inutile approfondire ulteriormente il tema: il IG è in- Parte_4
fatti deceduto il 12/6/2016 e quindi (essendo questo il dies a quo del termine per far valere il diritto al risarcimento dei conseguenti danni) l'azione esercita- ta con il ricorso depositato il 2/3/2021 e notificato il 23/4/2021 è comunque tempestiva anche ai sensi dell'art.2947 comma 1 c.c.
3.2. Iniziando l'esame dal danno biologico temporaneo, il C.T.U. dott. ha Per_13
quantificato in complessivi 555 giorni il periodo di inabilità temporanea del IG. corrispondenti al tempo intercorso fra il primo trattamento spe- Parte_4
cialistico ospedaliero cui il paziente è stato sottoposto il 4 dicembre 2014
(pleurodesi chimica praticata presso la Struttura Complessa di Chirurgia To- racica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di ES”) e il decesso avvenuto il 12 giugno 2016; ed ha stimato la misura di questa ina- bilità nel 25% per i 36 giorni intercorsi fra il suddetto trattamento e l'avvio della chemioterapia (in corso alla data del 9 gennaio 2015), nel 50% per i successivi 306 giorni fino al 12 novembre 2015 (quando vi fu il riscontro ra- diologico dell'intervenuta progressione della malattia), nel 75% per gli ulte- riori 206 giorni fino al 6 giugno 2016 (quando il IG. si presentò al Parte_4
controllo radioterapico ambulatoriale in barella e la moglie comunicò che non era più in grado di alimentarsi) e nel 100% per gli ultimi 7 giorni fino alla morte.
Su queste valutazioni - peraltro correttamente motivate con riferimento alla documentazione sanitaria in atti - le parti non hanno sollevato specifiche e ar-
Pag.25 gomentate contestazioni e quindi non vi sono ragioni per discostarsene.
3.3. Deve essere invece esclusa la sussistenza di un danno biologico permanente, poichè la patologia non si è stabilizzata ma ha portato alla morte del soggetto leso;
e però, proprio per questo, al IG. spettava (e si è quindi trasfe- Parte_4
rito agli eredi) il diritto al risarcimento del danno (morale e biologico) termi- nale18 (sempre riconducibile alla categoria del danno non patrimoniale tempo- raneo).
3.3.1. Si deve infatti considerare che il IG. ha vissuto un anno e mezzo Parte_4
conoscendo la malattia da cui era affetto e quindi sapendo (poichè si tratta di un fatto ormai notorio) che non vi erano per lui concrete possibilità di guari- gione;
egli è quindi rimasto per lungo tempo nella consapevole attesa della morte (avendo il C.T.U. confermato, sulla scorta dei documenti in atti, la sua lucidità per tutto il percorso di cura e di assistenza); ed a ciò si devono aggiun- gere, come ulteriori fonti di sofferenza morale, sia l'evidente schock psicolo- gico subito da una persona che, dopo aver superato tre neoplasie (adenocarci- noma colico, adenocarcinoma prostatico e carcinoma epatocellulare), ha im- provvisamente scoperto di averne contratta un'altra (questa volta senza possi- bilità di esito positivo), sia la preoccupazione di aver messo in pericolo i suoi familiari portando a casa i vestiti da lavoro19, presumibilmente inquinati dal-
l'amianto.
3.3.2. Sul piano fisico i documenti prodotti (e in particolare i referti delle visite di controllo eseguite durante il corso della malattia) confermano che il IG. Pt_5
ha sofferto di dispnea (anche a riposo) e di dolori vari (al torace, all'anca,
[...]
al femore), sembra principalmente a causa delle complicanze ossee della pa- tologia tumorale;
non vi sono però elementi da cui ricavare che questi dolori
- pur certamente aggravatisi nel tempo sino all'esito finale - siano stati partico- larmente intensi e non controllabili con apposite terapie.
3.4. Ai fini della liquidazione dell'intero danno non patrimoniale (e pertanto sia di quello biologico in senso proprio, sia di quello c.d. terminale) si deve fare ri- ferimento alle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano (edizione giugno 2024).
3.4.1. Considerato quanto sopra detto nel punto 3.2.1. al IG. (e quindi ai Parte_4
suoi eredi, odierni appellanti) possono essere riconosciute, a titolo di risarci- mento del danno c.d. terminale (e complessivamente per ogni sua componente biologica e di sofferenza psichica e morale), la somma di Euro 35.247,00 (pari al massimo di tabella) per i primi tre giorni dopo la diagnosi e la somma di
Euro 62.544,00 per gli ulteriori 97 giorni (collocabili logicamente alla fine della malattia e cioè in quel periodo che ha più da vicino preceduto la morte e durante il quale si può ritenere sia stata massima la consapevolezza del fatto che la fine della vita si stava avvicinando sempre più).
3.4.2. Rimane poi quantificare il danno biologico sofferto dal IG. nei resi- Parte_4
dui giorni di inabilità eccedenti quelli già risarciti sub specie di danno termi- nale;
a questo titolo può essere riconosciuta, sempre in base alla tabella mila- nese del 2024, la somma di Euro 115,00 al giorno (applicando le percentuali di inabilità individuate dal C.T.U. e non contestate dalle parti). 3.5. Sia per il danno biologico in senso stretto che per il danno terminale non vi sono elementi di prova sufficienti a disporre una personalizzazione in aumen- to rispetto ai valori di base definiti in tabella;
di conseguenza il risarcimento complessivo può essere così determinato:
Risarcimento Titolo (in Euro)
danno terminale (primi tre giorni) 35.247,00
danno biologico al 25% (per 36 giorni) 1.035,00
danno biologico al 50% (per 306 giorni) 17.595,00
danno biologico al 75% [per (555 - 36 - 306 - 97 =) 116 giorni] 10.005,00
danno terminale (per gli ultimi 97 giorni fino alla morte) 62.544,00 TOTALE 126.606,00
Il suddetto importo deve essere devalutato da giugno 2024 a novembre 2014, riducendosi così ad Euro 106.035,18; ed a quest'ultima somma vanno aggiunti gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria (in cumulo) dal 3 dicembre
2014 (data di inizio del ricovero del IG. con la diagnosi di mesote- Parte_4
lioma pleurico) fino al saldo effettivo.
3.6. Gli appellanti hanno poi dedotto, come fonte di danno patrimoniale in capo al loro dante causa, la perdita della pensione che il IG. avrebbe perce- Parte_4
pito se fosse vissuto per altri nove anni (essendo deceduto all'età di 76 anni ed avendo un'aspettativa di vita di 85).
Evidentemente non si tratta di un danno maturato fino a quando il IG. Pt_5
è rimasto in vita (essendo la pensione futura un credito che sarebbe sorto
[...]
solo se non vi fosse stata la morte); di conseguenza non può essersi trasmesso agli eredi.
Quello azionato dagli appellanti è, in sostanza, un danno da perdita della vita
(essendo appunto questa la causa del mancato reddito pensionistico futuro) e perciò un danno in sè non risarcibile a favore del defunto IG. (e per- Parte_4
tanto non azionabile dai successori).
4. Gli appellanti hanno poi chiesto il risarcimento del danno subito in proprio a causa della perdita del rapporto parentale con il loro congiunto.
4.1. Il danno non patrimoniale in sè certamente sussiste: la Corte di Cassazione ha
Pag.28 infatti chiarito (e non vi è ragione di discostarsi da questo principio di diritto) che «in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto pa- rentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nu- cleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reci-proco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare mini- mo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 14/10/2019, non massimata;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018,
Rv. 648035 - 02)» (così in motivazione Cassazione Sez.3, Sentenza n.9010 del 21/03/2022; nello stesso senso Sez.3, Sentenza n.22397 del 15/07/2022).
4.1.1. Anche questo danno va quantificato applicando le tabelle di Milano, che pre- vedono l'attribuzione di alcuni punteggi fissi (ricollegati a dati oggettivi come l'età delle vittime) e un punteggio variabile collegato alla qualità del rapporto perduto.
In concreto non si dubita che la famiglia del IG. fosse unita e carat- Parte_4
terizzata da solidi rapporti affettivi, nè che la moglie e i figli abbiano assistito
(moralmente e materialmente) il loro congiunto durante la lunga e faticosa malattia e neppure che, dopo ed a causa della sua morte, abbiano subito una alterazione (in senso peggiorativo) delle loro normali abitudini di vita.
Altri dati più specifici non sono però noti;
nè vi sono le condizioni per proce- dere all'istruttoria orale richiesta dagli appellanti, considerato che i capitoli di prova sono formulati in termini discorsivi e generici, senza riferimenti precisi a fatti ed eventi, puntualmente descritti anche mediante l'indicazione di circo- stanze di tempo e di luogo, e quindi in sostanza richiedono ai testi la formula- zione di inammissibili giudizi personali e di valore.
In relazione al parametro della "qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto" possono quindi
Pag.29 essere attribuiti 10 punti alla IG.ra (che, con ogni probabilità, si è fatta Pt_1
carico più degli altri congiunti dell'assistenza del marito durante la malattia e ha subito la maggiore sofferenza per la perdita) e 7 punti ciascuno ai figli (in considerazione dell'età ormai adulta e dell'autonomia di vita raggiunta).
4.1.2. Il risarcimento può essere quindi così determinato:
Parte_18
[...] età della vittima primaria 12 12 12 età della vittima secondaria 12 18 20 convivenza 16 0 0 sopravvivenza di altri congiunti 12 12 12 qualità ed intensità della relazione 10 7 7 TOTALE 62 49 51 valore del punto (in Euro) 3.911,00 Credito totale (in Euro) 242.482,00 191.639,00 199.461,00
Essendo stati determinati in base alle tabelle di giugno 2024 i suddetti importi devono essere devalutati alla data della morte del IG. riducendosi Parte_4
perciò rispettivamente ad Euro 203.083,75 per la IG.ra ad Euro Pt_1
160.501,68 per e ad Euro 167.052,76 per Parte_2 Parte_19
; dal 12 giugno 2016 vanno poi aggiunti al capitale gli interessi di legge
[...]
e la rivalutazione monetaria, in cumulo, fino al saldo effettivo.
4.2. Gli appellanti hanno poi chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla perdita della quota di pensione che il IG. avrebbe Parte_4
destinato loro se fosse rimasto in vita.
4.2.1. Quanto alla IG.ra è irrilevante la circostanza che il IG. le Pt_1 Parte_4
consegnasse l'intero importo della pensione affinchè fosse lei a gestirlo;
ciò evidentemente non le attribuiva la titolarità e il godimento dell'intero reddito del marito, come se a quest'ultimo nulla fosse destinato per le comuni eIGenze di vita.
Si può quindi ritenere credibile che la pensione del IG. fosse dedi- Parte_4
cata, per giusta metà, al sostentamento di ciascuno dei coniugi;
ne deriva che la IG.ra - essendo pacificamente titolare della pensione di reversibili- Pt_1
tà, liquidata nella misura del 60% del trattamento percepito dal defunto mari- to - non può lamentare alcun danno (sotto forma di perdita reddituale); l'acco-
Pag.30 glimento della pretesa azionata in causa comporterebbe del resto una evidente duplicazione, poichè la IG.ra otterrebbe due volte il medesimo bene Pt_1
della vita (costituito da una quota della pensione del marito), una volta sotto forma di pensione di reversibilità e una volta come risarcimento del (dedotto e insussistente) danno economico.
Del tutto generica è poi la perdita economica conseguente al fatto che il defun- to IG. provvedeva ad effettuare piccoli lavori di manutenzione in Parte_4
casa ed aiutava la moglie nel fare la spesa: sul punto non vi sono state allega- zioni specifiche riguardo alle maggiori spese (e quindi al danno) che la IG.ra avrebbe subito a causa della morte del marito. Pt_1
4.2.2. Quanto ai figli, alla data della morte del padre essi vivevano entrambi per con- to loro da molti anni ( dal 1992 e dal 1991) e quindi è logico Pt_2 Pt_3
ritenere che fossero in grado di mantenersi autonomamente.
Non essendovi alcun dato sui loro redditi (pregressi ed attuali) è quindi impos- sibile ritenere provato che il IG utilizzasse stabilmente parte della Parte_4
sua pensione per contribuire al sostentamento dei figli.
E' poi credibile che vi siano state da parte del IG. le comuni dona- Parte_4
zioni d'uso - ad esempio in occasione di festività o altre ricorrenze - ma, non essendo nota la capacità di risparmio del IG. risulta impossibile Parte_4
accertare, anche in termini prognostici, se e in che misura queste donazioni vi sarebbero state anche in futuro.
4.2.3. E' necessario, del resto, evitare l'indebita moltiplicazione delle poste risarcito- rie.
A questo proposito si deve osservare che i ratei di pensione perduti dal IG.
(pari ad Euro 150.107,58) sono stati chiesti dagli appellanti prima Parte_4
in qualità di eredi del reddito (futuro) del loro dante causa e poi di nuovo, iure proprio (non è ben chiaro se per un terzo ciascuno o, per i figli, nella misura di Euro 100.00,00 a testa), come risarcimento del danno subito per aver perso le elargizioni che il defunto marito e padre avrebbe fatto loro (avvalendosi
Pag.31 della medesima pensione); e la IG.ra pare aver chiesto, in aggiunta, Pt_1
anche una quota del 40% del suddetto importo (ovvero la quota corrisponden- te alla differenza fra l'intera pensione del marito e quella di reversibilità).
E' evidente però che lo stesso bene (consistente nella pensione non percepita dal IG. non può essere chiesto e ottenuto più volte. Parte_4
5. L'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_20
va deve essere perciò accolto nei limiti sopra evidenziati.
Considerato l'accoglimento solo parziale della domanda, e tenuto altresì conto della complessità delle questioni trattate, le spese di lite vanno compensate per un terzo e per il resto poste a carico del soccombente (sul quale CP_1
grava per intero il costo della consulenza tecnica medico legale).
P.Q.M.
la Corte di Appello di ES, definitivamente pronunciando, così decide: in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_3
e contro la sentenza del Tribunale di ES n.83/2022 di Parte_2
data 12/10/2022, che per l'effetto integralmente riforma, accertata l'origine professio- nale della patologia da cui è derivata la morte del IG. , quanti- Parte_4
fica il danno non patrimoniale da lui subito in vita in complessivi Euro 106.035,18 e condanna il a pagare la suddetta somma agli Controparte_1
appellanti, nella loro qualità di successori del danneggiato ed a ciascuno per la sua quota di eredità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge calcolati sul capitale rivalutato di anno in anno a partire dal 3/12/2014 fino al saldo;
condanna al- tresì il a risarcire agli appellanti il danno subito a causa della perdita del CP_1
rapporto parentale con il loro congiunto IG. quantificato in Parte_4
complessivi Euro 203.083,75 per la IG.ra , in complessivi Euro 167.052,76 Pt_1
per ed in Euro 160.501,68 per , con Parte_3 Parte_2
la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi di legge sul capita- le rivalutato di anno in anno a partire dal 12/6/2016 fino al saldo;
respinge per il resto
Pag.32 le domande proposte dagli appellanti;
pone definitivamente a carico del le CP_1
spese di C.T.U., salva la solidarietà fra le parti nei confronti del consulente, e lo con- danna a rifondere agli appellanti i due terzi delle altre spese di lite che liquida, nella quota, in Euro 12.000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge, compensando il residuo terzo.
ES, 8/5/2025.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "tutti questi ambienti erano isolati sul soffitto con amianto a spruzzo. Sin dall'inizio dell'attività del nuovo Istituto ci siamo accorti che ogni giorno sui macchinari si depositava un polverino che non si riusciva inizialmente a capire da dove provenisse, poi è stato il Servizio di Medicina del Lavoro del- Part l' per effettuare dei campionamenti in aria perchè c'era il sospetto che il polverino derivasse dal soffitto coibentato con l'amianto." 2 "Vorrei precisare che tutte le officine dell in Via Monte Grappa e anche i relativi corridoi Pt_10 presentavano un rivestimento in amianto spruzzato sui soffitti, compreso il deposito. Anche il reparto edile che si trovava ad un piano inferiore rispetto alle officine e la fonderia che era adiacente alle offiine erano rivestiti a soffitto di amianto spruzzato. Ricordo bene che con la luce del sole si vedeva l'aria brillare di polverino in sospensione e spesso era capitato di trovare batufoli di amianto a terra nelle officine". Tes_ 3 teste “Il frequentava sicuramente la sede di via Montegrappa perché lo incontravo, Parte_4 ma non saprei dire esattamente in quali reparti lavorasse, perché quasi tutte le officine erano state spostate in sede centrale e non so precisamente in quale lavorava il , so che non c'era nelle Parte_4 officine di saldatura e fonderia che erano di mia competenza perché l'assistente tecnico della saldatura era il e nel reparto fonderia comunque non c'era il problema dell'amianto." Pt_11
Pag.10 4 Criteri di Helsinki: "A fini clinici, si raccomandano le seguenti linee guida al fine di identificare le persone che con elevata probabilità abbiano avuto un'esposizione a polvere di amianto: - Oltre 0,1 milioni di fibre di anfibolo (>5 micron) per grammo di tessuto polmonare secco o - oltre 1 milione di fibre di anfibolo (>1 micron) per grammo di tessuto polmonare secco misurate mediante microscopia elettronica in un laboratorio qualificato o - più di 1000 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto polmonare secco (100 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto umido) o - oltre 1 corpuscolo di amianto per milllilitro di liquido derivante da lavaggio bronco-alveolare misurato mediante micro- scopia ottica in un laboratorio qualificato. Ciascun laboratorio dovrebbe stabilire propri valori di ri- ferimento ".
Pag.15 11 A pag.36 della relazione del dott. così infatti si legge: "Analizzando nel dettaglio il quadro Per_13 clinico documentato e nel tentativo di porre una definizione sistematica delle realtà patologiche patite dal nel corso dell'assistenza sanitaria prestata, possibile premettere sin da subito essersi Parte_4 trattato di morte riconducibile in maniera unica ed esclusiva ad insufficienza multiorgano per mesote- lioma pleurico metastatico: non rilevanti nell'evento de quo risultano, infatti, tanto gli accessori qua- dri pluripatologici a carattere internistico (ipertensione arteriosa, steatosi epatica, diverticolosi colica) quanto gli stabilizzati esiti di trattamento combinato per realtà neoplastiche pregresse e non recidivate [adenocarcinoma colico (2010), adenocarcinoma prostatico (2011), carcinoma epatocellu- lare 2012)] in merito ai quali risulta statuibile con assoluta certezza qualsivoglia assenza di determi- ne causativo ovvero concausativo."
Pag.19 12 Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
... 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche am- ministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Pag.20 13 se non in termini generici, stando a quanto riferito al Servizio di Prevenzione della da CP_13 [...]
("Già verso la fine degli anni '70 era stato condotto un primo intervento nelle officine Parte_15 per eliminare parte dell'amianto, intervento che poi stato ripetuto anche negli anni '80. Anche la pale- stra era stata oggetto di una bonifica negli anni '80. Era stato all'epoca il preside, l'ing. , Persona_15 con i periti tecnici e , ad occuparsi della risoluzione delle proble- Persona_16 Persona_17 matiche dell'amianto. In queste occasioni il preside aveva riunito tutti noi collaboratori tecnici per informarci che l'amianto è un agente nocivo per la salute ma peraltro senza entrare nei particolari della cancerogenicità") e ("Non sono mai stato informato che l'amianto fosse un Testimone_5 agente nocivo per la salute"). 14 cosa esclusa nelle dichiarazioni rese al Servizio di Prevenzione dell'Azienda Saniari sia dal IG.
[...]Pt_
("Il personale tecnico che operava nelle diverse officine aveva in dotazione guanti protettivi, un camice blu, e specificatamente per la saldatura un grembiule in cuoio. Non erano in dotazione ma- scherine per la protezione delle vie respiratorie e, per quanto ricordo, neppure dopo la prima presa di coscienza della pericolosità dell'amianto negli anni '70") che dal IG. ("Quando svolgevo Tes_5 mansioni di aiutante tecnico la scuola mi aveva messo a disposizione una tuta blu, e dal 1974 al 1989, cioè fino alla bonifica delle officine, le portavo a casa per le pulizie. Non erano in dotazione masche- rine per la protezione delle vie respiratorie"). 15 "In tema di responsabilità ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro, al fine della prevenzione dei danni ai lavoratori derivanti dall'esposizione alle polveri di amianto, è tenuto al rispetto anche della regola cautelare di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956 - volta a proteggere dall'inalazione di polveri, di qualsiasi specie, di cui si deve conoscere l'esistenza e nocività, sia se produttive di effetti visibili che invisibili - e ciò in ragione del duplice rilievo che il legislatore, in più disposizioni, qualifica come polveri le fibre di amianto e richiama espressamente detto d.P.R. per la protezione dal rischio derivante dall'amianto" (Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 4084 del 17/02/2025).
Pag.21 16 "In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il dan- no è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze
Pag.22 17 Nel momento in cui è iniziato il giudizio di primo grado la pena prevista per il reato dell'art.589 comma 2 c.p. andava da due a sette anni di reclusione per effetto dell'art.1 comma 1 lettera c) n.1 del d.l. 92/2008 come modificato dalla legge di conversione n.125/2008; di conseguenza il termine di prescrizione era di 14 anni in base all'art.157 comma 6 c.p. nel testo introdotto dall'art.6 della legge n.251/2005. In origine il suddetto reato era punito con la reclusione da 1 a 5 anni (poi aumentata nel minimo a due anni dall'art.2 della legge 102/2006 e nel massimo a sette anni dalla legge 125/2008); e quindi - considerando l'aggravante dell'art.61 n.11 c.p. equivalente alle attenuanti - la prescrizione era di 10 anni ai sensi dell'allora vigente art.157 comma 1 n.3 c.p.
Pag.24 18 «In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso» (Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019). «Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto - avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della patologia e al grado di soffe- renza patita dalla vittima)» (Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019).
Pag.26 19 circostanza questa non provata direttamente, ma credibile alla luce di quanto riferito al Servizio di Prevenzione dell'Azienda sanitaria triestina dal IG. . CP_12
Pag.27