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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/12/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 734/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 734/2019 R.G., avente ad oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni” e promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata a [...] l'[...], (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti dall'Avv. Giuseppe Straface ed elettivamente domiciliato come in atti
- ATTORI - CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso come Controparte_1 P.IVA_1 per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, ed elettivamente domiciliata come in atti;
-CONVENUTA –
, in persona del Presidente p.t., viale Europa, loc. Germaneto, CATANZARO (CZ) Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e hanno evocato in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio l' e la , deducendo: Controparte_1 Controparte_2
- di esercitare da oltre venti anni, il possesso pubblico, pacifico e continuo di un reliquato demaniale, contraddistinto catastalmente al foglio di mappa n. 20 del Comune di Corigliano SS, già SS, facente parte del torrente Grammisato, in località Pirangineti del Comune di Corigliano-SS (A.U. SS);
- che l'area posseduta apparteneva all'ex alveo in piena del torrente Grammisato (abbandonato da immemorabile tempo dallo scorrimento delle acque) ed è delimitata, dall'alveo attuale, dal muro di argine (in gabbioni con pietrame), continuo ed integro per l'intero tratto;
- che sull'area in questione hanno piantato alberi di agrumi e di ulivo, di cui hanno raccolto il frutto e commercializzato la vendita. Hanno regolato i confini delle rispettive quote apponendo a terra picchetti di ferro;
- che sulla base di tale situazione di fatto, sussistono i presupposti per richiedere di accertare e dichiarare il diritto di proprietà in capo agli attori dell'area demaniale in oggetto, per cui chiedevano ad un tecnico di fiducia una consulenza relativa allo stato dei luoghi con particolare riferimento alle trasformazioni subite nel corso del tempo. Il professionista incaricato ha individuato l'area occupata dai richiedenti e dal riscontro effettuato il risultato che le aree occupate erano ascrivibili all'ex alveo in piena del torrente Grammisato;
- che, nello specifico, le aree possedute da sono due: la prima, di circa 3721mq, con entrostante Parte_1 vasca di lagunaggio dei reflui da frantoio (della dimensione di mt.31 di lunghezza e mt. 8 di larghezza) ed un palo dell'energia elettrica, è delimitata ad est con argine (in gabbioni con pietre) dal torrente Grammisato, a sud dalla pagina 1 di 10 particella n. 159, ad ovest dalla particella n. 157, mentre a sud est è delimitata dall'area posseduta dalla sig.ra
[...] ; la seconda area, di circa 2229 mq, è delimitata ad est col suddetto argine del torrente Grammisato, a sud Pt_2 con le particelle n. 136 e 29, mentre a sud est con area demaniale libera;
- che l'area posseduta da di circa 1343 mq, è compresa tra l'argine anzidetto del torrente Grammisato Parte_2 a nord est, l'area occupate dal sig. ad ovest e con lo spicchio della particella 159 a sud, mentre a Parte_1 sud est con area posseduta da;
Parte_3
- che l'area posseduta da di circa 1018 mq, è compresa tra l'argine (sopra descritto) del torrente Parte_3 Grammisato a nord est e aree demaniali occupate dalla sig.ra a nord ovest, a sud est e Parte_2 Parte_1 con la particella 137 a sud;
- che dall'analisi relativa allo stato dei luoghi, con riferimento alle trasformazioni rilevanti nell'intervallo temporale 1973-2016 è emersa la realizzazione del muro d'argine (in gabbioni con pietre) in sinistra idrografica del torrente Grammisato o Cino Piccolo a partire dal 1978; la presenza di colture arboree agrumicole, a far data dal 1973 e successivamente contornate da arboreti (ulivi) con funzione di barriera frangivento già nelle immagini del 1973; la presenza di una tettoia già evidente nel 1973 e successivamente di una vasca di lagunaggio dei reflui da frantoio e di un palo della linea elettrica (presenti nel volo del 1988);
- che L'analisi del consulente, sulla base del riscontro dello Stato dei luoghi, conferma che le aree in questione, individuate e descritte, sono conformi ai terreni sui quali gli attori esercitano un possesso utile ad usucapire, che si è esternato senza soluzione di continuità per oltre vent'anni, in modo pubblico e pacifico, attraverso le colture agrumicole ed arboree ivi esistenti;
- che con la deviazione del flusso del torrente avvenuta negli anni settanta (non oltre il '73), l'area posseduta dai ricorrenti, sdemanializzata di fatto, non ha più alcuna funzionalità pubblica;
- che si afferma dunque il diritto degli istanti di ottenere la proprietà per usucapione, ognuno per la quota posseduta, dell'area in questione, divenuta patrimonio disponibile dello Stato;
- che l'alveo abbandonato, per effetto degli interventi dell'uomo, non viene acquisito per accessione, alla proprietà privata, ex art.947 c.c., ante legge n. 37 del 1994, ma permane nella proprietà dello Stato, non più come bene demaniale, ma come bene patrimoniale disponibile ai sensi dell'art. 828 c.c., ed in quanto tale usucapibile;
- di avere esperito, infruttuosamente, la mediazione civile obbligatoria, stante la mancata partecipazione delle parti oggi convenute. Tutto quanto dedotto, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni, i sigg.
[...]
e rispettivamente proprietari, per intervenuta usucapione, dei seguenti beni Pt_1 Parte_2 Parte_3 immobili, ubicati alla contrada Piragineti di Corigliano - SS, A.U. di SS: a) Parte_1
- terreno, di circa 3721 mq, con entrostante vasca di lagunaggio dei reflui da frantoio (delle dimensione di mt.31 di lunghezza e mt.8 di larghezza) ed un palo dell'energia elettrica, delimitato ad est con argine (in gabbioni con pietre) dal torrente Grammisato, a sud dalla particella n. 159, ad ovest dalla particella n.157, mentre a sud est è delimitato dall'area posseduta dalla sig.ra . Parte_4
- terreno, di circa 2229 mq, delimitata ad est col suddetto argine del torrente Grammisato, a sud con le particelle n.136 e 29, mentre a sud est con area demaniale libera. b) ACRI IOLANDA:
- terreno, di circa 1343 mg, compreso tra l'argine anzidetto del torrente Grammisato a nord est, l'area occupate dal sig. ad ovest e con lo spicchio della particella 159 a sud, mentre a sud est con area posseduta Parte_1 da . Parte_3 c) : Parte_3
- terreno, di circa 1018 mq, compreso tra l'argine (sopra descritto) del torrente Grammisato a nord est e aree demaniali occupate dalla sig.ra a nord ovest, a sud est e con la particella 137 a sud. Parte_4 Parte_1 Si ordini la trascrizione d'emananda sentenza ai competenti uffici, con esonero di responsabilità per gli stessi Spese e compensi vinti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 7.06.2019, si è costituita l' , la quale ha dedotto che: Controparte_1
- la domanda deve essere respinta, in quanto infondata nel merito;
pagina 2 di 10 - i Sig.ri in maniera contradditoria, in un primo momento, sostengono che il reliquato fluviale sarebbe Pt_1 stato oggetto di “sdemanializzazione tacita”, venutane meno l'utilità pubblica;
in un secondo momento, affermano, invece, che l'alveo del fiume abbandonato per effetto degli interventi dell'uomo ante 1994, non sarebbe stato acquisito per accessione alla proprietà privata, ma sarebbe rimasto nella proprietà dello Stato quale bene del patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 828 c.c. e, come tale, sarebbe, quindi, stato usucapito;
- i fiumi rientrano, ai sensi della disposizione di cui all'art. 822 c.c., tra i beni appartenenti al demanio c.d. necessario, soggetto al regime dell'incommerciabilità (art. 823 c.c.);
- al demanio idrico appartiene, pertanto, il fiume con tutte le sue componenti, fra le quali, ovviamente, rientra l'alveo dello stesso, che risulta, di conseguenza, soggetto allo stesso regime giuridico;
- consapevole delle trasformazioni, naturali o artificiali, che possono intervenire nel tempo su detti beni, il legislatore ha ritenuto di dettare una disciplina specifica al fine di assicurare l'adeguata evoluzione del regime giuridico regolante il singolo bene rispetto ai mutamenti fenomenici intervenuti sul medesimo;
- con particolare riferimento all'ipotesi dell'inalveamento, che qui viene in rilievo, la disciplina codicistica è stata profondamente novellata dal legislatore del 1994;
- secondo l'impostazione originaria, infatti, quando, a causa di fattori naturali, il fiume abbandonava il proprio alveo, si determinava l'acquisto a titolo originario della proprietà del terreno da parte dei proprietari confinanti;
- con l'art. 3 della l. 37 del 1994 il legislatore, intervenendo sulla disposizione di cui all'art. 946 c.c., ha, però, innovato la materia escludendo la sdemanializzazione dell'alveo derelitto e prevedendo che “se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime del demanio pubblico”;
- anche in relazione all'ipotesi in cui il fiume abbia mutato il proprio alveo per ragioni artificiali, la normativa di riferimento è stata sensibilmente incisa dalla riforma. L'originario art. 947 c.c. prevedeva, infatti, che “le disposizioni degli articoli 941, 942, 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti nel letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause”. il vigente art. 947 c.c. dispone che “le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. […] In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”;
- Al fine, dunque, di individuare la disciplina normativa applicabile al caso di specie, occorre definire il momento storico nel quale è avvenuta la trasformazione del bene immobile oggetto di causa (tenendo a mente che le disposizioni degli art. 3 e 4 l. 5 gennaio 1994 n. 37 sono prive di efficacia retroattiva) e, al tempo stesso, stabilire se l'inalveamento abbia avuto origine per cause naturali ovvero antropiche;
- preliminare a qualsiasi statuizione sulla domanda avanzata, risulta, pertanto, l'accertamento mediante C.T.U. della natura e dell'arco temporale nel quale può dirsi avvenuto l'inalveamento, non potendosi tributare rilevanza probatoria ad una consulenza tecnica di parte, formata senza il contraddittorio con la controparte;
- la parte privata, a sostegno della propria domanda, fa riferimento a “trasformazioni rilevanti nell'intervallo temporale 1973-2016” elencando “la realizzazione del muro d'argine (in gabbioni con pietre) […]; la presenza di colture arboree agrumicole, a far data dal 1973 e successivamente contornate da arboreti con funzione di barriera frangivento già nelle immagini del 1973; la presenza di una tettoia già evidente nel 1973 e successivamente di una vasca di lagunaggio dei reflui da frantoio e di un palo della linea elettrica (presenti nel volo del 1988)”. La ricostruzione operata dalla parte privata, dunque, indurrebbe a ritenere che le trasformazioni, di natura antropica, intervenute sul bene immobile oggetto di causa, siano tutte da ricondurre al periodo antecedente alla novella del 1994, con conseguente applicazione dell'art. 946 c.c. nella sua originaria formulazione. Laddove si ritenesse di condividere ovvero, comunque, trovasse conferma la ricostruzione proposta dalla parte privata, dovrebbe affermarsi la natura demaniale dell'alveo derelitto;
- diversamente da quanto opinato da parte attrice, nel caso di inalveamento per cause antropiche, sull'alveo abbandonato non opera automaticamente alcuna forma di sdemanializzazione ma compete al soggetto titolare del demanio il potere di disporla con la conseguente acquisizione del terreno al patrimonio disponibile;
pagina 3 di 10 - non potendosi ritenere automaticamente operante il passaggio del bene oggetto di causa dal demanio c.d. necessario al patrimonio disponibile dello Stato, occorre verificare se si rinviene un provvedimento di sdemanializzazione dello stesso ovvero, comunque, se ricorre una ipotesi di c.d. sdemanializzazione tacita;
- in riferimento al bene de quo, non risulta essere stato mai adottato alcun provvedimento formale idoneo, ex art. 829 c.c., a comportare il passaggio dello stesso al patrimonio disponibile dello Stato, come pacificamente affermato anche da controparte;
- nel caso di specie, non si rinvengono atti o fatti che manifestino una qualsivoglia volontà dell'Amministrazione di dismettere il bene demaniale, né in tal senso alcuna prova allega controparte (pur
- gravando il relativo onere probatorio sullo stesso); sicché il bene in questione non può ritenersi che sia stato oggetto di sdemanializzazione tacita;
- alla luce di quanto esposto, il bene de quo risulta ancora oggi incontestabilmente soggetto al regime del pubblico demanio ex art. 822 e ss c.c. e, in quanto tale, inusucapibile;
- che, a tale ultima conclusione deve giungersi a fortiori, se dovesse emergere che il fenomeno dell'inalveamento sia avvenuto nel periodo successivo al 1994, essendo stata esclusa – dal legislatore della novella – qualsiasi sdemanializzazione automatica per tali fenomeni, tanto di tipo naturale che artificiale;
- ad ogni modo, la domanda avversaria sarebbe in ogni caso infondata poiché gli attori si sono solo limitati a dedurre il possesso sul reliquato fluviale senza fornirne la prova;
- manca il possesso continuato per vent'anni;
- la Sig.ra , in data 10 febbraio 1993, unitamente ai propri germani, chiedeva all'Amministrazione Parte_2 di ottenere “concessione di mq. 1120 del reliquato demaniale posto alla sinistra del torrente Grammisato, località Piragineti, in agro di SS;
- dalla richiesta concessione si evince non solo che almeno sino al 1993 non era stato intrapreso alcun possesso utile ad usucapire, ma addirittura l'espresso riconoscimento della proprietà statale del bene. Inoltre, in data 7 gennaio 2002, veniva notificata alla Sig.ra intimazione di pagamento relativa “all'occupazione Parte_2 di suolo demaniale fluviale sito in SS C., loc. Piragineti – sx torrente Grammisati – di mq. 1120, utilizzati ad agrumeto, come da N.O. rilasciato in data 15 giugno 1993 prot. 2305. La suddetta intimazione di pagamento, notificata nel 2002, risulta, pertanto, comunque idonea ad interrompere il termine ventennale necessario per la maturazione della fattispecie acquisitiva;
- alla luce delle considerazioni che precedono, pacifica dovendosi ritenere la natura demaniale del bene in questione, si chiede la restituzione dello stesso all'Amministrazione convenuta;
- i fratelli ono stati beneficiari di una concessione demaniale sul bene de quo. Attesa, ad oggi, l'inesistenza Pt_1 di un titolo legittimante l'occupazione del bene, venuta meno la suddetta concessione, deve essere ordinato il rilascio dello stesso. A tal fine, la parte pubblica ha pienamente assolto al proprio onere probatorio avendo dimostrato il titolo sul quale, a suo tempo, era stata fondata la consegna del bene controverso così come il successivo venir meno della stessa;
- ad ogni modo risulta per tabulas la natura demaniale del bene de quo, di talché, anche laddove la presente domanda riconvenzionale dovesse essere qualificata sub specie di azione di rivendicazione, l'onere probatorio
– più stringente – per la stessa richiesto dovrebbe pur sempre ritenersi assolto. Tanto premesso, l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1.- previa eventuale consulenza tecnica d'ufficio, respingere la domanda, in quanto infondata, per le ragioni di cui in narrativa e, in via riconvenzionale, condannare gli occupanti alla restituzione del bene come sovra individuato alla parte pubblica convenuta. Con vittoria di spese ed onorari.”. Benché ritualmente citata in giudizio, la non si è costituita e la sua contumacia è stata dichiarata Controparte_2 all'udienza del 22.07.2019. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, stante il rigetto delle richieste di prova orale avanzata da parte attrice (cfr. ordinanza dep. il 26.02.2020 del precedente G.I.). Il Tribunale di Cosenza - sez. penale – riesame misure cautelari – investito del riesame (proc. n. 21/2020 RGTL) promosso dagli odierni convenuti avverso il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Trib. di Castrovillari sulle aree meglio descritte in citazione, ha rimesso gli atti a questo Tribunale ex art. 324, co. 8 c.p.p., ai fini della pagina 4 di 10 soluzione della controversia circa la proprietà del bene, così da pronunciarsi sul richiesto provvedimento di dissequestro e di restituzione. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione (ordinanza del 25.07.2025), con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ragione più liquida Giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. Nel merito. 3.1. È utile premettere che alla luce del petitum e della causa petendi della domanda, gli attori agiscono per vedersi riconosciuti proprietari ciascuno di distinte porzioni di terreno appartenenti all'ex alveo del torrente Grammisato. Occorre altresì precisare che è incontroverso tra le parti la corrispondenza di tali porzioni di terreno all'ex alveo del torrente. Alla luce di tali premesse, dunque, sussiste la giurisdizione del Tribunale ordinario a conoscere della domanda di usucapione di un alveo abbandonato. La Suprema Corte, infatti, in casi similari, ha evidenziato che la controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che, pacificamente, faceva un tempo parte dell'alveo di un fiume, ma che risulta abbandonato dalle acque da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del tribunale ordinario e non a quella del tribunale regionale delle acque pubbliche (arg. da Cass. civ., del 24.07.2014 n, 16807). 3.2. In ragione del contenuto della domanda è altresì necessario osservare che il regime delle acque correnti e degli alvei è regolato dagli artt. 942 e ss c.c.. In particolare, l'art. 947 c.c., rubricato “Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso”, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 4 L. n. 37 del 5.01.1994, è del seguente tenore: “Le disposizioni degli articoli 941, 942, 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti nel letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause”. Nella formulazione vigente, invece, prevede che:
“Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, le nuove disposizioni introdotte dalla Legge 37/1994 non hanno effetto retroattivo: “Le disposizioni degli artt. 3 e 4 della legge 5.01.1994, n. 37 (recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”), sostitutive degli artt. 946 e 947 c.c. -le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito sia di eventi naturali che di fatti artificiali pagina 5 di 10 indotti dall'attività antropica- sono prive di efficacia retroattiva” (Cass. civ., SSUU, n. 11101 del 26.07.2002; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 2608 del 6.02.2007; Cass. civ., sez. 1, n. 300 del 14.01. 1997). Ciò precisato, nella fattispecie in esame diviene di preminente rilievo l'esame dell'applicabilità o meno ai beni in esame del regime introdotto con la novella del 1994. Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti deve escludersi l'applicabilità della disciplina sopravvenuta. Ed infatti, non è effettivamente controversa tra le parti la circostanza che le acque abbiano abbandonato i terreni in epoca antecedente al 1994. Nello specifico, ferma l'allegazione da parte attrice di mutamenti avvenuti in epoca remota, anteriore al 1994 (individuati da parte attrice nel 1978), la circostanza dedotta dalla convenuta circa l'esistenza Controparte_1 di una concessione in favore delle parti, con produzione della richiesta all'uopo depositata il 16.2.1993 da
[...]
, rende palese che a quella data i terreni fossero già liberi dalle acque. Del tutto contraddittoria, dunque, è Pt_2 la difesa della convenuta costituita circa la necessità di verifica dell'applicabilità della normativa sopravvenuta con la novella del 1994. Ancora, occorre evidenziare che l'abbandono dell'alveo non è dovuto a fenomeni naturali. Non risulta, infatti, oggetto di specifica contestazione la circostanza della presenza di un muro d'argine (in gabbioni con pietre) a delimitare l'attuale corso del torrente Grammisato. La circostanza, dunque, esclude anche l'acquisto da parte dei titolari dei fondi rivareschi ai sensi dell'art. 946 c.c.. 3.3. A questo punto, ai fini della decisione, assume valore assorbente l'infondatezza della domanda di usucapione. È noto che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso. Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589 del 2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente)
pagina 6 di 10 che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508 del 2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli n. 3151 del 2018). Infine, va ricordato che “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000)” (in questo senso Tribunale Benevento, 31/05/2022, n.1308). Ciò posto, già a livello di allegazione, la domanda formulata è generica. Nello specifico, gli attori hanno genericamente dedotto di possedere da “oltre vent'anni” – “anzi trent'anni per meglio dire” (cfr. memoria n. 1 di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice) - i beni oggetto di domanda, senza altra specificazione. Non risulta chiarito, dunque, lo specifico momento inziale del possesso utile all'usucapione, né, le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto. Sotto tale ultimo aspetto, giova osservare che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e precisata nei termini delle preclusioni assertive di cui alla memoria 183, c. 6, n. 1, c.p.c. – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo in ordine alla modalità di instaurazione della relazione con la cosa ed anche al dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione. Un possesso tecnicamente inteso, in effetti, importa non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, risulta il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella propria disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una signoria esclusiva in modo inequivoco. Sotto tale ultimo profilo, in particolare, almeno per la posizione di , emerge che la stessa provvedeva Parte_2 a presentare il 16.2.1993 una richiesta di concessione per “mq.
1.120 di un reliquato demaniale posto alla sx del torrente Grammisato, loc. Piragineti, in agro di SS (..). La zona s'identifica con parte del terreno demaniale già in concessione e possesso alla ditta , a tutto il 12.7.1992, che con istanza a parte, di pari data, rinunzia CP_3 a favore della sottoscritta e di altri fratelli, che parimenti avanzano istanza di concessione a parte, ognuno per la pagina 7 di 10 propria quita. L'uso della concessione si chiede per colture arboree (agrumeto già esistente) senza soluzione di continuità e quindi a partire dal 13.7.1992”. Tale copia fotostatica dell'istanza sottoscritta dall'attrice non è stata oggetto di specifica Parte_2 contestazione. A tal fine, infatti, è generico il disconoscimento avvenuto alla prima udienza del 22.7.2019, limitandosi la parte a disconoscere la conformità all'originale, senza altra specificazione. In tema di prova documentale, invece, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (tra le alte, si veda Cass. civ. n. 16557 del 20/06/2019). Dunque, in assenza di specifica contestazione del documento, non vi è neppure alcuna allegazione diretta ad indicare quando abbia iniziato a possedere uti dominus, atteso che, di converso, risulta provato che Parte_2 quest'ultima manifestava al titolare del bene il proprio intento di detenere la res non già in termini di possesso ma in continuità con la precedente concessione di . Alcuna prova, comunque, ha inteso offrire la convenuta CP_4 circa l'effettivo rilascio della concessione ad , nè sulla concessione rilasciata ad ed Parte_2 Parte_1 [...] ; trattasi di circostanze rimaste solo a livello di allegazione. Pt_3 Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento della maturata usucapione, la parte non può limitarsi ad asserire di possedere “da tempo immemorabile” o “da oltre vent'anni”, trattandosi di espressioni generiche che lasciano indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018 in motivazione:
“L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (..)”). Atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte usucapiente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 12984/2002), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale per il tempo necessario al maturare della fattispecie acquisitiva. Risultano, poi, generiche anche le allegazioni circa le attività costituenti il possesso utile all'usucapione, con riguardo al loro profilo temporale ed alla loro specifica indicazione. In particolare, gli attori allegano solo di aver “impiantato alberi di agrumi e di ulivo, di cui hanno raccolto il frutto e commercializzato la vendita”, nonché di aver “regolato i confini delle rispettive quote apponendo a terra i picchetti”. Entro i limiti delle preclusioni assertive null'altro è stato dedotto da parte degli attori circa le attività costituenti il possesso dedotto, ad esempio, con riferimento alla collocazione temporale dell'attività di impianto ed alla sua estensione, nonché con riferimento all'attività di raccolta e commercializzazione, ovvero, ancora, circa l'individuazione temporale del momento in cui sarebbero stati apposti i picchetti. A ben vedere, poi, le predette attività costituenti il possesso ad opera degli attori non trovano chiarimento nella documentazione prodotta a sostegno delle allegazioni. In particolare, alcuna documentazione utile a chiarire l'effettivo svolgimento di una attività di commercializzazione di agrumi è stata prodotta, nè dalle relazioni tecniche è possibile evincere un'attività di impianto di alberi di agrumi ad opera degli attori in relazione al contesto temporale del possesso indicato. Nella relazione, infatti, si fa riferimento alla presenza di culture arboree agrumicole a partire dal 1973 e, dunque, non solo prima della dedotta opera di inalveazione (fatta risalire al 1978), ma soprattutto in epoca anteriore al dedotto possesso trentennale. Quanto all'attività “colturale”, peraltro, va evidenziato che la stessa non esprime l'esistenza di un possesso utile all'usucapione, ben potendo essere posta in essere anche dal detentore. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che per loro stessa natura sono destinati allo sfruttamento agricolo, infatti, con riferimento alle modalità con cui, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato, la Suprema Corte ha più volte affermato che non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova pagina 8 di 10 del possesso utile ad usucapionem, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. La stessa Corte ha poi precisato, sul presupposto che la mera coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, che per il possesso utile ad usucapionem appare necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, insussistenti nel caso di specie, dai quali consentano di presumere che essa venga svolta “uti dominus” (Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 18215/2013; Cass., n.8026/2022). Nella specie, le carenze assertive riscontrate conducono al rigetto della domanda. D'altronde, le stesse non potevano essere superate neppure attraverso l'espletamento delle prove testimoniali richieste e non ammesse dal precedente G.I.. Gli attori, infatti, hanno formulato capitoli di prova generici, senza specifica indicazione delle attività svolte e della loro collocazione temporale. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale. Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000). Alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte dell'attrice continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980). D'altra parte, neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018). Nella specie, dunque, le richieste di prova testimoniale di parte attrice erano inammissibili alla luce dei richiamati principi, né la loro ammissione e l'ipotetica conferma, come detto, avrebbe potuto condurre all'accoglimento della domanda.
4. La domanda riconvenzionale La domanda di rivendica proposta è fondata e va accolta. A tale qualificazione va ricondotta la domanda formulata dalla convenuta nei confronti di tutti gli attori indistintamente. D'altronde, la causa petendi è costituita dalla titolarità del diritto di proprietà e il petitum dalla condanna alla restituzione della res. Deve altresì ricordarsi che per ottenere la restituzione di un bene da altri indebitamente detenuto e/o posseduto, il proprietario ha diritto di agire con l'azione di rivendicazione, ovvero con l'azione di restituzione.
pagina 9 di 10 Ciò precisato, è incontroversa la proprietà statale del bene al momento dell'inizio del dedotto possesso. Sul punto, è comunque sufficiente osservare che la giurisprudenza ha precisato che nel caso di un bene facente parte del demanio idrico inalveato per intervento antropico, verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 37/1994, lo stesso è suscettibile di essere usucapito da parte di un privato, purché quest'ultimo provi l'effettiva perdita di demanialità del bene, con passaggio al patrimonio disponibile, desumibile da atti o fatti che manifestino in modo inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarlo alla relativa destinazione pubblica e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12062 del 29.05.2014: “Nel regime anteriore a quello introdotto all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (che, nel sostituire il testo dell'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza”). Alla luce del regime giuridico dei beni dell'ex alveo abbandonato per effetto di attività umana, come sopra delineato, è indubbio che il bene permanga in titolarità dello Stato, risultando privo di effettivo rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda l'accertamento della permanenza del carattere demaniale o del passaggio al patrimonio disponibile dello Stato per effetto di sdemanializzazione, ancorchè tacita;
questione, invero, rispetto alla quale non è stata formulata alcuna domanda. Da tanto consegue l'accoglimento della domanda, e la condanna dei convenuti alla restituzione dei terreni.
5. Le spese di lite Considerata la contumacia della , nulla va disposto sulle spese di lite. Controparte_2 Le spese di lite fra gli attori e l' seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in Controparte_1 dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55; b) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto;
c) dell'assenza dei parametri di riferimento ai fini dell'applicazione dell'art. 15 c.p.c.; d) del carattere consolidato della giurisprudenza, dell'estrema snellezza del presente procedimento, del numero scarso di questioni di fatto, che giustifica l'applicazione del minor valore previsto dallo scaglione da € 5.201 a € 26.000 (arg. da Cass. civ. n. 968/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda di usucapione avanzata da e Parte_1 Parte_2 [...] ; Pt_3
2. ACCOGLIE, la domanda formulata in via riconvenzionale dalla convenuta e per l'effetto condanna gli attori alla restituzione dei terreni oggetto della domanda di usucapione, costituenti all'ex alveo in piena del torrente Grammisato e contraddistinti catastalmente al foglio di mappa n. 20 del Comune di Corigliano- SS;
3. ON , , in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell' delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2540,00 per compensi Controparte_1 professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza, provvedendo altresì alla trasmissione al Tribunale di Cosenza - sez. penale – riesame misure cautelari –della presente sentenza ed agli adempimenti di rito in relazione a quanto trasmesso. Così deciso in data 13.12.2025 Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 734/2019 R.G., avente ad oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni” e promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata a [...] l'[...], (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti dall'Avv. Giuseppe Straface ed elettivamente domiciliato come in atti
- ATTORI - CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso come Controparte_1 P.IVA_1 per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, ed elettivamente domiciliata come in atti;
-CONVENUTA –
, in persona del Presidente p.t., viale Europa, loc. Germaneto, CATANZARO (CZ) Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e hanno evocato in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio l' e la , deducendo: Controparte_1 Controparte_2
- di esercitare da oltre venti anni, il possesso pubblico, pacifico e continuo di un reliquato demaniale, contraddistinto catastalmente al foglio di mappa n. 20 del Comune di Corigliano SS, già SS, facente parte del torrente Grammisato, in località Pirangineti del Comune di Corigliano-SS (A.U. SS);
- che l'area posseduta apparteneva all'ex alveo in piena del torrente Grammisato (abbandonato da immemorabile tempo dallo scorrimento delle acque) ed è delimitata, dall'alveo attuale, dal muro di argine (in gabbioni con pietrame), continuo ed integro per l'intero tratto;
- che sull'area in questione hanno piantato alberi di agrumi e di ulivo, di cui hanno raccolto il frutto e commercializzato la vendita. Hanno regolato i confini delle rispettive quote apponendo a terra picchetti di ferro;
- che sulla base di tale situazione di fatto, sussistono i presupposti per richiedere di accertare e dichiarare il diritto di proprietà in capo agli attori dell'area demaniale in oggetto, per cui chiedevano ad un tecnico di fiducia una consulenza relativa allo stato dei luoghi con particolare riferimento alle trasformazioni subite nel corso del tempo. Il professionista incaricato ha individuato l'area occupata dai richiedenti e dal riscontro effettuato il risultato che le aree occupate erano ascrivibili all'ex alveo in piena del torrente Grammisato;
- che, nello specifico, le aree possedute da sono due: la prima, di circa 3721mq, con entrostante Parte_1 vasca di lagunaggio dei reflui da frantoio (della dimensione di mt.31 di lunghezza e mt. 8 di larghezza) ed un palo dell'energia elettrica, è delimitata ad est con argine (in gabbioni con pietre) dal torrente Grammisato, a sud dalla pagina 1 di 10 particella n. 159, ad ovest dalla particella n. 157, mentre a sud est è delimitata dall'area posseduta dalla sig.ra
[...] ; la seconda area, di circa 2229 mq, è delimitata ad est col suddetto argine del torrente Grammisato, a sud Pt_2 con le particelle n. 136 e 29, mentre a sud est con area demaniale libera;
- che l'area posseduta da di circa 1343 mq, è compresa tra l'argine anzidetto del torrente Grammisato Parte_2 a nord est, l'area occupate dal sig. ad ovest e con lo spicchio della particella 159 a sud, mentre a Parte_1 sud est con area posseduta da;
Parte_3
- che l'area posseduta da di circa 1018 mq, è compresa tra l'argine (sopra descritto) del torrente Parte_3 Grammisato a nord est e aree demaniali occupate dalla sig.ra a nord ovest, a sud est e Parte_2 Parte_1 con la particella 137 a sud;
- che dall'analisi relativa allo stato dei luoghi, con riferimento alle trasformazioni rilevanti nell'intervallo temporale 1973-2016 è emersa la realizzazione del muro d'argine (in gabbioni con pietre) in sinistra idrografica del torrente Grammisato o Cino Piccolo a partire dal 1978; la presenza di colture arboree agrumicole, a far data dal 1973 e successivamente contornate da arboreti (ulivi) con funzione di barriera frangivento già nelle immagini del 1973; la presenza di una tettoia già evidente nel 1973 e successivamente di una vasca di lagunaggio dei reflui da frantoio e di un palo della linea elettrica (presenti nel volo del 1988);
- che L'analisi del consulente, sulla base del riscontro dello Stato dei luoghi, conferma che le aree in questione, individuate e descritte, sono conformi ai terreni sui quali gli attori esercitano un possesso utile ad usucapire, che si è esternato senza soluzione di continuità per oltre vent'anni, in modo pubblico e pacifico, attraverso le colture agrumicole ed arboree ivi esistenti;
- che con la deviazione del flusso del torrente avvenuta negli anni settanta (non oltre il '73), l'area posseduta dai ricorrenti, sdemanializzata di fatto, non ha più alcuna funzionalità pubblica;
- che si afferma dunque il diritto degli istanti di ottenere la proprietà per usucapione, ognuno per la quota posseduta, dell'area in questione, divenuta patrimonio disponibile dello Stato;
- che l'alveo abbandonato, per effetto degli interventi dell'uomo, non viene acquisito per accessione, alla proprietà privata, ex art.947 c.c., ante legge n. 37 del 1994, ma permane nella proprietà dello Stato, non più come bene demaniale, ma come bene patrimoniale disponibile ai sensi dell'art. 828 c.c., ed in quanto tale usucapibile;
- di avere esperito, infruttuosamente, la mediazione civile obbligatoria, stante la mancata partecipazione delle parti oggi convenute. Tutto quanto dedotto, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni, i sigg.
[...]
e rispettivamente proprietari, per intervenuta usucapione, dei seguenti beni Pt_1 Parte_2 Parte_3 immobili, ubicati alla contrada Piragineti di Corigliano - SS, A.U. di SS: a) Parte_1
- terreno, di circa 3721 mq, con entrostante vasca di lagunaggio dei reflui da frantoio (delle dimensione di mt.31 di lunghezza e mt.8 di larghezza) ed un palo dell'energia elettrica, delimitato ad est con argine (in gabbioni con pietre) dal torrente Grammisato, a sud dalla particella n. 159, ad ovest dalla particella n.157, mentre a sud est è delimitato dall'area posseduta dalla sig.ra . Parte_4
- terreno, di circa 2229 mq, delimitata ad est col suddetto argine del torrente Grammisato, a sud con le particelle n.136 e 29, mentre a sud est con area demaniale libera. b) ACRI IOLANDA:
- terreno, di circa 1343 mg, compreso tra l'argine anzidetto del torrente Grammisato a nord est, l'area occupate dal sig. ad ovest e con lo spicchio della particella 159 a sud, mentre a sud est con area posseduta Parte_1 da . Parte_3 c) : Parte_3
- terreno, di circa 1018 mq, compreso tra l'argine (sopra descritto) del torrente Grammisato a nord est e aree demaniali occupate dalla sig.ra a nord ovest, a sud est e con la particella 137 a sud. Parte_4 Parte_1 Si ordini la trascrizione d'emananda sentenza ai competenti uffici, con esonero di responsabilità per gli stessi Spese e compensi vinti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 7.06.2019, si è costituita l' , la quale ha dedotto che: Controparte_1
- la domanda deve essere respinta, in quanto infondata nel merito;
pagina 2 di 10 - i Sig.ri in maniera contradditoria, in un primo momento, sostengono che il reliquato fluviale sarebbe Pt_1 stato oggetto di “sdemanializzazione tacita”, venutane meno l'utilità pubblica;
in un secondo momento, affermano, invece, che l'alveo del fiume abbandonato per effetto degli interventi dell'uomo ante 1994, non sarebbe stato acquisito per accessione alla proprietà privata, ma sarebbe rimasto nella proprietà dello Stato quale bene del patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 828 c.c. e, come tale, sarebbe, quindi, stato usucapito;
- i fiumi rientrano, ai sensi della disposizione di cui all'art. 822 c.c., tra i beni appartenenti al demanio c.d. necessario, soggetto al regime dell'incommerciabilità (art. 823 c.c.);
- al demanio idrico appartiene, pertanto, il fiume con tutte le sue componenti, fra le quali, ovviamente, rientra l'alveo dello stesso, che risulta, di conseguenza, soggetto allo stesso regime giuridico;
- consapevole delle trasformazioni, naturali o artificiali, che possono intervenire nel tempo su detti beni, il legislatore ha ritenuto di dettare una disciplina specifica al fine di assicurare l'adeguata evoluzione del regime giuridico regolante il singolo bene rispetto ai mutamenti fenomenici intervenuti sul medesimo;
- con particolare riferimento all'ipotesi dell'inalveamento, che qui viene in rilievo, la disciplina codicistica è stata profondamente novellata dal legislatore del 1994;
- secondo l'impostazione originaria, infatti, quando, a causa di fattori naturali, il fiume abbandonava il proprio alveo, si determinava l'acquisto a titolo originario della proprietà del terreno da parte dei proprietari confinanti;
- con l'art. 3 della l. 37 del 1994 il legislatore, intervenendo sulla disposizione di cui all'art. 946 c.c., ha, però, innovato la materia escludendo la sdemanializzazione dell'alveo derelitto e prevedendo che “se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime del demanio pubblico”;
- anche in relazione all'ipotesi in cui il fiume abbia mutato il proprio alveo per ragioni artificiali, la normativa di riferimento è stata sensibilmente incisa dalla riforma. L'originario art. 947 c.c. prevedeva, infatti, che “le disposizioni degli articoli 941, 942, 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti nel letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause”. il vigente art. 947 c.c. dispone che “le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. […] In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”;
- Al fine, dunque, di individuare la disciplina normativa applicabile al caso di specie, occorre definire il momento storico nel quale è avvenuta la trasformazione del bene immobile oggetto di causa (tenendo a mente che le disposizioni degli art. 3 e 4 l. 5 gennaio 1994 n. 37 sono prive di efficacia retroattiva) e, al tempo stesso, stabilire se l'inalveamento abbia avuto origine per cause naturali ovvero antropiche;
- preliminare a qualsiasi statuizione sulla domanda avanzata, risulta, pertanto, l'accertamento mediante C.T.U. della natura e dell'arco temporale nel quale può dirsi avvenuto l'inalveamento, non potendosi tributare rilevanza probatoria ad una consulenza tecnica di parte, formata senza il contraddittorio con la controparte;
- la parte privata, a sostegno della propria domanda, fa riferimento a “trasformazioni rilevanti nell'intervallo temporale 1973-2016” elencando “la realizzazione del muro d'argine (in gabbioni con pietre) […]; la presenza di colture arboree agrumicole, a far data dal 1973 e successivamente contornate da arboreti con funzione di barriera frangivento già nelle immagini del 1973; la presenza di una tettoia già evidente nel 1973 e successivamente di una vasca di lagunaggio dei reflui da frantoio e di un palo della linea elettrica (presenti nel volo del 1988)”. La ricostruzione operata dalla parte privata, dunque, indurrebbe a ritenere che le trasformazioni, di natura antropica, intervenute sul bene immobile oggetto di causa, siano tutte da ricondurre al periodo antecedente alla novella del 1994, con conseguente applicazione dell'art. 946 c.c. nella sua originaria formulazione. Laddove si ritenesse di condividere ovvero, comunque, trovasse conferma la ricostruzione proposta dalla parte privata, dovrebbe affermarsi la natura demaniale dell'alveo derelitto;
- diversamente da quanto opinato da parte attrice, nel caso di inalveamento per cause antropiche, sull'alveo abbandonato non opera automaticamente alcuna forma di sdemanializzazione ma compete al soggetto titolare del demanio il potere di disporla con la conseguente acquisizione del terreno al patrimonio disponibile;
pagina 3 di 10 - non potendosi ritenere automaticamente operante il passaggio del bene oggetto di causa dal demanio c.d. necessario al patrimonio disponibile dello Stato, occorre verificare se si rinviene un provvedimento di sdemanializzazione dello stesso ovvero, comunque, se ricorre una ipotesi di c.d. sdemanializzazione tacita;
- in riferimento al bene de quo, non risulta essere stato mai adottato alcun provvedimento formale idoneo, ex art. 829 c.c., a comportare il passaggio dello stesso al patrimonio disponibile dello Stato, come pacificamente affermato anche da controparte;
- nel caso di specie, non si rinvengono atti o fatti che manifestino una qualsivoglia volontà dell'Amministrazione di dismettere il bene demaniale, né in tal senso alcuna prova allega controparte (pur
- gravando il relativo onere probatorio sullo stesso); sicché il bene in questione non può ritenersi che sia stato oggetto di sdemanializzazione tacita;
- alla luce di quanto esposto, il bene de quo risulta ancora oggi incontestabilmente soggetto al regime del pubblico demanio ex art. 822 e ss c.c. e, in quanto tale, inusucapibile;
- che, a tale ultima conclusione deve giungersi a fortiori, se dovesse emergere che il fenomeno dell'inalveamento sia avvenuto nel periodo successivo al 1994, essendo stata esclusa – dal legislatore della novella – qualsiasi sdemanializzazione automatica per tali fenomeni, tanto di tipo naturale che artificiale;
- ad ogni modo, la domanda avversaria sarebbe in ogni caso infondata poiché gli attori si sono solo limitati a dedurre il possesso sul reliquato fluviale senza fornirne la prova;
- manca il possesso continuato per vent'anni;
- la Sig.ra , in data 10 febbraio 1993, unitamente ai propri germani, chiedeva all'Amministrazione Parte_2 di ottenere “concessione di mq. 1120 del reliquato demaniale posto alla sinistra del torrente Grammisato, località Piragineti, in agro di SS;
- dalla richiesta concessione si evince non solo che almeno sino al 1993 non era stato intrapreso alcun possesso utile ad usucapire, ma addirittura l'espresso riconoscimento della proprietà statale del bene. Inoltre, in data 7 gennaio 2002, veniva notificata alla Sig.ra intimazione di pagamento relativa “all'occupazione Parte_2 di suolo demaniale fluviale sito in SS C., loc. Piragineti – sx torrente Grammisati – di mq. 1120, utilizzati ad agrumeto, come da N.O. rilasciato in data 15 giugno 1993 prot. 2305. La suddetta intimazione di pagamento, notificata nel 2002, risulta, pertanto, comunque idonea ad interrompere il termine ventennale necessario per la maturazione della fattispecie acquisitiva;
- alla luce delle considerazioni che precedono, pacifica dovendosi ritenere la natura demaniale del bene in questione, si chiede la restituzione dello stesso all'Amministrazione convenuta;
- i fratelli ono stati beneficiari di una concessione demaniale sul bene de quo. Attesa, ad oggi, l'inesistenza Pt_1 di un titolo legittimante l'occupazione del bene, venuta meno la suddetta concessione, deve essere ordinato il rilascio dello stesso. A tal fine, la parte pubblica ha pienamente assolto al proprio onere probatorio avendo dimostrato il titolo sul quale, a suo tempo, era stata fondata la consegna del bene controverso così come il successivo venir meno della stessa;
- ad ogni modo risulta per tabulas la natura demaniale del bene de quo, di talché, anche laddove la presente domanda riconvenzionale dovesse essere qualificata sub specie di azione di rivendicazione, l'onere probatorio
– più stringente – per la stessa richiesto dovrebbe pur sempre ritenersi assolto. Tanto premesso, l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1.- previa eventuale consulenza tecnica d'ufficio, respingere la domanda, in quanto infondata, per le ragioni di cui in narrativa e, in via riconvenzionale, condannare gli occupanti alla restituzione del bene come sovra individuato alla parte pubblica convenuta. Con vittoria di spese ed onorari.”. Benché ritualmente citata in giudizio, la non si è costituita e la sua contumacia è stata dichiarata Controparte_2 all'udienza del 22.07.2019. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, stante il rigetto delle richieste di prova orale avanzata da parte attrice (cfr. ordinanza dep. il 26.02.2020 del precedente G.I.). Il Tribunale di Cosenza - sez. penale – riesame misure cautelari – investito del riesame (proc. n. 21/2020 RGTL) promosso dagli odierni convenuti avverso il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Trib. di Castrovillari sulle aree meglio descritte in citazione, ha rimesso gli atti a questo Tribunale ex art. 324, co. 8 c.p.p., ai fini della pagina 4 di 10 soluzione della controversia circa la proprietà del bene, così da pronunciarsi sul richiesto provvedimento di dissequestro e di restituzione. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione (ordinanza del 25.07.2025), con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ragione più liquida Giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. Nel merito. 3.1. È utile premettere che alla luce del petitum e della causa petendi della domanda, gli attori agiscono per vedersi riconosciuti proprietari ciascuno di distinte porzioni di terreno appartenenti all'ex alveo del torrente Grammisato. Occorre altresì precisare che è incontroverso tra le parti la corrispondenza di tali porzioni di terreno all'ex alveo del torrente. Alla luce di tali premesse, dunque, sussiste la giurisdizione del Tribunale ordinario a conoscere della domanda di usucapione di un alveo abbandonato. La Suprema Corte, infatti, in casi similari, ha evidenziato che la controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che, pacificamente, faceva un tempo parte dell'alveo di un fiume, ma che risulta abbandonato dalle acque da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del tribunale ordinario e non a quella del tribunale regionale delle acque pubbliche (arg. da Cass. civ., del 24.07.2014 n, 16807). 3.2. In ragione del contenuto della domanda è altresì necessario osservare che il regime delle acque correnti e degli alvei è regolato dagli artt. 942 e ss c.c.. In particolare, l'art. 947 c.c., rubricato “Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso”, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 4 L. n. 37 del 5.01.1994, è del seguente tenore: “Le disposizioni degli articoli 941, 942, 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti nel letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause”. Nella formulazione vigente, invece, prevede che:
“Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, le nuove disposizioni introdotte dalla Legge 37/1994 non hanno effetto retroattivo: “Le disposizioni degli artt. 3 e 4 della legge 5.01.1994, n. 37 (recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”), sostitutive degli artt. 946 e 947 c.c. -le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito sia di eventi naturali che di fatti artificiali pagina 5 di 10 indotti dall'attività antropica- sono prive di efficacia retroattiva” (Cass. civ., SSUU, n. 11101 del 26.07.2002; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 2608 del 6.02.2007; Cass. civ., sez. 1, n. 300 del 14.01. 1997). Ciò precisato, nella fattispecie in esame diviene di preminente rilievo l'esame dell'applicabilità o meno ai beni in esame del regime introdotto con la novella del 1994. Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti deve escludersi l'applicabilità della disciplina sopravvenuta. Ed infatti, non è effettivamente controversa tra le parti la circostanza che le acque abbiano abbandonato i terreni in epoca antecedente al 1994. Nello specifico, ferma l'allegazione da parte attrice di mutamenti avvenuti in epoca remota, anteriore al 1994 (individuati da parte attrice nel 1978), la circostanza dedotta dalla convenuta circa l'esistenza Controparte_1 di una concessione in favore delle parti, con produzione della richiesta all'uopo depositata il 16.2.1993 da
[...]
, rende palese che a quella data i terreni fossero già liberi dalle acque. Del tutto contraddittoria, dunque, è Pt_2 la difesa della convenuta costituita circa la necessità di verifica dell'applicabilità della normativa sopravvenuta con la novella del 1994. Ancora, occorre evidenziare che l'abbandono dell'alveo non è dovuto a fenomeni naturali. Non risulta, infatti, oggetto di specifica contestazione la circostanza della presenza di un muro d'argine (in gabbioni con pietre) a delimitare l'attuale corso del torrente Grammisato. La circostanza, dunque, esclude anche l'acquisto da parte dei titolari dei fondi rivareschi ai sensi dell'art. 946 c.c.. 3.3. A questo punto, ai fini della decisione, assume valore assorbente l'infondatezza della domanda di usucapione. È noto che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso. Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589 del 2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente)
pagina 6 di 10 che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508 del 2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli n. 3151 del 2018). Infine, va ricordato che “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000)” (in questo senso Tribunale Benevento, 31/05/2022, n.1308). Ciò posto, già a livello di allegazione, la domanda formulata è generica. Nello specifico, gli attori hanno genericamente dedotto di possedere da “oltre vent'anni” – “anzi trent'anni per meglio dire” (cfr. memoria n. 1 di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice) - i beni oggetto di domanda, senza altra specificazione. Non risulta chiarito, dunque, lo specifico momento inziale del possesso utile all'usucapione, né, le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto. Sotto tale ultimo aspetto, giova osservare che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e precisata nei termini delle preclusioni assertive di cui alla memoria 183, c. 6, n. 1, c.p.c. – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo in ordine alla modalità di instaurazione della relazione con la cosa ed anche al dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione. Un possesso tecnicamente inteso, in effetti, importa non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, risulta il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella propria disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una signoria esclusiva in modo inequivoco. Sotto tale ultimo profilo, in particolare, almeno per la posizione di , emerge che la stessa provvedeva Parte_2 a presentare il 16.2.1993 una richiesta di concessione per “mq.
1.120 di un reliquato demaniale posto alla sx del torrente Grammisato, loc. Piragineti, in agro di SS (..). La zona s'identifica con parte del terreno demaniale già in concessione e possesso alla ditta , a tutto il 12.7.1992, che con istanza a parte, di pari data, rinunzia CP_3 a favore della sottoscritta e di altri fratelli, che parimenti avanzano istanza di concessione a parte, ognuno per la pagina 7 di 10 propria quita. L'uso della concessione si chiede per colture arboree (agrumeto già esistente) senza soluzione di continuità e quindi a partire dal 13.7.1992”. Tale copia fotostatica dell'istanza sottoscritta dall'attrice non è stata oggetto di specifica Parte_2 contestazione. A tal fine, infatti, è generico il disconoscimento avvenuto alla prima udienza del 22.7.2019, limitandosi la parte a disconoscere la conformità all'originale, senza altra specificazione. In tema di prova documentale, invece, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (tra le alte, si veda Cass. civ. n. 16557 del 20/06/2019). Dunque, in assenza di specifica contestazione del documento, non vi è neppure alcuna allegazione diretta ad indicare quando abbia iniziato a possedere uti dominus, atteso che, di converso, risulta provato che Parte_2 quest'ultima manifestava al titolare del bene il proprio intento di detenere la res non già in termini di possesso ma in continuità con la precedente concessione di . Alcuna prova, comunque, ha inteso offrire la convenuta CP_4 circa l'effettivo rilascio della concessione ad , nè sulla concessione rilasciata ad ed Parte_2 Parte_1 [...] ; trattasi di circostanze rimaste solo a livello di allegazione. Pt_3 Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento della maturata usucapione, la parte non può limitarsi ad asserire di possedere “da tempo immemorabile” o “da oltre vent'anni”, trattandosi di espressioni generiche che lasciano indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018 in motivazione:
“L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (..)”). Atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte usucapiente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 12984/2002), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale per il tempo necessario al maturare della fattispecie acquisitiva. Risultano, poi, generiche anche le allegazioni circa le attività costituenti il possesso utile all'usucapione, con riguardo al loro profilo temporale ed alla loro specifica indicazione. In particolare, gli attori allegano solo di aver “impiantato alberi di agrumi e di ulivo, di cui hanno raccolto il frutto e commercializzato la vendita”, nonché di aver “regolato i confini delle rispettive quote apponendo a terra i picchetti”. Entro i limiti delle preclusioni assertive null'altro è stato dedotto da parte degli attori circa le attività costituenti il possesso dedotto, ad esempio, con riferimento alla collocazione temporale dell'attività di impianto ed alla sua estensione, nonché con riferimento all'attività di raccolta e commercializzazione, ovvero, ancora, circa l'individuazione temporale del momento in cui sarebbero stati apposti i picchetti. A ben vedere, poi, le predette attività costituenti il possesso ad opera degli attori non trovano chiarimento nella documentazione prodotta a sostegno delle allegazioni. In particolare, alcuna documentazione utile a chiarire l'effettivo svolgimento di una attività di commercializzazione di agrumi è stata prodotta, nè dalle relazioni tecniche è possibile evincere un'attività di impianto di alberi di agrumi ad opera degli attori in relazione al contesto temporale del possesso indicato. Nella relazione, infatti, si fa riferimento alla presenza di culture arboree agrumicole a partire dal 1973 e, dunque, non solo prima della dedotta opera di inalveazione (fatta risalire al 1978), ma soprattutto in epoca anteriore al dedotto possesso trentennale. Quanto all'attività “colturale”, peraltro, va evidenziato che la stessa non esprime l'esistenza di un possesso utile all'usucapione, ben potendo essere posta in essere anche dal detentore. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che per loro stessa natura sono destinati allo sfruttamento agricolo, infatti, con riferimento alle modalità con cui, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato, la Suprema Corte ha più volte affermato che non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova pagina 8 di 10 del possesso utile ad usucapionem, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. La stessa Corte ha poi precisato, sul presupposto che la mera coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, che per il possesso utile ad usucapionem appare necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, insussistenti nel caso di specie, dai quali consentano di presumere che essa venga svolta “uti dominus” (Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 18215/2013; Cass., n.8026/2022). Nella specie, le carenze assertive riscontrate conducono al rigetto della domanda. D'altronde, le stesse non potevano essere superate neppure attraverso l'espletamento delle prove testimoniali richieste e non ammesse dal precedente G.I.. Gli attori, infatti, hanno formulato capitoli di prova generici, senza specifica indicazione delle attività svolte e della loro collocazione temporale. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale. Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000). Alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte dell'attrice continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980). D'altra parte, neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018). Nella specie, dunque, le richieste di prova testimoniale di parte attrice erano inammissibili alla luce dei richiamati principi, né la loro ammissione e l'ipotetica conferma, come detto, avrebbe potuto condurre all'accoglimento della domanda.
4. La domanda riconvenzionale La domanda di rivendica proposta è fondata e va accolta. A tale qualificazione va ricondotta la domanda formulata dalla convenuta nei confronti di tutti gli attori indistintamente. D'altronde, la causa petendi è costituita dalla titolarità del diritto di proprietà e il petitum dalla condanna alla restituzione della res. Deve altresì ricordarsi che per ottenere la restituzione di un bene da altri indebitamente detenuto e/o posseduto, il proprietario ha diritto di agire con l'azione di rivendicazione, ovvero con l'azione di restituzione.
pagina 9 di 10 Ciò precisato, è incontroversa la proprietà statale del bene al momento dell'inizio del dedotto possesso. Sul punto, è comunque sufficiente osservare che la giurisprudenza ha precisato che nel caso di un bene facente parte del demanio idrico inalveato per intervento antropico, verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 37/1994, lo stesso è suscettibile di essere usucapito da parte di un privato, purché quest'ultimo provi l'effettiva perdita di demanialità del bene, con passaggio al patrimonio disponibile, desumibile da atti o fatti che manifestino in modo inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarlo alla relativa destinazione pubblica e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12062 del 29.05.2014: “Nel regime anteriore a quello introdotto all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (che, nel sostituire il testo dell'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza”). Alla luce del regime giuridico dei beni dell'ex alveo abbandonato per effetto di attività umana, come sopra delineato, è indubbio che il bene permanga in titolarità dello Stato, risultando privo di effettivo rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda l'accertamento della permanenza del carattere demaniale o del passaggio al patrimonio disponibile dello Stato per effetto di sdemanializzazione, ancorchè tacita;
questione, invero, rispetto alla quale non è stata formulata alcuna domanda. Da tanto consegue l'accoglimento della domanda, e la condanna dei convenuti alla restituzione dei terreni.
5. Le spese di lite Considerata la contumacia della , nulla va disposto sulle spese di lite. Controparte_2 Le spese di lite fra gli attori e l' seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in Controparte_1 dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55; b) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto;
c) dell'assenza dei parametri di riferimento ai fini dell'applicazione dell'art. 15 c.p.c.; d) del carattere consolidato della giurisprudenza, dell'estrema snellezza del presente procedimento, del numero scarso di questioni di fatto, che giustifica l'applicazione del minor valore previsto dallo scaglione da € 5.201 a € 26.000 (arg. da Cass. civ. n. 968/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda di usucapione avanzata da e Parte_1 Parte_2 [...] ; Pt_3
2. ACCOGLIE, la domanda formulata in via riconvenzionale dalla convenuta e per l'effetto condanna gli attori alla restituzione dei terreni oggetto della domanda di usucapione, costituenti all'ex alveo in piena del torrente Grammisato e contraddistinti catastalmente al foglio di mappa n. 20 del Comune di Corigliano- SS;
3. ON , , in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell' delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2540,00 per compensi Controparte_1 professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza, provvedendo altresì alla trasmissione al Tribunale di Cosenza - sez. penale – riesame misure cautelari –della presente sentenza ed agli adempimenti di rito in relazione a quanto trasmesso. Così deciso in data 13.12.2025 Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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