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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7635/2023, cui è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. 9628/2023, vertenti
TRA
e , rappresentate e difese in Parte_1 Parte_2 entrambi i giudizi dagli avv.ti Andrea Dibitonto e Velia Scarnecchia
RICORRENTI
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Chiara Contursi (nel procedimento n. 7635/2023 R.G.) e con l'avv. CO Longo (nel procedimento n. 9628/2023 R.G.)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione/errata iscrizione negli elenchi nominativi degli OTD
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.9.2023 ed iscritto al n. 7635/2023 R.G., Parte_1
premesso di essere una bracciante agricola a tempo determinato, ha esposto di aver lavorato
[...] nell'anno 2022 (dal 17.2.2022 al 30.11.2022) per 180 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola
“DI LO”, di essersi occupata della coltivazione del CI (lavorazione del terreno, piantatura, concimatura, irrigazione e raccolta), della raccolta di olive, broccoli, PE, zucca, HI, OD e ODni ed ha censurato l'operato dell' laddove ha erroneamente iscritto il CP_2 proprio nominativo negli elenchi OTD 2022 per sole 147 giornate anziché per le 180 effettivamente svolte.
1 La ricorrente ha aggiunto di aver invano proposto, in data 3.5.2023, il ricorso amministrativo alla
Commissione CISOA avverso la suddetta errata iscrizione.
Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, anche ai fini contributivi e previdenziali, tra la ricorrente e l'
[...]
per n. 180 giornate lavorate nell'anno 2022 per il periodo dal 17.02.2022 Controparte_3 al 30.11.2022; 2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di NA per l'anno 2022 per n. 180 giornate lavorate, anche ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter, comma 2, della L.608/96, e per l'effetto 3. condannare l' ad iscrivere la ricorrente negli elenchi nominativi CP_2 degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di NA per l'anno 2022 per n. 180 giornate, con le modalità previste alla legge n. 111/2011. Con vittoria nelle spese da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari.”. CP_ Tempestivamente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito rigettare la domanda di reiscrizione per gli anni in contestazione CP_ come proposta in quanto infondata in fatto e diritto;
In via istruttoria ove occorra ammettere l'
a prova contraria spese, di diritti ed onorari come per legge”
Con successivo ricorso depositato il 6.11.2023 ed iscritto al n. 9628/2023 R.G., Parte_2
, premesso di essere una bracciante agricola a tempo determinato, ha esposto di aver lavorato
[...] nell'anno 2018 (nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre), nell'anno 2019
(da maggio a ottobre) e nell'anno 2020 (da giugno a dicembre) per 106 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola “DI LO”, di essersi occupata della coltivazione del CI
(lavorazione del terreno, zappatura, piantatura, concimazione, irrigazione, sfollatura e raccolta), della raccolta/taglio di FIni, HI e delle PE ed ha censurato l'operato dell' laddove ha CP_2 disconosciuto totalmente tali rapporti di lavoro con provvedimenti individuali di cancellazione del
21.6.2023, notificati in data 17.7.2023.
La ricorrente ha aggiunto di aver proposto, in data 4.9.2023, i ricorsi amministrativi alla Commissione
CISOA avverso le suddette cancellazioni.
Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinati agricoli, anche ai fini contributivi e previdenziali, tra il ricorrente e l'
[...]
per gli anni 2018-2019 e 2020 rispettivamente per tutti e 3 gli anni per n. Controparte_3
106 gg;
2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di NA per gli anni 2018-2019 e 20210 rispettivamente per tutti e 3 gli anni per n. 106 gg., anche ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali
2 ed assicurative ex art. 9 ter, comma 2, della L.608/96, e per l'effetto 3. condannare l' ad CP_2 iscrivere la ricorrente negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di NA per gli anni 2018-2019 e 2020 rispettivamente per tutti e 3 gli anni per n. 106 gg., con le modalità previste alla legge n. 111/2011. Con vittoria nelle spese da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari.”. CP_ Costituitosi tempestivamente in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1)- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato;
2)- condannare parte ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, nonché quella depositata dall' convenuto a seguito di provvedimento ex art. 421 c.p.c., all'udienza del 19.11.2025, CP_1 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, le cause, previa riunione, sono state decise, come da sentenza depositata telematicamente.
2. - Deve preliminarmente essere disposta la riunione al giudizio n. 7635/2023 R.G., di più risalente iscrizione, del giudizio n. 9628/2023 R.G., per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'iscrizione negli elenchi OTD a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' sulla base del medesimo verbale CP_2 ispettivo.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che i ricorsi giudiziari, entrambi preceduti dal rimedio amministrativo, risultano depositati nel termine ex art. 22 DL n. 7/1970, conv. con modifiche nella
L. n. 83/1970.
Giova, infine, precisare che, per effetto del provvedimento individuale di disconoscimento
“Protocollo .3100.21/06/2023.0260466” prodotto dall' nel giudizio n. 7635/2023 R.G., la CP_2 CP_2 ricorrente risulta totalmente cancellata dagli elenchi OTD 2022 (si veda Parte_1 doc. 2 allegato alla memoria di costituzione relativa al giudizio n. 7635/2023 R.G.), con la conseguenza che l'ambito del presente accertamento non resta limitato alle 33 giornate inizialmente non iscritte, ma si estende necessariamente a tutte le 180 giornate rivendicate da tale ricorrente.
3. - Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha
3 sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalle odierne parti ricorrenti, che ne erano gravate. CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 20220078680/DDL del 23.03.2023 relativo alla ditta individuale “DI LO”, riferito al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022, dal quale emerge quanto segue.
4 L'azienda agricola DI LO è risultata formalmente costituita il 29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. . P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di Foggia, nella sezione
“speciale”, con la qualifica di , dichiarando l'inizio dell'attività principale Controparte_4 agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986. CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019
e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “FI”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di NA e posseduti tutti a titolo di affitto
“stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' dalla azienda CP_2
DI LO, nel periodo oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre
20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
Anno N. Lav.(OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta DI LO non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - AG) relative al 4°trimestre 2022, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori (OTD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' , CP_2 accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre 2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso
DI LO in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del DI, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di NA, nei pressi del cimitero (in contrade ER e NT), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
5 Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del
23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da ER, ad NA), che si identificavano (due uomini stranieri ed il IG del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di libera Per_1 dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare DI LO su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato, e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il DI dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. DI ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di Foggia, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati.
Tali terreni sono ubicati in agro di NA, CaPElle, Foggia o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_3 Pt_4 Parte_5 Parte_6
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda
DI LO aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di NA) mentre gli ulteriori 10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di HI, cime di PE e attualmente in atto nei territori di CaPElle, Stornarella e Parte_6
Foggia, per quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il DI ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti” …
“Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 braccianti, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre
6 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il DI ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
Inoltre, considerato che il DI ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal DI stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il DI ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di NA che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal DI, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 braccianti.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il DI ha altresì riferito “con me tranne mio IG , non lavorano ne hanno mai Per_1 lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia LL , ma di sicuro ribadisco che, in ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato Pt_2 per la mia azienda agricola altri miei parenti oltre a mio IG e a mia LL”.
Tuttavia gli ispettori hanno appurato che in favore della LL (che non Parte_2 avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del DI) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il DI abbia escluso che avesse Parte_1 mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei terre-ni, denunce CP_2
AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i
7 fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la
“reale” consistenza aziendale della ditta DI LO e le attività agricole da questa
“concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei FI, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei MA
[...]
e . Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta DI, in virtù Per_2 Persona_3 di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi
[...]
e Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta DI, CP_5 Controparte_6 in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018.
Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal DI LO, presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaPElle, alla C.da Spartivento esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di che sarebbe stato concesso Parte_7 in uso alla ditta DI per la durata complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di NA, esteso complessivamente circa
Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato concesso in uso alla ditta DI per Parte_8 la durata complessiva di otto mesi (dal 01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di DI LO. Entrambi
i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. DI, nei periodi indicati sugli stessi.
8 All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta DI non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di FI (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018) l'effettiva consistenza aziendale della ditta DI LO, ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha
6,00, da condurre a FI per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di NA.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei FI (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta DI ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di Ordo-na, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi . Controparte_7
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre
2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 500 giornate complessive (pari a circa
80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di
RA BA - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle etta-ro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
9 Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di NA, alla c.da ER (dei MA e ), Persona_2 Persona_3 proseguendo la coltivazione già in atto dei FI, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situato in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi CP_5
e
[...] Controparte_6
I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 7,00, situati in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei MA Persona_2
e . Persona_3
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta DI le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di CI, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da LL, acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. Terranova di NA
(vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di OD, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di Ceri-gnola, alla c.da
Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola Nuova Vita Srl di IN (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola LO RI di NA
(vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta DI nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • FI (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • PE e bietole (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • cime e broccoli
10 (circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • OD (circa 66 q.li), ad ottobre;
• HI (circa
7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta DI LO ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (dei MA e ), impiegato fino a giugno per portare a compimento la Persona_2 Persona_3 campagna FIcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna FIcola 2019-2020;
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei coniugi e dei MA ) e attinente alla campagna FIcola 2019-2020. Controparte_7 Per_2
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 1,00 di ovuli di CI, del fondo di NA, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di OD, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di NA, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di RA IB - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di NA, alla c.da ER (dei coniugi e dei MA ), Controparte_7 Per_2 proseguendo la coltivazione già in atto dei FI, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, relativamente alla campagna FIcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di NA, alla c.da
ER, di proprietà di proprietà di . I fondi, sono risultati formalmente Persona_2
11 detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al
30/09/2021.
3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di NA, alla c.da Cavalle-rizza, di proprietà dei coniugi e (già precedente-mente condotti a FI fino Controparte_5 Controparte_6 al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal DI LO, presso l'Agenzia delle
Entrate di Foggia, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di NA, alla c.da
ER, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei MA e Persona_2
(trattasi gli stessi fondi, già formalmente detenuti e coltivati a FI fino al Persona_3
30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta DI, per una durata complessiva di tre mesi, dal 01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di FI e fragole, al prezzo pattuito di €
2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di DI LO, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig.
DI, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta DI le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di PE, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
ER, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola DI CC (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da DI, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di FI, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
ER, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola DI CC (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO RI di NA
(vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
12 • una partita di PE, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di CaPElle, alla c.da Bosco
(in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola Colangione
DO (vedi ft. di acquisto del 17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l' acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • FI (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di CI (n. 38.500), a settembre;
• PE “alla pianta”, a novembre
(trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta DI aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei MA ), utilizzati fino a giugno per por-tare a compimento Controparte_7 Per_2 la campagna FIcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna FIcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei MA Natale) e attinente alla campagna FIcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di NA (dei coniugi ). Controparte_7
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di FI, sul fondo di NA (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di NA, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di PE, sul fondo in agro di CaPElle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di PE, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di NA, di DI CC) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola SA RI.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico
13 delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di RA BA - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di NA, alla c.da ER (di ), proseguendo la coltivazione Persona_2 già in atto dei FI, relativa alla campagna produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di
NA, alla c.da NT, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati Parte_9 formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal
24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta DI, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di PE.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situati in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi CP_5
e (lo stesso condotto anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati
[...] Controparte_6 formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al
31/10/2022.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 6,35, situati in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei MA Persona_2
e . I fondi in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al Persona_3
30/09/2022.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta DI ha continuato a mantenere la disponibilità di:
- Una partita di FI, di circa Ha 3,00, in agro di NA, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola DI CC;
- una partita di PE, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
Spartivento, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di Controparte_8 acquisto del 21/01/2021);
- una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO RI di NA
(vedi ft. di acquisto del 30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno 2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a
14 fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle PE sul fondo di
). Parte_9
Risultano, poi, le vendite di: • FI (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
• bulbi di CI (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di PE “alla pianta”, a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di ). Parte_9
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (di
[...]
), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la campagna FIcola 2020-2021 e Per_2 poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna FIcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei MA ) e attinente alla campagna FI-cola 2021-2022; Controparte_7 Per_2
➢ circa Ha 2,90 di PE, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di NA (di Parte_9
). La raccolta delle PE, su tali fondi, non è stata affatto effettuata dalla ditta DI, che
[...] ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a SA RI (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di FI, sui fondi di NA (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di NA, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di PE, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di NA, di ) Controparte_8 poiché, di sicuro, le PE in questione non sono state affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da
DI esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative
15 compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di RA
BA - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2022
La ditta DI ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di NA, alla c.da ER (dei MA ), proseguendo la coltivazione già Per_2 in atto dei FI, relativa alla campagna produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di NA, alla c.da ER (dei coniugi ), proseguendo la Controparte_7 coltivazione già in atto dei FI, relativa alla campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di NA, alla c.da NT (di ), dove ha proseguito, fino al 10 Parte_9 gennaio, la preesistente coltivazione delle PE (già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il
10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato FI. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di HI, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di Foggia, in loc. Borgo Segezia alla c.da Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un Parte_10 contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 2,00, situati in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà di . I fondi Persona_2 detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 5,00, situati in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà di . I fondi sono Persona_4 risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti “alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c.da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola AL CO di IN (vedi ft. di acquisto del
30/06/2022);
16 • una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO RI di NA
(vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di PE “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_9
• FI (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (di e dei coniugi ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento Persona_2 Controparte_7 la campagna FIcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna FIcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei MA e e di ) e attinente alla campagna FIcola Persona_2 Per_4 Parte_9
2022-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di HI che, a detta del titolare, sarebbe stata con-dotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di Foggia (di ), stante la totale assenza di documentazione Parte_10 comprovante sia l'acquisto delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti HI raccolti.
Gli ispettori hanno, inoltre, evidenziato che sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di NA di LO RI, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di Cerignola di circa Ha 1,00 (di AL
CO) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte
(circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022).
17 Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di RA BA - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola DI LO.
Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di Foggia sui fondi dove stava operando la ditta DI, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di CI sul fondo in NA alla c.da LL (cioè quello della soc. Terranova, acquistato da DI
“alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n.
44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n. 2 lavoratori, per quella di marzo
2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei FI e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di CI, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta DI per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli, “ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera
18 denunciata all' ) che, come si può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CP_2
DI a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive AG (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000).
Gli ispettori, quindi, hanno evidenziato che qualora il DI LO avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da DI LO che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago
19 i miei braccianti sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che se realmente il DI avesse retribuito, con € 40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di €
70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il DI ignorava evidentemente anche le
“presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che “sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare, gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di lavoro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta DI LO, comprese quelle relative alle odierne parti ricorrenti.
A fronte di tali accurate indagini ispettive, le allegazioni e le prove offerte da queste ultime non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
20 Segnatamente, sotto il profilo assertivo, si ritiene che i ricorsi introduttivi dei giudizi non esprimano allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro.
Ed invero, le ricorrenti si sono limitate a riportare genericamente il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in ciascuno dei periodi dedotti in giudizio (costituiti da più mesi), indicando, per tali interi periodi, mansioni di varia natura e prodotti agricoli caratterizzati da diversa stagionalità ed omettendo di precisare, per ciascuna frazione temporale degli interi periodi lavorativi, il tipo di mansioni asseritamente espletate ed il numero di giornate dedicate alle singole attività.
Si ritiene, poi, che anche l'indicazione dei fondi sia generica, non avendo le ricorrenti specificato, per ciascuno dei fondi indicati (siti in aree geografiche diverse: NA e Segezia), in che periodo sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e che tipo di mansioni sarebbero state espletate.
Non si fa alcun riferimento all'eventuale esistenza di mezzi meccanici utilizzati per la raccolta o per l'espletamento delle altre operazioni propedeutiche o successive alla stessa, né alle modalità di raggiungimento dei terreni.
Allo stesso modo, non vengono precisate le direttive asseritamente impartite da DI LO e le modalità di esercizio del potere di controllo della prestazione lavorativa.
Infine, le ricorrenti hanno omesso di indicare la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro.
Trattasi di precisazioni che si rendevano necessarie a fronte dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori e della minuziosa ricostruzione della reale attività aziendale effettuata dagli ispettori medesimi.
A ben vedere, le allegazioni contenute in ricorso non appaiono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporti di lavoro che non consentono, già in astratto, di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Va, inoltre, rilevato che le ricorrenti hanno dedotto circostanze di tenore confliggente sia con le dichiarazioni rese in sede ispettiva (ricorrente , sia con la ricostruzione della reale attività Pt_1 aziendale operata dagli ispettori e, in generale, con il complesso delle emergenze ispettive (ricorrente
DI).
21 In particolare, la ricorrente (moglie di LO DI) rientra nel gruppo Parte_1 dei lavoratori che hanno reso agli ispettori dichiarazioni lacunose/incongruenti/contraddittorie.
Tali dichiarazioni, sulle quali la ricorrente in questione non ha inteso prendere posizione in questo giudizio (v. note di TS depositate successivamente alla costituzione dell' ), sono riportate per CP_2 stralcio all'interno del verbale ispettivo e sono state allegate in forma integrale alla memoria di costituzione relativa al giudizio n. 9628/2023 R.G., con la conseguenza che le stesse sono acquisibili in virtù della disposta riunione, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Orbene, in sede ispettiva, tale ricorrente ha riferito di aver lavorato dal 2017 al 2022 alle dipendenze di suo marito LO DI, che, per ogni anno, l'avrebbe ingaggiata da gennaio a dicembre, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio, la stessa ha dedotto di aver lavorato dal 17.2.2022 al
30.11.2022.
Tuttavia, la presenza della sui campi di lavoro, non trova riscontro nelle inequivoche Pt_1 dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso presunto datore di lavoro, LO DI: “(…) posso dire che con me tranne mio IG , non lavorano ne hanno mai lavorato con la mia Per_3 ditta altri miei parenti (…) di sicuro ribadisco che, in ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato per la mia azienda agricola altri miei parenti...”.
Inoltre, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio la ha dedotto di essersi occupata della Pt_1 coltivazione del CI, della raccolta di olive, broccoli, PE, zucca, HI, OD e ODni, agli ispettori ha riferito di aver svolto anche la raccolta delle zucchine, prodotto agricolo non menzionato nel ricorso introduttivo del giudizio.
Non può, poi, farsi a meno di evidenziare che alcuni dei prodotti agricoli che la assume di Pt_1 aver raccolto, sia nella dichiarazione resa agli ispettori, che nel ricorso introduttivo del giudizio, non rientrano nella reale attività minuziosamente accertata dagli ispettori in capo alla ditta individuale
“DI LO” per l'anno 2022 (es. HI, OD, ODni e zucca).
Ed ancora, la ricorrente in esame ha riferito agli ispettori di aver percepito una retribuzione netta di
50,00 euro al giorno, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di essere stata retribuita con una paga di € 70,00 al giorno, corrispostale ogni fine settimana.
Come se non bastasse, l'importo e la modalità di pagamento della retribuzione indicati dalla ricorrente in discorso sia sede ispettiva (€. 50,00 in ciascuna giornata), che in ricorso (€ 70,00 ogni fine settimana), non coincidono con quelli indicati agli ispettori da LO DI (€ 40,00 netti al giorno, al massimo ogni 3 o 4 giorni). Per_ Parimenti emblematico è che i LI e e (detto ), Pt_11 Persona_5 Persona_6 soggetti considerati lavoratori genuini dall' , con i quali la ricorrente ha riferito agli CP_2 Pt_1 ispettori di aver lavorato (“…Tra le persone che hanno sempre lavorato con me…c'erano…FRANCO
22 e LI , un albanese chiamato ”), non abbiano, a loro volta, Per_5 Per_5 Per_8 menzionato la ricorrente in questione quale propria compagna di lavoro.
Quanto alla ricorrente (LL di LO DI), le allegazioni contenute Parte_2 nel ricorso introduttivo del giudizio non si conciliano con le risultanze ispettive ed in particolare con le dichiarazioni rese agli ispettori da DI LO e da . Parte_1
Ed invero, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente DI ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di suo fratello LO negli anni 2018 (nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre), 2019 (da maggio a ottobre) e 2020 (da giugno a dicembre), LO
DI, escusso dagli ispettori in data 17.11.2022, ha dichiarato che: “... Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia LL ..”. CP_6
Vi è, poi, che la ricorrente escussa in data 27.2.2023, ha dichiarato agli ispettori che sua Pt_1 cognata avrebbe lavorato fino a 3 o 4 anni fa. Parte_2
Ne consegue che, a tutto voler concedere, stando a quanto dichiarato da LO DI e da sua moglie la ricorrente potrebbe aver lavorato alle Parte_1 Parte_2 dipendenze dell'azienda agricola del fratello al massimo fino all'anno 2019.
Inoltre, gli ispettori hanno accertato che la DI risulta stabilmente domiciliata in Abruzzo da 4
o 5 anni, con la conseguenza che appare del tutto inverosimile che la stessa possa aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale del fratello negli anni in contestazione.
Ed ancora, nel ricorso introduttivo del giudizio la DI ha dedotto di essersi occupata anche della raccolta/taglio di PE e FIni, prodotti agricoli che non rientrano nella reale attività minuziosamente accertata dagli ispettori in capo alla ditta DI per gli anni di causa.
Inoltre, l'importo che in giudizio la ricorrente DI sostiene di aver ricevuto a titolo retributivo, pari ad € 45,00 netti al giorno, non coincide con quello indicato in sede ispettiva da LO DI, pari ad € 40 netti al giorno, sia per gli uomini, che per le donne.
Vi è, infine, che in sede ispettiva e , dagli ispettori reputati lavoratori Pt_11 Persona_5
“genuini” e che la ricorrente in esame ha indicato quali testimoni, non hanno, a loro volta, menzionato la ricorrente quale propria compagna di lavoro.
Passando alle prove offerte dalle odierne parti ricorrenti, i documenti prodotti (modelli Unilav, comunicazioni di assunzione e cessazione, buste-paga e modelli D-Mag), non appaiono idonei, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricolo.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
23 a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Quanto alla prova testimoniale, i capitoli di prova articolati dalle parti ricorrenti presentano le medesime criticità che si sono evidenziate con riferimento alle allegazioni contenute in ricorso, specie con riferimento al profilo della genericità.
Inoltre, rispetto a tale prova è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
In particolare, nel caso di specie, si ritiene che l'eventuale conferma delle circostanze capitolate in ricorso da parte dei testi indicati dalle ricorrenti (terzi estranei ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio) non sarebbe comunque idonea ad eliminare le gravi incongruenze che caratterizzano le dichiarazioni rese in sede ispettiva (ricorrente e le allegazioni contenute in ricorso (ricorrente DI) Pt_1
o, il che è lo stesso, a superare il dubbio circa la effettività dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
Trattasi, invero, di incongruenze lampanti e per nulla trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa l'infondatezza degli assunti attorei.
Per questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconoscimento dei rapporti di lavoro è fondato anche (e soprattutto) sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle ricorrenti e dal soggetto che le ha denunciate come braccianti, la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio, tanto più se si ha riguardo al silenzio serbato in giudizio dalle ricorrenti rispetto alle richiamate incongruenze/lacune/contraddizioni che caratterizzano le loro stesse dichiarazioni e quelle dell'asserito datore di lavoro.
24 In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di queste ultime da parte dell' , le ricorrenti CP_2 non hanno inteso offrirne una lettura alternativa, tale da rendere necessario/opportuno disporre un supplemento di indagine attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
In proposito appare opportuno richiamare i principi affermati da Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis,
Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).
Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005)
...".
Principi che appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori ed allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalla stessa parte (odierna ricorrente . Pt_1
Né la ricorrente DI ha in alcun modo contestato la minuziosa ricostruzione dell'attività aziendale operata dagli ispettori, rispetto alla quale le sue deduzioni appaiono confliggenti.
Peraltro, deve in ogni caso ritenersi che l'eventuale espletamento della prova orale non avrebbe in ogni caso consentito di superare le forti contraddizioni di cui si è dato atto innanzi, tenuto anche conto della circostanza che i soggetti indicati come testi o sono stati escussi in sede ispettiva e non hanno menzionato le ricorrenti quali proprie compagne di lavoro o sono stati, a loro volta, disconosciuti senza che risulti dagli atti di causa la riabilitazione dei rapporti di lavoro in sede giudiziaria o non figurano negli elenchi, allegati al verbale ispettivo, dei lavoratori riconosciuti come autentici.
25 In definitiva, alla luce di quanto premesso, le domande attoree appaiono infondate, con conseguente rigetto delle stesse.
4. - Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, non sussistono i presupposti per tenere le ricorrenti, integralmente soccombenti, esenti dalla rifusione delle spese alla controparte, non potendo le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti considerarsi valide ai fini dell'esenzione poiché i giudizi non sono stati promossi per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma l'accertamento del diritto alla iscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676 e, più di recente, Cass. Civ., Sesta Sez. Civ. Lav., ord. n. 16535/2021).
Ne consegue che, in ossequio al criterio legale della soccombenza, le ricorrenti sono tenute a rifondere all' le spese di lite. CP_2
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione limitatamente alla causa n. 9628/2023 R.G.: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass.
8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede nel contraddittorio delle parti:
1. rigetta i ricorsi riuniti;
26 2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore dell' , delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.854,30 per compensi, oltre CP_2
rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Foggia, 19.11.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7635/2023, cui è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. 9628/2023, vertenti
TRA
e , rappresentate e difese in Parte_1 Parte_2 entrambi i giudizi dagli avv.ti Andrea Dibitonto e Velia Scarnecchia
RICORRENTI
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Chiara Contursi (nel procedimento n. 7635/2023 R.G.) e con l'avv. CO Longo (nel procedimento n. 9628/2023 R.G.)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione/errata iscrizione negli elenchi nominativi degli OTD
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.9.2023 ed iscritto al n. 7635/2023 R.G., Parte_1
premesso di essere una bracciante agricola a tempo determinato, ha esposto di aver lavorato
[...] nell'anno 2022 (dal 17.2.2022 al 30.11.2022) per 180 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola
“DI LO”, di essersi occupata della coltivazione del CI (lavorazione del terreno, piantatura, concimatura, irrigazione e raccolta), della raccolta di olive, broccoli, PE, zucca, HI, OD e ODni ed ha censurato l'operato dell' laddove ha erroneamente iscritto il CP_2 proprio nominativo negli elenchi OTD 2022 per sole 147 giornate anziché per le 180 effettivamente svolte.
1 La ricorrente ha aggiunto di aver invano proposto, in data 3.5.2023, il ricorso amministrativo alla
Commissione CISOA avverso la suddetta errata iscrizione.
Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, anche ai fini contributivi e previdenziali, tra la ricorrente e l'
[...]
per n. 180 giornate lavorate nell'anno 2022 per il periodo dal 17.02.2022 Controparte_3 al 30.11.2022; 2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di NA per l'anno 2022 per n. 180 giornate lavorate, anche ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter, comma 2, della L.608/96, e per l'effetto 3. condannare l' ad iscrivere la ricorrente negli elenchi nominativi CP_2 degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di NA per l'anno 2022 per n. 180 giornate, con le modalità previste alla legge n. 111/2011. Con vittoria nelle spese da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari.”. CP_ Tempestivamente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito rigettare la domanda di reiscrizione per gli anni in contestazione CP_ come proposta in quanto infondata in fatto e diritto;
In via istruttoria ove occorra ammettere l'
a prova contraria spese, di diritti ed onorari come per legge”
Con successivo ricorso depositato il 6.11.2023 ed iscritto al n. 9628/2023 R.G., Parte_2
, premesso di essere una bracciante agricola a tempo determinato, ha esposto di aver lavorato
[...] nell'anno 2018 (nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre), nell'anno 2019
(da maggio a ottobre) e nell'anno 2020 (da giugno a dicembre) per 106 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola “DI LO”, di essersi occupata della coltivazione del CI
(lavorazione del terreno, zappatura, piantatura, concimazione, irrigazione, sfollatura e raccolta), della raccolta/taglio di FIni, HI e delle PE ed ha censurato l'operato dell' laddove ha CP_2 disconosciuto totalmente tali rapporti di lavoro con provvedimenti individuali di cancellazione del
21.6.2023, notificati in data 17.7.2023.
La ricorrente ha aggiunto di aver proposto, in data 4.9.2023, i ricorsi amministrativi alla Commissione
CISOA avverso le suddette cancellazioni.
Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinati agricoli, anche ai fini contributivi e previdenziali, tra il ricorrente e l'
[...]
per gli anni 2018-2019 e 2020 rispettivamente per tutti e 3 gli anni per n. Controparte_3
106 gg;
2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di NA per gli anni 2018-2019 e 20210 rispettivamente per tutti e 3 gli anni per n. 106 gg., anche ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali
2 ed assicurative ex art. 9 ter, comma 2, della L.608/96, e per l'effetto 3. condannare l' ad CP_2 iscrivere la ricorrente negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di NA per gli anni 2018-2019 e 2020 rispettivamente per tutti e 3 gli anni per n. 106 gg., con le modalità previste alla legge n. 111/2011. Con vittoria nelle spese da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari.”. CP_ Costituitosi tempestivamente in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1)- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato;
2)- condannare parte ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, nonché quella depositata dall' convenuto a seguito di provvedimento ex art. 421 c.p.c., all'udienza del 19.11.2025, CP_1 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, le cause, previa riunione, sono state decise, come da sentenza depositata telematicamente.
2. - Deve preliminarmente essere disposta la riunione al giudizio n. 7635/2023 R.G., di più risalente iscrizione, del giudizio n. 9628/2023 R.G., per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'iscrizione negli elenchi OTD a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' sulla base del medesimo verbale CP_2 ispettivo.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che i ricorsi giudiziari, entrambi preceduti dal rimedio amministrativo, risultano depositati nel termine ex art. 22 DL n. 7/1970, conv. con modifiche nella
L. n. 83/1970.
Giova, infine, precisare che, per effetto del provvedimento individuale di disconoscimento
“Protocollo .3100.21/06/2023.0260466” prodotto dall' nel giudizio n. 7635/2023 R.G., la CP_2 CP_2 ricorrente risulta totalmente cancellata dagli elenchi OTD 2022 (si veda Parte_1 doc. 2 allegato alla memoria di costituzione relativa al giudizio n. 7635/2023 R.G.), con la conseguenza che l'ambito del presente accertamento non resta limitato alle 33 giornate inizialmente non iscritte, ma si estende necessariamente a tutte le 180 giornate rivendicate da tale ricorrente.
3. - Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha
3 sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalle odierne parti ricorrenti, che ne erano gravate. CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 20220078680/DDL del 23.03.2023 relativo alla ditta individuale “DI LO”, riferito al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022, dal quale emerge quanto segue.
4 L'azienda agricola DI LO è risultata formalmente costituita il 29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. . P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di Foggia, nella sezione
“speciale”, con la qualifica di , dichiarando l'inizio dell'attività principale Controparte_4 agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986. CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019
e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “FI”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di NA e posseduti tutti a titolo di affitto
“stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' dalla azienda CP_2
DI LO, nel periodo oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre
20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
Anno N. Lav.(OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta DI LO non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - AG) relative al 4°trimestre 2022, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori (OTD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' , CP_2 accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre 2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso
DI LO in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del DI, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di NA, nei pressi del cimitero (in contrade ER e NT), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
5 Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del
23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da ER, ad NA), che si identificavano (due uomini stranieri ed il IG del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di libera Per_1 dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare DI LO su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato, e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il DI dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. DI ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di Foggia, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati.
Tali terreni sono ubicati in agro di NA, CaPElle, Foggia o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_3 Pt_4 Parte_5 Parte_6
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda
DI LO aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di NA) mentre gli ulteriori 10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di HI, cime di PE e attualmente in atto nei territori di CaPElle, Stornarella e Parte_6
Foggia, per quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il DI ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti” …
“Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 braccianti, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre
6 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il DI ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
Inoltre, considerato che il DI ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal DI stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il DI ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di NA che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal DI, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 braccianti.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il DI ha altresì riferito “con me tranne mio IG , non lavorano ne hanno mai Per_1 lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia LL , ma di sicuro ribadisco che, in ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato Pt_2 per la mia azienda agricola altri miei parenti oltre a mio IG e a mia LL”.
Tuttavia gli ispettori hanno appurato che in favore della LL (che non Parte_2 avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del DI) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il DI abbia escluso che avesse Parte_1 mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei terre-ni, denunce CP_2
AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i
7 fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la
“reale” consistenza aziendale della ditta DI LO e le attività agricole da questa
“concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei FI, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei MA
[...]
e . Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta DI, in virtù Per_2 Persona_3 di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi
[...]
e Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta DI, CP_5 Controparte_6 in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018.
Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal DI LO, presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaPElle, alla C.da Spartivento esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di che sarebbe stato concesso Parte_7 in uso alla ditta DI per la durata complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di NA, esteso complessivamente circa
Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato concesso in uso alla ditta DI per Parte_8 la durata complessiva di otto mesi (dal 01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di DI LO. Entrambi
i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. DI, nei periodi indicati sugli stessi.
8 All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta DI non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di FI (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018) l'effettiva consistenza aziendale della ditta DI LO, ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha
6,00, da condurre a FI per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di NA.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei FI (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta DI ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di Ordo-na, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi . Controparte_7
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre
2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 500 giornate complessive (pari a circa
80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di
RA BA - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle etta-ro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
9 Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di NA, alla c.da ER (dei MA e ), Persona_2 Persona_3 proseguendo la coltivazione già in atto dei FI, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situato in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi CP_5
e
[...] Controparte_6
I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 7,00, situati in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei MA Persona_2
e . Persona_3
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta DI le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di CI, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da LL, acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. Terranova di NA
(vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di OD, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di Ceri-gnola, alla c.da
Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola Nuova Vita Srl di IN (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola LO RI di NA
(vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta DI nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • FI (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • PE e bietole (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • cime e broccoli
10 (circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • OD (circa 66 q.li), ad ottobre;
• HI (circa
7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta DI LO ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (dei MA e ), impiegato fino a giugno per portare a compimento la Persona_2 Persona_3 campagna FIcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna FIcola 2019-2020;
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei coniugi e dei MA ) e attinente alla campagna FIcola 2019-2020. Controparte_7 Per_2
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 1,00 di ovuli di CI, del fondo di NA, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di OD, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di NA, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di RA IB - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di NA, alla c.da ER (dei coniugi e dei MA ), Controparte_7 Per_2 proseguendo la coltivazione già in atto dei FI, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, relativamente alla campagna FIcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di NA, alla c.da
ER, di proprietà di proprietà di . I fondi, sono risultati formalmente Persona_2
11 detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al
30/09/2021.
3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di NA, alla c.da Cavalle-rizza, di proprietà dei coniugi e (già precedente-mente condotti a FI fino Controparte_5 Controparte_6 al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal DI LO, presso l'Agenzia delle
Entrate di Foggia, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di NA, alla c.da
ER, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei MA e Persona_2
(trattasi gli stessi fondi, già formalmente detenuti e coltivati a FI fino al Persona_3
30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta DI, per una durata complessiva di tre mesi, dal 01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di FI e fragole, al prezzo pattuito di €
2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di DI LO, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig.
DI, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta DI le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di PE, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
ER, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola DI CC (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da DI, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di FI, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
ER, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola DI CC (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO RI di NA
(vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
12 • una partita di PE, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di CaPElle, alla c.da Bosco
(in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola Colangione
DO (vedi ft. di acquisto del 17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l' acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • FI (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di CI (n. 38.500), a settembre;
• PE “alla pianta”, a novembre
(trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta DI aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei MA ), utilizzati fino a giugno per por-tare a compimento Controparte_7 Per_2 la campagna FIcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna FIcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei MA Natale) e attinente alla campagna FIcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di NA (dei coniugi ). Controparte_7
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di FI, sul fondo di NA (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di NA, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di PE, sul fondo in agro di CaPElle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di PE, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di NA, di DI CC) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola SA RI.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico
13 delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di RA BA - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di NA, alla c.da ER (di ), proseguendo la coltivazione Persona_2 già in atto dei FI, relativa alla campagna produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di
NA, alla c.da NT, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati Parte_9 formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal
24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta DI, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di PE.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situati in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei coniugi CP_5
e (lo stesso condotto anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati
[...] Controparte_6 formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al
31/10/2022.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 6,35, situati in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà dei MA Persona_2
e . I fondi in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al Persona_3
30/09/2022.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta DI ha continuato a mantenere la disponibilità di:
- Una partita di FI, di circa Ha 3,00, in agro di NA, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola DI CC;
- una partita di PE, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
Spartivento, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di Controparte_8 acquisto del 21/01/2021);
- una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO RI di NA
(vedi ft. di acquisto del 30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno 2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a
14 fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle PE sul fondo di
). Parte_9
Risultano, poi, le vendite di: • FI (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
• bulbi di CI (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di PE “alla pianta”, a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di ). Parte_9
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (di
[...]
), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la campagna FIcola 2020-2021 e Per_2 poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna FIcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei MA ) e attinente alla campagna FI-cola 2021-2022; Controparte_7 Per_2
➢ circa Ha 2,90 di PE, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di NA (di Parte_9
). La raccolta delle PE, su tali fondi, non è stata affatto effettuata dalla ditta DI, che
[...] ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a SA RI (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di FI, sui fondi di NA (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di NA, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di PE, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di NA, di ) Controparte_8 poiché, di sicuro, le PE in questione non sono state affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da
DI esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative
15 compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di RA
BA - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2022
La ditta DI ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di NA, alla c.da ER (dei MA ), proseguendo la coltivazione già Per_2 in atto dei FI, relativa alla campagna produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di NA, alla c.da ER (dei coniugi ), proseguendo la Controparte_7 coltivazione già in atto dei FI, relativa alla campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di NA, alla c.da NT (di ), dove ha proseguito, fino al 10 Parte_9 gennaio, la preesistente coltivazione delle PE (già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il
10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato FI. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di HI, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di Foggia, in loc. Borgo Segezia alla c.da Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un Parte_10 contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 2,00, situati in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà di . I fondi Persona_2 detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa
Ha 5,00, situati in agro di NA, alla c.da ER, di proprietà di . I fondi sono Persona_4 risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti “alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c.da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola AL CO di IN (vedi ft. di acquisto del
30/06/2022);
16 • una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola LO RI di NA
(vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di PE “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_9
• FI (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (di e dei coniugi ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento Persona_2 Controparte_7 la campagna FIcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna FIcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei MA e e di ) e attinente alla campagna FIcola Persona_2 Per_4 Parte_9
2022-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di HI che, a detta del titolare, sarebbe stata con-dotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di Foggia (di ), stante la totale assenza di documentazione Parte_10 comprovante sia l'acquisto delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti HI raccolti.
Gli ispettori hanno, inoltre, evidenziato che sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di NA di LO RI, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di Cerignola di circa Ha 1,00 (di AL
CO) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte
(circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022).
17 Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di RA BA - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola DI LO.
Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di Foggia sui fondi dove stava operando la ditta DI, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di CI sul fondo in NA alla c.da LL (cioè quello della soc. Terranova, acquistato da DI
“alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n.
44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n. 2 lavoratori, per quella di marzo
2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei FI e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di CI, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta DI per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli, “ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera
18 denunciata all' ) che, come si può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CP_2
DI a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive AG (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000).
Gli ispettori, quindi, hanno evidenziato che qualora il DI LO avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da DI LO che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago
19 i miei braccianti sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che se realmente il DI avesse retribuito, con € 40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di €
70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il DI ignorava evidentemente anche le
“presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che “sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare, gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di lavoro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta DI LO, comprese quelle relative alle odierne parti ricorrenti.
A fronte di tali accurate indagini ispettive, le allegazioni e le prove offerte da queste ultime non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
20 Segnatamente, sotto il profilo assertivo, si ritiene che i ricorsi introduttivi dei giudizi non esprimano allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro.
Ed invero, le ricorrenti si sono limitate a riportare genericamente il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in ciascuno dei periodi dedotti in giudizio (costituiti da più mesi), indicando, per tali interi periodi, mansioni di varia natura e prodotti agricoli caratterizzati da diversa stagionalità ed omettendo di precisare, per ciascuna frazione temporale degli interi periodi lavorativi, il tipo di mansioni asseritamente espletate ed il numero di giornate dedicate alle singole attività.
Si ritiene, poi, che anche l'indicazione dei fondi sia generica, non avendo le ricorrenti specificato, per ciascuno dei fondi indicati (siti in aree geografiche diverse: NA e Segezia), in che periodo sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e che tipo di mansioni sarebbero state espletate.
Non si fa alcun riferimento all'eventuale esistenza di mezzi meccanici utilizzati per la raccolta o per l'espletamento delle altre operazioni propedeutiche o successive alla stessa, né alle modalità di raggiungimento dei terreni.
Allo stesso modo, non vengono precisate le direttive asseritamente impartite da DI LO e le modalità di esercizio del potere di controllo della prestazione lavorativa.
Infine, le ricorrenti hanno omesso di indicare la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro.
Trattasi di precisazioni che si rendevano necessarie a fronte dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori e della minuziosa ricostruzione della reale attività aziendale effettuata dagli ispettori medesimi.
A ben vedere, le allegazioni contenute in ricorso non appaiono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporti di lavoro che non consentono, già in astratto, di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Va, inoltre, rilevato che le ricorrenti hanno dedotto circostanze di tenore confliggente sia con le dichiarazioni rese in sede ispettiva (ricorrente , sia con la ricostruzione della reale attività Pt_1 aziendale operata dagli ispettori e, in generale, con il complesso delle emergenze ispettive (ricorrente
DI).
21 In particolare, la ricorrente (moglie di LO DI) rientra nel gruppo Parte_1 dei lavoratori che hanno reso agli ispettori dichiarazioni lacunose/incongruenti/contraddittorie.
Tali dichiarazioni, sulle quali la ricorrente in questione non ha inteso prendere posizione in questo giudizio (v. note di TS depositate successivamente alla costituzione dell' ), sono riportate per CP_2 stralcio all'interno del verbale ispettivo e sono state allegate in forma integrale alla memoria di costituzione relativa al giudizio n. 9628/2023 R.G., con la conseguenza che le stesse sono acquisibili in virtù della disposta riunione, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Orbene, in sede ispettiva, tale ricorrente ha riferito di aver lavorato dal 2017 al 2022 alle dipendenze di suo marito LO DI, che, per ogni anno, l'avrebbe ingaggiata da gennaio a dicembre, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio, la stessa ha dedotto di aver lavorato dal 17.2.2022 al
30.11.2022.
Tuttavia, la presenza della sui campi di lavoro, non trova riscontro nelle inequivoche Pt_1 dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso presunto datore di lavoro, LO DI: “(…) posso dire che con me tranne mio IG , non lavorano ne hanno mai lavorato con la mia Per_3 ditta altri miei parenti (…) di sicuro ribadisco che, in ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato per la mia azienda agricola altri miei parenti...”.
Inoltre, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio la ha dedotto di essersi occupata della Pt_1 coltivazione del CI, della raccolta di olive, broccoli, PE, zucca, HI, OD e ODni, agli ispettori ha riferito di aver svolto anche la raccolta delle zucchine, prodotto agricolo non menzionato nel ricorso introduttivo del giudizio.
Non può, poi, farsi a meno di evidenziare che alcuni dei prodotti agricoli che la assume di Pt_1 aver raccolto, sia nella dichiarazione resa agli ispettori, che nel ricorso introduttivo del giudizio, non rientrano nella reale attività minuziosamente accertata dagli ispettori in capo alla ditta individuale
“DI LO” per l'anno 2022 (es. HI, OD, ODni e zucca).
Ed ancora, la ricorrente in esame ha riferito agli ispettori di aver percepito una retribuzione netta di
50,00 euro al giorno, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di essere stata retribuita con una paga di € 70,00 al giorno, corrispostale ogni fine settimana.
Come se non bastasse, l'importo e la modalità di pagamento della retribuzione indicati dalla ricorrente in discorso sia sede ispettiva (€. 50,00 in ciascuna giornata), che in ricorso (€ 70,00 ogni fine settimana), non coincidono con quelli indicati agli ispettori da LO DI (€ 40,00 netti al giorno, al massimo ogni 3 o 4 giorni). Per_ Parimenti emblematico è che i LI e e (detto ), Pt_11 Persona_5 Persona_6 soggetti considerati lavoratori genuini dall' , con i quali la ricorrente ha riferito agli CP_2 Pt_1 ispettori di aver lavorato (“…Tra le persone che hanno sempre lavorato con me…c'erano…FRANCO
22 e LI , un albanese chiamato ”), non abbiano, a loro volta, Per_5 Per_5 Per_8 menzionato la ricorrente in questione quale propria compagna di lavoro.
Quanto alla ricorrente (LL di LO DI), le allegazioni contenute Parte_2 nel ricorso introduttivo del giudizio non si conciliano con le risultanze ispettive ed in particolare con le dichiarazioni rese agli ispettori da DI LO e da . Parte_1
Ed invero, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente DI ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di suo fratello LO negli anni 2018 (nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre), 2019 (da maggio a ottobre) e 2020 (da giugno a dicembre), LO
DI, escusso dagli ispettori in data 17.11.2022, ha dichiarato che: “... Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia LL ..”. CP_6
Vi è, poi, che la ricorrente escussa in data 27.2.2023, ha dichiarato agli ispettori che sua Pt_1 cognata avrebbe lavorato fino a 3 o 4 anni fa. Parte_2
Ne consegue che, a tutto voler concedere, stando a quanto dichiarato da LO DI e da sua moglie la ricorrente potrebbe aver lavorato alle Parte_1 Parte_2 dipendenze dell'azienda agricola del fratello al massimo fino all'anno 2019.
Inoltre, gli ispettori hanno accertato che la DI risulta stabilmente domiciliata in Abruzzo da 4
o 5 anni, con la conseguenza che appare del tutto inverosimile che la stessa possa aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale del fratello negli anni in contestazione.
Ed ancora, nel ricorso introduttivo del giudizio la DI ha dedotto di essersi occupata anche della raccolta/taglio di PE e FIni, prodotti agricoli che non rientrano nella reale attività minuziosamente accertata dagli ispettori in capo alla ditta DI per gli anni di causa.
Inoltre, l'importo che in giudizio la ricorrente DI sostiene di aver ricevuto a titolo retributivo, pari ad € 45,00 netti al giorno, non coincide con quello indicato in sede ispettiva da LO DI, pari ad € 40 netti al giorno, sia per gli uomini, che per le donne.
Vi è, infine, che in sede ispettiva e , dagli ispettori reputati lavoratori Pt_11 Persona_5
“genuini” e che la ricorrente in esame ha indicato quali testimoni, non hanno, a loro volta, menzionato la ricorrente quale propria compagna di lavoro.
Passando alle prove offerte dalle odierne parti ricorrenti, i documenti prodotti (modelli Unilav, comunicazioni di assunzione e cessazione, buste-paga e modelli D-Mag), non appaiono idonei, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricolo.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
23 a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Quanto alla prova testimoniale, i capitoli di prova articolati dalle parti ricorrenti presentano le medesime criticità che si sono evidenziate con riferimento alle allegazioni contenute in ricorso, specie con riferimento al profilo della genericità.
Inoltre, rispetto a tale prova è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
In particolare, nel caso di specie, si ritiene che l'eventuale conferma delle circostanze capitolate in ricorso da parte dei testi indicati dalle ricorrenti (terzi estranei ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio) non sarebbe comunque idonea ad eliminare le gravi incongruenze che caratterizzano le dichiarazioni rese in sede ispettiva (ricorrente e le allegazioni contenute in ricorso (ricorrente DI) Pt_1
o, il che è lo stesso, a superare il dubbio circa la effettività dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
Trattasi, invero, di incongruenze lampanti e per nulla trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa l'infondatezza degli assunti attorei.
Per questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconoscimento dei rapporti di lavoro è fondato anche (e soprattutto) sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle ricorrenti e dal soggetto che le ha denunciate come braccianti, la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio, tanto più se si ha riguardo al silenzio serbato in giudizio dalle ricorrenti rispetto alle richiamate incongruenze/lacune/contraddizioni che caratterizzano le loro stesse dichiarazioni e quelle dell'asserito datore di lavoro.
24 In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di queste ultime da parte dell' , le ricorrenti CP_2 non hanno inteso offrirne una lettura alternativa, tale da rendere necessario/opportuno disporre un supplemento di indagine attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
In proposito appare opportuno richiamare i principi affermati da Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis,
Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).
Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005)
...".
Principi che appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori ed allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalla stessa parte (odierna ricorrente . Pt_1
Né la ricorrente DI ha in alcun modo contestato la minuziosa ricostruzione dell'attività aziendale operata dagli ispettori, rispetto alla quale le sue deduzioni appaiono confliggenti.
Peraltro, deve in ogni caso ritenersi che l'eventuale espletamento della prova orale non avrebbe in ogni caso consentito di superare le forti contraddizioni di cui si è dato atto innanzi, tenuto anche conto della circostanza che i soggetti indicati come testi o sono stati escussi in sede ispettiva e non hanno menzionato le ricorrenti quali proprie compagne di lavoro o sono stati, a loro volta, disconosciuti senza che risulti dagli atti di causa la riabilitazione dei rapporti di lavoro in sede giudiziaria o non figurano negli elenchi, allegati al verbale ispettivo, dei lavoratori riconosciuti come autentici.
25 In definitiva, alla luce di quanto premesso, le domande attoree appaiono infondate, con conseguente rigetto delle stesse.
4. - Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, non sussistono i presupposti per tenere le ricorrenti, integralmente soccombenti, esenti dalla rifusione delle spese alla controparte, non potendo le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti considerarsi valide ai fini dell'esenzione poiché i giudizi non sono stati promossi per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma l'accertamento del diritto alla iscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676 e, più di recente, Cass. Civ., Sesta Sez. Civ. Lav., ord. n. 16535/2021).
Ne consegue che, in ossequio al criterio legale della soccombenza, le ricorrenti sono tenute a rifondere all' le spese di lite. CP_2
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione limitatamente alla causa n. 9628/2023 R.G.: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass.
8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede nel contraddittorio delle parti:
1. rigetta i ricorsi riuniti;
26 2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore dell' , delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.854,30 per compensi, oltre CP_2
rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Foggia, 19.11.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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