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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del Dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.9.25 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7063/2024 R.G.
TRA
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rapp. e dif. Dall'avv.to Calamia Emanuela Pt_1
OPPONENTE E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
in qualità di eredi di , rapp. e dif. dall'avv. Giovanniarmando D'Alessandro
[...] Persona_1
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.24, l ha presentato opposizione ex art 650 cpc avverso D.I. n. Pt_1
149/24 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro dichiarato esecutivo in data 9.5.24, avente ad oggetto la somma di euro 12.743,32 dovuta a titolo di ratei di indennità di accompagnamento già liquidati in favore della de cuius dei ricorrenti e mai riscossi.
L chiedeva revocarsi il D.I.T. 149/24 reso nel procedimento rg. N. 3316/24 per nullità della Pt_1 notifica del decreto ingiuntivo effettuata soltanto alla sede centrale e sede provinciale e non alla Pt_1 sede territoriale (sant'Arpino). Ciò in violazione dell'art. 14, comma 1 bis L.669/96 prevedente l'obbligo di notifica degli atti introduttivi del giudizio, gli atti di pignoramento presso la sede territoriale competente. Si costituiva in giudizio parte opposta la quale contestava con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
spese vinte.
In particolare parte opposta ha evidenziato che la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell' va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. Pt_1
n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del
2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, SOLO avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è tardiva e pertanto inammissibile stante la corretta notifica del d.i. oggi opposto.
Proprio in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.
24048/2022 del 03.08.2022 con la quale ha chiaramente disposto che la notifica presso la sede territoriale va eseguita SOLO nel processo esecutivo ed i relativi atti incidentali . Per quanto riguarda le notifiche degli atti introduttivi del giudizio di cognizione, come un decreto ingiuntivo, la Corte ha stabilito che queste devono essere effettuate presso la sede legale dell' e non presso una sede Pt_1 territoriale, seguendo le norme generali del codice di procedura civile, in particolare l'art. 145 c.p.c.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva, infondata e va rigettata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Marco Bottino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 149/24 del Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro;
2 condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
Aversa, 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Bottino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del Dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.9.25 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7063/2024 R.G.
TRA
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rapp. e dif. Dall'avv.to Calamia Emanuela Pt_1
OPPONENTE E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
in qualità di eredi di , rapp. e dif. dall'avv. Giovanniarmando D'Alessandro
[...] Persona_1
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.24, l ha presentato opposizione ex art 650 cpc avverso D.I. n. Pt_1
149/24 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro dichiarato esecutivo in data 9.5.24, avente ad oggetto la somma di euro 12.743,32 dovuta a titolo di ratei di indennità di accompagnamento già liquidati in favore della de cuius dei ricorrenti e mai riscossi.
L chiedeva revocarsi il D.I.T. 149/24 reso nel procedimento rg. N. 3316/24 per nullità della Pt_1 notifica del decreto ingiuntivo effettuata soltanto alla sede centrale e sede provinciale e non alla Pt_1 sede territoriale (sant'Arpino). Ciò in violazione dell'art. 14, comma 1 bis L.669/96 prevedente l'obbligo di notifica degli atti introduttivi del giudizio, gli atti di pignoramento presso la sede territoriale competente. Si costituiva in giudizio parte opposta la quale contestava con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
spese vinte.
In particolare parte opposta ha evidenziato che la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell' va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. Pt_1
n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del
2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, SOLO avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è tardiva e pertanto inammissibile stante la corretta notifica del d.i. oggi opposto.
Proprio in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.
24048/2022 del 03.08.2022 con la quale ha chiaramente disposto che la notifica presso la sede territoriale va eseguita SOLO nel processo esecutivo ed i relativi atti incidentali . Per quanto riguarda le notifiche degli atti introduttivi del giudizio di cognizione, come un decreto ingiuntivo, la Corte ha stabilito che queste devono essere effettuate presso la sede legale dell' e non presso una sede Pt_1 territoriale, seguendo le norme generali del codice di procedura civile, in particolare l'art. 145 c.p.c.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva, infondata e va rigettata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Marco Bottino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 149/24 del Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro;
2 condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
Aversa, 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Bottino