Art. 7. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.6 AGOSTO 2008, N.133 , HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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10 settembre 1977
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1 luglio 2006
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/12/2021, n. 40277Provvedimento: […] Invero l'art.7 della legge n.584/1977 (vigente ratione temporis) prevedeva che «(1) Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.» ad opera del soggetto appaltante, […]Leggi di più...
- responsabilità committente·
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- violazione di legge·
- art. 326 legge n. 2248/1865·
- art. 1175 e 1375 cod. civ.·
- contributo unificato·
- progettazione esecutiva·
- interpretazione contratto·
- determinazione prezzo a corpo·
- sospensione lavori·
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- art. 30 d.P.R. n. 1063/1962