Art. 7. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.6 AGOSTO 2008, N.133 , HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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10 settembre 1977
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1 luglio 2006
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/12/2021, n. 40277Provvedimento: […] Invero l'art.7 della legge n.584/1977 (vigente ratione temporis) prevedeva che «(1) Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.» ad opera del soggetto appaltante, […]Leggi di più...
- responsabilità committente·
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- violazione di legge·
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- contributo unificato·
- progettazione esecutiva·
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- appalto pubblico·
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- 2. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 14/11/2014, n. 654Provvedimento: […] ● “Pertanto, il collaudo era illegittimo, e la sua sottoscrizione da parte dei collaudatori, (nell'esercizio delle proprie funzioni) costituisce condotta antigiuridica e colpevole, dato che violava gli specifici doveri dei collaudatori di verificare non solo la realizzazione delle strutture a regola d'arte, ma più in generale il rispetto del contratto di appalto (art. 91 R.D. 350/1895 e succ. modd.) e quindi (nella concreta fattispecie), la concreta funzionalità dell'opera appaltata (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 584 del 1977)”.Leggi di più...
- art. 68 R.D. 1214/1934·
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