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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1798/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Francesco Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, giudizio in riassunzione da rinvio della
Cassazione con annullamento, in relazione al precedente giudizio di appello iscritto al n.
3846/2016 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n.
252/2016, emessa dal Tribunale di Napoli Nord II sezione civile, in data 25/1/2015 e pubblicata il 24/2/2016;
OGGETTO: diritto delle società.
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), in qualità di soci della MA.WA. Pellami S.r.l., società C.F._2 cancellata dal Registro delle Imprese in data 24/6/2009, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gioacchino Destra (c.f. ) del Foro di tutti C.F._3 Pt_2 elettivamente domiciliati in alla via Toledo n. 156, presso lo studio dall'avv. Pt_2
Roberto Marsili.
Attori in riassunzione
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
(già , con sede in Aversa, alla Via Gramsci n. 12/14 Parte_3 CP_1
(c.f. – p. iva n. ). P.IVA_1
Resistente in riassunzione contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'azione di risoluzione del contratto di compravendita Contro Con atto di citazione ritualmente notificato il 13/4/2001, la Controparte_3 conveniva in giudizio la , deducendo di aver acquistato da quest'ultima, il Pt_3
30/9/2000, un'autovettura Ford Galaxy che aveva manifestato un malfunzionamento del volante, impossibile da riparare, nonostante l'intervento di tecnici specializzati.
Pertanto, chiedeva che venisse risolto il contratto di compravendita, con condanna della
AM alla restituzione del prezzo, pari a Lire 63.300.000 o, in subordine, che venisse accertato il diminuito valore commerciale del veicolo, con condanna della convenuta al pagamento della differenza tra il prezzo pagato ed il valore ridotto.
Si costituiva la , chiedendo di autorizzarsi la chiamata in causa della Pt_3 CP_4
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva, in caso di
[...]
CP_ condanna, che la provvedesse a manlevarla da ogni onere.
Nel corso del giudizio si verificava il furto dell'autovettura.
La sentenza di primo grado di accertamento della risoluzione del contratto.
Con sentenza n. 15/2007, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, accoglieva la domanda di risoluzione contrattuale e, constatato che il bene non poteva essere restituito in natura, statuiva che l'acquirente versasse l'equivalente in danaro, nella misura di Euro 12.549,00, tenuto conto della riduzione del valore dell'auto in ragione del decorso del tempo e dell'usura. Quanto all'obbligo di restituzione del prezzo a carico della , osservava che vi era prova del versamento, da parte Pt_3 dell'acquirente, esclusivamente dell'importo di Lire 2.000.000 oltre alla consegna, in permuta, di un altro veicolo del valore di Lire 22.300.000, per un totale di Lire
24.300.000. Non era dimostrato, invece, che fosse stato emesso un assegno circolare per l'ulteriore importo di Lire 9.000.000, né vi era prova del pagamento di ulteriori Lire
30.000.000 che avevano formato oggetto di un separato finanziamento.
Pertanto, accoglieva la domanda di risoluzione, dichiarava compensate le obbligazioni reciproche, e compensava integralmente le spese di lite.
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
ControCont Avverso tale sentenza proponeva appello la pellami deducendo che:
-- era stata data prova dell'integrale pagamento del prezzo, né sul punto erano state sollevate contestazioni;
--il Tribunale era incorso nel vizio di ultrapetizione giacché la non aveva mai Pt_3 chiesto la compensazione;
--il furto del veicolo era intervenuto dopo la proposizione della domanda e dopo la proposta di risoluzione stragiudiziale del contratto, di guisa che le relative conseguenze non potevano essere poste a carico della compratrice.
La decisione di appello sulla risoluzione contrattuale sentenza n. 4189/2013.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4189/2013, accoglieva l'appello osservando che le conseguenze del furto non potevano risolversi in danno della
MA.WA., non essendo a quest'ultima imputabile il perimento della cosa avvenuto dopo la proposizione della domanda di risoluzione, rimanendo, invece, a carico del venditore il rischio del mancato recupero della cosa. Esclusa dunque la configurabilità di una obbligazione restitutoria a carico della MA.WA., rilevava altresì che vi era prova del pagamento del prezzo nella misura di Lire 61.800.000 comprensivo di IVA e che non poteva “operare alcuna compensazione con il preteso obbligo restitutorio del bene acquistato per le ragioni già in precedenza evidenziate”.
Pertanto, accoglieva parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la al pagamento, in favore della Ma.Wa. Pellami Pt_3
S.r.l., della somma di euro 31.917,04.
A seguito di tale sentenza, con un primo atto di precetto notificato il 30/1/2014,
e quali soci della Ma.Wa. Pellami S.r.l., Parte_1 Parte_2 cancellata dal Registro delle imprese il 24/6/2009, intimavano alla AM il pagamento della predetta somma, oltre interessi e spese.
Quest'ultima proponeva opposizione avverso tale precetto e, successivamente, essendo stato eseguito pignoramento presso terzi, opposizione agli atti esecutivi.
In data 19/5/2014 Perugino e notificavano per il Pt_1 Parte_2 medesimo credito un nuovo atto di precetto (dell'importo complessivo di euro
43.911,90, comprensivo di interessi e spese), avverso il quale la AM proponeva una nuova opposizione, iscritta al
n. di r.g. 4979/2014 tribunale di Napoli Nord, che è la prima fase del presente procedimento, osservando che:
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
Contr
1. la (i cui soci erano effettivamente e Controparte_3 Parte_1 [...]
era stata cancellata dal registro delle imprese il 24/6/2009, mentre era Parte_2 in corso il giudizio di appello;
2. nel bilancio di liquidazione approvato il 28/11/2008, non vi era traccia della pretesa o del presunto diritto di credito vantato verso la;
pertanto, in applicazione dei Pt_3 principi contenuti nella pronuncia della S.C. a Sezioni Unite n. 6070/2013, doveva ritenersi che la società avesse rinunciato al predetto credito;
3. il e la non potevano notificare un secondo atto di precetto per il Pt_1 Parte_2 medesimo credito, essendo ancora efficace quello notificato il 30/1/2014.
Si costituivano i creditori, che resistevano all'opposizione osservando che, al momento della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il credito verso la Pt_3 non era una mera pretesa, ma era già certo e liquido ed addirittura coperto dal giudicato, riguardando l'appello deciso con la sentenza n. 4189/2013, la sola compensazione tra le obbligazioni che, ad avviso dell'appellante non poteva essere posta in essere, in quanto il Tribunale era incorso nel vizio di ultrapetizione.
La decisione di primo grado sull'opposizione a precetto sentenza n. 252/2016
Con sentenza n. 252/2016, il Tribunale di Napoli Nord respingeva l'opposizione e condannava la al pagamento delle spese di giudizio. Affermava, infatti, che “il Pt_3 diritto alla restituzione del prezzo della vendita era già stato riconosciuto con la sentenza di primo grado ed era già certo e liquido nel suo ammontare, salvo ad essere illegittimamente compensato dal giudice di prime cure. (…) La cancellazione della società nella pendenza del giudizio d'appello, così come la mancata inclusione dello stesso nel bilancio finale di liquidazione non può essere equiparata a rinuncia al credito, ben potendo essere frutto di un errore. Del pari non si potrebbe a rigore parlare di “sopravvenienze” se il credito fosse stato iscritto in bilancio o non trascurato. Va pertanto affermata la titolarità degli opposti alla precettazione riconosciuto alla società Contr
dalla Corte d'appello di Napoli nei confronti della Controparte_5 società opponente”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 3/8/2016 (iscritto al n. di r.g.
3846/2016), proponeva appello la chiedendo in primo luogo la riunione Parte_3 del giudizio a quello n. r.g. 610/2015, pendente dinanzi alla quarta sezione della ed avente ad oggetto l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 30/1/2014.
Nel merito, con motivi di appello tutti collegati, deduceva che:
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
--contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il credito verso la al Pt_3 momento della cancellazione della società, risultava ancora controverso in quanto era pendente il giudizio di appello e, per tale motivo, non era stato indicato nel bilancio di liquidazione;
--il diritto della Ma.Wa., al momento della cancellazione della società, non si era affatto consolidato, ma integrava una mera pretesa o, comunque, un credito incerto o, quanto meno illiquido, in quanto “la liquidazione della somma intimata con l'atto di precetto opposto, era subordinata alla decisione della Corte d'Appello”;
--il Tribunale, che aveva affermato il contrario, non aveva neppure fatto corretta applicazione dei concetti di certezza e liquidità;
--per l'inclusione in bilancio di tale credito, era quindi necessaria la prosecuzione dell'attività giudiziale;
--nel predetto bilancio, invece, si dava atto che non risultavano “pendenze debitorie e creditorie nei confronti di terzi”, così che la cancellazione della società non può che integrare la rinuncia della società al credito in questione;
--l'omesso inserimento del credito nel bilancio di liquidazione non è stato, infatti, un mero errore, come affermato dal Tribunale, ma frutto della scelta del liquidatore.
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e del risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 10.000,00 ovvero in quella diversa ritenuta congrua dal Giudice.
Si costituivano in giudizio e rilevando che la Parte_1 Parte_2 riunione al giudizio n. r.g. 610/2015, era impossibile in quanto quest'ultimo era stato già trattenuto in decisione, che l'appello era inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che il credito della Ma.Wa. Pellami, sebbene non indicato nel bilancio di liquidazione, non poteva essere considerato una mera pretesa, non necessitando di alcuna ulteriore attività di accertamento, atteso che, infatti, era già stato accertato con la sentenza n. 15/2007, riguardando l'appello proposto avverso tale sentenza solo la compensazione indebitamente operata dal Tribunale. Infine, allegavano che l'azione giudiziaria intrapresa precedentemente alla cancellazione e l'impugnazione proposta erano da interpretare “come una palese volontà della Società e del suo Liquidatore di non rinunciare al relativo diritto di credito”.
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
La sentenza n. 1699/2017 oggetto di annullamento con rinvio.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 1699/2017, poi oggetto di annullamento con rinvio, respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, accoglieva l'appello.
Rilevava la Corte che era errato il presupposto sul quale si fondava la sentenza impugnata, cioè, che il diritto di credito fosse già stato accertato con la sentenza n.
15/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e che il giudizio di appello riguardasse esclusivamente la possibilità di compensare o meno tale credito;
che, di contro, nella predetta sentenza di primo grado, il diritto di credito era stato riconosciuto limitatamente all'importo di euro 12.549,00, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che solo entro tali limiti fosse stato dimostrato il versamento del prezzo;
che uno dei motivi di impugnazione della predetta sentenza riguardava proprio tale aspetto, tanto è vero che la Corte d'appello, accogliendolo, aveva affermato che era stato dimostrato il pagamento di Lire 61.800.000 (Euro 31.917,04) ed in tal senso, innanzi tutto, aveva riformato la sentenza di primo grado;
aveva poi escluso la possibilità di compensazione, avendo accolto anche l'altro motivo di appello con il quale si sosteneva l'insussistenza del diritto della alla restituzione del controvalore dell'auto nel frattempo Pt_3 rubata.
Dunque, affermava la Corte con la sentenza 1699/2017, che era palese che al momento della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il credito fosse quanto meno illiquido, essendo ancora controverso il suo ammontare, con la conseguenza che tale cancellazione, compiuta in pendenza del giudizio di secondo grado “comporta senz'altro la rinuncia al credito in questione” (così in motivazione la sentenza poi annullata).
Infatti, argomentava la Corte che “dubbi in ordine al valore di rinuncia della cancellazione della società sorgono secondo la S.C. solo quando “si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti) (…)” e che “quando, come nel caso di specie, il liquidatore non inserisce in bilancio un credito sub iudice a lui certamente noto - perché aveva proposto l'appello, come si evince dalla sentenza n.
4189/2013 della Corte d'Appello di Napoli - la cancellazione non può che avere l'inequivoco significato di atto abdicativo” (così in motivazione la sentenza poi annullata).
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Il giudizio dinanzi alla Cassazione.
Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per Cassazione, con esito favorevole, gli odierni ricorrenti in riassunzione, affidando le loro doglianze ai seguenti motivi:
--Con un primo motivo hanno sostenuto che il credito era liquido ed esigibile, mentre era oggetto di contestazione soltanto la sua avvenuta estinzione per compensazione;
hanno altresì argomentato che la circostanza che il credito fosse liquido ed esigibile al momento dello scioglimento della società era stata accertata nel giudizio concluso dalla sentenza messa in esecuzione – e dunque era coperta da giudicato - e pertanto non poteva essere valutata diversamente dal giudice dell'opposizione.
--Con il secondo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che il mancato inserimento di un credito nel bilancio finale di liquidazione non può costituire tacita manifestazione della volontà di rinunciarvi.
La Suprema Corte ha respinto il primo motivo, affermando che l'oggetto del giudizio concluso dalla sentenza messa in esecuzione era l'accertamento se il contratto di vendita dell'autovettura dalla alla si fosse risolto per inadempimento e se Pt_3 CP_6
l'acquirente avesse diritto alla restituzione del prezzo, di contro l'oggetto del giudizio di opposizione era stabilire se il liquidatore della società creditrice avesse o meno tacitamente rinunciato al credito per la restituzione del prezzo e ha concluso che avendo i due giudizi oggetti diversi nessun giudicato sull'esistenza e la liquidità del credito può essere invocato nel giudizio di opposizione.
La Cassazione ha, invece, ritenuto fondato il secondo motivo disattendendo la soluzione adottata dalla Corte d'appello di Napoli.
Si legge nell'ordinanza di rinvio:
“1.7. Più di recente il tema è stato ripreso e sviluppato da questa Corte con la sentenza pronunciata da sez. 1 -, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639-01.
Tale decisione, integrando e completando i principi stabiliti nel 2013, ha affermato che:
-) anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della disciolta società;
-) può ammettersi in astratto che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi ipso facto in base al solo rilievo che il credito non sia stato appostato in bilancio.
La remissione del debito, infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà. Tale manifestazione di volontà ovviamente potrà essere
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anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca. Il silenzio, infatti, nel nostro ordinamento non può mai elevarsi a indice certo d'una volontà abdicativa o rinunciataria d'un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile.
La mancata appostazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione, tuttavia, non possiede i suddetti requisiti di inequivocità.
Essa, infatti, potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito: ad esempio, l'intenzione dei soci di cessare al più presto
l'attività sociale;
l'arrière-pensée di coltivare in proprio l'esazione del credito sopravvenuto o non appostato;
la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta, e sinanche, da ultimo, la semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore.
1.8. A tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, non risulta conforme la sentenza oggi impugnata, dal momento che essa ha desunto l'esistenza della volontà della società estinta di rimettere il debito alla basandosi unicamente sulla Pt_3 natura controversa di esso e sulla mancata evidenziazione nel bilancio, e dunque senza aver accertato se quella omissione potesse ritenersi sintomo d'una volontà certa ed inequivoca”.
Il giudice di legittimità ha dunque enucleato per il giudice del rinvio il seguente principio di diritto, al quale dovrà attenersi nel riesaminare le domande delle parti (cf sul riesame dell'appello pagina 8 dell'ordinanza di rinvio):
“la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco;
un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.
§§§
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
Citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c..
Con la domanda in riassunzione proposta in data 21 aprile 2021, e Parte_1
riepilogata la lunga vicenda processuale, hanno chiesto all'adita Parte_2
Corte d'appello, in applicazione del richiamato principio di diritto, di cui all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 1724/2021, di voler riesaminare e rigettare, integralmente, l'appello proposto dalla ed incardinato a R.G. Parte_3
3846/2016, avverso la sentenza n. 252/2016, emessa dal Tribunale di Napoli Nord - seconda sezione civile, in data 25/1/2016 e pubblicata il 24/02/2016.
Hanno chiesto che l'adita Corte confermi la sentenza di primo grado n. 252/2016, rigetti l'appello proposto illo tempore dalla avverso a detta sentenza, e, per Parte_3
l'effetto, rigetti l'opposizione e dichiari la sussistenza del diritto dei sigg. Pt_1
e ad agire in executivis in danno della soc.
[...] Parte_2 Parte_3
in forza della sentenza n. 4189/2013 della Corte di Appello di Napoli, posta a
[...] fondamento dell'atto di precetto notificato il 19/05/2014, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio, di primo grado (relativo alla sentenza n° 252/2016), del giudizio di gravame definito con la sentenza cassata n. 1669/2017, nonché del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, riconoscendo per le spese del rinvio e per quelle del giudizio di legittimità, l'attribuzione al difensore anticipatario.
Gli odierni attori in riassunzione hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Tanto premesso, nel rispetto del limite posto dal divieto di ampliare il thema decidendum, tenuto conto dei provvedimenti giudiziari intervenuti tra le parti, sopra analiticamente richiamati e descritti, e dei fatti acquisiti al processo, Vorrà l'adita
Corte uniformarsi al principio di diritto, ex art. 384 II comma c.p.c., nonché alle premesse logiche e giuridiche della decisione assunta dalla Corte di Cassazione con
l'ordinanza n. 1724/2021, depositata il 26/01/2021, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione.
Parimenti, Voglia il Giudice del rinvio ritenere accertata correttamente la valutazione dei fatti già acquisiti al processo e cioè:
- il liquidatore della società creditrice, non Controparte_7 rinunciava al diritto di credito (restituzione del prezzo) derivante dalla sentenza
4189/2013, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, da intendersi, detto diritto di credito, certo, liquido ed esigibile;
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
Contr
- l'intervenuta estinzione della società , determinava Controparte_5 il trasferimento del credito ai soci e ciò anche in mancanza di indicazione dello stesso nel bilancio finale di liquidazione”.
La citazione in riassunzione è stata ritualmente notificata alla in data 15 Parte_3 aprile 2021; nonostante la rituale notifica la non si è costituita e la Corte Parte_3 con ordinanza emessa in data 16.09.2021 ne ha dichiarato la contumacia.
All'esito di trattazione scritta del 19 marzo 2025, viste le note scritte tempestivamente depositate, la Corte, con ordinanza resa in data 19.03.2025 e ritualmente comunicata lo stesso giorno, ha introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di esaminare la fondatezza dei motivi dell'originario appello principale proposto dalla bensì quello di Parte_3 esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato, le domande originariamente proposte con l'atto di opposizione a precetto.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce […] la prosecuzione della pregressa fase di merito, ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti”
(cfr. in tal senso tra le tante Cass. n. 15143/2021, Cass. ord. n. 24372/2022, Cass. sent.
132 del 5.1.2025).
Ciò posto, l'oggetto della domanda che si rinviene nei motivi di opposizione a precetto già illustrati in premessa, va esaminato nei limiti segnati dalla citazione in riassunzione.
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E' in questi termini che deve intendersi l'affermazione dell'ordinanza di rinvio secondo la quale alla luce del principio di diritto vincolante il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'appello.
§§§
Si dà doverosamente atto che per le censure sulla liquidità ed esigibilità (o meno) del credito, la Cassazione, decidendo sul motivo di ricorso proposto dagli odierni attori, avente ad oggetto l'esistenza di un giudicato su dette liquidità ed esigibilità, ha statuito che “oggetto del presente giudizio di opposizione a precetto è lo stabilire se il liquidatore della società creditrice avesse o non avesse tacitamente rinunciato al credito di restituzione del prezzo”.
Ne consegue che deve ritenersi preclusa ogni questione difesa eccezione o censura sull'esistenza e l'esigibilità del credito per la restituzione del prezzo.
§§§
La questione in esame è dunque stabilire le conseguenze – per quanto rileva in questa sede – del fatto che nel bilancio di liquidazione approvato il 28/11/2008 non vi era traccia del (anche solo presunto) diritto di credito vantato verso la;
se, Pt_3 pertanto, poteva ritenersi che la società avesse rinunciato al predetto credito, avendo, poco dopo l'approvazione di suddetto bilancio, chiesto ed ottenuto l'iscrizione della sua cancellazione dal registro delle imprese, nell'anno 2009; se, soprattutto, atteso il canone del rinvio, siano presenti elementi ulteriori, di fatto, nella fattispecie concreta, dai quali desumere tale volontà abdicativa.
L'oggetto dello scrutinio che la Corte è tenuta a svolgere, del thema decidendum come delineato dalla citazione in opposizione a precetto e come definito anche dal giudice di legittimità nell'ordinanza di rinvio è, dunque, soltanto se vi sia stata da parte del liquidatore della società cancellata rinuncia al credito, il che implicherebbe, quale ulteriore conseguenza, che non c'è un credito nel quale i soci, odierni attori, possono subentrare.
In applicazione del principio di diritto dell'ordinanza di rinvio, la Corte ritiene che la società non abbia formulato, mediante il liquidatore, la rinuncia al credito, non potendosi desumere la rinuncia dalla mera omissione del credito nel bilancio di liquidazione, non sussistendo nessun altro elemento fattuale che sia indice di tale volontà abdicativa.
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La mancanza di una rinuncia e l'indubbio fenomeno successorio che si instaura tra la società cancellata ed i suoi soci dopo l'estinzione della società, successione descritta nell'ordinanza di rinvio, ma, anche, ampiamente illustrata nella sentenza n. 252/2016, oggetto dell'appello, fanno sì che gli odierni attori in riassunzione siano legittimati a porre in esecuzione il titolo costituito dalla sentenza n. 4189/2013 della Corte d'Appello di Napoli.
In conclusione, va respinta l'opposizione a precetto e dichiarato che esiste il diritto di e di agire in executivis in relazione alla sentenza Parte_1 Parte_2
n. 4189/2013, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli.
Ogni altra questione è assorbita.
Sulle spese di lite
La Corte, tenuta a regolare le spese di 4 gradi di giudizio, quelle della fase di opposizione a precetto r.g. 4979/2014 del tribunale di Napoli Nord, del primo giudizio di appello (3846/2016 R.G.), del giudizio di Cassazione e del presente procedimento di rinvio, ritiene che il mutamento giurisprudenziale registrato nell'interpretazione della
Suprema Corte - intervenuto modificando un precedente arresto delle Sezioni Unite - con la sentenza n. 9464/2020 e con l'ordinanza, n. 28439/2020, nelle more del giudizio di Cassazione, ben dopo la pronuncia della sentenza di appello impugnata, poi ribadito nella ordinanza di rinvio che oggi occupa, costituisce ragione grave che giustifica la compensazione integrale delle spese ed onorari di lite dei 4 gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda in riassunzione, così provvede:
1. Respinge l'opposizione a precetto e, per l'effetto, dichiara che sussiste il diritto di e di agire in executivis in danno della Parte_1 Parte_2 Pt_3
in forza della sentenza n. 4189/2013 della Corte d'Appello di Napoli, posta a
[...] fondamento dell'atto di precetto notificato il 19/5/2014;
2. compensa le spese di lite dei 4 gradi di giudizio, come indicati in motivazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Antonio Mungo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Francesco Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, giudizio in riassunzione da rinvio della
Cassazione con annullamento, in relazione al precedente giudizio di appello iscritto al n.
3846/2016 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n.
252/2016, emessa dal Tribunale di Napoli Nord II sezione civile, in data 25/1/2015 e pubblicata il 24/2/2016;
OGGETTO: diritto delle società.
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), in qualità di soci della MA.WA. Pellami S.r.l., società C.F._2 cancellata dal Registro delle Imprese in data 24/6/2009, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gioacchino Destra (c.f. ) del Foro di tutti C.F._3 Pt_2 elettivamente domiciliati in alla via Toledo n. 156, presso lo studio dall'avv. Pt_2
Roberto Marsili.
Attori in riassunzione
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
(già , con sede in Aversa, alla Via Gramsci n. 12/14 Parte_3 CP_1
(c.f. – p. iva n. ). P.IVA_1
Resistente in riassunzione contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'azione di risoluzione del contratto di compravendita Contro Con atto di citazione ritualmente notificato il 13/4/2001, la Controparte_3 conveniva in giudizio la , deducendo di aver acquistato da quest'ultima, il Pt_3
30/9/2000, un'autovettura Ford Galaxy che aveva manifestato un malfunzionamento del volante, impossibile da riparare, nonostante l'intervento di tecnici specializzati.
Pertanto, chiedeva che venisse risolto il contratto di compravendita, con condanna della
AM alla restituzione del prezzo, pari a Lire 63.300.000 o, in subordine, che venisse accertato il diminuito valore commerciale del veicolo, con condanna della convenuta al pagamento della differenza tra il prezzo pagato ed il valore ridotto.
Si costituiva la , chiedendo di autorizzarsi la chiamata in causa della Pt_3 CP_4
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva, in caso di
[...]
CP_ condanna, che la provvedesse a manlevarla da ogni onere.
Nel corso del giudizio si verificava il furto dell'autovettura.
La sentenza di primo grado di accertamento della risoluzione del contratto.
Con sentenza n. 15/2007, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, accoglieva la domanda di risoluzione contrattuale e, constatato che il bene non poteva essere restituito in natura, statuiva che l'acquirente versasse l'equivalente in danaro, nella misura di Euro 12.549,00, tenuto conto della riduzione del valore dell'auto in ragione del decorso del tempo e dell'usura. Quanto all'obbligo di restituzione del prezzo a carico della , osservava che vi era prova del versamento, da parte Pt_3 dell'acquirente, esclusivamente dell'importo di Lire 2.000.000 oltre alla consegna, in permuta, di un altro veicolo del valore di Lire 22.300.000, per un totale di Lire
24.300.000. Non era dimostrato, invece, che fosse stato emesso un assegno circolare per l'ulteriore importo di Lire 9.000.000, né vi era prova del pagamento di ulteriori Lire
30.000.000 che avevano formato oggetto di un separato finanziamento.
Pertanto, accoglieva la domanda di risoluzione, dichiarava compensate le obbligazioni reciproche, e compensava integralmente le spese di lite.
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
ControCont Avverso tale sentenza proponeva appello la pellami deducendo che:
-- era stata data prova dell'integrale pagamento del prezzo, né sul punto erano state sollevate contestazioni;
--il Tribunale era incorso nel vizio di ultrapetizione giacché la non aveva mai Pt_3 chiesto la compensazione;
--il furto del veicolo era intervenuto dopo la proposizione della domanda e dopo la proposta di risoluzione stragiudiziale del contratto, di guisa che le relative conseguenze non potevano essere poste a carico della compratrice.
La decisione di appello sulla risoluzione contrattuale sentenza n. 4189/2013.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4189/2013, accoglieva l'appello osservando che le conseguenze del furto non potevano risolversi in danno della
MA.WA., non essendo a quest'ultima imputabile il perimento della cosa avvenuto dopo la proposizione della domanda di risoluzione, rimanendo, invece, a carico del venditore il rischio del mancato recupero della cosa. Esclusa dunque la configurabilità di una obbligazione restitutoria a carico della MA.WA., rilevava altresì che vi era prova del pagamento del prezzo nella misura di Lire 61.800.000 comprensivo di IVA e che non poteva “operare alcuna compensazione con il preteso obbligo restitutorio del bene acquistato per le ragioni già in precedenza evidenziate”.
Pertanto, accoglieva parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la al pagamento, in favore della Ma.Wa. Pellami Pt_3
S.r.l., della somma di euro 31.917,04.
A seguito di tale sentenza, con un primo atto di precetto notificato il 30/1/2014,
e quali soci della Ma.Wa. Pellami S.r.l., Parte_1 Parte_2 cancellata dal Registro delle imprese il 24/6/2009, intimavano alla AM il pagamento della predetta somma, oltre interessi e spese.
Quest'ultima proponeva opposizione avverso tale precetto e, successivamente, essendo stato eseguito pignoramento presso terzi, opposizione agli atti esecutivi.
In data 19/5/2014 Perugino e notificavano per il Pt_1 Parte_2 medesimo credito un nuovo atto di precetto (dell'importo complessivo di euro
43.911,90, comprensivo di interessi e spese), avverso il quale la AM proponeva una nuova opposizione, iscritta al
n. di r.g. 4979/2014 tribunale di Napoli Nord, che è la prima fase del presente procedimento, osservando che:
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
Contr
1. la (i cui soci erano effettivamente e Controparte_3 Parte_1 [...]
era stata cancellata dal registro delle imprese il 24/6/2009, mentre era Parte_2 in corso il giudizio di appello;
2. nel bilancio di liquidazione approvato il 28/11/2008, non vi era traccia della pretesa o del presunto diritto di credito vantato verso la;
pertanto, in applicazione dei Pt_3 principi contenuti nella pronuncia della S.C. a Sezioni Unite n. 6070/2013, doveva ritenersi che la società avesse rinunciato al predetto credito;
3. il e la non potevano notificare un secondo atto di precetto per il Pt_1 Parte_2 medesimo credito, essendo ancora efficace quello notificato il 30/1/2014.
Si costituivano i creditori, che resistevano all'opposizione osservando che, al momento della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il credito verso la Pt_3 non era una mera pretesa, ma era già certo e liquido ed addirittura coperto dal giudicato, riguardando l'appello deciso con la sentenza n. 4189/2013, la sola compensazione tra le obbligazioni che, ad avviso dell'appellante non poteva essere posta in essere, in quanto il Tribunale era incorso nel vizio di ultrapetizione.
La decisione di primo grado sull'opposizione a precetto sentenza n. 252/2016
Con sentenza n. 252/2016, il Tribunale di Napoli Nord respingeva l'opposizione e condannava la al pagamento delle spese di giudizio. Affermava, infatti, che “il Pt_3 diritto alla restituzione del prezzo della vendita era già stato riconosciuto con la sentenza di primo grado ed era già certo e liquido nel suo ammontare, salvo ad essere illegittimamente compensato dal giudice di prime cure. (…) La cancellazione della società nella pendenza del giudizio d'appello, così come la mancata inclusione dello stesso nel bilancio finale di liquidazione non può essere equiparata a rinuncia al credito, ben potendo essere frutto di un errore. Del pari non si potrebbe a rigore parlare di “sopravvenienze” se il credito fosse stato iscritto in bilancio o non trascurato. Va pertanto affermata la titolarità degli opposti alla precettazione riconosciuto alla società Contr
dalla Corte d'appello di Napoli nei confronti della Controparte_5 società opponente”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 3/8/2016 (iscritto al n. di r.g.
3846/2016), proponeva appello la chiedendo in primo luogo la riunione Parte_3 del giudizio a quello n. r.g. 610/2015, pendente dinanzi alla quarta sezione della ed avente ad oggetto l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 30/1/2014.
Nel merito, con motivi di appello tutti collegati, deduceva che:
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
--contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il credito verso la al Pt_3 momento della cancellazione della società, risultava ancora controverso in quanto era pendente il giudizio di appello e, per tale motivo, non era stato indicato nel bilancio di liquidazione;
--il diritto della Ma.Wa., al momento della cancellazione della società, non si era affatto consolidato, ma integrava una mera pretesa o, comunque, un credito incerto o, quanto meno illiquido, in quanto “la liquidazione della somma intimata con l'atto di precetto opposto, era subordinata alla decisione della Corte d'Appello”;
--il Tribunale, che aveva affermato il contrario, non aveva neppure fatto corretta applicazione dei concetti di certezza e liquidità;
--per l'inclusione in bilancio di tale credito, era quindi necessaria la prosecuzione dell'attività giudiziale;
--nel predetto bilancio, invece, si dava atto che non risultavano “pendenze debitorie e creditorie nei confronti di terzi”, così che la cancellazione della società non può che integrare la rinuncia della società al credito in questione;
--l'omesso inserimento del credito nel bilancio di liquidazione non è stato, infatti, un mero errore, come affermato dal Tribunale, ma frutto della scelta del liquidatore.
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e del risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 10.000,00 ovvero in quella diversa ritenuta congrua dal Giudice.
Si costituivano in giudizio e rilevando che la Parte_1 Parte_2 riunione al giudizio n. r.g. 610/2015, era impossibile in quanto quest'ultimo era stato già trattenuto in decisione, che l'appello era inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che il credito della Ma.Wa. Pellami, sebbene non indicato nel bilancio di liquidazione, non poteva essere considerato una mera pretesa, non necessitando di alcuna ulteriore attività di accertamento, atteso che, infatti, era già stato accertato con la sentenza n. 15/2007, riguardando l'appello proposto avverso tale sentenza solo la compensazione indebitamente operata dal Tribunale. Infine, allegavano che l'azione giudiziaria intrapresa precedentemente alla cancellazione e l'impugnazione proposta erano da interpretare “come una palese volontà della Società e del suo Liquidatore di non rinunciare al relativo diritto di credito”.
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
La sentenza n. 1699/2017 oggetto di annullamento con rinvio.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 1699/2017, poi oggetto di annullamento con rinvio, respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, accoglieva l'appello.
Rilevava la Corte che era errato il presupposto sul quale si fondava la sentenza impugnata, cioè, che il diritto di credito fosse già stato accertato con la sentenza n.
15/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e che il giudizio di appello riguardasse esclusivamente la possibilità di compensare o meno tale credito;
che, di contro, nella predetta sentenza di primo grado, il diritto di credito era stato riconosciuto limitatamente all'importo di euro 12.549,00, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che solo entro tali limiti fosse stato dimostrato il versamento del prezzo;
che uno dei motivi di impugnazione della predetta sentenza riguardava proprio tale aspetto, tanto è vero che la Corte d'appello, accogliendolo, aveva affermato che era stato dimostrato il pagamento di Lire 61.800.000 (Euro 31.917,04) ed in tal senso, innanzi tutto, aveva riformato la sentenza di primo grado;
aveva poi escluso la possibilità di compensazione, avendo accolto anche l'altro motivo di appello con il quale si sosteneva l'insussistenza del diritto della alla restituzione del controvalore dell'auto nel frattempo Pt_3 rubata.
Dunque, affermava la Corte con la sentenza 1699/2017, che era palese che al momento della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il credito fosse quanto meno illiquido, essendo ancora controverso il suo ammontare, con la conseguenza che tale cancellazione, compiuta in pendenza del giudizio di secondo grado “comporta senz'altro la rinuncia al credito in questione” (così in motivazione la sentenza poi annullata).
Infatti, argomentava la Corte che “dubbi in ordine al valore di rinuncia della cancellazione della società sorgono secondo la S.C. solo quando “si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti) (…)” e che “quando, come nel caso di specie, il liquidatore non inserisce in bilancio un credito sub iudice a lui certamente noto - perché aveva proposto l'appello, come si evince dalla sentenza n.
4189/2013 della Corte d'Appello di Napoli - la cancellazione non può che avere l'inequivoco significato di atto abdicativo” (così in motivazione la sentenza poi annullata).
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Il giudizio dinanzi alla Cassazione.
Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per Cassazione, con esito favorevole, gli odierni ricorrenti in riassunzione, affidando le loro doglianze ai seguenti motivi:
--Con un primo motivo hanno sostenuto che il credito era liquido ed esigibile, mentre era oggetto di contestazione soltanto la sua avvenuta estinzione per compensazione;
hanno altresì argomentato che la circostanza che il credito fosse liquido ed esigibile al momento dello scioglimento della società era stata accertata nel giudizio concluso dalla sentenza messa in esecuzione – e dunque era coperta da giudicato - e pertanto non poteva essere valutata diversamente dal giudice dell'opposizione.
--Con il secondo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che il mancato inserimento di un credito nel bilancio finale di liquidazione non può costituire tacita manifestazione della volontà di rinunciarvi.
La Suprema Corte ha respinto il primo motivo, affermando che l'oggetto del giudizio concluso dalla sentenza messa in esecuzione era l'accertamento se il contratto di vendita dell'autovettura dalla alla si fosse risolto per inadempimento e se Pt_3 CP_6
l'acquirente avesse diritto alla restituzione del prezzo, di contro l'oggetto del giudizio di opposizione era stabilire se il liquidatore della società creditrice avesse o meno tacitamente rinunciato al credito per la restituzione del prezzo e ha concluso che avendo i due giudizi oggetti diversi nessun giudicato sull'esistenza e la liquidità del credito può essere invocato nel giudizio di opposizione.
La Cassazione ha, invece, ritenuto fondato il secondo motivo disattendendo la soluzione adottata dalla Corte d'appello di Napoli.
Si legge nell'ordinanza di rinvio:
“1.7. Più di recente il tema è stato ripreso e sviluppato da questa Corte con la sentenza pronunciata da sez. 1 -, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639-01.
Tale decisione, integrando e completando i principi stabiliti nel 2013, ha affermato che:
-) anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della disciolta società;
-) può ammettersi in astratto che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi ipso facto in base al solo rilievo che il credito non sia stato appostato in bilancio.
La remissione del debito, infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà. Tale manifestazione di volontà ovviamente potrà essere
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca. Il silenzio, infatti, nel nostro ordinamento non può mai elevarsi a indice certo d'una volontà abdicativa o rinunciataria d'un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile.
La mancata appostazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione, tuttavia, non possiede i suddetti requisiti di inequivocità.
Essa, infatti, potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito: ad esempio, l'intenzione dei soci di cessare al più presto
l'attività sociale;
l'arrière-pensée di coltivare in proprio l'esazione del credito sopravvenuto o non appostato;
la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta, e sinanche, da ultimo, la semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore.
1.8. A tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, non risulta conforme la sentenza oggi impugnata, dal momento che essa ha desunto l'esistenza della volontà della società estinta di rimettere il debito alla basandosi unicamente sulla Pt_3 natura controversa di esso e sulla mancata evidenziazione nel bilancio, e dunque senza aver accertato se quella omissione potesse ritenersi sintomo d'una volontà certa ed inequivoca”.
Il giudice di legittimità ha dunque enucleato per il giudice del rinvio il seguente principio di diritto, al quale dovrà attenersi nel riesaminare le domande delle parti (cf sul riesame dell'appello pagina 8 dell'ordinanza di rinvio):
“la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco;
un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.
§§§
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
Citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c..
Con la domanda in riassunzione proposta in data 21 aprile 2021, e Parte_1
riepilogata la lunga vicenda processuale, hanno chiesto all'adita Parte_2
Corte d'appello, in applicazione del richiamato principio di diritto, di cui all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 1724/2021, di voler riesaminare e rigettare, integralmente, l'appello proposto dalla ed incardinato a R.G. Parte_3
3846/2016, avverso la sentenza n. 252/2016, emessa dal Tribunale di Napoli Nord - seconda sezione civile, in data 25/1/2016 e pubblicata il 24/02/2016.
Hanno chiesto che l'adita Corte confermi la sentenza di primo grado n. 252/2016, rigetti l'appello proposto illo tempore dalla avverso a detta sentenza, e, per Parte_3
l'effetto, rigetti l'opposizione e dichiari la sussistenza del diritto dei sigg. Pt_1
e ad agire in executivis in danno della soc.
[...] Parte_2 Parte_3
in forza della sentenza n. 4189/2013 della Corte di Appello di Napoli, posta a
[...] fondamento dell'atto di precetto notificato il 19/05/2014, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio, di primo grado (relativo alla sentenza n° 252/2016), del giudizio di gravame definito con la sentenza cassata n. 1669/2017, nonché del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, riconoscendo per le spese del rinvio e per quelle del giudizio di legittimità, l'attribuzione al difensore anticipatario.
Gli odierni attori in riassunzione hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Tanto premesso, nel rispetto del limite posto dal divieto di ampliare il thema decidendum, tenuto conto dei provvedimenti giudiziari intervenuti tra le parti, sopra analiticamente richiamati e descritti, e dei fatti acquisiti al processo, Vorrà l'adita
Corte uniformarsi al principio di diritto, ex art. 384 II comma c.p.c., nonché alle premesse logiche e giuridiche della decisione assunta dalla Corte di Cassazione con
l'ordinanza n. 1724/2021, depositata il 26/01/2021, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione.
Parimenti, Voglia il Giudice del rinvio ritenere accertata correttamente la valutazione dei fatti già acquisiti al processo e cioè:
- il liquidatore della società creditrice, non Controparte_7 rinunciava al diritto di credito (restituzione del prezzo) derivante dalla sentenza
4189/2013, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, da intendersi, detto diritto di credito, certo, liquido ed esigibile;
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n. 1798/2021 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
Contr
- l'intervenuta estinzione della società , determinava Controparte_5 il trasferimento del credito ai soci e ciò anche in mancanza di indicazione dello stesso nel bilancio finale di liquidazione”.
La citazione in riassunzione è stata ritualmente notificata alla in data 15 Parte_3 aprile 2021; nonostante la rituale notifica la non si è costituita e la Corte Parte_3 con ordinanza emessa in data 16.09.2021 ne ha dichiarato la contumacia.
All'esito di trattazione scritta del 19 marzo 2025, viste le note scritte tempestivamente depositate, la Corte, con ordinanza resa in data 19.03.2025 e ritualmente comunicata lo stesso giorno, ha introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di esaminare la fondatezza dei motivi dell'originario appello principale proposto dalla bensì quello di Parte_3 esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato, le domande originariamente proposte con l'atto di opposizione a precetto.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce […] la prosecuzione della pregressa fase di merito, ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti”
(cfr. in tal senso tra le tante Cass. n. 15143/2021, Cass. ord. n. 24372/2022, Cass. sent.
132 del 5.1.2025).
Ciò posto, l'oggetto della domanda che si rinviene nei motivi di opposizione a precetto già illustrati in premessa, va esaminato nei limiti segnati dalla citazione in riassunzione.
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E' in questi termini che deve intendersi l'affermazione dell'ordinanza di rinvio secondo la quale alla luce del principio di diritto vincolante il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'appello.
§§§
Si dà doverosamente atto che per le censure sulla liquidità ed esigibilità (o meno) del credito, la Cassazione, decidendo sul motivo di ricorso proposto dagli odierni attori, avente ad oggetto l'esistenza di un giudicato su dette liquidità ed esigibilità, ha statuito che “oggetto del presente giudizio di opposizione a precetto è lo stabilire se il liquidatore della società creditrice avesse o non avesse tacitamente rinunciato al credito di restituzione del prezzo”.
Ne consegue che deve ritenersi preclusa ogni questione difesa eccezione o censura sull'esistenza e l'esigibilità del credito per la restituzione del prezzo.
§§§
La questione in esame è dunque stabilire le conseguenze – per quanto rileva in questa sede – del fatto che nel bilancio di liquidazione approvato il 28/11/2008 non vi era traccia del (anche solo presunto) diritto di credito vantato verso la;
se, Pt_3 pertanto, poteva ritenersi che la società avesse rinunciato al predetto credito, avendo, poco dopo l'approvazione di suddetto bilancio, chiesto ed ottenuto l'iscrizione della sua cancellazione dal registro delle imprese, nell'anno 2009; se, soprattutto, atteso il canone del rinvio, siano presenti elementi ulteriori, di fatto, nella fattispecie concreta, dai quali desumere tale volontà abdicativa.
L'oggetto dello scrutinio che la Corte è tenuta a svolgere, del thema decidendum come delineato dalla citazione in opposizione a precetto e come definito anche dal giudice di legittimità nell'ordinanza di rinvio è, dunque, soltanto se vi sia stata da parte del liquidatore della società cancellata rinuncia al credito, il che implicherebbe, quale ulteriore conseguenza, che non c'è un credito nel quale i soci, odierni attori, possono subentrare.
In applicazione del principio di diritto dell'ordinanza di rinvio, la Corte ritiene che la società non abbia formulato, mediante il liquidatore, la rinuncia al credito, non potendosi desumere la rinuncia dalla mera omissione del credito nel bilancio di liquidazione, non sussistendo nessun altro elemento fattuale che sia indice di tale volontà abdicativa.
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La mancanza di una rinuncia e l'indubbio fenomeno successorio che si instaura tra la società cancellata ed i suoi soci dopo l'estinzione della società, successione descritta nell'ordinanza di rinvio, ma, anche, ampiamente illustrata nella sentenza n. 252/2016, oggetto dell'appello, fanno sì che gli odierni attori in riassunzione siano legittimati a porre in esecuzione il titolo costituito dalla sentenza n. 4189/2013 della Corte d'Appello di Napoli.
In conclusione, va respinta l'opposizione a precetto e dichiarato che esiste il diritto di e di agire in executivis in relazione alla sentenza Parte_1 Parte_2
n. 4189/2013, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli.
Ogni altra questione è assorbita.
Sulle spese di lite
La Corte, tenuta a regolare le spese di 4 gradi di giudizio, quelle della fase di opposizione a precetto r.g. 4979/2014 del tribunale di Napoli Nord, del primo giudizio di appello (3846/2016 R.G.), del giudizio di Cassazione e del presente procedimento di rinvio, ritiene che il mutamento giurisprudenziale registrato nell'interpretazione della
Suprema Corte - intervenuto modificando un precedente arresto delle Sezioni Unite - con la sentenza n. 9464/2020 e con l'ordinanza, n. 28439/2020, nelle more del giudizio di Cassazione, ben dopo la pronuncia della sentenza di appello impugnata, poi ribadito nella ordinanza di rinvio che oggi occupa, costituisce ragione grave che giustifica la compensazione integrale delle spese ed onorari di lite dei 4 gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda in riassunzione, così provvede:
1. Respinge l'opposizione a precetto e, per l'effetto, dichiara che sussiste il diritto di e di agire in executivis in danno della Parte_1 Parte_2 Pt_3
in forza della sentenza n. 4189/2013 della Corte d'Appello di Napoli, posta a
[...] fondamento dell'atto di precetto notificato il 19/5/2014;
2. compensa le spese di lite dei 4 gradi di giudizio, come indicati in motivazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Antonio Mungo
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