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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 383/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 383 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ALLU' Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIARDINA FRANCESCO, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 2/5/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/2/2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 23/6/1989 a Ragusa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1989, n. 56, parte II, serie A, nonché nel registro degli atti di stato civile del Comune di Modica al n. 6, Parte II, Serie B, dell'anno 1989.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (17/10/1993) Per_1
e (23/9/2001), maggiorenni entrambi, sebbene solo quest'ultimo autonomo Per_2 economicamente.
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 14/07/2016 e che il Tribunale di
Ragusa ha omologato la loro separazione giusta decreto del 26/7/2016.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
->><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 26/07/2016, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2. la casa coniugale sita in Modica, via Loreto Gallinara n.2/O, dapprima adibita ad abitazione coniugale e di proprietà esclusiva della sig.ra , resterà alla Parte_1 moglie che ne potrà disporre comunque vorrà e senza limitazione e vincolo alcuno;
3. Gli arredi e le suppellettili attribuiti in sede di separazione al signor (camere CP_1 da letto dei figli, vetrinetta in legno, comodino, cassapanca e quadro) e che lo stesso avrebbe dovuto prelevare entro il 31/12/2016, rimangono attribuiti al signor CP_1 che li preleverà entro 60 giorni dall'omologa del presente divorzio;
4. I comparenti dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente ad ogni forma di contribuzione personale a titolo di assegno divorzile e/o alimentare.
5. Il padre, per come previsto in sede di separazione si farà carico degli oneri e delle spese ordinarie e straordinarie tutte incluse e nessuna esclusa, comprese quelle di abitazione, in favore del figlio maggiorenne , non autonomo economicamente;
Per_1
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra,
e viceversa, attesa l'intervenuta regolarizzazione di tutti i loro rapporti patrimoniali e personali. “
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto, altresì, degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
3 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
23/6/1989 a Ragusa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1989, n. 56, parte II, serie A, nonché nel registro degli atti di stato civile del Comune di Modica al n. 6, Parte II, Serie B, dell'anno 1989;
- prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e dell'obbligo di a Controparte_1 contribuire al mantenimento del figlio;
Per_1
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza agli ufficiali dello stato civile dei Comuni di Ragusa e di Modica, ai sensi degli artt. 10 legge n.
898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina agli Ufficiali di stato civile di Ragusa e di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 383 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ALLU' Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIARDINA FRANCESCO, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 2/5/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/2/2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 23/6/1989 a Ragusa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1989, n. 56, parte II, serie A, nonché nel registro degli atti di stato civile del Comune di Modica al n. 6, Parte II, Serie B, dell'anno 1989.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (17/10/1993) Per_1
e (23/9/2001), maggiorenni entrambi, sebbene solo quest'ultimo autonomo Per_2 economicamente.
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 14/07/2016 e che il Tribunale di
Ragusa ha omologato la loro separazione giusta decreto del 26/7/2016.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
->><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 26/07/2016, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2. la casa coniugale sita in Modica, via Loreto Gallinara n.2/O, dapprima adibita ad abitazione coniugale e di proprietà esclusiva della sig.ra , resterà alla Parte_1 moglie che ne potrà disporre comunque vorrà e senza limitazione e vincolo alcuno;
3. Gli arredi e le suppellettili attribuiti in sede di separazione al signor (camere CP_1 da letto dei figli, vetrinetta in legno, comodino, cassapanca e quadro) e che lo stesso avrebbe dovuto prelevare entro il 31/12/2016, rimangono attribuiti al signor CP_1 che li preleverà entro 60 giorni dall'omologa del presente divorzio;
4. I comparenti dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente ad ogni forma di contribuzione personale a titolo di assegno divorzile e/o alimentare.
5. Il padre, per come previsto in sede di separazione si farà carico degli oneri e delle spese ordinarie e straordinarie tutte incluse e nessuna esclusa, comprese quelle di abitazione, in favore del figlio maggiorenne , non autonomo economicamente;
Per_1
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra,
e viceversa, attesa l'intervenuta regolarizzazione di tutti i loro rapporti patrimoniali e personali. “
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto, altresì, degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
3 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
23/6/1989 a Ragusa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1989, n. 56, parte II, serie A, nonché nel registro degli atti di stato civile del Comune di Modica al n. 6, Parte II, Serie B, dell'anno 1989;
- prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e dell'obbligo di a Controparte_1 contribuire al mantenimento del figlio;
Per_1
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza agli ufficiali dello stato civile dei Comuni di Ragusa e di Modica, ai sensi degli artt. 10 legge n.
898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina agli Ufficiali di stato civile di Ragusa e di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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