TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 20
TAR
Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità degli articoli del Regolamento comunale per estensione dell'ambito di applicazione a strade non comunali e rischio di doppia imposizione

    Il Tribunale ritiene fondata la censura parzialmente, affermando che la potestà regolatoria deve essere esercitata nei limiti della legge che identifica la titolarità dell'entrata sulla base della pertinenza della strada, escludendo automatismi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 29.5 del Regolamento e della Tariffa approvata per violazione di legge

    Il Tribunale ritiene infondata la censura relativa al divieto di cumulo, ma fondata l'impugnazione dell'art. 29.5 del Regolamento in quanto l'art. 53 del Reg. C.d.S. non è stato abrogato e non riguarda il riordino dell'imposizione fiscale.

  • Accolto
    Illegittimità di articoli del Regolamento per violazione della L. n. 160/2019 e del D.Lgs. n. 446/1997

    Il Tribunale ritiene fondata la censura nella parte in cui impugna l'art. 2, comma 2, lett. "f" del Regolamento, poiché la mera disponibilità del mezzo pubblicitario non può costituire oggetto di canone. I motivi relativi alla quantificazione del canone e all'eccezione di legittimità costituzionale sono infondati.

  • Accolto
    Illegittimità dell'art. 17, comma 1, lett. "f" del Regolamento per violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene fondata la censura, in quanto l'articolo impugnato contrasta con la L. n. 160/2019 che prevede la determinazione del canone in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e numero dei messaggi.

  • Accolto
    Impugnazione in via derivata delle tariffe approvate dalla Giunta comunale

    Il Tribunale ritiene fondata l'impugnazione in via derivata delle tariffe, con riferimento alle parti del Regolamento annullate.

  • Inammissibile
    Genericità dell'impugnazione dell'avviso di pagamento

    Il Tribunale dichiara inammissibile l'impugnazione per genericità, non avendo la ricorrente specificato se la richiesta di pagamento avesse per oggetto le parti del Regolamento impugnate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 20
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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