Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2021, proposto da
Candi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Peschiera del Garda, non costituito in giudizio;
nei confronti
S.T.E.P. S.r.l., S.T.E.P. S.r.l., Unita' Locale di Udine, Provincia di Verona, Veneto Strade S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Peschiera del Garda n. 4 in data 29 aprile 2021 recante “Approvazione regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (cup)”, pubblicata per 15 giorni sull’Albo Pretorio dal 13 maggio 2021;
- del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’allegato “A” alla predetta deliberazione del Consiglio Comunale di Peschiera del Garda n. 4 del 2021;
- della deliberazione della Giunta comunale di Peschiera del Garda n. 52 del 30 aprile 2021, recante “approvazione tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone pubblicitario, del canone per le affissioni pubbliche e del canone mercatale anno 2021”, pubblicata per 15 giorni sull’Albo Pretorio dal 12 maggio 2021;
- della tariffa di cui all’allegato “A” alla predetta deliberazione della Giunta comunale di Peschiera del Garda n. 52 del 2021;
- di pagamento in data 26 maggio 2021, inviato alla società ricorrente per la riscossione del canone unico patrimoniale dell’annualità 2021 dalla società S.T.E.P., concessionaria del servizio di accertamento del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e riscossione del Comune di Peschiera del Garda;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. BE Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Peschiera del Garda n. 4 in data 29 aprile 2021 recante “Approvazione regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (cup)”, sollevando i seguenti motivi si ricorso.
I. Illegittimità degli art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, lett. “e”, art. 2, comma 2, art. 2, comma 2, lett. “k” del Regolamento comunale impugnato per violazione di legge sotto il profilo dell’art. 1, commi 816, 818, 819 e 820 della L. n. 160/2019 e degli artt. 822 ed 824 cod. civ.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonché per irragionevolezza ed ingiustizia
manifeste. Eccesso di potere per sviamento. Illegittimità dell’art. 29.5 del Regolamento comunale impugnato e della Tariffa approvata con Deliberazione di Giunta n. 52/2021 per violazione di legge sotto il profilo dell’art. 1, commi 816, 819 e 820 della L. n. 160/2019. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per sviamento.
II. Illegittimità degli artt. 3, 4, 16 e 19 del Regolamento del Comune di Peschiera del Garda approvato con la deliberazione Consiglio comunale n. 4/2021 per violazione dell’art. 1, commi 821, lett. “b”, 825, 826, 827, della L. n. 160/2019, anche in combinato disposto con l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in quanto il canone unico concretamente disciplinato dal Regolamento comunale agli artt. 3, 4, 16 e 19 oltre che dalla tariffa approvata con la Deliberazione di Giunta n. 52/2021 costituisce una chiara riesumazione dell’abrogato capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e dunque un prelievo di natura tributaria o, comunque, una prestazione imposta avente tali caratteristiche, in violazione dell’art. 23 Cost. e in difetto dei presupposti e limiti del potere regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
III. Illegittimità dell’art. 17, comma 1, lett. “f” del Regolamento del Comune di Peschiera del Garda approvato con deliberazione consiliare n. 4/2021 per violazione dell’art. 1, comma 825 della L. n. 160/2019 e dell’art. 48, comma 3 del D.P.R. n. 485/1992 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada) nonché per eccesso di potere sotto le figure della contraddittorietà intrinseca con altre norme dello stesso Regolamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e ingiustizia, illogicità e irragionevolezza manifeste.
IV. Illegittimità in via derivata della deliberazione di Giunta comunale n.
52/2021 recante l’approvazione delle tariffe del canone unico e del suo allegato “A” quanto alle tariffe per le esposizioni pubblicitarie di cui all’art. 1, comma 819, lett. “b” della L. n. 160/2019.
Il Comune di Peschiera del Garda non si è costituito.
All’udienza del 11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui impugna l’art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, lett. “e”, art. 2, comma 2, art. 2, comma 2, lett. “k” del Regolamento comunale, in quanto estenderebbero pure alle strade e ai tratti di esse di proprietà e/o competenza di altri enti, che tuttavia “a vario titolo” attraversano il territorio comunale e agli impianti su aree private visibili da tali di strade non comunali, è fondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (TAR Veneto, III, sent. n. 947 dell'8.5.2024) “ Un particolare profilo di censura è formulato nel ricorso con riferimento all’ambito di applicazione del canone unico patrimoniale, che, in mancanza di una precisa ricognizione delle strade comunali e di quelle statali, regionali e provinciali, sarebbe esteso anche a tratti stradali di proprietà altri enti pubblici, con il rischio di una doppia imposizione.
Si osserva, tuttavia, al riguardo che nel regolamento impugnato viene riprodotto l’art. 1, comma 818, della legge 160/2019, e dunque l’ambito di applicazione è esattamente circoscritto alle strade qualificate come comunali dal codice della strada.
Ciò è sufficiente per affermare che il potere regolatorio è stato esercitato entro i suoi limiti, i quali non coincidono necessariamente con quelli dei canoni e dei tributi sostituiti, in quanto, come si è visto sopra, il canone unico patrimoniale si presenta come una disciplina unitaria e innovativa. È possibile che intervengano in futuro convenzioni o altre forme di interlocuzione con gli enti proprietari di strade non comunali per una gestione coordinata, o anche delegata, del canone, sul presupposto di una più precisa definizione dei tratti stradali di rispettiva competenza e della connessa visibilità degli impianti pubblicitari; una specifica attività istruttoria sotto questo profilo sarà però necessaria solo nella fase applicativa del regolamento ”.
La potestà regolatoria dei Comuni deve quindi essere esercitata nei limiti individuati dai commi 816 e 818 della L. 160/2019, che identificano la titolarità dell'entrata sulla base della pertinenza della strada, escludendo qualsiasi automatismo in favore del Comune derivante dalla sola presenza dell'elemento pubblicitario.
La seconda parte del motivo, laddove contesta la violazione del divieto di cumulo del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 e del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, è infondato.
La norma censurata (art. 2, comma 2, lett. “h” del Regolamento) prevede che “ Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente ”.
Il ricorso è infondato anche nella parte in cui impugna l’art. 29.5 del Regolamento approvato con Delibera consiliare n. 4/2021 che prevede:
“ 29.5 Canone 1. Per il rilascio dell’autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari, sia su suolo
privato che su suolo pubblico, lungo ed in vista delle strade comunali è dovuto un canone, così come previsto dall’art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada e dall’art. 53, comma 7 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada ”.
Infatti l’art. 53 Reg. C.d.S. che, al comma 7, prevede che " Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'art. 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino ".
Il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, assorbito dal canone unico, invece è “ 7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze…. ”, da non confondere con le spese di istruttoria per il rilascio del provvedimento previste dall’articolo 53, comma 7, del regolamento.
Il “canone unico patrimoniale” (a seguire “canone”), vale a dire il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
L’art. 53 del Reg.C.d.S. non è stata quindi abrogato dalle norme invocate dei ricorrenti in quanto si tratta di un corrispettivo di natura autorizzatoria e non ricognitoria e non riguarda il riordino dell’imposizione fiscale relativa al canone (quale corrispettivo per la fruizione del bene pubblico), alla tassa per l’occupazione di suolo pubblico (avente natura di prelievo tributario) ed all’imposta sulla pubblicità (sulla distinzione Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 5 del 25 febbraio 2013).
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui impugna l’art. 2 (Presupposto e ambito di applicazione del canone), comma 2, lett. “f” del Regolamento in quanto “La mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall’effettiva presenza o diffusione degli stessi”, non può costituire oggetto di canone di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari in quanto il comma 820 della L. 160/2019 prevede che “ L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma ”.
I motivi relativi alla quantificazione del canone sono invece infondati in quanto la giurisprudenza ha chiarito che per quanto attiene poi ai moltiplicatori, di cui si contesta la stessa ammissibilità, l’applicazione dei coefficienti è legittima laddove risponda a criteri di ragionevolezza, consentendo di diversificare situazioni tra loro oggettivamente diverse per tipologia della strada, di pubblicità (opaca o luminosa) e durata, assicurando un maggior gettito dove il messaggio pubblicitario viene maggiormente recepito, in coerenza con il potere attributo agli enti locali di introdurre esenzioni, o riduzioni del canone, ai sensi dell’art. 1, comma 821, lett. f), della L. n. 160/2019, e risulta conforme al principio di autonomia finanziaria delle entrate degli Enti Locali ex art. 119 Cost.
Ne consegue che i coefficienti moltiplicatori non incidono sul presupposto dell’obbligazione di diritto pubblico, né sulla “base imponibile” (Cons. Stato, VII, 26/06/2024 n. 5632).
Anche la successiva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 817 della L. n. 160/2019 nella parte in cui concede agli Enti locali “la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” per la violazione dell’art. 23 Cost. è infondata sulla base di quanto già affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez.7, n.5632 del 26.06.2024, par.7.5.) che il Collegio condivide.
4. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
L’art. 17, comma 1, lett. “f” del Regolamento impugnato prevede che “nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo ” in contrasto con l’art. 1, comma 825 della L. n. 160/2019 per cui “ Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi ”.
4. Il quarto motivo di ricorso con il quale è impugnata in via derivata la deliberazione di Giunta comunale n. 52/2021 recante l’approvazione delle tariffe del canone unico è fondato con riferimento alle parti del Regolamento annullate.
5. Il quinto motivo di impugnazione dell’avviso di pagamento 26.5.2021 di STEP S.r.l. relativo all’anno di imposta 2021 e di ogni altro eventuale atto applicativo è inammissibile per genericità in quanto la ricorrente non ha specificato se la richiesta di pagamento aveva per oggetto le parti del Regolamento impugnate con il presente ricorso.
6. La mancata costituzione del Comune esime il Collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla parzialmente il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’allegato “A” alla predetta deliberazione del Consiglio Comunale di Peschiera del Garda n. 4 del 2021 e la deliberazione della Giunta comunale di Peschiera del Garda n. 52 del 30 aprile 2021, recante “approvazione tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone pubblicitario, del canone per le affissioni pubbliche e del canone mercatale anno 2021”.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE Di MA, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Nicola Bardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE Di MA |
IL SEGRETARIO