Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6179/2020 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 6179/2020 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Sorrento (NA) alla via Talagnano n. 5, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Cristoforo De Maio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in E_
Marcianise alla via G. Siani n. 2 presso lo studio dell'avvocato Assunta Portento, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
E
quale titolare della impresa individuale , CP_2 CP_2 elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento (NA) alla via Traversa Bagnulo n. 6 presso lo studio dell'avvocato Valentina Gargiulo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
pag. 1
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 23-1-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26-11-2020 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, in data 26-11-2020, evocava in giudizio il , Parte_1 E_ per sentirne dichiarare la responsabilità esclusiva in ordine alla causazione dell'evento dannoso verificatosi il giorno 21-2-2019, alle ore 10.00 circa, in Sorrento al Corso Italia, all'altezza del civico 288, e sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati, quantificati in euro 12.777,03 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi.
A tal fine, premetteva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre si trovava a percorrere alla guida della sua bici da corsa, modello Orbea, il Corso Italia, procedendo con direzione Sorrento - Napoli, tenendo regolarmente la destra, giunto all'altezza del civico 288, rovinava al suolo unitamente alla bici a causa della presenza sulla sede stradale di un filo di ferro, sul quale inavvertitamente si imbatteva e che si incastrava tra le ruote e i pedali della bici, facendogli perdere l'equilibrio e causandone la caduta al suolo;
a seguito della caduta subiva lesioni personali, per le quali veniva condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento, dove gli venivano riscontrate escoriazioni al gomito ed alla spalla sinistra, contusione al primo dito della mano destra, che veniva immobilizzato con stecca;
da successivi controlli, inoltre, emergeva la lussazione del pollice della mano destra, per cui in data 27-2-2019 presso lo stesso presidio ospedaliero, veniva effettuata l'immobilizzazione della mano con gessatura del pollice e della mano destra, cui seguivano cure farmacologiche, visite specialistiche e terapie riabilitative;
in conseguenza della rovinosa caduta al suolo, la bici da corsa professionale modello Orbea Orca monoscocca carbonio, riportava ingenti danni, quantificati dal preventivo di parte dell'officina “Ruota Libera” di Massa Lubrense (NA) in euro 5.102,00; nell'immediatezza del sinistro aveva segnalato la presenza del filo di ferro al vicino Comando dei Vigili Urbani, i cui agenti si erano recati sul luogo per i rilievi del caso, rilevando la effettiva presenza sulla carreggiata del filo di ferro, non segnalata;
il era responsabile dell'evento ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c., per omessa manutenzione e custodia della strada pubblica.
pag. 2 Si costituiva il che eccepiva il proprio difetto di legittimazione E_ passiva deducendo che il filo di ferro che impegnava parzialmente la sede stradale perveniva da un'area di cantiere aperta in loco, essendo stati eseguiti nel periodo compreso tra il 7-1-2019 e il 13-1-2019 lavori di manutenzione ordinaria alla muratura del fondo agricolo fronteggiante il Corso Italia, eseguiti dalla ditta “ ”, alla quale CP_2 era stata data in concessione l'area pubblica con ordinanza comunale n. 5 del 4-1-2019.
Inoltre, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore e contestava la domanda nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., ritenendo l'evento dannoso imputabile alla negligente condotta di guida del danneggiato.
Chiedeva, quindi, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta “ ”, quale soggetto responsabile della situazione di pericolo, e di CP_2 accertare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal instaurato il contraddittorio si CP_1 costituiva l'impresa individuale “ ”, che contestava la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva, deducendo di aver eseguito i lavori di manutenzione ordinaria del muro di contenimento, ma di aver poi provveduto in ottemperanza all'ordinanza comunale n. 5 del 4-1-2019, ad eliminare ogni residuo del cantiere;
inoltre, precisava che la rete dalla quale sporgeva il ferro non era di sua competenza essendo stata apposta dall'amministrazione comunale a tutela della pubblica incolumità ancor prima dell'inizio dei lavori.
Inoltre, contestava la fondatezza della domanda attorea, ritenendo che la presenza del filo di ferro ben poteva essere stata determinata da un evento eccezionale e imprevedibile, non conoscibile e non immediatamente eliminabile nemmeno con la più diligente attività di manutenzione;
nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della ditta, evidenziava che sussisteva la concorrente responsabilità dell'attore per aver tenuto una condotta di guida imprudente e per non aver mantenuto un'adeguata distanza dalla recinzione, nonché del tenuto in ogni caso all'ordinaria attività di vigilanza e manutenzione della strada CP_1 comunque aperta al traffico veicolare;
contestava, poi, la quantificazione dei danni lamentati dall'attore.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande proposte nei propri confronti e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande, la graduazione delle rispettive pag. 3 responsabilità delle parti, in ogni caso con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
2. In ordine all'eccezione proposta dal e dalla terza chiamata in di difetto di CP_1 legittimazione passiva, si osserva che tale eccezione deve essere esaminata valutando la prospettazione della domanda, riguardando invece l'individuazione del soggetto effettivamente responsabile dell'evento il merito della vicenda.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
pag. 4 La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto che propone la domanda o quello nei cui confronti la domanda è proposta non coincidano con quelli che secondo la disposizione normativa sono rispettivamente titolari attivo e passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
Nella specie, il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e CP_1 passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.
La legittimazione attiva dell'attore e quella passiva del , per quanto E_ prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito danni a seguito dell'evento dannoso provocato da difetto di manutenzione della strada pubblica e di vigilanza sulla stessa ed avendo citato in giudizio il nel cui territorio è situata la CP_1 strada teatro del sinistro, proprietario e custode della stessa, legittimato secondo l'azione proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c.
Del pari la sussistenza della legitimatio ad causam del terzo chiamato in causa va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dal convenuto, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Il ha chiamato in causa l'impresa individuale “ ” E_ CP_2 deducendo di aver concesso il tratto di strada interessato con ordinanza comunale n. 5 del
4-1-2019 per il periodo compreso dal 7-1-2019 al 13-1-2019 alla impresa individuale, che il cantiere era ancora in loco al momento del sinistro e assumendo che la responsabilità della manutenzione fosse della ditta, tenuta a risarcire i danni subiti dall'attore in caso di accoglimento della domanda, per cui è evidente la legittimazione passiva della medesima.
Sussiste, pertanto, la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.
3. In diritto, la domanda deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
pag. 5 Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
pag. 6 Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso pag. 7 causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per l'insorgenza di un elemento esterno dannoso (ovvero per la presenza del filo di ferro sulla sede stradale, che si incastrava tra i pedali e la ruota della bicicletta) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza di segnalazioni, imprevedibilità della presenza del filo di ferro sulla carreggiata).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato,
pag. 8 tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n.
22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
pag. 9 In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-
2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-
12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme,
pag. 10 eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
Ancora va ricordato che, per giurisprudenza pacifica di legittimità l'obbligo dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del
1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente la strada non viene meno per il solo fatto che questi abbia affidato l'area pubblica a terzi per l'esecuzione di lavori.
Infatti, è pacifico che, in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode, e che, allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 15882 del 25-6-2013; Cass. civ. sez. II, ordinanza n. 11671 del 14-5-2018); più in particolare, qualora il potere di fatto sull'opera sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l'ente l'obbligo di vigilanza e controllo, non viene meno il suo dovere di custodia, e quindi neppure la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui l'ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito;
né, al fine di escludere la responsabilità del custode di un'area aperta alla pubblica circolazione, può avere rilievo di per sé la circostanza che il danno sia stato causato da un fattore proveniente ab externo, essendo l'ente proprietario d'una strada obbligato a provvedere alla manutenzione di essa, ed a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti (cfr. Cass. Sez. 3, n. 6515 del 2-4-2004; cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n.
18325 del 12-7-2018: Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile il per i danni CP_1
pag. 11 riportati da un motociclista a causa dell'impatto con l'imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica posta a recinzione dell'area di un cantiere stradale, rilevando che la realizzazione di quest'ultimo non priva l'ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile).
4. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti, può dirsi provato che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
In particolare, i testi indicati da parte attrice, ed - Testimone_1 Testimone_2 escussi all'udienza del 21-2-2023, indifferenti alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo per dubitare -, hanno confermato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero la mattina del 21-2-2019, si trovavano a percorrere unitamente ad il Corso Italia alla guida delle rispettive bici da corsa con Parte_1 direzione Sorrento-Napoli, allorquando l'attore “cadeva per la presenza sul manto stradale di un filo di ferro che si era incastrato nel pedale della sua bicicletta facendolo ribaltare”, avendo il pedale agganciato il cavo di ferro “che formava un cappio”; hanno precisato che il filo di ferro proveniva da transenne arancioni poste alla destra rispetto al senso di marcia delle biciclette, che il filo di ferro “non era segnalato ed era di colore grigio che si mimetizzava con l'asfalto”, confondendosi con lo stesso;
hanno dichiarato che “L'attore cadeva bloccandosi e facendo una capriola con le mani davanti”, lamentando dolore alla mano destra ed ai gomiti, che presentavano ferite ed aveva escoriazioni al lato sinistro, e che “anche la bicicletta si ribaltava procurandosi danni”, precisando, in particolare, che “la ruota storta” era “bloccata contro il freno e il telaio” e che la bici non era marciante;
infine, hanno riconosciuto dalle foto in atti lo stato dei luoghi ed il filo di ferro sporgente dalla recinzione.
Le dichiarazioni rese dai testi, precise e tra loro concordanti, trovano conferma nella documentazione in atti.
Dal verbale di intervento e constatazione della Polizia Municipale di Sorrento, si evince che gli agenti, intervenuti sul posto, ovvero sul Corso Italia all'altezza del civico 288, subito dopo l'evento dannoso (ore 10.40 circa) a seguito di segnalazione dell'attore, riscontravano nel tratto il “transennamento effettuato dall'UTC a seguito di segnalazione di muro pericolante della proprietà di via Arigliola n. 12” e l'inconveniente segnalato, consistente nella presenza di “filo di ferro che dall'area di cantiere”, che “invadeva parte pag. 12 della carreggiata”; provvedevano ai rilievi fotografici ed a relazionale in merito a quanto riscontrato, riferendo: “si constata la presenza di un filo di ferro che dall'area di cantiere invade parte della corsia....”. Al verbale sono allegati CIL per intervento di edilizia libera e richiesta di modifica temporanea della circolazione stradale - concessione suolo pubblico a firma di , ordinanza comunale n. 5 del 4-1-2019, foto del luogo e Controparte_3 segnalazione di resa nell'immediatezza del sinistro (ore 10.15), in cui lo Parte_1 stesso dichiara: “In località Corso Italia e precisamente sul lato dx con direzione
Sant'Agnello, altezza della recinzione posta sul marciapiede, vi è un filo di ferro non visibile, per cui sono caduto con la bicicletta” (cfr. doc. 3 allegato dall'attore e doc. 4 allegato dal terzo chiamato in causa).
Dal verbale di pronto soccorso n. 2019003777 del 21-2-2019, invece, risulta che Pt_1
si recava al pronto soccorso con mezzi propri (ore 11.04 del 21.2-2-2019) e che
[...] lo stesso riferiva, quale causa dell'evento dannoso l'“incidente in strada” verificatosi in
Sorrento sul Corso Italia alle ore 10.15, con responsabilità di terzi. il danneggiato riferisce quali circostanze dell'evento dannoso “di essere caduto dalla bicicletta a causa della presenza di un filo di ferro non visibile sull'asfalto, causa lavori in corso”; nell'anamnesi è riportato: “in p.s. per caduta bici per riferita presenza di ostacolo metallico ...” (cfr. doc. 2 allegato dall'attore).
Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso, entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020).
Nel caso di specie appare circostanza rilevante che l'attore abbia dichiarato, nell'immediatezza, quale causa delle lesioni riportate la caduta dalla bici a causa della presenza del filo di ferro non visibile sull'asfalto.
Conferma e riscontro delle descritte emergenze è fornita, inoltre, dalla richiesta di risarcimento e dal contenuto della consulenza medica di parte attrice (doc. 4), nonché della c.t.u., da cui emerge che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso pag. 13 causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto, sia pure solo in parte dal c.t.u. ovvero limitatamente dalle lesioni immediatamente riscontrate in pronto soccorso.
Nelle foto dello stato dei luoghi, inoltre, è raffigurato il tratto di Corso Italia recintato a ridosso del marciapiede dalla rete arancione, da cui sporge il filo di ferro di colore grigio, che, in effetti, per le sue dimensioni, trattandosi di filo sottile, e per il suo colore, essendo grigio al pari dell'asfalto del sottostante manto stradale, si confonde con lo stesso, risultando non agevolmente visibile in mancanza di preventiva segnalazione (cfr. doc. 26 depositato dall'attore e foto allegate al rapporto della polizia municipale).
Alla luce delle risultanze istruttorie descritte può, dunque, dirsi provato l'avvenuto verificarsi dell'evento secondo le circostanze spazio-temporali e la dinamica descritta da parte attrice.
5.1. Può, quindi, ritenersi provato che le lesioni riportate siano state causate (nesso eziologico) dalle condizioni anomali della strada percorsa dall'attore, ovvero dalla presenza del filo di ferro, che fuoriusciva dalla recinzione del cantiere posto sul marciapiede sporgendo sulla carreggiata e che si mimetizzava con l'asfalto, essendo rimasto provato che la caduta sia diretta conseguenza di ciò.
Alla stregua delle descritte emergenze, il tribunale ritiene che l'anomalia lamentata non fosse percepibile né prevedibile dal conducente della bicicletta che, pur percorrendo la strada con la ordinaria diligenza, non avrebbe potuto prevederla per le caratteristiche ed il colore del filo sporgente, che si confondeva col manto stradale, stante anche l'omessa segnalazione dell'ostacolo.
Deve, quindi, ritenersi che, mentre l'onere probatorio incombente in capo all'attore sia stato da questi assolto, avendo questi fornito la prova della derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 18518 dell'8-7-2024), il invece, non ha provato il caso fortuito, rappresentato CP_1 da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo (cfr. Cass. civ., sez. un., ordinanza n.
20943 del 30-6-2022).
Il , nel cui territorio è posta la strada in questione, quale custode E_ della stessa, invero, aveva l'onere di dimostrare la verificazione di un fattore estraneo alla propria condotta che presentasse i caratteri del caso fortuito ovvero l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti (danneggiato o terzi) o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare l'inesigibilità di pag. 14 un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che potesse concludersi che quest'ultimo era dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento.
5.2. Il in particolare, non ha provato che la responsabilità dell'evento sia da CP_1 attribuire alla impresa individuale chiamata in causa.
Secondo il convenuto, sul posto era presente il cantiere della impresa “ ”, CP_2 poiché nel periodo compreso tra il 7 ed il 13-1-2019 il tratto di strada era stato interessato da lavori di manutenzione ordinaria alla muratura del fondo agricolo fronteggiante Corso
Italia; con ordinanza n. 5 del 4-1-2019 il aveva dato l'area in concessione, CP_1 autorizzando la sosta dell'autoveicolo di cantiere, dei materiali ed equipaggiamento necessari alle operazioni di manutenzione della muratura;
nella medesima ordinanza era stato stabilito che la ditta esecutrice dei lavori era obbligata a “curare la costante pulizia dell'area di cantiere al fine di impedire il dilavare di materiale sulla carreggiata residuale”, nonché “di ripristinare, al termine delle operazioni, lo stato dei luoghi, eliminando la segnaletica provvisoria installata, eliminando qualsiasi residuo di cantiere nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, ovvero anomalia del manto stradale conseguente ai lavori effettuati” e, poiché l'impresa individuale non aveva rispettato i descritti obblighi, la responsabilità dell'accaduto era del chiamato in causa.
Dall'istruttoria espletata, però, è risultato che la recinzione in parola non era stata apposta dalla impresa esecutrice dei lavori ma dal prima dell'inizio di E_ essi (cfr. pag. 1 del verbale di intervento della Polizia Municipale, sub 4, del chiamato in casa) al fine evitare il passaggio pedonale sul marciapiede a ridosso del muro prospiciente il Corso Italia, dal quale avevano constatato il distacco di conci tufacei
L'impresa “ ”, difatti, al fine di provare la presenza della recinzione CP_2 anteriormente all'inizio dei lavori dalla stessa eseguiti, ha depositato documentazione relativa alle istanze inoltrate prima dell'inizio dei lavori di messa in sicurezza del muro dal proprio committente, , al aventi data precedente, corredate da Controparte_3 CP_1 foto dei luoghi da cui emerge l'anteriore esistenza della rete. (cfr. doc sud 6 e 7 prodotti dal terzo chiamato in causa).
Il chiamato in causa ha evidenziato, inoltre, che l'area utilizzata per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta, concessa a seguito di richiesta di recante Controparte_3
pag. 15 protocollo n. 57954 del 28-12-2018 (doc. 8) con ordinanza n. 5 del 4-1-2019 (doc. 3), era costituita da una superficie di 200 mq ricavata dal restringimento della carreggiata del
Corso Italia, ben diversa dall'area recintata dalla rete arancione situata sul marciapiede.
Ha sottolineato, in ogni caso, di aver provveduto, alla fine dei lavori, realizzati nel termine previsto dall'ordinanza, a ripulire accuratamente l'area eliminando ogni residuo di cantiere, precisando di aver utilizzato nell'esecuzione dei lavori di ripristino del muro e di eliminazione del pericolo di crollo di conci tufacei altro tipo di materiale (cemento, sabbia e calce), ma di non aver utilizzato fili di ferro di tipo simile a quello che avrebbe causato l'incidente.
Ha evidenziato, ancora, che l'incidente occorso all'attore, si era verificato a distanza di oltre un mese da quando l'area di cantiere era stata liberata e che, pertanto, l'evento dannoso non poteva essere alla stessa imputabile in alcun modo.
Il teste escusso, indicato dal chiamato in causa, - committente dei Controparte_3 lavori eseguiti dall'impresa individuale - ha confermato che la rete di recinzione arancione dalla quale sporgeva il filo di ferro era stata installata dall'amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori effettuati tra il 7 e il 13 gennaio 2019 e che l'area in concessione, utilizzata dalla ditta per la sosta della piattaforma autocarrata impiegata per l'esecuzione dei lavori alla parte alta del muro, era differente dall'area recintata dalla rete arancione, essendo stata ricavata dal restringimento della carreggiata del Corso Italia nel tratto antistante al muro pericolante;
ha riferito anche che l'impresa, nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del muro, aveva utilizzato esclusivamente cemento, sabbia e calce e che la stessa, alla fine dei lavori, in data 13-1-2019, aveva provveduto a ripulire il tratto di strada temporaneamente chiuso al traffico eliminando ogni residuo di cantiere.
Dalla valutazione complessiva degli elementi probatori descritti, deve ritenersi che il chiamato in causa non sia responsabile dell'evento, essendosi verificato dopo la conclusione dei lavori e la eliminazione del cantiere, e non essendo compresa nel cantiere la recinzione prima apposta dal . E_
6. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno alla persona patito da , giova rammentare i Parte_1 principi affermatisi in materia di sinistri stradali, che possono essere richiamati per analogia anche nella fattispecie in esame.
pag. 16 Giova rammentare, che del D.L. n. 1 del 2012, art. 32, commi 3-ter e 3-quater, inseriti entrambi dalla L. n. 27 del 2012, di conversione del D.L. stesso, hanno introdotto alcune modifiche nel sistema risarcitorio del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139; in particolare, il comma 3-ter dispone che al comma 2 dell'art. 139 cit. sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente". Il comma 3-quater aggiunge che "il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui al D.Lgs. 7-9-2005, n. 209, art. 139, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione". Contestualmente, la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 30, lett. b), ha abrogato del D.L. n. 1 del 2012, il comma 3-quater.
Sull'effettiva interpretazione da attribuire alle disposizioni ora richiamate la Suprema
Corte si è già più volte pronunziata (cfr. Cass. civ., sez. III, 19-1-2018, n. 1272; Cass. civ., sez. III, 26-9-2016, n. 18773). In particolare, la Corte ha affermato che la ratio delle medesime norme va tratta assumendo come punto di riferimento la previsione del D.Lgs.
n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 e, in particolare, la previsione dell'art. 139, comma 2, secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale".
Ragione per cui è pervenuta alla conclusione che anche alla luce della norma sopravvenuta
(che richiede un accertamento clinico strumentale obiettivo) i criteri di accertamento del danno biologico non sono "gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis" in modo da condurre ad una "obiettività dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti). È stato, poi, precisato che la normativa introdotta nel 2012 ha come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore
(magistrati, avvocati e consulenti tecnici) ad un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza delle patologie di modesta entità, cioè quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del 9 per cento. Il legislatore, cioè, ha voluto dettare una norma che, in considerazione dei possibili margini di aggiramento della prova rigorosa dell'effettiva sussistenza della lesione, imponga viceversa una prova sicura.
Del resto, anche la Corte costituzionale, tornando ad occuparsi della materia, dopo la sentenza n. 235 del 2014, con l'ordinanza n. 242 del 2015, ha avuto modo di chiarire che il senso della normativa del 2012 è quello di impedire che l'accertamento diagnostico pag. 17 ridondi in una “discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati”.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza, il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere non deve essere inteso, però, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale;
infatti, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza. La norma positiva, ad avviso della Suprema Corte, non va interpretata in questo modo, bensì nel senso di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto,
l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede (cfr. Cass. civ. sez. III,
12-12-2019, n. 32483; Cass. civ. sez. III, 28-11-2019, n. 31072; Cass. civ. sez. VI, 16-10-
2019, n. 26249).
7.1. Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod. ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art.
pag. 18 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia paranormativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
7.2. Nella specie, dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 18-9-2024 a firma del dott. (effettuata oltre che mediante la Persona_1 visita diretta del danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta), è risultato che , che all'epoca dei fatti (21-2- Parte_1
2019) aveva 58 anni, ha riportato in conseguenza dell'evento lesioni personali consistenti in una contusione del primo dito della mano destra.
Per le lesioni riportate il danneggiato si recava presso il pronto soccorso del P.O. di
Sorrento, dove gli venivano diagnosticate “trauma contusivo I dito mano dx;
escoriazioni gomito sx” con prognosi di 5 giorni salvo complicazioni, venendo dimesso con immobilizzazione del dito mediante stecca in estensione, con prescrizione di farmaci e di visita ortopedica ambulatoriale. In data 27-2-2019 si recava a visita ortopedica ambulatoriale presso il P.O. di Sorrento, in occasione della quale veniva immobilizzato alla mano con valva gessata temporanea e veniva diagnosticata “sospetta lesione di Steiner” e, inoltre, il giorno stesso effettuava ulteriore visita specialistica presso l'ortopedico di fiducia, dott. , che diagnosticava una sospetta lussazione del pollice;
Persona_2 seguivano in data 12-3-2019 visita di controllo presso l'”Ospedale dei Pellegrini” di Napoli, in data 15-2-2019 esame RX alla mano destra, in data 25-3-2019 visita ortopedica presso l' , dott. , in cui gli Controparte_4 Persona_2
pag. 19 veniva diagnosticata “lussazione del pollice a dx” e, ancora, ulteriori visite specialistiche in data 18-4-2019 ed in data 6-5-2019 con prescrizione di terapie riabilitative;
in data 25-6-
2019, dopo circa quattro mesi dall'evento lesivo, a seguito di un ulteriore esame strumentale veniva riscontrata “lesione dei Steiner, disinserzione completa prossimale del legamento ulnare della I MCF ...”; seguiva ulteriore visita medica specialistica presso il dott. in data 19-7-2019 con cui veniva consigliato intervento chirurgico, al Persona_3 momento rifiutato dal paziente, in occasione della quale veniva dichiarato guarito con postumi da valutare.
Il c.t.u., tuttavia, ha messo in dubbio il nesso causale tra evento dannoso dedotto e parte delle lesioni di cui l'attore chiede il risarcimento, affermando che “... il nesso causale tra trauma in argomento e lesione tendinea appare estremamente dubbio in quanto la lussazione della metacarpo falangea del pollice destro non è mai stata strumentalmente dimostrata;
essa è stata dedotta, con elevata probabilità, solo sul riferito anamnestico ed è stata descritta come recidivante dopo appena sei giorni dal traumatismo e con mano destra tutorata, il che non può non ingenerare anche il sospetto di una pre-esistenza menomativa;
... Non si può escludere che a seguito del trauma in argomento il sig. Pt_1 abbia potuto riportare la lesione tendinea poi documentata a distanza di quattro mesi e dopo mobilizzazione terapeutica articolare incongrua, ma vengono meno sia il criterio cronologico (l'esame diagnostico della lesione è stato praticato dopo oltre 4 mesi dal trauma e senza che vi sia in atti la relativa prescrizione), sia, soprattutto, quello della seriazione modale ...”.
In risposta al quesito in ordine al nesso causale tra evento dannoso e lesioni lamentate, ha ribadito che “la documentazione sanitaria in atti e tutte le circostanze da essa dedotta non consentono di stabilire, nell'ambito della probabilità qualificata, la sussistenza di un valido nesso causale tra trauma e lesione tendinea accertata dopo oltre quattro mesi dall'incidente stradale oggetto di questa relazione. La lussazione del pollice destro, che dovrebbe costituire il 'ponte' tra i due eventi è stata dapprima sospettata e poi confermata dal dr. quando il segmento leso era costantemente immobilizzato in gesso e senza Per_4 che di essa fosse stato fatto riferimento clinico alla dimissione dal Pronto Soccorso ed anamnestico alla consulenza presso specialista in chirurgia della mano praticata nel lasso di tempo intercorso tra le due certificazioni prodotte dal medesimo Dr. Per_2
Nonostante le successive certificazioni specialistiche e le terapie riabilitative praticate pag. 20 (alcune delle quali incongrue con la lesione tendinea poi diagnosticata), viene meno il criterio della seriazione modale del nesso di causalità materiale tra gli eventi per cui il rapporto tra lesione traumatica ed insulto tendineo non può ritenersi dimostrato”.
A fronte delle contestazioni del consulente medico di parte attrice, che evidenziava l'omesso esame da parte del c.t.u. di due certificati medici, ovvero del certificato medico dell' del 27-2-2019, in cui veniva già sospettata la lesione di e del CP_4 Pt_2 certificato medico del dr. , pur se privo di data, in cui veniva prescritta RM, Persona_5 che sarebbero stati utili ai fini della valutazione del nesso causale tra l'evento e la lesione tendinea, il c.t.u. ha ribadito: “... il documento sfuggito all'analisi proposta in bozza consente di chiarire l'epoca e la motivazione dell'immobilizzazione in gesso dell'arto superiore, ma non fuga, anzi ingigantisce tutti i dubbi avanzati sul percorso diagnostico e terapeutico proposto successivamente dal Dr. e dagli altri sanitari che confligge, Per_2 come già segnalato, con il criterio della seriazione modale. ... Quello che nuoce in maniera lampante nella ricostruzione del nesso causale in questa fattispecie è la sovrabbondanza di certificazioni specialistiche incongrue nella diagnosi, negli accertamenti strumentali richiesti e nelle proposte terapeutiche foriere di aggravamenti della lesione tendinea, ...”.
Il c.t.u., quindi, ha ritenuto sussistente solamente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni accertate in occasione dell'accesso al pronto soccorso (trauma contusivo I dito mano dx;
escoriazioni gomito sx), escludendo quelle non accertate mediante esami strumentali nell'immediatezza dei fatti (lesione dei , ma riscontrate solo dopo circa Pt_2 quattro mesi dall'evento dannoso.
In conseguenza del trauma contusivo al I dito mano dx e delle escoriazioni riportate, all'attore non sono derivati postumi invalidanti e in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea relativa è stata al 50% di giorni 5;
B) la incapacità temporanea relativa è stata al 25% di giorni 20.
Le lesioni subite, come precisato dal c.t.u., in ogni caso, non hanno incidenza sulla capacità lavorativa e sulle possibilità di attendere alle abituali ordinarie attività sociali e di svago.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta e delle argomentazioni difensive delle parti, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
pag. 21 Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito dal danneggiato (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalla tabella di Milano aggiornata al
2024 - atteso che la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (cfr. Cass. civ. ordinanza 12-6-
2022 n. 19229; Cass. civ. sentenza n. 30516 del 22-11-2019, Cass. civ. sentenza n. 25485 del 13-12-2016) -, in euro 862,50, di cui euro 287,50 per l'inabilità temporanea parziale al
50% (5 giorni per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00), euro 575,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (20 giorni per 28,75 pari al 25% di euro 115,00).
7.3. In considerazione della lieve entità delle lesioni, dalle quali non sono conseguiti postumi invalidanti e in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subite dal danneggiato, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
7.4. Deve essere riconosciuta, a titolo di danno patrimoniale, la ulteriore somma di euro
44,86 per le spese mediche documentate (riconducibili alle lesioni immediatamente accertate, con esclusione delle ulteriori spese allegate: ricevuta di pagamento per visita ortopedica presso di euro 30,66 del 27-2-2019; ricevuta di pagamento per CP_4 esami radiografici presso il centro “Me.Di s.r.l.” di Castellammare di Stabia di euro 14,20 del 15-3-2019) e, rivalutata in quella di euro 52,98.
7.5. Pertanto, tenuto conto delle varie voci di danno riconosciute, al danneggiato per le lesioni personali va riconosciuta la somma di euro 915,48.
7.6. Per quanto attiene al danno alla bicicletta di , quanto CP_5 Parte_1 alla titolarità del diritto, è sufficiente osservare che vertendosi in tema di beni mobili non registrati, vale la regola, dettata dall'art. 1153 c.c., per cui il possesso vale titolo e, pertanto, la mera allegazione, non contestata, della sussistenza della situazione possessoria è di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità attiva dell'istante (cfr. Tribunale
Torre Annunziata sentenza n 1689/2024; Tribunale di Nocera Inferiore sentenza n.
1096/2024; Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 3339/2024).
In ordine al quantum, il tribunale ritiene che esso possa essere quantificato sulla base del materiale istruttorio acquisito, senza l'ausilio di c.t.u..
pag. 22 In particolare, il teste ha riferito che a seguito della caduta, provocata Testimone_1 dal pedale agganciato al cavo di ferro o acciaio prima descritto, la bicicletta riportava danni alla ruota (bloccata contro il freno e il telaio) e il teste aggiungeva Testimone_2 che “la bicicletta non camminava più”.
L'attore ha prodotto fotografia - al momento della costituzione in giudizio, in cui la bicicletta è raffigurata per intero e altre in corso di causa (in cui sono raffigurati i singoli componenti della bici), nonché il preventivo di riparazione della “Ruota Libera Ciclo
Officina” di Massa Lubrense, che quantifica il danno della bicicletta in complessivi euro
5.102,00.
Orbene, il preventivo di parte relativo alle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato, costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, essendo documento di parte, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò richiede, tuttavia, che il preventivo sia sufficientemente dettagliato e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni, esattamente individuati, cagionati dal sinistro. (Corte d'Appello di Roma - Sez. III, Sen. n. 4978/2012).
È stato, altresì, precisato che, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e che, inoltre, nell'operare la valutazione equitativa il giudice non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cassazione civile, sez. III, n. 8004 del 18-4-2005).
Il preventivo prodotto, contiene in dettaglio i danni con le relative voci di spesa (forcella monosacco in carbonio per telaio , verniciatura telaio, serie sterzo FSA Full CP_5
Speed Ahead, manubrio integrato monosacco in carbonio, coppia di comandi freno/cambio, pacco pignoni Campagnolo, coppia di ruote Campagnolo, copertoni CP_6
, coppia bloccaggio rapido, guarnitura FSA Full Speed, movimento centrale per
[...]
pag. 23 guarnitura con cuscinetti in ceramica, coppia di pedali in titanio e carbonio, sella San
Marco: nonché, casco Briko e occhiali Rudy Project). Pt_3
Sulla scorta di quanto descritto, considerato che l'individuazione dei danni effettivi è stata superficiale e generica – risultano i testi sul punto generici, avendo Testimone_1 parlato di danni alla ruota ed che la bicicletta dopo la caduta non Testimone_2 camminava più -, tenuto conto del costo di mercato delle bici da corsa professionale di tipo delle condizioni di manutenzione del veicolo emergente dalla foto descritta, il CP_5 cui anno di costruzione non è stato allegato, questo Giudice ritiene equo riconoscere la complessiva somma di euro 700,00, iva inclusa, liquidata all'attualità.
7.7. Complessivamente, quindi, il danneggiato ha subito un danno per euro 1.615,48.
7.8. Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 154,83 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un.
17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
7.9. Per tutto quanto sopra, il convenuto deve essere condannato E_ al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro Parte_1
1.770,31, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
8. Le spese di lite tra l'attore ed il e tra questi e il Parte_1 E_ chiamato in causa, seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del . E_
P.Q.M.
pag. 24 Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., nonché sulla
[...] E_ domanda proposta da quest'ultimo nei confronti , quale titolare della CP_2 impresa individuale “ ”, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, CP_2 così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona del E_
p.t., al pagamento in favore di della complessiva somma di CP_7 Parte_1 euro 1.770,31, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B) condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di E_
, delle spese processuali, che liquida in euro 270,55 per esborsi ed Parte_1 euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione anche in favore dell'avvocato Cristoforo De Maio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
C) condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di E_
, quale titolare della impresa individuale “ ”, delle spese CP_2 CP_2 processuali, che liquida in euro 32,75 per esborsi ed euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione anche in favore dell'avvocato Valentina Gargiulo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del , in persona del E_
Sindaco p.t..
Torre Annunziata, 14 aprile 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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