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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 10722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10722 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti del procedimento n. r.g. 21900/2023 pendente tra (Avv. Parte_1
Domenico Naso) nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore (propri funzionari delegati ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c.) ed avente ad oggetto il riconoscimento, sia retributivo sia per il punteggio, dell'intera durata del contratto a termine risolto anticipatamente, e la condanna a risarcire il danno da perdita di chance (cfr. pagg. 12 e 13 del ricorso); rilevato che parte datoriale ha giustificato il recesso in ragione dell'erroneo conferimento alla ricorrente attingendo a graduatorie di istituto anziché dalle graduatorie provinciali;
rilevato che detto assunto, in ordine alla prescritta attribuzione della cattedra de qua a docenti della graduatoria provinciale risulta, del tutto incontestata da parte della ricorrente;
rilevato che, unitamente alla mancata contestazione della legittimità dell'attribuzione della cattedra attingendo unicamente alle graduatorie provinciali, non risulta in alcun modo contestata la specifica clausola contenuta nel contratto a termine de quo, in base alla quale costituisce causa di risoluzione del contratto “l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”; rilevato che nel caso di specie la ricorrente ha sottoscritto, e mai impugnato né censurato in alcun modo, neppure all'esito della puntuale eccezione di parte resistente, la specifica clausola che prevede espressamente che ”il presente contratto è risolto qualora sia individuato un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie” e che la risoluzione del contratto consegue altresì all'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
pagina 1 di 2 rilevato che nel caso di specie si è verificata l'ipotesi prevista dalla clausola in questione, contenuta nel contratto sottoscritto dalla ricorrente e dalla stessa mai censurata nel corso del giudizio;
rilevata che il verificarsi dell'ipotesi contrattualmente prevista, da valutarsi unitamente alla mancata censura della clausola nonché alla mancata censura della legittimità della attribuzione a docenti inseriti nella graduatoria provinciale, conduce al rigetto della domanda, che si è rivelata del tutto infondata;
rilevato che analoga pronuncia di rigetto va formulata in riferimento alla pretesa risarcitoria del danno da perdita di chance, nona vendo la parte in alcun modo indicato, neppure in via generica, la perdita di ulteriori attività lavorative;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra istanza, difesa ed eccezione rigettando, così provvede:
rigetta il ricorso;
spese compensate. Roma, 5.4.2025
Il G.L.
P. NA
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti del procedimento n. r.g. 21900/2023 pendente tra (Avv. Parte_1
Domenico Naso) nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore (propri funzionari delegati ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c.) ed avente ad oggetto il riconoscimento, sia retributivo sia per il punteggio, dell'intera durata del contratto a termine risolto anticipatamente, e la condanna a risarcire il danno da perdita di chance (cfr. pagg. 12 e 13 del ricorso); rilevato che parte datoriale ha giustificato il recesso in ragione dell'erroneo conferimento alla ricorrente attingendo a graduatorie di istituto anziché dalle graduatorie provinciali;
rilevato che detto assunto, in ordine alla prescritta attribuzione della cattedra de qua a docenti della graduatoria provinciale risulta, del tutto incontestata da parte della ricorrente;
rilevato che, unitamente alla mancata contestazione della legittimità dell'attribuzione della cattedra attingendo unicamente alle graduatorie provinciali, non risulta in alcun modo contestata la specifica clausola contenuta nel contratto a termine de quo, in base alla quale costituisce causa di risoluzione del contratto “l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”; rilevato che nel caso di specie la ricorrente ha sottoscritto, e mai impugnato né censurato in alcun modo, neppure all'esito della puntuale eccezione di parte resistente, la specifica clausola che prevede espressamente che ”il presente contratto è risolto qualora sia individuato un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie” e che la risoluzione del contratto consegue altresì all'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
pagina 1 di 2 rilevato che nel caso di specie si è verificata l'ipotesi prevista dalla clausola in questione, contenuta nel contratto sottoscritto dalla ricorrente e dalla stessa mai censurata nel corso del giudizio;
rilevata che il verificarsi dell'ipotesi contrattualmente prevista, da valutarsi unitamente alla mancata censura della clausola nonché alla mancata censura della legittimità della attribuzione a docenti inseriti nella graduatoria provinciale, conduce al rigetto della domanda, che si è rivelata del tutto infondata;
rilevato che analoga pronuncia di rigetto va formulata in riferimento alla pretesa risarcitoria del danno da perdita di chance, nona vendo la parte in alcun modo indicato, neppure in via generica, la perdita di ulteriori attività lavorative;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra istanza, difesa ed eccezione rigettando, così provvede:
rigetta il ricorso;
spese compensate. Roma, 5.4.2025
Il G.L.
P. NA
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