Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1224/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 17.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSI DANIELA SAVINA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
[...] P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO de L'AQUILA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
Giudice del Lavoro, disattesa ogni diversa e contraria istanza od eccezione e previa fissazione dell'udienza per la discussione della presente controversia, emettere i seguenti provvedimenti: accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per le mansioni specificate tra il ricorrente e il ed il Controparte_3
in persona del rapp.te p.t. - l' Amministrazione Penitenziaria CC di Controparte_3
Pescara in persona del direttore p.t. e per l'effetto condannare parte resistente per differenze retributive, trattamento di fine rapporto, 13 e 14 mensilità, ferie non godute ed ogni altra spettanza come per legge di riferimento al conteggio allegato al presente atto, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.141,79 o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa. Con determinazione del danno derivante dall'intervenuta diminuzione di valore del credito ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti da calcolarsi sulle somme rivalutate. In via subordinata condannare parte resistente per i titoli in premessa al pagamento in favore del ricorrente della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa con determinazione del danno derivante dall'intervenuta diminuzione del valore di credito ex art
429 c.p.c. dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. • Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Deduceva il ricorrente, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pescara: di aver svolto, con diverse mansioni, in vari mesi degli anni 2014, 2015, 2018, 2022 e 2023 attività lavorativa in favore dell'Amministrazione convenuta;
di aver, però, sempre percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dall'art. 22 della Legge n. 354/1975 con conseguente diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute;
di non aver, altresì, del tutto illegittimamente mai ricevuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute che parimenti gli andava corrisposta. Ritenendo, quindi, non conforme a legge il modus operandi adottato dall'Amministrazione, insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Si costituiva con rituale memoria difensiva il Controparte_1
il quale, preliminarmente, eccepiva l'intervenuta
[...]
prescrizione di tutte le pretese vantate nel periodo anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (24.07.2024), unico atto interruttivo. Quanto al merito, contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto rappresentando, ad ogni buon conto, che dal 1°.10.2017 la retribuzione corrisposta ai detenuti era stata adeguata e conformata ai
CCNL di riferimento sì che alcunchè poteva il ricorrente pretendere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa, non necessitante di attività istruttoria, veniva decisa all'udienza del 17.04.2025 – tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – con la presente sentenza con motivazione contestuale.
All'esito dell'esame degli scritti difensivi depositati dalle parti e dell'allegata documentazione, ritiene il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che qui di seguito verranno esposte.
Il lavoro carcerario, il quale nasce originariamente con finalità punitiva, è oggi disciplinato dalla Legge n. 354/1975. In particolare, l'art. 20 di detta legge nella sua originaria formulazione dava una definizione del lavoro carcerario così disponendo "Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati", sottolineando, al comma 2, che: "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato", dunque, riconducendo il lavoro carcerario nell'ambito del lavoro subordinato.
Il comma 3 della medesima disposizione sanciva l'obbligatorietà del lavoro ("Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro"). Il regolamento di attuazione (D.P.R. n. 230/2000, art. 77, punto 3) prevedeva l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di volontario inadempimento agli obblighi lavorativi (si trattava, in realtà di una norma che non aveva tanto lo scopo di punire la condotta di chi, fin dall'inizio, si fosse rifiutato di svolgere un'attività lavorativa offerta dall'amministrazione penitenziaria, bensì chi, dopo aver accettato l'offerta di lavoro, avesse volutamente assunto un atteggiamento passivo).
L'art. 20 della legge n. 354/1975, oggetto, nel tempo, di modifiche, è stato da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (che ha attuato la delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103 cui ha fatto seguito il citato D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 il quale ha, a sua volta, attuato la delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della medesima legge n.
103/2017.
Il nuovo testo prevede ora, al comma 1, che: "Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati".
È rimasta la previsione di cui al comma 2, secondo cui: "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato". Il successivo comma 3, invece, stabilisce che
“L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale".
È stata prevista, ai commi 3 e ss., l'istituzione di una commissione presso ogni istituto penitenziario composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale con il compito: a) di formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione del al lavoro dei detenuti e degli internati;
b) di individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) di stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Tale commissione, prevista solo con la riforma del 2018, stabilisce autonomamente le regole per l'avvicendamento e forma gli elenchi da cui attingere a rotazione.
Non vi sono graduatorie vere e proprie né la preventiva individuazione da parte del legislatore di criteri, di punteggi ovvero di priorità.
Dunque, oggi il lavoro carcerario va inteso in un'ottica di rieducazione e di futuro reinserimento sociale del detenuto pur mantenendo, però, elementi precipui della doverosità.
Il detenuto, da un lato, infatti, non è titolare di un diritto al lavoro ma di una mera aspettativa ad essere destinatario di un posto di lavoro consono alle proprie attitudini ed abilità; dall'altro, una volta chiamato, il detenuto deve dimostrare di svolgere il lavoro in modo corretto costituendo esso parte del programma di rieducazione. Il lavoro carcerario, pertanto, se non più punitivo, comunque, non è perfettamente libero proprio perché strettamente connesso alla funzione rieducativa della pena sì che può ritenersi sussistente in capo al detenuto che aspira ad un posto di lavoro una condizione di metus.
A tal proposito, in un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che “Quest'ultimo
(ndr il metus), non si identifica necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, ma è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e che gli istituti di tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Il tutto in un contesto di assenza di libertà personale e di sottoposizione/soggezione alla costrizione detentiva sotto vigilanza altrui la cui finalità, però, è bene ricordare, non è quella di negare al detenuto di essere individuo con i bisogni destinati ad essere soddisfatti con il lavoro e con le tutele costituzionalmente garantite che al lavoro accedono” (v., anche, Cass. 26 aprile 2007, n. 9969). In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al metus datoriale in relazione all'attività che aspira a svolgere anche in ragione del fatto che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.
124/2018); - non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte”. Ed ancora sempre sul punto, il Supremo
CO ha, altresì, precisato che “Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai D.Lgs. nn.
123 e 124/2018, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, tuttavia esso non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza”
(vedi Cass. N. 17484 del 25/06/2024).
Dunque, la stessa Corte ha chiarito che, pur non potendo la fine del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria necessariamente coincidere con la fine della detenzione, non rilevano interruzioni intermedie dovendo i singoli periodi in cui il ristretto in carcere ha prestato attività lavorativa essere considerati parte di uno stesso rapporto di lavoro.
Ne consegue che la prescrizione non può che decorrere dal momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).
Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria – in quanto parte integrante ed obbligatoria del trattamento rieducativo (v. artt. 15 e 20 della legge 353/1975) – deve, infatti, essere considerato, per un verso, unitario, in quanto riconducibile, come datore di lavoro, in capo al Ministero della Giustizia (per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria), e, per altro verso, continuativo, indipendentemente dalle eventuali interruzioni intercorrenti tra un periodo di paga e l'altro.
Ciò premesso, con riguardo all'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc., sollevata tempestivamente dall'Amministrazione convenuta nella propria memoria di costituzione, preme rilevare che la Corte di Legittimità ha affermato che “il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché nei confronti del prestatore è configurabile una situazione di “metus”; la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione;
occorre aver riguardo al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto” (vedi Cass. N. 27340/2019). Si evidenzia, inoltre, come non vi sono una pluralità di rapporti di lavoro distinti, ma si è in presenza di un unico rapporto lavorativo, che si è svolto continuativamente durante il periodo di detenzione. Ciò secondo il principio ribadito anche dalle decisioni della Suprema Corte in materia di competenza territoriale, secondo le quali il rapporto di lavoro si instaura con l'Amministrazione e non con l'Istituto di pena, sicché il trasferimento del detenuto non comporta la cessazione del rapporto, né la cessazione del rapporto può essere desunta dal mutamento delle mansioni assegnate
(Cass. n. 112205/2019 e Cass. n.18309/2009). Inoltre, l'esistenza dei fatti estintivi del rapporto di lavoro, in grado di interrompere il regime di sospensione della prescrizione, deve essere provata da chi li adduce e non è sufficiente a tal fine che il detenuto abbia svolto diverse mansioni e neppure che l'attività sia stata svolta in diversi istituti, dal momento che il rapporto di lavorativo è costituito con il e non con i singoli Istituti Controparte_1
detentivi, cosicché il trasferimento del detenuto non rappresenta di per sé cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, la prescrizione deve decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro
Ne consegue che, applicando tale principio al caso in esame, alcuna prescrizione risulta maturata avendo il cessato il rapporto di lavoro nel mese di ottobre 2023 ed avendo Pt_1
provveduto a notificare l'odierno ricorso il successivo mese di luglio 2024.
Disattesa l'eccezione di prescrizione parziale dal sollevata, può adesso passarsi CP_1 all'esame nel merito delle richieste avanzate dall'odierno ricorrente.
La remunerazione del lavoro carcerario è regolata dall'art. 22 della legge n. 354/1975 (legge sull'ordinamento penitenziario) che, sul punto, stabilisce: 'le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal Direttore generale degli istituti di pena che la presiede, dal direttore dell'ufficio lavoro dei detenuti e internati della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale'.
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo: che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di contingenza, ratei 13^ e ratei indennità anzianità; che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario viene remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (si veda la circolare n. 2294/4748 del
9.3.1976). Va, inoltre, considerato che in tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto”
(vedi Corte Costituzionale sentenza n.1087/1988, Cass. Pen. n.36250/2004 nella cui motivazione si legge: “Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione).
La lettera della legge è chiara nel prevedere che, a prescindere da ogni eventuale trattamento di maggior favore previsto dalla commissione competente, spetti comunque al detenuto l'importo minimo corrispondente ai due terzi della remunerazione prevista dal CCNL di settore. Deve quindi escludersi che l'inattività della apposita commissione possa impedire l'adeguamento della mercede carceraria in ragione degli aumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore (v. in tal senso, Corte di Appello di Roma n. 407/2017 e Tribunale di
Roma n. 3164 del 1.4.2019 e Cass. Pen. , Sez. I, 8/7/2004, n. 36250). In tal senso depone,
d'altro canto, la più recente evoluzione normativa, in riferimento alle modifiche introdotte con l'art. 2, comma 1, lettera f) D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 all'art. 22 l. n. 354/1975, il quale, nella attuale formulazione dispone: “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. È evidente, quindi, l'intento del legislatore di superare l'impasse determinata dall'inerzia delle commissioni di cui alla precedente versione disponendo sic et simpliciter che la remunerazione (non più definita “mercede”) è dovuta in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi con parametrazione delle somme, come per qualunque altro lavoratore subordinato, in relazione alla quantità e qualità di lavoro prestato.
Invero, il legislatore non ha previsto la piena equiparazione del lavoro "intramurario" in carcere il legislatore con quello subordinato, tant'è che a titolo di compenso per la prestazione fornita ha stabilito la corresponsione di una mercede carceraria. Il criterio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. va, dunque, coordinato con la natura del lavoro prestato dal detenuto e in quest'ottica, in mancanza di espressa previsione normativa, le peculiarità del rapporto devono condurre ad escludere dal trattamento economico del detenuto il riconoscimento della quattordicesima mensilità, che costituisce un istituto tipico della contrattazione collettiva o individuale. Pertanto, alla luce dell'art. 36 Cost., che prevede il diritto di tutti i lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione fornita, e delle richiamate norme dell'Ordinamento Penitenziario, deve ritenersi che i detenuti che abbiano prestato attività lavorativa interna abbiano diritto ad una mercede non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL dei singoli settori cui sono riconducibili le mansioni di volta in volta espletate e dai corrispondenti adeguamenti. Spetta poi la tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato e dunque nella nozione di trattamento economico previsto dai contratti collettivi (così Cass.
n.12520/2004). Va parimenti riconosciuta l'indennità per ferie non godute anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n.158/2001 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art.20, comma 16, della L. n.354/75 nella parte in cui non riconosceva al detenuto che presti lavoro per l'amministrazione carceraria il diritto al riposo annuale retribuito, costituente diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito. Per analoghi principi, ed in particolare per la previsione legislativa del diritto al riposo festivo, va altresì riconosciuto il compenso per il lavoro festivo. Spetta altresì il T.F.R..
Questo essendo il quadro normativo vigente in materia, è chiaro che i principi richiamati debbano essere applicati anche alla fattispecie oggetto della presente controversia essendo circostanza non contestata che la remunerazione del lavoro è stata determinata in base ai minimi tabellari dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel 1993, poiché da allora e sino all'adeguamento dell'ottobre del 2017, non si è proceduto ad alcun aggiornamento, sicché non si è tenuto conto dei successivi contratti collettivi. È chiaro, quindi, che la retribuzione corrisposta ai detenuti per l'attività lavorativa svolta all'interno del carcere sia stata remunerata in maniera insufficiente almeno fino, appunto, all'ottobre 2017 con conseguente necessità di operare un adeguamento dei compensi corrisposti. D'altronde, è la stessa
Amministrazione che nella propria memoria difensiva ha asserito “l'infondatezza delle pretese relative a periodi lavorativi successivi al 1° ottobre 2017, data a partire dalla quale la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti si è aggiornata e conformata ai CCNL di riferimento”. Con riguardo, invece, al periodo pregresso, la stessa Amministrazione si è limitata a sollevare l'eccezione di prescrizione che, come visto, si è rivelata infondata nulla deducendo circa il merito.
Per quanto riguarda la domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie non godute si osserva che il diritto alla fruizione di ferie retributive si fonda sulla sentenza della Corte
Costituzionale n.158/2001, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della L. 354/75 nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Pertanto, in assenza di una espressa regolamentazione di tale istituto, una volta dimostrato l'espletamento della prestazione lavorativa e le sue concrete modalità temporali, deve riconoscersi al lavoratore detenuto il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie in base proporzionale alla quantità del lavoro svolto. Dall'analisi dei cedolini paga prodotti dall'Amministrazione resistente si evince, però, che detta indennità è stata regolarmente corrisposta al e che non vi siano altri giorni di ferie maturati su base Pt_1
mensili che non siano stati pagati;
ne consegue che la domanda in parte qua non può essere accolta.
Peraltro, in applicazione dei principi generali in punto di onus probandi, era onere della parte ricorrente dimostrare la mancata fruizione delle ferie con riferimento all'intero periodo azionato in giudizio (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22751 del 03/12/2004-Rv. 579259 – 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009-Rv. 611188 – 01;
Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015-Rv. 635157 - 01).
Parimenti risultano regolarmente retribuite le prestazioni lavorative espletate in giorno festivo sì che alcuna indennità può essere a tale titolo riconosciuta. E d'altronde, anche in parte qua, secondo i generali principi in materia, gravava sul ricorrente un rigido onere probatorio dovendo egli indicare con precisione e puntualità le singole giornate festive in cui avrebbe prestato attività lavorativa e dimostrare di non aver goduto in dette giornate del riposo festivo.
Dunque, deve ritenersi che sussista in capo al ricorrente il diritto a percepire l'adeguamento retributivo per le prestazioni lavorative prestate fino al mese di ottobre 2017 ovvero per tutto il periodo nel quale non è stato operato alcun adeguamento con conseguente insufficienza della retribuzione corrisposta (dunque, nel caso di specie, spetterà al l'adeguamento Pt_1 della retribuzione per l'attività lavorativa prestata per i mesi di aprile, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 e gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2015). Ai fini della determinazione del quantum da corrispondere al ricorrente, stante l'omessa puntuale e dettagliata contestazione da parte del convenuto ai calcoli prodotti dal CP_1
ricorrente, tenuto conto della quantificazione del credito dallo stesso operata, può ritenersi a lui dovuta la complessiva somma di € 3.340,31 così determinata: € 682,12 per l'anno 2014 dovendo decurtarsi all'importo indicato dal la somma di € 37,92 erroneamente Pt_1
calcolata per quattro ore di lavoro festivo;
€ 2.658,19 per l'intero anno 2015 non spettando €
729,64 richiesti per n. 66 ore di lavoro festivo.
Sulla somma complessivamente attribuita al ricorrente a titolo di adeguamento retributivo andranno calcolati soltanto gli interessi legali. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “In materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della
Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n.
459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina" (Cass., sezione Lavoro, sentenza 11 agosto 2014 n. 17869).
Per quanto concerne le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso se ne reputa equa l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1224/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa così decide:
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze di retribuzione, nonché delle relative incidenze sulla retribuzione indiretta e differita, tra quanto effettivamente erogato dall'Amministrazione penitenziaria e quanto dovuto sulla base dei minimi retributivi indicati dai CCNL di riferimento susseguitesi nel tempo e riproporzionati sulla base degli orari di lavoro osservati, relativamente ai mesi di aprile, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 e gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2015;
rigetta il ricorso quanto al resto;
per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 3.340,31, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara il 17.04.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Valeria Battista