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Sentenza 21 dicembre 2024
Sentenza 21 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/12/2024, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2351/2018 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26.7.2024 e promossa DA:
rappresentato e difeso dagli Avv. Dante Marangoni Parte_1 e Fulvio Moscato ed elett.te dom.to in Bologna presso lo studio di quest'ultimo. Appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Foschini ed CP_1 elett.te dom.to in Bologna presso il suo studio. Appellata avverso la sentenza n. 478/18 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 11.5.2018.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-Con sentenza n. 2358/2022 pubblicata in data 23.11.2022, il presente Collegio statuiva sull'an della responsabilità per i fatti dedotti nel presente giudizio, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , a riforma parziale della Pt_1 gravata sentenza, accertando la responsabilità di CP_1 nella misura del 30% e disponendo la prosecuzione sul ruolo della causa per CTU medico-legale sì da determinare il quantum del danno risarcibile.
-Occorre, dunque, procedere nella determinazione degli ulteriori profili in punto di danno. Tenuto conto degli apprezzamenti medico-legali contenuti nella CTU resa dal Dott. occorre rilevare che questi, Persona_1 nell'ambito della sua compiuta valutazione, attestava che il
– il quale, all'epoca del sinistro avvenuto il 18.9.2009, Pt_1 aveva circa 39 anni – avesse subito “[…] un grave politraumatismo con amputazione dell'arto inferiore dx a livello del III medio della coscia, frattura scomposta del polso dx e shock emorragico
[…]” del quale, effettivamente, riscontrava la rapportabilità all'incidente occorso e, in particolare, “con impatto contro un ostacolo fisso in lamiera”. Tali pregiudizi sono stati valutati dal CTU, a titolo di danno biologico permanente, nella misura percentuale del 73%, evidenziando la sussistenza di problematiche, conseguenti al sinistro, assai gravi e stabilizzatesi, in particolare, nelle seguenti: “[…] (Disfunzionalità algica del polso dx (esiti di frattura complessa della radio-carpica trattata chirurgicamente) con presenza di cicatrice chirurgica, mezzi di sintesi in sede, grave danno articolare della radio-carpica (artrosi post traumatica in rapida evoluzione), sofferenza scafo-lunato e marcata limitazione dei movimenti sui vari piani articolari. […]” e ancora “[…] Perdita dell'arto inferiore dx con amputazione al terzo medio della coscia con scarsa tolleranza alla protesi e facilità alla formazione di decubiti in sede di appoggio, grave difficoltà al carico con dolore in sede inguinale (dopo 3-4 ore) e marcata zoppia nella deambulazione […]”. A ciò si aggiunga un pregiudizio per invalidità temporanea totale che si era protratta per un periodo di quattro mesi, era seguita poi da ulteriori otto mesi al 75% e per ulteriori due mensilità
“[…]in maniera discontinua a causa dei suddetti processi infettivi ricorrenti[…]” e dovuti, cioè – in dettaglio, precisava poco prima il CTU – alla circostanza che, dopo il ricovero presso l'Ospedale di Ravenna dall'incidente fino al 5.6.2009, la terapia riabilitativa e la ripresa dell'attività lavorativa a circa un anno dal tragico sinistro, “[…]Nel corso degli anni successivi, a causa delle piaghe da decubito provocate dalla iperpressione della protesi nei punti di appoggio, si sono verificati numerosi episodi di sovrainfezioni, che hanno richiesto ripetuti trattamenti antibiotici e persino un ricovero ospedaliero per trattamento chirurgico di raccolta purulenta in sede inguinale (dal 15.04.2014 al 17.04.2014) […]”. Tale apprezzamento circa le ulteriori due mensilità di invalidità temporanea riconosciute per tali periodi di debilitazione, contestato da parte dalla difesa , deve essere ritenuto del CP_1 tutto ragionevole e adeguatamente motivato: invero, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata in sede di comparsa conclusionale nel presente grado depositata in data 25.10.2024, il CTU spiegava, in risposta alle osservazioni del CTP della società appellata, che tale riconoscimento di ulteriori due mensilità si fondava sulla valutazione “[…]di certificati che attestano la comparsa di piaghe da decubito (provocate da iperpressione della protesi nella sede di appoggio ischiatico – inguinale) con numerosi episodi di complicanze infettive, che sono culminate in una raccolta purulenta con formazione di fistole parauretrali con necessità di un ricovero ospedaliero (dal 15.04.2014 al 17.04.2014) e trattamento chirurgico della lesione. In base al tipo di lesione e alla sua evoluzione nel tempo (numerosi episodi infettivi nel corso degli anni dal 2010 al 2014) e al suo trattamento (cicli di antibioticoterapia e successivo intervento chirurgico 17.04.2014), sul piano clinico e medico-legale riconoscere un periodo di malattia di (temporanea biologica) sia il minimo possibile […]”. A tal proposito, ancora, il CTU argomentava che “[…] A dimostrazione di ciò vale non solo il criterio clinico, ma anche ciò che si documenta nel certificato rilasciato dall'Ospedale di Ravenna in data 10.06.2014, allorché il paziente non risultava ancora stabilizzato dagli esiti dell'intervento chirurgico effettuato circa due mesi prima (17.04.2014). In tale documento si afferma: “si certifica che il signor che è stato Parte_1 sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione di cisti suppurata con relativa ricostruzione dei piani inguinali, appare in via di guarigione ma non è in grado ancora di calzare continuativamente la protesi. Si ritiene che tra circa un mese (30-40 giorni) possa essersi […]”. Come evidenziato dal CTU e come, del resto, è ragionevole ritenere in considerazione della gravità dei postumi, si ritiene che quest'ultimi abbiano spiegato un'incidenza lesiva della vita di relazione, nella sua dimensione relazionale ed esistenziale, del e tale sia la compromissione da ritenersi dovuto, nel Pt_1 calcolo nel danno biologico permanente, l'ulteriore incremento per sofferenza soggettiva. Deve essere inoltre riconosciuto il pregiudizio per l'inabilità lavorativa che si è protratto per dodici mensilità; pur tenendosi conto della domanda del e delle conclusioni così come Pt_1 precisate con note depositate per l'udienza del 9.7.2024, si osserva, per completezza, che questi, sino all'incidente, aveva espletato le mansioni di operatore di produzione presso “AGIP ENI” e, in seguito al gravissimo sinistro, a distanza di circa un anno dall'incidente, aveva assunto – non senza avvertire limitazioni e complicazioni – mansioni di carattere amministrativo, essendo stato collocato presso “l'ufficio contabilità di produzione” a tempo parziale. Ciò esposto, il nocumento sofferto sul piano non patrimoniale da parte del deve essere quantificato, per ciò che concerne Pt_1 il danno biologico permanente, comprensivo della ulteriore componente dovuta per la sofferenza soggettiva, in € 806.889,00 e per il pregiudizio subito in relazione agli ulteriori periodi riconosciuti di invalidità temporanea in €37.950,00, oltre alla esposta inabilità lavorativa temporanea per giorni 365 al 25% pari ad €10.493,75. Deve altresì riscontrarsi la congruità dell'ammontare dedotto per le spese mediche e protesiche nelle conclusioni precisate nel presente grado per l'udienza del 9.7.2024 pari ad €550.468,45, alla luce delle considerazioni del CTU. Il CTU provvedeva, infatti, a quantificare le spese mediche sostenute per un ammontare di €37.355,72 documentate con ricevute e fatture;
a tal proposito, giova osservare che il medesimo CTU affermava che “[…]le spese sostenute e documentate dal Signor
per l'acquisto dei componenti protesici ad elevata Pt_1 tecnologia sono da considerare giustificate e congrue[…]” precisando che “[…]Allo scopo di perseguire il massimo recupero funzionale, il Signor necessita per tutta la sua Pt_1 aspettativa di vita di utilizzare protesi ed ausili per la mobilità e per accedere a dispositivi protesici extratariffari dovrà provvedere con proprie spese. […]”. Pertanto, il CTU determinava, complessivamente, in €513.112,73 le spese patrimoniali future, in ragione di taluni fattori così individuati “il costo e il tipo di ausilio;
i costi di manutenzione, riparazione, adattamenti e sostituzione componenti fissi soggetti ad usura/perdita di funzione;
costi per prodotti ed ausili consumabili soggetti ad usura/perdita di funzione, prodotti specifici per l'igiene e la cura personale;
i termini di rinnovo di ognuno di essi;
la speranza di vita dell'infortunato” in relazione all'età attuale del danneggiato, valutati altresì “i dati ISTAT la speranza di vita media alla nascita per gli uomini è attualmente pari a 80,5 anni” e tenuto conto che “secondo i parametri INAIL - per un completo recupero ed un efficace reinserimento nella società e nel mondo del lavoro - è necessaria la fornitura dei seguenti presidi ortopedici (parametri Inail): 1) Protesi per uso quotidiano 2) Protesi di riserva (o di scorta) 3) Protesi da bagno 4) Protesi per attività sportiva” e computati altresì “i costi di manutenzione, riparazione, adattamenti e sostituzione componenti fissi soggetti ad usura/perdita di funzione;
costi per prodotti ed ausili consumabili, prodotti specifici per l'igiene e la cura personale”. Ora, le somme sopra indicate devono essere rideterminate in ragione del rilevato concorso di colpa, dovendosi ascrivere, per quanto già statuito con la sentenza non definitiva sopra indicata, in capo ad una responsabilità nella sola misura CP_1 percentuale del 30%; conseguentemente, l'ammontare complessivo dei danni, patrimoniali e non, sopra quantificato in €1.405.801,19, deve essere rideterminato, dovendosi riconoscere la spettanza al del diritto al risarcimento per la somma di €421.740,357. Pt_1 Tale importo risarcitorio che consiste di debito di valore, deve essere devolutato all'epoca del fatto, e sull'ammontare spettano la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data del fatto a quello della pubblicazione della presente sentenza e gli interessi nella misura legale per lo stesso periodo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata secondo quanto affermato nella sentenza Cass. S.U. n. 1712/1995; sull'ammontare così determinato sono altresì dovuti gli interessi legali dal giorno successivo alla presente sentenza. sino al saldo. Infine, quanto alla questione emersa relativa alla percezione delle agevolazioni disciplinate dalla l. n. 104/1992, così come argomentata da nella comparsa conclusionale depositata CP_1 successivamente alla deposito della disposta CTU, eventualmente rilevante ai fini di una compensatio lucri cum damno, allegata assai genericamente, non rileva nella fattispecie in esame poiché, come correttamente argomentato dalla difesa del in Pt_1 replica, al terzo - lo Stato - che, in tesi, avrebbe corrisposto indennizzi non spetterebbe alcun strumento per potersi rivalere per quanto corrisposto;
né tale assunto circa gli istituti della l. n. 104/1992 – come argomenta contestando la CP_1 consulenza che sul punto sarebbe stata “carente”, tanto da chiederne l'integrazione – vale a infirmarne le valutazioni tecniche, trattandosi di una questione eccentrica rispetto al perimetro valutativo delle questioni poste al consulente. All'accoglimento dell'appello, ancorché parziale, consegue la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, così come richiesto dalla difesa del per ciò Pt_1 che concerne le spese di lite e di CTU liquidate con la precedente decisione.
-B) Le spese del presente grado e, in conseguenza della riforma parziale della decisione, anche quelle del precedente grado debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza, così come determinate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)condanna al risarcimento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di €421.740,357, oltre rivalutazione monetaria
[...]
e interessi al tasso legale maturati dal 18.5.2009 alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolare secondo i criteri espressi dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, oltre agli interessi legali maturati, sulla somma risultante, dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
-2)condanna alla restituzione a favore di CP_1 Parte_1
delle somme pagate in ottemperanza alla sentenza appellata;
[...]
-3)condanna alla rifusione a favore di CP_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida per il primo grado in
€11.229,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA e per il secondo grado in €10.060,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il giorno 3/12/24
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2351/2018 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26.7.2024 e promossa DA:
rappresentato e difeso dagli Avv. Dante Marangoni Parte_1 e Fulvio Moscato ed elett.te dom.to in Bologna presso lo studio di quest'ultimo. Appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Foschini ed CP_1 elett.te dom.to in Bologna presso il suo studio. Appellata avverso la sentenza n. 478/18 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 11.5.2018.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-Con sentenza n. 2358/2022 pubblicata in data 23.11.2022, il presente Collegio statuiva sull'an della responsabilità per i fatti dedotti nel presente giudizio, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , a riforma parziale della Pt_1 gravata sentenza, accertando la responsabilità di CP_1 nella misura del 30% e disponendo la prosecuzione sul ruolo della causa per CTU medico-legale sì da determinare il quantum del danno risarcibile.
-Occorre, dunque, procedere nella determinazione degli ulteriori profili in punto di danno. Tenuto conto degli apprezzamenti medico-legali contenuti nella CTU resa dal Dott. occorre rilevare che questi, Persona_1 nell'ambito della sua compiuta valutazione, attestava che il
– il quale, all'epoca del sinistro avvenuto il 18.9.2009, Pt_1 aveva circa 39 anni – avesse subito “[…] un grave politraumatismo con amputazione dell'arto inferiore dx a livello del III medio della coscia, frattura scomposta del polso dx e shock emorragico
[…]” del quale, effettivamente, riscontrava la rapportabilità all'incidente occorso e, in particolare, “con impatto contro un ostacolo fisso in lamiera”. Tali pregiudizi sono stati valutati dal CTU, a titolo di danno biologico permanente, nella misura percentuale del 73%, evidenziando la sussistenza di problematiche, conseguenti al sinistro, assai gravi e stabilizzatesi, in particolare, nelle seguenti: “[…] (Disfunzionalità algica del polso dx (esiti di frattura complessa della radio-carpica trattata chirurgicamente) con presenza di cicatrice chirurgica, mezzi di sintesi in sede, grave danno articolare della radio-carpica (artrosi post traumatica in rapida evoluzione), sofferenza scafo-lunato e marcata limitazione dei movimenti sui vari piani articolari. […]” e ancora “[…] Perdita dell'arto inferiore dx con amputazione al terzo medio della coscia con scarsa tolleranza alla protesi e facilità alla formazione di decubiti in sede di appoggio, grave difficoltà al carico con dolore in sede inguinale (dopo 3-4 ore) e marcata zoppia nella deambulazione […]”. A ciò si aggiunga un pregiudizio per invalidità temporanea totale che si era protratta per un periodo di quattro mesi, era seguita poi da ulteriori otto mesi al 75% e per ulteriori due mensilità
“[…]in maniera discontinua a causa dei suddetti processi infettivi ricorrenti[…]” e dovuti, cioè – in dettaglio, precisava poco prima il CTU – alla circostanza che, dopo il ricovero presso l'Ospedale di Ravenna dall'incidente fino al 5.6.2009, la terapia riabilitativa e la ripresa dell'attività lavorativa a circa un anno dal tragico sinistro, “[…]Nel corso degli anni successivi, a causa delle piaghe da decubito provocate dalla iperpressione della protesi nei punti di appoggio, si sono verificati numerosi episodi di sovrainfezioni, che hanno richiesto ripetuti trattamenti antibiotici e persino un ricovero ospedaliero per trattamento chirurgico di raccolta purulenta in sede inguinale (dal 15.04.2014 al 17.04.2014) […]”. Tale apprezzamento circa le ulteriori due mensilità di invalidità temporanea riconosciute per tali periodi di debilitazione, contestato da parte dalla difesa , deve essere ritenuto del CP_1 tutto ragionevole e adeguatamente motivato: invero, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata in sede di comparsa conclusionale nel presente grado depositata in data 25.10.2024, il CTU spiegava, in risposta alle osservazioni del CTP della società appellata, che tale riconoscimento di ulteriori due mensilità si fondava sulla valutazione “[…]di certificati che attestano la comparsa di piaghe da decubito (provocate da iperpressione della protesi nella sede di appoggio ischiatico – inguinale) con numerosi episodi di complicanze infettive, che sono culminate in una raccolta purulenta con formazione di fistole parauretrali con necessità di un ricovero ospedaliero (dal 15.04.2014 al 17.04.2014) e trattamento chirurgico della lesione. In base al tipo di lesione e alla sua evoluzione nel tempo (numerosi episodi infettivi nel corso degli anni dal 2010 al 2014) e al suo trattamento (cicli di antibioticoterapia e successivo intervento chirurgico 17.04.2014), sul piano clinico e medico-legale riconoscere un periodo di malattia di (temporanea biologica) sia il minimo possibile […]”. A tal proposito, ancora, il CTU argomentava che “[…] A dimostrazione di ciò vale non solo il criterio clinico, ma anche ciò che si documenta nel certificato rilasciato dall'Ospedale di Ravenna in data 10.06.2014, allorché il paziente non risultava ancora stabilizzato dagli esiti dell'intervento chirurgico effettuato circa due mesi prima (17.04.2014). In tale documento si afferma: “si certifica che il signor che è stato Parte_1 sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione di cisti suppurata con relativa ricostruzione dei piani inguinali, appare in via di guarigione ma non è in grado ancora di calzare continuativamente la protesi. Si ritiene che tra circa un mese (30-40 giorni) possa essersi […]”. Come evidenziato dal CTU e come, del resto, è ragionevole ritenere in considerazione della gravità dei postumi, si ritiene che quest'ultimi abbiano spiegato un'incidenza lesiva della vita di relazione, nella sua dimensione relazionale ed esistenziale, del e tale sia la compromissione da ritenersi dovuto, nel Pt_1 calcolo nel danno biologico permanente, l'ulteriore incremento per sofferenza soggettiva. Deve essere inoltre riconosciuto il pregiudizio per l'inabilità lavorativa che si è protratto per dodici mensilità; pur tenendosi conto della domanda del e delle conclusioni così come Pt_1 precisate con note depositate per l'udienza del 9.7.2024, si osserva, per completezza, che questi, sino all'incidente, aveva espletato le mansioni di operatore di produzione presso “AGIP ENI” e, in seguito al gravissimo sinistro, a distanza di circa un anno dall'incidente, aveva assunto – non senza avvertire limitazioni e complicazioni – mansioni di carattere amministrativo, essendo stato collocato presso “l'ufficio contabilità di produzione” a tempo parziale. Ciò esposto, il nocumento sofferto sul piano non patrimoniale da parte del deve essere quantificato, per ciò che concerne Pt_1 il danno biologico permanente, comprensivo della ulteriore componente dovuta per la sofferenza soggettiva, in € 806.889,00 e per il pregiudizio subito in relazione agli ulteriori periodi riconosciuti di invalidità temporanea in €37.950,00, oltre alla esposta inabilità lavorativa temporanea per giorni 365 al 25% pari ad €10.493,75. Deve altresì riscontrarsi la congruità dell'ammontare dedotto per le spese mediche e protesiche nelle conclusioni precisate nel presente grado per l'udienza del 9.7.2024 pari ad €550.468,45, alla luce delle considerazioni del CTU. Il CTU provvedeva, infatti, a quantificare le spese mediche sostenute per un ammontare di €37.355,72 documentate con ricevute e fatture;
a tal proposito, giova osservare che il medesimo CTU affermava che “[…]le spese sostenute e documentate dal Signor
per l'acquisto dei componenti protesici ad elevata Pt_1 tecnologia sono da considerare giustificate e congrue[…]” precisando che “[…]Allo scopo di perseguire il massimo recupero funzionale, il Signor necessita per tutta la sua Pt_1 aspettativa di vita di utilizzare protesi ed ausili per la mobilità e per accedere a dispositivi protesici extratariffari dovrà provvedere con proprie spese. […]”. Pertanto, il CTU determinava, complessivamente, in €513.112,73 le spese patrimoniali future, in ragione di taluni fattori così individuati “il costo e il tipo di ausilio;
i costi di manutenzione, riparazione, adattamenti e sostituzione componenti fissi soggetti ad usura/perdita di funzione;
costi per prodotti ed ausili consumabili soggetti ad usura/perdita di funzione, prodotti specifici per l'igiene e la cura personale;
i termini di rinnovo di ognuno di essi;
la speranza di vita dell'infortunato” in relazione all'età attuale del danneggiato, valutati altresì “i dati ISTAT la speranza di vita media alla nascita per gli uomini è attualmente pari a 80,5 anni” e tenuto conto che “secondo i parametri INAIL - per un completo recupero ed un efficace reinserimento nella società e nel mondo del lavoro - è necessaria la fornitura dei seguenti presidi ortopedici (parametri Inail): 1) Protesi per uso quotidiano 2) Protesi di riserva (o di scorta) 3) Protesi da bagno 4) Protesi per attività sportiva” e computati altresì “i costi di manutenzione, riparazione, adattamenti e sostituzione componenti fissi soggetti ad usura/perdita di funzione;
costi per prodotti ed ausili consumabili, prodotti specifici per l'igiene e la cura personale”. Ora, le somme sopra indicate devono essere rideterminate in ragione del rilevato concorso di colpa, dovendosi ascrivere, per quanto già statuito con la sentenza non definitiva sopra indicata, in capo ad una responsabilità nella sola misura CP_1 percentuale del 30%; conseguentemente, l'ammontare complessivo dei danni, patrimoniali e non, sopra quantificato in €1.405.801,19, deve essere rideterminato, dovendosi riconoscere la spettanza al del diritto al risarcimento per la somma di €421.740,357. Pt_1 Tale importo risarcitorio che consiste di debito di valore, deve essere devolutato all'epoca del fatto, e sull'ammontare spettano la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data del fatto a quello della pubblicazione della presente sentenza e gli interessi nella misura legale per lo stesso periodo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata secondo quanto affermato nella sentenza Cass. S.U. n. 1712/1995; sull'ammontare così determinato sono altresì dovuti gli interessi legali dal giorno successivo alla presente sentenza. sino al saldo. Infine, quanto alla questione emersa relativa alla percezione delle agevolazioni disciplinate dalla l. n. 104/1992, così come argomentata da nella comparsa conclusionale depositata CP_1 successivamente alla deposito della disposta CTU, eventualmente rilevante ai fini di una compensatio lucri cum damno, allegata assai genericamente, non rileva nella fattispecie in esame poiché, come correttamente argomentato dalla difesa del in Pt_1 replica, al terzo - lo Stato - che, in tesi, avrebbe corrisposto indennizzi non spetterebbe alcun strumento per potersi rivalere per quanto corrisposto;
né tale assunto circa gli istituti della l. n. 104/1992 – come argomenta contestando la CP_1 consulenza che sul punto sarebbe stata “carente”, tanto da chiederne l'integrazione – vale a infirmarne le valutazioni tecniche, trattandosi di una questione eccentrica rispetto al perimetro valutativo delle questioni poste al consulente. All'accoglimento dell'appello, ancorché parziale, consegue la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, così come richiesto dalla difesa del per ciò Pt_1 che concerne le spese di lite e di CTU liquidate con la precedente decisione.
-B) Le spese del presente grado e, in conseguenza della riforma parziale della decisione, anche quelle del precedente grado debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza, così come determinate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)condanna al risarcimento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di €421.740,357, oltre rivalutazione monetaria
[...]
e interessi al tasso legale maturati dal 18.5.2009 alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolare secondo i criteri espressi dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, oltre agli interessi legali maturati, sulla somma risultante, dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
-2)condanna alla restituzione a favore di CP_1 Parte_1
delle somme pagate in ottemperanza alla sentenza appellata;
[...]
-3)condanna alla rifusione a favore di CP_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida per il primo grado in
€11.229,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA e per il secondo grado in €10.060,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il giorno 3/12/24
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)