Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00451/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Priolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n. 0109248 del 05/10/2023, notificato in data 05/10/2023, con il quale il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere la revoca del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in esame, notificato il 30 novembre 2023 e depositato il 21 dicembre 2023, -OMISSIS- impugnava il provvedimento del 5 ottobre 2023, notificatogli in pari data, con il quale il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria aveva respinto la sua istanza diretta ad ottenere la revoca del divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi, emesso nei suoi confronti con decreto prefettizio del 24 gennaio 2017.
A sostegno del gravame formulava un unico motivo di ricorso, così rubricato: Eccesso di potere per difetto di motivazione, per illogicità e per carenza di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione degli artt. 11, 39 e 43 del t.u.l.p.s. (r.d. 18/06/1931 n. 773) .
Si costituiva l’Amministrazione dell’Interno, con memoria di forma e produzione documentale.
Con ordinanza n. 2 dell’11 gennaio 2024 la Sezione respingeva la domanda cautelare e all’udienza pubblica odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
2. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
3. L’originario divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi venne emesso nei riguardi dell’odierno ricorrente, che non lo oppose, sulla base della denuncia in stato di libertà dell’8 novembre 2016, per la violazione dell’art. 30 L. n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Dopo un diniego di riesame risalente al 17 novembre 2022, con istanza del 30 gennaio 2023 l’interessato rappresentava alla competente Prefettura che il controllo che aveva condotto alla denuncia posta a base del divieto di detenzione era avvenuto mentre egli si trovava con la propria auto e non mentre stava esercitando – o si accingeva ad esercitare – attività venatoria, che il procedimento penale aperto a suo carico si era concluso con sentenza del 21 dicembre 2021 con cui era stata dichiarata la prescrizione e che egli è totalmente esente da precedenti o pregiudizi, né ha mai tenuto condotte che potessero mettere in dubbio la sua affidabilità nel buon uso delle armi.
3.1 Il diniego oggetto del presente giudizio, ribadita la natura essenzialmente preventiva e cautelare del divieto di detenzione e richiamato il parere contrario espresso dall’Organo di Polizia, ha escluso una positiva rivalutazione della posizione del ricorrente.
L’istruttoria svolta consta del parere contrario del Comando provinciale dei Carabinieri del 24 maggio 2023, che si limita confermare le informazioni e il parere già espresso in data 2 aprile 2022, il quale - fatto invero preliminare riferimento al porto d’armi - poggiava sulla non pregnanza delle sentenze di prescrizione e sulla età avanzata dell’interessato. Vi è poi un ulteriore parere del medesimo Comando, espresso il 14 settembre 2023 a seguito delle memorie difensive prodotte dal -OMISSIS- dopo la ricezione del preavviso di rigetto, che, richiamato ancora una volta il parere del 2 aprile 2022, cita una sentenza della III sezione del Consiglio di Stato, la n. 2919 del 19 gennaio 2023, sulla natura discrezionale delle valutazioni concernenti l’affidabilità del soggetto di detenere armi e munizioni.
4. Osserva il Collegio che, sebbene, così come evidenziato nell’ordinanza cautelare n. 2/24 cit., buona parte del ricorso sia volto “a contestare la legittimità dell’originario divieto di detenzione di armi e munizioni del 24 gennaio 2017, piuttosto che il provvedimento del 5 ottobre 2023 di rigetto dell’istanza volta al suo riesame”, e ciò al fine di tratteggiare e precisare l’irrilevanza, specie sul piano penale, dell’episodio del 2016 che aveva condotto cautelativamente all’adozione del divieto, purtuttavia nell’ultima parte del ricorso, opportunamente valorizzata e illustrata dalla difesa in sede di discussione orale, si evidenzia che il ricorrente non ha riportato alcuna condanna e ha tenuto una ineccepibile condotta di vita. Si sottolinea anche che se a monte la legge non fissa una efficacia temporale precisa del divieto, esso non può avere una efficacia sine die , non rispondendo ad alcun interesse pubblico la sua protrazione a tempo indeterminato, laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.
4.1 Nel caso in esame il giudizio di persistente inaffidabilità espresso nel diniego impugnato poggia su circostanze insufficienti, in quanto tutte incentrate sull’unica denuncia patita, che per quanto riferita proprio alla materia venatoria, attiene ad un fatto di modesta consistenza (il ricorrente deteneva nella propria autovettura un richiamo elettronico per uccelli di tipo vietato), rimasto isolato e che non ha comunque condotto ad un accertamento di responsabilità penale. A ciò si aggiunga che l’episodio risale ad oltre sei anni fa e sulla condotta di vita del richiedente non vi sono, né vi sono mai stati, rilievi di sorta.
Ne discende, dunque, che proprio la natura cautelare e preventiva, più volte rievocata nel provvedimento impugnato e che caratterizza l’originario divieto, per un verso, rafforza la prospettazione difensiva laddove essa pone l’accento sulla irragionevolezza e sproporzione di un provvedimento inibitorio con efficacia sine die e, dall’altro, palesa la carenza dell’istruttoria e l’incoerenza della motivazione, non essendo stati acquisiti dalla Prefettura per il tramite delle Forze dell’Ordine elementi idonei a comprovare ad oggi “il rilevante scemare della fiducia nel futuro agire”.
Si aggiunga, infine, che l’ulteriore dato dell’età avanzata, cui si accenna nel parere del 2022 (il ricorrente è nato nel 1941), non si profila ex se ostativo alla mera detenzione delle armi.
5. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese della lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Antonino Priolo, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.