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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LE, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1011 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, in persona del Sindaco p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Rotondo in virtù di procura speciale allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
p.iva Controparte_1 P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dagli avv. Ciro Cotugno e Fabio Moliterno in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di LE n. 3474/2023
pubblicata il 31/07/2023 ( Opposizione al decreto ingiuntivo n.2810/17 emesso dal
Tribunale di LE )
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 2810/2017 il Tribunale di LE ingiungeva al Parte_1
il pagamento della somma complessiva di € 25.340,00 oltre spese in favore della
[...]
Cooperativa a titolo di rette per il collocamento dal CP_1 Controparte_1
04/01/2010 al 06/10/2010, in regime di residenzialità, del minore Persona_1
presso la comunità alloggio per minori denominata “Prato Verde”, sita in
[...]
Fisciano alla contrada San Lorenzo - località Pizzolano, gestita dalla Cooperativa, in virtù di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di LE del 18-23/01/2010,
della successiva proroga del collocamento sino al 21° anno di età e del provvedimento del 09-13/07/2010 con il quale il TM aveva disposto che il pagamento della retta per il minore fosse posta a carico del Pt_1
Con atto di citazione del 07/01/2018 il Comune di proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, di cui chiedeva l'annullamento, eccependo
1) la carenza di legittimazione attiva della Cooperativa, non potendo il TM scegliere la struttura ospitante e disporre delle finanze dell'Ente pubblico senza averlo previamente interpellato; 2) la carenza di legittimazione passiva del trattandosi di Pt_1
prestazioni non meramente assistenziali ma sanitarie, che pertanto dovevano gravare
2 Parte sulla competente; 3) l'infondatezza della domanda, essendo l'Ente tenuto al pagamento quello della residenza effettiva dell'assistito e non quello della residenza anagrafica, assumendo quest'ultima una valenza meramente indiziaria; 4) la
prescrizione della pretesa, essendo decorso dalla cessazione delle prestazioni il termine di un anno previsto dall'art. 2955,co.3, cc; 5) la violazione degli artt. 183 e 191 TUEL,
giacché, essendo l'obbligo del Comune di residenza di disporre il ricovero presso una struttura subordinato all'attestazione della copertura finanziaria, il Comune di Pt_1
non informato, non aveva potuto né scegliere né verificare la copertura della spesa di assistenza; 6) l'infondatezza della domanda - la partecipazione eventuale alle spese,
giacché il non essendo stato coinvolto nel procedimento, non aveva potuto Pt_1
effettuare le opportune verifiche circa la possibilità che una parte della retta fosse posta a carico della famiglia del minore; 7) la contestazione dell'entità della somma pretesa,
in quanto la retta giornaliera era stata determinata apoditticamente in 93€/g e senza detrarre a spesa per i giorni in cui il minore era stato assente;
era stato erroneamente applicato il Regolamento Regionale n. 6/2006; non era stata offerta la dimostrazione delle effettive prestazioni fornite dalla struttura nell'arco delle 24 ore;
la pretesa non poteva riguardare il periodo successivo al 28/10/2010, data di cessazione del collocamento del minore nella struttura.
Si costituiva l'opposta , che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità CP_2
dell'opposizione in quanto diretta a contestare provvedimenti, ormai passati in giudicato, emessi da diversa Autorità Giudiziaria e di cui il era a conoscenza Pt_1
sin dal gennaio 2010, sì come risultava dalla comunicazione del dirigente, avv. Barbuti,
del 12/03/2010. Nel merito, resisteva a tutti i motivi di opposizione: in particolare faceva rilevare di essere legittimata a chiedere il pagamento per effetto della prestazione eseguita;
che la richiesta era stata correttamente indirizzata al Comune di in virtù Pt_1
del decreto del TM;
che il Comune di era infatti il luogo di residenza del minore e Pt_1
3 della genitrice;
che il primo decreto del TM era affetto da evidente errore materiale nella parte in cui era stato individuato il Comune di IZ come soggetto tenuto al pagamento della retta ,e ciò in quanto l'indirizzo indicato nel provvedimento, ovvero
Via D'Amico n. 42, non esisteva nel Comune di IZ ma era invece la strada in cui abitava il nucleo familiare a che, come previsto nei decreti del TM, il Comune Pt_1
avrebbe potuto rivalersi nei confronti dell'assistito o della famiglia in ragione delle loro condizioni economiche;
che l'eccezione di prescrizione era infondata sia perché l'art. 2955, n. 3, cc non era applicabile al caso di prestazioni socio-assistenziali, sia perché,
trattandosi di prescrizione presuntiva, essa era incompatibile con l'ammissione, da parte del di non aver estinto l'obbligazione; che, a fronte dell'obbligo imposto dal Pt_1
provvedimento del giudice e trattandosi di prestazione dovuta ex lege, non poteva configurarsi alcuna violazione degli artt. 183 e 191 del TUEL;
che la verifica della situazione patrimoniale dell'assistito avrebbe potuto essere effettuata dal anche Pt_1
in un secondo momento essendo salvo il suo diritto di rivalsa;
che infondata era anche la doglianza relativa sia alla diaria di 93,00 €, trattandosi diche era un importo previsto dalla Carta dei servizi, documento obbligatorio ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione del Centro, sia all'effettiva permanenza del minore per 275 giorni,
che era invece documentato dai verbali di affidamento e di dimissioni. Concludeva
quindi per il rigetto dell'opposizione.
Espletata istruttoria orale, all'esito del giudizio il Tribunale di LE emetteva la
sentenza n. 3474/2023 pubblicata il 31/07/2023, con la quale, premesso che l'Ente
territoriale obbligato al pagamento della retta doveva identificarsi nel Comune di residenza che l'assistito aveva all'inizio del trattamento, essendo invece irrilevanti eventuali trasferimento di residenza successivi, e rilevato che nel caso di specie la famiglia aveva la residenza anagrafica nel Comune di;
rilevato altresì Parte_1
che, ai fini del calcolo delle somme richieste, la aveva fatto applicazione CP_2
4 delle tariffe contenute nelle “Linee guida della Regione per gli interventi residenziali”,
pubblicate nel BURC n. 31 del 28/04/2004, ha rigettato l'opposizione, confermato il
D.I. opposto dichiarandone la definitiva efficacia e condannato il al pagamento Pt_1
delle spese di lite.
La sentenza, notificata al procuratore di parte appellante in data 02/08/2023, è stata
impugnata dal con atto di citazione notificato il Parte_1 Pt_1
30/09/2023, con il quale l'appellante ha chiesto alla Corte di Appello di LE: “in
via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza o, altrimenti,
dell'esecuzione, ove nelle more avviata;
- nel merito: a) rigettare la domanda per
carenza di legittimazione attiva e di titolo (motivo 1); b) rigettare la domanda perché
obbligato all'eventuale spesa era il Comune di effettiva residenza della madre e/o del
minore, all'epoca in IZ (motivo 2); in subordine c) dichiarare inammissibile la
domanda per carenza di legittimazione passiva per la natura sanitaria delle prestazioni
rese (motivo 3); d) rigettare la domanda per omessa preventiva informativa e,
comunque, per carenza dell'originario impegno di spesa (motivo 4); in ulteriore
subordine e) rigettare la domanda per intervenuta prescrizione (motivo 5), con ogni
conseguente statuizione sulle spese e competenze di lite del doppio grado, oltre
accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario”
Si è costituita la “ ”, che ha resistito ai motivi di Controparte_1 CP_1
impugnazione concludendo, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto dell'appello in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale. Con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi agli avvocati antistatari.
La Corte con ordinanza collegiale del 01/02/2024 ha accolto l'istanza cautelare e disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli
5 scritti conclusionali e rinviato all'udienza del 06/02/2025; con successiva ordinanza del
06/03/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo – Violazione dell'art. 112 cpc: omissione di pronuncia
sull'eccepito difetto di legittimazione attiva e sulla nullità parziale del decreto del TM
09/13.07.2010; Violazione artt. 115 e 116 cpc: errata valutazione delle prove – il ha reiterato l'eccezione sollevata in prime cure in ordine alla sua carenza di Pt_1
legittimazione e conseguente nullità del decreto del TM, per non essere stato coinvolto nel procedimento né previamente informato circa l'adozione del provvedimento con il quale il TM, esorbitando dalla sua giurisdizione, aveva posto a carico della finanza pubblica comunale oneri di spesa senza previa approvazione e senza alcuna indagine circa la sussistenza dei requisiti in capo al beneficiario, per la partecipazione del
Comune alla spesa di collocamento in comunità; ha altresì rilevato che la CP_2
non aveva azione diretta nei suoi confronti per il pagamento della retta;
con il secondo motivo -- Violazione art. 12 preleggi – Violazione e falsa applicazione
art. 6, co.4, legge 328/2000 e artt. 43 e 45 cc : residenza effettiva della madre o
altrimenti del minore -- l'appellante ha contestato la decisione per avere il Tribunale, al fine di individuare il Comune tenuto al pagamento della spesa di collocamento in comunità, erroneamente applicato la regola della residenza anagrafica in luogo della residenza effettiva e abituale del minore, che era nel Comune di IZ;
con il terzo motivo – Violazione artt. 115 e 116 cpc: errata valutazione delle prove;
Violazione art. 2697 cc: carenza di prova della natura delle prestazioni – l'appellante ha impugnato la sentenza per avere il Tribunale riconosciuto integralmente le somme richieste e pertanto implicitamente disconosciuto la probabile natura sanitaria delle prestazioni della Cooperativa, così omettendo di considerare che il minore presentava
6 un disturbo ossessivo-compulsivo di personalità che aveva comportato anche un supporto psicologico che, in quanto trattamento sanitario, avrebbe imposto la sua presa
Parte in carico da parte della con il quarto motivo – Violazione art. 6 co.4 Legge 328/2000- Art. 181 e 193 DLGS
267/2000: omessa informativa preventiva – l'appellante ribadisce l'eccezione sollevata in primo grado in ordine alla omessa previa informativa che l'art. 6, co.4, L. n.
328/2000 prevede per consentire al Comune di individuare la struttura più adatta alle esigenze del minore, per verificare la sua possibilità di concorso nel pagamento della retta e per attivare le procedure per l'acquisizione delle relative risorse;
con il quinto motivo –Violazione art. 112 cpc: omissione di pronuncia sull'eccezione
di prescrizione- Violazione art. 2955 cc: prescrizione – il lamenta l'omessa Pt_1
pronuncia sull'eccezione di prescrizione di un anno sollevata con riferimento all'art. 2955,n.3,cc, senz'altro maturata all'epoca del ricorso per decreto ingiuntivo che, a fronte di fatti risalenti al 2010, era stato chiesto soltanto nel 2017.
2. L'appello va accolto.
2.1. Stante il carattere preliminare, va esaminato per primo il secondo motivo di
gravame.
Esso è fondato.
2.1.1. Sulla questione relativa alla individuazione del competente a provvedere Pt_1
al pagamento della retta per la collocazione del minore presso la comunità alloggio
“Prati verdi” gestita dalla Cooperativa appellata, vanno richiamati i condivisibili principi espressi dal Giudice di legittimità nella recente sentenza n. 24631/2022, che ha esaminato una vicenda esattamente identica a quella che ci occupa.
Nella sentenza, in cui la Corte richiama la propria precedente ordinanza n. 5869/2022
per affermare che “i sevizi e le prestazioni dovuti dai comuni devono rispettare il limite
economico delle risorse disponibili (comma 2 dell'art.6 della legge n. 328/2000), sicché
7 è nel rispetto anche di tale vincolo che si orienta la scelta del comune di provvedere o
meno al ricovero stabile della persona, ai sensi del comma 4, previa istruttoria sulle
condizioni di bisogno della persona stessa. In questo quadro di dovuto bilanciamento
tra il diritto all'assistenza sociale e l'esigenza di rispetto dei vincoli finanziari, si
inserisce la previa informativa al comune chiamato a decidere sull'onere economico di
un ricovero stabile”(che è proprio la questione qui prospettata al primo motivo di appello), si evidenzia che “Il canone personalistico adottato dalla L. n.328/00 non può
non orientare l'individuazione del comune competente. L'art.6, co.4 I. n.328/00 dispone
che: 'Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture
residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,
previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione
economica.' La norma non fa riferimento alla residenza anagrafica, bensì alla
residenza. Essa è da intendersi come residenza effettiva. Invero, la centralità della
persona fragile assunta dall'intero impianto della L. n.328/00 impone che sia il comune
di residenza effettiva, ossia quella sostanziale e non meramente formale, a dover
assumere l'onere economico del ricovero, in quanto comune più prossimo ai bisogni
della persona e meglio in grado di valutarne le modalità di presa in carico (…); la
norma non ha lo scopo di tutelare una pretesa esigenza di certezza in capo alla
struttura residenziale, che deve poter fare affidamento sul dato formale della
certificazione anagrafica, ma persegue la tutela della persona fragile, che ha diritto
alla presa in carico da parte del comune più vicino alle sue esigenze, qual è quello nel
cui territorio la persona effettivamente dimora. Si deve poi aggiungere che il tema della
residenza effettiva o anagrafica riguarda non il comune di mutata residenza a ricovero
già avvenuto ma il comune di residenza 'prima del ricovero' (…) dove la persona
effettivamente risiedeva al tempo dell'ingresso nella struttura residenziale. (…). La
previa informativa al comune, come richiesta dall'art.6, co.4 I. n.328/00, non è
8 surrogabile da una informativa postuma, a ricovero già avvenuto. Come detto,
l'informativa previa al comune ha il precipuo scopo di mettere l'ente nelle condizioni di
verificare la necessità o meno di un ricovero permanente alla luce dei limiti di spesa
che è tenuto a rispettare” .
2.1.2. Così interpretata la norma dell'art. 6, co.4, L n. 328/2000, ai fini della decisione della presente controversia va verificato se la residenza effettiva del minore, cioè la sua abituale dimora all'epoca in cui ne fu disposto il collocamento presso la comunità
alloggio 'Prati verdi ' di Fisciano, era nel Comune di IZ.
Il Giudice di primo grado, pur applicando il criterio della residenza anagrafica, aveva ritenuto dimostrata la residenza effettiva a IZ, e sul punto la statuizione non è stata oggetto di specifico motivo di appello.
La circostanza emerge comunque dalle dichiarazioni di madre Testimone_1
convivente del minore, che, escussa come teste dal Giudice di primo grado all'udienza del 29/06/2021, ha dichiarato di abitare “da almeno vent'anni a IZ” e di aver
“vissuto in alla via D'Amico 42 fino al 2001” per poi spostarsi a Parte_1
IZ con i figli, altresì specificando, con riferimento alla temporanea ospitalità data al figlio dalla sorella, che la stessa “viveva sempre nella medesima località” a IZ
ma in un'altra via.
Riscontro della residenza nel predetto Comune è dato poi dalla ricezione, da parte del minore e della madre, della notifica della convocazione per l'audizione davanti al
Tribunale per i minorenni effettuata dalla Polizia Municipale di IZ in data
30/12/2009 all'indirizzo di via Manin del medesimo Comune.
Alla residenza nel Comune di IZ (sia pure con erronea indicazione della via), del resto, aveva fatto riferimento anche il Tribunale per i Minorenni sia nel decreto del
18/12/2009, in cui aveva disposto che il minore fosse collocato in regime di residenzialità in una comunità che sarebbe stata individuata dai Servizi Sociali
9 competenti per territorio, con retta a carico del Comune di IZ, sia nel successivo decreto del 22/01/2010, con il quale prorogava la permanenza in comunità e l'onere economico a carico del medesimo Comune.
3. Alla luce delle risultanze di causa e in applicazione del principio espresso dal giudice di legittimità e confermato pure dalle più recenti pronunce Cass. 2024 n. 2912 e Cass.
2024 n. 20820 ( quest'ultima con richiamo anche alla conforme giurisprudenza amministrativa, cfr. CdSt. 2007/6386), la sentenza di primo grado, che ha rigettato l'opposizione e affermato la competenza del Comune di , quale comune Parte_1
della residenza anagrafica del minore, va riformata e per l'effetto il decreto
ingiuntivo n. 2810/2017 va revocato, essendo tenuto al pagamento il Comune di
IZ.
4. Gli altri motivi restano assorbiti.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.001,00, relativo al valore della causa (€ 25.340,00), negli importi medi e per le fasi trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LE, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 30/09/2023 dal Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale di LE n.
3474/2023, così provvede:
1) ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza,
accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2810/2017 emesso dal
Tribunale di LE nei confronti del di;
Pt_1 Parte_1
10 2) CONDANNA la al pagamento delle spese Controparte_3
di giudizio, che liquida in favore del per il primo grado Parte_1
in € 118,50 per c.u. ed € 5.077,00 per compenso, e per questo grado in € 355,50 per c.u. ed € 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Michele Rotondo che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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