TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/09/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 103 2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso L'avv GUGLIELMO Parte_1 C.F._1
PANUCCI ed elettivamente domiciliato in PAVIA corso MAZZINI 2/B presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, PA P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvti SOLDA' TEOBALDO, BARBARA GRASSELLI e ALBERTO
TESTI ed elettivamente domiciliata in CORSO CAVOUR 59 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv
Soldà
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione licenziamento;
differenze retributive;
risarcimento danni
Conclusioni del ricorrente:
1.1. accertare e dichiarare che il licenziamento così come intimato al ricorrente è nullo perché ritorsivo per i motivi esposti e per ogni ulteriore ragione rilevabile ex officio, con ogni conseguenza di legge, e per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante PA pro-tempore, a reintegrare in servizio il ricorrente o a corrispondergli l'indennità sostitutiva, pari a 15 mensilità, oltre al risarcimento del danno, rappresentato da un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata e pari a tutte le mensilità (al tallone mensile di € 12.851,08 lordi) non percepite dalla data del licenziamento fino alla reintegra e, comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre all'integrazione dell'indennità di preavviso (inclusiva del TFR sul preavviso) che risulterà dovuta, anche in ragione del riconoscimento delle differenze retributive e dei premi, quale differenza risultante tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto, il tutto oltre interessi, anche moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., e rivalutazione legale e con condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti ex lege.
1.2. accertare e dichiarare che con i provvedimenti del 05.10.2021 e con le condotte tenute successivamente a tale data e sino alla data di risoluzione unilaterale del rapporto
[...]
ha illegittimamente demansionato rispetto alla posizione CP_1 Parte_1 dirigenziale dallo stesso in precedenza svolta, con contemporanea, conseguente e successiva
1 realizzazione di un comportamento di mobbNG o, quantomeno, di strainNG in danno del lavoratore e, per l'effetto, condannare a risarcire al ricorrente l'importo ritenuto PA conforme a giustizia, per il danno non patrimoniale - danno biologico, psicofisico e da perdita di chance e di capacità lavorativa - da quest'ultimo subito, per un importo da determinarsi in misura non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) ovvero in quell'altra misura, maggiore o minore, risultanda di giustizia, il tutto oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale – e rivalutazione dal dovuto al saldo;
1.3. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] configurano un licenziamento NGiurioso e, in ogni caso, una violazione degli PA obblighi sia contrattuali sia extracontrattuali e che le stesse hanno cagionato a Parte_1 un danno biologico per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la lesione all'integrità psicofisica dal medesimo patito e, per l'effetto, condannare in persona PA del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a titolo di risarcimento Parte_1 del danno biologico e del danno non patrimoniale – morale ed esistenziale – complessivo, determinato dal turbamento psicologico dal medesimo patito e dalle alterazioni delle abitudini di vita patite dal medesimo, l'importo di € 39.205,00 (trentanovemiladuecentocinque/00) o quello, maggiore
o minore, che sarà ritenuto di giustizia;
oltre interessi – anche moratori – e rivalutazione monetaria.
1.4. accertare e dichiarare la nullità e la vessatorietà delle clausole relative alla ritenzione di quote del premio MBO annuale e il diritto di , per tutte le ragioni suesposte, al pagamento Parte_1 Contr Contr dell'intero premio 2020 e dell'intero premio 2021 e al risarcimento del danno derivante da mancato percepimento dell'integrale MBO 2020, dell'MBO 2021 e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento e al PA risarcimento nei confronti di dell'importo di € 106.717,37 Parte_1
(centoseimilasettecentodiciassette/37) lordi o al diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale - e rivalutazione;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, il danno Contr da perdita di chance in relazione al mancato pagamento dell'integrale MBO 2020 e dell' 2021 e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro- PA tempore, al risarcimento nei confronti di del relativo danno pari al valore Parte_1 Contr Contr dell'integrazione dell' 2020 e dell' 2021 di cui sopra (o al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia);
1.5. accertare e dichiarare che ha illegittimamente omesso di pagare a Parte_2
per tutte le ragioni suesposte differenze retributive pari a: - € 4.792,54 Parte_1
(quattromilasettecentonovantadue/54) per indennità di presenza Vernate per il periodo agosto 2017- maggio 2022;
- almeno € 90.180,96 (novantamilacentottanta/96), o a quella maggiore o minore somma emergenda e quantificanda in corso di causa, oltre interessi – anche moratori dal momento della proposizione della domanda – e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di lavoro straordinario – o di riposo compensativo/ferie non goduto - oltre la misura del lecito, per gli anni dal 2014 a maggio 2021 nei sabati e domeniche e nei giorni di ferie per come in narrativa;
o, in subordine, a risarcire il danno per
l'importo equivalente (o per il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione;
- l'integrazione del TFR e dell'indennità di preavviso o supplementare – importo da quantificarsi anche in considerazione del riconoscimento delle voci precedenti e di quelle relative al premio MBO.
- € 1.454,84 (millequattrocentocinquantaquattro/84) a titolo di indebite trattenute da parte del datore di lavoro;
1.6. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] costituiscono violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali e che PA ciascuna di esse ha cagionato a un danno all'immagine, all'onore, alla Parte_1
2 reputazione e al decoro (per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la denigrazione subita a mezzo annunci intra-aziendali ed extra- aziendali) e, per l'effetto, condannare PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento del danno all'immagine, all'onore, alla reputazione e al decoro, l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) o quello maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
1.7. accertare e dichiarare che, per le ragioni suesposte, ha violato la PA privacy di e, per l'effetto, condannare la predetta società, in persona del Suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, a pagare al predetto lavoratore l'importo di € 20.000,00
(ventimila/00) a titolo di risarcimento per il danno subito subito a seguito della violazione della sua privacy.
2.1. accertare e dichiarare che il licenziamento, così come intimato al ricorrente è illegittimo e comunque privo di giustificatezza, per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei PA confronti di dell'indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti Parte_1 Industria nella misura massima (24 mensilità), anche in considerazione dell'anzianità lavorativa presso il datore di lavoro, pari ad € 308.425,92 (trecentoottoquattrocentoventicinque/92) lordi, ovvero, in ogni caso, quell'importo maggiore o minore che risultasse di giustizia, comunque non inferiore ad € 231.319,44 (duecentotrentunomilatrecentodiciannove/44) lordi (pari alla misura minima di 18 mensilità) oltre all'integrazione dell'indennità di preavviso nella misura che risulterà dovuta, inclusiva del TFR sul preavviso, anche in ragione del riconoscimento delle differenze retributive e dei premi, quale differenza risultante tra quanto versato e quanto effettivamente sarà calcolato, il tutto oltre interessi, anche moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione legale e con condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti ex lege.
2.2. accertare e dichiarare che con i provvedimenti del 05.10.2021 e con le condotte tenute successivamente a tale data e sino alla data di risoluzione unilaterale del rapporto
[...]
ha illegittimamente demansionato rispetto alla posizione CP_1 Parte_1 dirigenziale dallo stesso in precedenza svolta, con contemporanea, conseguente e successiva realizzazione di un comportamento di mobbNG o, quantomeno, di strainNG in danno del lavoratore e, per l'effetto, condannare a risarcire al ricorrente l'importo ritenuto PA conforme a giustizia, per il danno non patrimoniale - danno biologico, psicofisico e da perdita di chance e di capacità lavorativa - da quest'ultimo subito, per un importo da determinarsi in misura non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) ovvero in quell'altra misura, maggiore o minore, risultanda di giustizia, il tutto oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale – e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2.3. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] configurano un licenziamento NGiurioso e, in ogni caso, una violazione degli PA obblighi sia contrattuali sia extracontrattuali e che le stesse hanno cagionato a Parte_1 un danno biologico per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la lesione all'integrità psicofisica dal medesimo patito e, per l'effetto, condannare in persona PA del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a titolo di risarcimento Parte_1 del danno biologico e del danno non patrimoniale – morale ed esistenziale – complessivo, determinato dal turbamento psicologico dal medesimo patito e dalle alterazioni delle abitudini di vita patite dal medesimo, l'importo di € 39.205,00 (trentanovemiladuecentocinque/00) o quello, maggiore
o minore, che sarà ritenuto di giustizia;
oltre interessi – anche moratori – e rivalutazione monetaria.
2.4. accertare e dichiarare la nullità e la vessatorietà delle clausole relative alla ritenzione di quote del premio MBO annuale e il diritto di , per tutte le ragioni suesposte, al pagamento Parte_1 Contr Contr dell'intero premio 2020 e dell'intero premio 2021 e al risarcimento del danno derivante da mancato percepimento dell'integrale MBO 2020, dell' e, per l'effetto, condannare CP_3
3 in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento e al PA risarcimento nei confronti di Parte_1
In via subordinata (e salvo gravame):
, dell'importo di € 106.717,37 (centoseimilasettecentodiciassette/37) lordi o al diverso importo Pt_1 maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale - e rivalutazione;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, il danno da perdita di chance in relazione al mancato pagamento Contr dell'integrale MBO 2020 e dell' 2021 e, per l'effetto, condannare in PA persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento nei confronti di Parte_1 Contr Contr del relativo danno pari al valore dell'integrazione dell' 2020 e dell' 2021 di cui sopra (o al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia);
2.5. accertare e dichiarare che ha illegittimamente omesso di pagare a Parte_2
per tutte le ragioni suesposte differenze retributive pari a: - € 4.792,54 Parte_1
(quattromilasettecentonovantadue/54) per indennità di presenza Vernate per il periodo agosto 2017- maggio 2022;
- almeno € 90.180,96 (novantamilacentottanta/96), o a quella maggiore o minore somma emergenda e quantificanda in corso di causa, oltre interessi – anche moratori dal momento della proposizione della domanda – e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di lavoro straordinario – o di riposo compensativo/ferie non goduto - oltre la misura del lecito, per gli anni dal 2014 a maggio 2021 nei sabati e domeniche e nei giorni di ferie per come in narrativa;
o, in subordine, a risarcire il danno per l'importo equivalente (o per il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia), oltre interessi
e rivalutazione;
- l'integrazione del TFR e dell'indennità di preavviso o supplementare – importo da quantificarsi anche in considerazione del riconoscimento delle voci precedenti e di quelle relative al premio MBO.
- € 1.454,84 (millequattrocentocinquantaquattro/84) a titolo di indebite trattenute da parte del datore di lavoro;
2.6. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] costituiscono violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali e che PA ciascuna di esse ha cagionato a un danno all'immagine, all'onore, alla Parte_1 reputazione e al decoro (per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la denigrazione subita a mezzo annunci intra-aziendali ed extra-aziendali) e, per l'effetto, condannare PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento del danno all'immagine, all'onore, alla reputazione e al decoro, l'importo di €
30.000,00 (trentamila/00) o quello maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
2.7. accertare e dichiarare che, per le ragioni suesposte, ha violato la PA privacy di e, per l'effetto, condannare la predetta società, in persona del Suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, a pagare al predetto lavoratore l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di risarcimento per il danno subito subito a seguito della violazione della sua privacy.
3.1. posto che il licenziamento intimato da nei confronti di PA Parte_1
è pacificamente ed incontrovertibilmente privo di giusta causa, condannare, per l'effetto,
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento nei PA confronti dell'integrazione dell'indennità di preavviso nella misura che risulterà Parte_1 dovuta, inclusiva del TFR sul preavviso, anche in ragione del riconoscimento delle differenze retributive e dei premi/bonus riconosciuti con la presente causa, quale differenza risultante tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto, il tutto oltre interessi, anche moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione legale e, in ogni caso, di quell'importo minore o maggiore che risultasse
4 di giustizia;
con condanna altresì di in persona del legale PA rappresentante pro tempore, al pagamento all' della dovuta contribuzione sociale;
CP_4
In estremo subordine (e salvo gravame):
3.2. accertare e dichiarare che con i provvedimenti del 05.10.2021 e con le condotte tenute successivamente a tale data e sino alla data di risoluzione unilaterale del rapporto
[...]
ha illegittimamente demansionato rispetto alla posizione CP_1 Parte_1 dirigenziale dallo stesso in precedenza svolta, con contemporanea, conseguente e successiva realizzazione di un comportamento di mobbNG o, quantomeno, di strainNG in danno del lavoratore e, per l'effetto, condannare a risarcire al ricorrente l'importo ritenuto PA conforme a giustizia, per il danno non patrimoniale - danno biologico, psicofisico e da perdita di chance e di capacità lavorativa - da quest'ultimo subito, per un importo da determinarsi in misura non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) ovvero in quell'altra misura, maggiore o minore, risultanda di giustizia, il tutto oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale – e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3.3. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] configurano un licenziamento NGiurioso e, in ogni caso, una violazione degli PA obblighi sia contrattuali sia extracontrattuali e che le stesse hanno cagionato a Parte_1 un danno biologico per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la lesione all'integrità psicofisica dal medesimo patito e, per l'effetto, condannare in persona PA del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a titolo di risarcimento Parte_1 del danno biologico e del danno non patrimoniale – morale ed esistenziale – complessivo, determinato dal turbamento psicologico dal medesimo patito e dalle alterazioni delle abitudini di vita patite dal medesimo, l'importo di € 39.205,00 (trentanovemiladuecentocinque/00) o quello, maggiore
o minore, che sarà ritenuto di giustizia;
oltre interessi – anche moratori – e rivalutazione monetaria.
3.4. accertare e dichiarare la nullità e la vessatorietà delle clausole relative alla ritenzione di quote del premio MBO annuale e il diritto di , per tutte le ragioni suesposte, al pagamento Parte_1 Contr Contr dell'intero premio 2020 e dell'intero premio 2021 e al risarcimento del danno derivante da mancato percepimento dell'integrale MBO 2020, dell'MBO 2021 e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento e al PA risarcimento nei confronti di dell'importo di € 106.717,37 Parte_1
(centoseimilasettecentodiciassette/37) lordi o al diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale -
e rivalutazione;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, il danno Contr da perdita di chance in relazione al mancato pagamento dell'integrale MBO 2020 e dell' 2021 e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro- PA tempore, al risarcimento nei confronti di del relativo danno pari al valore Parte_1 Contr Contr dell'integrazione dell' 2020 e dell' 2021 di cui sopra (o al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia);
3.5. accertare e dichiarare che ha illegittimamente omesso di pagare a Parte_2
per tutte le ragioni suesposte differenze retributive pari a: - € 4.792,54 Parte_1
(quattromilasettecentonovantadue/54) per indennità di presenza Vernate per il periodo agosto 2017- maggio 2022;
- almeno € 90.180,96 (novantamilacentottanta/96), o a quella maggiore o minore somma emergenda e quantificanda in corso di causa, oltre interessi – anche moratori dal momento della proposizione della domanda – e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di lavoro straordinario – o di riposo compensativo/ferie non goduto - oltre la misura del lecito, per gli anni dal 2014 a maggio 2021 nei sabati e domeniche e nei giorni di ferie per come in narrativa;
o, in subordine, a risarcire il danno per
l'importo equivalente (o per il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia), oltre interessi
e rivalutazione;
5 - l'integrazione del TFR e dell'indennità di preavviso o supplementare – importo da quantificarsi anche in considerazione del riconoscimento delle voci precedenti e di quelle relative al premio MBO.
- € 1.454,84 (millequattrocentocinquantaquattro/84) a titolo di indebite trattenute da parte del datore di lavoro;
3.6. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] costituiscono violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali e che PA ciascuna di esse ha cagionato a un danno all'immagine, all'onore, alla Parte_1 reputazione e al decoro (per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la denigrazione subita a mezzo annunci intra-aziendali ed extra-aziendali) e, per l'effetto, condannare PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento del danno all'immagine, all'onore, alla reputazione e al decoro, l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) o quello maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
3.7. accertare e dichiarare che, per le ragioni suesposte, ha violato la PA privacy di e, per l'effetto, condannare la predetta società, in persona del Suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, a pagare al predetto lavoratore l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di risarcimento per il danno subito subito a seguito della violazione della sua privacy
Conclusioni del convenuto respNGere il ricorso presentato dal Sig. nei confronti per Parte_1 Controparte_5 tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella presente memoria, ed assolvere la convenuta da tutte le domande in esso contenute;
Con vittoria di spese, diritti e onorari
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.1.2023 ex dirigente della resistente, ha adìto il Parte_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia lamentando sia la illegittimità del licenziamento irrogatogli in data 17.5.2022 per asserita “soppressione della mansione” in quanto ritorsivo e comunque privo di giustificatezza, sia condotte di demansionamento, mobbNG o comunque strainNG da parte del datore di lavoro che gli avevano causato un danno biologico, all'immagine, all'onore, alla reputazione e al decoro, sia il mancato pagamento del premio MBO, del lavoro straordinario e di altri emolumenti di cui alle conclusioni sopra riportate
Si costituiva tempestivamente la Società resistente, richiedendo il rigetto delle domande.
Alla udienza del 16.5.2023 la Giudice tentava la conciliazione e rinviava all'udienza del 28.9.2023 per l'interrogatorio delle parti, all'esito delle quali, si riservava.
Con ordinanza del 30.11.2023 venivano ammessi i mezzi istruttori e nuovamente tentata la conciliazione. La proposta conciliativa della Giudice avente ad oggetto il pagamento al lavoratore della somma lorda di € 230.000,00 oltre a contributo spese veniva accettata da entrambe le parti, ma non si addiveniva ad una conciliazione in quanto parte ricorrente non intendeva inserire nella
6 transazione l'equo premio per invenzione non oggetto della presente causa, mentre era intenzione della società comprendere anche tale voce. (per la quale è pendente controversia in altra sede giudiziaria).
Si procedeva, pertanto, all'assunzione delle prove orali. All'udienza del 29.5.2025 la Giudice autorizzava il deposito di comparsa nella procedura per equo premio vertente tra le parti CP_1
dinanzi al Tribunale di Venezia e rinviava per discussione con termine per note- all'udienza del
10.7.2025 la giudice dava atto del mancato funzionamento del supporto usb rinviava all'udienza del
17.7.2025 affinchè il ricorrente producesse altro supporto.
Sul mutamento di mansioni
Al ricorrente, assunto ex art 2112 cc nel febbraio 2014 a seguito di acquisizione da parte di ET
NI spa di Samgas srl di cui era dipendente sin dal 1989, veniva attribuita qualifica dirigenziale a decorrere dal 1.8.2017 con il ruolo di responsabile “Divisione Samgas poi divenuta Divisione Misura
Misura” presso il sito di Rosate.
Pacifico che nell'ambito della Divisione Misura al ricorrente riportassero tutti i responsabili delle funzioni acquisti, logistica, pianificazione, produzione, l'ufficio tecnico meccanico, l'ufficio tecnico elettronico, l'amministrazione e la qualità (doc. 3 all mem cost e doc 9 all ricorso)
In particolare, come si evince L'organigramma (doc 14 all ricorso) e non oggetto di contestazione, alla figura del Responsabile di Divisione Misura rispondevano:
- ufficio acquisti componenti e servizi (4 persone);
- resp. logistica e magazzini interni ed esterni ( ); Testimone_1
- resp. produzione ); Tes_2
- resp. pianificazione e manutenzione ( ; Testimone_3
- resp. ufficio tecnico meccanica e misura ( ); Testimone_4
- resp. Ufficio tecnico elettronica e post vendita ( ; Testimone_5
- resp. amministrazione ( ); Per_1
- resp. qualità ( ) Persona_2
Il compito del ricorrente era di definire, coordinare, dirigere e controllare le attività e gli obiettivi dei vari Responsabili che a lui riportavano al fine di raggiungere gli obiettivi della Divisione Misura concordati con l'Ing. , suo superiore gerarchico, e con l'azienda all'inizio di ogni anno. Persona_3
Quale dirigente della Divisione Misura con la responsabilità di gestione di personale (oltre 150 dipendenti - oltre ad un numero notevole di lavoratori somministrati - vd doc 6 all ricorso visura
CCIAA) al ricorrente era stata attribuita la posizione di “Dirigente” ai sensi dell'art 2 lett d) d.lgs
81/2008, come emerge dalla presa d'«atto di riconoscimento» datato 10 settembre 2020 (doc. 2 all mem cost).
7 Con lettera datata 5.10.2021 la società, facendo seguito al «giudizio di idoneità alla mansione con prescrizioni e limitazioni per il periodo compreso tra il 28/09/2021 e il 27/03/2022 ricevuto dal medico competente» comunicava al ricorrente di aver individuato «le mansioni di Senior Technical Specialist, in staff al e a diretto riporto del Value Stream Leader Ing. Parte_3 PE
, alla quale adibirla» (doc 22 all ricorso).
[...]
Si legge nella lettera di mutamento di mansioni che il nuovo ruolo «strategico per la politica di espansione dell'azienda» consisteva nel «supportare i differenti responsabili di funzioni nei seguenti ambiti: progetti di localizzazione della produzione delle famiglie di prodotti collegati alla Divisone
Misura; progetti e attività dell'ufficio tecnico della Divisione Misura;
progetti e attività dell'ufficio acquisti della Divisione Misura», ruolo che poteva essere svolto nelle modalità ritenute più opportune dal ricorrente, anche da remoto, attese le prescrizioni mediche (doc. 23 all mem cost).
Il certificato medico datato 28.9.2021 (doc 23 all ricorso) richiamato nella suddetta lettera formulava una diagnosi di sindrome ansioso depressiva in ambiente lavorativo conflittuale;
esiti di infezione da
SARScoV2 ed esprimeva un giudizio (temporaneo) di idoneità con le seguenti prescrizioni/limitazioni: non adibire a trasferte;
consentire carichi di lavoro adeguati.
Il ricorrente lamenta che il mutamento di mansioni, NGiustificato, abbia realizzato un demansionamento.
In tale contesto la Corte di Cassazione (con sent. n. 17365/2018) ha chiarito che, allorché il dipendente lamenti un demansionamento, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo;
tale onere può essere soddisfatto “attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
La procuratrice speciale della società, in sede di libero interrogatorio ha dichiarato “Al ricorrente era stato chiesto di affiancare e supportare l'ufficio acquisto. La figura di era stata Parte_4
creata per lui al fine di adeguare le mansioni alle prescrizioni del medico, tanto che poteva lavorare in smart workNG tutta la settimana. In tale mansione poteva sfruttare le sue conoscenze. Era di supporto
e ausilio di uffici che prima dirigeva”.
Il teste NG , Responsabile Divisione Gas e Acqua (ovvero, come da organigramma, Value Persona_3
Stream Leader della Value Stream Componenti e Servizi anche della Divisione Misura), con il compito di coordinare l'attività di diversi siti tra cui quello di Rosate, ha dichiarato che: «All'interno dell'ufficio tecnico il ricorrente, come specialist, doveva supportare i responsabili di funzione per lo svolgimento dei progetti di localizzazione. Ricordo come responsabile tecnico di funzione Testimone_4
8 nell'ufficio acquisti non c'era un responsabile di funzione ma un addetto tal . Per i Parte_5 progetti di localizzazione il ricorrente doveva supportare per l'India»; Tes_2
-la teste NG ha affermato: «Ricordo che a un certo punto era arrivata una mail dalla Tes_2
azienda che comunicava un cambiamento organizzativo per cui aveva assunto il ruolo di Parte_1
“tutor tecnico” che poteva supportare tutte le funzioni aziendali. Ricordo che aveva supportato il team degli acquisti e me sulla localizzazione in India. Mi ha aiutato a far partire la localizzazione in India della produzione e mi ha supportato nel definire i requisiti per la costruzione della camera climatica.
Mi diede il materiale necessario. E i riferimenti da contattare per l'esecuzione del progetto. Ciò all'inizio del 2022 gennaio/febbraio per circa una settimana di lavoro condiviso. Poi ricordo che aveva fatto una analisi dei bilanci dei fornitori principali per capire lo stato di salute dei fornitori e individuare quelli critici e quelli su cui fare investimenti di nuovi progetti. Ciò sempre all'inizio del
2022. Aveva condiviso con tutto il team degli acquisiti le analisi effettuate. Non mi ricordo il numero esatto dei fornitori esaminati ma comunque meno di una decina. Si trattava di analisi di bilanci molto dettagliate che venivano fatte ogni anno sempre da con l'esame dell'ultimo bilancio dei Parte_1
fornitori» e ancora «Ricordo che era stato richiesto a di coordinare il team del savNG Parte_1
(contenimento costi)»;
- il teste NG delegato per la sicurezza, in relazione al nuovo ruolo assegnato al Testimone_6
ricorrente ha dichiarato: «era prevista per il ricorrente la funzione di supporto di altre funzioni della divisione per lo sviluppo di prodotti e soluzioni tecniche e per lo sviluppo di nuovi mercati all'estero»;
- il teste NG responsabile risorse umane, (erroneamente indicato nel verbale di udienza del Tes_7
14 gennaio 2025 come “ ”), sulle nuove mansioni del ricorrente ha dichiarato che «si Tes_8
trattava di una posizione che comportava lo studio di fattibilità su progetti di localizzazione in India e in Turchia oltre a dare supporto all'ufficio tecnico e acquisti su questi progetti e in generale su progetti di risparmio. Il bagaglio tecnico di era importante e dunque per l'ufficio acquisti e Parte_1 per l'ufficio tecnico era una risorsa. Prima come responsabile di divisione può aver collaborato a qualche progetto di localizzazione, ma non con la stessa intensità e dedizione, dovendo svolgere tante altre mansioni. Le localizzazioni poi sono state portate avanti e il progetto definito».
L'art. 1, co. 1 C.C.N.L. dirigenti industria (doc. 25 fasc. ric.), applicato al rapporto di lavoro in oggetto, stabilisce che “Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod.civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”.
9 Applicati i consolidati principi di diritto alla fattispecie concreta, appare dirimente ai fini del decidere
(e, quindi, assorbente ogni altra questione) rilevare che i compiti assegnati al ricorrente il 5.10.2021 non paiono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente, non implicando, infatti, all'evidenza, l'esercizio di autonomia né di potere decisionale.
Al ricorrente in data 5.10.2021 è stata assegnata una attività di supporto e affiancamento. Ruolo che non risulta prevedesse responsabilità gerarchica e responsabilità decisionale diretta per le varie attività
e la gestione del personale (v teste ) PE
Un dirigente, per definizione, necessita di potere decisionale, in quanto è la figura che, all'interno di un'organizzazione, assume la responsabilità di prendere decisioni strategiche e operative, con autonomia e indipendenza. Questo potere decisionale è fondamentale per il suo ruolo di coordinamento e gestione delle attività. Nel caso di specie, con l'assegnazione delle nuove mansioni non vi è stato un ridimensionamento del potere decisionale, ma la totale soppressione dello stesso.
Peraltro la effettiva consistenza delle mansioni attribuite al ricorrente emerge anche da quanto dichirato dal teste : “io avevo raccomandato ai vari interessati …di farsi supportare da nelle PE Parte_1 loro attività anche quando non ne avessero esigenza o bisogno….”
Ritiene, dunque, la odierna giudicante che il complesso delle circostanze di fatto sin qui esaminate comprova in modo univoco il demansionamento del ricorrente passato L'essere un dirigente in posizione apicale (direttore di stabilimento) con compiti di coordinamento di personale di qualifica inferiore, ad addetto, in costanza dell'inquadramento nella categoria dei dirigenti, ad attività di supporto/affiancamento delle persone che sulle quali in precedenza esercitava un potere direttivo e di controllo.
La difesa della convenuta ha sostenuto che, in ogni caso, l'assegnazione del nuovo incarico fosse dipesa da circostanze non imputabili alla stessa che aveva dovuto adeguarsi alle prescrizioni del medico competente.
Secondo tale prospettazione la assegnazione a mansioni di sarebbe da Parte_6
considerarsi un “accomodamento ragionevole” al fine di tutelare la salute del lavoratore alla luce delle prescrizioni del medico competente.
Il ricorrente sostiene invero che le limitazioni del medico competente non potessero giustificare la attribuizione di mansioni non dirigenziali.
Ovviamente, come già rilevato, grava sul datore che demansiona il lavoratore ( nel caso come quello di specie in cui il demansionamento non è accettato) l'onere della prova di non poter attuare le prescrizioni conservando al lavoratore le medesime mansioni e della inesistenza di mansioni equivalenti.
10 L'NG responsabile HR, ha dichiarato in qualità di teste “Ero a conoscenza delle limitazioni del Tes_7 medico competente delle mansioni del ricorrente. e' stato il motivo principale del cambio di ruolo. Con quelle limitazioni era complicato fare trasferte e anche la richiesta di un carico di lavoro adeguato che poi era stata precisata dal medico competente come divieto di ore straordinarie, era incompatibile con il ruolo di capo di divisione al fine di preservare la salute della persona”.
Della asserita specificazione del medico competente del divieto di svolgere ore straordinarie (dunque oltre le otto ore giornaliere) non vi è traccia nella documentazione prodotta, né lo stesso è stato indicato dalla convenuta come teste.
Il medico, conscio di avere di fronte un dirigente il cui orario di lavoro non era predeterminato, non ha indicato un numero di ore lavorative, ma si è limitato a indicare la necessità di un carico di lavoro
“adeguato” al fine di evitare un impegno gravoso ed usurante a fronte delle condizioni di salute del ricorrente. D'altra parte ogni lavoratore dovrebbe avere un carico di lavoro “adeguato”, che non travalichi i limiti della ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori.
Il fatto di aver motivato il cambio di mansioni del ricorrente con la impossibilità di svolgere un carico di lavoro adeguato non può che stare a significare che il datore di lavoro fosse perfettamente consapevole che al lavoratore era stato assegnato un carico di lavoro “inadeguato”.
Quindi la prescrizione del medico non poteva sorreggere un radicale mutamento di mansioni quale quello operato con la creazione di un ruolo ad hoc non dirigenziale e peraltro “ a scadenza”, ma avrebbe richiesto una rimodulazione della mansione dirigenziale al fine di mettere in condizione il dirigente di lavorare in modo non usurante.
Quanto alle trasferte si evidenzia che la procuratrice speciale della convenuta in sede di libero interrogatorio ha dichiarato: “Noi ci siamo adeguati alle indicazioni del medico competente. Non potendo più svolgere trasferte e muoversi sul territorio abbiamo dovuto cambiare le mansioni. Non avrebbe potuto seguire i progetti in India e in Turchia senza fare trasferte. L'NG ha preso in PE mano la situazione. Non so chi abbia fatto trasferte in questi paesi successivamente all'ottobre 2021, né quante trasferte siano state fatte per questi progetti e anche presso il sito di Talamona. Forse hanno
Tes_ fatto trasferte e ”. CP_6
Inoltre sempre in tema trasferte si vedano le dichiarazioni dei testimoni che hanno confermato che già dal 2020 la maggior parte delle trasferte veniva effettuata L'NG , che per questo era Tes_2 stata affiancata, per la sua attività, L'NG . Persona_4
Infatti l'NG (quadro responsabile di produzione) ha confermato che “nel mese di maggio Tes_2
2021, viste le innumerevoli attività riportate all'interno dell'A3i della divisione misura (piano di medio
11 periodo) da eseguire in trasferta fuori dalla sede di Rosate, le aveva chiesto se la teste Parte_1
fosse disponibile ad occuparsi dei progetti degli stabilimenti in trasferta fuori sede e tale proposta era stata accettata” (cap 50 ricorso). (superiore gerarchico del ricorrente) e Persona_3 Tes_2
Tes_ hanno confermato che “ aveva proposto a che la teste ) fosse affiancata da Parte_1 PE
perché la aiutasse con la gestione delle sue attività nella sede di Rosate al fine di permetterle CP_6
di seguire i nuovi progetti in trasferta”
Quindi il problema delle trasferte ed in particolare delle trasferte all'estero (India e Turchia) non poteva considerarsi un ostacolo al mantenimento del ruolo di Dirigente della divisione Misura in quanto era praticamente risolto.
Né parte convenuta ha provato quante trasferte nazionali siano state svolte e da chi dal mese di ottobre
2021 in poi. Prova necessaria al fine di valutare la necessità del cambio di ruolo del ricorrente. Neppure
è stata fornita la prova che tale attività non fosse (almeno temporaneamente) delegabile almeno sino alla successivo giudizio del medico competente (avvenuto dopo sei mesi e dunque nel marzo 2022).
Si richiama nuovamente quanto dichiarato dalla procuratrice speciale di “Non so chi CP_1
abbia fatto trasferte in questi paesi successivamente all'ottobre 2021, né quante trasferte siano state
Tes_ fatte per questi progetti e anche presso il sito di Talamona. Forse hanno fatto trasferte e ” CP_6
(verbale udienza 28.09.2024).
Si evidenzia che la deposizione del teste in punto trasferte è contraddittoria: dopo aver PE
Tes_ dichiarato: aveva chiesto nell'aprile maggio 2021 a di effettuare delle trasferte per Parte_1 seguire i lavori all'estero visto che aveva acquisito competenze. Nello svolgimento delle mansioni all'interno sarebbe stata supportata da altro personale. NV dopo aver parlato con lei parlò con me e io fui d'accordo con questa organizzazione. Dopo questa organizzazione le trasferte di CP_1
non sono diminuite)» ha continuato, palesemente contraddicendosi: “Se le trasferte non fossero state
Tes_ fatte da le avrebbe fatte NV in quanto era lui che doveva seguire la attività in trasferta.
Dimostrato dunque non solo il demansionamento ma anche la NGiustificatezza dello stesso.
A fronte di ciò si evidenzia che il ricorrente non ha dedotto in modo sufficiente quale sarebbe stato il danno effettivo derivante dal demansionamento.
La questione è trattata al punto c) del ricorso a pag 77 e 78.
Le deduzioni del ricorrente sono estremanente generiche. Per costante giurisprudenza, il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diverso modo, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante L'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto,
12 in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio, deducendo l'esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chances, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché, fermo l'inadempimento, l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore (Cass., sez. un., 24/03/2006, n.6572, ripresa, ex multis, da Cass., 23/07/2019, n.19923)..
Sul punto si rammenta da ultimo quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. n. 18568/2024) nel senso che il danno da perdita di chance “è configurabile in presenza di una condotta che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche” e che “deve essere legato alla condotta da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio del 'più probabile che non'“.
Non solo dunque allo scopo voluto è necessario allegare gli elementi dai quali ricavare appunto l'elevata probabilità di conseguire il risultato voluto - la chance perduta dovendo presentarsi come un'apprezzabile e non irrilevante probabilità di successo (Cass., n. 28993/2019) - ma è poi necessario altresì precisare e dimostrare il danno determinatosi per la perdita delle dedotte opportunità, non potendosi configurare una sorta danno in re ipsa (v. Cass. n. 5641/2018). Nel caso di specie nulla viene dedotto dal ricorrente in merito che nel novembre 2022 il ruolo di dirigente della Divisione Misura sia stato soppresso. Per_5
Non risulta neppure adeguatamente scrutinato l'eventuale impoverimento del bagaglio professionale del ricorrente.
Il ricorrente afferma inoltre di aver subito un danno permanente alla propria integrità psico-fisica per effetto del citato demansionamento, tuttavia tale affermazione è rimasta sfornita di prova.
Dalla documentazione medica del 08/10/21, visita presso il CPS di Pavia, emerge che la sintomatologia
è inquadrabile in disturbo dell'adattamento con ansia e insonnia.
13 La documentazione medica del 18.10.2021 (visita medicina del lavoro “Maugeri doc 28 all ricorso) menziona disturbo d'ansia correlato a problemi lavorativi condizioni di per sé inidonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a manifestare una lesione permanente (danno biologico).
Non pare all'uopo sufficiente nemmeno la consulenza di parte, giacché – per consolidato orientamento
– la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv. 607812- 01;
Cass. civ.,Sez. III, Ord., 01/02/2023, n. 2980). In ogni caso si evidenzia che la perizia de qua, peraltro, individua la correlazione causale della malattia diagosticata “disturbo di adattamento cronicizzato con ansia ed umore depresso di grado moderato” con le “descritte (dallo stesso ricorrente) dinamiche vessatorie” . Dinamiche vessatorie delle quali non si ritiene sia stata raggiunta la provacome verrà esplicitato nel prosieguo.
Sul licenziamento
Il 24.3.2022 il medico competente confermava la idoneità con prescrizioni per i successivi due anni.
Con lettera datata 17.5.2022 il ricorrente è stato licenziato “per soppressione della posizione” con la seguente motivazione: “come Le è noto, i progetti strategici da Lei seguiti, in qualità di Senior
Technical Specialist in supporto ai team di lavoro agli stessi dedicati, hanno ormai visto ultimata la relativa fase di analisi e studio di fattibilità e richiedono ora l'avvio della successiva fase esecutiva sul campo. La necessità di mantenere la posizione di Senior Technical Specialist da Lei attualmente ricoperta non appare pertanto più attuale e di conseguenza la nostra Società ha deciso di sopprimerla» (doc 1 all ricorso).
Si legge inoltre che: «pur non essendovi tenuta, la Società ha verificato se vi fossero ulteriori posizioni cui utilmente adibirla, dovendo tuttavia prendere atto della Sua mancata manifestazione di interesse ad assumere i ruoli dirigenziali individuati dalla nostra Società presso la joint venture ET NI
DB India Provate Limited, in alternativa, presso la controllata ET NI (USA) Inc.»
La lettera proseguiva che lo stesso non avrebbe potuto essere riassegnato al precedente ruolo di
«Responsabile Divisione Misura “in quanto, come già comunicato, non risulta compatibile con le Sue limitazioni e prescrizioni alla mansione accertate dal medico competente e in ogni caso sono in atto alcune attività prodromiche ad una riorganizzazione interna che porterà alla soppressione di quel ruolo”.
14 Si impone una prima e immediata considerazione: l'illegittimo esercizio dello jus variandi incide negativamente sulla sussistenza del nesso di causalità tra le ragioni del licenziamento e la scelta del lavoratore da licenziare: non dovendo occupare quella specifica posizione lavorativa, il ricorrente nemmeno poteva essere individuato quale dipendente da licenziare in ragione del venir meno della stessa.
Come già correttamente evidenziato dal Tribunale di Milano (sent 1 ottobre 2013, n. 7623) “se… è stato demansionato, come pare dedursi chiaramente L'istruttoria orale, il licenziamento… fondato sul giustificato motivo oggettivo consistito nella soppressione della posizione… non puo' dirsi legittimo, poiché attuato attraverso un prodromo del tutto illecito. Se ne deduce che il motivo oggettivo posto alla base del licenziamento va considerato manifestamente insussistente, con le conseguenze di cui al comma 4 S.L. (richiamato dal comma 7)” Conforme Trib Milano sent n 4274/2017.
In ogni caso il licenziamento è da considerarsi illegittimo anche senza il collegamento al precedente demansionamento.
In via generale si osserva che il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente la ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo tipologicamente conformato alla fattispecie prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 3, esso tuttavia non si sottrae ai limiti generali posti all'esercizio dei poteri datoriali, per cui esso non può essere il frutto di scelte imprenditoriali arbitrarie, pretestuose o persecutorie (cfr.
Cass. n. 13958 del 2014; Cass. n. 21748 del 2010.
Peraltro, una volta che sia esplicitata dal datore di lavoro la ragione posta a giustificazione causale della risoluzione del rapporto di lavoro ed in giudizio si accerta invece che la ragione indicata non sussiste, il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su discrezionali opzioni imprenditoriali, bensì per una valutazione concreta sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione formalmente addotta: in sostanza l'inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, così come giudizialmente verificata, rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione. Il Giudice è vincolato alla verificazione del motivo addotto in modo specifico nella lettera di licenziamento: il licenziamento è NGiustificato quando il motivo addotto è inesistente ( Cfr. la sentenza della Cassazione n. 23503 del 9.10.2017, la quale ha sottolineato in modo convincente la fondamentale importanza della motivazione addotta nel licenziamento del dirigente)
Il compito del giudicante appare pertanto chiaro: sulla base degli elementi probatori allegati e acquisiti deve verificare se la ragione enunciata nella lettera di licenziamento sia effettivamente sussistente.
Il ricorrente è stato licenziato adducendo la soppressione della posizione a conclusione della attività di studio di fattibilità e di analisi dei progetti strategici seguiti.
15 Tale motivazione non è stata confermata L'NG che, dopo aver ammesso che la Persona_3
“posizione di senior specialist era nata per cercare di mettere a volore le competenze e le conoscenze di per una maniera utile per la organizzazione e compatibile con le limitazioni ricevute”, ha Parte_1 dichiarato “Cap 24) Questo ruolo prima non esisteva. Poi il ruolo è stato soppresso in quanto si era scaricato del suo contenuto perchè il supporto tecnico per le progettualità non era più utile per
l'ufficio tecnico. Ciò in quanto i responsabili di funzione avevano assunto una autonomia nella gestione dei progetti e il supporto tecnico fornito dal ricorrente non era più necessario o comunque non utile alla organizzazione e da lì la proposta per un diverso impegno. Non ricordo per quali progetti lui dovesse essere un supporto tecnico. Io ero il diretto superiore di anche quando Parte_1
gli fui assegnato il ruolo di specialist. Ribadisco che non ricordo i progetti che dovesse seguire.
Peraltro ha aggiunto: “Dopo il licenziamento del ricorrente la società ha seguito altri progetti che richiedevano un supporto tecnico ad abbiamo localizzato sia in India che in Turchia e ora in America
e stiamo lavorando per questa localizzazione. Le due localizzazioni in India e Turchia si sono concretizzate nel 2022, mentre in America la localizzazione era già attiva prima del 2022 ed è stata allargata la attività alla produzione dei contatori del gas con un progetto che è iniziato credo due tre anni fa come sviluppo dei contatori per il mercato americano.”
Quindi la posizione del ricorrente, secondo l'NG , era stata soppressa non per la conclusione PE
delle attività a cui il ricorrente era addetto, ma perché le stesse avevano cominciate a essere svolte in autonomia, dai responsabili di funzione.
Si deve inoltre aggiungere che nulla viene menzionato nella lettera di licenziamento relativamente alle altre attività assegnate al ricorrente nel ruolo di senior technical specialist che nulla avevano a che fare con i progetti di localizzazione – asseritamente conclusisi -e cioè quelle di “affiancamento dei responsabili di funzione per i progetti e le attività relativi all'Ufficio Acquisti (ad esempio, quello denominato, Project SavNG)”. Come osservato da parte ricorrente nelle note autorizzate, a pag. 28 della comparsa della società convenuta emerge la “contraddittorietà” di quanto sostenuto dalla stessa circa il venir meno della figura del Senior Technical Specialist, ove si sostiene che “Non solo, ma nello svolgimento di tale incarico (Senior Technical Specialist) l' di fatto indirizzava e supportava Parte_1
ben tre Funzioni (Produzione, Acquisti e Ufficio Tecnico) che rappresentavano (e rappresentano tuttora!) il 90% delle attività del sito di Rosate”: dunque, se al tempo della redazione della comparsa – maggio 2023, a distanza di un anno dal licenziamento -, è la stessa società a riferire che le tre funzioni supportate e indirizzate da rappresentano ancora il 90% delle attività del sito di Rosate, Parte_1
non si comprende quale sia stato il motivo della soppressione della figura di indirizzo del Senior
Technical Specialist.
16 Inoltre, a fronte della motivazione enunciata, si deve verificare la effettiva impossibilità di riassegnazione al precedente ruolo come responsabile della divisione Misura.
Si tratta di un apprezzamento in ordine alla effettività delle ragioni espressamente poste in concreto a giustificazione del licenziamento che rientra nella competenza del giudice del merito, che non smentisce affatto il principio di diritto secondo cui per il licenziamento del dirigente d'azienda non opera l'obbligo di repechage, quanto piuttosto si iscrive nell'ambito del legittimo controllo giudiziale circa la corrispondenza tra la ragione formalmente enunciata a fondamento del recesso e quella reale riscontrata nel processo.. ( Cfr. sul punto le argomentazioni assolutamente condivisibili della sentenza della Cassazione n. 23503 del 9.10.2017).
Innanzitutto si evidenzia che a nulla rileva la successiva riorganizzazione che avrebbe portato nell'autunno 2022 alla soppressione di tale ruolo di dirigente della divisione Misura in quanto alla data del 17.5.2022 (data del licenziamento) tale posizione era sussistente e rivestita ad interim da PE
. Sulla base delle considerazioni già esposte la mancata riassegnazione a mansioni (che come
[...]
già osservato neppure dovevano essere sottratte) non può che considerarsi illegittima.
Alla stregua delle considerazioni esplicitate, si può ben affermare, dunque, che il licenziamento formalmente comminato sia privo di giustificazione e dunque illegittimo.
Esclusa, dunque, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento addotto dalla CP_7
resistente, prima di procedere all'individuazione delle conseguenze dell'accertata illegittimità del licenziamento, debbono essere vagliate le doglianze formulate da parte attrice in ordine alla pretesa natura ritorsiva del recesso.
Sul licenziamento ritorsivo
Secondo la tesi del ricorrente il recesso datoriale sarebbe stato determinato da un intento ritorsivo.
In particolare, la si sarebbe determinata a licenziare il ricorrente a causa: PA
- della discussione da aveva avuto con un collega ( ) e, in particolare, del Parte_1 Persona_6
«clima conflittuale esistente tra il ricorrente ed il collega che ricevette, invece Persona_6
l'appoggio incondizionato dei superiori», così come anche del fatto che il ricorrente sarebbe entrato in contrasto con «figure apicali» dell'azienda; -
- del fatto che avrebbe sollevato più volte problematiche e carenze in tema di sicurezza;
Parte_1
- del fatto che il ricorrente avrebbe evidenziato i rischi connessi all'utilizzo, da parte della convenuta, di un elevato numero di lavoratori somministrati e alle loro possibili ritorsioni nei confronti dell'azienda.
Nell'atto introduttivo del giudizio particolare ( e quasi esclusiva) rilevanza viene attribuita all'episodio occorso con il collega Per_6
17 Si osserva che il licenziamento ritorsivo si configura come una NGiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito.
A differenza di quel che accade per la discriminazione (che opera obiettivamente, in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza a una categoria protetta, a prescindere L'illecita volontà del datore di lavoro), al fine di ottenere l'accertamento della nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito ex art. 1345 c.c., o comunque ritorsivo, è necessaria la prova del fatto che si tratti dell'unica ragione posta a fondamento della determinazione datoriale di interrompere la collaborazione lavorativa con il dipendente.
Sul punto, l'onere della prova grava integralmente sul lavoratore, chiamato a dimostrare che l'intento di rappresaglia abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro.
Il suddetto onere nel caso di specie non è stato soddisfatto.
Quanto alla discussione intercorsa il 17.5.2021 tra il ricorrente e , addetto alla qualità Persona_6
presso un altro stabilimento, la Società aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti di in seguito alla segnalazione effettuata da all'Organismo di Vigilanza ed avente ad Parte_1 Per_6
oggetto comportamenti tenuti dal ricorrente nei confronti di A seguito delle giustificazioni e Per_6
chiarimenti del ricorrente allo stesso non era stata irrogata alcuna sanzione (e ciò, già di per sé, dimostra l'assenza di qualunque intento ritorsivo nei confronti dello stesso). Peraltro si osserva che si pone in insanabile contrasto con l'asserito atteggiamento ostile e punitivo di cui il ricorrente sarebbe stata vittima il fatto che, nelle more dell'avvio della procedura disciplinare del 2 giugno 2021, la società convenuta avesse assegnato al ricorrente, evidentemente riconoscendone le capacità e le competenze, la gestione del sito di Talamona (SO) a decorrere dal 1° giugno 2021, con responsabilità delle seguenti funzioni:
- produzione logistica ed amministrazione Persona_7
- Ufficio acquisti ( ) Persona_8
- Ufficio tecnico e qualità . Persona_9
Nelle note autorizzate parte ricorrente a parziale modifica di quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, ribadisce che il demansionamento prima e il licenziamento poi sarebbero stati determinati unicamente dalla volontà di allontanare un dirigente divenuto “scomodo” a causa delle sue “doglianze” relative alla sicurezza.
Seguendo la prospettazione del ricorrente il problema relativo alla incompletezza/ non correttezza dell'organigramma sicurezza era un problema che durava da anni tanto che lo stesso non aveva inizialmente voluto accettare l'incarico dell'incarico di dirigente “della sicurezza” ai sensi dell'art 2 lett d) d. lgs 9 aprile 2008 n. 81 testo unico sicurezza). Proprio in quanto tale “problema” era noto e
18 conosciuto da anni (vd teste ) non si ritiene possa aver avuto efficacia determinante nel Tes_9
demansionamento e nel licenziamento del ricorrente, così come la questione dell'eccessivo ricorso alla somministrazione e alle temute potenziali ritorsioni da parte dei lavori somministrati non stabilizzati, ritorsioni che, peraltro, in tanti anni, si sarebbero verificate in un'unica occasione.
Quanto al riferimento del datore di lavoro, nella lettera del 2.11.2021 (doc 30 all ricorso) in risposta alla contestazione da parte di del mutamento di mansioni, alle “istanze e doglianze” Parte_1 presentate all'NG quale delegato alla sicurezza, al colloquio del 4.10.2021 al fine di Testimone_6
giustificare il mutamento di mansioni, si evidenzia che dal resoconto di tale colloquio (doc 14 all mem cost), in assenza di deposizioni testimoniali sul contenuto dello stesso, emergono una molteplicità di istanze e di doglianze del dirigente dunque la genericità del richiamo non consente di comprenderne la effettiva portata.
Si potrebbe ravvisare, nel demansionamento prima e nel licenziamento poi, un intento discriminatorio per ragioni di salute, ma questo profilo di illegittimità non è stato eccepito dal ricorrente e dunque non può essere esaminato dalla giudice.
Quindi respinta la domanda avente ad oggetto il licenziamento ritorsivo lo stesso deve essere ritenuto NGiustificato stante la assenza di prova dell'effettiva sussistenza di concrete e reali ragioni organizzative, tecniche o produttive alla base del licenziamento, unitamente ai numerosi elementi emersi che inducono a ritenere che il recesso abbia assunto i caratteri di arbitrarietà e pretestuosità che, in base ai principi normativi e giurisprudenziali sopra ricordati, ne determinano l'NGiustificatezza.
Dalla accertata NGiustificatezza del licenziamento de quo deriva, dunque, il diritto del ricorrente a percepire, a titolo risarcitorio, l'indennità supplementare, omnicomprensiva, di cui all'art. 19 del
C.C.N.L. per i Dirigenti Industria pro tempore vigente (v. doc all ricorso) che prevede:
“Eccetto i casi di licenziamento nullo, per i quali trova applicazione la disciplina di legge, ove il
Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è NGiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, omnicomprensiva, nel rispetto dei parametri seguenti: ---- oltre quindici anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso”
In considerazione della durata del rapporto di lavoro, della condotta delle parti, dell'età anagrafica e aziendale del dirigente e della gravità delle circostanze che hanno portato alla cessazione del rapporto la indennità supplementare può essere quantificata nella misura massima di 24 mensilità, sulla base del tallone mensile di Euro 12.851,08 (corrispondente alla mensilità di preavviso come si evince dal doc 45 di parte ricorrente in cui viene quantificata la indennità sostitutiva del preavviso in complessivi euro
19 154.213: trattandosi di 12 mensilità ogni mensilità è pari ad euro 12851,08) che deve essere incrementata dalla incidenza del premio MBO come si dirà piu avanti.
Sulla NGiuriosita' del licenziamento
La domanda va rigettata in quanto deve escludersi il carattere NGiurioso e diffamatorio del licenziamento secondo il costante orientamento interpretativo della Corte di legittimità (cfr. Sez. L - ,
Ordinanza n. 16064 del 10/06/2024). La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato: “13. la sentenza gravata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il carattere NGiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso (Cass. n. 23686/2015; cfr. anche Cass. n. 6548/2024); la sentenza di merito ha espressamente richiamato il precedente di legittimità (Cass n. 5760/2019), con il quale è stato precisato che il licenziamento NGiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che dà luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme NGiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio (Cass. n.
5885/2014, n. 21279/2010, n. 6845/2010, n. 15469/2008);..”.
Si veda inoltre sent Cassazione civile sez. lav., 15/10/2010, n. 21279) “Viene fatto riferimento ad un'NGiuriosità del recesso, in ragione della sua motivazione, ma, come evidenziato dalla elaborazione giurisprudenziale in materia di lavoro subordinato, gli addebiti di natura disciplinare o di inadempimento, anche se infondati, non sono sufficienti in se stessi a qualificare il recesso come NGiurioso, essendo rilevante invece a tal fine la particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate e le eventuali NGiustificate e lesive forme di pubblicità date al provvedimento. In relazione alla specie risulta quindi non illogico e non contrastante con principi di diritto il giudizio negativo formulato dal giudice di merito circa la non sussistenza di modalità lesive nella intimazione del recesso.”
Nella fattispecie concreta in esame deve escludersi la sussistenza di espressioni connotate da particolare offensività e non funzionalità rispetto alle finalità dei provvedimenti emessi.
Nemmeno poi è stato allegato che la società resistente abbia adottato NGiustificate e lesive forme di pubblicità in relazione al provvedimento di recesso.
Deve pertanto accertarsi che la condotta del datore di lavoro non abbia travalicato gli usuali canoni comportamentali tipici della fase di estinzione del rapporto di lavoro e quindi devono essere rigettate le domande di risarcimento del danno non patrimoniale formulate dal ricorrente fondate sulla dedotta natura NGiuriosa del licenziamento.
20
Sul risarcimento del danno per violazione della privacy
Al di là della possibile lesione, il ricorrente, che pur propone domanda risarcitoria, omette totalmente di allegare quali sarebbero stati i danni conseguenti a tale violazione.
Non potendo parlarsi di un danno in re ipsa, sarebbe stato onere dello stesso allegare e dimostrare quali pregiudizi le siano derivati dalla asserita violazione da parte del datore di lavoro.
Nessuna deduzione vi è al riguardo.
Il ricorrente avrebbe dunque dovuto dare prova di quale sia stato il pregiudizio subito, non potendo lo stesso ritenersi in re ipsa (cfr. Cass. n. 4005/20 che qualifica il danno all'immagine quale danno conseguenza e quindi per il quale è necessario, da parte del presunto danneggiato, la prova) e non potendo rimettere alla valutazione equitativa del giudice l'accertamento dell'an del pregiudizio. Il criterio equitativo, invero, può solo sopperire ad una impossibilità di liquidazione precisa del danno, ma laddove il danno sia accertato.
Ancor più di recente la Corte di Cassazione ha così statuito: “il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost e L'art. 8 della
CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ai sensi dell'art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato. Costituisce, quindi, lesione NGiustificabile non la mera violazione della normativa in materia di privacy, ma quella che offende in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Il danno alla privacy (come ogni danno non patrimoniale) non sussiste in “re ipsa”, ma va provato anche attraverso presunzioni.
Per ottenere il risarcimento non basta quindi affermare la semplice lesione del proprio diritto alla protezione dei dati personali, ma occorre dimostrare le effettive conseguenze pregiudizievoli subite per effetto dell'illecito trattamento e la loro gravità” (Cass. n. 16402/21).
Sulla indennita' di presenza presso il sito di Vernate
Il ricorrente, come si evince dai cedolini/buste paga prodotti (doc. 59 all ricorso) e, ad esempio, dal cedolino relativo al mese di giugno 2016 (doc. 60 all ricorso), sino a prima del riconoscimento della qualifica di Dirigente – 01.08.2017 -, percepiva effettivamente una “indennità di presenza Vernate” pari ad € 4,13166 al giorno, che, moltiplicati per circa 20 giorni lavorativi al mese, ammontavano ad €
82,63/mese.
21 Sin dal momento del passaggio a Dirigente – 01.08.2017 – allo stesso non è più stata riconosciuta tale indennità, che derivava ancora dalla vecchia Società SAMGAS. Il ricorrente ritenga si tratti di un diritto acquisito e dunque ne ha chiesto il pagamento dal 01.08.2017, per un totale di € 4.792,54
(quattromilasettecentonovantadue/54), oltre interessi – anche moratori dal momento della domanda giudiziale – al saldo effettivo.
La domanda è destituita di fondamento poiché tale indennità è stata assorbita L'incremento retributivo concordato tra le parti in occasione della promozione alla superiore qualifica dirigenziale
(doc. 9 all ricorso).
Infatti dalla lettera di promozione che le parti hanno espressamente qualificato come «complessivo» il nuovo trattamento economico lordo «concordato».
La domanda di condanna va pertanto rigettata.
Sul lavoro straordinario
Il ricorrente sostiene di aver sempre lavorato almeno 10 ore in sede tutti i giorni, spesso senza neppure la pausa pranzo e dal 2016 al luglio 2021 anche fino a 12 ore;
nonché dal 2016 al 2021 - almeno 2 ore tutti i sabati e 2 ore tutte le domeniche e due ore tutti i giorni durante i periodi di ferie.
Chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 90.180,96
(novantamilacentottanta/96) per aver lavorato due ore al giorno per 48 sabati/anno più 48 domeniche/anno per 7 anni e per 15 giorni di ferie all'anno (già decurtati i sabati e le domeniche di cui al conteggio sopra) per 7 anni per 2 ore/giorno sulla base di € 52,24/ora.
Parte convenuta nella memoria di costituzione non ha negato i fatti dedotti dal ricorrente, ma si è limitata ad affermare che il dirigente, in quanto tale, avesse ampia autonomia nell'organizzare la propria giornata lavorativa e che nessuno gli avesse mai chiesto di lavorare il sabato o la domenica e durante le ferie.
La parola definitiva, quindi, spetta al giudice, il quale è chiamato a valutare nel caso concreto se i supporti documentali e testimoniali forniti dal dirigente siano sufficienti e precisi per poter parlare di lavoro straordinario e diritto al maggior compenso.
Il ricorrente non ha domandato il risarcimento del danno da usura psicofisica che è un danno non patrimoniale distinto da quello biologico, che incide sul diritto al riposo costituzionalmente protetto ed inerisce ai diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata L'ordinamento). Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “l'autonomia del danno alla salute rispetto al danno da carattere
«gravoso e usurante» della prestazione (danno che già Cass. 2455/2000, cit. indicava come relativo ai
«disagi» fisiopsichici, così distNGuendoli dalle vere proprie infermità, temporanee o permanenti) rende
22 evidente come quest'ultimo diritto attenga piuttosto alla dignità della prestazione lavorativa, quale espressione particolare, nell'ambito della produttività nel lavoro per altri, della dignità della persona”.
(cfr. Cass., 5 agosto 2020 n. 16711)
Gli arresti della Suprema Corte sono chiari nel precisare che “al di là dello sfociare del pregiudizio
(danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica […], qualora venga in gioco la violazione
[…] del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa” (cfr. Cass., 21 luglio 2023 n. 21934)
Ma si ripete il ricorrente non ha richiesto tale danno, ma la retribuzione delle ore straordinarie prestae il sabato, la domenica e nel periodo feriale.
L'art 17, comma 5, del D.l.vo n. 66/2003 ha previsto che nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12
e 13 non trovano applicazione ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta, per quanto qui di interesse, di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo.
In questo contesto normativo e giurisprudenziale il diritto al compenso può essere riconosciuto per l'eventuale lavoro straordinario solo nel caso di superamento del limite di ragionevolezza.
Infatti, per il personale direttivo, l'accertamento giudiziale circa la proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, deve essere riferito al trattamento economico “complessivo” erogato, derivandone che, anche nel caso in cui si sia superato il limite della ragionevolezza, il diritto al compenso per lavoro straordinario è escluso se tale più gravosa prestazione risulti già remunerata dal complesso degli elementi retributivi corrisposti (Cass. 13 giugno 2008, n. 16041).
Nel caso di specie si evidenzia che il contratto di lavoro individuale (doc 9 all ricorso) prevedeva che il trattamento annuo lordo (euro 117500) dovesse essere comprensivo e compensativo di ogni e qualsiasi prestazione anche di carattere saltuario, straordinario, ed eccezionale, diurna, notturna, domenicale festiva nonché di ogni altro apporto.
A fronte di tale retribuzione il ricorrente non ha eccepito la violazione dell'art 36 Cost in relazione al requisito della proporzionalità e adeguatezza della stessa alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Il teste direttore delle risorse umane, sentito all'udienza del 14.01.2025, pur sostenendo Tes_7 che “il ricorrente non aveva obbligo di orario, era un dirigente” ha ammesso: “il ricorrente era molto appassionato e tenace sugli obiettivi e telefonava ai collaboratori anche durante le ferie. Spesso chiamava me al mattino presto durante il mio viaggio da casa al lavoro tra le sei e le otto oppure al ritorno a casa tra le 18 e le 20. Non si è mai risparmiato sul lavoro e chiedeva lo stesso ai suoi
23 collaboratori. Non so se gli desse obiettivi o incarichi che gli richiedessero di lavorare anche PE
il sabato o la domenica. Mi pare che una volta per problemi di un cliente abbia dovuto annullare delle vacanze estive”
Deve poi escludersi che l'impegno orario del fosse dovuto a particolare zelo o stakanovismo, così come
è irrilevante che non vi fossero specifiche direttive del datore di lavoro sulla osservanza di un orario di lavoro effettuate tramite ordini di servizio o mail o su attività lavorativa. Sul punto, ciò che rileva è la tipologia e la qualità delle mansioni che erano state assegnate al ricorrente in relazione alla gestione della divisione Misura e l'impegno ad essa connesso.
Pertanto, la concentrazione di tante mansioni nella sua persona nell'ambito di una realtà aziendale di particolare grandezza e complessità richiedevano necessariamente un impegno giornaliero particolarmente gravoso, un'attenzione su più fronti che giustificava un orario che poteva superare il limite di ragionevolezza stante le problematiche di varia natura che il dipendente doveva affrontare.
Impegno lavorativo che dunque non può ritenersi frutto di un'autonoma decisione del dirigente, assunta senza alcuna NGerenza da parte del datore di lavoro, ma rappresenta, al contrario, diretta conseguenza delle scelte aziendali, che hanno comportato l'attribuzione di una consistente attività lavorativa a
Parte_1
La domanda di pagamento del lavoro straordinario va però respinta.
In ricorso si fa riferimento ad “almeno due ore il sabato e la domenica… e durante le ferie”
Tale indicazione non risulta specificata dalla moglie del ricorrente in sede di escussione testimoniale.
La moglie del ricorrente, assunta in qualità di teste sui capitoli di cui al ricorso ha Testimone_10
risposto:
100. Vero che mentre si trovava a casa lavorava al computer o tramite il cellulare sia la Parte_1
mattina presto che alla sera, rientrato da lavoro o dopo cena per almeno 2 ore? Confermo Tes_10
101. Vero che il ricorrente negli anni dal 2014 al 2021 lavorava al computer o tramite il telefonino tutti i sabati e tutte le domeniche almeno o al mattino o al pomeriggio, e spesso anche per tutto il giorno, comunque mai meno di 2 ore? DE Confermo Tes_10
102. Vero che negli anni dal 2014 al 2021 mentre eravate in ferie – estive o invernali, come da cedolini prodotti e che si rammostrano - INVERNIZZI trascorreva buona parte delle vacanze lavorando al computer o tramite il cellulare per almeno 2 ore al giorno? DE GIULI Confermo
103. Vero che negli anni dal 2014 al giugno 2021 è stato pressochè completamente Parte_1
assente dalla vita familiare in quanto al lavoro? Confermo Tes_10
Peraltro dalle mail che sono state prodotte (inviate dal 2016 al 2022 e ricevute dal 2020 al 2022 doc 51
e 52 all ricorso) emerge che effettivamente il ricorrente avesse lavorato durante vari fine settimana e in
24 alcuni giorni di ferie, ma non è possibile L'analisi delle mail, riuscire a quantificare esattamente l'impegno giornaliero durante i fine settimana e i periodi di ferie. Si ribadisce che non pare sufficiente la generica deposizione della moglie.
Occorre osservare che secondo un principio consolidato in giurisprudenza (V. tra le tante, Cass.
19/06/2018, n.16150, Corte appello Milano sez. lav., 13/08/2019, n.1144) grava sul lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo. Al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova (e prima ancora la allegazione) della sua esatta collocazione cronologica.
In merito allo straordinario, va ricordato che come noto, gli sconfinamenti in eccesso L'orario di lavoro contrattuale, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro (Cass. Sez. L, sentenza n. 1389 del 29/01/2003). senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n.
3714 del 16/02/2009).
Sul mobbNG e sullo strainNG
Nel caso si specie non sono ravvisabili condotte persecutorie riconducibili a tale illecita fattispecie.
Nel caso che qui ne occupa, ad avviso della giudice, la prova orale e documentale non ha suffragato la ventilata sussistenza di un ambiente di lavoro connotato da intenti ritorsivi e persecutori, ma una tipica condotta inadempiente del datore di lavoro che, in violazione della norma dell'art. 2103 cod. civ., ha sottratto al ricorrente le mansioni caratterizzanti l'attività lavorativa privandolo del diritto all'esecuzione della propria prestazione, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino (cfr. tra molte altre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 31182 del 02/11/2021)
Sul premio mba
Contr Il piano incentivante in essere a decorrere dal 2019 è stato espressamente accettato le condizioni sottoscritte dal ricorrente (doc. 1 all mem cost).
25 Nello specifico, il regolamento prescrive che «in ogni anno, l'importo massimo erogabile (“Bonus”) non potrà eccedere il valore del 30% della sua RAL individuale. Eventuali valori eccedenti
(“%Surplus”) potranno essere cumulati al premio risultante negli anni successivi. L'eventuale eccedenza (il surplus del regolamento) rispetto al 30% viene utilizzata nei 2 anni successivi al fine di integrare, sino al massimo del 30% della RAL, l'eventuale bonus che dovesse essere maturato in misura inferiore a tale limite massimo.
Pertanto, come anche descritto nell'esempio indicato nel regolamento, se nel 2019 il bonus raggiunge il
35%, nel 2020 il 28% e nel 2021 sempre il 28%, il surplus del 5% relativo al bonus del 2019 viene utilizzato per integrare al 30% quello del 2020 e quello del 2021.
Come osservato da parte convenuta la formulazione del Regolamento stesso non è censurabile né illegittima, avendo esso ad oggetto una materia – la retribuzione variabile – certamente disponibile e non è contraria a quanto previsto dal CCNL Dirigenti Industria applicato, che prevede, solo «per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali» di incentivazione (e la PA
come detto, aveva predisposto un proprio piano) quattro possibili modelli adottabili dalle aziende del settore (art. 6bis del CCNL citato).
Va poi rimarcato che la retribuzione variabile in esame ha la finalità di motivare il personale al raggiungimento di obiettivi, ma anche e soprattutto di fidelizzare i dirigenti promuovendo il loro trattenimento in azienda (c.d. retention).
Pacifico in quanto non contestato che il ricorrente avesse maturato, nel 2020, un premio dell'importo di
Euro 119.027,37. Nel 2021 ha percepito (a titolo di bonus) il 30% della RAL, ossia Euro 35.250. e dunque non ha diritto per tale anno ad alcuna differenza.
In relazione alla richiesta per l'anno 2021 la società contesta il diritto sulla base del regolamento della società che stabilisce espressamente che «comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro avvenute prima dell'erogazione, non daranno alcun diritto al pagamento della parte variabile eventualmente maturata…» (doc. 1 all mem cost).
Le parole “prima dell'erogazione” non posso che essere interpretate come “prima della maturazione del diritto alla erogazione”. La maturazione del diritto alla erogazione era stabilita nel mese di maggio. Il ricorrente era presente in azienda in maggio, essendo stato licenziato il 23 maggio. Pacifico che per gli altri dipendenti (come per il ricorrente l'anno precedente) il bonus sia stato inserito nella busta paga di maggio il cui importo è stato effettivamente percepito il 10 giugno.
La intepretazione di cui sopra deriva sia dal Regolamento MBO del 9 maggio 2019 al punto 6, “La
RAL utilizzata come base di calcolo per l'MBO sarà quella di riferimento nel mese di erogazione del premio” e comunque è l'unica possibile: seguendo il ragionamento della datrice di lavoro anche un
26 dipendente licenziato il giorno prima dell'accredito sul conto della retribuzione non avrebbe diritto alla retribuzione variabile e tale interpretazione non può essere seguita.
In ogni caso, il diritto alla percezione del bonus non può essere in alcun modo condizionato L'intimazione di un licenziamento illegittimo che ha impedito, di fatto, al lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro.
Sulla incidenza del premio sulla indennita' sostitutiva del preavviso e sul tfr
Il preavviso è regolato L'art. 2118 c.c., che rinvia, per la determinazione, alla disciplina del CCNL di settore, e L'art. 2121 c.c., che, al primo comma, sancisce: “L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato”. In relazione al TFR, l'art. 2120 c.c., prevede che “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto
a titolo di rimborso spese”.
Nella specie, l'art. 24 del CCNL di settore (doc. 12 bis all ricorso) non effettua alcuna deroga, stabilendo che “per il computo del trattamento di fine rapporto, si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni,
i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale.
Fanno altresì parte della retribuzione l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale”.
In base alle predette norme, quindi, deve ritenersi che ogni elemento della retribuzione non occasionale e non erogato a titolo di puro rimborso spese, debba incidere nel computo del TFR e debba altresì essere considerato, quale media nel triennio precedente, per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso. Una deroga al predetto principio generale, in tema di TFR, è, infatti, ammessa solo nel caso di diversa previsione della contrattazione collettiva di settore, mentre per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso valgono solo i principi dell'art. 2121 c.c., senza possibilità di deroga delle parti. Sul punto, la giurisprudenza è, infatti, univoca nel ritenere che “Ai fini del calcolo del t.f.r. i
27 criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati L'art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla normativa collettiva [28] intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma di legge” (Cass. sez. lav. - 25/09/2019, n. 23932; conf. Cass. sez. lav. - 24/10/2012, n. 18207).
Inoltre: “Il concetto di retribuzione recepito dagli art. 2118, comma 2, c.c. (ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento) e 2120 c.c. (ai fini del calcolo del t.f.r.) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività, nel senso che in detti calcoli vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contNGente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro” (Cass. sez. lav. - 01/10/2012, n. 16636).
Si deve ritenere dunque fondata la rivendicazione della inclusione del premio nel calcolo della indennità sostitutiva del preavviso (e dunque della indennità supplementare) e del TFR.
Sul punto in memoria nulla è stato eccepito.
Ciò in quanto tali premi, nonostante il loro carattere variabile e condizionato ai risultati di produzione, rappresentano una modalità ordinaria e non estemporanea di retribuzione variabile del ricorrente, volta a remunerare l'efficacia e la positiva incidenza dell'attività espletata dal dirigente sui risultati economici aziendali.
Essi devono perciò essere considerati come premi di produzione ai sensi dell'art. 2121 co. 2 c.c. e dunque inclusi nella base di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso (e, conseguentemente, dell'indennità supplementare) e del TFR.
Sebbene non si possa addivenire in questa sede ad una liquidazione precisa, si ritiene che trattandosi di mero calcolo aritmetico, possa essere pronunciata sentenza definitiva.
Danni alla autovettura
Destituita di fondamento la richiesta di condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro
1454,84 trattenuta dalle competenze di fine rapporto per danni alla autovettura in dotazione al ricorrente.. si è rifiutato di sottoscrivere il verbale di riconsegna dell'auto nel quale il perito esterno della Parte_1
società di noleggio aveva registrato tutti i danni causati dal ricorrente non riparati (doc. 28 all mem cost). Legittimamente ha trattenuto i danni dalle competenze di fine rapporto PA per l'importo di Euro 1.454,84, come da fattura prodotta (doc. 29 all mem cost).
Interessi moratori ex art 1284 comma 4 cc
28 Quanto alla richiesta di condanna al pagamento gli interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., si osserva quanto segue:
La questione dell'applicabilità, alle controversie di lavoro, dell'art. 1284, comma 4, c.c. che prevede, dalla data della domanda giudiziale, l'applicazione del saggio degli interessi previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è controversa ed ha costituito oggetto di rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. da parte del Tribunale di Parma
(Sent. 3 agosto 2023).
Secondo un primo orientamento (cfr. Trib. Roma 22 giugno 2020, n. 3577; Trib. Lucca 2 marzo 2023),
l'art. 1284, co. 4, c.c. non sarebbe applicabile ai crediti di lavoro, perché derogato dalla disciplina speciale prevista L'art. 429, comma 3, c.p.c. che prevede, come noto, un regime di favore per i crediti del lavoratore.
Secondo un diverso orientamento, invece, non vi sarebbero ostacoli all'applicazione della disciplina prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro, in quanto l'art. 429, comma 3, c.p.c., nella parte in cui prevede che sui creditidi lavoro debbano essere applicati gli interessi nella misura legale, opererebbe un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza (cfr. Tribunale di Perugia 15 marzo 2022, n.
53; Tribunale di Venezia, 16 marzo 2023, n. 176). Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione
(sentenza n. 12974/24) hanno, tuttavia, dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del rinvio, essendo venuta meno la condizione della necessità che la questione di diritto definisse anche parzialmente il giudizio a quo, ciò a seguito dell'intervento di altra pronuncia su rinvio pregiudiziale (Cass. n.
12449/24) che ha enunciato il principio secondo cui, ove il giudice disponga il pagamento degli « interessi legali » senza alcuna ulteriore specificazione, debba intendersi la corrispondenza della misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, al saggio previsto L'art. 1284, comma 1, c.c., così lasciando irrisolta la questione dell'applicabilità della disciplina di cui al comma 4 ai crediti di lavoro.
Ferme i contrapposti orientamenti, ritiene questo giudice che la tesi prospettata nelle pronunce che concludono per l'inapplicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. sia da condividere.
A tale conclusione si perviene leggendo la norma speciale prevista per le condanna al pagamento di somme di denaro dettata L'art. 429, comma 3, c.p.c. per i crediti di lavoro. L'utilizzo dell'aggettivo
“legale”, voluto dal legislatore a specificazione del termine “misura” (riferito al saggio degli interessi),
è funzionale a delimitare il perimetro del rinvio all'art. 1284 c.c..
La norma disciplina sia gli interessi legali che gli interessi convenzionali che gli interessi moratori.
Considerato l'esplicito riferimento ai soli interessi legali compiuto da norma speciale, quale deve
29 intendersi l'art 429, terzo comma, c.p.c., la tesi che propende per l'inapplicabilità ai crediti di lavoro pare più persuasiva. (nello stesso senso Corte di Appello di Milano sent n. 528/2025 e sent n 18/2025).
L'esito del giudizio porta alla compensazione delle spese di lite nei limiti di un terzo con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dei residui due terzi di tali spese liquidate come in dispositivo.
Pqm
La giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, visto l'art 429 cpc: Contr
1.Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento del premio per l'anno 2022 pari alla somma di euro 35250 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2.accerta che il licenziamento intimato a da non è giustificato e, Parte_1 PA per l'effetto, condanna . al pagamento in favore di di 24 mensilità PA Parte_1
Contr di indennità supplementare sulla base mensile di euro 12836 (oltre alla incidenza del premio oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo;
3. dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento della integrazione del TFR e della indennità sostitutiva del preavviso (compresi i contributi assistenziali e previdenziali) derivante dalla incidenza della voce di cui al punto 1 del dispositivo oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
4. rigetta per il resto il ricorso;
5. compensa le spese nei limiti di un terzo e condanna al pagamento in favore di delle restanti spese di lite, che liquida già nella parte n € 18.000 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e di € 259 per esborsi;
fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Pavia il 17.7.2025 La giudice del lavoro
Federica Ferrari
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 103 2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso L'avv GUGLIELMO Parte_1 C.F._1
PANUCCI ed elettivamente domiciliato in PAVIA corso MAZZINI 2/B presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, PA P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvti SOLDA' TEOBALDO, BARBARA GRASSELLI e ALBERTO
TESTI ed elettivamente domiciliata in CORSO CAVOUR 59 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv
Soldà
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione licenziamento;
differenze retributive;
risarcimento danni
Conclusioni del ricorrente:
1.1. accertare e dichiarare che il licenziamento così come intimato al ricorrente è nullo perché ritorsivo per i motivi esposti e per ogni ulteriore ragione rilevabile ex officio, con ogni conseguenza di legge, e per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante PA pro-tempore, a reintegrare in servizio il ricorrente o a corrispondergli l'indennità sostitutiva, pari a 15 mensilità, oltre al risarcimento del danno, rappresentato da un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata e pari a tutte le mensilità (al tallone mensile di € 12.851,08 lordi) non percepite dalla data del licenziamento fino alla reintegra e, comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre all'integrazione dell'indennità di preavviso (inclusiva del TFR sul preavviso) che risulterà dovuta, anche in ragione del riconoscimento delle differenze retributive e dei premi, quale differenza risultante tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto, il tutto oltre interessi, anche moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., e rivalutazione legale e con condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti ex lege.
1.2. accertare e dichiarare che con i provvedimenti del 05.10.2021 e con le condotte tenute successivamente a tale data e sino alla data di risoluzione unilaterale del rapporto
[...]
ha illegittimamente demansionato rispetto alla posizione CP_1 Parte_1 dirigenziale dallo stesso in precedenza svolta, con contemporanea, conseguente e successiva
1 realizzazione di un comportamento di mobbNG o, quantomeno, di strainNG in danno del lavoratore e, per l'effetto, condannare a risarcire al ricorrente l'importo ritenuto PA conforme a giustizia, per il danno non patrimoniale - danno biologico, psicofisico e da perdita di chance e di capacità lavorativa - da quest'ultimo subito, per un importo da determinarsi in misura non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) ovvero in quell'altra misura, maggiore o minore, risultanda di giustizia, il tutto oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale – e rivalutazione dal dovuto al saldo;
1.3. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] configurano un licenziamento NGiurioso e, in ogni caso, una violazione degli PA obblighi sia contrattuali sia extracontrattuali e che le stesse hanno cagionato a Parte_1 un danno biologico per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la lesione all'integrità psicofisica dal medesimo patito e, per l'effetto, condannare in persona PA del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a titolo di risarcimento Parte_1 del danno biologico e del danno non patrimoniale – morale ed esistenziale – complessivo, determinato dal turbamento psicologico dal medesimo patito e dalle alterazioni delle abitudini di vita patite dal medesimo, l'importo di € 39.205,00 (trentanovemiladuecentocinque/00) o quello, maggiore
o minore, che sarà ritenuto di giustizia;
oltre interessi – anche moratori – e rivalutazione monetaria.
1.4. accertare e dichiarare la nullità e la vessatorietà delle clausole relative alla ritenzione di quote del premio MBO annuale e il diritto di , per tutte le ragioni suesposte, al pagamento Parte_1 Contr Contr dell'intero premio 2020 e dell'intero premio 2021 e al risarcimento del danno derivante da mancato percepimento dell'integrale MBO 2020, dell'MBO 2021 e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento e al PA risarcimento nei confronti di dell'importo di € 106.717,37 Parte_1
(centoseimilasettecentodiciassette/37) lordi o al diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale - e rivalutazione;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, il danno Contr da perdita di chance in relazione al mancato pagamento dell'integrale MBO 2020 e dell' 2021 e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro- PA tempore, al risarcimento nei confronti di del relativo danno pari al valore Parte_1 Contr Contr dell'integrazione dell' 2020 e dell' 2021 di cui sopra (o al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia);
1.5. accertare e dichiarare che ha illegittimamente omesso di pagare a Parte_2
per tutte le ragioni suesposte differenze retributive pari a: - € 4.792,54 Parte_1
(quattromilasettecentonovantadue/54) per indennità di presenza Vernate per il periodo agosto 2017- maggio 2022;
- almeno € 90.180,96 (novantamilacentottanta/96), o a quella maggiore o minore somma emergenda e quantificanda in corso di causa, oltre interessi – anche moratori dal momento della proposizione della domanda – e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di lavoro straordinario – o di riposo compensativo/ferie non goduto - oltre la misura del lecito, per gli anni dal 2014 a maggio 2021 nei sabati e domeniche e nei giorni di ferie per come in narrativa;
o, in subordine, a risarcire il danno per
l'importo equivalente (o per il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione;
- l'integrazione del TFR e dell'indennità di preavviso o supplementare – importo da quantificarsi anche in considerazione del riconoscimento delle voci precedenti e di quelle relative al premio MBO.
- € 1.454,84 (millequattrocentocinquantaquattro/84) a titolo di indebite trattenute da parte del datore di lavoro;
1.6. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] costituiscono violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali e che PA ciascuna di esse ha cagionato a un danno all'immagine, all'onore, alla Parte_1
2 reputazione e al decoro (per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la denigrazione subita a mezzo annunci intra-aziendali ed extra- aziendali) e, per l'effetto, condannare PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento del danno all'immagine, all'onore, alla reputazione e al decoro, l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) o quello maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
1.7. accertare e dichiarare che, per le ragioni suesposte, ha violato la PA privacy di e, per l'effetto, condannare la predetta società, in persona del Suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, a pagare al predetto lavoratore l'importo di € 20.000,00
(ventimila/00) a titolo di risarcimento per il danno subito subito a seguito della violazione della sua privacy.
2.1. accertare e dichiarare che il licenziamento, così come intimato al ricorrente è illegittimo e comunque privo di giustificatezza, per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei PA confronti di dell'indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti Parte_1 Industria nella misura massima (24 mensilità), anche in considerazione dell'anzianità lavorativa presso il datore di lavoro, pari ad € 308.425,92 (trecentoottoquattrocentoventicinque/92) lordi, ovvero, in ogni caso, quell'importo maggiore o minore che risultasse di giustizia, comunque non inferiore ad € 231.319,44 (duecentotrentunomilatrecentodiciannove/44) lordi (pari alla misura minima di 18 mensilità) oltre all'integrazione dell'indennità di preavviso nella misura che risulterà dovuta, inclusiva del TFR sul preavviso, anche in ragione del riconoscimento delle differenze retributive e dei premi, quale differenza risultante tra quanto versato e quanto effettivamente sarà calcolato, il tutto oltre interessi, anche moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione legale e con condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti ex lege.
2.2. accertare e dichiarare che con i provvedimenti del 05.10.2021 e con le condotte tenute successivamente a tale data e sino alla data di risoluzione unilaterale del rapporto
[...]
ha illegittimamente demansionato rispetto alla posizione CP_1 Parte_1 dirigenziale dallo stesso in precedenza svolta, con contemporanea, conseguente e successiva realizzazione di un comportamento di mobbNG o, quantomeno, di strainNG in danno del lavoratore e, per l'effetto, condannare a risarcire al ricorrente l'importo ritenuto PA conforme a giustizia, per il danno non patrimoniale - danno biologico, psicofisico e da perdita di chance e di capacità lavorativa - da quest'ultimo subito, per un importo da determinarsi in misura non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) ovvero in quell'altra misura, maggiore o minore, risultanda di giustizia, il tutto oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale – e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2.3. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] configurano un licenziamento NGiurioso e, in ogni caso, una violazione degli PA obblighi sia contrattuali sia extracontrattuali e che le stesse hanno cagionato a Parte_1 un danno biologico per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la lesione all'integrità psicofisica dal medesimo patito e, per l'effetto, condannare in persona PA del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a titolo di risarcimento Parte_1 del danno biologico e del danno non patrimoniale – morale ed esistenziale – complessivo, determinato dal turbamento psicologico dal medesimo patito e dalle alterazioni delle abitudini di vita patite dal medesimo, l'importo di € 39.205,00 (trentanovemiladuecentocinque/00) o quello, maggiore
o minore, che sarà ritenuto di giustizia;
oltre interessi – anche moratori – e rivalutazione monetaria.
2.4. accertare e dichiarare la nullità e la vessatorietà delle clausole relative alla ritenzione di quote del premio MBO annuale e il diritto di , per tutte le ragioni suesposte, al pagamento Parte_1 Contr Contr dell'intero premio 2020 e dell'intero premio 2021 e al risarcimento del danno derivante da mancato percepimento dell'integrale MBO 2020, dell' e, per l'effetto, condannare CP_3
3 in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento e al PA risarcimento nei confronti di Parte_1
In via subordinata (e salvo gravame):
, dell'importo di € 106.717,37 (centoseimilasettecentodiciassette/37) lordi o al diverso importo Pt_1 maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale - e rivalutazione;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, il danno da perdita di chance in relazione al mancato pagamento Contr dell'integrale MBO 2020 e dell' 2021 e, per l'effetto, condannare in PA persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento nei confronti di Parte_1 Contr Contr del relativo danno pari al valore dell'integrazione dell' 2020 e dell' 2021 di cui sopra (o al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia);
2.5. accertare e dichiarare che ha illegittimamente omesso di pagare a Parte_2
per tutte le ragioni suesposte differenze retributive pari a: - € 4.792,54 Parte_1
(quattromilasettecentonovantadue/54) per indennità di presenza Vernate per il periodo agosto 2017- maggio 2022;
- almeno € 90.180,96 (novantamilacentottanta/96), o a quella maggiore o minore somma emergenda e quantificanda in corso di causa, oltre interessi – anche moratori dal momento della proposizione della domanda – e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di lavoro straordinario – o di riposo compensativo/ferie non goduto - oltre la misura del lecito, per gli anni dal 2014 a maggio 2021 nei sabati e domeniche e nei giorni di ferie per come in narrativa;
o, in subordine, a risarcire il danno per l'importo equivalente (o per il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia), oltre interessi
e rivalutazione;
- l'integrazione del TFR e dell'indennità di preavviso o supplementare – importo da quantificarsi anche in considerazione del riconoscimento delle voci precedenti e di quelle relative al premio MBO.
- € 1.454,84 (millequattrocentocinquantaquattro/84) a titolo di indebite trattenute da parte del datore di lavoro;
2.6. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] costituiscono violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali e che PA ciascuna di esse ha cagionato a un danno all'immagine, all'onore, alla Parte_1 reputazione e al decoro (per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la denigrazione subita a mezzo annunci intra-aziendali ed extra-aziendali) e, per l'effetto, condannare PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento del danno all'immagine, all'onore, alla reputazione e al decoro, l'importo di €
30.000,00 (trentamila/00) o quello maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
2.7. accertare e dichiarare che, per le ragioni suesposte, ha violato la PA privacy di e, per l'effetto, condannare la predetta società, in persona del Suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, a pagare al predetto lavoratore l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di risarcimento per il danno subito subito a seguito della violazione della sua privacy.
3.1. posto che il licenziamento intimato da nei confronti di PA Parte_1
è pacificamente ed incontrovertibilmente privo di giusta causa, condannare, per l'effetto,
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento nei PA confronti dell'integrazione dell'indennità di preavviso nella misura che risulterà Parte_1 dovuta, inclusiva del TFR sul preavviso, anche in ragione del riconoscimento delle differenze retributive e dei premi/bonus riconosciuti con la presente causa, quale differenza risultante tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto, il tutto oltre interessi, anche moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione legale e, in ogni caso, di quell'importo minore o maggiore che risultasse
4 di giustizia;
con condanna altresì di in persona del legale PA rappresentante pro tempore, al pagamento all' della dovuta contribuzione sociale;
CP_4
In estremo subordine (e salvo gravame):
3.2. accertare e dichiarare che con i provvedimenti del 05.10.2021 e con le condotte tenute successivamente a tale data e sino alla data di risoluzione unilaterale del rapporto
[...]
ha illegittimamente demansionato rispetto alla posizione CP_1 Parte_1 dirigenziale dallo stesso in precedenza svolta, con contemporanea, conseguente e successiva realizzazione di un comportamento di mobbNG o, quantomeno, di strainNG in danno del lavoratore e, per l'effetto, condannare a risarcire al ricorrente l'importo ritenuto PA conforme a giustizia, per il danno non patrimoniale - danno biologico, psicofisico e da perdita di chance e di capacità lavorativa - da quest'ultimo subito, per un importo da determinarsi in misura non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) ovvero in quell'altra misura, maggiore o minore, risultanda di giustizia, il tutto oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale – e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3.3. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] configurano un licenziamento NGiurioso e, in ogni caso, una violazione degli PA obblighi sia contrattuali sia extracontrattuali e che le stesse hanno cagionato a Parte_1 un danno biologico per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la lesione all'integrità psicofisica dal medesimo patito e, per l'effetto, condannare in persona PA del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a titolo di risarcimento Parte_1 del danno biologico e del danno non patrimoniale – morale ed esistenziale – complessivo, determinato dal turbamento psicologico dal medesimo patito e dalle alterazioni delle abitudini di vita patite dal medesimo, l'importo di € 39.205,00 (trentanovemiladuecentocinque/00) o quello, maggiore
o minore, che sarà ritenuto di giustizia;
oltre interessi – anche moratori – e rivalutazione monetaria.
3.4. accertare e dichiarare la nullità e la vessatorietà delle clausole relative alla ritenzione di quote del premio MBO annuale e il diritto di , per tutte le ragioni suesposte, al pagamento Parte_1 Contr Contr dell'intero premio 2020 e dell'intero premio 2021 e al risarcimento del danno derivante da mancato percepimento dell'integrale MBO 2020, dell'MBO 2021 e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento e al PA risarcimento nei confronti di dell'importo di € 106.717,37 Parte_1
(centoseimilasettecentodiciassette/37) lordi o al diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi – anche moratori dal momento della presentazione della domanda giudiziale -
e rivalutazione;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, il danno Contr da perdita di chance in relazione al mancato pagamento dell'integrale MBO 2020 e dell' 2021 e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro- PA tempore, al risarcimento nei confronti di del relativo danno pari al valore Parte_1 Contr Contr dell'integrazione dell' 2020 e dell' 2021 di cui sopra (o al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia);
3.5. accertare e dichiarare che ha illegittimamente omesso di pagare a Parte_2
per tutte le ragioni suesposte differenze retributive pari a: - € 4.792,54 Parte_1
(quattromilasettecentonovantadue/54) per indennità di presenza Vernate per il periodo agosto 2017- maggio 2022;
- almeno € 90.180,96 (novantamilacentottanta/96), o a quella maggiore o minore somma emergenda e quantificanda in corso di causa, oltre interessi – anche moratori dal momento della proposizione della domanda – e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di lavoro straordinario – o di riposo compensativo/ferie non goduto - oltre la misura del lecito, per gli anni dal 2014 a maggio 2021 nei sabati e domeniche e nei giorni di ferie per come in narrativa;
o, in subordine, a risarcire il danno per
l'importo equivalente (o per il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia), oltre interessi
e rivalutazione;
5 - l'integrazione del TFR e dell'indennità di preavviso o supplementare – importo da quantificarsi anche in considerazione del riconoscimento delle voci precedenti e di quelle relative al premio MBO.
- € 1.454,84 (millequattrocentocinquantaquattro/84) a titolo di indebite trattenute da parte del datore di lavoro;
3.6. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, che le condotte poste in essere da
[...] costituiscono violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali e che PA ciascuna di esse ha cagionato a un danno all'immagine, all'onore, alla Parte_1 reputazione e al decoro (per tutte le ragioni suesposte e, in particolare, per la denigrazione subita a mezzo annunci intra-aziendali ed extra-aziendali) e, per l'effetto, condannare PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento del danno all'immagine, all'onore, alla reputazione e al decoro, l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) o quello maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
3.7. accertare e dichiarare che, per le ragioni suesposte, ha violato la PA privacy di e, per l'effetto, condannare la predetta società, in persona del Suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, a pagare al predetto lavoratore l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di risarcimento per il danno subito subito a seguito della violazione della sua privacy
Conclusioni del convenuto respNGere il ricorso presentato dal Sig. nei confronti per Parte_1 Controparte_5 tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella presente memoria, ed assolvere la convenuta da tutte le domande in esso contenute;
Con vittoria di spese, diritti e onorari
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.1.2023 ex dirigente della resistente, ha adìto il Parte_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia lamentando sia la illegittimità del licenziamento irrogatogli in data 17.5.2022 per asserita “soppressione della mansione” in quanto ritorsivo e comunque privo di giustificatezza, sia condotte di demansionamento, mobbNG o comunque strainNG da parte del datore di lavoro che gli avevano causato un danno biologico, all'immagine, all'onore, alla reputazione e al decoro, sia il mancato pagamento del premio MBO, del lavoro straordinario e di altri emolumenti di cui alle conclusioni sopra riportate
Si costituiva tempestivamente la Società resistente, richiedendo il rigetto delle domande.
Alla udienza del 16.5.2023 la Giudice tentava la conciliazione e rinviava all'udienza del 28.9.2023 per l'interrogatorio delle parti, all'esito delle quali, si riservava.
Con ordinanza del 30.11.2023 venivano ammessi i mezzi istruttori e nuovamente tentata la conciliazione. La proposta conciliativa della Giudice avente ad oggetto il pagamento al lavoratore della somma lorda di € 230.000,00 oltre a contributo spese veniva accettata da entrambe le parti, ma non si addiveniva ad una conciliazione in quanto parte ricorrente non intendeva inserire nella
6 transazione l'equo premio per invenzione non oggetto della presente causa, mentre era intenzione della società comprendere anche tale voce. (per la quale è pendente controversia in altra sede giudiziaria).
Si procedeva, pertanto, all'assunzione delle prove orali. All'udienza del 29.5.2025 la Giudice autorizzava il deposito di comparsa nella procedura per equo premio vertente tra le parti CP_1
dinanzi al Tribunale di Venezia e rinviava per discussione con termine per note- all'udienza del
10.7.2025 la giudice dava atto del mancato funzionamento del supporto usb rinviava all'udienza del
17.7.2025 affinchè il ricorrente producesse altro supporto.
Sul mutamento di mansioni
Al ricorrente, assunto ex art 2112 cc nel febbraio 2014 a seguito di acquisizione da parte di ET
NI spa di Samgas srl di cui era dipendente sin dal 1989, veniva attribuita qualifica dirigenziale a decorrere dal 1.8.2017 con il ruolo di responsabile “Divisione Samgas poi divenuta Divisione Misura
Misura” presso il sito di Rosate.
Pacifico che nell'ambito della Divisione Misura al ricorrente riportassero tutti i responsabili delle funzioni acquisti, logistica, pianificazione, produzione, l'ufficio tecnico meccanico, l'ufficio tecnico elettronico, l'amministrazione e la qualità (doc. 3 all mem cost e doc 9 all ricorso)
In particolare, come si evince L'organigramma (doc 14 all ricorso) e non oggetto di contestazione, alla figura del Responsabile di Divisione Misura rispondevano:
- ufficio acquisti componenti e servizi (4 persone);
- resp. logistica e magazzini interni ed esterni ( ); Testimone_1
- resp. produzione ); Tes_2
- resp. pianificazione e manutenzione ( ; Testimone_3
- resp. ufficio tecnico meccanica e misura ( ); Testimone_4
- resp. Ufficio tecnico elettronica e post vendita ( ; Testimone_5
- resp. amministrazione ( ); Per_1
- resp. qualità ( ) Persona_2
Il compito del ricorrente era di definire, coordinare, dirigere e controllare le attività e gli obiettivi dei vari Responsabili che a lui riportavano al fine di raggiungere gli obiettivi della Divisione Misura concordati con l'Ing. , suo superiore gerarchico, e con l'azienda all'inizio di ogni anno. Persona_3
Quale dirigente della Divisione Misura con la responsabilità di gestione di personale (oltre 150 dipendenti - oltre ad un numero notevole di lavoratori somministrati - vd doc 6 all ricorso visura
CCIAA) al ricorrente era stata attribuita la posizione di “Dirigente” ai sensi dell'art 2 lett d) d.lgs
81/2008, come emerge dalla presa d'«atto di riconoscimento» datato 10 settembre 2020 (doc. 2 all mem cost).
7 Con lettera datata 5.10.2021 la società, facendo seguito al «giudizio di idoneità alla mansione con prescrizioni e limitazioni per il periodo compreso tra il 28/09/2021 e il 27/03/2022 ricevuto dal medico competente» comunicava al ricorrente di aver individuato «le mansioni di Senior Technical Specialist, in staff al e a diretto riporto del Value Stream Leader Ing. Parte_3 PE
, alla quale adibirla» (doc 22 all ricorso).
[...]
Si legge nella lettera di mutamento di mansioni che il nuovo ruolo «strategico per la politica di espansione dell'azienda» consisteva nel «supportare i differenti responsabili di funzioni nei seguenti ambiti: progetti di localizzazione della produzione delle famiglie di prodotti collegati alla Divisone
Misura; progetti e attività dell'ufficio tecnico della Divisione Misura;
progetti e attività dell'ufficio acquisti della Divisione Misura», ruolo che poteva essere svolto nelle modalità ritenute più opportune dal ricorrente, anche da remoto, attese le prescrizioni mediche (doc. 23 all mem cost).
Il certificato medico datato 28.9.2021 (doc 23 all ricorso) richiamato nella suddetta lettera formulava una diagnosi di sindrome ansioso depressiva in ambiente lavorativo conflittuale;
esiti di infezione da
SARScoV2 ed esprimeva un giudizio (temporaneo) di idoneità con le seguenti prescrizioni/limitazioni: non adibire a trasferte;
consentire carichi di lavoro adeguati.
Il ricorrente lamenta che il mutamento di mansioni, NGiustificato, abbia realizzato un demansionamento.
In tale contesto la Corte di Cassazione (con sent. n. 17365/2018) ha chiarito che, allorché il dipendente lamenti un demansionamento, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo;
tale onere può essere soddisfatto “attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
La procuratrice speciale della società, in sede di libero interrogatorio ha dichiarato “Al ricorrente era stato chiesto di affiancare e supportare l'ufficio acquisto. La figura di era stata Parte_4
creata per lui al fine di adeguare le mansioni alle prescrizioni del medico, tanto che poteva lavorare in smart workNG tutta la settimana. In tale mansione poteva sfruttare le sue conoscenze. Era di supporto
e ausilio di uffici che prima dirigeva”.
Il teste NG , Responsabile Divisione Gas e Acqua (ovvero, come da organigramma, Value Persona_3
Stream Leader della Value Stream Componenti e Servizi anche della Divisione Misura), con il compito di coordinare l'attività di diversi siti tra cui quello di Rosate, ha dichiarato che: «All'interno dell'ufficio tecnico il ricorrente, come specialist, doveva supportare i responsabili di funzione per lo svolgimento dei progetti di localizzazione. Ricordo come responsabile tecnico di funzione Testimone_4
8 nell'ufficio acquisti non c'era un responsabile di funzione ma un addetto tal . Per i Parte_5 progetti di localizzazione il ricorrente doveva supportare per l'India»; Tes_2
-la teste NG ha affermato: «Ricordo che a un certo punto era arrivata una mail dalla Tes_2
azienda che comunicava un cambiamento organizzativo per cui aveva assunto il ruolo di Parte_1
“tutor tecnico” che poteva supportare tutte le funzioni aziendali. Ricordo che aveva supportato il team degli acquisti e me sulla localizzazione in India. Mi ha aiutato a far partire la localizzazione in India della produzione e mi ha supportato nel definire i requisiti per la costruzione della camera climatica.
Mi diede il materiale necessario. E i riferimenti da contattare per l'esecuzione del progetto. Ciò all'inizio del 2022 gennaio/febbraio per circa una settimana di lavoro condiviso. Poi ricordo che aveva fatto una analisi dei bilanci dei fornitori principali per capire lo stato di salute dei fornitori e individuare quelli critici e quelli su cui fare investimenti di nuovi progetti. Ciò sempre all'inizio del
2022. Aveva condiviso con tutto il team degli acquisiti le analisi effettuate. Non mi ricordo il numero esatto dei fornitori esaminati ma comunque meno di una decina. Si trattava di analisi di bilanci molto dettagliate che venivano fatte ogni anno sempre da con l'esame dell'ultimo bilancio dei Parte_1
fornitori» e ancora «Ricordo che era stato richiesto a di coordinare il team del savNG Parte_1
(contenimento costi)»;
- il teste NG delegato per la sicurezza, in relazione al nuovo ruolo assegnato al Testimone_6
ricorrente ha dichiarato: «era prevista per il ricorrente la funzione di supporto di altre funzioni della divisione per lo sviluppo di prodotti e soluzioni tecniche e per lo sviluppo di nuovi mercati all'estero»;
- il teste NG responsabile risorse umane, (erroneamente indicato nel verbale di udienza del Tes_7
14 gennaio 2025 come “ ”), sulle nuove mansioni del ricorrente ha dichiarato che «si Tes_8
trattava di una posizione che comportava lo studio di fattibilità su progetti di localizzazione in India e in Turchia oltre a dare supporto all'ufficio tecnico e acquisti su questi progetti e in generale su progetti di risparmio. Il bagaglio tecnico di era importante e dunque per l'ufficio acquisti e Parte_1 per l'ufficio tecnico era una risorsa. Prima come responsabile di divisione può aver collaborato a qualche progetto di localizzazione, ma non con la stessa intensità e dedizione, dovendo svolgere tante altre mansioni. Le localizzazioni poi sono state portate avanti e il progetto definito».
L'art. 1, co. 1 C.C.N.L. dirigenti industria (doc. 25 fasc. ric.), applicato al rapporto di lavoro in oggetto, stabilisce che “Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod.civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”.
9 Applicati i consolidati principi di diritto alla fattispecie concreta, appare dirimente ai fini del decidere
(e, quindi, assorbente ogni altra questione) rilevare che i compiti assegnati al ricorrente il 5.10.2021 non paiono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente, non implicando, infatti, all'evidenza, l'esercizio di autonomia né di potere decisionale.
Al ricorrente in data 5.10.2021 è stata assegnata una attività di supporto e affiancamento. Ruolo che non risulta prevedesse responsabilità gerarchica e responsabilità decisionale diretta per le varie attività
e la gestione del personale (v teste ) PE
Un dirigente, per definizione, necessita di potere decisionale, in quanto è la figura che, all'interno di un'organizzazione, assume la responsabilità di prendere decisioni strategiche e operative, con autonomia e indipendenza. Questo potere decisionale è fondamentale per il suo ruolo di coordinamento e gestione delle attività. Nel caso di specie, con l'assegnazione delle nuove mansioni non vi è stato un ridimensionamento del potere decisionale, ma la totale soppressione dello stesso.
Peraltro la effettiva consistenza delle mansioni attribuite al ricorrente emerge anche da quanto dichirato dal teste : “io avevo raccomandato ai vari interessati …di farsi supportare da nelle PE Parte_1 loro attività anche quando non ne avessero esigenza o bisogno….”
Ritiene, dunque, la odierna giudicante che il complesso delle circostanze di fatto sin qui esaminate comprova in modo univoco il demansionamento del ricorrente passato L'essere un dirigente in posizione apicale (direttore di stabilimento) con compiti di coordinamento di personale di qualifica inferiore, ad addetto, in costanza dell'inquadramento nella categoria dei dirigenti, ad attività di supporto/affiancamento delle persone che sulle quali in precedenza esercitava un potere direttivo e di controllo.
La difesa della convenuta ha sostenuto che, in ogni caso, l'assegnazione del nuovo incarico fosse dipesa da circostanze non imputabili alla stessa che aveva dovuto adeguarsi alle prescrizioni del medico competente.
Secondo tale prospettazione la assegnazione a mansioni di sarebbe da Parte_6
considerarsi un “accomodamento ragionevole” al fine di tutelare la salute del lavoratore alla luce delle prescrizioni del medico competente.
Il ricorrente sostiene invero che le limitazioni del medico competente non potessero giustificare la attribuizione di mansioni non dirigenziali.
Ovviamente, come già rilevato, grava sul datore che demansiona il lavoratore ( nel caso come quello di specie in cui il demansionamento non è accettato) l'onere della prova di non poter attuare le prescrizioni conservando al lavoratore le medesime mansioni e della inesistenza di mansioni equivalenti.
10 L'NG responsabile HR, ha dichiarato in qualità di teste “Ero a conoscenza delle limitazioni del Tes_7 medico competente delle mansioni del ricorrente. e' stato il motivo principale del cambio di ruolo. Con quelle limitazioni era complicato fare trasferte e anche la richiesta di un carico di lavoro adeguato che poi era stata precisata dal medico competente come divieto di ore straordinarie, era incompatibile con il ruolo di capo di divisione al fine di preservare la salute della persona”.
Della asserita specificazione del medico competente del divieto di svolgere ore straordinarie (dunque oltre le otto ore giornaliere) non vi è traccia nella documentazione prodotta, né lo stesso è stato indicato dalla convenuta come teste.
Il medico, conscio di avere di fronte un dirigente il cui orario di lavoro non era predeterminato, non ha indicato un numero di ore lavorative, ma si è limitato a indicare la necessità di un carico di lavoro
“adeguato” al fine di evitare un impegno gravoso ed usurante a fronte delle condizioni di salute del ricorrente. D'altra parte ogni lavoratore dovrebbe avere un carico di lavoro “adeguato”, che non travalichi i limiti della ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori.
Il fatto di aver motivato il cambio di mansioni del ricorrente con la impossibilità di svolgere un carico di lavoro adeguato non può che stare a significare che il datore di lavoro fosse perfettamente consapevole che al lavoratore era stato assegnato un carico di lavoro “inadeguato”.
Quindi la prescrizione del medico non poteva sorreggere un radicale mutamento di mansioni quale quello operato con la creazione di un ruolo ad hoc non dirigenziale e peraltro “ a scadenza”, ma avrebbe richiesto una rimodulazione della mansione dirigenziale al fine di mettere in condizione il dirigente di lavorare in modo non usurante.
Quanto alle trasferte si evidenzia che la procuratrice speciale della convenuta in sede di libero interrogatorio ha dichiarato: “Noi ci siamo adeguati alle indicazioni del medico competente. Non potendo più svolgere trasferte e muoversi sul territorio abbiamo dovuto cambiare le mansioni. Non avrebbe potuto seguire i progetti in India e in Turchia senza fare trasferte. L'NG ha preso in PE mano la situazione. Non so chi abbia fatto trasferte in questi paesi successivamente all'ottobre 2021, né quante trasferte siano state fatte per questi progetti e anche presso il sito di Talamona. Forse hanno
Tes_ fatto trasferte e ”. CP_6
Inoltre sempre in tema trasferte si vedano le dichiarazioni dei testimoni che hanno confermato che già dal 2020 la maggior parte delle trasferte veniva effettuata L'NG , che per questo era Tes_2 stata affiancata, per la sua attività, L'NG . Persona_4
Infatti l'NG (quadro responsabile di produzione) ha confermato che “nel mese di maggio Tes_2
2021, viste le innumerevoli attività riportate all'interno dell'A3i della divisione misura (piano di medio
11 periodo) da eseguire in trasferta fuori dalla sede di Rosate, le aveva chiesto se la teste Parte_1
fosse disponibile ad occuparsi dei progetti degli stabilimenti in trasferta fuori sede e tale proposta era stata accettata” (cap 50 ricorso). (superiore gerarchico del ricorrente) e Persona_3 Tes_2
Tes_ hanno confermato che “ aveva proposto a che la teste ) fosse affiancata da Parte_1 PE
perché la aiutasse con la gestione delle sue attività nella sede di Rosate al fine di permetterle CP_6
di seguire i nuovi progetti in trasferta”
Quindi il problema delle trasferte ed in particolare delle trasferte all'estero (India e Turchia) non poteva considerarsi un ostacolo al mantenimento del ruolo di Dirigente della divisione Misura in quanto era praticamente risolto.
Né parte convenuta ha provato quante trasferte nazionali siano state svolte e da chi dal mese di ottobre
2021 in poi. Prova necessaria al fine di valutare la necessità del cambio di ruolo del ricorrente. Neppure
è stata fornita la prova che tale attività non fosse (almeno temporaneamente) delegabile almeno sino alla successivo giudizio del medico competente (avvenuto dopo sei mesi e dunque nel marzo 2022).
Si richiama nuovamente quanto dichiarato dalla procuratrice speciale di “Non so chi CP_1
abbia fatto trasferte in questi paesi successivamente all'ottobre 2021, né quante trasferte siano state
Tes_ fatte per questi progetti e anche presso il sito di Talamona. Forse hanno fatto trasferte e ” CP_6
(verbale udienza 28.09.2024).
Si evidenzia che la deposizione del teste in punto trasferte è contraddittoria: dopo aver PE
Tes_ dichiarato: aveva chiesto nell'aprile maggio 2021 a di effettuare delle trasferte per Parte_1 seguire i lavori all'estero visto che aveva acquisito competenze. Nello svolgimento delle mansioni all'interno sarebbe stata supportata da altro personale. NV dopo aver parlato con lei parlò con me e io fui d'accordo con questa organizzazione. Dopo questa organizzazione le trasferte di CP_1
non sono diminuite)» ha continuato, palesemente contraddicendosi: “Se le trasferte non fossero state
Tes_ fatte da le avrebbe fatte NV in quanto era lui che doveva seguire la attività in trasferta.
Dimostrato dunque non solo il demansionamento ma anche la NGiustificatezza dello stesso.
A fronte di ciò si evidenzia che il ricorrente non ha dedotto in modo sufficiente quale sarebbe stato il danno effettivo derivante dal demansionamento.
La questione è trattata al punto c) del ricorso a pag 77 e 78.
Le deduzioni del ricorrente sono estremanente generiche. Per costante giurisprudenza, il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diverso modo, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante L'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto,
12 in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio, deducendo l'esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chances, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché, fermo l'inadempimento, l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore (Cass., sez. un., 24/03/2006, n.6572, ripresa, ex multis, da Cass., 23/07/2019, n.19923)..
Sul punto si rammenta da ultimo quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. n. 18568/2024) nel senso che il danno da perdita di chance “è configurabile in presenza di una condotta che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche” e che “deve essere legato alla condotta da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio del 'più probabile che non'“.
Non solo dunque allo scopo voluto è necessario allegare gli elementi dai quali ricavare appunto l'elevata probabilità di conseguire il risultato voluto - la chance perduta dovendo presentarsi come un'apprezzabile e non irrilevante probabilità di successo (Cass., n. 28993/2019) - ma è poi necessario altresì precisare e dimostrare il danno determinatosi per la perdita delle dedotte opportunità, non potendosi configurare una sorta danno in re ipsa (v. Cass. n. 5641/2018). Nel caso di specie nulla viene dedotto dal ricorrente in merito che nel novembre 2022 il ruolo di dirigente della Divisione Misura sia stato soppresso. Per_5
Non risulta neppure adeguatamente scrutinato l'eventuale impoverimento del bagaglio professionale del ricorrente.
Il ricorrente afferma inoltre di aver subito un danno permanente alla propria integrità psico-fisica per effetto del citato demansionamento, tuttavia tale affermazione è rimasta sfornita di prova.
Dalla documentazione medica del 08/10/21, visita presso il CPS di Pavia, emerge che la sintomatologia
è inquadrabile in disturbo dell'adattamento con ansia e insonnia.
13 La documentazione medica del 18.10.2021 (visita medicina del lavoro “Maugeri doc 28 all ricorso) menziona disturbo d'ansia correlato a problemi lavorativi condizioni di per sé inidonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a manifestare una lesione permanente (danno biologico).
Non pare all'uopo sufficiente nemmeno la consulenza di parte, giacché – per consolidato orientamento
– la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv. 607812- 01;
Cass. civ.,Sez. III, Ord., 01/02/2023, n. 2980). In ogni caso si evidenzia che la perizia de qua, peraltro, individua la correlazione causale della malattia diagosticata “disturbo di adattamento cronicizzato con ansia ed umore depresso di grado moderato” con le “descritte (dallo stesso ricorrente) dinamiche vessatorie” . Dinamiche vessatorie delle quali non si ritiene sia stata raggiunta la provacome verrà esplicitato nel prosieguo.
Sul licenziamento
Il 24.3.2022 il medico competente confermava la idoneità con prescrizioni per i successivi due anni.
Con lettera datata 17.5.2022 il ricorrente è stato licenziato “per soppressione della posizione” con la seguente motivazione: “come Le è noto, i progetti strategici da Lei seguiti, in qualità di Senior
Technical Specialist in supporto ai team di lavoro agli stessi dedicati, hanno ormai visto ultimata la relativa fase di analisi e studio di fattibilità e richiedono ora l'avvio della successiva fase esecutiva sul campo. La necessità di mantenere la posizione di Senior Technical Specialist da Lei attualmente ricoperta non appare pertanto più attuale e di conseguenza la nostra Società ha deciso di sopprimerla» (doc 1 all ricorso).
Si legge inoltre che: «pur non essendovi tenuta, la Società ha verificato se vi fossero ulteriori posizioni cui utilmente adibirla, dovendo tuttavia prendere atto della Sua mancata manifestazione di interesse ad assumere i ruoli dirigenziali individuati dalla nostra Società presso la joint venture ET NI
DB India Provate Limited, in alternativa, presso la controllata ET NI (USA) Inc.»
La lettera proseguiva che lo stesso non avrebbe potuto essere riassegnato al precedente ruolo di
«Responsabile Divisione Misura “in quanto, come già comunicato, non risulta compatibile con le Sue limitazioni e prescrizioni alla mansione accertate dal medico competente e in ogni caso sono in atto alcune attività prodromiche ad una riorganizzazione interna che porterà alla soppressione di quel ruolo”.
14 Si impone una prima e immediata considerazione: l'illegittimo esercizio dello jus variandi incide negativamente sulla sussistenza del nesso di causalità tra le ragioni del licenziamento e la scelta del lavoratore da licenziare: non dovendo occupare quella specifica posizione lavorativa, il ricorrente nemmeno poteva essere individuato quale dipendente da licenziare in ragione del venir meno della stessa.
Come già correttamente evidenziato dal Tribunale di Milano (sent 1 ottobre 2013, n. 7623) “se… è stato demansionato, come pare dedursi chiaramente L'istruttoria orale, il licenziamento… fondato sul giustificato motivo oggettivo consistito nella soppressione della posizione… non puo' dirsi legittimo, poiché attuato attraverso un prodromo del tutto illecito. Se ne deduce che il motivo oggettivo posto alla base del licenziamento va considerato manifestamente insussistente, con le conseguenze di cui al comma 4 S.L. (richiamato dal comma 7)” Conforme Trib Milano sent n 4274/2017.
In ogni caso il licenziamento è da considerarsi illegittimo anche senza il collegamento al precedente demansionamento.
In via generale si osserva che il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente la ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo tipologicamente conformato alla fattispecie prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 3, esso tuttavia non si sottrae ai limiti generali posti all'esercizio dei poteri datoriali, per cui esso non può essere il frutto di scelte imprenditoriali arbitrarie, pretestuose o persecutorie (cfr.
Cass. n. 13958 del 2014; Cass. n. 21748 del 2010.
Peraltro, una volta che sia esplicitata dal datore di lavoro la ragione posta a giustificazione causale della risoluzione del rapporto di lavoro ed in giudizio si accerta invece che la ragione indicata non sussiste, il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su discrezionali opzioni imprenditoriali, bensì per una valutazione concreta sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione formalmente addotta: in sostanza l'inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, così come giudizialmente verificata, rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione. Il Giudice è vincolato alla verificazione del motivo addotto in modo specifico nella lettera di licenziamento: il licenziamento è NGiustificato quando il motivo addotto è inesistente ( Cfr. la sentenza della Cassazione n. 23503 del 9.10.2017, la quale ha sottolineato in modo convincente la fondamentale importanza della motivazione addotta nel licenziamento del dirigente)
Il compito del giudicante appare pertanto chiaro: sulla base degli elementi probatori allegati e acquisiti deve verificare se la ragione enunciata nella lettera di licenziamento sia effettivamente sussistente.
Il ricorrente è stato licenziato adducendo la soppressione della posizione a conclusione della attività di studio di fattibilità e di analisi dei progetti strategici seguiti.
15 Tale motivazione non è stata confermata L'NG che, dopo aver ammesso che la Persona_3
“posizione di senior specialist era nata per cercare di mettere a volore le competenze e le conoscenze di per una maniera utile per la organizzazione e compatibile con le limitazioni ricevute”, ha Parte_1 dichiarato “Cap 24) Questo ruolo prima non esisteva. Poi il ruolo è stato soppresso in quanto si era scaricato del suo contenuto perchè il supporto tecnico per le progettualità non era più utile per
l'ufficio tecnico. Ciò in quanto i responsabili di funzione avevano assunto una autonomia nella gestione dei progetti e il supporto tecnico fornito dal ricorrente non era più necessario o comunque non utile alla organizzazione e da lì la proposta per un diverso impegno. Non ricordo per quali progetti lui dovesse essere un supporto tecnico. Io ero il diretto superiore di anche quando Parte_1
gli fui assegnato il ruolo di specialist. Ribadisco che non ricordo i progetti che dovesse seguire.
Peraltro ha aggiunto: “Dopo il licenziamento del ricorrente la società ha seguito altri progetti che richiedevano un supporto tecnico ad abbiamo localizzato sia in India che in Turchia e ora in America
e stiamo lavorando per questa localizzazione. Le due localizzazioni in India e Turchia si sono concretizzate nel 2022, mentre in America la localizzazione era già attiva prima del 2022 ed è stata allargata la attività alla produzione dei contatori del gas con un progetto che è iniziato credo due tre anni fa come sviluppo dei contatori per il mercato americano.”
Quindi la posizione del ricorrente, secondo l'NG , era stata soppressa non per la conclusione PE
delle attività a cui il ricorrente era addetto, ma perché le stesse avevano cominciate a essere svolte in autonomia, dai responsabili di funzione.
Si deve inoltre aggiungere che nulla viene menzionato nella lettera di licenziamento relativamente alle altre attività assegnate al ricorrente nel ruolo di senior technical specialist che nulla avevano a che fare con i progetti di localizzazione – asseritamente conclusisi -e cioè quelle di “affiancamento dei responsabili di funzione per i progetti e le attività relativi all'Ufficio Acquisti (ad esempio, quello denominato, Project SavNG)”. Come osservato da parte ricorrente nelle note autorizzate, a pag. 28 della comparsa della società convenuta emerge la “contraddittorietà” di quanto sostenuto dalla stessa circa il venir meno della figura del Senior Technical Specialist, ove si sostiene che “Non solo, ma nello svolgimento di tale incarico (Senior Technical Specialist) l' di fatto indirizzava e supportava Parte_1
ben tre Funzioni (Produzione, Acquisti e Ufficio Tecnico) che rappresentavano (e rappresentano tuttora!) il 90% delle attività del sito di Rosate”: dunque, se al tempo della redazione della comparsa – maggio 2023, a distanza di un anno dal licenziamento -, è la stessa società a riferire che le tre funzioni supportate e indirizzate da rappresentano ancora il 90% delle attività del sito di Rosate, Parte_1
non si comprende quale sia stato il motivo della soppressione della figura di indirizzo del Senior
Technical Specialist.
16 Inoltre, a fronte della motivazione enunciata, si deve verificare la effettiva impossibilità di riassegnazione al precedente ruolo come responsabile della divisione Misura.
Si tratta di un apprezzamento in ordine alla effettività delle ragioni espressamente poste in concreto a giustificazione del licenziamento che rientra nella competenza del giudice del merito, che non smentisce affatto il principio di diritto secondo cui per il licenziamento del dirigente d'azienda non opera l'obbligo di repechage, quanto piuttosto si iscrive nell'ambito del legittimo controllo giudiziale circa la corrispondenza tra la ragione formalmente enunciata a fondamento del recesso e quella reale riscontrata nel processo.. ( Cfr. sul punto le argomentazioni assolutamente condivisibili della sentenza della Cassazione n. 23503 del 9.10.2017).
Innanzitutto si evidenzia che a nulla rileva la successiva riorganizzazione che avrebbe portato nell'autunno 2022 alla soppressione di tale ruolo di dirigente della divisione Misura in quanto alla data del 17.5.2022 (data del licenziamento) tale posizione era sussistente e rivestita ad interim da PE
. Sulla base delle considerazioni già esposte la mancata riassegnazione a mansioni (che come
[...]
già osservato neppure dovevano essere sottratte) non può che considerarsi illegittima.
Alla stregua delle considerazioni esplicitate, si può ben affermare, dunque, che il licenziamento formalmente comminato sia privo di giustificazione e dunque illegittimo.
Esclusa, dunque, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento addotto dalla CP_7
resistente, prima di procedere all'individuazione delle conseguenze dell'accertata illegittimità del licenziamento, debbono essere vagliate le doglianze formulate da parte attrice in ordine alla pretesa natura ritorsiva del recesso.
Sul licenziamento ritorsivo
Secondo la tesi del ricorrente il recesso datoriale sarebbe stato determinato da un intento ritorsivo.
In particolare, la si sarebbe determinata a licenziare il ricorrente a causa: PA
- della discussione da aveva avuto con un collega ( ) e, in particolare, del Parte_1 Persona_6
«clima conflittuale esistente tra il ricorrente ed il collega che ricevette, invece Persona_6
l'appoggio incondizionato dei superiori», così come anche del fatto che il ricorrente sarebbe entrato in contrasto con «figure apicali» dell'azienda; -
- del fatto che avrebbe sollevato più volte problematiche e carenze in tema di sicurezza;
Parte_1
- del fatto che il ricorrente avrebbe evidenziato i rischi connessi all'utilizzo, da parte della convenuta, di un elevato numero di lavoratori somministrati e alle loro possibili ritorsioni nei confronti dell'azienda.
Nell'atto introduttivo del giudizio particolare ( e quasi esclusiva) rilevanza viene attribuita all'episodio occorso con il collega Per_6
17 Si osserva che il licenziamento ritorsivo si configura come una NGiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito.
A differenza di quel che accade per la discriminazione (che opera obiettivamente, in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza a una categoria protetta, a prescindere L'illecita volontà del datore di lavoro), al fine di ottenere l'accertamento della nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito ex art. 1345 c.c., o comunque ritorsivo, è necessaria la prova del fatto che si tratti dell'unica ragione posta a fondamento della determinazione datoriale di interrompere la collaborazione lavorativa con il dipendente.
Sul punto, l'onere della prova grava integralmente sul lavoratore, chiamato a dimostrare che l'intento di rappresaglia abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro.
Il suddetto onere nel caso di specie non è stato soddisfatto.
Quanto alla discussione intercorsa il 17.5.2021 tra il ricorrente e , addetto alla qualità Persona_6
presso un altro stabilimento, la Società aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti di in seguito alla segnalazione effettuata da all'Organismo di Vigilanza ed avente ad Parte_1 Per_6
oggetto comportamenti tenuti dal ricorrente nei confronti di A seguito delle giustificazioni e Per_6
chiarimenti del ricorrente allo stesso non era stata irrogata alcuna sanzione (e ciò, già di per sé, dimostra l'assenza di qualunque intento ritorsivo nei confronti dello stesso). Peraltro si osserva che si pone in insanabile contrasto con l'asserito atteggiamento ostile e punitivo di cui il ricorrente sarebbe stata vittima il fatto che, nelle more dell'avvio della procedura disciplinare del 2 giugno 2021, la società convenuta avesse assegnato al ricorrente, evidentemente riconoscendone le capacità e le competenze, la gestione del sito di Talamona (SO) a decorrere dal 1° giugno 2021, con responsabilità delle seguenti funzioni:
- produzione logistica ed amministrazione Persona_7
- Ufficio acquisti ( ) Persona_8
- Ufficio tecnico e qualità . Persona_9
Nelle note autorizzate parte ricorrente a parziale modifica di quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, ribadisce che il demansionamento prima e il licenziamento poi sarebbero stati determinati unicamente dalla volontà di allontanare un dirigente divenuto “scomodo” a causa delle sue “doglianze” relative alla sicurezza.
Seguendo la prospettazione del ricorrente il problema relativo alla incompletezza/ non correttezza dell'organigramma sicurezza era un problema che durava da anni tanto che lo stesso non aveva inizialmente voluto accettare l'incarico dell'incarico di dirigente “della sicurezza” ai sensi dell'art 2 lett d) d. lgs 9 aprile 2008 n. 81 testo unico sicurezza). Proprio in quanto tale “problema” era noto e
18 conosciuto da anni (vd teste ) non si ritiene possa aver avuto efficacia determinante nel Tes_9
demansionamento e nel licenziamento del ricorrente, così come la questione dell'eccessivo ricorso alla somministrazione e alle temute potenziali ritorsioni da parte dei lavori somministrati non stabilizzati, ritorsioni che, peraltro, in tanti anni, si sarebbero verificate in un'unica occasione.
Quanto al riferimento del datore di lavoro, nella lettera del 2.11.2021 (doc 30 all ricorso) in risposta alla contestazione da parte di del mutamento di mansioni, alle “istanze e doglianze” Parte_1 presentate all'NG quale delegato alla sicurezza, al colloquio del 4.10.2021 al fine di Testimone_6
giustificare il mutamento di mansioni, si evidenzia che dal resoconto di tale colloquio (doc 14 all mem cost), in assenza di deposizioni testimoniali sul contenuto dello stesso, emergono una molteplicità di istanze e di doglianze del dirigente dunque la genericità del richiamo non consente di comprenderne la effettiva portata.
Si potrebbe ravvisare, nel demansionamento prima e nel licenziamento poi, un intento discriminatorio per ragioni di salute, ma questo profilo di illegittimità non è stato eccepito dal ricorrente e dunque non può essere esaminato dalla giudice.
Quindi respinta la domanda avente ad oggetto il licenziamento ritorsivo lo stesso deve essere ritenuto NGiustificato stante la assenza di prova dell'effettiva sussistenza di concrete e reali ragioni organizzative, tecniche o produttive alla base del licenziamento, unitamente ai numerosi elementi emersi che inducono a ritenere che il recesso abbia assunto i caratteri di arbitrarietà e pretestuosità che, in base ai principi normativi e giurisprudenziali sopra ricordati, ne determinano l'NGiustificatezza.
Dalla accertata NGiustificatezza del licenziamento de quo deriva, dunque, il diritto del ricorrente a percepire, a titolo risarcitorio, l'indennità supplementare, omnicomprensiva, di cui all'art. 19 del
C.C.N.L. per i Dirigenti Industria pro tempore vigente (v. doc all ricorso) che prevede:
“Eccetto i casi di licenziamento nullo, per i quali trova applicazione la disciplina di legge, ove il
Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è NGiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, omnicomprensiva, nel rispetto dei parametri seguenti: ---- oltre quindici anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso”
In considerazione della durata del rapporto di lavoro, della condotta delle parti, dell'età anagrafica e aziendale del dirigente e della gravità delle circostanze che hanno portato alla cessazione del rapporto la indennità supplementare può essere quantificata nella misura massima di 24 mensilità, sulla base del tallone mensile di Euro 12.851,08 (corrispondente alla mensilità di preavviso come si evince dal doc 45 di parte ricorrente in cui viene quantificata la indennità sostitutiva del preavviso in complessivi euro
19 154.213: trattandosi di 12 mensilità ogni mensilità è pari ad euro 12851,08) che deve essere incrementata dalla incidenza del premio MBO come si dirà piu avanti.
Sulla NGiuriosita' del licenziamento
La domanda va rigettata in quanto deve escludersi il carattere NGiurioso e diffamatorio del licenziamento secondo il costante orientamento interpretativo della Corte di legittimità (cfr. Sez. L - ,
Ordinanza n. 16064 del 10/06/2024). La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato: “13. la sentenza gravata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il carattere NGiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso (Cass. n. 23686/2015; cfr. anche Cass. n. 6548/2024); la sentenza di merito ha espressamente richiamato il precedente di legittimità (Cass n. 5760/2019), con il quale è stato precisato che il licenziamento NGiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che dà luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme NGiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio (Cass. n.
5885/2014, n. 21279/2010, n. 6845/2010, n. 15469/2008);..”.
Si veda inoltre sent Cassazione civile sez. lav., 15/10/2010, n. 21279) “Viene fatto riferimento ad un'NGiuriosità del recesso, in ragione della sua motivazione, ma, come evidenziato dalla elaborazione giurisprudenziale in materia di lavoro subordinato, gli addebiti di natura disciplinare o di inadempimento, anche se infondati, non sono sufficienti in se stessi a qualificare il recesso come NGiurioso, essendo rilevante invece a tal fine la particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate e le eventuali NGiustificate e lesive forme di pubblicità date al provvedimento. In relazione alla specie risulta quindi non illogico e non contrastante con principi di diritto il giudizio negativo formulato dal giudice di merito circa la non sussistenza di modalità lesive nella intimazione del recesso.”
Nella fattispecie concreta in esame deve escludersi la sussistenza di espressioni connotate da particolare offensività e non funzionalità rispetto alle finalità dei provvedimenti emessi.
Nemmeno poi è stato allegato che la società resistente abbia adottato NGiustificate e lesive forme di pubblicità in relazione al provvedimento di recesso.
Deve pertanto accertarsi che la condotta del datore di lavoro non abbia travalicato gli usuali canoni comportamentali tipici della fase di estinzione del rapporto di lavoro e quindi devono essere rigettate le domande di risarcimento del danno non patrimoniale formulate dal ricorrente fondate sulla dedotta natura NGiuriosa del licenziamento.
20
Sul risarcimento del danno per violazione della privacy
Al di là della possibile lesione, il ricorrente, che pur propone domanda risarcitoria, omette totalmente di allegare quali sarebbero stati i danni conseguenti a tale violazione.
Non potendo parlarsi di un danno in re ipsa, sarebbe stato onere dello stesso allegare e dimostrare quali pregiudizi le siano derivati dalla asserita violazione da parte del datore di lavoro.
Nessuna deduzione vi è al riguardo.
Il ricorrente avrebbe dunque dovuto dare prova di quale sia stato il pregiudizio subito, non potendo lo stesso ritenersi in re ipsa (cfr. Cass. n. 4005/20 che qualifica il danno all'immagine quale danno conseguenza e quindi per il quale è necessario, da parte del presunto danneggiato, la prova) e non potendo rimettere alla valutazione equitativa del giudice l'accertamento dell'an del pregiudizio. Il criterio equitativo, invero, può solo sopperire ad una impossibilità di liquidazione precisa del danno, ma laddove il danno sia accertato.
Ancor più di recente la Corte di Cassazione ha così statuito: “il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost e L'art. 8 della
CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ai sensi dell'art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato. Costituisce, quindi, lesione NGiustificabile non la mera violazione della normativa in materia di privacy, ma quella che offende in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Il danno alla privacy (come ogni danno non patrimoniale) non sussiste in “re ipsa”, ma va provato anche attraverso presunzioni.
Per ottenere il risarcimento non basta quindi affermare la semplice lesione del proprio diritto alla protezione dei dati personali, ma occorre dimostrare le effettive conseguenze pregiudizievoli subite per effetto dell'illecito trattamento e la loro gravità” (Cass. n. 16402/21).
Sulla indennita' di presenza presso il sito di Vernate
Il ricorrente, come si evince dai cedolini/buste paga prodotti (doc. 59 all ricorso) e, ad esempio, dal cedolino relativo al mese di giugno 2016 (doc. 60 all ricorso), sino a prima del riconoscimento della qualifica di Dirigente – 01.08.2017 -, percepiva effettivamente una “indennità di presenza Vernate” pari ad € 4,13166 al giorno, che, moltiplicati per circa 20 giorni lavorativi al mese, ammontavano ad €
82,63/mese.
21 Sin dal momento del passaggio a Dirigente – 01.08.2017 – allo stesso non è più stata riconosciuta tale indennità, che derivava ancora dalla vecchia Società SAMGAS. Il ricorrente ritenga si tratti di un diritto acquisito e dunque ne ha chiesto il pagamento dal 01.08.2017, per un totale di € 4.792,54
(quattromilasettecentonovantadue/54), oltre interessi – anche moratori dal momento della domanda giudiziale – al saldo effettivo.
La domanda è destituita di fondamento poiché tale indennità è stata assorbita L'incremento retributivo concordato tra le parti in occasione della promozione alla superiore qualifica dirigenziale
(doc. 9 all ricorso).
Infatti dalla lettera di promozione che le parti hanno espressamente qualificato come «complessivo» il nuovo trattamento economico lordo «concordato».
La domanda di condanna va pertanto rigettata.
Sul lavoro straordinario
Il ricorrente sostiene di aver sempre lavorato almeno 10 ore in sede tutti i giorni, spesso senza neppure la pausa pranzo e dal 2016 al luglio 2021 anche fino a 12 ore;
nonché dal 2016 al 2021 - almeno 2 ore tutti i sabati e 2 ore tutte le domeniche e due ore tutti i giorni durante i periodi di ferie.
Chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 90.180,96
(novantamilacentottanta/96) per aver lavorato due ore al giorno per 48 sabati/anno più 48 domeniche/anno per 7 anni e per 15 giorni di ferie all'anno (già decurtati i sabati e le domeniche di cui al conteggio sopra) per 7 anni per 2 ore/giorno sulla base di € 52,24/ora.
Parte convenuta nella memoria di costituzione non ha negato i fatti dedotti dal ricorrente, ma si è limitata ad affermare che il dirigente, in quanto tale, avesse ampia autonomia nell'organizzare la propria giornata lavorativa e che nessuno gli avesse mai chiesto di lavorare il sabato o la domenica e durante le ferie.
La parola definitiva, quindi, spetta al giudice, il quale è chiamato a valutare nel caso concreto se i supporti documentali e testimoniali forniti dal dirigente siano sufficienti e precisi per poter parlare di lavoro straordinario e diritto al maggior compenso.
Il ricorrente non ha domandato il risarcimento del danno da usura psicofisica che è un danno non patrimoniale distinto da quello biologico, che incide sul diritto al riposo costituzionalmente protetto ed inerisce ai diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata L'ordinamento). Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “l'autonomia del danno alla salute rispetto al danno da carattere
«gravoso e usurante» della prestazione (danno che già Cass. 2455/2000, cit. indicava come relativo ai
«disagi» fisiopsichici, così distNGuendoli dalle vere proprie infermità, temporanee o permanenti) rende
22 evidente come quest'ultimo diritto attenga piuttosto alla dignità della prestazione lavorativa, quale espressione particolare, nell'ambito della produttività nel lavoro per altri, della dignità della persona”.
(cfr. Cass., 5 agosto 2020 n. 16711)
Gli arresti della Suprema Corte sono chiari nel precisare che “al di là dello sfociare del pregiudizio
(danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica […], qualora venga in gioco la violazione
[…] del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa” (cfr. Cass., 21 luglio 2023 n. 21934)
Ma si ripete il ricorrente non ha richiesto tale danno, ma la retribuzione delle ore straordinarie prestae il sabato, la domenica e nel periodo feriale.
L'art 17, comma 5, del D.l.vo n. 66/2003 ha previsto che nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12
e 13 non trovano applicazione ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta, per quanto qui di interesse, di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo.
In questo contesto normativo e giurisprudenziale il diritto al compenso può essere riconosciuto per l'eventuale lavoro straordinario solo nel caso di superamento del limite di ragionevolezza.
Infatti, per il personale direttivo, l'accertamento giudiziale circa la proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, deve essere riferito al trattamento economico “complessivo” erogato, derivandone che, anche nel caso in cui si sia superato il limite della ragionevolezza, il diritto al compenso per lavoro straordinario è escluso se tale più gravosa prestazione risulti già remunerata dal complesso degli elementi retributivi corrisposti (Cass. 13 giugno 2008, n. 16041).
Nel caso di specie si evidenzia che il contratto di lavoro individuale (doc 9 all ricorso) prevedeva che il trattamento annuo lordo (euro 117500) dovesse essere comprensivo e compensativo di ogni e qualsiasi prestazione anche di carattere saltuario, straordinario, ed eccezionale, diurna, notturna, domenicale festiva nonché di ogni altro apporto.
A fronte di tale retribuzione il ricorrente non ha eccepito la violazione dell'art 36 Cost in relazione al requisito della proporzionalità e adeguatezza della stessa alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Il teste direttore delle risorse umane, sentito all'udienza del 14.01.2025, pur sostenendo Tes_7 che “il ricorrente non aveva obbligo di orario, era un dirigente” ha ammesso: “il ricorrente era molto appassionato e tenace sugli obiettivi e telefonava ai collaboratori anche durante le ferie. Spesso chiamava me al mattino presto durante il mio viaggio da casa al lavoro tra le sei e le otto oppure al ritorno a casa tra le 18 e le 20. Non si è mai risparmiato sul lavoro e chiedeva lo stesso ai suoi
23 collaboratori. Non so se gli desse obiettivi o incarichi che gli richiedessero di lavorare anche PE
il sabato o la domenica. Mi pare che una volta per problemi di un cliente abbia dovuto annullare delle vacanze estive”
Deve poi escludersi che l'impegno orario del fosse dovuto a particolare zelo o stakanovismo, così come
è irrilevante che non vi fossero specifiche direttive del datore di lavoro sulla osservanza di un orario di lavoro effettuate tramite ordini di servizio o mail o su attività lavorativa. Sul punto, ciò che rileva è la tipologia e la qualità delle mansioni che erano state assegnate al ricorrente in relazione alla gestione della divisione Misura e l'impegno ad essa connesso.
Pertanto, la concentrazione di tante mansioni nella sua persona nell'ambito di una realtà aziendale di particolare grandezza e complessità richiedevano necessariamente un impegno giornaliero particolarmente gravoso, un'attenzione su più fronti che giustificava un orario che poteva superare il limite di ragionevolezza stante le problematiche di varia natura che il dipendente doveva affrontare.
Impegno lavorativo che dunque non può ritenersi frutto di un'autonoma decisione del dirigente, assunta senza alcuna NGerenza da parte del datore di lavoro, ma rappresenta, al contrario, diretta conseguenza delle scelte aziendali, che hanno comportato l'attribuzione di una consistente attività lavorativa a
Parte_1
La domanda di pagamento del lavoro straordinario va però respinta.
In ricorso si fa riferimento ad “almeno due ore il sabato e la domenica… e durante le ferie”
Tale indicazione non risulta specificata dalla moglie del ricorrente in sede di escussione testimoniale.
La moglie del ricorrente, assunta in qualità di teste sui capitoli di cui al ricorso ha Testimone_10
risposto:
100. Vero che mentre si trovava a casa lavorava al computer o tramite il cellulare sia la Parte_1
mattina presto che alla sera, rientrato da lavoro o dopo cena per almeno 2 ore? Confermo Tes_10
101. Vero che il ricorrente negli anni dal 2014 al 2021 lavorava al computer o tramite il telefonino tutti i sabati e tutte le domeniche almeno o al mattino o al pomeriggio, e spesso anche per tutto il giorno, comunque mai meno di 2 ore? DE Confermo Tes_10
102. Vero che negli anni dal 2014 al 2021 mentre eravate in ferie – estive o invernali, come da cedolini prodotti e che si rammostrano - INVERNIZZI trascorreva buona parte delle vacanze lavorando al computer o tramite il cellulare per almeno 2 ore al giorno? DE GIULI Confermo
103. Vero che negli anni dal 2014 al giugno 2021 è stato pressochè completamente Parte_1
assente dalla vita familiare in quanto al lavoro? Confermo Tes_10
Peraltro dalle mail che sono state prodotte (inviate dal 2016 al 2022 e ricevute dal 2020 al 2022 doc 51
e 52 all ricorso) emerge che effettivamente il ricorrente avesse lavorato durante vari fine settimana e in
24 alcuni giorni di ferie, ma non è possibile L'analisi delle mail, riuscire a quantificare esattamente l'impegno giornaliero durante i fine settimana e i periodi di ferie. Si ribadisce che non pare sufficiente la generica deposizione della moglie.
Occorre osservare che secondo un principio consolidato in giurisprudenza (V. tra le tante, Cass.
19/06/2018, n.16150, Corte appello Milano sez. lav., 13/08/2019, n.1144) grava sul lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo. Al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova (e prima ancora la allegazione) della sua esatta collocazione cronologica.
In merito allo straordinario, va ricordato che come noto, gli sconfinamenti in eccesso L'orario di lavoro contrattuale, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro (Cass. Sez. L, sentenza n. 1389 del 29/01/2003). senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n.
3714 del 16/02/2009).
Sul mobbNG e sullo strainNG
Nel caso si specie non sono ravvisabili condotte persecutorie riconducibili a tale illecita fattispecie.
Nel caso che qui ne occupa, ad avviso della giudice, la prova orale e documentale non ha suffragato la ventilata sussistenza di un ambiente di lavoro connotato da intenti ritorsivi e persecutori, ma una tipica condotta inadempiente del datore di lavoro che, in violazione della norma dell'art. 2103 cod. civ., ha sottratto al ricorrente le mansioni caratterizzanti l'attività lavorativa privandolo del diritto all'esecuzione della propria prestazione, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino (cfr. tra molte altre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 31182 del 02/11/2021)
Sul premio mba
Contr Il piano incentivante in essere a decorrere dal 2019 è stato espressamente accettato le condizioni sottoscritte dal ricorrente (doc. 1 all mem cost).
25 Nello specifico, il regolamento prescrive che «in ogni anno, l'importo massimo erogabile (“Bonus”) non potrà eccedere il valore del 30% della sua RAL individuale. Eventuali valori eccedenti
(“%Surplus”) potranno essere cumulati al premio risultante negli anni successivi. L'eventuale eccedenza (il surplus del regolamento) rispetto al 30% viene utilizzata nei 2 anni successivi al fine di integrare, sino al massimo del 30% della RAL, l'eventuale bonus che dovesse essere maturato in misura inferiore a tale limite massimo.
Pertanto, come anche descritto nell'esempio indicato nel regolamento, se nel 2019 il bonus raggiunge il
35%, nel 2020 il 28% e nel 2021 sempre il 28%, il surplus del 5% relativo al bonus del 2019 viene utilizzato per integrare al 30% quello del 2020 e quello del 2021.
Come osservato da parte convenuta la formulazione del Regolamento stesso non è censurabile né illegittima, avendo esso ad oggetto una materia – la retribuzione variabile – certamente disponibile e non è contraria a quanto previsto dal CCNL Dirigenti Industria applicato, che prevede, solo «per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali» di incentivazione (e la PA
come detto, aveva predisposto un proprio piano) quattro possibili modelli adottabili dalle aziende del settore (art. 6bis del CCNL citato).
Va poi rimarcato che la retribuzione variabile in esame ha la finalità di motivare il personale al raggiungimento di obiettivi, ma anche e soprattutto di fidelizzare i dirigenti promuovendo il loro trattenimento in azienda (c.d. retention).
Pacifico in quanto non contestato che il ricorrente avesse maturato, nel 2020, un premio dell'importo di
Euro 119.027,37. Nel 2021 ha percepito (a titolo di bonus) il 30% della RAL, ossia Euro 35.250. e dunque non ha diritto per tale anno ad alcuna differenza.
In relazione alla richiesta per l'anno 2021 la società contesta il diritto sulla base del regolamento della società che stabilisce espressamente che «comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro avvenute prima dell'erogazione, non daranno alcun diritto al pagamento della parte variabile eventualmente maturata…» (doc. 1 all mem cost).
Le parole “prima dell'erogazione” non posso che essere interpretate come “prima della maturazione del diritto alla erogazione”. La maturazione del diritto alla erogazione era stabilita nel mese di maggio. Il ricorrente era presente in azienda in maggio, essendo stato licenziato il 23 maggio. Pacifico che per gli altri dipendenti (come per il ricorrente l'anno precedente) il bonus sia stato inserito nella busta paga di maggio il cui importo è stato effettivamente percepito il 10 giugno.
La intepretazione di cui sopra deriva sia dal Regolamento MBO del 9 maggio 2019 al punto 6, “La
RAL utilizzata come base di calcolo per l'MBO sarà quella di riferimento nel mese di erogazione del premio” e comunque è l'unica possibile: seguendo il ragionamento della datrice di lavoro anche un
26 dipendente licenziato il giorno prima dell'accredito sul conto della retribuzione non avrebbe diritto alla retribuzione variabile e tale interpretazione non può essere seguita.
In ogni caso, il diritto alla percezione del bonus non può essere in alcun modo condizionato L'intimazione di un licenziamento illegittimo che ha impedito, di fatto, al lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro.
Sulla incidenza del premio sulla indennita' sostitutiva del preavviso e sul tfr
Il preavviso è regolato L'art. 2118 c.c., che rinvia, per la determinazione, alla disciplina del CCNL di settore, e L'art. 2121 c.c., che, al primo comma, sancisce: “L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato”. In relazione al TFR, l'art. 2120 c.c., prevede che “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto
a titolo di rimborso spese”.
Nella specie, l'art. 24 del CCNL di settore (doc. 12 bis all ricorso) non effettua alcuna deroga, stabilendo che “per il computo del trattamento di fine rapporto, si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni,
i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale.
Fanno altresì parte della retribuzione l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale”.
In base alle predette norme, quindi, deve ritenersi che ogni elemento della retribuzione non occasionale e non erogato a titolo di puro rimborso spese, debba incidere nel computo del TFR e debba altresì essere considerato, quale media nel triennio precedente, per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso. Una deroga al predetto principio generale, in tema di TFR, è, infatti, ammessa solo nel caso di diversa previsione della contrattazione collettiva di settore, mentre per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso valgono solo i principi dell'art. 2121 c.c., senza possibilità di deroga delle parti. Sul punto, la giurisprudenza è, infatti, univoca nel ritenere che “Ai fini del calcolo del t.f.r. i
27 criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati L'art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla normativa collettiva [28] intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma di legge” (Cass. sez. lav. - 25/09/2019, n. 23932; conf. Cass. sez. lav. - 24/10/2012, n. 18207).
Inoltre: “Il concetto di retribuzione recepito dagli art. 2118, comma 2, c.c. (ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento) e 2120 c.c. (ai fini del calcolo del t.f.r.) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività, nel senso che in detti calcoli vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contNGente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro” (Cass. sez. lav. - 01/10/2012, n. 16636).
Si deve ritenere dunque fondata la rivendicazione della inclusione del premio nel calcolo della indennità sostitutiva del preavviso (e dunque della indennità supplementare) e del TFR.
Sul punto in memoria nulla è stato eccepito.
Ciò in quanto tali premi, nonostante il loro carattere variabile e condizionato ai risultati di produzione, rappresentano una modalità ordinaria e non estemporanea di retribuzione variabile del ricorrente, volta a remunerare l'efficacia e la positiva incidenza dell'attività espletata dal dirigente sui risultati economici aziendali.
Essi devono perciò essere considerati come premi di produzione ai sensi dell'art. 2121 co. 2 c.c. e dunque inclusi nella base di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso (e, conseguentemente, dell'indennità supplementare) e del TFR.
Sebbene non si possa addivenire in questa sede ad una liquidazione precisa, si ritiene che trattandosi di mero calcolo aritmetico, possa essere pronunciata sentenza definitiva.
Danni alla autovettura
Destituita di fondamento la richiesta di condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro
1454,84 trattenuta dalle competenze di fine rapporto per danni alla autovettura in dotazione al ricorrente.. si è rifiutato di sottoscrivere il verbale di riconsegna dell'auto nel quale il perito esterno della Parte_1
società di noleggio aveva registrato tutti i danni causati dal ricorrente non riparati (doc. 28 all mem cost). Legittimamente ha trattenuto i danni dalle competenze di fine rapporto PA per l'importo di Euro 1.454,84, come da fattura prodotta (doc. 29 all mem cost).
Interessi moratori ex art 1284 comma 4 cc
28 Quanto alla richiesta di condanna al pagamento gli interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., si osserva quanto segue:
La questione dell'applicabilità, alle controversie di lavoro, dell'art. 1284, comma 4, c.c. che prevede, dalla data della domanda giudiziale, l'applicazione del saggio degli interessi previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è controversa ed ha costituito oggetto di rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. da parte del Tribunale di Parma
(Sent. 3 agosto 2023).
Secondo un primo orientamento (cfr. Trib. Roma 22 giugno 2020, n. 3577; Trib. Lucca 2 marzo 2023),
l'art. 1284, co. 4, c.c. non sarebbe applicabile ai crediti di lavoro, perché derogato dalla disciplina speciale prevista L'art. 429, comma 3, c.p.c. che prevede, come noto, un regime di favore per i crediti del lavoratore.
Secondo un diverso orientamento, invece, non vi sarebbero ostacoli all'applicazione della disciplina prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro, in quanto l'art. 429, comma 3, c.p.c., nella parte in cui prevede che sui creditidi lavoro debbano essere applicati gli interessi nella misura legale, opererebbe un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza (cfr. Tribunale di Perugia 15 marzo 2022, n.
53; Tribunale di Venezia, 16 marzo 2023, n. 176). Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione
(sentenza n. 12974/24) hanno, tuttavia, dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del rinvio, essendo venuta meno la condizione della necessità che la questione di diritto definisse anche parzialmente il giudizio a quo, ciò a seguito dell'intervento di altra pronuncia su rinvio pregiudiziale (Cass. n.
12449/24) che ha enunciato il principio secondo cui, ove il giudice disponga il pagamento degli « interessi legali » senza alcuna ulteriore specificazione, debba intendersi la corrispondenza della misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, al saggio previsto L'art. 1284, comma 1, c.c., così lasciando irrisolta la questione dell'applicabilità della disciplina di cui al comma 4 ai crediti di lavoro.
Ferme i contrapposti orientamenti, ritiene questo giudice che la tesi prospettata nelle pronunce che concludono per l'inapplicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. sia da condividere.
A tale conclusione si perviene leggendo la norma speciale prevista per le condanna al pagamento di somme di denaro dettata L'art. 429, comma 3, c.p.c. per i crediti di lavoro. L'utilizzo dell'aggettivo
“legale”, voluto dal legislatore a specificazione del termine “misura” (riferito al saggio degli interessi),
è funzionale a delimitare il perimetro del rinvio all'art. 1284 c.c..
La norma disciplina sia gli interessi legali che gli interessi convenzionali che gli interessi moratori.
Considerato l'esplicito riferimento ai soli interessi legali compiuto da norma speciale, quale deve
29 intendersi l'art 429, terzo comma, c.p.c., la tesi che propende per l'inapplicabilità ai crediti di lavoro pare più persuasiva. (nello stesso senso Corte di Appello di Milano sent n. 528/2025 e sent n 18/2025).
L'esito del giudizio porta alla compensazione delle spese di lite nei limiti di un terzo con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dei residui due terzi di tali spese liquidate come in dispositivo.
Pqm
La giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, visto l'art 429 cpc: Contr
1.Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento del premio per l'anno 2022 pari alla somma di euro 35250 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2.accerta che il licenziamento intimato a da non è giustificato e, Parte_1 PA per l'effetto, condanna . al pagamento in favore di di 24 mensilità PA Parte_1
Contr di indennità supplementare sulla base mensile di euro 12836 (oltre alla incidenza del premio oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo;
3. dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento della integrazione del TFR e della indennità sostitutiva del preavviso (compresi i contributi assistenziali e previdenziali) derivante dalla incidenza della voce di cui al punto 1 del dispositivo oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
4. rigetta per il resto il ricorso;
5. compensa le spese nei limiti di un terzo e condanna al pagamento in favore di delle restanti spese di lite, che liquida già nella parte n € 18.000 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e di € 259 per esborsi;
fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Pavia il 17.7.2025 La giudice del lavoro
Federica Ferrari
30