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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5666/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRETELLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA UGO FOSCOLO 1 RO presso il difensore avv. CRETELLA FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale e divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da atto introduttivo
***
IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Relatore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dal Procuratore dell'attore. esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dal tenore degli atti difensivi della parte attrice, che allega l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, in particolare l'allontanamento della convenuta dalla casa familiare.
La convenuta è rimasta contumace e non è nemmeno comparsa personalmente, pertanto non si è nemmeno potuto esperire tentativo di conciliazione.
Dall'unione non sono nati figli. Non vi sono domande ulteriori, se non quelle sul vincolo, pertanto con separata ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore a udienza successiva al passaggio in giudicato della pronuncia di separazione e al verificarsi della procedibilità della domanda di divorzio. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 29/04/1974 a Parte_1
RO (KR) e , nato/a il 04/11/1976 a CUBA, unitisi in Controparte_1 matrimonio a Bologna in data 08.06.2017, atto n. 177; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
provvede con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo del Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 25.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5666/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRETELLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA UGO FOSCOLO 1 RO presso il difensore avv. CRETELLA FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale e divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da atto introduttivo
***
IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Relatore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dal Procuratore dell'attore. esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dal tenore degli atti difensivi della parte attrice, che allega l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, in particolare l'allontanamento della convenuta dalla casa familiare.
La convenuta è rimasta contumace e non è nemmeno comparsa personalmente, pertanto non si è nemmeno potuto esperire tentativo di conciliazione.
Dall'unione non sono nati figli. Non vi sono domande ulteriori, se non quelle sul vincolo, pertanto con separata ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore a udienza successiva al passaggio in giudicato della pronuncia di separazione e al verificarsi della procedibilità della domanda di divorzio. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 29/04/1974 a Parte_1
RO (KR) e , nato/a il 04/11/1976 a CUBA, unitisi in Controparte_1 matrimonio a Bologna in data 08.06.2017, atto n. 177; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
provvede con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo del Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 25.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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