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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di opposizione ad ordinanza ingiunzione iscritta al n. 1223/2020 R.G.,
promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] l'[...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Beneceto n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Mega (C.F ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Strada della Repubblica n. 58,
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante dell'Ente, con il dott. Controparte_1 CP_2
(C.F. Dirigente del Servizio Polizia Provinciale dal dott.
[...] C.F._3 [...]
(C.F. , e dal Funzionario Dott. (C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
), giusta delega Presidenziale all'uopo rilasciata. C.F._5
OPPOSTA
Nella causa iscritta al n. 1223/2020 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
1 “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: PRELIMINARMENTE:
sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione (prot. n. 4932) emessa dalla
Provincia di Parma in data 25/02/2020 relativa al verbale di accertamento n. 11369 del
09/09/2019 e della sanzione accessoria della confisca disposta con il provvedimento
impugnato;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
dichiarare inefficace e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione di pagamento impugnata per i
motivi meglio esposti in narrativa;
IN SUBORDINE:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, mantenere la
sanzione amministrativa nel minimo edittale;
IN OGNI CASO:
con vittoria di competenze e spese del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA:
con ogni più ampia riserva di richiesta e produzione, anche sulla base delle eventuali
allegazioni di controparte.”
per l'opposta:
“Si chiede che il Tribunale di Parma voglia:
respingere il ricorso di cui in epigrafe e, per tale effetto, confermare in toto l'Ordinanza –
Ingiunzione prot. n. 4932 del 25/02/2020 (all. 9) unitamente alla contestuale confisca della “sacca
di raccolta” sequestrata sempre in data 09/09/2019.”
FATTO
Nei confronti dell'odierno opponente, veniva emessa in data 25/02/2020 dalla Parte_1
Provincia di Parma, ordinanza di ingiunzione, relativa al verbale di accertamento n.11369 del
09/09/2019 avendo accertato la violazione delle norme di cui agli artt. 9, 10, 13 del Reg. R. 1/2018,
2 per aver utilizzato in acque di categoria B un bilancione fisso non conforme alle caratteristiche e prescrizioni in vigore (presenza di sacca di raccolta).
Avverso tale ordinanza di ingiunzione il Sig. per il tramite dell'Avv. Luca Mega, Parte_1
faceva ricorso ex art. 22 e segg. L.689/1981, , impugnando l'ordinanza di ingiunzione Prot. n. 4932
del 09/09/2019.
Si costituiva in giudizio la eccependo la carenza di giurisdizione del giudice Controparte_1
ordinario e l'infondatezza dei motivi opposti e chiedendo la conferma del proprio operato.
Con decreto 23/07/2020 veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato.
Previa trattazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo in atti letto ai presenti.
DIRITTO
La disciplina dell'esercizio della pesca con i bilancioni situati in acque di cat. “B” in Provincia di
Parma è stata caratterizzata, per molto tempo, da un contrasto normativo.
Infatti, con una Delibera di Giunta Provinciale n. 604 del 11/06/1999 veniva concesso ai titolari delle autorizzazioni rilasciate per l'utilizzo di tali attrezzature in acque di cat. “B”, l'apposizione di una sacca di raccolta (inganno) del pesce già catturato, fissata al centro della rete medesima.
Gli atti normativi che sostenevano la D.G.P. n. 604 sono poi stati abrogati, la Legge R. n. 11/1993 è
stata sostituita dalla L.R. n. 11/2012 e il Regolamento R. n. 29/1993 dal R.R. n. 1/2018. Alla luce delle modifiche apportate dalle LL. RR. n. 9 del 16 luglio 2015 e n. 2 del 6 marzo 2017 all'art. 12
della L.R. n. 11/2012, la Provincia ha ritenuto di dover sottoporre al Servizio Attività Faunistico-
Venatorie e Pesca della Regione E. R. alcuni quesiti.
Ottenuto in data 14/06/2017 il riscontro nel quale si evidenziava la decadenza della D.G.P. n.
604/1999, il Comando della Polizia Provinciale riteneva di “ritardare” l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dei titolari di quei bilancioni ancora caratterizzati dalla presenza della sacca di raccolta.
3 Il nuovo R.R. n. 1/2018, attualmente in vigore, descrive all'art. 13 i requisiti che i bilancioni devono possedere e, ancora oggi come allora, non vi è alcun riferimento alla possibilità di installazione di tale congegno.
Tale disciplina è coerente con le diverse normative attualmente in vigore che dispongono, per quelle specie ittiche nei cui confronti la pesca è sempre vietata in qualunque stadio di crescita oppure per esemplari di dimensioni inferiori a quelle consentite, l'immediata liberazione con ogni cautela: atto impossibile da compiere e, comunque, tardivo per la sofferenza dell'animale stante l'inevitabile trattenuta del pescato all'interno della sacca di raccolta, svuotata solo dopo diverse operazioni di calata e sollevamento della rete.
Va inoltre ricordato che il bilancione da pesca per cui è causa, era ubicato in un tratto di fiume inserito a sua volta in una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S. n. IT4020022 - ) rispetto Parte_2
al quale la normativa specifica: D.G.R. n. 79 del 22/01/2018 dispone il divieto di cattura o uccisione intenzionale di esemplari appartenenti ad alcune specie, di cui all'allegato B e che, in caso di cattura accidentale, devono appunto essere immediatamente rilasciati nel rispetto del benessere animale atto, come più volte detto impossibile viste le caratteristiche strutturali di tali impianti di pesca.
Nella primavera del 2018, il Comando della Polizia Provinciale provvedeva, convocandoli in appositi incontri, ad informare delle nuove disposizioni coloro che fossero già dediti a tale modalità
di pesca, tra i quali appunto anche il Sig. Parte_1
In esito a tale confronto, emerge dalla documentazione in atti che il esprimendo perplessità Pt_1
circa quanto veniva a lui esposto, dichiarava che si sarebbe informato presso gli uffici regionali per chiedere ulteriori chiarimenti.
La risposta al suo quesito, trasmessa dall'Ufficio Servizio Territoriale A.C.P al Comando di Polizia
Provinciale per conoscenza, riporta la riaffermazione agli stessi di quanto precedentemente a lui già
illustrato.
4 Per chiarezza, a questo punto si rende necessario un esame dell'intero quadro normativo che disciplina la materia.
L'emanazione della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, ha attribuito alla Regione Emilia Romagna la competenza della materia di gestione e tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca sportiva in acque interne.
Originariamente tali funzioni erano assegnate alle singole Province che, fino all'entrata in vigore della suddetta Legge, si erano occupate delle citate attività attraverso proprie Delibere e Ordinanze
in osservanza della L.R. n. 11 del 7 novembre 2012 e ss. mm. e del Regolamento R. n. 1 del 2
febbraio 2018.
Tali strumenti normativi appena citati vengono periodicamente integrati da una serie di disposizioni operanti a livello territoriale che la stessa Regione provvede a riassumere nei rispettivi Calendari
ittici annuali, in vigore a far data dall'inizio di ogni stagione piscatoria in concomitanza dell'apertura della pesca in "zona D" (acque da salmonidi) fissata l'ultima domenica di marzo di ogni anno.
A seguito del trasferimento delle funzioni di gestione della materia ittica dalle Province alla
Regione, sono state apportate modifiche alla L.R. n. 11/2012, le quali hanno introdotto due ulteriori figure giuridiche: i Tavoli di Consultazione Locali, i cui componenti sono costituiti dai rappresentanti delle Associazioni ambientaliste, piscatorie ecc., nonchè delle Polizie Prov.li territorialmente competenti, e la Commissione Ittica Regionale.
Il prodotto delle sinergie di queste due figure giuridiche è la pubblicazione dei precitati Calendari
Ittici annuali, approvati dalla Giunta Regionale con specifici atti amm.vi, nei quali vengono elencate le zone di ripopolamento e frega;
le zone di protezione delle specie ittiche;
le zone a regime speciale di pesca;
ecc. ecc... nonché le attrezzature di pesca autorizzate.
In occasione dell'avvio della stagione di pesca del 2017 la Regione, trovandosi a dover gestire questa nuova materia, chiese a tutti gli ex Servizi di caccia e pesca provinciali, trasformatisi a far data dal 1 gennaio 2016 (D.G.R. n. 2185 del 21 dicembre 2015) negli attuali Servizi Territoriali
5 Pesca (S.T.A.C.P.), quali provvedimenti amministrativi fossero in vigore nei Controparte_5
rispettivi territori.
Gli S.T.A.C.P. inviarono alla Regione gli specifici atti normativi che vennero a loro volta recepiti ed inseriti nella Delibera di Giunta Regionale n. 287 del 13 marzo 2017, i cui effetti giuridici sarebbero decaduti all'avvio della successiva stagione di pesca previsto per il 25 marzo 2018.
Per quanto riguarda la Provincia di Parma, i provvedimenti amministrativi trasmessi e contenuti nella sopra menzionata D.G.R. furono: Zone di Ripopolamento e Frega istituite con D.G.R. n. 120
del 4 marzo 2010 e l'istituzione di un' Area di pesca regolamentata nel fiume Taro ricadente nel comune di Bedonia.
Il giorno 24 gennaio 2018 venne fissato presso gli uffici dello di Parma il primo incontro CP_6
fra lo stesso organo regionale e i rappresentanti del Tavolo tecnico di Consultazione Locale.
In quella sede vennero proposte modifiche, integrazioni ed osservazioni riguardanti il Programma
ittico regionale, fu così che con la D.G.R. n. 401/2018 venne pubblicato il primo Calendario Ittico
Regionale.
La disciplina in materia all'epoca in vigore nella Provincia di Parma, elencata nel proprio
Calendario Pesca 2019/2020, non riportava in nessuna parte la possibilità di utilizzare, tra le attrezzature di pesca consentite, una sacca di raccolta posizionata sotto le attrezzature denominate
“bilancioni fissi”.
La ragione di ciò è dovuta al fatto che a partire dal 2017, dopo il trasferimento delle funzioni in materia ittica alla Regione E. R., nessuna proposta di integrazione, relativa appunto all'utilizzo dei bilancioni muniti di sacca di raccolta, è stata portata all'attenzione della Commissione Ittica
Regionale nè dallo di Parma, così come si evince dalla D.G.R. n. 287 sopra citata, nè dai CP_6
rappresentanti dei Tavoli di Consultazione Locali.
6 In sintesi, la Delibera di Giunta Provinciale n. 604 del 10 giugno 1999, con la quale si autorizzava l'uso dei bilancioni muniti di sacca di raccolta del pescato, non è mai pervenuta in Giunta Regionale
e pertanto mai recepita.
A questo punto è doveroso osservare quanto segue: la citata D.G.P. n. 604 del 11/06/1999 con la quale si autorizzava l'uso della sacca (motivo del contendere) posta sotto ai bilancioni, ha pertanto perso la sua efficacia nel momento in cui la gestione della pesca a livello regionale è stata trasferita dalle singole Amm.ni Provinciali (ex Servizi Caccia e Pesca) alla Regione E.R..
Si veda la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43), che attribuisce tra l'altro alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne.
Ciò posto, tale Delibera non risulta pertanto essere stata recepita dall' Parte_3
Si evidenzia altresì nuovamente, come poc'anzi illustrato, l'iter burocratico che conduce all'emanazione dei singoli Calendari ittici su base territoriale, che sono gli unici atti, a livello locale,
deputati a riassumere le modalità di pesca e le attrezzature autorizzate. Pertanto, sempre come già
ricordato, in occasione dell'avvio della stagione di pesca del 2017 la Regione, trovandosi a dover gestire questa "nuova" materia, chiese a tutti gli ex Servizi di caccia e pesca provinciali,
trasformatisi a far data dall'01/01/2016 (D.G.R. n. 2185 del 21/12/2015) negli attuali Servizi
Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca (S.T.A.C.P.), quali provvedimenti amministrativi fossero in vigore nei rispettivi territori.
Gli S.T.A.C.P., di seguito, inviarono alla Regione gli specifici atti che vennero a loro volta recepiti ed inseriti nella D.G.R. n. 287 del 13/03/2017.
Per quanto riguarda la Provincia di Parma, i provvedimenti amministrativi trasmessi e contenuti (in quanto approvati) nella sopra menzionata D.G.R. furono così solamente: Zone di Ripopolamento e
7 Frega istituite con D.G.P. n.120 del 04/03/2010 e l'istituzione di un'Area di pesca regolamentata nel fiume ricadente nel Comune di Bedonia. Pt_2
Quindi, in sintesi, la Delibera sopra citata con la quale si autorizzava l'uso dei bilancioni muniti di sacca di raccolta del pescato, non è mai stata sottoposta alla Giunta Regionale e perciò mai recepita,
perdendo così di efficacia anche se "……non è stata mai modificata in conseguenza di un
successivo e contrario provvedimento normativo".
Premesso quanto sopra, risulta pienamente fondato l'accertamento di violazione riportato nel verbale n. 11369 del 09/09/2019, sulla scorta del quale veniva in seguito emessa l'ordinanza-
ingiunzione sopra citata, poi impugnata dal ricorrente.
Al riguardo, la perseguibilità dell'attività svolta dal trasgressore con mezzi non consentiti, rimane altresì ulteriormente suffragata dalle argomentazioni che seguono.
Infatti, è bene ricordare inoltre nuovamente che il bilancione da pesca per cui è causa, rimaneva ubicato in un tratto di fiume posto a sua volta in una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S. n.
IT4020022 - ), la cui la normativa specifica (stralcio D.G.R. n. 79 del 22/01/2018) Parte_2
dispone nell'allegato A il divieto di cattura o uccisione intenzionale di esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato B che, in caso di cattura accidentale, devono essere immediatamente rilasciati nel rispetto del benessere animale, cosa sempre impossibile da eseguire, nella fattispecie
de qua, viste le caratteristiche strutturali;
pertanto l'attrezzatura in questione, consistente appunto in un bilancione, è risultata non conforme alla legge.
Le circostanze evidenziano altresì l'esistenza dell'elemento psicologico in capo al trasgressore.
L'invocazione della buona fede da parte della difesa del ricorrente appare infatti del tutto infondata,
considerando che l'interessato, nella primavera del 2018, interveniva come detto ad un incontro presso gli uffici della Polizia Provinciale, in occasione del quale venivano illustrate le nuove disposizioni, con particolare riguardo ai contenuti del Regolamento Regionale n. 1/2018.
8 Non è pertanto credibile l'assunto per il quale il Sig. avrebbe operato nella Pt_1
convinzione della liceità del proprio operato, dando luogo alla violazione senza nessuna consapevolezza.
Altresì, giova ripeterlo, ciò risulta oltremodo suffragato dal riscontro citato e reso dalla
Controparte_7
, nel quale si specificava che “Le caratteristiche tecniche e le modalità di
[...]
utilizzo del bilancione fisso devono, però, rispettare le disposizioni di cui agli artt. 9, 10
e 13 del nuovo Regolamento Regionale n. 1/2018 di attuazione delle disposizioni in
materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della
pesca.
Al riguardo, rimane comunque che la disposizione di cui all'art. 13 del R.R. 1/2018 non reca alcun passaggio circa la possibilità di utilizzare la sacca di raccolta meglio conosciuta come “inganno”, da considerarsi assolutamente bandita in quanto illecita anche già molto tempo prima rispetto al verbale di violazione elevato in data
09/09/2019.
Né tale possibilità emerge, in alcun modo, dalla normativa elencata nel Calendario Pesca
di Parma per la stagione 2019/2020.
In conclusione non poteva essere ignorata dagli accertatori la violazione delle fattispecie richiamate, né dall'opponente.
La sanzione, pertanto è confermata.
Sussistono giusti motivi e ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 1223/2020 R.G. e disattesa e/o assorbita ogni altra contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione,
revoca la sospensione concessa con decreto 23.07.2020;
rigetta l'opposizione formulata e, per l'effetto conferma il provvedimento impugnato, con ogni conseguente effetto di legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 19 novembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
10
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di opposizione ad ordinanza ingiunzione iscritta al n. 1223/2020 R.G.,
promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] l'[...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Beneceto n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Mega (C.F ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Strada della Repubblica n. 58,
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante dell'Ente, con il dott. Controparte_1 CP_2
(C.F. Dirigente del Servizio Polizia Provinciale dal dott.
[...] C.F._3 [...]
(C.F. , e dal Funzionario Dott. (C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
), giusta delega Presidenziale all'uopo rilasciata. C.F._5
OPPOSTA
Nella causa iscritta al n. 1223/2020 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
1 “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: PRELIMINARMENTE:
sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione (prot. n. 4932) emessa dalla
Provincia di Parma in data 25/02/2020 relativa al verbale di accertamento n. 11369 del
09/09/2019 e della sanzione accessoria della confisca disposta con il provvedimento
impugnato;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
dichiarare inefficace e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione di pagamento impugnata per i
motivi meglio esposti in narrativa;
IN SUBORDINE:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, mantenere la
sanzione amministrativa nel minimo edittale;
IN OGNI CASO:
con vittoria di competenze e spese del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA:
con ogni più ampia riserva di richiesta e produzione, anche sulla base delle eventuali
allegazioni di controparte.”
per l'opposta:
“Si chiede che il Tribunale di Parma voglia:
respingere il ricorso di cui in epigrafe e, per tale effetto, confermare in toto l'Ordinanza –
Ingiunzione prot. n. 4932 del 25/02/2020 (all. 9) unitamente alla contestuale confisca della “sacca
di raccolta” sequestrata sempre in data 09/09/2019.”
FATTO
Nei confronti dell'odierno opponente, veniva emessa in data 25/02/2020 dalla Parte_1
Provincia di Parma, ordinanza di ingiunzione, relativa al verbale di accertamento n.11369 del
09/09/2019 avendo accertato la violazione delle norme di cui agli artt. 9, 10, 13 del Reg. R. 1/2018,
2 per aver utilizzato in acque di categoria B un bilancione fisso non conforme alle caratteristiche e prescrizioni in vigore (presenza di sacca di raccolta).
Avverso tale ordinanza di ingiunzione il Sig. per il tramite dell'Avv. Luca Mega, Parte_1
faceva ricorso ex art. 22 e segg. L.689/1981, , impugnando l'ordinanza di ingiunzione Prot. n. 4932
del 09/09/2019.
Si costituiva in giudizio la eccependo la carenza di giurisdizione del giudice Controparte_1
ordinario e l'infondatezza dei motivi opposti e chiedendo la conferma del proprio operato.
Con decreto 23/07/2020 veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato.
Previa trattazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo in atti letto ai presenti.
DIRITTO
La disciplina dell'esercizio della pesca con i bilancioni situati in acque di cat. “B” in Provincia di
Parma è stata caratterizzata, per molto tempo, da un contrasto normativo.
Infatti, con una Delibera di Giunta Provinciale n. 604 del 11/06/1999 veniva concesso ai titolari delle autorizzazioni rilasciate per l'utilizzo di tali attrezzature in acque di cat. “B”, l'apposizione di una sacca di raccolta (inganno) del pesce già catturato, fissata al centro della rete medesima.
Gli atti normativi che sostenevano la D.G.P. n. 604 sono poi stati abrogati, la Legge R. n. 11/1993 è
stata sostituita dalla L.R. n. 11/2012 e il Regolamento R. n. 29/1993 dal R.R. n. 1/2018. Alla luce delle modifiche apportate dalle LL. RR. n. 9 del 16 luglio 2015 e n. 2 del 6 marzo 2017 all'art. 12
della L.R. n. 11/2012, la Provincia ha ritenuto di dover sottoporre al Servizio Attività Faunistico-
Venatorie e Pesca della Regione E. R. alcuni quesiti.
Ottenuto in data 14/06/2017 il riscontro nel quale si evidenziava la decadenza della D.G.P. n.
604/1999, il Comando della Polizia Provinciale riteneva di “ritardare” l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dei titolari di quei bilancioni ancora caratterizzati dalla presenza della sacca di raccolta.
3 Il nuovo R.R. n. 1/2018, attualmente in vigore, descrive all'art. 13 i requisiti che i bilancioni devono possedere e, ancora oggi come allora, non vi è alcun riferimento alla possibilità di installazione di tale congegno.
Tale disciplina è coerente con le diverse normative attualmente in vigore che dispongono, per quelle specie ittiche nei cui confronti la pesca è sempre vietata in qualunque stadio di crescita oppure per esemplari di dimensioni inferiori a quelle consentite, l'immediata liberazione con ogni cautela: atto impossibile da compiere e, comunque, tardivo per la sofferenza dell'animale stante l'inevitabile trattenuta del pescato all'interno della sacca di raccolta, svuotata solo dopo diverse operazioni di calata e sollevamento della rete.
Va inoltre ricordato che il bilancione da pesca per cui è causa, era ubicato in un tratto di fiume inserito a sua volta in una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S. n. IT4020022 - ) rispetto Parte_2
al quale la normativa specifica: D.G.R. n. 79 del 22/01/2018 dispone il divieto di cattura o uccisione intenzionale di esemplari appartenenti ad alcune specie, di cui all'allegato B e che, in caso di cattura accidentale, devono appunto essere immediatamente rilasciati nel rispetto del benessere animale atto, come più volte detto impossibile viste le caratteristiche strutturali di tali impianti di pesca.
Nella primavera del 2018, il Comando della Polizia Provinciale provvedeva, convocandoli in appositi incontri, ad informare delle nuove disposizioni coloro che fossero già dediti a tale modalità
di pesca, tra i quali appunto anche il Sig. Parte_1
In esito a tale confronto, emerge dalla documentazione in atti che il esprimendo perplessità Pt_1
circa quanto veniva a lui esposto, dichiarava che si sarebbe informato presso gli uffici regionali per chiedere ulteriori chiarimenti.
La risposta al suo quesito, trasmessa dall'Ufficio Servizio Territoriale A.C.P al Comando di Polizia
Provinciale per conoscenza, riporta la riaffermazione agli stessi di quanto precedentemente a lui già
illustrato.
4 Per chiarezza, a questo punto si rende necessario un esame dell'intero quadro normativo che disciplina la materia.
L'emanazione della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, ha attribuito alla Regione Emilia Romagna la competenza della materia di gestione e tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca sportiva in acque interne.
Originariamente tali funzioni erano assegnate alle singole Province che, fino all'entrata in vigore della suddetta Legge, si erano occupate delle citate attività attraverso proprie Delibere e Ordinanze
in osservanza della L.R. n. 11 del 7 novembre 2012 e ss. mm. e del Regolamento R. n. 1 del 2
febbraio 2018.
Tali strumenti normativi appena citati vengono periodicamente integrati da una serie di disposizioni operanti a livello territoriale che la stessa Regione provvede a riassumere nei rispettivi Calendari
ittici annuali, in vigore a far data dall'inizio di ogni stagione piscatoria in concomitanza dell'apertura della pesca in "zona D" (acque da salmonidi) fissata l'ultima domenica di marzo di ogni anno.
A seguito del trasferimento delle funzioni di gestione della materia ittica dalle Province alla
Regione, sono state apportate modifiche alla L.R. n. 11/2012, le quali hanno introdotto due ulteriori figure giuridiche: i Tavoli di Consultazione Locali, i cui componenti sono costituiti dai rappresentanti delle Associazioni ambientaliste, piscatorie ecc., nonchè delle Polizie Prov.li territorialmente competenti, e la Commissione Ittica Regionale.
Il prodotto delle sinergie di queste due figure giuridiche è la pubblicazione dei precitati Calendari
Ittici annuali, approvati dalla Giunta Regionale con specifici atti amm.vi, nei quali vengono elencate le zone di ripopolamento e frega;
le zone di protezione delle specie ittiche;
le zone a regime speciale di pesca;
ecc. ecc... nonché le attrezzature di pesca autorizzate.
In occasione dell'avvio della stagione di pesca del 2017 la Regione, trovandosi a dover gestire questa nuova materia, chiese a tutti gli ex Servizi di caccia e pesca provinciali, trasformatisi a far data dal 1 gennaio 2016 (D.G.R. n. 2185 del 21 dicembre 2015) negli attuali Servizi Territoriali
5 Pesca (S.T.A.C.P.), quali provvedimenti amministrativi fossero in vigore nei Controparte_5
rispettivi territori.
Gli S.T.A.C.P. inviarono alla Regione gli specifici atti normativi che vennero a loro volta recepiti ed inseriti nella Delibera di Giunta Regionale n. 287 del 13 marzo 2017, i cui effetti giuridici sarebbero decaduti all'avvio della successiva stagione di pesca previsto per il 25 marzo 2018.
Per quanto riguarda la Provincia di Parma, i provvedimenti amministrativi trasmessi e contenuti nella sopra menzionata D.G.R. furono: Zone di Ripopolamento e Frega istituite con D.G.R. n. 120
del 4 marzo 2010 e l'istituzione di un' Area di pesca regolamentata nel fiume Taro ricadente nel comune di Bedonia.
Il giorno 24 gennaio 2018 venne fissato presso gli uffici dello di Parma il primo incontro CP_6
fra lo stesso organo regionale e i rappresentanti del Tavolo tecnico di Consultazione Locale.
In quella sede vennero proposte modifiche, integrazioni ed osservazioni riguardanti il Programma
ittico regionale, fu così che con la D.G.R. n. 401/2018 venne pubblicato il primo Calendario Ittico
Regionale.
La disciplina in materia all'epoca in vigore nella Provincia di Parma, elencata nel proprio
Calendario Pesca 2019/2020, non riportava in nessuna parte la possibilità di utilizzare, tra le attrezzature di pesca consentite, una sacca di raccolta posizionata sotto le attrezzature denominate
“bilancioni fissi”.
La ragione di ciò è dovuta al fatto che a partire dal 2017, dopo il trasferimento delle funzioni in materia ittica alla Regione E. R., nessuna proposta di integrazione, relativa appunto all'utilizzo dei bilancioni muniti di sacca di raccolta, è stata portata all'attenzione della Commissione Ittica
Regionale nè dallo di Parma, così come si evince dalla D.G.R. n. 287 sopra citata, nè dai CP_6
rappresentanti dei Tavoli di Consultazione Locali.
6 In sintesi, la Delibera di Giunta Provinciale n. 604 del 10 giugno 1999, con la quale si autorizzava l'uso dei bilancioni muniti di sacca di raccolta del pescato, non è mai pervenuta in Giunta Regionale
e pertanto mai recepita.
A questo punto è doveroso osservare quanto segue: la citata D.G.P. n. 604 del 11/06/1999 con la quale si autorizzava l'uso della sacca (motivo del contendere) posta sotto ai bilancioni, ha pertanto perso la sua efficacia nel momento in cui la gestione della pesca a livello regionale è stata trasferita dalle singole Amm.ni Provinciali (ex Servizi Caccia e Pesca) alla Regione E.R..
Si veda la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43), che attribuisce tra l'altro alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne.
Ciò posto, tale Delibera non risulta pertanto essere stata recepita dall' Parte_3
Si evidenzia altresì nuovamente, come poc'anzi illustrato, l'iter burocratico che conduce all'emanazione dei singoli Calendari ittici su base territoriale, che sono gli unici atti, a livello locale,
deputati a riassumere le modalità di pesca e le attrezzature autorizzate. Pertanto, sempre come già
ricordato, in occasione dell'avvio della stagione di pesca del 2017 la Regione, trovandosi a dover gestire questa "nuova" materia, chiese a tutti gli ex Servizi di caccia e pesca provinciali,
trasformatisi a far data dall'01/01/2016 (D.G.R. n. 2185 del 21/12/2015) negli attuali Servizi
Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca (S.T.A.C.P.), quali provvedimenti amministrativi fossero in vigore nei rispettivi territori.
Gli S.T.A.C.P., di seguito, inviarono alla Regione gli specifici atti che vennero a loro volta recepiti ed inseriti nella D.G.R. n. 287 del 13/03/2017.
Per quanto riguarda la Provincia di Parma, i provvedimenti amministrativi trasmessi e contenuti (in quanto approvati) nella sopra menzionata D.G.R. furono così solamente: Zone di Ripopolamento e
7 Frega istituite con D.G.P. n.120 del 04/03/2010 e l'istituzione di un'Area di pesca regolamentata nel fiume ricadente nel Comune di Bedonia. Pt_2
Quindi, in sintesi, la Delibera sopra citata con la quale si autorizzava l'uso dei bilancioni muniti di sacca di raccolta del pescato, non è mai stata sottoposta alla Giunta Regionale e perciò mai recepita,
perdendo così di efficacia anche se "……non è stata mai modificata in conseguenza di un
successivo e contrario provvedimento normativo".
Premesso quanto sopra, risulta pienamente fondato l'accertamento di violazione riportato nel verbale n. 11369 del 09/09/2019, sulla scorta del quale veniva in seguito emessa l'ordinanza-
ingiunzione sopra citata, poi impugnata dal ricorrente.
Al riguardo, la perseguibilità dell'attività svolta dal trasgressore con mezzi non consentiti, rimane altresì ulteriormente suffragata dalle argomentazioni che seguono.
Infatti, è bene ricordare inoltre nuovamente che il bilancione da pesca per cui è causa, rimaneva ubicato in un tratto di fiume posto a sua volta in una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S. n.
IT4020022 - ), la cui la normativa specifica (stralcio D.G.R. n. 79 del 22/01/2018) Parte_2
dispone nell'allegato A il divieto di cattura o uccisione intenzionale di esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato B che, in caso di cattura accidentale, devono essere immediatamente rilasciati nel rispetto del benessere animale, cosa sempre impossibile da eseguire, nella fattispecie
de qua, viste le caratteristiche strutturali;
pertanto l'attrezzatura in questione, consistente appunto in un bilancione, è risultata non conforme alla legge.
Le circostanze evidenziano altresì l'esistenza dell'elemento psicologico in capo al trasgressore.
L'invocazione della buona fede da parte della difesa del ricorrente appare infatti del tutto infondata,
considerando che l'interessato, nella primavera del 2018, interveniva come detto ad un incontro presso gli uffici della Polizia Provinciale, in occasione del quale venivano illustrate le nuove disposizioni, con particolare riguardo ai contenuti del Regolamento Regionale n. 1/2018.
8 Non è pertanto credibile l'assunto per il quale il Sig. avrebbe operato nella Pt_1
convinzione della liceità del proprio operato, dando luogo alla violazione senza nessuna consapevolezza.
Altresì, giova ripeterlo, ciò risulta oltremodo suffragato dal riscontro citato e reso dalla
Controparte_7
, nel quale si specificava che “Le caratteristiche tecniche e le modalità di
[...]
utilizzo del bilancione fisso devono, però, rispettare le disposizioni di cui agli artt. 9, 10
e 13 del nuovo Regolamento Regionale n. 1/2018 di attuazione delle disposizioni in
materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della
pesca.
Al riguardo, rimane comunque che la disposizione di cui all'art. 13 del R.R. 1/2018 non reca alcun passaggio circa la possibilità di utilizzare la sacca di raccolta meglio conosciuta come “inganno”, da considerarsi assolutamente bandita in quanto illecita anche già molto tempo prima rispetto al verbale di violazione elevato in data
09/09/2019.
Né tale possibilità emerge, in alcun modo, dalla normativa elencata nel Calendario Pesca
di Parma per la stagione 2019/2020.
In conclusione non poteva essere ignorata dagli accertatori la violazione delle fattispecie richiamate, né dall'opponente.
La sanzione, pertanto è confermata.
Sussistono giusti motivi e ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 1223/2020 R.G. e disattesa e/o assorbita ogni altra contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione,
revoca la sospensione concessa con decreto 23.07.2020;
rigetta l'opposizione formulata e, per l'effetto conferma il provvedimento impugnato, con ogni conseguente effetto di legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 19 novembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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