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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3012 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 12.9.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in San Nicola la Strada alla Via Manzoni, 86 Parco delle Magnolie presso lo studio dell' avv.
ANGELO RICCITELLI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/11/1975
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 3012/2025
Con ricorso ex artt. 473bis-12 e -49 c.p.c. depositato l'1.4.2025, la ricorrente (nata a [...] -
Venezuela- il 26/9/1972) premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Arpino il 31 gennaio 2020, in regime di separazione dei beni, con il resistente (nato a [...] il [...]), dal quale non sono nati figli, adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi senza alcuna statuizione accessoria e, decorso il termine ex art. 3
l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, con vittoria di spese.
All'udienza del 12 settembre 2025 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato il quale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente benché ritualmente evocato in giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore a precisare le conclusioni.
Il procuratore della ricorrente, riportandosi ai propri atti, documenti e conclusioni, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni del ricorso (ad esclusione della domanda sull'assegnazione della casa familiare), con la rinuncia ai termini ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione chiedeva di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni;
su tali conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis-21 ultimo comma c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente, il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito (cfr. notifica a mani proprie).
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata la domanda di addebito.
Non essendo nati figli dalla coppia ed in assenza di richieste economiche, la pronuncia è limitata allo status.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa
2 R.G. n. 3012/2025
sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata Caracas Parte_1
-Venezuela- il 26/9/1972) e (nato a [...] il Controparte_1
19/11/1975);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'ARPINO (atto n. 1, parte I, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2020) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3 R.G. n. 3012/2025
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3012 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 12.9.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in San Nicola la Strada alla Via Manzoni, 86 Parco delle Magnolie presso lo studio dell' avv.
ANGELO RICCITELLI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/11/1975
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 3012/2025
Con ricorso ex artt. 473bis-12 e -49 c.p.c. depositato l'1.4.2025, la ricorrente (nata a [...] -
Venezuela- il 26/9/1972) premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Arpino il 31 gennaio 2020, in regime di separazione dei beni, con il resistente (nato a [...] il [...]), dal quale non sono nati figli, adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi senza alcuna statuizione accessoria e, decorso il termine ex art. 3
l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, con vittoria di spese.
All'udienza del 12 settembre 2025 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato il quale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente benché ritualmente evocato in giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore a precisare le conclusioni.
Il procuratore della ricorrente, riportandosi ai propri atti, documenti e conclusioni, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni del ricorso (ad esclusione della domanda sull'assegnazione della casa familiare), con la rinuncia ai termini ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione chiedeva di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni;
su tali conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis-21 ultimo comma c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente, il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito (cfr. notifica a mani proprie).
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata la domanda di addebito.
Non essendo nati figli dalla coppia ed in assenza di richieste economiche, la pronuncia è limitata allo status.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa
2 R.G. n. 3012/2025
sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata Caracas Parte_1
-Venezuela- il 26/9/1972) e (nato a [...] il Controparte_1
19/11/1975);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'ARPINO (atto n. 1, parte I, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2020) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3 R.G. n. 3012/2025
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