Decreto cautelare 18 dicembre 2009
Ordinanza cautelare 22 marzo 2010
Sentenza 19 luglio 2022
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Parere definitivo 15 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/10/2025, n. 7855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7855 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07855/2025REG.PROV.COLL.
N. 01167/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Manes e Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e la Questura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), n. 1947/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025, il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Questore di Cosenza ha rigettato il rinnovo della licenza di fucile uso caccia, chiesto dall’odierno appellante, perché privo dei requisiti previsti dalla legge, in quanto, come indicato nel preavviso di diniego “ in data 01.02.2019 Lei, a seguito di querela, è stato deferito all’ A.G., in concorso, dai Carabinieri di -OMISSIS-, poiché ritenuto responsabile di truffa aggravata.
In data 08.01.2016, alle ore 15:42, inoltre, Lei è stato controllato da personale del Reparto Prevenzione Crimine sede di Cosenza, in -OMISSIS-, in autovettura, in compagnia di persona con a carico una violazione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti ed altro ”.
2. Avverso tale diniego l’interessato ha adito il Tar, che ha però rigettato l’impugnazione con la sentenza in epigrafe laddove si afferma:
“ Il ricorrente, dal canto suo, in sostanza, lamenta l’assenza di prova di questo episodio, asserendo che egli (conducente di linea -OMISSIS-), nel giorno indicato dall’amministrazione, effettuava il turno di servizio -OMISSIS-, ovverosia la tratta -OMISSIS-, “con sosta presso -OMISSIS- e con ricovero dell’autobus a fine turno presso il deposito -OMISSIS-”. Dunque alla fine del turno di lavoro alle ore 15,25 il Sig. -OMISSIS- avrebbe condotto il pullman di servizio per il ricovero notturno presso il “parcheggio -OMISSIS-” sito in -OMISSIS- che notoriamente sono ubicate al confine con il Comune di -OMISSIS-.
Sarebbe quindi inverosimile, in mancanza di adeguata documentazione dell’amministrazione, il fatto contestato, considerando anche che il Sig. -OMISSIS-, ignora l’identità della persona in compagnia della quale è stato fermato.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, quanto dedotto dal ricorrente è compatibile con l’accertamento su cui si è basata l’amministrazione, che contesta una frequentazione alle ore 15.42, di un preciso giorno (l’8 gennaio 2016) ed in uno specifico contesto spaziale e geografico.
A fronte di detta precisione del fatto contestato, la mancata puntuale e specifica contestazione del ricorrente, che si limita a sostenere che la circostanza sarebbe inverosimile per le ragioni sopra riportate, senza però dedurre in assoluto l’assenza dell’incontro, non consente l’annullamento del provvedimento impugnato, anche considerando che, trattandosi di un congiunto, secondo quanto deduce l’amministrazione, non può ritenersi provata l’ipotesi del “contatto occasionale”, la cui ricorrenza dovrebbe invece essere dimostrata dall’istante, il quale dovrebbe altresì negare recisamente ogni frequentazione del genere di quella contestata.
In detto contesto, nemmeno appare manifestamente irragionevole l’ipotesi dell’amministrazione secondo cui sussiste il concreto rischio che detto congiunto possa entrare in contatto con il materiale d’armamento di cui il -OMISSIS- è titolare.
Il ricorrente avrebbe dovuto adempiere con maggiore diligenza al suo onere probatorio indicando, quantomeno come principio di prova, l’assenza di precedenti o questioni legali, anche di polizia, relative ai suoi, almeno più prossimi, congiunti, allegando documenti all’uopo utili e disponibili (anche eventualmente nelle forme dell’autocertificazione degli interessati).
La scelta processuale del ricorrente, pur nella dichiarata ignoranza dell’identità del congiunto, di non procedere nel senso di cui sopra e di mantenere una posizione in una certa misura passiva non appare rispettosa dell’art. 64 c.p.a., considerando la particolare materia che viene qui in rilievo.
9. Neppure può dirsi pienamente fugata dal ricorrente la contestazione relativa alla sussistenza di un suo deferimento all’A.G. per il reato di truffa aggravata.
Infatti, deduce il ricorrente che, nell’ottobre 2015, avrebbe subito il furto dei propri documenti e, da allora, si sarebbe trovato, suo malgrado, indagato da diverse autorità giudiziarie del territorio nazionale per lo stesso tipo di reato addebitatogli dalla Procura di -OMISSIS- (art. 640 c.p.).
Tuttavia, se è vero che il ricorrente ha depositato in giudizio la comunicazione della Procura di -OMISSIS- secondo cui “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” è anche vero che, per quanto risulta agli atti del presente giudizio, non vi sono ulteriori elementi provenienti da detta Procura ed appare ancora in corso il procedimento condotto dalla Procura di Palermo, di cui appaiono ignoti gli esiti alle parti.
Anche sotto tale profilo non può non notarsi come ragioni di prudenza, immanenti alla materia, inducano a ritenere gli accertamenti provvedimentali non manifestamente infondati, ed assente una prova decisiva della inconsistenza dei fatti dedotti dall’amministrazione.
10. Quanto alla richiesta, ex art. 116 c.p.a., di acquisire maggiore contezza degli atti su cui si basano i provvedimenti impugnati, in particolare “a) copia dell’atto di querela relativo al (supposto) reato di truffa aggravata in quel di -OMISSIS-; b) copia della relazione di servizio attinente al controllo asseritamente subito dal sig. -OMISSIS- in data 08.01.2016 alle ore 15,42”, la stessa, ad avviso del Collegio, non è accoglibile.
10.1. In primo luogo, detta richiesta è inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere esperito ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’accesso del 28 luglio 2021 menzionato in epigrafe, invece il ricorrente ha fatto acquiescenza al menzionato atto, salvo poi richiedere gli stessi documenti nell’ambito del presente contenzioso.
Quanto sopra configura però una condotta non conforme ai canoni processuali di autoresponsabilità, diligenza, onere della prova, tassatività dei termini di impugnazione (che ovviamente si applicano anche ai procedimenti relativi all’accesso) e ne bis in idem.
10.2. In secondo luogo, per i motivi parzialmente già accennati in precedenza, la condotta processuale del ricorrente appare inammissibilmente esplorativa, non avendo lo stesso provveduto a fornire il pieno riscontro di tutti gli elementi ragionevolmente in suo possesso, né cercato con la dovuta diligenza tutti i principi di prova prossimi al suo raggio d’azione.
10.3. Vale aggiungere che la posizione della Questura, fondata sull’art. 24 della Legge 241/90, appare insindacabile in questa sede, considerando che le indagini ed i procedimenti relativi ai fatti di cui agli atti richiesti appaiono almeno parzialmente in corso e dunque sussistono motivi di riservatezza ”.
3. Con l’atto di appello, il ricorrente deduce:
- error in iudicando : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 10, 11, 42 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n.773, eccesso di potere per presupposto erroneo, manifesta carenza di motivazione e di istruttoria, erroneità di fatto e di diritto, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, abnormità, sviamento, arbitrarietà, violazione dei principi del giusto procedimento, nonché dei canoni di proporzionalità, trasparenza, correttezza, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, in ragione del fatto che “ il giudizio prognostico circa l’inaffidabilità nell’uso delle armi da parte del sig. -OMISSIS- risulta falsato relativamente alla stessa sussistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento di diniego.
In particolare, secondo quanto riferito dalla Questura di Cosenza in data 08.01.2016, alle ore 15:42, il sig. -OMISSIS- sarebbe stato “…controllato da personale del Reparto Prevenzione Crimine sede di Cosenza, in -OMISSIS-, in autovettura, in compagnia di persona con a carico una violazione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti ed altro” con la sola ulteriore specificazione che “Da accertamenti esperiti è emerso che il soggetto, in compagnia del quale è stato controllato, risulta essere un congiunto del richiedente al quale questo Ufficio di P.S. ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia”.
Orbene, a causa della risalenza nel tempo dell’asserito controllo, il sig. -OMISSIS- – non ricordando i fatti contestati – ha avuto premura di richiedere al proprio datore di lavoro (-OMISSIS-) specifico attestato di servizio con allegato prospetto del turno effettuato nel giorno in cui sarebbe stato effettuato il controllo. Dalla documentazione rilasciata – già in atti – emerge che in data 08.01.2016, il sig. -OMISSIS- (conducente di linea -OMISSIS-) ha effettuato il turno di servizio -OMISSIS-, ovverosia la tratta -OMISSIS-, “con sosta presso -OMISSIS- e con ricovero dell’autobus a fine turno presso il deposito -OMISSIS-”. Dunque, alla fine del turno di lavoro, alle ore 15,25, il sig. -OMISSIS- ha condotto il pullman di servizio per il ricovero notturno presso il “parcheggio -OMISSIS-”, sito in -OMISSIS- che notoriamente sono ubicate al confine con il Comune di -OMISSIS-. La necessaria attività connessa ai controlli di routine dell’automezzo, della sua chiusura e della consegna delle chiavi, ha sicuramente richiesto un lasso temporale di almeno 10/15 minuti (se non di più, se si considera un’eventuale sosta e una chiacchierata con i colleghi).
Se a tanto si aggiunge il tempo necessario per raggiungere con la sua autovettura o con quella di qualche amico (per come contestato) il -OMISSIS-, appare legittimo il dubbio che il controllo sia stato effettivamente da lui subito o comunque subito nella data, nell’ora e nel luogo indicati.
Epperò, la sentenza di prime cure ha platealmente travisato le argomentazioni difensive spiegate dal sig. -OMISSIS-, gravandolo, peraltro, di un onere probatorio1 che, a ben vedere, incombe sull’ Amministrazione resistente.
Difatti nella materia de qua, l’Amministrazione, non può prescindere – per quanto già detto – da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere che il soggetto richiedente all’attualità sia pericoloso o comunque capace di abusi.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il provvedimento sia motivato per relationem, con riferimento agli atti istruttori, si rivela indispensabile il loro deposito, onde consentire al Giudice di ricostruire l’iter logico seguito dalla P.A. ”;
- error in iudicando , violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 10, 11, 42 e 43 del r.d. 18.06.1931 n.773, eccesso di potere per presupposto erroneo, manifesta carenza di motivazione e di istruttoria, erroneità di fatto e di diritto, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, abnormità, sviamento, arbitrarietà, violazione dei principi del giusto procedimento, nonché dei canoni di proporzionalità, trasparenza, correttezza, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto in merito all’altra ragione del diniego “ in data 01.02.2019 il sig. -OMISSIS-, a seguito di querela, è stato deferito all’ A.G. in concorso, dai Carabinieri di -OMISSIS-, poiché ritenuto responsabile di truffa aggravata” – codesto EC.mo Consesso (nell’ordinanza cautelare n. 2953/2022) ha già avuto modo di rilevare la bontà delle argomentazioni difensive spiegate dal sig. -OMISSIS-, posto che “trattasi di fatti commessi da terzi, appropriatisi illecitamente dei documenti personali del medesimo (che quindi è da considerarsi vittima del reato)”.
Si è, infatti, detto che nell’ottobre 2015 il sig. -OMISSIS- ha subito il furto dei propri documenti (per come prontamente denunciato), e da allora lo stesso si è trovato, suo malgrado, indagato da diverse autorità giudiziarie del territorio nazionale per lo stesso tipo di reato (asseritamente) contestato dalla Procura di -OMISSIS- (art. 640 c.p.).
Nella memoria difensiva, a riprova delle osservazioni formulate, l’istante ha richiamato, in particolare, il procedimento penale n. -OMISSIS-/mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – in relazione al quale lo stesso è stato interrogato – e il procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nonché gli inviti a comparire, ai sensi dell’art. 350 c.p., pervenuti dai Carabinieri di Cosenza, dietro impulso della Stazione dei Carabinieri -OMISSIS- e di -OMISSIS-.
In tutti i casi il ricorrente ha ribadito la sua estraneità ai fatti, evidentemente riconducibili al furto dei documenti subito e all’uso illecito che conseguentemente ne è stato fatto.
Ne discende l’inconsistenza dei presupposti su cui poggia il diniego frapposto dalla Questura di Cosenza.
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, non risulta alcun “procedimento pendente”. Invero, con istanza ex art. 335 c.p.c. il sig. -OMISSIS-, per il tramite del proprio difensore, ha chiesto alla Procura di -OMISSIS- di comunicare eventuali iscrizioni a suo carico (v. allegato n. 11 del fascicolo di primo grado).
In risposta a tale richiesta, in data 28.02.2022 è stato comunicato che “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” (v. allegato n. 12 del fascicolo di primo grado); ciò significando, anche considerando la data del presunto deferimento (01.02.2019), che eventuali indagini a carico del sig. -OMISSIS- si sono concluse con richiesta di archiviazione accolta.
Né può deporre in senso contrario quanto rilevato dal Tar catanzarese, per cui “se è vero che il ricorrente ha depositato in giudizio la comunicazione della Procura di -OMISSIS- (…) è anche vero che, per quanto risulta agli atti del presente giudizio, non vi sono ulteriori elementi provenienti da detta Procura”. La mancanza di “ulteriori elementi” – a fronte dell’attestazione di cui all’art. 335 c.p.p. – semmai comprova l’inconsistenza dei fatti dedotti dall’ Amministrazione, che non ha neppure inteso verificare le circostanze puntualmente chiarite – e documentate – dal sig. -OMISSIS-. È allora palese che l’Autorità procedente, pur dichiarando di aver eseguito un approfondimento istruttorio, di fatto non ha esaminato compiutamente le specifiche obiezioni sollevate dal sig. -OMISSIS-, abdicando, altresì – pur avendone mezzi e facoltà – ad attivare idonee procedure di accertamento in ordine a quanto concretamente dedotto ed asserito, anche in relazione agli altri procedimenti penali menzionati nella memoria del 07.08.2021.
Tutto ciò, dunque, ridonda in una plateale illegittimità dell’atto finale di rigetto della domanda di rinnovo del porto d’armi, che risulta incompleto da un punto motivazionale, oltre che, fondato su elementi del tutto erronei e completamente travisati.
Ma anche a voler prescindere dalle suesposte argomentazioni, è evidente che il mero deferimento all’ A.G., non solo non potrebbe, di per sé, sorreggere un giudizio prognostico sulla pericolosità del richiedente – nella fattispecie già titolare del denegato titolo da numerosi anni – ma neppure consentirebbe, in presenza di un fatto isolato, non strettamente connesso all'utilizzo delle armi e/o alla loro detenzione, di ritenere che il titolare della licenza abbia perso il possesso dei requisiti soggettivi, non offrendo più garanzia nel non abuso delle armi ”;
- error in iudicando , violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 2, c.p.a. violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, violazione dell’art. 24 Cost., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46, comma 2, c.p.a.: perché “ viene gravata la sentenza del Tar Calabria anche nella parte in cui il Giudice adito ha deciso in ordine all’istanza ex art.116, comma 2, c.p.a., formulata dal ricorrente (par. 10 della sentenza).
Come accennato in narrativa, con lettera del 26.07.2021, il sig. -OMISSIS- ha presentato alla Questura di Cosenza domanda di accesso agli atti istruttori endoprocedimentali posti a fondamento della comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza presentata per il rinnovo del porto di fucile uso caccia, chiedendo: a) copia dell’atto di querela relativo al reato di truffa aggravata (asseritamente) contestato dalla Procura di -OMISSIS-; b) copia della relazione di servizio attinente al controllo (asseritamente) subito dal sig. -OMISSIS- in data 08.01.2016 alle ore 15,42, emergendo dagli atti in possesso dell’istante l’inattendibilità del riferito controllo.
Tanto al fine di poter controdedurre, in maniera consapevole ed esaustiva, alle circostanze addotte a suo carico.
L’Amministrazione, con provvedimento del 28.07.2021, ha, tuttavia, negato l’accesso alla documentazione richiesta perché “rientrante negli atti indicati dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 3 del DM nr. 415 emesso dal Ministero dell’Interno in data 10.05.1994, modificato ed integrato dal DM nr. 508 del 17.11.1997. Tali atti, quindi, devono, essere esclusi dall’accesso in quanto gli elementi che hanno motivato il preavviso di diniego del titolo richiesto, sono trasfusi in documenti che sono sottratti al diritto di accesso, poiché trattasi di relazioni inerenti l’attività di servizio, accertamenti ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate. La semplice visione anche in assenza di estrazione, di tali atti potrebbe configurare un forte nocumento atteso anche la loro attualità, agli interessi pubblici primari affidati all’ Amministrazione di P.S.”.
Intervenuto in data 13.01.2022 il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza presentata dal sig. -OMISSIS-, ed impugnato lo stesso nei termini di legge, si è reso necessario formulare, in seno al medesimo ricorso, ulteriore istanza di accesso agli atti richiamati nel provvedimento gravato, onde consentire al ricorrente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Si è, quindi, formulata espressa istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, ove il TAR adito avesse ordinato all’Amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta.
Il primo Collegio, tuttavia, dapprima non si è pronunciato sull’istanza e infine, nella sentenza gravata, ha ritenuto “in primo luogo, detta richiesta [è] inammissibile” e in secondo luogo “per i motivi parzialmente già accennati in precedenza, la condotta processuale del ricorrente [appare] inammissibilmente esplorativa, non avendo lo stesso provveduto a fornire il pieno riscontro di tutti gli elementi ragionevolmente in suo possesso, né cercato con la dovuta diligenza tutti i principi di prova prossimi al suo raggio d’azione…”.
…Ebbene, anzitutto, la condotta processuale del ricorrente non appare affatto “inammissibilmente esplorativa”; ed invero, non può dubitarsi della sussistenza di un reale interesse alla conoscenza dei documenti dei quali si chiede l’ostensione né della pertinenza degli stessi con l’oggetto della presente causa.
Inoltre, ricorrono senz’altro, nel caso di specie, i presupposti che gli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 pongono come requisiti per l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti.
Né potrebbe valere in senso contrario il richiamo, operato dall’ Amministrazione resistente nella nota di diniego all’accesso prot. -OMISSIS-, ai D.M. n. 415/94 e n. 508/97, che sottraggono all'accesso determinate categorie di documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali, ovvero l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità.
Tanto in virtù del disposto di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La disposizione in esame, quale diretta espressione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, al comma 7, garantisce “comunque” l’accesso ai “documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
In sostanza, la legge garantisce la prevalenza dell’accesso su ogni ipotesi di esclusione – e finanche sulla tutela della riservatezza (in termini, Cons. St., sez. III, 1343/2022) – che diviene pertanto recessiva a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa degli “interessi giuridici” del richiedente.
È quindi alla fonte primaria che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera e che consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso ”.
4. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, depositando gli atti del primo grado.
5. In esito alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025 è stata emanata l’ordinanza collegiale n. 1489/2025, con cui:
“ Considerato che dalla lettura del provvedimento oggetto del presente giudizio emerge un’avvenuta denuncia in sede penale per truffa aggravata ed un controllo da parte delle forze di polizia in cui l’appellante è stato trovato in autovettura con persona con a carico violazione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, risultanze che hanno concorso a determinare il diniego del rinnovo del porto d’armi ad uso caccia;
Il Collegio:
- ferma e impregiudicata ogni statuizione in ordine al motivo di appello articolato avverso il capo di decisione con cui il T.A.R. ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ritiene in ogni caso necessario, ai fini del decidere, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., acquisire dalla Questura di Cosenza, eventualmente anche in forma riservata, i documenti richiamati nel diniego impugnato ”.
5.1. La Questura ha fornito la documentazione richiesta.
5.2. In merito a detta documentazione l’appellante:
- evidenzia che in ordine alla denuncia per truffa “ la documentazione depositata si riduce a meri atti di indagini preliminari risalenti al 2019 i quali, pur confluiti verosimilmente in un procedimento penale, nulla riferiscono, come sarebbe stato auspicabile, circa le definitive sorti di detto procedimento, di cui rimangono ignoti pure il numero di RGNR e l’Autorità Giudiziaria procedente.
Nemmeno è stato prodotto alcun provvedimento dell’A.G. di archiviazione, di condanna e/o di assoluzione dell’indagato. Documentazione questa che peraltro certamente rientra nell’oggetto dell’istanza ostensiva trasmessa dall’appellante in data 26.07.2021, ricomprendente tutti gli atti e provvedimenti a fondamento del preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo porto d’armi ad uso caccia.
Per cui prevale senza dubbio il dato documentale offerto dall’appellante a dimostrazione della sua assoluta estraneità ai fatti contestati, del resto già riconosciuta da codesto Consiglio di Stato in sede cautelare: … “trattasi di fatti commessi da terzi, appropriatisi illecitamente dei documenti personali del medesimo (che quindi è da considerarsi vittima del reato)”.
Oltretutto e fermo quanto sopra, dalla lettura della querela e della comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica si evince che il nome dell’appellante risulta solo come intestatario dell’utenza telefonica riferita dal denunciante. L’intestatario del conto corrente dove è stato effettuato il pagamento (che ha valore dirimente poiché rivela chi si è procurato l’ingiusto profitto) è invece un’altra persona, tale -OMISSIS-, che non ha alcuna relazione con il -OMISSIS- ”;
- soggiunge che “ in merito alla documentazione afferente il controllo di Polizia subito da -OMISSIS- il giorno 8 gennaio 2016, è stato prodotto un foglio-prospetto della Polizia di Stato, riferito a controlli routinari disposti nella suindicata data, con orario indicato 15,40 (e non 15,42, come contestato al -OMISSIS-), unitamente a relazione di servizio, apparentemente datata 08.01.2022, priva di numero di protocollo, sottoscritta da tale ispettore -OMISSIS-, attestante il grado di parentela (-OMISSIS-) sussistente tra la persona sottoposta a controllo alla guida dell’autovettura -OMISSIS-, -OMISSIS- ed il trasportato, -OMISSIS-; relazione di servizio cui risultano allegati dei prospetti manoscritti e privi di firma, con la pretesa di “ illustrare” e “documentare” il detto grado di parentela.
Manca invece qualsivoglia riferimento documentale in relazione alla contestata (ed essa sì decisiva) circostanza che il trasportato facesse uso di sostanze stupefacenti ma, soprattutto, che di tanto ne fosse stato a conoscenza il -OMISSIS-.
Per giunta il prospetto stesso dimostra l’assenza di pregiudizi, giacché l’esito del controllo/interrogazione alla banca dati SDI è stato per entrambi “514”, ossia negativo, come si evince dalla legenda in calce al prospetto stesso ”.
6. All’udienza pubblica del 17 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarata l’improcedibilità del motivo di doglianza dell’appellante, relativo al rigetto dell’istanza di accesso, essendo stato soddisfatto l’interesse sostanziale a questa sotteso con l’ordinanza collegiale citata in premessa.
2. Con riferimento poi alle censure articolate avverso il capo di decisione con cui il T.A.R. ha respinto l’istanza formulata dal ricorrente ex articolo 116, comma 3, c.p.a., è dirimente il fatto che anche un eventuale accoglimento dell’appello in parte qua non porterebbe allo stesso ricorrente alcuna ulteriore utilità, non sussistendo l’interesse a un accertamento incidentale della legittimità o meno dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 34, comma 3, c.p.a., dal momento che l’appellante non ha proposto domanda di risarcimento, e nemmeno si è espressamente riservato di proporla, per i danni cagionatigli dal diniego impugnato.
3. Ciò posto, con riferimento alla residue domande l’appello va accolto, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà adottare in sede di riesame dell’istanza di rinnovo del porto di fucile avanzata dall’interessato, apparendo fondato e assorbente il primo motivo di appello, con il quale l’appellante – in buona sostanza – ha reiterato la doglianza di inadeguata istruttoria e carente motivazione del provvedimento impugnato, tale, unitamente alla mancata ostensione degli atti ivi richiamati, da impedire al suo destinatario di poter adeguatamente difendersi.
3.1. Infatti, l’esito dell’istruttoria disposta da un lato ha confermato che l’Amministrazione disponeva di tali atti, dall’altro non consente di ritenere formalmente superate le osservazioni che l’interessato ha prodotto in sede procedimentale.
3.2. In particolare, non appare condivisibile l’interpretazione che il giudice di prime cure ha fatto dell’articolo 64 c.p.a., imputando sostanzialmente a colpa dell’appellante, che si trovava nell’impossibilità di conoscere elementi di fatto essenziali in ordine alle ragioni ostative oppostegli dall’Amministrazione, il non essersi attivato – sostanzialmente “al buio” - per contrastarle.
3.3. Ciò premesso, proprio con riguardo all’esito dell’istruttoria disposta:
a ) quanto alla querela per truffa, che ha dato luogo al procedimento a carico dell’istante presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, non sono state fornite notizie circa gli sviluppi delle indagini relative a tale risalente notizia di reato, e segnatamente se abbia trovato riscontro l’affermazione dell’interessato, che assume che la condotta criminosa sarebbe stata commessa da ignoti impossessatisi dei suoi documenti;
b ) quanto al controllo in compagnia di un soggetto controindicato, dall’esame della documentazione acquisita non risulta né se nell’immediatezza all’istante sia stata contestata la circostanza che il parente con cui si accompagnava fosse un assuntore di sostanze stupefacenti, né che egli ne fosse comunque a conoscenza.
3.2. Ne consegue che, in sede di riesercizio del proprio potere, l’Amministrazione dovrà – se del caso, e previa rinnovazione del contraddittorio procedimentale – estendere i propri accertamenti agli esiti delle denunce penali dalle quali l’istante risulti essere stato raggiunto (in particolare se anteriori alla stessa domanda di rinnovo) e specificare meglio le ragioni di “controindicazione” del soggetto controllato assieme allo stesso istante, nonché valutare le eventuali deduzioni che lo stesso svolgerà in ordine alla conoscenza o meno di tali elementi di controindicazione.
4. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono l’appello in parte qua va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso in primo grado nei sensi e nei limiti indicati e annullato il provvedimento in quella sede impugnato, fatti salvi gli ulteriori atti.
5. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per la parte residua lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado nei sensi e nei limiti indicati e annulla il provvedimento in quella sede impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO