CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
LE IO, RE
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 529/2021 depositato il 21/05/2021
proposto da
Comune di Roncade - Via Roma 53 31056 Roncade TV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 1 e pubblicata il 11/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 203 IMU 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 204 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 206 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 76 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: il difensore della società si riporta a quanto in atti e insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: agli avvisi di accertamento impugnati, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Con un unico ricorso la società “Resistente_1 sas” ha impugnato 10 avvisi di accertamento per IMU e TASI dal 2014 al 2018, con i quali il Comune di Roncade (TV) ha contestato il versamento di imposte inferiori al dovuto in relazione alla proprietà ai fini IMU di 33 unità immobiliari ed ai fini TASI di 6 unità immobiliari, tette dotate di rendita catastale ritualmente attribuita.
2.1) Con l'avviso di accertamento n. 202 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per IMU 2014, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 15.661 euro, di cui 11.899,00 per imposta, 3.569,70 per sanzioni, 192,21 per interessi.
2.2) Con l'avviso di accertamento n. 203 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per IMU 2015, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 10.927,00 euro, di cui 8.340,00 per imposta, 2.502,00 per sanzioni, 85,31 per interessi.
2.3) Con l'avviso di accertamento n. 204 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per IMU 2016, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 11.631,00 euro, di cui 8.901,00 per imposta, 2.670,30 per sanzioni, 60,08 per interessi.
2.4) Con l'avviso di accertamento n. 205 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per IMU 2017, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 14.363 euro, di cui 11.002,00 per imposta, 3.300,60 per sanzioni, 60,78 per interessi. 2.5) Con l'avviso di accertamento n. 206 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per IMU 2018, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 14.338 euro, di cui 11.003,00 per imposta, 3.300,90 per sanzioni, 34,09 per interessi.
2.6) Con l'avviso di accertamento n. 70 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per TASI 2014, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 5.324 euro, di cui 4.046,71 per imposta, 1.214,01 per sanzioni, 63,66 per interessi.
2.7) Con l'avviso di accertamento n. 71 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per TASI 2015, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 8536 euro, di cui 6.520 per imposta,
1.956,00 per sanzioni, 60,12 per interessi.
2.8) Con l'avviso di accertamento n. 75 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per TASI 2016, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 8.400,00 euro, di cui 6.427,00 per imposta, 1.928,10 per sanzioni, 45,09 per interessi.
2.9) Con l'avviso di accertamento n. 76 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per TASI 2017, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 5.099,00 euro, di cui 3.906,00 per imposta, 1.171,80 per sanzioni, 21,56 per interessi.
2.10) Con l'avviso di accertamento n. 77 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per TASI 2018,
l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 5.093,00 euro, di cui 3.908,00 per imposta, 1.172,40 per sanzioni, 12,11 per interessi.
3) A sostegno dell'impugnazione la difesa di parte contribuente ha dedotto: la nullità degli avvisi impugnati per carenza di motivazione ed inosservanza dell'onere probatorio;
la mancata allegazione dei documenti citati, in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 della legge 212/2000; la carenza di motivazione ed inosservanza dell'onere probatorio in violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992; dell'art. 13, comma 5, d.l.
201/2011, dell'art. 7 legge 212/2000; la nullità ed erroneità delle sanzioni comminate per violazione degli artt. 7, 16 e17 del d.lgs. 472/14997.
4) Richiamata la propria precedente sentenza n. 260/1^/2018, passata in giudicato, con la quale è stato accolto il ricorso avverso un avviso di accertamento per ICI 2011, a carico della medesima società, con la sentenza n. 51/1^/2021, del 24/11/2020, depositata in data 11/02/2021, la commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso sul presupposto che il terreno cui si riferisce la pretesa è pertinenza di immobili regolarmente accatastati e quindi non tassabile autonomamente e compensato le spese di lite.
5) Avverso tale pronuncia il Comune di Roncade ha proposto un appello, con il quale deduce che la sentenza di primo grado «... è gravemente viziata da errore sul fatto: il recupero operato dal Comune non concerne aree edificabili, ma fabbricati dotati di rendita.» ed espone dettagliatamente i fondamenti della pretesa azionata con gli avvisi di accertamento impugnati.
6) All'udienza del 22/11/2022, per la trattazione della presente causa, è stato appurato che il ricorso avverso l'avviso di accertamento per IMU annualità 2013 relativo al compendio immobiliare in esame è stato rigettato dalla commissione tributaria provinciale di Treviso con sentenza 427/1^/2019, riformata dalla commissione tributaria regionale per il Veneto, che accogliendo l'appello di parte contribuente ha annullato l'avviso di accertamento per carenza di motivazione con sentenza n. 1181/6^/2021, avverso la quale risultava pendente il ricorso del Comune avanti la Corte di Cassazione. Pertanto, il collegio ha disposto il rinvio della trattazione in attesa del formarsi del giudicato esterno sulla controversia per l'annualità 2013 «... avente ad oggetto le medesime circostanze di fatto dedotte nel procedimento avverso gli avvisi di accertamento per le annualità successive.».
7) Fissata l'udienza del 04/04/2025 per la trattazione della presente causa, in data 13/03/2025, la difesa di parte contribuente ha depositato una memoria per comunicare che la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata sul ricorso avverso la sentenza relativa al 2013.
8) Il 21/03/2025, la difesa del Comune ha depositato una memoria con la quale ha osservato che la comunicazione di parte contribuente di pendenza della causa in cassazione sottintende l'intenzione di auspicare un ulteriore differimento della trattazione, alla quale ha contrapposto la richiesta di pronunciare nel merito, considerato il valore complessivo assolutamente rilevante della controversia pari a 94.279 euro, esclusi gli ulteriori interessi maturati in corso di causa e quindi l'opportunità che il Comune possa legittimamente richiederne il pagamento.
A sostegno dell'opposizione all'ulteriore rinvio la difesa dell'Ente locale ha precisato che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (5766/2021), il giudicato relativo all'anno 2013 non condiziona l'esito del giudizio relativo alle annualità 2014-2018 oggetto del presente gravame, in quanto l'eventuale «... denegatissimo e insussistente ...» difetto di motivazione dell'accertamento per l'anno 2013 non costituirebbe
“giudicato esterno”.
Quanto al merito della causa, la difesa del Comune ha segnalato che nell'analoga controversia relativa a
IMU per le annualità 2019 e 2020 e TASI per l'annualità 2019, la corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso, con sentenza 79/2^/2023 ha rigettato il ricorso, in quanto l'Ente locale «... ha dettagliatamente illustrato le ragioni della propria pretesa” e “il contribuente avrebbe potuto agevolmente verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione e conoscere tutti i dati utili per comprendere come è stata determinata l'imposta per ciascun immobile.».
Sentenza comunque non definitiva essendo pendente avanti questa Corte l'appello proposto dalla società contribuente.
9) All'udienza del 04/04/2025 il difensore di parte contribuente ha dedotto che, avendo comunicato prima dell'udienza che permaneva la pendenza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza relativa all'IMU annualità 2013 (C.T.R. Veneto n. 1181/6^/2021), riteneva che «... non essendo venuto meno il motivo della precedente sospensione», il procedimento non sarebbe stato trattato ed ha chiesto un ulteriore rinvio per poter discutere e depositare eventuali memorie.
Il difensore del Comune si è opposto alla richiesta di rinvio.
10) Considerato il tempo trascorso in attesa di una decisione della Cassazione e il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la Corte ha ritenuto necessario decidere il presente procedimento a prescindere dalla inutile attesa della decisione della Cassazione. Tuttavia, preso atto della richiesta di parte contribuente, al fine di tutelare il diritto di difesa, con ordinanza 148/2025, ha rinviato il procedimento all'udienza odierna, per la discussione e decisione della causa. 11) Con “memoria conclusionale e di replica” datata 02/05/2025, ma depositata solo il 05/05/2025, giorno successivo alla precedente all'udienza, il difensore della società ha ribadito quanto dedotto nei ricorsi introduttivi e nelle controdeduzioni all'appello, insistendo particolarmente sul fatto che la sentenza della
Corte di primo grado oggetto della presente causa «... pur riportando e richiamando la sentenza relativa all'anno 2011, relativa a diversa fattispecie, ha però deciso inequivocabilmente in merito alla principale eccezione sollevata dalla Parte in sede di ricorso, ovvero in tema di degli atti impugnati, stabilendo come la mera indicazione, come nel caso di specie, di “un parziale versamento IMU nel quale il quantum dovuto indicato non consente facilmente al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dallo stesso Comune, non può rappresentare un riferimento sicuro” (Cass. n. 10892/2015).».
MOTIVI DELLA DECISIONE
12) Fermo restando quanto esposto nell'ordinanza 148/2025 in ordine al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il rigetto della richiesta di ulteriore rinvio è giustificato da altre ragioni.
12.1) La sentenza 1181/6^/2021 è stata depositata il 30/09/2021, per cui è ragionevole ritenere che il ricorso per Cassazione sia stato proposto nel primo trimestre 2022, tuttavia, nonostante l'insistenza sulla necessità di attendere la pronuncia della Suprema Corte, la difesa di parte contribuente non si è fatta parte diligente inoltrando un'istanza di prelievo o sollecita trattazione del giudizio di legittimità.
Tale inerzia denota l'evidente intento meramente dilatorio della richiesta di rinvio.
12.2) La richiesta di rinvio è infondata anche in ordine all'eventuale effetto di giudicato esterno essendo in contrasto con il principio affermato dalla Corte di Cassazione e richiamato dal Comune, secondo il quale «
Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva escluso l'estensione del giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria).» (Cass. 5766/2021);
13) L'appello del Comune di Roncade è articolato in sei motivi.
13.1) Per sinteticità e chiarezza espositiva, possono essere esaminati congiuntamente il primo motivo con il quale è dedotta l'illegittimità della sentenza impugnata per palese erroneità nel fatto: il recupero operato dal comune concerne fabbricati dotati di rendita e non aree edificabili e il secondo motivo, concernente la contraddittorietà della sentenza.
Entrambi i motivi sono fondati.
Nessuno degli atti della presente causa ed in particolare né il ricorso introduttivo, né le controdeduzioni della società contengono riferimenti ad un'eventuale pertinenzialità di terreni ed edifici e l'erroneità dedotta dal
Comune è confermata dalla constatazione che la sentenza n. 260/1^/2018, cita beni censiti in catasto al foglio 8 del comune di Roncade, mentre i beni cui si riferiscono gli avvisi di accertamento oggetto della presente controversia sono censiti in catasto al foglio 7 dello stesso comune, ad eccezione di un terreno agricolo, censito al mappale 283 del foglio 8, che però non è citato nella sentenza 260/1^/2018.
Risulta pertanto evidente che la sentenza impugnata è fondata su un precedente giurisprudenziale (sentenza n. 260/1^/2018 C.T.P. Treviso) relativo a beni diversi rispetto a quelli oggetto della presente controversia.
Altrettanto evidente è la contraddittorietà dell'aver affermato nelle premesse dell'esposizione del fatto che «... la società è proprietaria di fabbricati con rendita attribuita, per cui l'imposta IMU dovuta discenderebbe da un calcolo matematico privo di qualsiasi discrezionalità.» e nelle successive osservazioni che l'oggetto del contendere è un terreno pertinenziale.
13.2) Possono essere esaminati congiuntamente anche il terzo e quinto motivi, con il quale l'Ente locale deduce, rispettivamente, la pretestuosità ed infondatezza delle eccezioni concernenti la carenza di motivazione ed inosservanza dell'onere probatorio e l'illegittimità e infondatezza dell'eccezione di omessa indicazione degli elementi seguiti per la determinazione del valore.
13.2.1) Al fine del decidere è opportuno ricordare che le norme istitutive dell'IMU e della TASI fissano due principi che non si prestano a incertezze interpretative: la base imponibile per il calcolo delle imposte è costituita dalla rendita catastale del bene immobile al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
l'imposta è determinata applicando alla rendita catastale i coefficienti stabiliti dalle norme nazionali e/o comunali.
A quanto precede va aggiunto che al 1° gennaio delle annualità di riferimento tutte le unità immobiliari oggetto degli atti impositivi in controversia erano dotate di rendita catastale regolarmente attribuita.
Pertanto il calcolo delle imposte è privo di qualsivoglia discrezionalità.
13.2.2) Ciò premesso, va dato atto al Comune che il contenzioso in esame concerne il recupero, per ciascuna imposta e annualità, della differenza tra le imposte complessivamente dovute e quelle effettivamente versate.
13.2.2.1) A tale scopo, nelle premesse di tutti gli avvisi di accertamento in contestazione l'Ente locale ha richiamato le norme legislative, delibere di consiglio e giunta comunale concernenti l'applicazione delle imposte IMU e TASI e i dati fruibili attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate-Territorio.
13.2.2.2) Dopo i predetti richiami, in ciascun atto impositivo per IMU l'Ente locale ha inserito quattro tabelle.
Nella prima è esposto l'elenco delle unità immobiliari soggette a tassazione e per ognuna di esse l'identificazione catastale (foglio, particella, subalterno, categoria) e l'indirizzo anagrafico;
la rendita catastale ed i parametri e coefficienti applicati per il calcolo dell'imposta dovuta (percentuale e mesi di possesso, assenza di esenzioni, riduzioni, detrazioni); il codice tributo, l'aliquota per il calcolo dell'imposta; l'imposta dovuta in acconto e a saldo.
Alla fine di tale tabella è indicata l'imposta complessivamente dovuta in acconto e saldo risultante dalla somma delle imposte relative a ciascuna unità immobiliare e il totale dell'imposta risultante dalla somma dell'acconto e saldo.
Nella seconda è esposto il “Dettaglio dei pagamenti eseguiti: come comunicato dal centro riscossioni” suddiviso per codici tributo. Nella terza è esposto il “riepilogo importi dovuti” a titolo di maggiore imposta, sanzioni, interessi e spese, con la precisazione dei criteri di determinazione delle sanzioni.
Alla fine di tale tabella è esposto il dettaglio delle percentuali e giorni in base ai quali sono stati calcolati gli interessi.
13.2.2.3) Nella motivazione di ciascun avviso di accertamento per IMU, l'Ente locale ha ulteriormente precisato le ragioni del recupero ed i criteri adottati per il calcolo delle maggiori imposte, anche in relazione alla liquidazione per singoli codici tributo, la cosiddetta “liquidazione per masse”, di cui si dirà successivamente in relazione alla contestazione di parte contribuente.
Il testo è sostanzialmente identico in tutti gli atti impositivi, con parziali differenziazioni in relazione ai codici tributo.
Essendo gli avvisi di accertamento noti sia alla società contribuente che all'Ente locale, nonché ai rispettivi difensori, per economia di scrittura, a titolo esemplificativo, appare sufficiente riportare il testo inserito nell'avviso di accertamento per IMU annualità 2014, rinviando alla consultazione degli altri 9 atti impositivi riguardo alle altre annualità e imposte.
«Il contribuente ha versato un minor importo IMU rispetto al dovuto sopradescritto. Trattasi di 33 beni iscritti al catasto fabbricati con rendite definitive e di un mappale di terreno agricolo. Ogni bene è dettagliatamente descritto nella tabella sopra indicata. La differenza d'imposta richiesta scaturisce dalla differenza tra il dovuto calcolato come da tabella sopradescritta e il versato dal contribuente. Dall'analisi del dovuto versato per ogni codice si comunica che: il dovuto per codice tributo 3925 (fabbricati di categoria D) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopraindicata per i beni di cui al numero d'ordine 1 + 2 + 7 + 8 ed è pari ad € 42.740,23 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 32.660,00 quindi c'è un minor versamento di euro 10.080,00; il dovuto per codice tributo 3916 (aree edificabili) è pari ad euro 0.00 mentre il versato dal contribuente è pari ad euro 1.408,00 quindi c'è un maggior versato di euro 1.408,00 compensato in automatico nel presente atto di accertamento con il minor versato in altri codici tributi;
il dovuto per codice tributo 3914 (terreno agricolo) è relativo all'imposta dettagliatamente indicata per il bene di cui al numero d'ordine 32 ed è pari ad euro 4,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice tributo è pari ad euro 0,00 quindi c'è un minor versato di € 4,00; il dovuto per codice tributo 3918 (altri fabbricati) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopra indicata per i beni di cui al numero d'ordine dal 1 al 33 ad eccezione dei numeri d'ordine 1 -2 – 7- 8 – 32 ed è pari ad euro 14.474,48 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 11.251,00 quindi c'è un minor versato di euro 3.233,00; Il totale del minor versato d'imposta è pari ad euro 11.899,00.».
13.2.2.4) Negli atti impositivi per TASI, dopo i richiami alle norme legislative e regolamentari, in ciascun atto impositivo l'Ente locale ha inserito una tabella contenente l'elenco delle 6 unità immobiliari soggette a tassazione e per ognuna di esse l'identificazione catastale, la rendita ed i parametri e coefficienti applicati per il calcolo dell'imposta dovuta;
una seconda tabella con l'indicazione dell'imposta complessivamente dovuta in acconto e saldo risultante dalla somma delle imposte relative a ciascuna unità immobiliare;
una terza tabella contenente il “dettaglio pagamenti eseguiti come comunicato dal centro riscossioni”; negli atti impositivi per la TASI annualità 2016, 2017 e 2018, in relazione ad una unità immobiliare parzialmente locata,
è stata inserita una quarta tabella riepilogativa dei versamenti eseguiti dal locatario e in tutti gli atti una tabella finale contenente il “riepilogo importi dovuti” a titolo di maggiore imposta, sanzioni, interessi e spese.
In relazione all'unità immobiliare locata il Comune ha esposto anche il dettaglio dei conteggi dell'imposta correttamente versata dal locatario e la determinazione per differenza dell'imposta dovuta dal proprietario, pari al 100 % sulla porzione non locata e 70 % sulla porzione locata. 13.2.3) Tenuto conto di quanto precede si deve ritenere che il Comune ha fornito alla società contribuente e al difensore della stessa tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della pretesa e verificare la correttezza della liquidazione operata dagli uffici comunali.
13.3) Con il quarto motivo, in ordine alla mancata allegazione dei documenti citati, la difesa dell'Ente locale deduce che l'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per “relationem”.
Sul punto va osservato che al fine di illustrare le ragioni giuridiche poste a base degli avvisi di accertamento, nelle premesse degli atti impositivi il Comune richiama provvedimenti legislativi e deliberazioni dell'Amministrazione comunale, la cui conoscenza erga omnes deriva dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale nel caso dei provvedimenti legislativi e all'albo pretorio per gli atti dell'Ente locale, che in quanto atti amministrativi di carattere generale dovevano eventualmente essere impugnati nei tempi previsti dalla normativa avanti i competenti organi giurisdizionali.
Pertanto relativamente ai predetti atti generali, va confermato il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo il quale in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 212/2000 «... non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza ... infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità
o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli» (ex plurimis Cass. 18073/2008, 20928/2014).
13.4) Con il sesto motivo d'impugnazione, in merito all'asserita nullità ed erroneità delle sanzioni comminate, la difesa dell'Ente locale richiama il d.lgs. 471/1997, che prevede la sanzione nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento e la giurisprudenza di Cassazione secondo la quale «... il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento”.».
Sul punto si rinvia al successivo capo 14.4).
14) La società contribuente si è costituita con atto di controdeduzioni.
14.1) Con il primo motivo, la difesa della società, richiamando il principio della “ragione più liquida” chiede l'adeguamento della presente decisione alla sentenza n. 1181/6^/2021 della commissione tributaria regionale per il Veneto, che ha giudicato carente di motivazione l'avviso di accertamento per l'annualità 2013 avente gli stessi contenuti di quelli oggetto della presente impugnazione e motivato dalla mera affermazione «“il contribuente ha versato un minor importo IMU-TASI al dovuto sopradescritto”», perché, ad avviso dei giudici d'appello non può «… considerarsi esaustiva motivazione dell'atto impositivo, la mera elencazione dei beni accompagnata dall'esposizione della corrispondente rendita catastale.».
14.1.1) Per dimostrare che i contenuti dell'avviso di accertamento per l'annualità 2013 e quelli per le annualità dal 2014 al 2018 sono identici la difesa di parte contribuente avrebbe dovuto depositare nel presente giudizio anche la copia dell'avviso di accertamento per il 2013, che, invece, è stata omessa.
Pertanto è indimostrata la tesi che alla presente controversia dovrebbe essere esteso il giudizio espresso dalla pronuncia 1181/6^/2021. 14.1.2) Come esposto al precedente capo 13.2.2), le motivazioni degli avvisi di accertamento per le annualità
2014/2018 non contengono soltanto la mera mera affermazione «“il contribuente ha versato un minor importo
IMU-TASI al dovuto sopradescritto”» bensì una molteplicità di informazioni esplicative delle ragioni del recupero e calcolo delle maggiori imposte, che consentono al contribuente di verificare puntualmente la correttezza del calcolo eseguito dall'Ente locale per determinare la differenza tra versato e dovuto.
14.2) Con un secondo motivo è dedotta la sussistenza di un giudicato interno e la violazione dell'art. 53, d. lgs. 546/1992, in quanto nell'appello il Comune si sarebbe limitato a riproporre quanto esposto nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo.
14.2.1) La difesa di parte contribuente fa derivare il giudicato interno dal fatto che la commissione tributaria di primo grado «... ha concluso la propria decisione ritenendo che “le ragioni esposte sono da ritenere accoglibili” ed “il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto”;»
Ad avviso della difesa di parte contribuente le predette conclusioni dovrebbero essere interpretate nel senso che i primi giudici hanno accolto tutti i motivi di ricorso, quindi anche quelli in tema di carenza di motivazione, inosservanza dell'onere probatorio, mancata allegazione degli atti, omessa indicazione degli elementi seguiti per la determinazione del valore.
Tale tesi non è condivisibile, posto che nella sentenza i giudici si sono pronunciati eslusivamente in ordine ai criteri di accertamento concernente un terreno edificabile e già nella prima riga delle osservazioni affermano di ritenere assorbito «... ogni altro rilievo ...».
14.2.2) Anche qualora si volesse ritenere che la sentenza di primo grado ha accolto tutti i rilievi formulati nel ricorso introduttivo, è comunque infondata l'affermazione difensiva che il Comune non avrebbe impugnato la sentenza di primo grado nemmeno «... in punto di carenza di motivazione ..., eccezione quindi sulla quale è calato il giudicato interno, ovvero che è divenuta definitiva;
».
Nel terzo motivo d'appello (pagine 10/11) il Comune denuncia la “Pretestuosità ed infondatezza delle eccezioni concernenti la carenza di motivazione ed inosservanza dell'onere probatorio” e nell'esposizione del motivo osserva come «La contribuente contesta come l'unica motivazione presente in atti, ovvero che il contribuente ha versato un minor importo Imu rispetto al dovuto limitandosi ad una mera elencazione di immobili con indicazione dell'imposta dovuta, risulti insufficiente a spiegare il motivo del parziale versamento. La doglianza è illegittima e infondata, essendo evidente che l'obbligo di motivazione è stato pienamente soddisfatto, come dimostra il fatto che la Ditta contribuente è stata messa nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, comprensivi dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che li hanno determinati, essendo stati richiamati tutti gli atti, in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali Regolamenti comunali e delibere di determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per le varie annualità.».
Pertanto, non si è in presenza di un mero rinvio alle controdeduzioni in primo grado, bensì della motivata illustrazione delle ragioni di non condivisibilià e quindi impugnazione del giudizio espresso dalla commissione tributaria provinciale.
14.2.3) Né si può ritenere che l'inammissibilità dell'impugnazione deriverebbe dalla “sinteticità” dell'appello ipotizzata dalla difesa di parte contribuente richiamando la sentenza 462/6^/2020 della C.T.R. Veneto, peraltro citata, ma non allegata. L'appello risulta adeguatamente motivato in quanto illustra dettagliatamente le ragioni di non condivisione della sentenza di primo grado.
Pertanto non è ravvisabile nemmeno la violazione dell'art. 53, d.lgs. 546/1992.
14.3) Con il terzo motivo la difesa di parte contribuente ribadisce che gli atti impositivi risulterebbero viziati «... stante l'inosservanza dell'onere probatorio, posto che nulla il Comune ha allegato in atti o offerto in giudizio, in merito alla fondatezza della propria pretesa;
».
Per economia di scrittura, per rigettare tale eccezione è sufficiente ribadire quanto esposto al precedente capo 13.2) in ordine ai puntuali contenuti degli atti impositivi.
14.4) Con il quarto motivo parte contribuente deduce che la commissione tributaria provinciale non si è pronunciata sulla mancata applicazione alle sanzioni dell'istituto della continuazione, in quanto questione ritenuta assorbita, così violando il chiaro disposto di cui all'art. 12 del d.lgs n. 472/97.
La difesa di parte contribuente non ripropone la presunta violazione degli artt. 7, 16 e 17 del d.lgs. 472/1997, ritenuta assorbita dai primi giudici e comunque insussistente, poiché negli atti impositivi in esame sono dettagliatamente illustrati sia i “fatti attribuiti al trasgressore” e gli “elementi probatori” (art. 16 d.lgs. 472/1997) che hanno determinato l'irrogazione delle sanzioni, sia “i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni”.
14.4.1) Quanto alla continuazione, va dato atto che la Corte di Cassazione, mutando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto che «In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.» (Cass. 11432/2022, conf. 22477/2022, 7710/2024).
Considerata l'affinità con l'ICI, è ragionevole estendere tale principio anche all'IMU e alla TASI.
14.4.2) Nella memoria conclusionale la difesa di parte contribuente evidenzia «... come oltre al presente procedimento, questa stessa sezione dovrà decidere in data 16.05.2025, con il r.g.a. n. 787/2023, le annualità dal 2019 al 2020, ovvero altro procedimento del tutto simile,» e quindi la necessità, rispondente al principio di economia processuale di riunire i due procedimenti, stante la perfetta identità soggettiva ed oggettiva e al fine di dare «... ossequio al disposto di cui all'ultima parte del comma quinto permettendo al Collegio, quale ultimo Giudice di “rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti delle sentenze precedentemente emanate”».
14.4.3) Premesso che all'udienza del 04/04/2025 non è stata segnalata l'esistenza del procedimento R.G.
A. 787/2023 che è già stato deciso con sentenza in corso di deposito, va considerato che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo il quale «In tema di sanzioni tributarie, l'istituto della continuazione - il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi - si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione;
pertanto, ciò che si pone a monte dell'atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore " (Cass. n. 16017 del 2021).».
14.4.4) Gli avvisi di accertamento oggetto della presente causa R.G.A. 529/2021 sono stati notificati nei giorni 18,19,23/04/2019, quindi sono antecedenti alle scadenze dei versamenti delle imposte IMU per le annualità 2019 e 2020 e TASI per l'annualità 2019, di cui alla controversia R.G.A. 787/2023.
Conseguentemente le notifiche degli avvisi di accertamento in controversia hanno prodotto l'effetto interruttivo dell'istituto della continuazione di cui si è detto al precedente capo 14.4.3) e per l'effetto non può essere comminata un'unica sanzione per le violazioni contestate per i periodi d'imposta dal 2014 al 2020, oggetto degli atti impositivi di cui alle cause R.G.A. 529/2021 (annualità 2014/2018) e 787/2023 (annualità
2019/2020).
Ne consegue che la presente sentenza può disporre l'applicazione dell'istituto della continuazione limitatamente alle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento relativi alle annualità dal 2014 al 2018.
14.4.5) Quanto alla quantificazione, tenuto conto della palese infondatezza del ricorso introduttivo per le ragioni esposte nei precedenti capi della motivazione e dell'evidente comportamento, quanto meno elusivo, della società contribuente, protrattosi per plurime annualità, risulta congrua l'applicazione, qualora più favorevole, della sanzione base aumentata del triplo.
15) La memoria conclusionale sostanzialmente ribadisce quanto esposto nel ricorso introduttivo e nelle controdeduzioni, senza aggiungere elementi decisivi ai fini del giudizio.
15.1) Nella prima parte della memoria la difesa di parte contribuente insiste sulla presunta carenza di motivazione degli avvisi di accertamento.
15.1.1) Fermo restando quanto esposto al precedente capo 13.2), va ribadito che la motivazione degli avvisi di accertamento non è costituita dalla «... mera elencazione dei beni accompagnata dall'esposizione della corrispondente rendita catastale», bensì da una pluralità di informazioni che forniscono al contribuente tutti gli elementi necessari per verificare la pretesa del Comune.
L'affermazione «... non è possibile integrare la carenza motivazionale dell'atto recante la pretesa dell'amministrazione con ulteriori elementi dedotti solo in sede giudiziale (Cass. n. 26731/18),» non è pertinente al caso in esame, nel quale tutti i presupposti della pretesa sono esaustivamente esposti negli avvisi di accertamento e non nelle controdeduzioni del Comune in primo grado.
15.1.2) Dell'infondatezza delle eccezioni concernenti il presunto giudicato interno e inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 si è già detto al capo 14.2).
15.1.3) La difesa di parte contribuente deduce che «... la “liquidazione per masse”, effettuata dal Comune, non permette di comprendere su quali beni si sarebbe “versato un minor importo IMU-TASI”; quali sono i motivi a monte di tale minor versamento, ovvero se trattasi di una mera liquidazione, di una diversa valutazione dei beni (ad es. area fabbricabile, pertinenziale, terreno agricolo), di diversa determinazione dei valori indicati (valore al mq.), ecc., di qui la fondatezza del richiamo alla sentenza della Cassazione posto che quanto indicato in atti “non consente facilmente al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dallo stesso Comune” (Cass. n. 10892/2015).». Per “masse”, così come indicate nella memoria, devono intendersi le quattro tipologie di unità immobiliari a ciascuna delle quali corrisponde un codice tributo: 3925 (fabbricati di categoria D); 3916 (aree edificabili);
3914 (terreno agricolo); 3918 (altri fabbricati).
Come esposto al precedente capo 13.2.2.3) in ognuno degli avvisi di accertamento concernenti l'IMU, per ciascun codice tributo, o “massa” qualora si utilizzi lo stesso termine del difensore di parte contribuente, il
Comune ha indicato l'imposta dovuta, quella versata, la differenza positiva o negativa e la compensazione rispetto all'imposta complessivamente liquidata mediante l'atto impositivo.
Pertanto è infondata la tesi che la “liquidazione per masse” non consentirebbe di comprendere su quali beni sarebbe stato versato un minor importo.
15.2) Nella seconda parte della memoria conclusionale la difesa di parte contribuente espone alcune presunte
“criticità” dell'appello.
15.2.1) Ad avviso della difesa di parte contribuente «... nei due motivi di diritto, a pag. 7-8, non viene nemmeno adombrata la questione presente nella sentenza di prime cure relativa alla “pertinenzialità”, ovvero sul punto non si è nemmeno denunciata l'inconferenza del richiamo, così come presente in sentenza;
».
L'eccezione è infondata.
Alla seconda pagina dell'appello, prima ancora di esporre “fatto e svolgimento del processo”, la difesa dell'Ente locale ha inserito, evidenziandola mediante una cornice e l'uso del grassetto, la precisazione «Si rappresenta che la sentenza ivi impugnata è gravemente viziata da errore sul fatto: il recupero operato dal Comune non concerne aree edificabili, ma fabbricati dotati di rendita.».
Alla successiva pagina 7, il Comune deduce che «Tale decisione era palesemente il frutto di un clamoroso errore sul fatto, nonché di una palese contraddizione. Invero, il Giudice di Prime cure, pur avendo specificato nella parte iniziale della sentenza che “La società è proprietaria di fabbricati con rendita attribuita, per cui l'imposta IMU discenderebbe da un calcolo matematico privo di qualsivoglia discrezionalità” e che “negli Avvisi di accertamento sono dettagliatamente indicati tutti gli immobili nonché l'imposta dovuta e quanto versato dal contribuente”, ha accolto il ricorso ritenendo che “nel caso di specie, la società ricorrente sostiene che che l'area in questione è pertinenza del fabbricato industriale anche se accatastata diversamente” e che “l'art. 2 del D.Lgs 504/1992 esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali ...», per poi aggiungere che «L'errore commesso dal Giudice di Prime Cure appare ancora più evidente ove si pensi: a. che la CTP afferma di uniformarsi “ad una decisione già assunta, per il medesimo immobile con la Sentenza n.
260/01/2018”: orbene, tale sentenza concerneva un diverso recupero operato dal Comune nei confronti della contribuente;
».
15.2.2) Per quanto concerne la tesi che in punto di carenza di motivazione sarebbe "calato il giudicato interno " si rinvia al precedente capo 14.2.2).
15.2.3) Dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello si è già detto al precedente capo
14.2.3), così come al capo 14.4) in ordine alla determinazione delle sanzioni.
16) Per le ragioni sovraesposte, in parziale accoglimento dell'appello, va dichiarata la legittimità degli avvisi di accertamento e in applicazione dell'istituto della continuazione va disposta la determinazione delle sanzioni relative alle annualità dal 2014 al 2018, qualora più favorevoli, nella misura della sanzione base aumentata del triplo.
17) Visto l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992, la società Resistente_1” va condannata alla rifusione al Comune di Roncade delle spese del giudizio d'appello, liquidate in via equitativa in 7.000 (settemila/00) euro, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello dichiara legittimi gli avvisi di accertamento, riconoscendo l'applicazione, se più favorevole, dell'istituto della continuazione relativamente alle sanzioni per le annualità dal 2014 al 2018, disponendo l'applicazione della sanzione base aumentata del triplo. Condanna la società contribuente alle spese del grado, liquidate in 7.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 15/09/2025.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
LE IO, RE
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 529/2021 depositato il 21/05/2021
proposto da
Comune di Roncade - Via Roma 53 31056 Roncade TV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 1 e pubblicata il 11/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 203 IMU 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 204 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 206 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 76 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: il difensore della società si riporta a quanto in atti e insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: agli avvisi di accertamento impugnati, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Con un unico ricorso la società “Resistente_1 sas” ha impugnato 10 avvisi di accertamento per IMU e TASI dal 2014 al 2018, con i quali il Comune di Roncade (TV) ha contestato il versamento di imposte inferiori al dovuto in relazione alla proprietà ai fini IMU di 33 unità immobiliari ed ai fini TASI di 6 unità immobiliari, tette dotate di rendita catastale ritualmente attribuita.
2.1) Con l'avviso di accertamento n. 202 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per IMU 2014, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 15.661 euro, di cui 11.899,00 per imposta, 3.569,70 per sanzioni, 192,21 per interessi.
2.2) Con l'avviso di accertamento n. 203 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per IMU 2015, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 10.927,00 euro, di cui 8.340,00 per imposta, 2.502,00 per sanzioni, 85,31 per interessi.
2.3) Con l'avviso di accertamento n. 204 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per IMU 2016, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 11.631,00 euro, di cui 8.901,00 per imposta, 2.670,30 per sanzioni, 60,08 per interessi.
2.4) Con l'avviso di accertamento n. 205 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per IMU 2017, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 14.363 euro, di cui 11.002,00 per imposta, 3.300,60 per sanzioni, 60,78 per interessi. 2.5) Con l'avviso di accertamento n. 206 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per IMU 2018, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 14.338 euro, di cui 11.003,00 per imposta, 3.300,90 per sanzioni, 34,09 per interessi.
2.6) Con l'avviso di accertamento n. 70 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per TASI 2014, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 5.324 euro, di cui 4.046,71 per imposta, 1.214,01 per sanzioni, 63,66 per interessi.
2.7) Con l'avviso di accertamento n. 71 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per TASI 2015, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 8536 euro, di cui 6.520 per imposta,
1.956,00 per sanzioni, 60,12 per interessi.
2.8) Con l'avviso di accertamento n. 75 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per TASI 2016, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 8.400,00 euro, di cui 6.427,00 per imposta, 1.928,10 per sanzioni, 45,09 per interessi.
2.9) Con l'avviso di accertamento n. 76 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per TASI 2017, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 5.099,00 euro, di cui 3.906,00 per imposta, 1.171,80 per sanzioni, 21,56 per interessi.
2.10) Con l'avviso di accertamento n. 77 del 12/04/2019, prot. 0008612 del 15/04/2019, per TASI 2018,
l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 5.093,00 euro, di cui 3.908,00 per imposta, 1.172,40 per sanzioni, 12,11 per interessi.
3) A sostegno dell'impugnazione la difesa di parte contribuente ha dedotto: la nullità degli avvisi impugnati per carenza di motivazione ed inosservanza dell'onere probatorio;
la mancata allegazione dei documenti citati, in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 della legge 212/2000; la carenza di motivazione ed inosservanza dell'onere probatorio in violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992; dell'art. 13, comma 5, d.l.
201/2011, dell'art. 7 legge 212/2000; la nullità ed erroneità delle sanzioni comminate per violazione degli artt. 7, 16 e17 del d.lgs. 472/14997.
4) Richiamata la propria precedente sentenza n. 260/1^/2018, passata in giudicato, con la quale è stato accolto il ricorso avverso un avviso di accertamento per ICI 2011, a carico della medesima società, con la sentenza n. 51/1^/2021, del 24/11/2020, depositata in data 11/02/2021, la commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso sul presupposto che il terreno cui si riferisce la pretesa è pertinenza di immobili regolarmente accatastati e quindi non tassabile autonomamente e compensato le spese di lite.
5) Avverso tale pronuncia il Comune di Roncade ha proposto un appello, con il quale deduce che la sentenza di primo grado «... è gravemente viziata da errore sul fatto: il recupero operato dal Comune non concerne aree edificabili, ma fabbricati dotati di rendita.» ed espone dettagliatamente i fondamenti della pretesa azionata con gli avvisi di accertamento impugnati.
6) All'udienza del 22/11/2022, per la trattazione della presente causa, è stato appurato che il ricorso avverso l'avviso di accertamento per IMU annualità 2013 relativo al compendio immobiliare in esame è stato rigettato dalla commissione tributaria provinciale di Treviso con sentenza 427/1^/2019, riformata dalla commissione tributaria regionale per il Veneto, che accogliendo l'appello di parte contribuente ha annullato l'avviso di accertamento per carenza di motivazione con sentenza n. 1181/6^/2021, avverso la quale risultava pendente il ricorso del Comune avanti la Corte di Cassazione. Pertanto, il collegio ha disposto il rinvio della trattazione in attesa del formarsi del giudicato esterno sulla controversia per l'annualità 2013 «... avente ad oggetto le medesime circostanze di fatto dedotte nel procedimento avverso gli avvisi di accertamento per le annualità successive.».
7) Fissata l'udienza del 04/04/2025 per la trattazione della presente causa, in data 13/03/2025, la difesa di parte contribuente ha depositato una memoria per comunicare che la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata sul ricorso avverso la sentenza relativa al 2013.
8) Il 21/03/2025, la difesa del Comune ha depositato una memoria con la quale ha osservato che la comunicazione di parte contribuente di pendenza della causa in cassazione sottintende l'intenzione di auspicare un ulteriore differimento della trattazione, alla quale ha contrapposto la richiesta di pronunciare nel merito, considerato il valore complessivo assolutamente rilevante della controversia pari a 94.279 euro, esclusi gli ulteriori interessi maturati in corso di causa e quindi l'opportunità che il Comune possa legittimamente richiederne il pagamento.
A sostegno dell'opposizione all'ulteriore rinvio la difesa dell'Ente locale ha precisato che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (5766/2021), il giudicato relativo all'anno 2013 non condiziona l'esito del giudizio relativo alle annualità 2014-2018 oggetto del presente gravame, in quanto l'eventuale «... denegatissimo e insussistente ...» difetto di motivazione dell'accertamento per l'anno 2013 non costituirebbe
“giudicato esterno”.
Quanto al merito della causa, la difesa del Comune ha segnalato che nell'analoga controversia relativa a
IMU per le annualità 2019 e 2020 e TASI per l'annualità 2019, la corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso, con sentenza 79/2^/2023 ha rigettato il ricorso, in quanto l'Ente locale «... ha dettagliatamente illustrato le ragioni della propria pretesa” e “il contribuente avrebbe potuto agevolmente verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione e conoscere tutti i dati utili per comprendere come è stata determinata l'imposta per ciascun immobile.».
Sentenza comunque non definitiva essendo pendente avanti questa Corte l'appello proposto dalla società contribuente.
9) All'udienza del 04/04/2025 il difensore di parte contribuente ha dedotto che, avendo comunicato prima dell'udienza che permaneva la pendenza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza relativa all'IMU annualità 2013 (C.T.R. Veneto n. 1181/6^/2021), riteneva che «... non essendo venuto meno il motivo della precedente sospensione», il procedimento non sarebbe stato trattato ed ha chiesto un ulteriore rinvio per poter discutere e depositare eventuali memorie.
Il difensore del Comune si è opposto alla richiesta di rinvio.
10) Considerato il tempo trascorso in attesa di una decisione della Cassazione e il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la Corte ha ritenuto necessario decidere il presente procedimento a prescindere dalla inutile attesa della decisione della Cassazione. Tuttavia, preso atto della richiesta di parte contribuente, al fine di tutelare il diritto di difesa, con ordinanza 148/2025, ha rinviato il procedimento all'udienza odierna, per la discussione e decisione della causa. 11) Con “memoria conclusionale e di replica” datata 02/05/2025, ma depositata solo il 05/05/2025, giorno successivo alla precedente all'udienza, il difensore della società ha ribadito quanto dedotto nei ricorsi introduttivi e nelle controdeduzioni all'appello, insistendo particolarmente sul fatto che la sentenza della
Corte di primo grado oggetto della presente causa «... pur riportando e richiamando la sentenza relativa all'anno 2011, relativa a diversa fattispecie, ha però deciso inequivocabilmente in merito alla principale eccezione sollevata dalla Parte in sede di ricorso, ovvero in tema di degli atti impugnati, stabilendo come la mera indicazione, come nel caso di specie, di “un parziale versamento IMU nel quale il quantum dovuto indicato non consente facilmente al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dallo stesso Comune, non può rappresentare un riferimento sicuro” (Cass. n. 10892/2015).».
MOTIVI DELLA DECISIONE
12) Fermo restando quanto esposto nell'ordinanza 148/2025 in ordine al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il rigetto della richiesta di ulteriore rinvio è giustificato da altre ragioni.
12.1) La sentenza 1181/6^/2021 è stata depositata il 30/09/2021, per cui è ragionevole ritenere che il ricorso per Cassazione sia stato proposto nel primo trimestre 2022, tuttavia, nonostante l'insistenza sulla necessità di attendere la pronuncia della Suprema Corte, la difesa di parte contribuente non si è fatta parte diligente inoltrando un'istanza di prelievo o sollecita trattazione del giudizio di legittimità.
Tale inerzia denota l'evidente intento meramente dilatorio della richiesta di rinvio.
12.2) La richiesta di rinvio è infondata anche in ordine all'eventuale effetto di giudicato esterno essendo in contrasto con il principio affermato dalla Corte di Cassazione e richiamato dal Comune, secondo il quale «
Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva escluso l'estensione del giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria).» (Cass. 5766/2021);
13) L'appello del Comune di Roncade è articolato in sei motivi.
13.1) Per sinteticità e chiarezza espositiva, possono essere esaminati congiuntamente il primo motivo con il quale è dedotta l'illegittimità della sentenza impugnata per palese erroneità nel fatto: il recupero operato dal comune concerne fabbricati dotati di rendita e non aree edificabili e il secondo motivo, concernente la contraddittorietà della sentenza.
Entrambi i motivi sono fondati.
Nessuno degli atti della presente causa ed in particolare né il ricorso introduttivo, né le controdeduzioni della società contengono riferimenti ad un'eventuale pertinenzialità di terreni ed edifici e l'erroneità dedotta dal
Comune è confermata dalla constatazione che la sentenza n. 260/1^/2018, cita beni censiti in catasto al foglio 8 del comune di Roncade, mentre i beni cui si riferiscono gli avvisi di accertamento oggetto della presente controversia sono censiti in catasto al foglio 7 dello stesso comune, ad eccezione di un terreno agricolo, censito al mappale 283 del foglio 8, che però non è citato nella sentenza 260/1^/2018.
Risulta pertanto evidente che la sentenza impugnata è fondata su un precedente giurisprudenziale (sentenza n. 260/1^/2018 C.T.P. Treviso) relativo a beni diversi rispetto a quelli oggetto della presente controversia.
Altrettanto evidente è la contraddittorietà dell'aver affermato nelle premesse dell'esposizione del fatto che «... la società è proprietaria di fabbricati con rendita attribuita, per cui l'imposta IMU dovuta discenderebbe da un calcolo matematico privo di qualsiasi discrezionalità.» e nelle successive osservazioni che l'oggetto del contendere è un terreno pertinenziale.
13.2) Possono essere esaminati congiuntamente anche il terzo e quinto motivi, con il quale l'Ente locale deduce, rispettivamente, la pretestuosità ed infondatezza delle eccezioni concernenti la carenza di motivazione ed inosservanza dell'onere probatorio e l'illegittimità e infondatezza dell'eccezione di omessa indicazione degli elementi seguiti per la determinazione del valore.
13.2.1) Al fine del decidere è opportuno ricordare che le norme istitutive dell'IMU e della TASI fissano due principi che non si prestano a incertezze interpretative: la base imponibile per il calcolo delle imposte è costituita dalla rendita catastale del bene immobile al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
l'imposta è determinata applicando alla rendita catastale i coefficienti stabiliti dalle norme nazionali e/o comunali.
A quanto precede va aggiunto che al 1° gennaio delle annualità di riferimento tutte le unità immobiliari oggetto degli atti impositivi in controversia erano dotate di rendita catastale regolarmente attribuita.
Pertanto il calcolo delle imposte è privo di qualsivoglia discrezionalità.
13.2.2) Ciò premesso, va dato atto al Comune che il contenzioso in esame concerne il recupero, per ciascuna imposta e annualità, della differenza tra le imposte complessivamente dovute e quelle effettivamente versate.
13.2.2.1) A tale scopo, nelle premesse di tutti gli avvisi di accertamento in contestazione l'Ente locale ha richiamato le norme legislative, delibere di consiglio e giunta comunale concernenti l'applicazione delle imposte IMU e TASI e i dati fruibili attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate-Territorio.
13.2.2.2) Dopo i predetti richiami, in ciascun atto impositivo per IMU l'Ente locale ha inserito quattro tabelle.
Nella prima è esposto l'elenco delle unità immobiliari soggette a tassazione e per ognuna di esse l'identificazione catastale (foglio, particella, subalterno, categoria) e l'indirizzo anagrafico;
la rendita catastale ed i parametri e coefficienti applicati per il calcolo dell'imposta dovuta (percentuale e mesi di possesso, assenza di esenzioni, riduzioni, detrazioni); il codice tributo, l'aliquota per il calcolo dell'imposta; l'imposta dovuta in acconto e a saldo.
Alla fine di tale tabella è indicata l'imposta complessivamente dovuta in acconto e saldo risultante dalla somma delle imposte relative a ciascuna unità immobiliare e il totale dell'imposta risultante dalla somma dell'acconto e saldo.
Nella seconda è esposto il “Dettaglio dei pagamenti eseguiti: come comunicato dal centro riscossioni” suddiviso per codici tributo. Nella terza è esposto il “riepilogo importi dovuti” a titolo di maggiore imposta, sanzioni, interessi e spese, con la precisazione dei criteri di determinazione delle sanzioni.
Alla fine di tale tabella è esposto il dettaglio delle percentuali e giorni in base ai quali sono stati calcolati gli interessi.
13.2.2.3) Nella motivazione di ciascun avviso di accertamento per IMU, l'Ente locale ha ulteriormente precisato le ragioni del recupero ed i criteri adottati per il calcolo delle maggiori imposte, anche in relazione alla liquidazione per singoli codici tributo, la cosiddetta “liquidazione per masse”, di cui si dirà successivamente in relazione alla contestazione di parte contribuente.
Il testo è sostanzialmente identico in tutti gli atti impositivi, con parziali differenziazioni in relazione ai codici tributo.
Essendo gli avvisi di accertamento noti sia alla società contribuente che all'Ente locale, nonché ai rispettivi difensori, per economia di scrittura, a titolo esemplificativo, appare sufficiente riportare il testo inserito nell'avviso di accertamento per IMU annualità 2014, rinviando alla consultazione degli altri 9 atti impositivi riguardo alle altre annualità e imposte.
«Il contribuente ha versato un minor importo IMU rispetto al dovuto sopradescritto. Trattasi di 33 beni iscritti al catasto fabbricati con rendite definitive e di un mappale di terreno agricolo. Ogni bene è dettagliatamente descritto nella tabella sopra indicata. La differenza d'imposta richiesta scaturisce dalla differenza tra il dovuto calcolato come da tabella sopradescritta e il versato dal contribuente. Dall'analisi del dovuto versato per ogni codice si comunica che: il dovuto per codice tributo 3925 (fabbricati di categoria D) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopraindicata per i beni di cui al numero d'ordine 1 + 2 + 7 + 8 ed è pari ad € 42.740,23 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 32.660,00 quindi c'è un minor versamento di euro 10.080,00; il dovuto per codice tributo 3916 (aree edificabili) è pari ad euro 0.00 mentre il versato dal contribuente è pari ad euro 1.408,00 quindi c'è un maggior versato di euro 1.408,00 compensato in automatico nel presente atto di accertamento con il minor versato in altri codici tributi;
il dovuto per codice tributo 3914 (terreno agricolo) è relativo all'imposta dettagliatamente indicata per il bene di cui al numero d'ordine 32 ed è pari ad euro 4,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice tributo è pari ad euro 0,00 quindi c'è un minor versato di € 4,00; il dovuto per codice tributo 3918 (altri fabbricati) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopra indicata per i beni di cui al numero d'ordine dal 1 al 33 ad eccezione dei numeri d'ordine 1 -2 – 7- 8 – 32 ed è pari ad euro 14.474,48 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 11.251,00 quindi c'è un minor versato di euro 3.233,00; Il totale del minor versato d'imposta è pari ad euro 11.899,00.».
13.2.2.4) Negli atti impositivi per TASI, dopo i richiami alle norme legislative e regolamentari, in ciascun atto impositivo l'Ente locale ha inserito una tabella contenente l'elenco delle 6 unità immobiliari soggette a tassazione e per ognuna di esse l'identificazione catastale, la rendita ed i parametri e coefficienti applicati per il calcolo dell'imposta dovuta;
una seconda tabella con l'indicazione dell'imposta complessivamente dovuta in acconto e saldo risultante dalla somma delle imposte relative a ciascuna unità immobiliare;
una terza tabella contenente il “dettaglio pagamenti eseguiti come comunicato dal centro riscossioni”; negli atti impositivi per la TASI annualità 2016, 2017 e 2018, in relazione ad una unità immobiliare parzialmente locata,
è stata inserita una quarta tabella riepilogativa dei versamenti eseguiti dal locatario e in tutti gli atti una tabella finale contenente il “riepilogo importi dovuti” a titolo di maggiore imposta, sanzioni, interessi e spese.
In relazione all'unità immobiliare locata il Comune ha esposto anche il dettaglio dei conteggi dell'imposta correttamente versata dal locatario e la determinazione per differenza dell'imposta dovuta dal proprietario, pari al 100 % sulla porzione non locata e 70 % sulla porzione locata. 13.2.3) Tenuto conto di quanto precede si deve ritenere che il Comune ha fornito alla società contribuente e al difensore della stessa tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della pretesa e verificare la correttezza della liquidazione operata dagli uffici comunali.
13.3) Con il quarto motivo, in ordine alla mancata allegazione dei documenti citati, la difesa dell'Ente locale deduce che l'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per “relationem”.
Sul punto va osservato che al fine di illustrare le ragioni giuridiche poste a base degli avvisi di accertamento, nelle premesse degli atti impositivi il Comune richiama provvedimenti legislativi e deliberazioni dell'Amministrazione comunale, la cui conoscenza erga omnes deriva dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale nel caso dei provvedimenti legislativi e all'albo pretorio per gli atti dell'Ente locale, che in quanto atti amministrativi di carattere generale dovevano eventualmente essere impugnati nei tempi previsti dalla normativa avanti i competenti organi giurisdizionali.
Pertanto relativamente ai predetti atti generali, va confermato il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo il quale in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 212/2000 «... non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza ... infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità
o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli» (ex plurimis Cass. 18073/2008, 20928/2014).
13.4) Con il sesto motivo d'impugnazione, in merito all'asserita nullità ed erroneità delle sanzioni comminate, la difesa dell'Ente locale richiama il d.lgs. 471/1997, che prevede la sanzione nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento e la giurisprudenza di Cassazione secondo la quale «... il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento”.».
Sul punto si rinvia al successivo capo 14.4).
14) La società contribuente si è costituita con atto di controdeduzioni.
14.1) Con il primo motivo, la difesa della società, richiamando il principio della “ragione più liquida” chiede l'adeguamento della presente decisione alla sentenza n. 1181/6^/2021 della commissione tributaria regionale per il Veneto, che ha giudicato carente di motivazione l'avviso di accertamento per l'annualità 2013 avente gli stessi contenuti di quelli oggetto della presente impugnazione e motivato dalla mera affermazione «“il contribuente ha versato un minor importo IMU-TASI al dovuto sopradescritto”», perché, ad avviso dei giudici d'appello non può «… considerarsi esaustiva motivazione dell'atto impositivo, la mera elencazione dei beni accompagnata dall'esposizione della corrispondente rendita catastale.».
14.1.1) Per dimostrare che i contenuti dell'avviso di accertamento per l'annualità 2013 e quelli per le annualità dal 2014 al 2018 sono identici la difesa di parte contribuente avrebbe dovuto depositare nel presente giudizio anche la copia dell'avviso di accertamento per il 2013, che, invece, è stata omessa.
Pertanto è indimostrata la tesi che alla presente controversia dovrebbe essere esteso il giudizio espresso dalla pronuncia 1181/6^/2021. 14.1.2) Come esposto al precedente capo 13.2.2), le motivazioni degli avvisi di accertamento per le annualità
2014/2018 non contengono soltanto la mera mera affermazione «“il contribuente ha versato un minor importo
IMU-TASI al dovuto sopradescritto”» bensì una molteplicità di informazioni esplicative delle ragioni del recupero e calcolo delle maggiori imposte, che consentono al contribuente di verificare puntualmente la correttezza del calcolo eseguito dall'Ente locale per determinare la differenza tra versato e dovuto.
14.2) Con un secondo motivo è dedotta la sussistenza di un giudicato interno e la violazione dell'art. 53, d. lgs. 546/1992, in quanto nell'appello il Comune si sarebbe limitato a riproporre quanto esposto nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo.
14.2.1) La difesa di parte contribuente fa derivare il giudicato interno dal fatto che la commissione tributaria di primo grado «... ha concluso la propria decisione ritenendo che “le ragioni esposte sono da ritenere accoglibili” ed “il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto”;»
Ad avviso della difesa di parte contribuente le predette conclusioni dovrebbero essere interpretate nel senso che i primi giudici hanno accolto tutti i motivi di ricorso, quindi anche quelli in tema di carenza di motivazione, inosservanza dell'onere probatorio, mancata allegazione degli atti, omessa indicazione degli elementi seguiti per la determinazione del valore.
Tale tesi non è condivisibile, posto che nella sentenza i giudici si sono pronunciati eslusivamente in ordine ai criteri di accertamento concernente un terreno edificabile e già nella prima riga delle osservazioni affermano di ritenere assorbito «... ogni altro rilievo ...».
14.2.2) Anche qualora si volesse ritenere che la sentenza di primo grado ha accolto tutti i rilievi formulati nel ricorso introduttivo, è comunque infondata l'affermazione difensiva che il Comune non avrebbe impugnato la sentenza di primo grado nemmeno «... in punto di carenza di motivazione ..., eccezione quindi sulla quale è calato il giudicato interno, ovvero che è divenuta definitiva;
».
Nel terzo motivo d'appello (pagine 10/11) il Comune denuncia la “Pretestuosità ed infondatezza delle eccezioni concernenti la carenza di motivazione ed inosservanza dell'onere probatorio” e nell'esposizione del motivo osserva come «La contribuente contesta come l'unica motivazione presente in atti, ovvero che il contribuente ha versato un minor importo Imu rispetto al dovuto limitandosi ad una mera elencazione di immobili con indicazione dell'imposta dovuta, risulti insufficiente a spiegare il motivo del parziale versamento. La doglianza è illegittima e infondata, essendo evidente che l'obbligo di motivazione è stato pienamente soddisfatto, come dimostra il fatto che la Ditta contribuente è stata messa nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, comprensivi dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che li hanno determinati, essendo stati richiamati tutti gli atti, in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali Regolamenti comunali e delibere di determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per le varie annualità.».
Pertanto, non si è in presenza di un mero rinvio alle controdeduzioni in primo grado, bensì della motivata illustrazione delle ragioni di non condivisibilià e quindi impugnazione del giudizio espresso dalla commissione tributaria provinciale.
14.2.3) Né si può ritenere che l'inammissibilità dell'impugnazione deriverebbe dalla “sinteticità” dell'appello ipotizzata dalla difesa di parte contribuente richiamando la sentenza 462/6^/2020 della C.T.R. Veneto, peraltro citata, ma non allegata. L'appello risulta adeguatamente motivato in quanto illustra dettagliatamente le ragioni di non condivisione della sentenza di primo grado.
Pertanto non è ravvisabile nemmeno la violazione dell'art. 53, d.lgs. 546/1992.
14.3) Con il terzo motivo la difesa di parte contribuente ribadisce che gli atti impositivi risulterebbero viziati «... stante l'inosservanza dell'onere probatorio, posto che nulla il Comune ha allegato in atti o offerto in giudizio, in merito alla fondatezza della propria pretesa;
».
Per economia di scrittura, per rigettare tale eccezione è sufficiente ribadire quanto esposto al precedente capo 13.2) in ordine ai puntuali contenuti degli atti impositivi.
14.4) Con il quarto motivo parte contribuente deduce che la commissione tributaria provinciale non si è pronunciata sulla mancata applicazione alle sanzioni dell'istituto della continuazione, in quanto questione ritenuta assorbita, così violando il chiaro disposto di cui all'art. 12 del d.lgs n. 472/97.
La difesa di parte contribuente non ripropone la presunta violazione degli artt. 7, 16 e 17 del d.lgs. 472/1997, ritenuta assorbita dai primi giudici e comunque insussistente, poiché negli atti impositivi in esame sono dettagliatamente illustrati sia i “fatti attribuiti al trasgressore” e gli “elementi probatori” (art. 16 d.lgs. 472/1997) che hanno determinato l'irrogazione delle sanzioni, sia “i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni”.
14.4.1) Quanto alla continuazione, va dato atto che la Corte di Cassazione, mutando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto che «In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.» (Cass. 11432/2022, conf. 22477/2022, 7710/2024).
Considerata l'affinità con l'ICI, è ragionevole estendere tale principio anche all'IMU e alla TASI.
14.4.2) Nella memoria conclusionale la difesa di parte contribuente evidenzia «... come oltre al presente procedimento, questa stessa sezione dovrà decidere in data 16.05.2025, con il r.g.a. n. 787/2023, le annualità dal 2019 al 2020, ovvero altro procedimento del tutto simile,» e quindi la necessità, rispondente al principio di economia processuale di riunire i due procedimenti, stante la perfetta identità soggettiva ed oggettiva e al fine di dare «... ossequio al disposto di cui all'ultima parte del comma quinto permettendo al Collegio, quale ultimo Giudice di “rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti delle sentenze precedentemente emanate”».
14.4.3) Premesso che all'udienza del 04/04/2025 non è stata segnalata l'esistenza del procedimento R.G.
A. 787/2023 che è già stato deciso con sentenza in corso di deposito, va considerato che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo il quale «In tema di sanzioni tributarie, l'istituto della continuazione - il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi - si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione;
pertanto, ciò che si pone a monte dell'atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore " (Cass. n. 16017 del 2021).».
14.4.4) Gli avvisi di accertamento oggetto della presente causa R.G.A. 529/2021 sono stati notificati nei giorni 18,19,23/04/2019, quindi sono antecedenti alle scadenze dei versamenti delle imposte IMU per le annualità 2019 e 2020 e TASI per l'annualità 2019, di cui alla controversia R.G.A. 787/2023.
Conseguentemente le notifiche degli avvisi di accertamento in controversia hanno prodotto l'effetto interruttivo dell'istituto della continuazione di cui si è detto al precedente capo 14.4.3) e per l'effetto non può essere comminata un'unica sanzione per le violazioni contestate per i periodi d'imposta dal 2014 al 2020, oggetto degli atti impositivi di cui alle cause R.G.A. 529/2021 (annualità 2014/2018) e 787/2023 (annualità
2019/2020).
Ne consegue che la presente sentenza può disporre l'applicazione dell'istituto della continuazione limitatamente alle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento relativi alle annualità dal 2014 al 2018.
14.4.5) Quanto alla quantificazione, tenuto conto della palese infondatezza del ricorso introduttivo per le ragioni esposte nei precedenti capi della motivazione e dell'evidente comportamento, quanto meno elusivo, della società contribuente, protrattosi per plurime annualità, risulta congrua l'applicazione, qualora più favorevole, della sanzione base aumentata del triplo.
15) La memoria conclusionale sostanzialmente ribadisce quanto esposto nel ricorso introduttivo e nelle controdeduzioni, senza aggiungere elementi decisivi ai fini del giudizio.
15.1) Nella prima parte della memoria la difesa di parte contribuente insiste sulla presunta carenza di motivazione degli avvisi di accertamento.
15.1.1) Fermo restando quanto esposto al precedente capo 13.2), va ribadito che la motivazione degli avvisi di accertamento non è costituita dalla «... mera elencazione dei beni accompagnata dall'esposizione della corrispondente rendita catastale», bensì da una pluralità di informazioni che forniscono al contribuente tutti gli elementi necessari per verificare la pretesa del Comune.
L'affermazione «... non è possibile integrare la carenza motivazionale dell'atto recante la pretesa dell'amministrazione con ulteriori elementi dedotti solo in sede giudiziale (Cass. n. 26731/18),» non è pertinente al caso in esame, nel quale tutti i presupposti della pretesa sono esaustivamente esposti negli avvisi di accertamento e non nelle controdeduzioni del Comune in primo grado.
15.1.2) Dell'infondatezza delle eccezioni concernenti il presunto giudicato interno e inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 si è già detto al capo 14.2).
15.1.3) La difesa di parte contribuente deduce che «... la “liquidazione per masse”, effettuata dal Comune, non permette di comprendere su quali beni si sarebbe “versato un minor importo IMU-TASI”; quali sono i motivi a monte di tale minor versamento, ovvero se trattasi di una mera liquidazione, di una diversa valutazione dei beni (ad es. area fabbricabile, pertinenziale, terreno agricolo), di diversa determinazione dei valori indicati (valore al mq.), ecc., di qui la fondatezza del richiamo alla sentenza della Cassazione posto che quanto indicato in atti “non consente facilmente al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dallo stesso Comune” (Cass. n. 10892/2015).». Per “masse”, così come indicate nella memoria, devono intendersi le quattro tipologie di unità immobiliari a ciascuna delle quali corrisponde un codice tributo: 3925 (fabbricati di categoria D); 3916 (aree edificabili);
3914 (terreno agricolo); 3918 (altri fabbricati).
Come esposto al precedente capo 13.2.2.3) in ognuno degli avvisi di accertamento concernenti l'IMU, per ciascun codice tributo, o “massa” qualora si utilizzi lo stesso termine del difensore di parte contribuente, il
Comune ha indicato l'imposta dovuta, quella versata, la differenza positiva o negativa e la compensazione rispetto all'imposta complessivamente liquidata mediante l'atto impositivo.
Pertanto è infondata la tesi che la “liquidazione per masse” non consentirebbe di comprendere su quali beni sarebbe stato versato un minor importo.
15.2) Nella seconda parte della memoria conclusionale la difesa di parte contribuente espone alcune presunte
“criticità” dell'appello.
15.2.1) Ad avviso della difesa di parte contribuente «... nei due motivi di diritto, a pag. 7-8, non viene nemmeno adombrata la questione presente nella sentenza di prime cure relativa alla “pertinenzialità”, ovvero sul punto non si è nemmeno denunciata l'inconferenza del richiamo, così come presente in sentenza;
».
L'eccezione è infondata.
Alla seconda pagina dell'appello, prima ancora di esporre “fatto e svolgimento del processo”, la difesa dell'Ente locale ha inserito, evidenziandola mediante una cornice e l'uso del grassetto, la precisazione «Si rappresenta che la sentenza ivi impugnata è gravemente viziata da errore sul fatto: il recupero operato dal Comune non concerne aree edificabili, ma fabbricati dotati di rendita.».
Alla successiva pagina 7, il Comune deduce che «Tale decisione era palesemente il frutto di un clamoroso errore sul fatto, nonché di una palese contraddizione. Invero, il Giudice di Prime cure, pur avendo specificato nella parte iniziale della sentenza che “La società è proprietaria di fabbricati con rendita attribuita, per cui l'imposta IMU discenderebbe da un calcolo matematico privo di qualsivoglia discrezionalità” e che “negli Avvisi di accertamento sono dettagliatamente indicati tutti gli immobili nonché l'imposta dovuta e quanto versato dal contribuente”, ha accolto il ricorso ritenendo che “nel caso di specie, la società ricorrente sostiene che che l'area in questione è pertinenza del fabbricato industriale anche se accatastata diversamente” e che “l'art. 2 del D.Lgs 504/1992 esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali ...», per poi aggiungere che «L'errore commesso dal Giudice di Prime Cure appare ancora più evidente ove si pensi: a. che la CTP afferma di uniformarsi “ad una decisione già assunta, per il medesimo immobile con la Sentenza n.
260/01/2018”: orbene, tale sentenza concerneva un diverso recupero operato dal Comune nei confronti della contribuente;
».
15.2.2) Per quanto concerne la tesi che in punto di carenza di motivazione sarebbe "calato il giudicato interno " si rinvia al precedente capo 14.2.2).
15.2.3) Dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello si è già detto al precedente capo
14.2.3), così come al capo 14.4) in ordine alla determinazione delle sanzioni.
16) Per le ragioni sovraesposte, in parziale accoglimento dell'appello, va dichiarata la legittimità degli avvisi di accertamento e in applicazione dell'istituto della continuazione va disposta la determinazione delle sanzioni relative alle annualità dal 2014 al 2018, qualora più favorevoli, nella misura della sanzione base aumentata del triplo.
17) Visto l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992, la società Resistente_1” va condannata alla rifusione al Comune di Roncade delle spese del giudizio d'appello, liquidate in via equitativa in 7.000 (settemila/00) euro, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello dichiara legittimi gli avvisi di accertamento, riconoscendo l'applicazione, se più favorevole, dell'istituto della continuazione relativamente alle sanzioni per le annualità dal 2014 al 2018, disponendo l'applicazione della sanzione base aumentata del triplo. Condanna la società contribuente alle spese del grado, liquidate in 7.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 15/09/2025.