Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4413/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.04.2024 da
1) Parte_1
Nata a Riga (Lettonia) il 25.05.1982 cittadina: italiana e russa
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Alessandra Giancristofaro (CF: ) e Monica Campagnoli (CF: C.F._2
del Foro di Milano con studio in Milano Viale Bianca Maria n.13 C.F._3
presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 23.9.1975
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._4 residente a[...] con l'Avv. Alessandra Provenzano (CF: ) del Foro di Milano, con studio in C.F._5
Milano, Via Settala n. 6 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a BA (LC) il 3.7.2016
(anno 2016 atto n. 5 parte II serie A)
separati con sentenza n. 592/2024 del 12 giugno 2024 emessa dal Tribunale di Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.4.2014 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Pt_3 prevalente presso la madre ai fini della residenza anagrafica;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore;
3) la casa coniugale sita a Milano via Bertini n. 34, di proprietà esclusiva del IG. resta Pt_2 assegnata alla IG.ra , nell'interesse del figlio fatta eccezione per il box e la cantina che Parte_1 resteranno in uso esclusivo al marito. La IG.ra ha già asportato dal garage gli scatoloni Parte_1 contenenti vestiti di sua proprietà e la bicicletta quando il IG. ha lasciato la casa coniugale. Pt_2
La casa coniugale viene assegnata alla IG con tutti gli arredi, oggetti e Parte_1 suppellettili ivi presenti, fatta eccezione per i seguenti oggetti che il marito ha già asportato: peluche Per del minore (denominati “ ”, “ ” e “ ”), giochi del minore regalati dal padre, Per_1 Persona_3 disegni che il minore ha fatto per il padre, albero di Natale completo di addobbi e luci e presepe, luci da tavolo, da comodino e piantane regalate al marito dalla di lui madre, icone religiose (ad eccezione di quella rappresentante che resterà nella casa coniugale), dipinti (ad eccezione di quello CP_1 eseguito dal nonno della moglie), stampante, pc, Mac, Ipad, NAS, cavi elettrici e caricatori USB, attrezzi di lavoro del marito, impianto stereo-musica, cd e vinili, chitarre, djembe, cassa Bluetooh
B&W, impianto di irrigazione, vasi in cotto e relative piante, stendino, “bimby”, set di coltelli professionali, aspirapolvere Dyson, stoviglie della madre del marito, estrattore e tostapane, letto matrimoniale, due cassettiere e comodini ubicati nella camera matrimoniale e un set di lenzuola. Si da' atto che il IG. ha lasciato la casa coniugale nel termine indicato nell'accordo di Pt_2 separazione.
Dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione all'effettivo rilascio della casa coniugale da parte del IG. , i coniugi si sono attenuti alla frequentazione con il figlio minore indicato ricorso. Pt_2
Durante detto periodo il IG. ha pagato in via esclusiva e senza nulla pretendere dalla IG.ra Pt_2
le spese ordinarie e straordinarie del minore, nonché tutte le spese di conduzione della Parte_1 casa coniugale (ivi comprese le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le utenze domestiche);
4) il minore rimarrà con ciascun genitore a settimane alternate dal venerdì dalla uscita da Pt_3 scuola o in caso di vacanza dalle ore 10 al venerdì successivo con riaccompagno a scuola o in caso di vacanze a casa dell'altro genitore alle ore 10 e i genitori si impegnano a trascorrere il tempo con il bambino anche durante il periodo di spettanza dell'altro genitore, qualora quest'ultimo fosse impegnato per comprovati motivi di lavoro. Ciò per favorire il rapporto genitoriale, limitando il più possibile l'utilizzo di una baby-sitter e/o di amici e parenti autorizzati;
5) le vacanze natalizie verranno trascorse dal figlio: - il Natale inteso come 24.12 e 25.12 sempre con il papà;
- il Natale ortodosso inteso come il 06.01 ed il 07.01 sempre con la mamma;
- in periodi alternati coi genitori (dalla chiusura della scuola sino al 31 dicembre ore 10
e dal 31.12 sino alla riapertura della scuola). Per il 2024 il secondo periodo spetterà al papà;
6) ciascun genitore inoltre potrà stare con il figlio durante le vacanze estive da considerarsi coincidenti con la chiusura scolastica, un mese con obbligo di concordare il relativo periodo entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare le rispettive località di villeggiatura ed i recapiti e faciliteranno le comunicazioni con l'altro genitore consentendogli di sentire il figlio;
7) il minore trascorrerà le vacanze di Carnevale, ad anni alterni, con i genitori. Carnevale 2025 con la madre;
8) il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, con i genitori. Pasqua 2025 con il padre;
9) il compleanno della mamma e la Festa della Mamma saranno trascorsi con la stessa anche qualora non fosse un giorno di sua competenza così pure come il compleanno del papà e la Festa del Papà;
10) il compleanno del minore verrà trascorso possibilmente insieme ovvero ad anni alterni;
11) il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1
mantenimento del figlio dalla uscita di casa, la somma mensile di euro 500,00 entro il Pt_3
giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN:
[...] (sarà cura della IG.ra avvisare il IG. Parte_1 Pt_2
di eventuali modifiche di c/c – iban), da rivalutare in base agli indici Istat oltre al 100% delle spese straordinarie per il figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
12) il IG. si impegna a versare in favore dell'Amministrazione condominiale della casa Pt_2 coniugale la somma di € 250,00 per tre anni decorrenti dal rilascio effettivo della casa coniugale da parte del marito, imputando tale importo alle spese condominiali ordinarie e pertanto qualora l'importo mensile delle spese ordinarie condominiali dovessero essere in misura superiore a €
250,00 la IG.ra sosterrà solo la relativa differenza. Il IG. si impegna a Parte_1 Pt_2 trasmettere alla moglie ogni mese la contabile dell'avvenuto bonifico così come la IG.ra si impegna a trasmettere al marito la contabile dell'avvenuto bonifico della Parte_1 differenza. Il IG. si impegna ad attivarsi per ridurre il costo delle utenze domestiche Pt_2
della casa familiare.
13) l'assegno unico verrà incassato interamente dalla IG.ra . Il IG. Parte_1 Pt_2
rinnova il suo impegno alla sottoscrizione del presente accordo a rilasciare alla IG.ra la relativa liberatoria in favore della moglie;
Parte_1
14) la IG si obbliga a non svolgere alcuna attività commerciale ed in Parte_1 particolare le lezioni di yoga all'interno della casa coniugale;
15) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra di esse pendente;
16) i ricorrenti si danno, fin d'ora, reciproco assenso al rinnovo dei documenti di identità e passaporto validi per l'espatrio. La IG.ra si impegna a non portare il figlio in Parte_1
Russia sino a quando la situazione militare – politica non offrirà garanzie di pace e stabilità.
17) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 12.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in BA (LC) il 3.7.2016 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA (LC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 08.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG