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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6085 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3555/2021
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. IO RI Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. TRASARTI ANDREA Avv. Dell'Ali in sostituzione
Avv. CATINI RICCARDO
Controparte_2
Avv. TRASARTI ANDREA
Avv. CATINI RICCARDO
Appellato/i
CP_3
Avv. ROMA MICHELE Avv. Pagliari in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione. ER d'AM
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
IO RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO RI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3555 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._1 Controparte_1
), nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore C.F._2 [...] rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Trasarti (C.F.: - Per_1 C.F._3
PEC: e CC NI (C.F.: Email_1 C.F._4
- PEC: ed elettivamente domiciliati a mezzo indirizzo Email_2 pec e presso il loro studio sito in Viterbo, Viale Fiume, 74/B, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
e
(P.IVA: ), in persona del legale A.U., rappresentata e difesa, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Roma (C.F.: – PEC: C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Email_3
Piazza Cavour n. 19, giusta procura in atti;
- APPELLATA – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 08.06.2021 e Controparte_2 [...]
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore hanno CP_1 Persona_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Viterbo n.
1381/2020, pubblicata in data 21.12.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 3919/2015, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“1. Con atto di citazione e in proprio e in qualità di genitori Controparte_2 Controparte_1 della minore convenivano in giudizio la al fine di sentire dichiarare e Persona_1 Controparte_3
Per_ accertare che il sinistro occorso in data 15.6.2014 alla figlia presso il mini-club della struttura
“Villaggio Veraclub Naxos Grecia” si era verificato per esclusivi fatto, colpa e responsabilità degli operatori dello stesso mini-club e chiedendo che parte convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, incluso il c.d. danno da vacanza rovinata, subiti e subendi dagli attori, in conseguenza del predetto sinistro, quantificati nella somma di € 50.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese. A sostegno della domanda proposta gli attori deducevano che in data 13.6.2014 si erano recati insieme alla figlia presso il Villaggio Veraclub
Naxos Grecia, con un pacchetto turistico “tutto compreso”, includente anche il servizio mini-club per bambini da 0 a 11 anni, in occasione di un Meeting di aggiornamento 2014 organizzato da
Antiche Distillerie Riunite Srl, azienda con la quale intratteneva rapporti lavorativi;
Controparte_1 che avevano corrisposto alla agenzia organizzatrice del suddetto pacchetto Controparte_4 turistico, l'importo di € 700,00, di cui € 400,00 per quota aggiuntiva relativa alla partecipazione della figlia ed € 100,00 ciascuno per Assicurazione e tasse aereoportuali;
che nella sera del Per_ 15.6.2014 la minore , mentre era intenta a giocare presso il miniclub del villaggio, sotto la diretta sorveglianza degli operatori, era caduta da uno dei giochi ivi presenti procurandosi una grave frattura del radio e dell'ulna del polso destro;
che, dopo essersi recati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Naxos, a causa della gravità delle lesioni riscontrate, gli attori avevano deciso di Per_ rientrare in Italia;
che era stata ricoverata presso l'Ospedale Bambin Gesù, dal quale era stata dimessa il 19.6.2014 con un apparecchio gessato brachio-metacarpale; che le spese dei taxi necessari per gli spostamenti in Grecia, del parcheggio dell'autovettura in Fiumicino, e del pernottamento a Roma nelle notti del 17 e 18 giugno 2014 di erano state sostenute Controparte_1 dagli esponenti;
che in data 15.7.2014 era stato rimosso definitivamente il gesso alla minore e consigliato un tutore a palmare per altri 30 giorni, il quale veniva portato dalla stessa per il tempo prescritto;
che gli esponenti, per tutta l'estate 2014 erano stati impossibilitati a muoversi per consentire alla minore di sottoporsi a controlli medici;
che in data 23.6.2014 avevano formulato richiesta di risarcimento per tutti i danni occorsi alla minore e a essi stessi al e alla CP_5
Compagnia ricevendo risposte negative;
che Controparte_6 quest'ultima in data 23.12.2014 aveva effettuato in favore degli attori un bonifico di € 203,78 a titolo di rimborso su polizza assicurativa;
che in data 4.3.2015 gli attori aveva fatto sottoporre la figlia a una visita medico-legale ortopedica che aveva accertato un danno biologico permanente al 10 %, una ITT di 60 giorni e una ITP di 60 giorni. Ritenendo la responsabilità del sinistro occorso alla Per_ figlia esclusivamente addebitabile al personale del mini-club della struttura di vacanza, quindi a per omesso controllo, sorveglianza e custodia, concludeva come in atti. Si Controparte_3 costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, rappresentava Controparte_3 che il danno subito dalla minore non era imputabile ad alcun inadempimento o a Persona_1 inesatta esecuzione, da parte del Tour Operator, delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico atteso che il sinistro occorso alla medesima minore integrava un'ipotesi di caso fortuito. Evidenziava, altresì, che il parco giochi in cui si era verificato l'incidente era di estensione limitata e tutte le attrezzature site all'interno del medesimo erano pienamente conformi alla normativa speciale in tema di sicurezza;
inoltre, rappresentava l'estrema diligenza e correttezza del che si era CP_5 immediatamente adoperato soccorrendo la minore subito dopo il sinistro trasportandola in Ospedale.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, accertato che l'evento lamentato si era verificato per caso fortuito, il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, la riduzione della somma dovuta quale risarcimento del danno, nella misura ritenuta di giustizia”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna e in proprio e in qualità di genitori esercenti Controparte_2 Controparte_1 la responsabilità genitoriale sulla figlia minore alla refusione in favore della Persona_1 convenuta, delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.800,00, oltre spese generali Controparte_3 forfettarie al 15%, IVA e CPA e come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello e hanno chiesto di accogliersi Controparte_2 Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello spiegato, PRELIMINARMENTE disporre CTU medico-legale volta alla quantificazione del danno fisico e morale subito dalla minore Persona_1 in relazione al nesso causale a seguito dell'occorso sinistro;
NEL MERITO, per tutti i motivi e contestazioni di cui in premessa, RIFORMARE la sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo nr.
1381/2020 pronunciata dal Tribunale di Viterbo Giudice Dott.ssa Caterina Mastropasqua depositata in data 20.12.2020 e pubblicata in data 21.12.2020 nella causa iscritta con RG 3919/2015 ad oggi non notificata e per l'effetto: ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro occorso in data 15.06.2014 alla minore presso il mini-club della struttura “Villaggio Veraclub Naxos Persona_1
Grecia”, si è verificato per esclusivo, fatto, colpa e responsabilità degli operatori stessi del mini-club e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in CP_3
Roma Viale Eroi di Rodi nr. 254, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dagli odierni attori, in proprio e nella qualifica, in conseguenza del sinistro de quo, mediante il pagamento della somma di Euro 50.000,00 o in quella diversa, minore, salvo gravame, o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, anche all'esito di CTU medico legale in ordine ai danni tutti nessuno escluso. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali ed accessori fiscali come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata , con comparsa di risposta depositata in data 27.10.2021 ha CP_3 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, 1) in via preliminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile perché carente dei requisiti di cui agli artt. 342, comma 1, nn. 1 e 2 e 348-bis, comma 1 c.p.c.; 3) nel merito, rigettare tutti i motivi di impugnazione in quanto infondati in fatto e in diritto. Con vittoria di onorari, diritti, spese e rimborso forfettario, IVA e CA come per legge”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
Preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. superata dall'esame nel merito dell'impugnazione e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
§ 7. — Nel merito l'appello è articolato in tre motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “1) Irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza - Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1176 – 1218 – 1223
- 2236 c.c. (responsabilità contrattuale), in combinato disposto agli artt. 34 del Codice del turismo nonché degli artt. 93 del codice del consumo e degli artt. 44-45-46 del codice del turismo –
Insussistenza e /o mancata prova dell'esistenza del caso fortuito – Violazione dell'obbligo contrattuale di vigilanza e/o sorveglianza – Richiesta di integrazione probatoria mediante nomina di
CTU medico legale”.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “2) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova – Mancata prova da parte del debitore, della sussistenza della prova liberatoria (caso fortuito o di forza maggiore)”.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Ciò posto, si rileva che nel caso di specie le parti attrici hanno allegato il contratto con il tour operator e il mancato puntuale adempimento da parte del medesimo delle prestazioni pattuite contrattualmente, tuttavia la convenuta ha efficacemente dimostrato la non imputabilità a sé dell'inesatto adempimento.
Infatti, gli attori avevano stipulato con la un contratto di viaggio, pacchetto Controparte_3 turistico “all inclusive” con soggiorno a Naxos in Grecia, dal 13.06.14 al 20.06.2014 presso il
Villaggio Veraclub – Veratour, con inclusi nell'offerta una serie di servizi tra cui il “mini-club” per i minori.
Si trattava di un soggiorno interamente offerto in occasione di un meeting di aggiornamento organizzato da Antiche Distillerie Riunite srl, azienda con la quale intratteneva Controparte_1 rapporti di lavoro;
pertanto, in data 12.05.2014 quest'ultimo versava esclusivamente la quota aggiuntiva di €.700,00 a favore della . Controparte_7
Tuttavia le parti attrici erano costrette ad anticipare il rientro in Italia a seguito dell'incidente occorso la sera del 15.06.2014 alla figlia minore presso il suddetto Mini-club; in data Persona_1
16.06.2014 la bambina veniva ricoverata presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, sottoposta a un intervento per la riduzione delle fratture e infine dimessa in data 19.06.2014.
Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori, il sinistro sarebbe stato la fonte di danni sia patrimoniali che non patrimoniali, avuto riguardo alle spese mediche, farmaceutiche, di viaggio e soggiorno, nonché considerando il danno biologico, quello morale e il danno da vacanza rovinata.
Ebbene, parte convenuta ha evidenziato l'insussistenza della responsabilità colposa, generica o specifica quanto all'evento dannoso da parte della non essendo emerso che il Controparte_3 predetto evento, la caduta della bambina, fosse riconducibile alla condotta negligente o all'omessa sorveglianza degli animatori del villaggio turistico e, conseguentemente, imputabile al tour operator, fornendo la prova che la medesima caduta era stata determinata da un evento imprevedibile, integrando così un'ipotesi di caso fortuito, il quale è definibile come un elemento che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibilità di controllo e prevenzione, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come sua unica causa efficiente.
Ciò è quanto emerge dalla testimonianza resa da (cfr. verbale del 28/6/2017), Testimone_1 animatrice, presente sul luogo dell'infortunio insieme a un secondo animatore, la quale, constatando Per_ che la minore si era arrampicata su una struttura del parco giochi, aveva invitato la bambina a scendere dalla medesima struttura offrendosi di aiutarla a scendere, non riuscendo, tuttavia a impedire la caduta, del tutto accidentale, emergendo dunque che la vigilanza era stata prestata nella maniera dovuta e tuttavia l'evento realizzatosi per caso fortuito. Né alcuna prova è stata prodotta che per il parco giochi non fossero state adottate adeguate misure di sicurezza”.
Deduce l'appellante che “Appare ictu oculi evidente come il Giudice di prime cure abbia, di fatto, riportato alcune sentenze della Suprema Corte in tema di responsabilità contrattuale, di obbligo di custodia nonché di responsabilità da omessa custodia/vigilanza, salvo poi, senza alcuna logica, interpretare ed applicare i giusti principi di legge, in modo esattamente opposto”.
Il motivo è fondato.
Invero applicando le stesse norme e principi in materia contrattuale richiamati nella sentenza impugnata si giunge a risultati completamente diversi da quelli affermati dal Tribunale.
Infatti, è pacifico che tra le parti sia stato stipulato un contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico”) disciplinato originariamente dal D. Lgs. n.111 del 1995, emanato in attuazione della Direttiva n.90/314/CEE, poi trasfuso nel D. Lgs. n.206 del 2005, Codice del consumo, ed infine nel d.lgs. n.79 del 2011, Codice del turismo.
Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc.; conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell'organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell'inadempimento, derivante (ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. e dell'art. 17 del d.lgs.
17 marzo 1995, n. 111, applicabile "ratione temporis") da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore
(Cass. Sez. 3, 04/03/2010, n. 5189, Rv. 611821 - 01).
Tra i servizi forniti dal villaggio vacanze vi era anche la possibilità di tenere i bambini presso un “miniclub” dove gli stessi potessero giocare in sicurezza sotto il controllo di personale della struttura.
Nel caso di specie , all'epoca dipendente della sentita come teste Testimone_1 CP_3 all'udienza del 28.06.2017 ha così dichiarato : “ricordo però che mi trovavo a giocare con un altro animatore presente con i bambini per cui che si è arrampicata sulla struttura di un Persona_1 gioco su cui si sale con una scaletta che poi ci si arrampica mediante delle sbarre orizzontali io ero sotto direi che le ho detto di scendere stavo per aiutarla a scendere ma la bambina penso Per_2 avesse le mani bagnate, forse sudate intera oppure ha sbagliato a mettere la mano, è caduta con il Per_ peso del corpo sul polso … Ho detto a discendere dal gioco in quanto era salita e poteva essere pericoloso e io dovevo controllare anche altri bambini”.
Dalla lettura di tale deposizione si evincono una serie di circostanze.
L'animatrice era distratta in quanto stava parlando con un suo collega.
Tale distrazione ha permesso alla piccola di arrampicarsi sulla struttura di un Persona_1 gioco.
Questa operazione, considerando che la bambina all'epoca aveva un'età di cinque anni, non doveva essere stata repentina e ciò denota lo scarso controllo degli animatori.
Controllo che doveva essere particolarmente attento sia in considerazione dell'età della bambina che per la presenza di un gioco “che poteva essere pericoloso”.
L'animatrice poi, dopo essersi accorta che la bambina si trovava in una situazione di pericolo, non è neppure riuscita a recuperarla tanto che la stessa cadeva rovinosamente a terra provocandosi delle fratture segno che al momento del fatto si trovava a distanza dalla stessa come si evince altresì dall'espressione “stavo per aiutarla a scendere”.
In materia contrattuale la responsabilità della parte inadempiente si profila indipendentemente dalla prova del suo comportamento colposo, da fornirsi dall'altro contraente.
Una presunzione di colpa, a carico della parte inadempiente, nasce dal fatto stesso dello inadempimento e incombe alla medesima parte l'onere di fornire la prova della propria incolpevolezza, se voglia vedersi esonerata dalle conseguenze dell'inadempimento, cioè dall'obbligo del risarcimento.
L'appellata non ha fornito alcuna prova al riguardo ma anzi, dall'istruttoria dibattimentale sono emerse condotte colpose dei suoi dipendenti che non hanno impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
Deve rilevarsi al riguardo che il soggetto il quale, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze.
§ 7.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la “3) Irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza - Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1176 – 1218 – 1223
- 2236 c.c. (responsabilità contrattuale) in combinato disposto agli artt. 34 del Codice del turismo nonché degli artt. 93 del codice del consumo e degli artt. 44-45-46 del codice del turismo Danno da c.d. vacanza rovinata e “corretto adempimento” degli obblighi da parte del tour operator”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Inoltre, in base alla testimonianza di Tes_2
(cfr. verbale del 28/3/2018), dipendente della struttura ricettiva presso cui si è verificato
[...]
l'incidente, è stato possibile constatare che la condotta del personale è stata improntata alla correttezza e alla disponibilità anche subito dopo l'accaduto: il tour operator, infatti, si attivò immediatamente per soccorrere la bambina e consentirne l'accompagnamento in ospedale per gli accertamenti necessari e le cure eventuali. Pertanto, le domande delle parti attrici volte a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenza del sinistro precedentemente descritto non possono essere accolte …”.
Deducono gli appellanti di aver provveduto autonomamente ad anticipare la data di ritorno per poter portare la figlia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù dove veniva operata.
Il motivo è fondato.
È pacifico che gli appellanti abbiano abbandonato il villaggio vacanze dopo due giorni per far ritorno a Roma.
“Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059
c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti” (Cass. Sez. 3, 07/09/2023, n. 26142, Rv. 669110 - 02).
“La prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero” (Cass. Sez. 3, 11/05/2012,
n. 7256, Rv. 622384 - 01).
Gli appellanti hanno anche diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata in quanto essi,
a seguito dell'infortunio subito dalla loro figlia, dovuto all'inadempimento della struttura ricettiva per le ragioni espresse nei punti che precedono, hanno dovuto lasciare il villaggio vacanze dopo soli due giorni.
Considerando che per il pacchetto avevano pagato la somma complessiva di € 700,00 il danno da vacanza rovinata può essere liquidato in complessivi € 500,00.
Per quanto concerne il danno biologico della minore, esso può essere liquidato secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 nel seguente modo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 5 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Danno biologico risarcibile € 4.608,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.760,00
Invalidità temporanea totale € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.450,00
Totale generale: € 9.210,00
§ 8. — In conclusione l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, di deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento danni ad e CP_3 Controparte_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Controparte_1 Persona_1 la somma complessiva di € 9.710,00.
La liquidazione del danno è effettuata ai valori attuali della moneta.
La conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione effettuata dalla sentenza determina il diritto del danneggiato agli interessi legali sulla somma riconosciuta, con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al saldo.
§ 9. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale: € 1.701,00 per un totale di € 5.077,00 oltre ad € 237,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00 per un totale di € 5.809,00 oltre ad € 382,00 per spese.
§ 10. — Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della . CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_2 [...]
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore nei CP_1 Persona_1 confronti di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Viterbo n. CP_3
1381/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a pagare, a CP_3 titolo di risarcimento danni ad e nella qualità di genitori Controparte_2 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sulla minore la somma complessiva di € 9.710,00 Persona_1 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
2. condanna la a rifondere ad e le spese di lite che CP_3 Controparte_2 Controparte_1 liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 237,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 5.809,00 ed € 382,00 per spese, oltre accessori di legge;
3. pone definitivamente le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della
. CP_3
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
IO RI
Sezione VI civile
R.G. 3555/2021
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. IO RI Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. TRASARTI ANDREA Avv. Dell'Ali in sostituzione
Avv. CATINI RICCARDO
Controparte_2
Avv. TRASARTI ANDREA
Avv. CATINI RICCARDO
Appellato/i
CP_3
Avv. ROMA MICHELE Avv. Pagliari in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione. ER d'AM
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
IO RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO RI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3555 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._1 Controparte_1
), nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore C.F._2 [...] rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Trasarti (C.F.: - Per_1 C.F._3
PEC: e CC NI (C.F.: Email_1 C.F._4
- PEC: ed elettivamente domiciliati a mezzo indirizzo Email_2 pec e presso il loro studio sito in Viterbo, Viale Fiume, 74/B, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
e
(P.IVA: ), in persona del legale A.U., rappresentata e difesa, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Roma (C.F.: – PEC: C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Email_3
Piazza Cavour n. 19, giusta procura in atti;
- APPELLATA – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 08.06.2021 e Controparte_2 [...]
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore hanno CP_1 Persona_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Viterbo n.
1381/2020, pubblicata in data 21.12.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 3919/2015, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“1. Con atto di citazione e in proprio e in qualità di genitori Controparte_2 Controparte_1 della minore convenivano in giudizio la al fine di sentire dichiarare e Persona_1 Controparte_3
Per_ accertare che il sinistro occorso in data 15.6.2014 alla figlia presso il mini-club della struttura
“Villaggio Veraclub Naxos Grecia” si era verificato per esclusivi fatto, colpa e responsabilità degli operatori dello stesso mini-club e chiedendo che parte convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, incluso il c.d. danno da vacanza rovinata, subiti e subendi dagli attori, in conseguenza del predetto sinistro, quantificati nella somma di € 50.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese. A sostegno della domanda proposta gli attori deducevano che in data 13.6.2014 si erano recati insieme alla figlia presso il Villaggio Veraclub
Naxos Grecia, con un pacchetto turistico “tutto compreso”, includente anche il servizio mini-club per bambini da 0 a 11 anni, in occasione di un Meeting di aggiornamento 2014 organizzato da
Antiche Distillerie Riunite Srl, azienda con la quale intratteneva rapporti lavorativi;
Controparte_1 che avevano corrisposto alla agenzia organizzatrice del suddetto pacchetto Controparte_4 turistico, l'importo di € 700,00, di cui € 400,00 per quota aggiuntiva relativa alla partecipazione della figlia ed € 100,00 ciascuno per Assicurazione e tasse aereoportuali;
che nella sera del Per_ 15.6.2014 la minore , mentre era intenta a giocare presso il miniclub del villaggio, sotto la diretta sorveglianza degli operatori, era caduta da uno dei giochi ivi presenti procurandosi una grave frattura del radio e dell'ulna del polso destro;
che, dopo essersi recati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Naxos, a causa della gravità delle lesioni riscontrate, gli attori avevano deciso di Per_ rientrare in Italia;
che era stata ricoverata presso l'Ospedale Bambin Gesù, dal quale era stata dimessa il 19.6.2014 con un apparecchio gessato brachio-metacarpale; che le spese dei taxi necessari per gli spostamenti in Grecia, del parcheggio dell'autovettura in Fiumicino, e del pernottamento a Roma nelle notti del 17 e 18 giugno 2014 di erano state sostenute Controparte_1 dagli esponenti;
che in data 15.7.2014 era stato rimosso definitivamente il gesso alla minore e consigliato un tutore a palmare per altri 30 giorni, il quale veniva portato dalla stessa per il tempo prescritto;
che gli esponenti, per tutta l'estate 2014 erano stati impossibilitati a muoversi per consentire alla minore di sottoporsi a controlli medici;
che in data 23.6.2014 avevano formulato richiesta di risarcimento per tutti i danni occorsi alla minore e a essi stessi al e alla CP_5
Compagnia ricevendo risposte negative;
che Controparte_6 quest'ultima in data 23.12.2014 aveva effettuato in favore degli attori un bonifico di € 203,78 a titolo di rimborso su polizza assicurativa;
che in data 4.3.2015 gli attori aveva fatto sottoporre la figlia a una visita medico-legale ortopedica che aveva accertato un danno biologico permanente al 10 %, una ITT di 60 giorni e una ITP di 60 giorni. Ritenendo la responsabilità del sinistro occorso alla Per_ figlia esclusivamente addebitabile al personale del mini-club della struttura di vacanza, quindi a per omesso controllo, sorveglianza e custodia, concludeva come in atti. Si Controparte_3 costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, rappresentava Controparte_3 che il danno subito dalla minore non era imputabile ad alcun inadempimento o a Persona_1 inesatta esecuzione, da parte del Tour Operator, delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico atteso che il sinistro occorso alla medesima minore integrava un'ipotesi di caso fortuito. Evidenziava, altresì, che il parco giochi in cui si era verificato l'incidente era di estensione limitata e tutte le attrezzature site all'interno del medesimo erano pienamente conformi alla normativa speciale in tema di sicurezza;
inoltre, rappresentava l'estrema diligenza e correttezza del che si era CP_5 immediatamente adoperato soccorrendo la minore subito dopo il sinistro trasportandola in Ospedale.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, accertato che l'evento lamentato si era verificato per caso fortuito, il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, la riduzione della somma dovuta quale risarcimento del danno, nella misura ritenuta di giustizia”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna e in proprio e in qualità di genitori esercenti Controparte_2 Controparte_1 la responsabilità genitoriale sulla figlia minore alla refusione in favore della Persona_1 convenuta, delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.800,00, oltre spese generali Controparte_3 forfettarie al 15%, IVA e CPA e come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello e hanno chiesto di accogliersi Controparte_2 Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello spiegato, PRELIMINARMENTE disporre CTU medico-legale volta alla quantificazione del danno fisico e morale subito dalla minore Persona_1 in relazione al nesso causale a seguito dell'occorso sinistro;
NEL MERITO, per tutti i motivi e contestazioni di cui in premessa, RIFORMARE la sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo nr.
1381/2020 pronunciata dal Tribunale di Viterbo Giudice Dott.ssa Caterina Mastropasqua depositata in data 20.12.2020 e pubblicata in data 21.12.2020 nella causa iscritta con RG 3919/2015 ad oggi non notificata e per l'effetto: ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro occorso in data 15.06.2014 alla minore presso il mini-club della struttura “Villaggio Veraclub Naxos Persona_1
Grecia”, si è verificato per esclusivo, fatto, colpa e responsabilità degli operatori stessi del mini-club e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in CP_3
Roma Viale Eroi di Rodi nr. 254, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dagli odierni attori, in proprio e nella qualifica, in conseguenza del sinistro de quo, mediante il pagamento della somma di Euro 50.000,00 o in quella diversa, minore, salvo gravame, o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, anche all'esito di CTU medico legale in ordine ai danni tutti nessuno escluso. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali ed accessori fiscali come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata , con comparsa di risposta depositata in data 27.10.2021 ha CP_3 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, 1) in via preliminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile perché carente dei requisiti di cui agli artt. 342, comma 1, nn. 1 e 2 e 348-bis, comma 1 c.p.c.; 3) nel merito, rigettare tutti i motivi di impugnazione in quanto infondati in fatto e in diritto. Con vittoria di onorari, diritti, spese e rimborso forfettario, IVA e CA come per legge”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
Preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. superata dall'esame nel merito dell'impugnazione e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
§ 7. — Nel merito l'appello è articolato in tre motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “1) Irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza - Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1176 – 1218 – 1223
- 2236 c.c. (responsabilità contrattuale), in combinato disposto agli artt. 34 del Codice del turismo nonché degli artt. 93 del codice del consumo e degli artt. 44-45-46 del codice del turismo –
Insussistenza e /o mancata prova dell'esistenza del caso fortuito – Violazione dell'obbligo contrattuale di vigilanza e/o sorveglianza – Richiesta di integrazione probatoria mediante nomina di
CTU medico legale”.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “2) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova – Mancata prova da parte del debitore, della sussistenza della prova liberatoria (caso fortuito o di forza maggiore)”.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Ciò posto, si rileva che nel caso di specie le parti attrici hanno allegato il contratto con il tour operator e il mancato puntuale adempimento da parte del medesimo delle prestazioni pattuite contrattualmente, tuttavia la convenuta ha efficacemente dimostrato la non imputabilità a sé dell'inesatto adempimento.
Infatti, gli attori avevano stipulato con la un contratto di viaggio, pacchetto Controparte_3 turistico “all inclusive” con soggiorno a Naxos in Grecia, dal 13.06.14 al 20.06.2014 presso il
Villaggio Veraclub – Veratour, con inclusi nell'offerta una serie di servizi tra cui il “mini-club” per i minori.
Si trattava di un soggiorno interamente offerto in occasione di un meeting di aggiornamento organizzato da Antiche Distillerie Riunite srl, azienda con la quale intratteneva Controparte_1 rapporti di lavoro;
pertanto, in data 12.05.2014 quest'ultimo versava esclusivamente la quota aggiuntiva di €.700,00 a favore della . Controparte_7
Tuttavia le parti attrici erano costrette ad anticipare il rientro in Italia a seguito dell'incidente occorso la sera del 15.06.2014 alla figlia minore presso il suddetto Mini-club; in data Persona_1
16.06.2014 la bambina veniva ricoverata presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, sottoposta a un intervento per la riduzione delle fratture e infine dimessa in data 19.06.2014.
Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori, il sinistro sarebbe stato la fonte di danni sia patrimoniali che non patrimoniali, avuto riguardo alle spese mediche, farmaceutiche, di viaggio e soggiorno, nonché considerando il danno biologico, quello morale e il danno da vacanza rovinata.
Ebbene, parte convenuta ha evidenziato l'insussistenza della responsabilità colposa, generica o specifica quanto all'evento dannoso da parte della non essendo emerso che il Controparte_3 predetto evento, la caduta della bambina, fosse riconducibile alla condotta negligente o all'omessa sorveglianza degli animatori del villaggio turistico e, conseguentemente, imputabile al tour operator, fornendo la prova che la medesima caduta era stata determinata da un evento imprevedibile, integrando così un'ipotesi di caso fortuito, il quale è definibile come un elemento che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibilità di controllo e prevenzione, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come sua unica causa efficiente.
Ciò è quanto emerge dalla testimonianza resa da (cfr. verbale del 28/6/2017), Testimone_1 animatrice, presente sul luogo dell'infortunio insieme a un secondo animatore, la quale, constatando Per_ che la minore si era arrampicata su una struttura del parco giochi, aveva invitato la bambina a scendere dalla medesima struttura offrendosi di aiutarla a scendere, non riuscendo, tuttavia a impedire la caduta, del tutto accidentale, emergendo dunque che la vigilanza era stata prestata nella maniera dovuta e tuttavia l'evento realizzatosi per caso fortuito. Né alcuna prova è stata prodotta che per il parco giochi non fossero state adottate adeguate misure di sicurezza”.
Deduce l'appellante che “Appare ictu oculi evidente come il Giudice di prime cure abbia, di fatto, riportato alcune sentenze della Suprema Corte in tema di responsabilità contrattuale, di obbligo di custodia nonché di responsabilità da omessa custodia/vigilanza, salvo poi, senza alcuna logica, interpretare ed applicare i giusti principi di legge, in modo esattamente opposto”.
Il motivo è fondato.
Invero applicando le stesse norme e principi in materia contrattuale richiamati nella sentenza impugnata si giunge a risultati completamente diversi da quelli affermati dal Tribunale.
Infatti, è pacifico che tra le parti sia stato stipulato un contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico”) disciplinato originariamente dal D. Lgs. n.111 del 1995, emanato in attuazione della Direttiva n.90/314/CEE, poi trasfuso nel D. Lgs. n.206 del 2005, Codice del consumo, ed infine nel d.lgs. n.79 del 2011, Codice del turismo.
Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc.; conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell'organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell'inadempimento, derivante (ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. e dell'art. 17 del d.lgs.
17 marzo 1995, n. 111, applicabile "ratione temporis") da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore
(Cass. Sez. 3, 04/03/2010, n. 5189, Rv. 611821 - 01).
Tra i servizi forniti dal villaggio vacanze vi era anche la possibilità di tenere i bambini presso un “miniclub” dove gli stessi potessero giocare in sicurezza sotto il controllo di personale della struttura.
Nel caso di specie , all'epoca dipendente della sentita come teste Testimone_1 CP_3 all'udienza del 28.06.2017 ha così dichiarato : “ricordo però che mi trovavo a giocare con un altro animatore presente con i bambini per cui che si è arrampicata sulla struttura di un Persona_1 gioco su cui si sale con una scaletta che poi ci si arrampica mediante delle sbarre orizzontali io ero sotto direi che le ho detto di scendere stavo per aiutarla a scendere ma la bambina penso Per_2 avesse le mani bagnate, forse sudate intera oppure ha sbagliato a mettere la mano, è caduta con il Per_ peso del corpo sul polso … Ho detto a discendere dal gioco in quanto era salita e poteva essere pericoloso e io dovevo controllare anche altri bambini”.
Dalla lettura di tale deposizione si evincono una serie di circostanze.
L'animatrice era distratta in quanto stava parlando con un suo collega.
Tale distrazione ha permesso alla piccola di arrampicarsi sulla struttura di un Persona_1 gioco.
Questa operazione, considerando che la bambina all'epoca aveva un'età di cinque anni, non doveva essere stata repentina e ciò denota lo scarso controllo degli animatori.
Controllo che doveva essere particolarmente attento sia in considerazione dell'età della bambina che per la presenza di un gioco “che poteva essere pericoloso”.
L'animatrice poi, dopo essersi accorta che la bambina si trovava in una situazione di pericolo, non è neppure riuscita a recuperarla tanto che la stessa cadeva rovinosamente a terra provocandosi delle fratture segno che al momento del fatto si trovava a distanza dalla stessa come si evince altresì dall'espressione “stavo per aiutarla a scendere”.
In materia contrattuale la responsabilità della parte inadempiente si profila indipendentemente dalla prova del suo comportamento colposo, da fornirsi dall'altro contraente.
Una presunzione di colpa, a carico della parte inadempiente, nasce dal fatto stesso dello inadempimento e incombe alla medesima parte l'onere di fornire la prova della propria incolpevolezza, se voglia vedersi esonerata dalle conseguenze dell'inadempimento, cioè dall'obbligo del risarcimento.
L'appellata non ha fornito alcuna prova al riguardo ma anzi, dall'istruttoria dibattimentale sono emerse condotte colpose dei suoi dipendenti che non hanno impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
Deve rilevarsi al riguardo che il soggetto il quale, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze.
§ 7.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la “3) Irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza - Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1176 – 1218 – 1223
- 2236 c.c. (responsabilità contrattuale) in combinato disposto agli artt. 34 del Codice del turismo nonché degli artt. 93 del codice del consumo e degli artt. 44-45-46 del codice del turismo Danno da c.d. vacanza rovinata e “corretto adempimento” degli obblighi da parte del tour operator”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Inoltre, in base alla testimonianza di Tes_2
(cfr. verbale del 28/3/2018), dipendente della struttura ricettiva presso cui si è verificato
[...]
l'incidente, è stato possibile constatare che la condotta del personale è stata improntata alla correttezza e alla disponibilità anche subito dopo l'accaduto: il tour operator, infatti, si attivò immediatamente per soccorrere la bambina e consentirne l'accompagnamento in ospedale per gli accertamenti necessari e le cure eventuali. Pertanto, le domande delle parti attrici volte a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenza del sinistro precedentemente descritto non possono essere accolte …”.
Deducono gli appellanti di aver provveduto autonomamente ad anticipare la data di ritorno per poter portare la figlia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù dove veniva operata.
Il motivo è fondato.
È pacifico che gli appellanti abbiano abbandonato il villaggio vacanze dopo due giorni per far ritorno a Roma.
“Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059
c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti” (Cass. Sez. 3, 07/09/2023, n. 26142, Rv. 669110 - 02).
“La prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero” (Cass. Sez. 3, 11/05/2012,
n. 7256, Rv. 622384 - 01).
Gli appellanti hanno anche diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata in quanto essi,
a seguito dell'infortunio subito dalla loro figlia, dovuto all'inadempimento della struttura ricettiva per le ragioni espresse nei punti che precedono, hanno dovuto lasciare il villaggio vacanze dopo soli due giorni.
Considerando che per il pacchetto avevano pagato la somma complessiva di € 700,00 il danno da vacanza rovinata può essere liquidato in complessivi € 500,00.
Per quanto concerne il danno biologico della minore, esso può essere liquidato secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 nel seguente modo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 5 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Danno biologico risarcibile € 4.608,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.760,00
Invalidità temporanea totale € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.450,00
Totale generale: € 9.210,00
§ 8. — In conclusione l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, di deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento danni ad e CP_3 Controparte_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Controparte_1 Persona_1 la somma complessiva di € 9.710,00.
La liquidazione del danno è effettuata ai valori attuali della moneta.
La conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione effettuata dalla sentenza determina il diritto del danneggiato agli interessi legali sulla somma riconosciuta, con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al saldo.
§ 9. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale: € 1.701,00 per un totale di € 5.077,00 oltre ad € 237,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00 per un totale di € 5.809,00 oltre ad € 382,00 per spese.
§ 10. — Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della . CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_2 [...]
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore nei CP_1 Persona_1 confronti di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Viterbo n. CP_3
1381/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a pagare, a CP_3 titolo di risarcimento danni ad e nella qualità di genitori Controparte_2 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sulla minore la somma complessiva di € 9.710,00 Persona_1 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
2. condanna la a rifondere ad e le spese di lite che CP_3 Controparte_2 Controparte_1 liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 237,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 5.809,00 ed € 382,00 per spese, oltre accessori di legge;
3. pone definitivamente le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della
. CP_3
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
IO RI