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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3961/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PUGLIESE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in MARIANO COMENSE VIA
MATTEOTTI N 11
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
VILLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 70 22100 COMO
CONVENUTO/I - OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE - OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: -in via preliminare attesa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare l'opposto precetto improduttivo di effetti;
-Nel merito accogliere la presente Opposizione per le ragioni di cui in narrativa e dichiarare il NULLO l'atto di precetto impugnato;
- In via subordinata laddove il Giudice rilevasse una NULLITA' RELATIVA , per le ragioni in atti, rideterminare le somme effettivamente dovute dal Geometra al Signor - Pt_1 CP_1 condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e
C.P.A Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Voglia l'Illustrissimo TRIBUNALE CIVILE di COMO, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, anche di natura istruttoria, così giudicare: Nel merito: - dichiarare l'infondatezza e conseguentemente respingere l'opposizione; - condannare controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta congrua dal Giudice. In ogni caso: - condannare parte opponente alla refusione delle spese e competenze di causa, ivi compreso 15% spese generali, 4% c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, inclusa.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il debitore ha proposto opposizione a precetto ex art 615 co 1 cpc Parte_1 intimato per il pagamento di importi oggetto della condanna contenuta nella sentenza del
12/09/2023 del Tribunale di Como, contestando alcune delle voci oggetto dell'intimazione e la mancanza di sottoscrizione del precetto.
Il creditore si è costituito contestando la fondatezza dell'opposizione di cui CP_1 ha chiesto il rigetto con condanna alle spese ed ex art 96 cpc.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Quanto alla voce 1 del precetto, l'opponente lamenta che sono stati addebitati gli accessori (4% per contributi previdenziali e 22% per i.v.a.) sulla somma risarcitoria oggetto di condanna.
L'eccezione è inammissibile poiché, a fronte di un titolo giudiziale, di cui peraltro non risulta il passaggio in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo questo Giudice limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto (Cass.
Civ. n 10495/04).
Del resto, nel titolo è specificato che vanno riconosciuti anche gli accessori di legge sulle voci oggetto di pagamento (e cioè € 33.754,88, oltre accessori di legge) e poiché il risarcimento dovuto al creditore consiste nel pagamento di importi da corrispondere ad un professionista per porre rimedio alle mancanze del debitore, è giusto che vengano ricompresi iva e cp, anche se la riparazione / opera non è ancora avvenuta, non risultando che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata.
Circa la voce 4, il debitore eccepisce che il creditore:
per conseguire il rimborso da quanto da lui versato al CTU, non potrebbe procedere per l'intero, ma solo per la metà, essendo state poste a carico del geom. e di Pt_1 ella misura del 50% ciascuno;
Controparte_2
non potrebbe conseguire il rimborso delle spese di CTU relative alla fase di ATP, poiché non oggetto di espressa condanna da parte del Tribunale di Como.
Le eccezioni sono completamente infondate.
Il titolo è chiarissimo poiché dalla sua analisi risulta che le spese tecniche, da intendersi sia quelle di ATP che quelle di CTU) vanno poste a carico dell' e di Controparte_2 per metà ciascuno. Ciò significa, attesa la solidarietà nel rapporto tra il Parte_1 creditore e i condebitori per il pagamento delle spese tecniche, che il creditore ha diritto di chiedere l'intero nei confronti del debitore essendo irrilevante la suddivisione a Pt_1 metà delle spese, semmai rilevante nel rapporto interno tra e l'altro convenuto Pt_1 soccombente (impresa . CP_2 Controparte_2
Infine, anche l'ultima eccezione è infondata.
Il debitore lamenta la mancata sottoscrizione dell'atto di precetto da parte del creditore procedente. Tuttavia, l'art. 480 c.p.c. vigente ratione temporis prevede che “Il precetto pagina 3 di 4 deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”. L'art. 125 c.p.c. prevede, poi, che gli atti ivi contemplate debbano essere sottoscritti dalla parte solo se sta in giudizio personalmente, dovendo in tutti gli altri casi essere sottoscritti dal difensore, come accaduto nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al credito in contestazione oggetto di precetto (oltre euro 132.000) in base al DM 55/14 e succ mod al valore medio, esclusa fase istruttoria non svolta.
La presente opposizione configura iniziativa processuale intrapresa con colpa molto grave e con finalità meramente dilatorie, con conseguente evitabile instaurazione del contenzioso ed altrettanto evitabile dispendio di tempi e risorse della giustizia, sicché si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quale sanzione processuale che, non avendo finalità prettamente risarcitoria, prescinde dalla prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio per la parte vittoriosa, mirando, invece, appunto, a sanzionare condotte di abuso degli strumenti processuali, contrarie al principio di lealtà o suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo e, quindi, lesive di interessi pubblicistici prima ancora che di parte (Trib. Verona, 20.09.2010 e 9.12.2010; Trib. Milano 29.08.2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., n. 5300 dell'11.02.2011); alla relativa liquidazione, tenuto conto anche della gravità della colpa, si provvede come in dispositivo, in via equitativa, per l'importo pari al 50% delle spese che saranno liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice dell'esecuzione così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese che liquida in euro 8433,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 4216,50 ex art 96 cpc.
Si comunichi.
Como, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3961/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PUGLIESE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in MARIANO COMENSE VIA
MATTEOTTI N 11
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
VILLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 70 22100 COMO
CONVENUTO/I - OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE - OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: -in via preliminare attesa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare l'opposto precetto improduttivo di effetti;
-Nel merito accogliere la presente Opposizione per le ragioni di cui in narrativa e dichiarare il NULLO l'atto di precetto impugnato;
- In via subordinata laddove il Giudice rilevasse una NULLITA' RELATIVA , per le ragioni in atti, rideterminare le somme effettivamente dovute dal Geometra al Signor - Pt_1 CP_1 condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e
C.P.A Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Voglia l'Illustrissimo TRIBUNALE CIVILE di COMO, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, anche di natura istruttoria, così giudicare: Nel merito: - dichiarare l'infondatezza e conseguentemente respingere l'opposizione; - condannare controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta congrua dal Giudice. In ogni caso: - condannare parte opponente alla refusione delle spese e competenze di causa, ivi compreso 15% spese generali, 4% c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, inclusa.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il debitore ha proposto opposizione a precetto ex art 615 co 1 cpc Parte_1 intimato per il pagamento di importi oggetto della condanna contenuta nella sentenza del
12/09/2023 del Tribunale di Como, contestando alcune delle voci oggetto dell'intimazione e la mancanza di sottoscrizione del precetto.
Il creditore si è costituito contestando la fondatezza dell'opposizione di cui CP_1 ha chiesto il rigetto con condanna alle spese ed ex art 96 cpc.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Quanto alla voce 1 del precetto, l'opponente lamenta che sono stati addebitati gli accessori (4% per contributi previdenziali e 22% per i.v.a.) sulla somma risarcitoria oggetto di condanna.
L'eccezione è inammissibile poiché, a fronte di un titolo giudiziale, di cui peraltro non risulta il passaggio in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo questo Giudice limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto (Cass.
Civ. n 10495/04).
Del resto, nel titolo è specificato che vanno riconosciuti anche gli accessori di legge sulle voci oggetto di pagamento (e cioè € 33.754,88, oltre accessori di legge) e poiché il risarcimento dovuto al creditore consiste nel pagamento di importi da corrispondere ad un professionista per porre rimedio alle mancanze del debitore, è giusto che vengano ricompresi iva e cp, anche se la riparazione / opera non è ancora avvenuta, non risultando che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata.
Circa la voce 4, il debitore eccepisce che il creditore:
per conseguire il rimborso da quanto da lui versato al CTU, non potrebbe procedere per l'intero, ma solo per la metà, essendo state poste a carico del geom. e di Pt_1 ella misura del 50% ciascuno;
Controparte_2
non potrebbe conseguire il rimborso delle spese di CTU relative alla fase di ATP, poiché non oggetto di espressa condanna da parte del Tribunale di Como.
Le eccezioni sono completamente infondate.
Il titolo è chiarissimo poiché dalla sua analisi risulta che le spese tecniche, da intendersi sia quelle di ATP che quelle di CTU) vanno poste a carico dell' e di Controparte_2 per metà ciascuno. Ciò significa, attesa la solidarietà nel rapporto tra il Parte_1 creditore e i condebitori per il pagamento delle spese tecniche, che il creditore ha diritto di chiedere l'intero nei confronti del debitore essendo irrilevante la suddivisione a Pt_1 metà delle spese, semmai rilevante nel rapporto interno tra e l'altro convenuto Pt_1 soccombente (impresa . CP_2 Controparte_2
Infine, anche l'ultima eccezione è infondata.
Il debitore lamenta la mancata sottoscrizione dell'atto di precetto da parte del creditore procedente. Tuttavia, l'art. 480 c.p.c. vigente ratione temporis prevede che “Il precetto pagina 3 di 4 deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”. L'art. 125 c.p.c. prevede, poi, che gli atti ivi contemplate debbano essere sottoscritti dalla parte solo se sta in giudizio personalmente, dovendo in tutti gli altri casi essere sottoscritti dal difensore, come accaduto nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al credito in contestazione oggetto di precetto (oltre euro 132.000) in base al DM 55/14 e succ mod al valore medio, esclusa fase istruttoria non svolta.
La presente opposizione configura iniziativa processuale intrapresa con colpa molto grave e con finalità meramente dilatorie, con conseguente evitabile instaurazione del contenzioso ed altrettanto evitabile dispendio di tempi e risorse della giustizia, sicché si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quale sanzione processuale che, non avendo finalità prettamente risarcitoria, prescinde dalla prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio per la parte vittoriosa, mirando, invece, appunto, a sanzionare condotte di abuso degli strumenti processuali, contrarie al principio di lealtà o suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo e, quindi, lesive di interessi pubblicistici prima ancora che di parte (Trib. Verona, 20.09.2010 e 9.12.2010; Trib. Milano 29.08.2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., n. 5300 dell'11.02.2011); alla relativa liquidazione, tenuto conto anche della gravità della colpa, si provvede come in dispositivo, in via equitativa, per l'importo pari al 50% delle spese che saranno liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice dell'esecuzione così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese che liquida in euro 8433,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 4216,50 ex art 96 cpc.
Si comunichi.
Como, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
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