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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 24/03/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 27/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Controparte_1
Antonio Stasio, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: ordinanza-ingiunzione; sanzione amministrativa.
Appello avverso la sentenza n. 2102/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/04/2023 premesso che Controparte_1
l' notificava in data 17/03/2023 l'ordinanza ingiunzione n. OI- Pt_1
000848739, con cui chiedeva il pagamento di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa;
che la sanzione riguardava l'omesso versamento
2 delle ritenute previdenziali dell'anno 2016 relative a GEO.COS. SRL,
essendo obbligato in solido quale legale rappresentante Controparte_1
della società; che l'ordinanza-ingiunzione richiamava l'accertamento prot.
n. .7202.05/02/2018.0039331 del 23/02/2018 e l'accertamento prot. Pt_1
n. .7202.05/02/2018.0039332 del 23/02/2018; che l'ordinanza- Pt_1
ingiunzione non dava conto adeguatamente dei motivi della sanzione;
che egli non era più legale rappresentante della SRL da novembre 2022, e non aveva mai ricevuto la notifica dell'accertamento
.7202.05/02/2018.0039331, nè aveva conoscenza dell'accertamento Pt_1
prot. n. .7202.05/02/2018.0039332 notificato alla SRL;
che la Pt_1
sanzione amministrativa era estinta per decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 legge n. 689/1981; che la sanzione era estinta per prescrizione, ed era anche sproporzionata;
che andava applicato l'art. 9, co.
5, DLgs n. 8/2016, con conseguente riduzione della sanzione;
adiva il
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare l'ordinanza-ingiunzione e la sanzione amministrativa;
con rivalsa di spese.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
3 Con sentenza depositata in data 19/12/2023 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 18/01/2024.
L'appellante deduceva la non perentorietà del termine indicato dall'art. 14
legge n. 689/1981 e la inapplicabilità dello stesso alla luce del disposto del
DLgs n. 8/2016.
Concludeva per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
L'appellato si costituiva con memoria difensiva depositata in data
31/01/2015 e confutava l'avverso gravame, chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa, all'esito della discussione in presenza, con dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell' non è fondato. Pt_1
Gli atti di accertamento sono stati notificati a e al in CP_2 CP_1
data 23/02/2018, mentre l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata in data
17/03/2023.
4 Ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981, “La violazione, quando è
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
5 pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C., “In tema di sanzioni
amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata
dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del
1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal
compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito,
dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per
valutare e ponderare gli elementi acquisiti” (Cass. n. 15690/2016, n.
22837/2014; v. anche Cass. S.U. n. 28210/2019).
L'Amministrazione deve infatti avere piena contezza degli estremi,
oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, e inoltre la correttezza e completezza dell'accertamento rispondono non solo all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, ma anche all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
6 Ne consegue che “assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate
all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati,
ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e
ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne
l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli
aspetti della fattispecie” (Cass. n. 7681/2014).
“Ai fini dell'individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di
novanta giorni, occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuto
l'accertamento, inteso come avvenuta acquisizione della conoscenza
della violazione (cfr., sul punto, Cass. 25/10/2019, n. 27405, ove è
affermato che «In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia
avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento
dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del
termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la
notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di
acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha
ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha
completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi
oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito
7 valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto
alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento
incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato»)” (Cass.
ord. n. 37039/2022).
Il giorno di commissione della violazione è invece sempre rilevante ai fini di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, cioè quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. n.
22171/2004).
“In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a
pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione
procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono
ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la
legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e
sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di
commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale
di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981”(Cass. n.
23608/2009).
Nel caso di specie l' non ha negato il dato fattuale della inosservanza Pt_1
del termine di 90 giorni di cui al citato art. 14.
8 L'ente inoltre non ha neppure dedotto, né dimostrato, la particolare complessità degli accertamenti espletati sulla posizione contributiva di
, sì da giustificare l'eventuale slittamento del dies a quo CP_4
del predetto termine.
Ne consegue che, per le violazioni contributive commesse da GEO.COS.
SRL nell'anno 2016, non immediatamente contestate all'azienda, la notifica dell'accertamento (avvenuta in data 23/02/2018) risulta tardiva;
anche a voler considerare, nell'ipotesi più favorevole all' , quale Pt_1
dies a quo, il completamento delle verifiche, resta comunque il fatto che, a fronte della comunicazione dell'accertamento (23/02/2018), la notifica dell'ordinanza-ingiunzione risulta intervenuta solo in data 17/03/2023 e dunque pur sempre oltre i 90 giorni.
I predetti dati cronologici, risultanti dagli atti, non sono stati smentiti in giudizio dall'ente previdenziale.
Non sorgono dubbi, inoltre, circa la natura perentoria del termine, atteso che l'art. 14 legge n. 689/1981 dispone espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagamento in caso di inosservanza dei 90 giorni.
9 L'appello dell' in realtà è basato su un solo punto, cioè su Pt_1
un'interpretazione della normativa tesa a sostenere l'avvenuta abrogazione del citato art. 14 per effetto del DLgs n. 8/2016.
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Il Decreto Legislativo n. 8 del 15/01/2016 (recante disposizioni in materia di depenalizzazione), entrato in vigore il 06/02/2016, ha disposto che:
“ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.” (art. 6).
L'art. 8 del DLgs n. 8/2016 ha previsto che:
“Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili” (comma 1).
Il successivo art. 9 ha stabilito che:
“Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone
10 la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi,
salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” (comma 1);
“L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (comma 4).
Il sistema così delineato prevede, pertanto, che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge n. 689/1981 (tra cui rientra l'art. 14, oggetto del presente contenzioso) e ribadisce altresì sempre il medesimo termine di 90
giorni per la notifica della violazione all'interessato anche per i fatti depenalizzati.
Nel caso di specie il Tribunale, nella sentenza qui gravata, ha evidenziato che l'autorità giudiziaria penale ha trasmesso all' gli atti nell'anno Pt_1
2016, e tale dato non è stato smentito dall' , il quale nel ricorso di Pt_1
appello non ha allegato di avere ricevuto la notizia delle infrazioni contributive in epoca diversa.
11 Ne consegue che, anche nel regime di cui al DLgs n. 8/2016 per le condotte depenalizzate, la notifica del verbale di accertamento al in CP_1
data 23/02/2018 risulta intervenuta comunque oltre il termine di 90 giorni di cui al comma 4 dell'art 9 DLgs n. 8/2016, e parimenti la notifica dell'ordinanza-ingiunzione al risulta effettuata solo in data CP_1
17/03/2023 (e quindi sempre oltre i 90 giorni).
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Trattandosi di pronunzia di rigetto del gravame, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 27/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1
2102/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
12 2)condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del Pt_1
secondo grado, liquidate in € 1.984,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 24/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 24/03/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 27/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Controparte_1
Antonio Stasio, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: ordinanza-ingiunzione; sanzione amministrativa.
Appello avverso la sentenza n. 2102/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/04/2023 premesso che Controparte_1
l' notificava in data 17/03/2023 l'ordinanza ingiunzione n. OI- Pt_1
000848739, con cui chiedeva il pagamento di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa;
che la sanzione riguardava l'omesso versamento
2 delle ritenute previdenziali dell'anno 2016 relative a GEO.COS. SRL,
essendo obbligato in solido quale legale rappresentante Controparte_1
della società; che l'ordinanza-ingiunzione richiamava l'accertamento prot.
n. .7202.05/02/2018.0039331 del 23/02/2018 e l'accertamento prot. Pt_1
n. .7202.05/02/2018.0039332 del 23/02/2018; che l'ordinanza- Pt_1
ingiunzione non dava conto adeguatamente dei motivi della sanzione;
che egli non era più legale rappresentante della SRL da novembre 2022, e non aveva mai ricevuto la notifica dell'accertamento
.7202.05/02/2018.0039331, nè aveva conoscenza dell'accertamento Pt_1
prot. n. .7202.05/02/2018.0039332 notificato alla SRL;
che la Pt_1
sanzione amministrativa era estinta per decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 legge n. 689/1981; che la sanzione era estinta per prescrizione, ed era anche sproporzionata;
che andava applicato l'art. 9, co.
5, DLgs n. 8/2016, con conseguente riduzione della sanzione;
adiva il
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare l'ordinanza-ingiunzione e la sanzione amministrativa;
con rivalsa di spese.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
3 Con sentenza depositata in data 19/12/2023 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 18/01/2024.
L'appellante deduceva la non perentorietà del termine indicato dall'art. 14
legge n. 689/1981 e la inapplicabilità dello stesso alla luce del disposto del
DLgs n. 8/2016.
Concludeva per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
L'appellato si costituiva con memoria difensiva depositata in data
31/01/2015 e confutava l'avverso gravame, chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa, all'esito della discussione in presenza, con dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell' non è fondato. Pt_1
Gli atti di accertamento sono stati notificati a e al in CP_2 CP_1
data 23/02/2018, mentre l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata in data
17/03/2023.
4 Ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981, “La violazione, quando è
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
5 pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C., “In tema di sanzioni
amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata
dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del
1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal
compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito,
dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per
valutare e ponderare gli elementi acquisiti” (Cass. n. 15690/2016, n.
22837/2014; v. anche Cass. S.U. n. 28210/2019).
L'Amministrazione deve infatti avere piena contezza degli estremi,
oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, e inoltre la correttezza e completezza dell'accertamento rispondono non solo all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, ma anche all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
6 Ne consegue che “assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate
all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati,
ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e
ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne
l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli
aspetti della fattispecie” (Cass. n. 7681/2014).
“Ai fini dell'individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di
novanta giorni, occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuto
l'accertamento, inteso come avvenuta acquisizione della conoscenza
della violazione (cfr., sul punto, Cass. 25/10/2019, n. 27405, ove è
affermato che «In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia
avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento
dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del
termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la
notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di
acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha
ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha
completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi
oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito
7 valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto
alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento
incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato»)” (Cass.
ord. n. 37039/2022).
Il giorno di commissione della violazione è invece sempre rilevante ai fini di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, cioè quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. n.
22171/2004).
“In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a
pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione
procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono
ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la
legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e
sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di
commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale
di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981”(Cass. n.
23608/2009).
Nel caso di specie l' non ha negato il dato fattuale della inosservanza Pt_1
del termine di 90 giorni di cui al citato art. 14.
8 L'ente inoltre non ha neppure dedotto, né dimostrato, la particolare complessità degli accertamenti espletati sulla posizione contributiva di
, sì da giustificare l'eventuale slittamento del dies a quo CP_4
del predetto termine.
Ne consegue che, per le violazioni contributive commesse da GEO.COS.
SRL nell'anno 2016, non immediatamente contestate all'azienda, la notifica dell'accertamento (avvenuta in data 23/02/2018) risulta tardiva;
anche a voler considerare, nell'ipotesi più favorevole all' , quale Pt_1
dies a quo, il completamento delle verifiche, resta comunque il fatto che, a fronte della comunicazione dell'accertamento (23/02/2018), la notifica dell'ordinanza-ingiunzione risulta intervenuta solo in data 17/03/2023 e dunque pur sempre oltre i 90 giorni.
I predetti dati cronologici, risultanti dagli atti, non sono stati smentiti in giudizio dall'ente previdenziale.
Non sorgono dubbi, inoltre, circa la natura perentoria del termine, atteso che l'art. 14 legge n. 689/1981 dispone espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagamento in caso di inosservanza dei 90 giorni.
9 L'appello dell' in realtà è basato su un solo punto, cioè su Pt_1
un'interpretazione della normativa tesa a sostenere l'avvenuta abrogazione del citato art. 14 per effetto del DLgs n. 8/2016.
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Il Decreto Legislativo n. 8 del 15/01/2016 (recante disposizioni in materia di depenalizzazione), entrato in vigore il 06/02/2016, ha disposto che:
“ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.” (art. 6).
L'art. 8 del DLgs n. 8/2016 ha previsto che:
“Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili” (comma 1).
Il successivo art. 9 ha stabilito che:
“Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone
10 la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi,
salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” (comma 1);
“L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (comma 4).
Il sistema così delineato prevede, pertanto, che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge n. 689/1981 (tra cui rientra l'art. 14, oggetto del presente contenzioso) e ribadisce altresì sempre il medesimo termine di 90
giorni per la notifica della violazione all'interessato anche per i fatti depenalizzati.
Nel caso di specie il Tribunale, nella sentenza qui gravata, ha evidenziato che l'autorità giudiziaria penale ha trasmesso all' gli atti nell'anno Pt_1
2016, e tale dato non è stato smentito dall' , il quale nel ricorso di Pt_1
appello non ha allegato di avere ricevuto la notizia delle infrazioni contributive in epoca diversa.
11 Ne consegue che, anche nel regime di cui al DLgs n. 8/2016 per le condotte depenalizzate, la notifica del verbale di accertamento al in CP_1
data 23/02/2018 risulta intervenuta comunque oltre il termine di 90 giorni di cui al comma 4 dell'art 9 DLgs n. 8/2016, e parimenti la notifica dell'ordinanza-ingiunzione al risulta effettuata solo in data CP_1
17/03/2023 (e quindi sempre oltre i 90 giorni).
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Trattandosi di pronunzia di rigetto del gravame, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 27/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1
2102/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
12 2)condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del Pt_1
secondo grado, liquidate in € 1.984,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 24/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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