Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 800/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 800/2024 di r.g.v.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 15.11.2024 da:
( ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] int. 16, elettivamente domiciliata in Avezzano in Via Trento n. 4 presso lo studio dell'avv. Alessia
Giannantonio ( ) che la rappresenta, difende ed assiste giusta C.F._2
procura in calce al ricorso;
e
( ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...] elettivamente domiciliato in
Avezzano in Via Don Minzoni n. 13/D presso lo studio dell'avv. Stefano Di Carlo
( ) che lo rappresenta, difende ed assiste giusta procura in calce al C.F._4
ricorso congiunto;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio-divorzio congiunto
1
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto sottoscritto dalle parti:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Avezzano (AQ) il 16.03.2012, iscritto nei registri dello stato civile del Parte_2 medesimo Comune al N. 6 P. 1 anno 2012, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Avezzano (Aq) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle successive incombenze;
2) assegnare la casa familiare sita nel Comune di Avezzano (AQ) in Via Monte Velino n. 51 int. 16 a che l'abiterà con la sola minore , come già stabilito Parte_1 Persona_1
in separazione, mentre il garage sottostante la casa familiare rimarrà in uso ad entrambi i coniugi i quali parteciperanno a metà per le spese dello stesso;
3) affidare la figlia minore, , ad entrambi i genitori nel rispetto dell'affidamento Persona_1
condiviso mantenendo la sua collocazione in via prevalente presso la madre Parte_1
nella casa familiare, riconoscendo al papà non collocatario il diritto di visita infrasettimanale e nei weekend in modo alternato con l'altro genitore, come di seguito riportato:
- la minore trascorrerà i pomeriggi dei giorni del lunedì e del giovedì (dalle ore 16 sino Per_1
alle ore 21:30) con il genitore con il quale non trascorrerà il weekend;
mentre trascorrerà i giorni del martedì e del mercoledì (dalle ore 16:00 alle ore 21:30) con il genitore con il quale condividerà il weekend. Il papà e la mamma di potranno giornalmente o Per_1 settimanalmente organizzarsi in accordo per accompagnare all'entrata di scuola la Per_1
mattina. Quanto al fine settimana, sempre in modo alternato, il genitore cui spetterà trascorrere il weekend con la figlia, riprenderà quest'ultima dall'uscita di scuola (ore 13:30) e la terrà con sé sino alle ore 20:00 della domenica successiva.
Più precisamente, suddividendo il mese in quattro settimane:
I settimana: il lunedì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il martedì ed il mercoledì lo trascorrerà con il padre non collocatario (dalle ore 16:00 sino alle ore 21:30), il giovedì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il weekend dal venerdì alla domenica starà con il padre (dall'uscita della scuola sino alle ore 20:00 della domenica);
II settimana: il lunedì pomeriggio lo trascorrerà con il padre (dalle ore 16:00 alle ore 21:30), il martedì e mercoledì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il giovedì pomeriggio lo trascorrerà con il padre (dalle ore 16:00 alle ore 21:30) ed il weekend dal venerdì alla domenica starà con la madre;
2 III settimana: il lunedì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il martedì ed il mercoledì lo trascorrerà con il padre non collocatario (dalle ore 16:00 sino alle ore 21:30), il giovedì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il weekend dal venerdì alla domenica starà con il padre (dall'uscita della scuola sino alle ore 20:00 della domenica).
IV settimana: il lunedì pomeriggio lo trascorrerà con il padre (dalle ore 16:00 alle ore 21:30), il martedì e mercoledì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il giovedì pomeriggio lo trascorrerà con il padre (dalle ore 16:00 alle ore 21:30) ed il weekend dal venerdì alla domenica starà con la madre. Il diritto di visita infrasettimanale del genitore non collocatario viene stabilito a partire dalle ore 16:00 durante il periodo scolastico unicamente per consentire alla minore di svolgere i compiti con l'ausilio e la presenza della madre (come sempre Per_1
avvenuto e come richiesto espressamente dalla minore). Resta salvo che durante il periodo estivo o comunque di vacanza dalla scuola, la minore potrà trascorrere l'intera giornata con il padre non collocatario, quindi anche dalla mattina sino ad ora di cena salvo diversi impegni/ volontà della figlia. In occasione delle festività della vigilia di Natale, giorno di Natale, vigilia di Capodanno, giorno di Capodanno, Pasqua, Pasquetta, la minore trascorrerà con i genitori separatamente dette festività nel modo seguente: il primo anno: vigilia di Natale e Natale fino alle ore 19:00 con il padre, il giorno di Santo Stefano con la madre;
Vigilia del Capodanno e giorno del capodanno con la madre, il giorno dell'Epifania con il padre, il giorno della Pasqua con la madre, il giorno della Pasquetta con il padre e così alternandosi vicendevolmente per i successivi anni a venire. Allo stesso modo i periodi di spettanza relativi alle festività pagane previste da calendario seguiranno il criterio dell'alternanza. I compleanni verranno preferibilmente trascorsi dalla minore con entrambi i genitori. Le vacanze scolastiche estive della minore previste e ricadenti nel mese di metà giugno, luglio ed agosto di ogni anno, saranno trascorse dalla stessa figlia con i genitori separatamente, il cui periodo di spettanza è rimesso al diligente e corretto accordo tra i genitori stessi considerate le rispettive future esigenze lavorative (da comunicarsi preferibilmente appena entrambi conosceranno il loro
“piano ferie”), assicurando un periodo minimo almeno di 20 giorni per ciascun genitore.
E' fatta salva sempre la possibilità per i due genitori di stabilire, in modo condiviso, diversi giorni, orari, periodi di vacanze anche per salvaguardare il diritto di vista dei nonni, sia materni che paterni, a poter trascorrere con la nipote un periodo di vacanza.
Per tutto ciò che riguarda la gestione della minore ci si riporta al Piano genitoriale (Allegato
B) che costituisce anch'esso parte integrante del presente ricorso ed ivi si considera integralmente trascritto;
3 4) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a concedersi reciproco assenso ad iscrivere il figlio sul proprio passaporto e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minorenne valida anche per viaggi all'estero;
5) in ragione dell'indipendenza economica dei due genitori, prevedere in capo al padre Pt_2
l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia minorenne nella
[...] Persona_1
misura di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese alla madre sul conto corrente di quest'ultima acceso Parte_1
presso la Banca BCC di Roma alle seguenti coordinate bancarie: Iban
[...], oltre al 50% per le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore come previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale Per_1
di Avezzano che i due genitori hanno preventivamente letto e considerato;
quanto all'eventuale richiesta di assegno unico o di altri emolumenti statali nell'interesse della minore, questi spetteranno ad entrambi i coniugi al 50%;
6) i ricorrenti dichiarano di aver disciplinato e regolato ogni loro questione economica, rapporti patrimoniali e finanziari alle condizioni da loro indicate e sottoscritte nell'allegato
“A” che costituisce parte integrante del presente ricorso e quindi delle indicate condizioni dello scioglimento del matrimonio civile”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2024 i ricorrenti, uniti in matrimonio civile celebrato in Avezzano (AQ) il 16.03.2012, hanno adìto il Tribunale per ivi sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Dalla loro unione, in data 06.04.2013 in Avezzano (AQ) è nata la figlia, , Persona_1 ad oggi minorenne.
Con sentenza n. 324/2023 del 05/12/2023, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi nell'ambito del procedimento iscritto al n.
727/2023 r.g..
All'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
4 2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di sentenzaoga di separazione personale dei coniugi emessa dal Tribunale di
Avezzano in data 05.12.2023 nel procedimento contraddistinto dal n. 727/2023 R.G, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse davanti al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, nonché l'espressa dichiarazione dei coniugi, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Avezzano (AQ) il
16.03.2012 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 6, parte I, anno
2012.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, inoltre, non sono contrarie a norme imperative e appaiono rispettose dell'interesse della figlia minore della coppia e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e , in Avezzano (AQ) il 16.03.2012, come sopra meglio
[...] Parte_2
generalizzati.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento ed al collocamento della figlia minore:
5 “assegnare la casa familiare sita nel Comune di Avezzano (AQ) in Via Monte Velino n.
51 int. 16 a che l'abiterà con la sola minore . Parte_1 Persona_1
“3) affidare la figlia minore, ad entrambi i genitori nel rispetto Persona_1 dell'affidamento condiviso mantenendo la sua collocazione in via prevalente presso la madre ”. Parte_1
-al diritto di visita paterno:
“- la minore trascorrerà i pomeriggi dei giorni del lunedì e del giovedì (dalle ore 16 sino Per_1 alle ore 21:30) con il genitore con il quale non trascorrerà il weekend;
mentre trascorrerà i giorni del martedì e del mercoledì (dalle ore 16:00 alle ore 21:30) con il genitore con il quale condividerà il weekend. Il papà e la mamma di potranno giornalmente o settimanalmente Per_1 organizzarsi in accordo per accompagnare all'entrata di scuola la mattina. Quanto al Per_1 fine settimana, sempre in modo alternato, il genitore cui spetterà trascorrere il weekend con la figlia, riprenderà quest'ultima dall'uscita di scuola (ore 13:30) e la terrà con sé sino alle ore
20:00 della domenica successiva.
Più precisamente, suddividendo il mese in quattro settimane:
I settimana: il lunedì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il martedì ed il mercoledì lo trascorrerà con il padre non collocatario (dalle ore 16:00 sino alle ore 21:30), il giovedì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il weekend dal venerdì alla domenica starà con il padre
(dall'uscita della scuola sino alle ore 20:00 della domenica);
II settimana: il lunedì pomeriggio lo trascorrerà con il padre (dalle ore 16:00 alle ore 21:30), il martedì e mercoledì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il giovedì pomeriggio lo trascorrerà con il padre (dalle ore 16:00 alle ore 21:30) ed il weekend dal venerdì alla domenica starà con la madre;
III settimana: il lunedì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il martedì ed il mercoledì lo trascorrerà con il padre non collocatario (dalle ore 16:00 sino alle ore 21:30), il giovedì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il weekend dal venerdì alla domenica starà con il padre
(dall'uscita della scuola sino alle ore 20:00 della domenica).
IV settimana: il lunedì pomeriggio lo trascorrerà con il padre (dalle ore 16:00 alle ore 21:30), il martedì e mercoledì pomeriggio lo trascorrerà con la madre, il giovedì pomeriggio lo trascorrerà con il padre (dalle ore 16:00 alle ore 21:30) ed il weekend dal venerdì alla domenica starà con la madre. Il diritto di visita infrasettimanale del genitore non collocatario viene stabilito a partire dalle ore 16:00 durante il periodo scolastico unicamente per consentire alla minore di Per_1
6 svolgere i compiti con l'ausilio e la presenza della madre (come sempre avvenuto e come richiesto espressamente dalla minore). Resta salvo che durante il periodo estivo o comunque di vacanza dalla scuola, la minore potrà trascorrere l'intera giornata con il padre non collocatario, quindi anche dalla mattina sino ad ora di cena salvo diversi impegni/ volontà della figlia. In occasione delle festività della vigilia di Natale, giorno di Natale, vigilia di Capodanno, giorno di Capodanno, Pasqua, Pasquetta, la minore trascorrerà con i genitori separatamente dette festività nel modo seguente: il primo anno: vigilia di Natale e Natale fino alle ore 19:00 con il padre, il giorno di Santo Stefano con la madre;
Vigilia del Capodanno e giorno del capodanno con la madre, il giorno dell'Epifania con il padre, il giorno della Pasqua con la madre, il giorno della Pasquetta con il padre e così alternandosi vicendevolmente per i successivi anni a venire.
Allo stesso modo i periodi di spettanza relativi alle festività pagane previste da calendario seguiranno il criterio dell'alternanza. I compleanni verranno preferibilmente trascorsi dalla minore con entrambi i genitori. Le vacanze scolastiche estive della minore previste e ricadenti nel mese di metà giugno, luglio ed agosto di ogni anno, saranno trascorse dalla stessa figlia con i genitori separatamente, il cui periodo di spettanza è rimesso al diligente e corretto accordo tra i genitori stessi considerate le rispettive future esigenze lavorative (da comunicarsi preferibilmente appena entrambi conosceranno il loro “piano ferie”), assicurando un periodo minimo almeno di 20 giorni per ciascun genitore.
E' fatta salva sempre la possibilità per i due genitori di stabilire, in modo condiviso, diversi giorni, orari, periodi di vacanze anche per salvaguardare il diritto di vista dei nonni, sia materni che paterni, a poter trascorrere con la nipote un periodo di vacanza.”.
-al mantenimento per la figlia:
“5) in ragione dell'indipendenza economica dei due genitori, prevedere in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia minorenne Parte_2 Per_1 nella misura di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT,
[...] da corrispondersi entro il 5 di ogni mese alla madre sul conto corrente Parte_1 di quest'ultima acceso presso la Banca BCC di Roma alle seguenti coordinate bancarie:
Iban [...], oltre al 50% per le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore come previste e disciplinate dal Per_1
Protocollo del Tribunale di Avezzano che i due genitori hanno preventivamente letto e considerato.”
7 PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Avezzano (atto n. 6, parte I, anno 2012).
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
8