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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2024, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 28964/2023 R.G.A.C. promossa da
(avv. Daniele Checchi) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/1980, riconosciuta con il decreto di omologa del 10.05.2023 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.07.2022, oltre accessori di legge fino al saldo.
Deduceva, a sostegno della domanda di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 2 agosto
2023 (trasmissione modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta;
che alla data odierna sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato CP_1 contumace alla udienza odierna, nel corso della quale la causa veniva chiamata per la discussione. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la liquidazione della CP_1 prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 2 agosto 2023.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 30 novembre 2023.
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al pagamento del dovuto, Controparte_2 neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi all' indennità di CP_1 accompagnamento ex art. 1 Legge 18/1980, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 27.07.2022, oltre accessori con decorrenza di legge fino al saldo;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 09.04.2024
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio del processo dott.ssa Elvira Galioto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 28964/2023 R.G.A.C. promossa da
(avv. Daniele Checchi) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/1980, riconosciuta con il decreto di omologa del 10.05.2023 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.07.2022, oltre accessori di legge fino al saldo.
Deduceva, a sostegno della domanda di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 2 agosto
2023 (trasmissione modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta;
che alla data odierna sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato CP_1 contumace alla udienza odierna, nel corso della quale la causa veniva chiamata per la discussione. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la liquidazione della CP_1 prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 2 agosto 2023.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 30 novembre 2023.
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al pagamento del dovuto, Controparte_2 neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi all' indennità di CP_1 accompagnamento ex art. 1 Legge 18/1980, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 27.07.2022, oltre accessori con decorrenza di legge fino al saldo;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 09.04.2024
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio del processo dott.ssa Elvira Galioto
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