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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 139/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Harald
Bonura;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
) CP_1 CodiceFiscale_1
Resistente in riassunzione contumace
E NEI CONFRONTI DI
(già Controparte_2 Controparte_3
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...] P.IVA_2
e difesa dall'avv. Francesco Lopez
Resistente in riassunzione
OGGETTO: ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. – iscrizione
[...]
Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.549/2018 del 8.2.2018, il Tribunale di Catania, decidendo in ordine alla opposizione proposta da avverso la cartella n.2932 CP_1
20140012377332 allo stesso notificata dalla Parte_2
(di seguito per la somma di €
[...] Parte_1
22.988,95, pretesa a titolo di contributi per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007,
2010 e 2011, dichiarate estinte per prescrizione le pretese creditorie relative ai contributi per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, rigettava l'opposizione in relazione ai contributi dovuti per gli anni 2010 e 2011.
Avverso detta sentenza proponeva appello . CP_1
La Corte di appello di Catania, con sentenza n.733/2020 del 19.11.2020, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullava l'iscrizione a ruolo oggetto dell'opposizione originariamente proposta
Con ricorso per cassazione, la impugnava la suddetta Parte_1
sentenza sulla base di due motivi.
Con ordinanza n.35910/2022 depositata il 17.12.2022, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.
Con atto depositato il 3 marzo 2023, la riassumeva il Parte_1
giudizio.
, nonostante la regolarità della notifica, non curava di costituirsi. CP_1
Si costituiva insistendo nelle proprie Controparte_2
difese.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, dopo il deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c., e come da dispositivo ritualmente letto e in calce trascritto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente in riassunzione, riproposte le precedenti difese e conclusioni, chiede che, sulla base di quanto disposto nell'ordinanza di rinvio n.35910/2022, venga confermata la sentenza di primo grado, dichiarando la sussistenza dell'obbligo di di versare la contribuzione minima CP_1
alla per le annualità di imposta 2010 e 2011. Pt_1
2. Occorre esaminare, preliminarmente, la questione del difetto di legittimazione passiva di Sul punto, il collegio richiama l'orientamento della Corte di CP_4
Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781;
Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento). Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che il giudizio riguardi il merito della pretesa contributiva e dunque deve dichiararsi il difetto di legittimazione di CP_4
3. Il ricorso è fondato. 4. La Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha accolto le doglianze di in ordine alla sussistenza dell'obbligo di pagamento dei Parte_1
contributi minimi a carico degli iscritti all'albo dei geometri, e segnatamente ha statuito: “I … motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
665731-01) che, in tema di ai fini Parte_3
dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli CP_5
obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con Pt_1
disposizione, come si è detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali
è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei Pt_1
limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la Pt_1 Pt_1
svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della , Pt_1
prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva
Delib. n. 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non Pt_1
importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare …”.
5. Osserva il collegio che, alla stregua dei principi enucleati dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio, l'iscrizione nell'albo dei geometri è condizione sufficiente a far sorgere l'obbligo di pagamento dei contributi minimi, a prescindere dal fatto che l'attività professionale venga svolta in forma occasionale e sia produttiva di reddito.
Nel caso in specie, la ha documentato che per gli anni 2010 e Parte_1
2011 era iscritto all'albo dei geometri (cfr. documento sub n. 2 CP_1
del fascicolo di primo grado della ricorrente, da cui si evince che è stato CP_1
iscritto all'albo dal 2.5.1974 al 30.5.2012).
Non vi è dunque dubbio che sussista in capo al predetto l'obbligo di corrispondere la contribuzione minima di natura solidaristica chiesta nel presente giudizio.
Pertanto, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale CP_1
di Catania n.549/2018 deve essere rigettato.
6. In ordine alle spese di lite, va confermata la disposta compensazione delle spese di primo grado, tenuto conto che dell'intervenuta prescrizione, dichiarata dal tribunale, della pretesa contributiva per le annualità 2004,2005,
2006 e 2007. Le spese di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio vanno poste a carico di e si liquidano in favore della CP_1 Pt_1
ricorrente sulla base del valore della causa.
Le spese nei confronti di vanno compensate in considerazione del CP_4
contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni
Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio su ordinanza della
Cassazione n. 35910/2022 del 29.9.2022, dichiara il difetto di legittimazione di CP_4
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Catania n. 549/2018 del 8.2.2018; condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida in CP_1
favore di in euro 2.906,00 oltre spese generali IVA e CPA per il Pt_1
giudizio di appello;
in euro 1.541,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il giudizio di cassazione;
in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il presente giudizio di rinvio;
compensa le spese nei confronti di CP_4
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 16.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 139/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Harald
Bonura;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
) CP_1 CodiceFiscale_1
Resistente in riassunzione contumace
E NEI CONFRONTI DI
(già Controparte_2 Controparte_3
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...] P.IVA_2
e difesa dall'avv. Francesco Lopez
Resistente in riassunzione
OGGETTO: ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. – iscrizione
[...]
Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.549/2018 del 8.2.2018, il Tribunale di Catania, decidendo in ordine alla opposizione proposta da avverso la cartella n.2932 CP_1
20140012377332 allo stesso notificata dalla Parte_2
(di seguito per la somma di €
[...] Parte_1
22.988,95, pretesa a titolo di contributi per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007,
2010 e 2011, dichiarate estinte per prescrizione le pretese creditorie relative ai contributi per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, rigettava l'opposizione in relazione ai contributi dovuti per gli anni 2010 e 2011.
Avverso detta sentenza proponeva appello . CP_1
La Corte di appello di Catania, con sentenza n.733/2020 del 19.11.2020, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullava l'iscrizione a ruolo oggetto dell'opposizione originariamente proposta
Con ricorso per cassazione, la impugnava la suddetta Parte_1
sentenza sulla base di due motivi.
Con ordinanza n.35910/2022 depositata il 17.12.2022, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.
Con atto depositato il 3 marzo 2023, la riassumeva il Parte_1
giudizio.
, nonostante la regolarità della notifica, non curava di costituirsi. CP_1
Si costituiva insistendo nelle proprie Controparte_2
difese.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, dopo il deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c., e come da dispositivo ritualmente letto e in calce trascritto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente in riassunzione, riproposte le precedenti difese e conclusioni, chiede che, sulla base di quanto disposto nell'ordinanza di rinvio n.35910/2022, venga confermata la sentenza di primo grado, dichiarando la sussistenza dell'obbligo di di versare la contribuzione minima CP_1
alla per le annualità di imposta 2010 e 2011. Pt_1
2. Occorre esaminare, preliminarmente, la questione del difetto di legittimazione passiva di Sul punto, il collegio richiama l'orientamento della Corte di CP_4
Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781;
Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento). Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che il giudizio riguardi il merito della pretesa contributiva e dunque deve dichiararsi il difetto di legittimazione di CP_4
3. Il ricorso è fondato. 4. La Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha accolto le doglianze di in ordine alla sussistenza dell'obbligo di pagamento dei Parte_1
contributi minimi a carico degli iscritti all'albo dei geometri, e segnatamente ha statuito: “I … motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
665731-01) che, in tema di ai fini Parte_3
dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli CP_5
obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con Pt_1
disposizione, come si è detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali
è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei Pt_1
limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la Pt_1 Pt_1
svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della , Pt_1
prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva
Delib. n. 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non Pt_1
importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare …”.
5. Osserva il collegio che, alla stregua dei principi enucleati dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio, l'iscrizione nell'albo dei geometri è condizione sufficiente a far sorgere l'obbligo di pagamento dei contributi minimi, a prescindere dal fatto che l'attività professionale venga svolta in forma occasionale e sia produttiva di reddito.
Nel caso in specie, la ha documentato che per gli anni 2010 e Parte_1
2011 era iscritto all'albo dei geometri (cfr. documento sub n. 2 CP_1
del fascicolo di primo grado della ricorrente, da cui si evince che è stato CP_1
iscritto all'albo dal 2.5.1974 al 30.5.2012).
Non vi è dunque dubbio che sussista in capo al predetto l'obbligo di corrispondere la contribuzione minima di natura solidaristica chiesta nel presente giudizio.
Pertanto, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale CP_1
di Catania n.549/2018 deve essere rigettato.
6. In ordine alle spese di lite, va confermata la disposta compensazione delle spese di primo grado, tenuto conto che dell'intervenuta prescrizione, dichiarata dal tribunale, della pretesa contributiva per le annualità 2004,2005,
2006 e 2007. Le spese di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio vanno poste a carico di e si liquidano in favore della CP_1 Pt_1
ricorrente sulla base del valore della causa.
Le spese nei confronti di vanno compensate in considerazione del CP_4
contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni
Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio su ordinanza della
Cassazione n. 35910/2022 del 29.9.2022, dichiara il difetto di legittimazione di CP_4
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Catania n. 549/2018 del 8.2.2018; condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida in CP_1
favore di in euro 2.906,00 oltre spese generali IVA e CPA per il Pt_1
giudizio di appello;
in euro 1.541,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il giudizio di cassazione;
in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il presente giudizio di rinvio;
compensa le spese nei confronti di CP_4
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 16.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti