TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/11/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2811/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manuela Parte_1 P.IVA_1
AS, IL OR e CO NO
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Eugenio Lozupone ed Emanuela Bassi C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note depositate in data 10.01.2025;
Per parte appellata: come da note depositate in data 6.12.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'impugnazione riguarda la sentenza resa dal Giudice di Pace di Ravenna il 25 settembre 2023 n. 653, notificata in data 9 ottobre 2023, nella quale, pronunciando sulla domanda proposta da CP_1
e nei confronti di ha accertato l'inadempimento
[...] Controparte_2 Parte_1 contrattuale della ed in specie la violazione degli obblighi informativi ex Parte_2
artt. 21 T.U.F., 27, 28 e 31 reg. n. 16190 del 2007 e successive modifiche, in relazione CP_3
all'acquisto di n. 180 azioni Caricesena in data 2.04.2014, condannando la convenuta a restituire agli attori la somma di € 3.202,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ed alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, di rigettare la domanda degli odierni appellati con pagina 1 di 7 ogni conseguente statuizione anche in ordine alla restituzione della somma pagata dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.02.2024 si sono costituiti gli appellati i quali, contestata l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello, hanno chiesto confermarsi la sentenza di primo grado impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Sostituita l'udienza di rimessione in decisione della causa di cui all'art. 352 c.p.c. con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 26.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente.
***
2. L'appellante ha censurato la decisione resa in primo grado con diversi motivi, riproponendo le argomentazioni spese in prime cure e non accolte dal GdP:
1) Inaccoglibilità/inammissibilità della domanda in primo grado per non aver gli attori chiesto, oltre all'accertamento dell'inadempimento, la risoluzione del contratto quadro e/o dell'ordine d'acquisto, quale presupposto logico-giuridico fondante la restituzione delle somme;
nullità – per ragioni sovrapponibili, anche qualificando la richiesta dei ricorrenti quale risarcimento danni non essendo precisato il titolo (contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale) – del ricorso per indeterminatezza del petitum;
2) Carenza di legittimazione attiva in capo a avendo sottoscritto l'investimento Controparte_2
solo , non rilevando il fatto che i titoli acquistati fossero confluiti nel conto Controparte_1
cointestato ad entrambi gli appellati;
3) Errata individuazione, da parte del giudice di prime cure, del dies a quo in relazione all'eccepita prescrizione dell'azione promossa dagli appellati, indicata in cinque anni e decorrente dalla data in cui è stato impartito l'ordine di acquisto (2.04.2014);
4) Omessa pronuncia in relazione alla (non precettività e inapplicabilità nel caso de quo della)
Comunicazione Consob 2009;
5) Omessa pronuncia in relazione alla natura liquida dei titoli, argomento in relazione al quale l'appellante ha richiamato la propria consulenza di parte in atti istando per l'espletamento di una
CTU;
6) Insussistenza della violazione dell'art. 21 T.U.F. e degli obblighi informativi;
7) Mancata rideterminazione del quantum debeatur con detrazione di quanto incassato per dividendi in natura (€ 21,60) e di quanto il ricorrente avrebbe potuto incassare aderendo all'OPA delle azioni di CRC (€ 90,50); contrazione del quantum anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c.;
8) Condanna alle spese del doppio grado di giudizio in caso di riforma della sentenza, compensazione in caso di riforma parziale o rigetto;
pagina 2 di 7 9) Il nono motivo reitera la richiesta di ammissione di CTU sulla questione relativa alla liquidità/illiquidità delle azioni.
3. Esaminando i motivi, si osserva quanto segue.
1) A norma dell'art. 164 c.p.c. la nullità si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Detta nullità può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Tali caratteri non ricorrono nell'atto introduttivo dal quale emerga sia il risultato perseguito dall'attrice che le ragioni su cui viene fondata la richiesta.
Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato di aver acquistato nel 2014 n. 180 azioni Caricesena per un controvalore complessivo di € 3.207,75, l'inadempimento di CRC agli obblighi informativi (rispetto ai quali può delinearsi/qualificarsi una responsabilità contrattuale, da ultimo Cass. n. 8178/2025),
l'azzeramento del valore delle azioni nel 2016 a causa della crisi che ha colpito l'istituto di credito, sfociata nella fusione con incorporazione con , chiedendo la restituzione Parte_1
dell'importo investito. In base a tali allegazioni e alla documentazione offerta in comunicazione, ed in forza del generale potere/dovere del giudice ai sensi dell'art. 112 c.p.c. di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda e degli elementi di fatto allegati dalla parte, è chiara la volontà dei ricorrenti di ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'azzeramento di valore dei titoli (cfr. ricorso in primo grado “La violazione degli obblighi informativi (…) in danno agli odierni attori”).
2) Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di la stessa si fonda sulla Controparte_2
circostanza che l'ordine di acquisto oggetto di causa sia stato sottoscritto unicamente da CP_1
, anche se i titoli acquistati sono poi confluiti nel conto deposito cointestato ad entrambi gli
[...] odierni appellati. Anche tale eccezione dev'essere rigettata. Occorre, infatti, osservare che il contratto quadro sulla base del quale sono stati acquistati i titoli oggetto di odierna contestazione è stato sottoscritto da entrambi (gli appellati) e che, pacificamente, i titoli acquistati sono poi confluiti nel conto deposito agli stessi cointestato. Ebbene, considerato che l'oggetto della domanda tende a ripristinare le somme investite nell'acquisto dei titoli oggetto di contestazione, ovvero ad ottenere il risarcimento del danno conseguente a tale azione finanziaria, deve concludersi che legittimati ad agire sono entrambi gli appellati.
3) L'eccezione di prescrizione ribadita dall'appellante è infondata. Premesso che nel caso in esame viene in rilevo la prescrizione ordinaria decennale, stante la pacifica natura contrattuale dell'invocata responsabilità in capo all'intermediario finanziario, non può condividersi l'assunto che il dies a quo inizi a decorrere dalla data di acquisto delle azioni (aprile 2014) dovendo invece tenersi conto del momento in cui si è verificata la lesione del diritto di credito, coincidente nel caso in esame con l'azzeramento del pagina 3 di 7 valore delle azioni (aprile 2016). In ogni caso, gli appellati hanno documentato l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale (p.e.c. del 9.12.2016; p.e.c. del 18.02.2020; ricorso all'AFC del 2020; avvio nel
2023 del giudizio in primo grado).
4, 5, 6 e 9) Tali motivi possono essere trattati congiuntamente.
La “Comunicazione 2009” (ovvero COMUNICAZIONE N. 9019104 DEL 2 MARZO 2009 - CP_3
LIVELLO 3 – REGOLAMENTO INTERMEDIARI IL DOVERE DELL'INTERMEDIARIO DI
COMPORTARSI CON CORRETTEZZA E TRASPARENZA IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DI
PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI) precisa che “Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.
La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati
o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario”.
Tale comunicazione (oggi revocata perché assorbita dalla più stringente normativa comunitaria in materia) ha valore di normativa di attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 T.U.F. e, anche a voler escluderne valore normativo, costituisce atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria, cui gli operatori devono senz'altro attenersi (cfr. Cass. n. 5344/2022: “L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla normazione primaria, essendo incensurabile l'assunto della Corte d'Appello che ha attribuito alla Comunicazione del 2.3.2009, nella parte in cui si ribadisce che la determinazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute
e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola già esistente, come invece assume parte ricorrente”).
Pertanto, può assumersi che le azioni di cui si discute, non essendo quotate su un mercato regolamentato, devono presumersi illiquide, salvo che l'intermediario non dimostri di essersi impegnato al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati volti a proteggere il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise. Tale prova non può ritenersi fornita né integrata dalla perizia prodotta.
La circostanza che il cliente potesse smobilizzare velocemente le azioni, come emerge dalla perizia di parte prodotta, attraverso le aste settimanali effettuate dalla stessa banca con possibilità di vendita dei titoli in un breve lasso di tempo (da alcuni giorni fino ad una settimana) ad un prezzo “in linea con quello medio”, oltre alla possibilità di disinvestimento del titolo agevolata dalla partecipazione della alle aste CP_4
settimanali mediante la movimentazione del c.d. Fondo Acquisto Azioni proprie, non può ritenersi sufficiente in assenza di uno specifico impegno della banca di riacquisto del titolo.
pagina 4 di 7 La garanzia per il cliente derivante dall'impegno al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati non
è infatti equiparabile alla possibilità di vendita del titolo in un mercato chiuso quale è quello delle aste interne della banca, dalla stessa gestite. Anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario, sicché non può parlarsi di prezzo di mercato.
Peraltro, la questione relativa alla illiquidità o meno dei titoli non rileva di per sé, ma in correlazione al fatto che i ricorrenti hanno lamentato la mancata informazione, da parte dell'intermediario, delle caratteristiche delle azioni (anche) rispetto alla loro negoziabilità (cfr. decisione dell' in atti).
Manca, infatti, qualsiasi informazione, in sede di raccolta d'ordine, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni CRC, in quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente.
In riferimento alla violazione dell'art. 21 T.U.F. e degli obblighi informativi, “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento.
Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (Cass. 22/02/2017 n. 4602).
L'appellante ha dedotto di aver assolto ai propri obblighi informativi fornendo un documento sui rischi generali degli investimenti allegato al contratto quadro, l'ordine di acquisto indicante le caratteristiche delle azioni ed il mercato di scambio, la nota informativa di conferma d'ordine, oltre ad altre informative verbali.
Non può ritenersi, in relazione ai documenti citati, che l'intermediario finanziario abbia assolto il proprio onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente delle caratteristiche del prodotto e dei rischi di tale investimento, tenuto conto dello specifico profilo dell'investitore risultante dalla profilazione eseguita (medio-basso).
Il documento informativo generale prodotto non contiene specifiche indicazioni in ordine alla rischiosità dell'investimento, rimandando ai documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento sottoscritti di volta in volta.
Ma la nota informativa allegata all'ordine riporta unicamente nome dell'intestatario, tipo di operazione, numero e data dell'ordine, quantità di azioni acquistate, prezzo e controvalore in euro delle azioni, luogo
“MERCATO AZIONI CARISP C”, senza appunto alcun riferimento alla rischiosità dell'investimento.
L'ordine di acquisto aggiunge che il mercato è “MXA Mercato Azioni Carisp”, senza ulteriori pagina 5 di 7 informazioni.
Tali succinte indicazioni, senza alcuna chiara spiegazione presente nell'ordine e nella nota informativa, non possono ritenersi sufficienti per informare un cliente al dettaglio, con profilo di rischio medio-basso
(cfr. profilo Mifid degli appellati in atti) e senza alcuna pregressa esperienza nell'acquisto di azioni, circa le reali e concrete modalità di negoziazione delle azioni e della possibilità di una successiva agile vendita delle stesse.
Né può ritenersi sufficiente la circostanza che nell'ordinativo sia stata fatta sottoscrivere la specifica autorizzazione dell'operazione di acquisto delle azioni nonostante la preventiva informazione sul conflitto di interesse e sulla non appropriatezza, trattandosi di un adempimento meramente formale che, se può ritenersi adeguato e sufficiente per l'informazione sull'esistenza del conflitto di interesse (trattandosi di un concetto sufficientemente chiaro da comprendere), altrettanto non può dirsi per la “non appropriatezza”.
La mera generica comunicazione della non appropriatezza dell'operazione non corredata da altre informazioni, non è, infatti, idonea ad assicurare al cliente, come invece sarebbe dovuto avvenire operando secondo la prescritta diligenza, un'informazione chiara e trasparente sui rischi insiti nell'operazione, non essendo esplicitati e indicati i motivi della non appropriatezza dell'investimento né
l'effettiva natura del titolo, né, ancora, il significato della liquidabilità del titolo nel “MXA Mercato
Azioni Carisp - MERCATO AZIONI CARISP C”.
7) Accertato l'inadempimento della appellante agli impegni informativi, presunta la sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo ed il pregiudizio (Cass. n. 7905 del 17 aprile 2020), derivante dall'azzeramento di valore delle azioni, in merito alle censure inerenti il quantum debeatur può trovare accoglimento la richiesta di detrarre le somme in concreto incassate (€ 21,60) e quelle che gli appellati avrebbero potuto realizzare aderendo all'OPA scaduta in data 18.05.2018, al prezzo unitario di euro 0,50 per azione (€ 90,50 in totale), in ossequio a quanto stabilito dall'ACF, riquantificando gli importi dovuti in € 3.090,65, anziché gli € 3.202,75 liquidati in sentenza, oltre interessi legali dalla domanda (deposito del ricorso 23.03.2023) al saldo (11.10.2023), come statuito nella sentenza di prime cure (non impugnata su questo punto), così per € 3.175,75. Rispetto all'importo pagato in esecuzione della sentenza (€
4.730,13), detratto l'importo di € 1.457,18 (spese legali liquidate in sentenza) e l'importo di € 3.113,30, residuano, in accoglimento della richiesta di restituzione, € 97,20 oltre interessi legali dall'11.10.2023 al saldo.
8) La richiesta di riformare la sentenza in punto di spese anche del primo grado di giudizio non può trovare accoglimento, stante la sostanziale soccombenza dell'appellante rispetto alle domande svolte dagli appellati. Le spese di questo giudizio possono essere compensate in ragione della parziale (anche se pressoché simbolica) rideterminazione del quantum debeatur.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Ravenna il 25 settembre 2023 n. 653, notificata il 9.10.2023, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del gravame proposto da riforma la Parte_1
sentenza di primo grado rideterminando l'importo oggetto di restituzione in € 3.175,75, e, per l'effetto, condanna e alla restituzione di € € 97,20, oltre interessi Controparte_1 Controparte_2
legali dall'11.10.2023 al saldo;
2. Compensa le spese di lite di questo grado di giudizio.
Ravenna, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2811/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manuela Parte_1 P.IVA_1
AS, IL OR e CO NO
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Eugenio Lozupone ed Emanuela Bassi C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note depositate in data 10.01.2025;
Per parte appellata: come da note depositate in data 6.12.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'impugnazione riguarda la sentenza resa dal Giudice di Pace di Ravenna il 25 settembre 2023 n. 653, notificata in data 9 ottobre 2023, nella quale, pronunciando sulla domanda proposta da CP_1
e nei confronti di ha accertato l'inadempimento
[...] Controparte_2 Parte_1 contrattuale della ed in specie la violazione degli obblighi informativi ex Parte_2
artt. 21 T.U.F., 27, 28 e 31 reg. n. 16190 del 2007 e successive modifiche, in relazione CP_3
all'acquisto di n. 180 azioni Caricesena in data 2.04.2014, condannando la convenuta a restituire agli attori la somma di € 3.202,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ed alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, di rigettare la domanda degli odierni appellati con pagina 1 di 7 ogni conseguente statuizione anche in ordine alla restituzione della somma pagata dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.02.2024 si sono costituiti gli appellati i quali, contestata l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello, hanno chiesto confermarsi la sentenza di primo grado impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Sostituita l'udienza di rimessione in decisione della causa di cui all'art. 352 c.p.c. con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 26.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente.
***
2. L'appellante ha censurato la decisione resa in primo grado con diversi motivi, riproponendo le argomentazioni spese in prime cure e non accolte dal GdP:
1) Inaccoglibilità/inammissibilità della domanda in primo grado per non aver gli attori chiesto, oltre all'accertamento dell'inadempimento, la risoluzione del contratto quadro e/o dell'ordine d'acquisto, quale presupposto logico-giuridico fondante la restituzione delle somme;
nullità – per ragioni sovrapponibili, anche qualificando la richiesta dei ricorrenti quale risarcimento danni non essendo precisato il titolo (contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale) – del ricorso per indeterminatezza del petitum;
2) Carenza di legittimazione attiva in capo a avendo sottoscritto l'investimento Controparte_2
solo , non rilevando il fatto che i titoli acquistati fossero confluiti nel conto Controparte_1
cointestato ad entrambi gli appellati;
3) Errata individuazione, da parte del giudice di prime cure, del dies a quo in relazione all'eccepita prescrizione dell'azione promossa dagli appellati, indicata in cinque anni e decorrente dalla data in cui è stato impartito l'ordine di acquisto (2.04.2014);
4) Omessa pronuncia in relazione alla (non precettività e inapplicabilità nel caso de quo della)
Comunicazione Consob 2009;
5) Omessa pronuncia in relazione alla natura liquida dei titoli, argomento in relazione al quale l'appellante ha richiamato la propria consulenza di parte in atti istando per l'espletamento di una
CTU;
6) Insussistenza della violazione dell'art. 21 T.U.F. e degli obblighi informativi;
7) Mancata rideterminazione del quantum debeatur con detrazione di quanto incassato per dividendi in natura (€ 21,60) e di quanto il ricorrente avrebbe potuto incassare aderendo all'OPA delle azioni di CRC (€ 90,50); contrazione del quantum anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c.;
8) Condanna alle spese del doppio grado di giudizio in caso di riforma della sentenza, compensazione in caso di riforma parziale o rigetto;
pagina 2 di 7 9) Il nono motivo reitera la richiesta di ammissione di CTU sulla questione relativa alla liquidità/illiquidità delle azioni.
3. Esaminando i motivi, si osserva quanto segue.
1) A norma dell'art. 164 c.p.c. la nullità si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Detta nullità può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Tali caratteri non ricorrono nell'atto introduttivo dal quale emerga sia il risultato perseguito dall'attrice che le ragioni su cui viene fondata la richiesta.
Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato di aver acquistato nel 2014 n. 180 azioni Caricesena per un controvalore complessivo di € 3.207,75, l'inadempimento di CRC agli obblighi informativi (rispetto ai quali può delinearsi/qualificarsi una responsabilità contrattuale, da ultimo Cass. n. 8178/2025),
l'azzeramento del valore delle azioni nel 2016 a causa della crisi che ha colpito l'istituto di credito, sfociata nella fusione con incorporazione con , chiedendo la restituzione Parte_1
dell'importo investito. In base a tali allegazioni e alla documentazione offerta in comunicazione, ed in forza del generale potere/dovere del giudice ai sensi dell'art. 112 c.p.c. di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda e degli elementi di fatto allegati dalla parte, è chiara la volontà dei ricorrenti di ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'azzeramento di valore dei titoli (cfr. ricorso in primo grado “La violazione degli obblighi informativi (…) in danno agli odierni attori”).
2) Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di la stessa si fonda sulla Controparte_2
circostanza che l'ordine di acquisto oggetto di causa sia stato sottoscritto unicamente da CP_1
, anche se i titoli acquistati sono poi confluiti nel conto deposito cointestato ad entrambi gli
[...] odierni appellati. Anche tale eccezione dev'essere rigettata. Occorre, infatti, osservare che il contratto quadro sulla base del quale sono stati acquistati i titoli oggetto di odierna contestazione è stato sottoscritto da entrambi (gli appellati) e che, pacificamente, i titoli acquistati sono poi confluiti nel conto deposito agli stessi cointestato. Ebbene, considerato che l'oggetto della domanda tende a ripristinare le somme investite nell'acquisto dei titoli oggetto di contestazione, ovvero ad ottenere il risarcimento del danno conseguente a tale azione finanziaria, deve concludersi che legittimati ad agire sono entrambi gli appellati.
3) L'eccezione di prescrizione ribadita dall'appellante è infondata. Premesso che nel caso in esame viene in rilevo la prescrizione ordinaria decennale, stante la pacifica natura contrattuale dell'invocata responsabilità in capo all'intermediario finanziario, non può condividersi l'assunto che il dies a quo inizi a decorrere dalla data di acquisto delle azioni (aprile 2014) dovendo invece tenersi conto del momento in cui si è verificata la lesione del diritto di credito, coincidente nel caso in esame con l'azzeramento del pagina 3 di 7 valore delle azioni (aprile 2016). In ogni caso, gli appellati hanno documentato l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale (p.e.c. del 9.12.2016; p.e.c. del 18.02.2020; ricorso all'AFC del 2020; avvio nel
2023 del giudizio in primo grado).
4, 5, 6 e 9) Tali motivi possono essere trattati congiuntamente.
La “Comunicazione 2009” (ovvero COMUNICAZIONE N. 9019104 DEL 2 MARZO 2009 - CP_3
LIVELLO 3 – REGOLAMENTO INTERMEDIARI IL DOVERE DELL'INTERMEDIARIO DI
COMPORTARSI CON CORRETTEZZA E TRASPARENZA IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DI
PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI) precisa che “Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.
La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati
o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario”.
Tale comunicazione (oggi revocata perché assorbita dalla più stringente normativa comunitaria in materia) ha valore di normativa di attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 T.U.F. e, anche a voler escluderne valore normativo, costituisce atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria, cui gli operatori devono senz'altro attenersi (cfr. Cass. n. 5344/2022: “L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla normazione primaria, essendo incensurabile l'assunto della Corte d'Appello che ha attribuito alla Comunicazione del 2.3.2009, nella parte in cui si ribadisce che la determinazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute
e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola già esistente, come invece assume parte ricorrente”).
Pertanto, può assumersi che le azioni di cui si discute, non essendo quotate su un mercato regolamentato, devono presumersi illiquide, salvo che l'intermediario non dimostri di essersi impegnato al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati volti a proteggere il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise. Tale prova non può ritenersi fornita né integrata dalla perizia prodotta.
La circostanza che il cliente potesse smobilizzare velocemente le azioni, come emerge dalla perizia di parte prodotta, attraverso le aste settimanali effettuate dalla stessa banca con possibilità di vendita dei titoli in un breve lasso di tempo (da alcuni giorni fino ad una settimana) ad un prezzo “in linea con quello medio”, oltre alla possibilità di disinvestimento del titolo agevolata dalla partecipazione della alle aste CP_4
settimanali mediante la movimentazione del c.d. Fondo Acquisto Azioni proprie, non può ritenersi sufficiente in assenza di uno specifico impegno della banca di riacquisto del titolo.
pagina 4 di 7 La garanzia per il cliente derivante dall'impegno al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati non
è infatti equiparabile alla possibilità di vendita del titolo in un mercato chiuso quale è quello delle aste interne della banca, dalla stessa gestite. Anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario, sicché non può parlarsi di prezzo di mercato.
Peraltro, la questione relativa alla illiquidità o meno dei titoli non rileva di per sé, ma in correlazione al fatto che i ricorrenti hanno lamentato la mancata informazione, da parte dell'intermediario, delle caratteristiche delle azioni (anche) rispetto alla loro negoziabilità (cfr. decisione dell' in atti).
Manca, infatti, qualsiasi informazione, in sede di raccolta d'ordine, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni CRC, in quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente.
In riferimento alla violazione dell'art. 21 T.U.F. e degli obblighi informativi, “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento.
Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (Cass. 22/02/2017 n. 4602).
L'appellante ha dedotto di aver assolto ai propri obblighi informativi fornendo un documento sui rischi generali degli investimenti allegato al contratto quadro, l'ordine di acquisto indicante le caratteristiche delle azioni ed il mercato di scambio, la nota informativa di conferma d'ordine, oltre ad altre informative verbali.
Non può ritenersi, in relazione ai documenti citati, che l'intermediario finanziario abbia assolto il proprio onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente delle caratteristiche del prodotto e dei rischi di tale investimento, tenuto conto dello specifico profilo dell'investitore risultante dalla profilazione eseguita (medio-basso).
Il documento informativo generale prodotto non contiene specifiche indicazioni in ordine alla rischiosità dell'investimento, rimandando ai documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento sottoscritti di volta in volta.
Ma la nota informativa allegata all'ordine riporta unicamente nome dell'intestatario, tipo di operazione, numero e data dell'ordine, quantità di azioni acquistate, prezzo e controvalore in euro delle azioni, luogo
“MERCATO AZIONI CARISP C”, senza appunto alcun riferimento alla rischiosità dell'investimento.
L'ordine di acquisto aggiunge che il mercato è “MXA Mercato Azioni Carisp”, senza ulteriori pagina 5 di 7 informazioni.
Tali succinte indicazioni, senza alcuna chiara spiegazione presente nell'ordine e nella nota informativa, non possono ritenersi sufficienti per informare un cliente al dettaglio, con profilo di rischio medio-basso
(cfr. profilo Mifid degli appellati in atti) e senza alcuna pregressa esperienza nell'acquisto di azioni, circa le reali e concrete modalità di negoziazione delle azioni e della possibilità di una successiva agile vendita delle stesse.
Né può ritenersi sufficiente la circostanza che nell'ordinativo sia stata fatta sottoscrivere la specifica autorizzazione dell'operazione di acquisto delle azioni nonostante la preventiva informazione sul conflitto di interesse e sulla non appropriatezza, trattandosi di un adempimento meramente formale che, se può ritenersi adeguato e sufficiente per l'informazione sull'esistenza del conflitto di interesse (trattandosi di un concetto sufficientemente chiaro da comprendere), altrettanto non può dirsi per la “non appropriatezza”.
La mera generica comunicazione della non appropriatezza dell'operazione non corredata da altre informazioni, non è, infatti, idonea ad assicurare al cliente, come invece sarebbe dovuto avvenire operando secondo la prescritta diligenza, un'informazione chiara e trasparente sui rischi insiti nell'operazione, non essendo esplicitati e indicati i motivi della non appropriatezza dell'investimento né
l'effettiva natura del titolo, né, ancora, il significato della liquidabilità del titolo nel “MXA Mercato
Azioni Carisp - MERCATO AZIONI CARISP C”.
7) Accertato l'inadempimento della appellante agli impegni informativi, presunta la sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo ed il pregiudizio (Cass. n. 7905 del 17 aprile 2020), derivante dall'azzeramento di valore delle azioni, in merito alle censure inerenti il quantum debeatur può trovare accoglimento la richiesta di detrarre le somme in concreto incassate (€ 21,60) e quelle che gli appellati avrebbero potuto realizzare aderendo all'OPA scaduta in data 18.05.2018, al prezzo unitario di euro 0,50 per azione (€ 90,50 in totale), in ossequio a quanto stabilito dall'ACF, riquantificando gli importi dovuti in € 3.090,65, anziché gli € 3.202,75 liquidati in sentenza, oltre interessi legali dalla domanda (deposito del ricorso 23.03.2023) al saldo (11.10.2023), come statuito nella sentenza di prime cure (non impugnata su questo punto), così per € 3.175,75. Rispetto all'importo pagato in esecuzione della sentenza (€
4.730,13), detratto l'importo di € 1.457,18 (spese legali liquidate in sentenza) e l'importo di € 3.113,30, residuano, in accoglimento della richiesta di restituzione, € 97,20 oltre interessi legali dall'11.10.2023 al saldo.
8) La richiesta di riformare la sentenza in punto di spese anche del primo grado di giudizio non può trovare accoglimento, stante la sostanziale soccombenza dell'appellante rispetto alle domande svolte dagli appellati. Le spese di questo giudizio possono essere compensate in ragione della parziale (anche se pressoché simbolica) rideterminazione del quantum debeatur.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Ravenna il 25 settembre 2023 n. 653, notificata il 9.10.2023, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del gravame proposto da riforma la Parte_1
sentenza di primo grado rideterminando l'importo oggetto di restituzione in € 3.175,75, e, per l'effetto, condanna e alla restituzione di € € 97,20, oltre interessi Controparte_1 Controparte_2
legali dall'11.10.2023 al saldo;
2. Compensa le spese di lite di questo grado di giudizio.
Ravenna, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 7 di 7