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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1316/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 09/06/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1316/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta man- Parte_1 C.F._1 dato in atti, dall'avv. Laura Pesce (C.F. C.F. , elettivamente do- C.F._2
miciliato presso il suo studio in Maratea (Pz) alla Via Campo, 3
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Fasulo (CF. ), elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio in Potenza al P. le Luigi Rizzo, 12
CONVENUTA
NONCHE' in persona legale rappresentante pro tem- Controparte_2
pore
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: “contratti bancari”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo di avere stipulato con la stessa, un contratto di mutuo Controparte_3
con garanzia ipotecaria, Rep. n. 1393, Racc. n. 654, per Notaio per l'importo di Per_1
€ 80.000,00 da restituire mediante n. 181 rate mensili, dell'importo di € 571,91 cadauna, al tasso annuale contrattuale (TAN) del 3,500%, con tasso di mora contrattuale 7,710%, così calcolato T.A.E.G. 3,71% + 4 punti percentuali.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato, usurato ab origine, lamentando l'usurarietà del tasso complessivo, dato dalla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, così come determinato contrat- tualmente. In particolare, deduceva che il contratto di mutuo de quo era gravato da: usu- ra contrattualizzata, derivante dal superamento del tasso soglia da parte del tasso effetti- vo di mora;
indeterminatezza delle condizioni secondo quanto prescritto dall'art. 1346
c.c.; presenza di un derivato implicito;
tasso variabile basato sul parametro euribor, manipolato al momento della stipula;
nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117 TUB;
usura contrattualizzata per superamento da parte del tasso complessivo del tasso soglia usura. Chiedeva, quindi, l'ammissione di CTU contabile allegando all'atto introduttivo consulenza contabile di parte.
Sulla scorta di tanto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “Accertare e Dichiara- re la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria repertorio n. 1393 e raccol- ta n. 654 per notaio Avv. , sottoscritto in data 12/02/2007, dal sig. Persona_2 [...]
con la filiale di Ma- Pt_1 Controparte_1
ratea (Pz), e ciò per le norme meglio viste e ritenute;
Dichiarare la gratuità del mutuo con garanzia ipotecaria repertorio n. 1393 e raccolta n. 654 per notaio Avv. Per_2
sottoscritto in data 12/02/2007, dal sig. con la
[...] Parte_1 [...]
filiale di Maratea (Pz), ex art. 1815 co. 2 c.c., Controparte_1
e, per l'effetto Condannare la Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., alla compensazione e restituzione delle somme inde- bitamente riscosse, oltre interessi dal fatto al saldo in favore dell'odierno attore;
Ac- certare e Dichiarare che sul contratto di mutuo con garanzia ipotecaria repertorio n.
1393 e raccolta n. 654 per notaio Avv. , sottoscritto in data 12/02/2007 so- Persona_2 no stati rinvenuti interessi usurari pari ad € 22.466,91 o a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
Verificare, in ogni caso, come la
[...]
abbia agito in totale dispregio della Controparte_1
L. 108/96 perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente
2
giudizio alla Procura della Repubblica competente;
Condannare la convenuta
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale da usura finanziaria;
In via subordinata, e nella sola denegata ipotesi di non applicazione della L.108/96 e tutto quanto sopra narrato e dedotto, riconoscere che l'odierno attore è creditore della somma di € 14.047,12 per
l'effetto del ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT;
In estremo subordine riconoscere che il sig. è creditore della somma di € Parte_1
11.234,85, per l'effetto del ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale;
Accer- tare e Dichiarare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in atti, che il sig. è creditore della somma che andrà determinata in Parte_1
corso di causa;
Condannare la Controparte_4
[...
in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento di ogni eventuale danno patrimo- niale, non patrimoniale, morale ed esistenziale subito dal Sig. in con- Parte_1
seguenza degli illeciti addebiti da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice oltre interessi e sva- lutazione monetaria;
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti CP_1 dall'attore in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 e 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;
Condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c.; Condannare in ogni ca- CP_1
so, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distra- zione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria..”
Si costituiva in giudizio la per azioni contestando Controparte_5
l'avversa domanda. In via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per avere ceduto in favore di ex L. 130/99, il Controparte_2
rapporto di credito di cui al contratto di mutuo oggetto del presente giudizio nonché il difetto di legittimazione processuale ad agire di parte attrice. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa attorea, la carenza di allegazioni a sostegno della domanda avanzata, deducendo, in particolare, la piena legittimità del contratto di mutuo, l'assenza di qualsivoglia profilo di usura. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o della titolarità passiva del diritto fatto valere nei confronti della Controparte_6
e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande
[...]
spiegate dall'attore a seguito della intervenuta cessione pro -soluto ex L. 130/1999 dell'intera posizione creditoria;
- In via pregiudiziale e/o preliminare accertare e di- chiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dagli attori giusta la carenza di interes-
3
se ad agire ex art. 100 c.p.c.; - In ogni caso, nel merito, integralmente rigettare ogni domanda attorea. Con condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite da attribuire al sottoscritto difensore antistatario.”
Con provvedimento del 17/01/2018, il GOP, dott.ssa Abagnara, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, autorizzava parte attrice a chiamare in causa il terzo, come da richiesta avanzata nel verbale di udienza del 09/01/2018, fissando nuova udienza per la comparizione delle parti.
Con atto di chiamata in causa del terzo, depositato il 09/02/2018, parte attrice citava in giudizio la Controparte_2
All'udienza del 23/10/2018 il precedente istruttore, dott. Pipola, dichiarava la contuma- cia della ritualmente evocata in giudizio e non costituita, Controparte_2 onerando le parti all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nei con- fronti del terzo chiamato rinviando all'udienza del Controparte_2
13/03/2019 all'esito della quale venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
La causa veniva, quindi, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
Dopo vari rinvii, dettati da differimenti d'ufficio ed esigenze del ruolo, subentrato sul ruolo lo scrivente, rinviava la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni e, suc- cessivamente, con ordinanza del 20/03/2025, a scioglimento della riserva precedente- mente assunta, rinviava all'udienza del 28/04/2025, invitando le parti a dedurre sulla questione sollevata d'ufficio in ordine alla procura speciale conferita da parte attrice al proprio difensore al fine di poter partecipare al procedimento di mediazione, atteso che davanti all'organo di mediazione risultava essere comparsa l'avv. Pesce Laura, in sosti- tuzione dell'attore non risultando, tuttavia, depositata in atti alcuna pro- Parte_1
cura speciale in favore del suddetto avvocato (v. verbale di mediazione del 11/12/2018 depositato da parte attrice in data 11/03/2019).
All'esito della suddetta udienza, rilevato che parte attrice nulla aveva dedotto in ordine alla sollevata questione di procedibilità, la causa, ritenuta matura per la decisione, veni- va rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
09/06/2025.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 09/06/2025, parte attrice depositava procura speciale avente ad oggetto la partecipazione al procedimento mediazione.
4
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti a mezzo deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nei termini che seguono.
Tanto premesso, assume carattere assorbente la questione della procedibilità della do- manda.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento del proce- dimento di mediazione costituisce “condizione di procedibilità della domanda giudizia- le”, motivo per cui il mancato esperimento della stessa vizia irrimediabilmente il pro- cesso, precludendo così l'emanazione di una sentenza di merito.
Tale disciplina, finalizzata a favorire la conciliazione della lite e, di conseguenza, a de- flazionare il contezioso, non pone problemi di natura costituzionale, né risulta lesiva dei precetti di cui alla normativa sovranazionale posta a tutela del diritto di azione e di ac- cesso alla giustizia.
Con sentenza n. 8473 del 27.3.2019 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato e risolto una importante questione giuridica ovvero se nel procedimento di mediazione la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improce- dibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbli- gatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire.
Nel premettere come il successo dell'attività di mediazione sia riposto nel contatto diret- to tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed a trovare una so- luzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzial- mente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, così imponendo alle stesse (o meglio, alla parte che in- tende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale si confida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria.
Ed infatti, l'art. 8 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
Orbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di
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procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”.
In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto stretta- mente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri.
Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.
Deve, quindi, ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di media- zione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico og- getto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previ- sto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Ne deriva che potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Tale conclusione sembra dunque discendere dalla natura sui generis della mediazione e dalla sua peculiare funzione pre-contenziosa, che postulerebbe la partecipazione della parte personalmente sempre e comunque, a meno che non si decida di delegare a terzi tale attività, ma ciò solo previo rispetto della forma solenne, non potendo trovare appli- cazione le regole previste per la normale rappresentanza in tema di negozio giuridico.
Invero, come ha incidentalmente sostenuto la Suprema Corte di Cassazione con la sen- tenza n. 8473/19, si profila la necessità della partecipazione personale della parte (quan- tomeno al primo incontro) al fine di ritenere verificata la condizione di procedibilità, stabilendo che "sia l'argomento letterale - il testo dell'art.
8 - che l'argomento sistemati- co (…) depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbli- gatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgi- mento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla pos- sibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione”.
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In altri termini, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è escluso dalla legge, è necessario il conferimento di una procura speciale sostanziale (il conferimento del potere di parteci- pare in sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura al- le liti autenticabili direttamente dal difensore).
La rappresentanza in oggetto ha natura negoziale e non processuale e, quindi, il rappre- sentato dovrà conferire adeguata procura “ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti” precisando, altresì, che “solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi.” (cfr. Trib.
Cassino, sent. 03/04/2017, n. 443).
Al fine di non incappare nell'eccezione di improcedibilità è insufficiente una procura speciale sostanziale da parte del cliente in favore del proprio avvocato, che non sia stata altresì autenticata da notaio (cfr. sentenza n. 393/2022 del Tribunale di Genova).
Tanto premesso, passando all'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio, da quanto depositato in atti risulta inequivocabilmente che non è comparsa innanzi all'organismo di mediazione la parte personalmente, né altro soggetto munito di apposi- ta procura speciale notarile cosicché la condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento del procedimento di mediazione de qua deve considerarsi non avvera- ta.
Occorre, altresì, rilevare che parte attrice non ha provveduto al deposito della suddetta procura nel termine assegnato, provvedendo al suddetto deposito solo tardivamente, in concomitanza con l'udienza fissata per la discussione e la decisione. Ad ogni modo, a ben vedere, la procura speciale versata in atti dall'attore appare priva dei requisiti ri- chiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata non essendo la stessa autenticata né da no- taio né, per quel che rileva, dallo stesso procuratore.
Pertanto, alla luce di quanto argomentato, dalle allegazioni di parte risulta evidente che parte attrice non ha correttamente adempiuto alle incombenze a lei spettanti con l'effetto che la domanda deve essere dichiarata improcedibile, ritenuta non soddisfatta la condi- zione di procedibilità dell'avvio della mediazione, ex art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
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Le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti costituite, e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei parametri minimi tenuto conto della pronuncia in rito.
Nessuna statuizione occorre adottare in punto di spese con riferimento alla posizione processuale di stante la sua contumacia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda proposta da Parte_1
- condanna a rimborsare alla convenuta Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi pro- fessionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Rosa Fasulo, dichiaratasi antistataria;
- nulla per le spese in favore di Controparte_2
Così deciso in Lagonegro, il 13/06/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 09/06/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1316/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta man- Parte_1 C.F._1 dato in atti, dall'avv. Laura Pesce (C.F. C.F. , elettivamente do- C.F._2
miciliato presso il suo studio in Maratea (Pz) alla Via Campo, 3
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Fasulo (CF. ), elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio in Potenza al P. le Luigi Rizzo, 12
CONVENUTA
NONCHE' in persona legale rappresentante pro tem- Controparte_2
pore
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: “contratti bancari”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo di avere stipulato con la stessa, un contratto di mutuo Controparte_3
con garanzia ipotecaria, Rep. n. 1393, Racc. n. 654, per Notaio per l'importo di Per_1
€ 80.000,00 da restituire mediante n. 181 rate mensili, dell'importo di € 571,91 cadauna, al tasso annuale contrattuale (TAN) del 3,500%, con tasso di mora contrattuale 7,710%, così calcolato T.A.E.G. 3,71% + 4 punti percentuali.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato, usurato ab origine, lamentando l'usurarietà del tasso complessivo, dato dalla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, così come determinato contrat- tualmente. In particolare, deduceva che il contratto di mutuo de quo era gravato da: usu- ra contrattualizzata, derivante dal superamento del tasso soglia da parte del tasso effetti- vo di mora;
indeterminatezza delle condizioni secondo quanto prescritto dall'art. 1346
c.c.; presenza di un derivato implicito;
tasso variabile basato sul parametro euribor, manipolato al momento della stipula;
nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117 TUB;
usura contrattualizzata per superamento da parte del tasso complessivo del tasso soglia usura. Chiedeva, quindi, l'ammissione di CTU contabile allegando all'atto introduttivo consulenza contabile di parte.
Sulla scorta di tanto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “Accertare e Dichiara- re la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria repertorio n. 1393 e raccol- ta n. 654 per notaio Avv. , sottoscritto in data 12/02/2007, dal sig. Persona_2 [...]
con la filiale di Ma- Pt_1 Controparte_1
ratea (Pz), e ciò per le norme meglio viste e ritenute;
Dichiarare la gratuità del mutuo con garanzia ipotecaria repertorio n. 1393 e raccolta n. 654 per notaio Avv. Per_2
sottoscritto in data 12/02/2007, dal sig. con la
[...] Parte_1 [...]
filiale di Maratea (Pz), ex art. 1815 co. 2 c.c., Controparte_1
e, per l'effetto Condannare la Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., alla compensazione e restituzione delle somme inde- bitamente riscosse, oltre interessi dal fatto al saldo in favore dell'odierno attore;
Ac- certare e Dichiarare che sul contratto di mutuo con garanzia ipotecaria repertorio n.
1393 e raccolta n. 654 per notaio Avv. , sottoscritto in data 12/02/2007 so- Persona_2 no stati rinvenuti interessi usurari pari ad € 22.466,91 o a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
Verificare, in ogni caso, come la
[...]
abbia agito in totale dispregio della Controparte_1
L. 108/96 perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente
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giudizio alla Procura della Repubblica competente;
Condannare la convenuta
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale da usura finanziaria;
In via subordinata, e nella sola denegata ipotesi di non applicazione della L.108/96 e tutto quanto sopra narrato e dedotto, riconoscere che l'odierno attore è creditore della somma di € 14.047,12 per
l'effetto del ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT;
In estremo subordine riconoscere che il sig. è creditore della somma di € Parte_1
11.234,85, per l'effetto del ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale;
Accer- tare e Dichiarare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in atti, che il sig. è creditore della somma che andrà determinata in Parte_1
corso di causa;
Condannare la Controparte_4
[...
in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento di ogni eventuale danno patrimo- niale, non patrimoniale, morale ed esistenziale subito dal Sig. in con- Parte_1
seguenza degli illeciti addebiti da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice oltre interessi e sva- lutazione monetaria;
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti CP_1 dall'attore in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 e 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;
Condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c.; Condannare in ogni ca- CP_1
so, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distra- zione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria..”
Si costituiva in giudizio la per azioni contestando Controparte_5
l'avversa domanda. In via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per avere ceduto in favore di ex L. 130/99, il Controparte_2
rapporto di credito di cui al contratto di mutuo oggetto del presente giudizio nonché il difetto di legittimazione processuale ad agire di parte attrice. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa attorea, la carenza di allegazioni a sostegno della domanda avanzata, deducendo, in particolare, la piena legittimità del contratto di mutuo, l'assenza di qualsivoglia profilo di usura. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o della titolarità passiva del diritto fatto valere nei confronti della Controparte_6
e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande
[...]
spiegate dall'attore a seguito della intervenuta cessione pro -soluto ex L. 130/1999 dell'intera posizione creditoria;
- In via pregiudiziale e/o preliminare accertare e di- chiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dagli attori giusta la carenza di interes-
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se ad agire ex art. 100 c.p.c.; - In ogni caso, nel merito, integralmente rigettare ogni domanda attorea. Con condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite da attribuire al sottoscritto difensore antistatario.”
Con provvedimento del 17/01/2018, il GOP, dott.ssa Abagnara, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, autorizzava parte attrice a chiamare in causa il terzo, come da richiesta avanzata nel verbale di udienza del 09/01/2018, fissando nuova udienza per la comparizione delle parti.
Con atto di chiamata in causa del terzo, depositato il 09/02/2018, parte attrice citava in giudizio la Controparte_2
All'udienza del 23/10/2018 il precedente istruttore, dott. Pipola, dichiarava la contuma- cia della ritualmente evocata in giudizio e non costituita, Controparte_2 onerando le parti all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nei con- fronti del terzo chiamato rinviando all'udienza del Controparte_2
13/03/2019 all'esito della quale venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
La causa veniva, quindi, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
Dopo vari rinvii, dettati da differimenti d'ufficio ed esigenze del ruolo, subentrato sul ruolo lo scrivente, rinviava la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni e, suc- cessivamente, con ordinanza del 20/03/2025, a scioglimento della riserva precedente- mente assunta, rinviava all'udienza del 28/04/2025, invitando le parti a dedurre sulla questione sollevata d'ufficio in ordine alla procura speciale conferita da parte attrice al proprio difensore al fine di poter partecipare al procedimento di mediazione, atteso che davanti all'organo di mediazione risultava essere comparsa l'avv. Pesce Laura, in sosti- tuzione dell'attore non risultando, tuttavia, depositata in atti alcuna pro- Parte_1
cura speciale in favore del suddetto avvocato (v. verbale di mediazione del 11/12/2018 depositato da parte attrice in data 11/03/2019).
All'esito della suddetta udienza, rilevato che parte attrice nulla aveva dedotto in ordine alla sollevata questione di procedibilità, la causa, ritenuta matura per la decisione, veni- va rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
09/06/2025.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 09/06/2025, parte attrice depositava procura speciale avente ad oggetto la partecipazione al procedimento mediazione.
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All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti a mezzo deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nei termini che seguono.
Tanto premesso, assume carattere assorbente la questione della procedibilità della do- manda.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento del proce- dimento di mediazione costituisce “condizione di procedibilità della domanda giudizia- le”, motivo per cui il mancato esperimento della stessa vizia irrimediabilmente il pro- cesso, precludendo così l'emanazione di una sentenza di merito.
Tale disciplina, finalizzata a favorire la conciliazione della lite e, di conseguenza, a de- flazionare il contezioso, non pone problemi di natura costituzionale, né risulta lesiva dei precetti di cui alla normativa sovranazionale posta a tutela del diritto di azione e di ac- cesso alla giustizia.
Con sentenza n. 8473 del 27.3.2019 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato e risolto una importante questione giuridica ovvero se nel procedimento di mediazione la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improce- dibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbli- gatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire.
Nel premettere come il successo dell'attività di mediazione sia riposto nel contatto diret- to tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed a trovare una so- luzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzial- mente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, così imponendo alle stesse (o meglio, alla parte che in- tende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale si confida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria.
Ed infatti, l'art. 8 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
Orbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di
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procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”.
In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto stretta- mente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri.
Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.
Deve, quindi, ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di media- zione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico og- getto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previ- sto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Ne deriva che potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Tale conclusione sembra dunque discendere dalla natura sui generis della mediazione e dalla sua peculiare funzione pre-contenziosa, che postulerebbe la partecipazione della parte personalmente sempre e comunque, a meno che non si decida di delegare a terzi tale attività, ma ciò solo previo rispetto della forma solenne, non potendo trovare appli- cazione le regole previste per la normale rappresentanza in tema di negozio giuridico.
Invero, come ha incidentalmente sostenuto la Suprema Corte di Cassazione con la sen- tenza n. 8473/19, si profila la necessità della partecipazione personale della parte (quan- tomeno al primo incontro) al fine di ritenere verificata la condizione di procedibilità, stabilendo che "sia l'argomento letterale - il testo dell'art.
8 - che l'argomento sistemati- co (…) depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbli- gatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgi- mento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla pos- sibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione”.
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In altri termini, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è escluso dalla legge, è necessario il conferimento di una procura speciale sostanziale (il conferimento del potere di parteci- pare in sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura al- le liti autenticabili direttamente dal difensore).
La rappresentanza in oggetto ha natura negoziale e non processuale e, quindi, il rappre- sentato dovrà conferire adeguata procura “ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti” precisando, altresì, che “solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi.” (cfr. Trib.
Cassino, sent. 03/04/2017, n. 443).
Al fine di non incappare nell'eccezione di improcedibilità è insufficiente una procura speciale sostanziale da parte del cliente in favore del proprio avvocato, che non sia stata altresì autenticata da notaio (cfr. sentenza n. 393/2022 del Tribunale di Genova).
Tanto premesso, passando all'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio, da quanto depositato in atti risulta inequivocabilmente che non è comparsa innanzi all'organismo di mediazione la parte personalmente, né altro soggetto munito di apposi- ta procura speciale notarile cosicché la condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento del procedimento di mediazione de qua deve considerarsi non avvera- ta.
Occorre, altresì, rilevare che parte attrice non ha provveduto al deposito della suddetta procura nel termine assegnato, provvedendo al suddetto deposito solo tardivamente, in concomitanza con l'udienza fissata per la discussione e la decisione. Ad ogni modo, a ben vedere, la procura speciale versata in atti dall'attore appare priva dei requisiti ri- chiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata non essendo la stessa autenticata né da no- taio né, per quel che rileva, dallo stesso procuratore.
Pertanto, alla luce di quanto argomentato, dalle allegazioni di parte risulta evidente che parte attrice non ha correttamente adempiuto alle incombenze a lei spettanti con l'effetto che la domanda deve essere dichiarata improcedibile, ritenuta non soddisfatta la condi- zione di procedibilità dell'avvio della mediazione, ex art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
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Le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti costituite, e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei parametri minimi tenuto conto della pronuncia in rito.
Nessuna statuizione occorre adottare in punto di spese con riferimento alla posizione processuale di stante la sua contumacia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda proposta da Parte_1
- condanna a rimborsare alla convenuta Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi pro- fessionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Rosa Fasulo, dichiaratasi antistataria;
- nulla per le spese in favore di Controparte_2
Così deciso in Lagonegro, il 13/06/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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