Art. 3.
Apposita commissione nominata dal Ministro per le finanze, composta dai seguenti ufficiale del Corpo:
un ufficiale generale, presidente;
due colonnelli, membri;
due tenenti colonnelli o maggiori, membri, dei quali quello con minor grado o meno anziano funge da segretario;
procede all'accertamento dei requisiti ed alla formazione della graduatoria degli idonei del concorso in base alla valutazione dei titoli a norma della presente legge e del bando relativo.
I titoli da valutare sono i seguenti:
a) titoli di studio;
b) benemerenze di guerra, costituite da:
ricompense al valor militare;
avanzamenti per merito di guerra;
ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
d) ricompense al valor civile.
La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Ministro per le finanze.
Apposita commissione nominata dal Ministro per le finanze, composta dai seguenti ufficiale del Corpo:
un ufficiale generale, presidente;
due colonnelli, membri;
due tenenti colonnelli o maggiori, membri, dei quali quello con minor grado o meno anziano funge da segretario;
procede all'accertamento dei requisiti ed alla formazione della graduatoria degli idonei del concorso in base alla valutazione dei titoli a norma della presente legge e del bando relativo.
I titoli da valutare sono i seguenti:
a) titoli di studio;
b) benemerenze di guerra, costituite da:
ricompense al valor militare;
avanzamenti per merito di guerra;
ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
d) ricompense al valor civile.
La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Ministro per le finanze.