Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1948, n. 1579
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 febbraio 1949
Art. 3.
Apposita commissione nominata dal Ministro per le finanze, composta dai seguenti ufficiale del Corpo:
un ufficiale generale, presidente;
due colonnelli, membri;
due tenenti colonnelli o maggiori, membri, dei quali quello con minor grado o meno anziano funge da segretario;
procede all'accertamento dei requisiti ed alla formazione della graduatoria degli idonei del concorso in base alla valutazione dei titoli a norma della presente legge e del bando relativo.
I titoli da valutare sono i seguenti:
a) titoli di studio;
b) benemerenze di guerra, costituite da:
ricompense al valor militare;
avanzamenti per merito di guerra;
ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
d) ricompense al valor civile.
La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Ministro per le finanze.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1949