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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2024, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 5/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 171 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma - Via Parte_1
Antonio Bertoloni n. 1/ - Palazzina “G” presso l'avv. Claudio Rizzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente in riassunzione
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Controparte_1
Rienzo, n. 69, nello studio dell'avv. Bruno Del Vecchio che la assiste, rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Silvia Altea in virtù di procura in atti
Resistente in riassunzione
Oggetto: riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro n. 31148/2022 depositata in cancelleria il 21 ottobre 2022.
Conclusioni dell'appellante come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte Con il ricorso in riassunzione ha chiesto alla Corte d'Appello di Roma
– Sezione Lavoro, affinchè, << respinta ogni diversa e contraria istanza od eccezione…così voglia provvedere, in danno della signora Controparte_1
….in accoglimento delle conclusioni formulate nei precedenti gradi di giudizio, e alla luce della decisione come sopra adottata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31148/2022 del 21/10/2022: riformare integralmente l'impugnata sentenza di primo grado n. 10227/2014 del
Tribunale del Lavoro di Roma e, per l'effetto: accogliere le conclusioni tutte rassegnate in prima istanza dall'odierna appellante come appresso ribadite: dichiarare nullo, improcedibile e/o inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio proposto da in danno della Controparte_1 Parte_1
ovvero, in subordine e salvo gravame, rigettare nel merito tutte
[...] le domande proposte col ricorso medesimo da nei Controparte_1 confronti della in quanto totalmente Parte_1 infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di supporto probatorio, per le ragioni tutte sopra elencate, o per quelle diverse ritenute di giustizia;
condannare la signora a restituire alla Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, la somma
[...] corrisposta all'esito della sentenza di primo grado n. 10227/2014 del
Tribunale del Lavoro di Roma, pari – al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di legge – all'importo di Euro 186.694,60, o al diverso importo – maggiore o minore - ritenuto di giustizia, in quanto indebitamente pagata alla controparte solo per effetto della provvisoria esecutorietà della suddetta sentenza di primo grado;
condannare la signora a corrispondere alla in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentate pro tempore, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla suddetta somma, nella misura di legge, con decorrenza dal giorno del suddetto pagamento (20 febbraio 2015) fino all'effettivo soddisfo.
Si è costituita così concludendo: < Controparte_1
Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e, comunque, respingere integralmente il ricorso in appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n.
[...]
10227/2010 pubblicata in data 11 novembre 2014, e confermare, pertanto, la medesima sentenza per tutte le ragioni esposte nella motivazione del presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre i.v.a. e c.a. ai sensi del D.M. 20 luglio 2012 n. 140>>. Le Parti hanno trovato un'intesa conciliativa che ha previsto la reciproca rinuncia di tutti i Giudizi in essere, compreso il presente.
In particolare, con il predetto verbale depositato in via telematica il 18.11.2024 e l'8.11.2024, al punto 3, lettera b), Parte_1
parte ricorrente in riassunzione, ha rinunciato “… agli atti e all'azione
[...]
e, quindi, a coltivare ulteriormente il giudizio di riassunzione avanti alla Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, n.r.g. 171/2023 di cui alla lettera e) delle premesse….” Le Parti, quindi: “…si impegnano a depositare, entro il 10 novembre 2024, copia del presente verbale di conciliazione nel suddetto giudizio di appello, con concorde richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate…” All'udienza di discussione fissata per la data del 28.11.2024 le parti non sono comparse. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
Prevale la causa di estinzione processuale. Trova applicazione l'art. 181, comma 1, c.p.c., per cui deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass.
n. 6326 del 5 maggio 2001). L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed
è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno
2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 28.11.2024 che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Stante la intervenuta risoluzione delle controversie con accordo conciliativo le spese possone essere compensate, in aderenza alle previsioni del relativo verbale.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Spese di tutti i gradi compensate.
Roma, 5.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 5/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 171 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma - Via Parte_1
Antonio Bertoloni n. 1/ - Palazzina “G” presso l'avv. Claudio Rizzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente in riassunzione
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Controparte_1
Rienzo, n. 69, nello studio dell'avv. Bruno Del Vecchio che la assiste, rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Silvia Altea in virtù di procura in atti
Resistente in riassunzione
Oggetto: riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro n. 31148/2022 depositata in cancelleria il 21 ottobre 2022.
Conclusioni dell'appellante come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte Con il ricorso in riassunzione ha chiesto alla Corte d'Appello di Roma
– Sezione Lavoro, affinchè, << respinta ogni diversa e contraria istanza od eccezione…così voglia provvedere, in danno della signora Controparte_1
….in accoglimento delle conclusioni formulate nei precedenti gradi di giudizio, e alla luce della decisione come sopra adottata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31148/2022 del 21/10/2022: riformare integralmente l'impugnata sentenza di primo grado n. 10227/2014 del
Tribunale del Lavoro di Roma e, per l'effetto: accogliere le conclusioni tutte rassegnate in prima istanza dall'odierna appellante come appresso ribadite: dichiarare nullo, improcedibile e/o inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio proposto da in danno della Controparte_1 Parte_1
ovvero, in subordine e salvo gravame, rigettare nel merito tutte
[...] le domande proposte col ricorso medesimo da nei Controparte_1 confronti della in quanto totalmente Parte_1 infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di supporto probatorio, per le ragioni tutte sopra elencate, o per quelle diverse ritenute di giustizia;
condannare la signora a restituire alla Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, la somma
[...] corrisposta all'esito della sentenza di primo grado n. 10227/2014 del
Tribunale del Lavoro di Roma, pari – al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di legge – all'importo di Euro 186.694,60, o al diverso importo – maggiore o minore - ritenuto di giustizia, in quanto indebitamente pagata alla controparte solo per effetto della provvisoria esecutorietà della suddetta sentenza di primo grado;
condannare la signora a corrispondere alla in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentate pro tempore, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla suddetta somma, nella misura di legge, con decorrenza dal giorno del suddetto pagamento (20 febbraio 2015) fino all'effettivo soddisfo.
Si è costituita così concludendo: < Controparte_1
Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e, comunque, respingere integralmente il ricorso in appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n.
[...]
10227/2010 pubblicata in data 11 novembre 2014, e confermare, pertanto, la medesima sentenza per tutte le ragioni esposte nella motivazione del presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre i.v.a. e c.a. ai sensi del D.M. 20 luglio 2012 n. 140>>. Le Parti hanno trovato un'intesa conciliativa che ha previsto la reciproca rinuncia di tutti i Giudizi in essere, compreso il presente.
In particolare, con il predetto verbale depositato in via telematica il 18.11.2024 e l'8.11.2024, al punto 3, lettera b), Parte_1
parte ricorrente in riassunzione, ha rinunciato “… agli atti e all'azione
[...]
e, quindi, a coltivare ulteriormente il giudizio di riassunzione avanti alla Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, n.r.g. 171/2023 di cui alla lettera e) delle premesse….” Le Parti, quindi: “…si impegnano a depositare, entro il 10 novembre 2024, copia del presente verbale di conciliazione nel suddetto giudizio di appello, con concorde richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate…” All'udienza di discussione fissata per la data del 28.11.2024 le parti non sono comparse. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
Prevale la causa di estinzione processuale. Trova applicazione l'art. 181, comma 1, c.p.c., per cui deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass.
n. 6326 del 5 maggio 2001). L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed
è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno
2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 28.11.2024 che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Stante la intervenuta risoluzione delle controversie con accordo conciliativo le spese possone essere compensate, in aderenza alle previsioni del relativo verbale.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Spese di tutti i gradi compensate.
Roma, 5.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa