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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3717 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 04/03/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3717/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente l'avv. Marilena Parte_1
Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente , e l'avv. Patrizia Fonte, per CP_1 delega dell'avv. Vera Artimagnella, per parte resistente . Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Taccone impugna e contesta il dedotto avversario e rileva la nullità delle notifiche come prodotte in atti. L'avv. Fonte insiste in comparsa con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del difensore distrattario.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3717/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 7 (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/01/1972, elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_1
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 2/B, presso lo studio dell'avv. Vera Artimagnella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, come autorizzato Controparte_4
da procura speciale autenticata dal notaio dott. di Roma - rep. n. 181515, racc. n. Persona_2
12772 del 25.07.2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento n. 094 2024 90147551 53/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni 2016 – 2017, afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
di dichiarare la inefficacia esecutiva della intimazione di pagamento n. 094 2024 90147551 53/000 in relazione ai contributi previdenziali oggetto di domanda giudiziale;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 2 di 7 Parte resistente chiede, preliminarmente, di ordinare l'integrazione del contraddittorio con la CP_1
di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di CP_5
spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare Controparte_6
l'inammissibilità del presente ricorso per violazione dell'art. 24 D.Lgs n. 46/99; in via ulteriormente preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per i motivi di cui alla memoria CP_7
di costituzione;
di dichiarare la regolarità e la legittimità dell'AVI opposto, intimazione che non potrà, in ogni caso, essere annullata integralmente, stante che la stessa sottende anche atti non oggetto di contestazione in questa sede;
di dichiarare che il credito azionato, non si è prescritto e che, pertanto, le relative somme sono tutt'oggi dovute;
di dichiarare la legittimità e la regolarità dell'attività posta in essere dall' per il recupero coattivo del credito de quo Controparte_8
e conseguentemente dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità
e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese;
comunque, di rigettare le domande della parte ricorrente, siccome infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249014755153/000, notificata il 5.11.2024, limitatamente agli avvisi di addebito:
1. n. 394 2017 0001747615 000, presuntivamente notificato il 10.10.2017, afferente contributi
IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2016, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2. n. 394 2018 0001122167 000, presuntivamente notificato il 19.06.2018, afferente contributi
IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2017, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito, sia con decorrenza dalla data in cui l contributo era dovuto, sia con decorrenza dalla data indicata quale notifica degli avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Pag. 3 di 7 Si è costituita anche l' ed ha eccepito la decadenza dall'azione ex Controparte_2
art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, la sua carenza di legittimazione passiva, l'interruzione dei termini di prescrizione a mezzo delle intimazioni di pagamento n. 09420209003509711000, notificata a mezzo PEC il 20.02.2020, e n. 09420229000387907000, notificata a mezzo PEC l'01.03.2022, n.
09420239002683669000, notificata a mezzo PEC il 23.06.2023; del PFA n.
09480202200000283000, notificato a mezzo PEC il 12.10.202; dei PPT n.
09484202200001462001, n. 09484202200001463001 e n. 09484202200001464001, notificati a mezzo PEC il 28.10.2022, la sospensione legale, la decorrenza ex art. 2935 cc
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dalla data del versamento dei contributi, e ex art. 615 cpc, essendo è stata proposta, avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla
Giurisprudenza, all'atto di precetto, per far valere l'estinzione dell'obbligo di pagamento, che impedisce al creditore di agire esecutivamente, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dalla data in cui l'avviso di addebito risulta notificato.
L'opposizione ex art. 24 citato va proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del titolo esecutivo mentre l'opposizione ex art. 615 cpc non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, nella fase della riscossione del credito, applicabile alla fattispecie in esame fino alla data del 12 gennaio 2025, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata anche nella fase della riscossione del credito, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito.
Non è configurabile la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nell'impugnazione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Pag. 4 di 7 Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
Passando ad esaminare l'azione ex art. 24 citato e la documentazione depositata dall' , si rileva CP_1
che gli avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo PEC.
Il comma 7, dell'art. 7 quater, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016, ha disposto che “Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017”
Il comma 6 prevede che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Il predetto comma 6 prevede pure che “Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.L.gs n. 546/1992, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per
Pag. 5 di 7 conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'
[...]
”. CP_2
L'art. 5 del D.L. n. 179/2012, prevede che “l'obbligo di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. n.
185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, come modificato dall'art. 37 del
D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.35/2012, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societari”.
Lo stesso art. 5 prevede pure che “Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020”.
Da tale data, per rendere effettivo tale obbligo, è prevista l'applicazione di una sanzione per coloro che non si adeguano al disposto normativo.
La comunicazione dell'indirizzo PEC all'ufficio del registro delle imprese è indispensabile per la formazione del registro INIPEC, poiché, come previsto dall'art. 6 bis del D.L.gs n. 82/2005, esso
“è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, del D.L. n. 185/2008”.
Da quanto precede si deduce che è onere del notificante, fino alla data del 1° ottobre 2020, indicare il registro da cui è stata estratta la PEC del destinatario dell'atto da notificare mentre, con l'obbligatorietà della comunicazione della PEC, a decorrere dal 1° ottobre 2020, la stessa si presume estratta dal registro INIPEC, per cui è onere del destinatario provare che la PEC risultante dal suddetto registro è diversa da quella utilizzata dal notificante.
Alla luce delle su esposte motivazioni, non risulta in atti il registro da cui è stata estratta la pec utilizzata per la notifica degli avvisi di addebito, nelle date del 10 ottobre 2017 e 19 giugno 2018, né risulta che il destinatario abbia autorizzato la notifica ad un indirizzo non presente nel registro
INIPEC.
La notifica degli avvisi di addebito non può, dunque, ritenersi validamente effettuata.
L'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è, comunque, inammissibile poiché proposta oltre 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta che li conteneva.
Va esaminata, dunque, l'eccezione di prescrizione a decorrere dalla data indicata, nell'intimazione di pagamento opposta, come notifica degli avvisi di addebito sopra indicati.
Non considerando la notifica a mezzo pec del 20 febbraio 2020, essendo priva dell'attestazione del registro dal quale è stata estratto l'indirizzo PEC, alla data del 1° marzo 2022, di notifica dell' intimazione di pagamento n. 094 2022 90003879 07/000, allegata alla costituzione in giudizio
Pag. 6 di 7 dell' , che ha intimato il pagamento delle somme portate dagli Controparte_2
avvisi di addebito n. 394 2017 0001747615 000, notificato il 10.10.2017, afferente contributi IVS
Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2016, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, di €. 4.672,33, e n. 394 2018 0001122167 000, CP_1
notificato il 19.06.2018, afferente contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2017, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, di CP_1
€. 3.432,02, il termine quinquennale di prescrizione non né maturato, così come non è maturata a decorrere dal 1° marzo 2022 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
La notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento avvenuta il 1° marzo 2022 si considera validamente eseguita non risultando che l'indirizzo di destinazione non è quello presente nel registro INIPEC, il cui onere della prova, grava, questa volta, sul destinatario.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando il valore della causa indicato in ricorso, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della Parte_1
parte resistente, , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore.
Palmi, 4 marzo 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 04/03/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3717/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente l'avv. Marilena Parte_1
Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente , e l'avv. Patrizia Fonte, per CP_1 delega dell'avv. Vera Artimagnella, per parte resistente . Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Taccone impugna e contesta il dedotto avversario e rileva la nullità delle notifiche come prodotte in atti. L'avv. Fonte insiste in comparsa con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del difensore distrattario.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3717/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 7 (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/01/1972, elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_1
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 2/B, presso lo studio dell'avv. Vera Artimagnella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, come autorizzato Controparte_4
da procura speciale autenticata dal notaio dott. di Roma - rep. n. 181515, racc. n. Persona_2
12772 del 25.07.2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento n. 094 2024 90147551 53/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni 2016 – 2017, afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
di dichiarare la inefficacia esecutiva della intimazione di pagamento n. 094 2024 90147551 53/000 in relazione ai contributi previdenziali oggetto di domanda giudiziale;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 2 di 7 Parte resistente chiede, preliminarmente, di ordinare l'integrazione del contraddittorio con la CP_1
di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di CP_5
spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare Controparte_6
l'inammissibilità del presente ricorso per violazione dell'art. 24 D.Lgs n. 46/99; in via ulteriormente preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per i motivi di cui alla memoria CP_7
di costituzione;
di dichiarare la regolarità e la legittimità dell'AVI opposto, intimazione che non potrà, in ogni caso, essere annullata integralmente, stante che la stessa sottende anche atti non oggetto di contestazione in questa sede;
di dichiarare che il credito azionato, non si è prescritto e che, pertanto, le relative somme sono tutt'oggi dovute;
di dichiarare la legittimità e la regolarità dell'attività posta in essere dall' per il recupero coattivo del credito de quo Controparte_8
e conseguentemente dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità
e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese;
comunque, di rigettare le domande della parte ricorrente, siccome infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249014755153/000, notificata il 5.11.2024, limitatamente agli avvisi di addebito:
1. n. 394 2017 0001747615 000, presuntivamente notificato il 10.10.2017, afferente contributi
IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2016, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2. n. 394 2018 0001122167 000, presuntivamente notificato il 19.06.2018, afferente contributi
IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2017, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito, sia con decorrenza dalla data in cui l contributo era dovuto, sia con decorrenza dalla data indicata quale notifica degli avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Pag. 3 di 7 Si è costituita anche l' ed ha eccepito la decadenza dall'azione ex Controparte_2
art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, la sua carenza di legittimazione passiva, l'interruzione dei termini di prescrizione a mezzo delle intimazioni di pagamento n. 09420209003509711000, notificata a mezzo PEC il 20.02.2020, e n. 09420229000387907000, notificata a mezzo PEC l'01.03.2022, n.
09420239002683669000, notificata a mezzo PEC il 23.06.2023; del PFA n.
09480202200000283000, notificato a mezzo PEC il 12.10.202; dei PPT n.
09484202200001462001, n. 09484202200001463001 e n. 09484202200001464001, notificati a mezzo PEC il 28.10.2022, la sospensione legale, la decorrenza ex art. 2935 cc
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dalla data del versamento dei contributi, e ex art. 615 cpc, essendo è stata proposta, avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla
Giurisprudenza, all'atto di precetto, per far valere l'estinzione dell'obbligo di pagamento, che impedisce al creditore di agire esecutivamente, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dalla data in cui l'avviso di addebito risulta notificato.
L'opposizione ex art. 24 citato va proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del titolo esecutivo mentre l'opposizione ex art. 615 cpc non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, nella fase della riscossione del credito, applicabile alla fattispecie in esame fino alla data del 12 gennaio 2025, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata anche nella fase della riscossione del credito, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito.
Non è configurabile la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nell'impugnazione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Pag. 4 di 7 Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
Passando ad esaminare l'azione ex art. 24 citato e la documentazione depositata dall' , si rileva CP_1
che gli avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo PEC.
Il comma 7, dell'art. 7 quater, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016, ha disposto che “Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017”
Il comma 6 prevede che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Il predetto comma 6 prevede pure che “Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.L.gs n. 546/1992, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per
Pag. 5 di 7 conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'
[...]
”. CP_2
L'art. 5 del D.L. n. 179/2012, prevede che “l'obbligo di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. n.
185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, come modificato dall'art. 37 del
D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.35/2012, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societari”.
Lo stesso art. 5 prevede pure che “Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020”.
Da tale data, per rendere effettivo tale obbligo, è prevista l'applicazione di una sanzione per coloro che non si adeguano al disposto normativo.
La comunicazione dell'indirizzo PEC all'ufficio del registro delle imprese è indispensabile per la formazione del registro INIPEC, poiché, come previsto dall'art. 6 bis del D.L.gs n. 82/2005, esso
“è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, del D.L. n. 185/2008”.
Da quanto precede si deduce che è onere del notificante, fino alla data del 1° ottobre 2020, indicare il registro da cui è stata estratta la PEC del destinatario dell'atto da notificare mentre, con l'obbligatorietà della comunicazione della PEC, a decorrere dal 1° ottobre 2020, la stessa si presume estratta dal registro INIPEC, per cui è onere del destinatario provare che la PEC risultante dal suddetto registro è diversa da quella utilizzata dal notificante.
Alla luce delle su esposte motivazioni, non risulta in atti il registro da cui è stata estratta la pec utilizzata per la notifica degli avvisi di addebito, nelle date del 10 ottobre 2017 e 19 giugno 2018, né risulta che il destinatario abbia autorizzato la notifica ad un indirizzo non presente nel registro
INIPEC.
La notifica degli avvisi di addebito non può, dunque, ritenersi validamente effettuata.
L'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è, comunque, inammissibile poiché proposta oltre 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta che li conteneva.
Va esaminata, dunque, l'eccezione di prescrizione a decorrere dalla data indicata, nell'intimazione di pagamento opposta, come notifica degli avvisi di addebito sopra indicati.
Non considerando la notifica a mezzo pec del 20 febbraio 2020, essendo priva dell'attestazione del registro dal quale è stata estratto l'indirizzo PEC, alla data del 1° marzo 2022, di notifica dell' intimazione di pagamento n. 094 2022 90003879 07/000, allegata alla costituzione in giudizio
Pag. 6 di 7 dell' , che ha intimato il pagamento delle somme portate dagli Controparte_2
avvisi di addebito n. 394 2017 0001747615 000, notificato il 10.10.2017, afferente contributi IVS
Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2016, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, di €. 4.672,33, e n. 394 2018 0001122167 000, CP_1
notificato il 19.06.2018, afferente contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2017, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, di CP_1
€. 3.432,02, il termine quinquennale di prescrizione non né maturato, così come non è maturata a decorrere dal 1° marzo 2022 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
La notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento avvenuta il 1° marzo 2022 si considera validamente eseguita non risultando che l'indirizzo di destinazione non è quello presente nel registro INIPEC, il cui onere della prova, grava, questa volta, sul destinatario.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando il valore della causa indicato in ricorso, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della Parte_1
parte resistente, , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore.
Palmi, 4 marzo 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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