Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 147 del Registro Generale Contenzioso 2025 promossa da
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Messina, alla via 37 D CTR Fucile, n. 0, C.F: , C.F._1
elettivamente domiciliata in Nola, alla via Monsignor Amilcare Boccio, n.
30, presso lo studio dell'avv. Stefania Castaldi ( ), C.F._2
dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, la quale dichiara al contempo di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax al seguente numero: 081:
8441289, ovvero alla propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: PARTE Email_1
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO in sede;
PARTE RESISTENTE avente per oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità
1
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 31 D.Lgs. 150/2011, così come modificato dal D. Lgs. 164/2024, nata a [...] Parte_1
(ME) il 19/12/2003 chiedeva che fosse rettificata con sentenza l'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita dell'istante, che le fosse attribuito il nome di “ ” e che fosse ordinato all'ufficiale dello Per_1
stato civile del comune di Messina di effettuare la rettificazione nel relativo registro. A sostegno delle domande evidenziava che ella era affetto da disturbo di identità di genere, sentendosi appartenere al sesso maschile;
che ella aveva da tempo preso coscienza del proprio stato ed aveva intrapreso terapia ormonale per modificare i tratti sessuali secondari;
che la situazione di non corrispondenza tra l'attuale aspetto maschile ormai raggiunto ed il sesso risultante dalla certificazione anagrafica le aveva provocato profondo disagio psicofisico;
che ella aveva, pertanto, interesse ad ottenere una sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso per potere condurre un'esistenza serena e superare la propria sofferenza esistenziale.
All'udienza del 01.04.2025 veniva effettuava l'audizione di parte ricorrente alla presenza del Pubblico Ministero ed all'esito il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e riservava, quindi, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che la domanda vada accolta. La peculiarità del caso consiste nel fatto che parte ricorrente non ha effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, ma solamente una terapia ormonale mascolinizzante ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile in quanto la percezione psicologica del sesso da parte dell'istante era sicuramente quella maschile.
2 L'art. 1 della legge 14.04.1982 n. 164, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Come è noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta “il sesso del bambino”, facendo così coincidere il sesso anagrafico col sesso
“biologico”. Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico,
l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere. Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore talvolta sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo dei caratteri sessuali primari. Emerge, nondimeno, chiaramente, dalla lettera della legge, che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso è riconosciuto nei limiti dell'“intervenuta modificazione dei caratteri sessuali”, requisito che non implica necessariamente un intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, come è stato affermato anche dalla
Suprema Corte con la nota sentenza n. 15138 del 20.07.2015. D'altronde, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 2015, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei
[…] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali
3 devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive». Infatti, dalla lettera della legge non si ricava immediatamente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare per ottenere la riattribuzione di sesso, sicché può essere sufficiente anche una modifica dei caratteri sessuali secondari (che a partire dalla pubertà consentono di distinguere i maschi dalle femmine, come la distribuzione delle masse muscolari e della forza, dell'adipe, dei peli, della laringe e della voce, delle mammelle), che può essere conseguita normalmente attraverso delle cure ormonali.
D'altronde, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13). La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost. 24.05.1985 n. 161). A prescindere dalla disputa dogmatica se la dignità umana sia un diritto o un valore, tutelare la dignità significa, infatti, rispettare l'insieme di valori di cui l'individuo è portatore e consentire all'individuo di viverli nella quotidianità con la massima libertà.
Nel caso in esame il diritto all'identità sessuale va, allora, pienamente riconosciuto ancorché parte ricorrente, che ha dichiarato di sentire in modo profondo di appartenere all'altro genere, non abbia modificato i suoi caratteri sessuali primari ed ha costruito una diversa identità di genere, limitandosi ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
4 Riconosciuta la possibilità di accogliere la domanda di rettificazione di sesso anche in assenza di un intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari, va osservato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 180 del 2017 ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Ciò significa che il percorso individuale deve essere completato sino al punto da potere considerare irreversibile la transizione, non potendo essere pronunciata la rettificazione di attribuzione di sesso solo in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, prima del completamento del percorso, ma esso si può compiere anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale.
Orbene, nel caso in esame, ha avviato il percorso Parte_1
volto alla transizione di genere già nell'aprile 2022, quando si è rivolto alla presso il Policlinico di Messina dove ha ottenuto il Controparte_1
riconoscimento della condizione di “Disforia di genere” secondo i criteri del DSM V;
in data 27.02.2023 ha iniziato a sottoporsi a terapia ormonale mascolinizzante, come risulta dalla documentazione medica in atti, con il raggiungimento di un assetto dei caratteri secondari e dei valori ormonali compatibili con un aspetto ed un quadro ormonale maschile, tanto che nel certificato del 09.12.2024 si dà atto del conseguimento di una "stabile androgenizzazione", come peraltro riscontrato dal Giudice delegato in sede di audizione.
Di conseguenza, si può considerare realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali. Inoltre, si può affermare che parte ricorrente non solo ha raggiunto un sufficiente equilibrio psicofisico ed una soddisfacente accettazione della propria condizione, ma ha anche mantenuto con
5 continuità la motivazione a raggiungere e mantenere un aspetto maschile, sicché anche sotto il profilo psicologico sussistono tutti gli elementi per ritenere che sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali, così da fare ritenere il percorso di transizione effettuato ormai irreversibile. D'altronde, l'astratta possibilità che si possano porre in atto terapie e trattamenti di ripristino di un'apparenza femminile contrasta con la determinazione di una persona che da anni si comporta come una persona di sesso maschile.
Occorre, pertanto, ordinare all'ufficiale dello stato civile di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro dello Stato
Civile.
Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata da parte ricorrente, va rettificato anche il prenome da “ a “ ”. Pt_1 Per_1
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Messina la rettificazione dell'attribuzione di sesso a nata a [...] il [...], da femminile a Parte_1
maschile; ordina altresì, la variazione del prenome anagrafico da “ Pt_1
a ”; dichiara interamente compensate le spese processuali. Per_1
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 1° sezione civile lì
01/04/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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