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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/12/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 224/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. R.G.C.
224/2024, all'udienza del 15/4/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
TI OL e PO IS ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Macerata, via Falcone, n. 8/F, come da procura allegata al ricorso;
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale dell' , in Macerata, via Dante, CP_1
n. 8, come da procura generale alle liti per atto notaio di Roma del 22-3-2024 rep. Per_1
n. 37875 e racc. n. 7313;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso avvisi di addebito.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26-2-2024 e ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione degli stessi, avverso:
1) avviso di addebito n. 363 2023 00011587 38 000 notificato in data 18.01.2024, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Artigiani, relativi all'anno 2016, per un importo totale di Euro 8.221,59; 2) avviso di addebito n. 363 2023 00011588 39 000 notificato in pari data, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2017, per un importo totale di Euro 8.087,85; 3) avviso di addebito n. 363 2023
1 00011589 40 000 notificato in pari data, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2018, per un importo totale di Euro 12.480,28; 4) avviso di addebito n. 363 2023 00011590 41 000 notificato in pari data, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2019, per un importo totale di Euro 12.041,96.
Premesso che: il 18-1-2024 gli erano stati notificati, a mezzo raccomandata: 1) l'avviso di addebito n. 363 2023 00011587 38 000 attraverso il quale l' gli aveva intimato il CP_1 pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2016, per un importo totale di Euro 8.221,59 (di cui Euro 4.784,00 a titolo di contributi, Euro 2.870,40 a titolo di sanzioni ed Euro 563,08 a titolo di interessi); 2)
l'avviso di addebito n. 363 2023 00011588 39 000 attraverso il quale l' gli aveva CP_1 intimato il pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Artigiani, relativi all'anno 2017, per un importo totale di Euro 8.087,85 (di cui Euro 4.777,00
a titolo di contributi, Euro 2.866,20 a titolo di sanzioni ed Euro 440,54 a titolo di interessi);
3) l'avviso di addebito n. 363 2023 00011589 40 000 attraverso il quale l' gli aveva CP_1 intimato il pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Artigiani, relativi all'anno 2018, per un importo totale di Euro 12.480,28 (di cui Euro
7.490,64 a titolo di contributi, Euro 4.494,38 a titolo di sanzioni ed Euro 491,15 a titolo di interessi); 4) l'avviso di addebito n. 363 2023 00011590 41 000 attraverso il quale l' gli CP_1 aveva intimato il pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Artigiani, relativi all'anno 2019, per un importo totale di Euro 12.041,96 (di cui
Euro 7.346,00 a titolo di contributi, Euro 4.407,60 a titolo di sanzioni ed Euro 284,25 a titolo di interessi); l'Agenzia Controparte_2 gli aveva notificato, in data 12-2-2022, a mezzo raccomandata, quale titolare dell'impresa individuale “ENNEDUE DI AR NO, l'avviso di accertamento n.
TQ7011I01063/2022 anno 2016, nel quale l' aveva rilevato per l'anno d'imposta CP_2
2016, la violazione dell'art. 109, co. 5 DPR 917/1986, per l'indebita deduzione di costi non inerenti e non adeguatamente documentati pari ad € 20.000,00; ugualmente, ai fini IVA, aveva recuperato la corrispondente imposta di € 4.400,00 detratta in violazione dell'art. 19 del DPR 633/1972 e infine aveva determinato ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) D.P.R.
600/1973 il reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa in contabilità semplificata pari ad € 47.038,00, ottenuto recuperando a tassazione il costo indebitamente dedotto in violazione dell'art. 109 co. 5 TUIR pari ad € 20.000,00 ed accertato ai sensi dell'art. 41-bis
2 dello stesso Decreto l'imposta IRPEF di € 7.124,00; ai fini dei contributi previdenziali, la cui base imponibile era determinata applicando le disposizioni previste in materia di imposte dirette, era stato accertato ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 462/1997 e dell'art. 10 D. Lgs. n. 241/1997 il contributo non dichiarato per l'attività artigiana di €
4.784,00; - in relazione alle violazioni sopra indicate, l' , aveva irrogato Controparte_3 ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 472/97 la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad Euro
9.617,40; come di seguito evidenziato:
Avviso di accertamento n. TQ7011I01063/2022 anno 2016:
IRPEF Euro 7.124,00
Add. Regionale Euro 320,00
IRAP Euro 946,00
IVA Euro 4.400,00
Add. comunale Euro 208,00
TOTALE IMPOSTE Euro 12.998,00
Sanzione per intero Euro 9.617,40
INTERESSI (fino al
28.02.2023) Euro 2.998,28
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 25.622,43
Euro 4.784,00; CP_1 nella medesima data, l' gli aveva notificato, quale titolare dell'impresa Controparte_3 individuale “ENNEDUE DI AR NO, sempre tramite raccomandata, l'avviso di accertamento N. TQ7011I01070/2022 anno 2017, nel quale l'Ufficio aveva rilevato per l'anno d'imposta 2017, la violazione dell'art. 109, co. 5 del DPR 917/1986, per l'indebita deduzione di costi non inerenti e non adeguatamente documentati pari ad € 20.000,00; ugualmente, ai fini IVA, l'Agenzia aveva recuperato la corrispondente imposta di € 4.400,00 detratta in violazione dell'art. 19 DPR 633/1972 e aveva altresì determinato, quindi, ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) D.P.R. 600/1973 il reddito derivante dall'esercizio dell'attività
d'impresa in contabilità semplificata pari ad € 37.306,00, ottenuto recuperando a tassazione il costo indebitamente dedotto in violazione dell'art. 109 co. 5 TUIR pari ad € 20.000,00 ed aveva accertato ai sensi dell'art. 41-bis dello stesso Decreto l'imposta IRPEF di € 2.781,00; ai fini dei contributi previdenziali, la cui base imponibile era determinata applicando le disposizioni previste in materia di imposte dirette, l'Agenzia aveva accertato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 462/1997 e dell'art. 10 D. Lgs. n. 241/1997 il
3 contributo non dichiarato per l'attività artigiana di € 4.777,00 ed, infine, in relazione alle violazioni sopra indicate, l' aveva irrogato ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. Controparte_3
472/97 la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad Euro 4.807,35, come di seguito riportato:
Avviso di accertamento N. TQ7011I01070/2022 anno 2017:
IRPEF Euro 2.781,00
Add. Regionale Euro 341,00
IRAP Euro 946,00
IVA Euro 4.400,00
Add. comunale Euro 138,00
TOTALE IMPOSTE Euro 8.606,00
Sanzione per intero Euro 4.807,35
INTERESSI (fino al
28.02.2023) Euro 1.657,27
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 15.079,37
Euro 4.777,00; CP_1 nella medesima data, l' gli aveva notificato tramite raccomandata, Controparte_3 quale titolare dell'impresa individuale “ENNEDUE DI AR NO, anche l'avviso di accertamento N. TQ7011I01075/2022 anno 2018, nel quale l'Ufficio aveva rilevato per l'anno d'imposta 2018, la violazione dell'art. 109, co. 5 DPR 917/1986, per l'indebita deduzione di costi non inerenti e non adeguatamente documentati pari ad € 30.000,00; ugualmente, ai fini IVA, aveva recuperato la corrispondente imposta di € 6.600,00 detratta in violazione dell'art. 19 DPR 633/1972; l'Ufficio, ai fini Imposte Dirette, aveva determinato, quindi, ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) D.P.R. 600/1973 il reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa in contabilità semplificata pari ad € 59.984,00, ottenuto recuperando a tassazione il costo indebitamente dedotto in violazione dell'art. 109 co. 5
TUIR pari ad € 30.000,00, ed aveva accertato ai sensi dell'art. 41-bis dello stesso Decreto
l'imposta IRPEF di € 12.294,00; ai fini dei contributi previdenziali, la cui base imponibile era determinata applicando le disposizioni previste in materia di imposte dirette,
l'Amministrazione Finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n.
462/1997 e dell'art. 10 D. Lgs. n. 241/1997, aveva accertato il contributo non dichiarato per l'attività artigiana di € 7.491,00 e, infine, in relazione alle violazioni sopra indicate,
4 l' aveva irrogato ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 472/97 la sanzione Controparte_3 amministrativa pecuniaria unica pari ad Euro 14.619,83, come di seguito precisato:
Avviso di accertamento N. TQ7011I01075/2022 anno 2018:
IRPEF Euro 12.294,00
Add. regionale Euro 510,00
IRAP Euro 1.419,00
IVA Euro 6.600,00
Add. comunale Euro 212,00
TOTALE IMPOSTE Euro 21.035,00
Sanzione per intero Euro 14.619,83
INTERESSI (fino al
28.02.2023) Euro 3.160,31
Spese di notifica Euro 8,75
IRPEF Euro 12.294,00
Add. regionale Euro 510,00
IRAP Euro 1.419,00
TOTALE Euro 38.823,89
Euro 7.491,00 CP_1 nella medesima data, l' gli aveva infine notificato infine, quale titolare Controparte_3 dell'impresa individuale “ENNEDUE DI AR NO, sempre tramite raccomandata,
l'avviso di accertamento N. TQ7011I01076/2022 anno 2019, con il quale l'Ufficio aveva rilevato per l'anno d'imposta 2019 la violazione dell'art. 109, co. 5 DPR 917/1986, per l'indebita deduzione di costi non inerenti e non adeguatamente documentati pari ad €
30.000,00 e ugualmente, ai fini IVA, aveva recuperato la corrispondente imposta di €
6.600,00 detratta in violazione dell'art. 19 DPR 633/1972; l'Ufficio, ai fini Imposte Dirette, aveva determinato, quindi, ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) D.P.R. 600/1973 il reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa in contabilità semplificata pari ad €
42.643,00, ottenuto recuperando a tassazione il costo indebitamente dedotto in violazione dell'art. 109 co. 5 TUIR pari ad € 30.000,00 ed aveva accertato ai sensi dell'art. 41-bis dello stesso Decreto l'imposta IRPEF per € 5.604,00; ai fini dei contributi previdenziali, la cui base imponibile era determinata applicando le disposizioni previste in materia di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria aveva accertato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 462/1997 e dell'art. 10 D. Lgs. n. 241/1997 il contributo non dichiarato per l'attività artigiana di € 7.346,00 ed infine, in relazione alle violazioni sopra indicate,
5 l' , aveva irrogato ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 472/97 la sanzione Controparte_3 amministrativa pecuniaria unica pari ad Euro 4.149,22, come di seguito esposto:
Avviso di accertamento N. TQ7011I01076/2022 anno 2019:
IRPEF Euro 5.604,00
Add. regionale Euro 458,00
IRAP Euro 1.419,00
IVA Euro 6.600,00
Add. comunale Euro 255,00
TOTALE IMPOSTE Euro 14.336,00
Sanzione per intero Euro 4.149,22
INTERESSI (fino al
28.02.2023) Euro 1.605,33
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 20.099,33
Euro 7.346,00; CP_1
proponeva opposizione per le seguenti ragioni: nullità degli avvisi di addebito Parte_1 in seguito ad accertamento dell'Agenzia dell'Entrate non definitivo e soggetto ad CP_1 impugnazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/1999 e conseguente illegittimità degli avvisi di addebito notificati: a seguito degli accertamenti effettuati dall' di Macerata che avevano riscontrato ed imputato in capo Controparte_3 al RD, quale titolare dell'impresa individuale “ENNEDUE DI AR NO, un maggior reddito per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l' aveva richiesto a mezzo CP_1 raccomandata, in data 18.01.2024, attraverso gli avvisi di addebito oggetto della presente impugnativa, i contributi sull'eccedenza reddituale riscontrata;
era però ormai pacifico in giurisprudenza che doveva ritenersi illegittimo l'avviso di addebito per crediti previdenziali notificato dall' al contribuente, qualora esso traesse le sue origini, come nel caso di CP_1 specie, soltanto da un precedente accertamento eseguito dall' , il quale Controparte_3 risultasse oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale; infatti, stante l'indubbia autonomia dei due contenziosi, fiscale e previdenziale,
l'accertamento dell' rappresentava solo una circostanza pregiudiziale, Controparte_3 diversamente dall'esito della verifica fiscale che rappresentava il presupposto in forza del quale il convenuto poteva rideterminare i contributi dovuti;
tuttavia, la definizione fiscale della lite tra il contribuente e l' non rendeva definitivo l'accertamento Controparte_3
e pertanto l' non poteva limitarsi a dedurre l'intervenuta definitività dell'avviso di CP_1
6 accertamento in sede giudiziale, in quanto aveva l'onere di dare prova della propria pretesa contributiva (come chiarito da Trib. Siracusa, sez. lav. 23/09/2021; Trib. Ferrara, sez. lav.,
14/11/2019, n. 170; Trib. Arezzo, sez. lav., 16/05/2014, n. 203; Trib. Milano, sez. lav.,
24/06/2013, n. 5304); in pendenza di impugnazione della pretesa dinanzi al giudice tributario, scattava per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24 co. 3, D. CP_1
Lgs. n. 46/1999, la quale, se eseguita, doveva considerarsi illegittima e quindi essere annullata;
in merito, la Corte di Cassazione aveva affermato il principio secondo cui l'impugnazione dinanzi alle Commissioni Tributarie di un avviso di accertamento emesso dall' , che oltre alla pretesa tributaria recasse anche la rideterminazione Controparte_3 dei contributi previdenziali derivanti dal maggior reddito accertato, determinava il divieto di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso di addebito esecutivo da parte dell'Ente previdenziale;
alla luce del chiaro orientamento della Suprema Corte, ripreso anche dalla giurisprudenza di merito, doveva ritenersi che tutti gli avvisi di addebito emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale che fosse stato opposto dinanzi al giudice tributario e in pendenza della lite fiscale erano illegittimi: in base a tali decisioni, l' non poteva (in CP_1 passato) iscrivere a ruolo né (ora) notificare avviso di addebito, poiché la formazione e l'emissione dell'avviso di addebito, corrispondenti alla precedente “iscrizione a ruolo”, era illegittima per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, così come previsto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; quindi violava l'art. 24 co. 3 D. Lgs. n. 46/99 l'avviso di addebito conseguente ad un accertamento reddituale, qualora fosse stato notificato dopo la proposizione del ricorso in sede tributaria, in quanto l avrebbe dovuto provare il presupposto del credito, cioè il conseguimento da parte del CP_1 commerciante di un maggior reddito;
secondo le citate pronunce, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, in pendenza di impugnazione della pretesa dinanzi al giudice tributario, scattava per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24 co. 3, D. CP_1
Lgs. n. 46/1999; inoltre, in merito si era già pronunciato il Tribunale di Macerata - Sezione
Lavoro con la sentenza n. 206/2023 pubblicata il 25.09.2023, di accoglimento del ricorso, sia per un principio di economicità volto ad evitare la moltiplicazione dei giudizi sia per un principio di logica, volto al rispetto del dictum giudiziale, sia infine per un principio di buona amministrazione, volendosi evitare la notifica di atti inutili nei confronti dei soggetti che si fossero difesi in giudizio sulle premesse e sul merito delle pretese;
pertanto, all' doveva CP_1 ritenersi preclusa l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnativa innanzi alla
Commissione Tributaria in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituissero prova dell'omissione contributiva.
7 Ribadendo le contestazioni già esplicitate avverso i summenzionati avvisi di addebito poiché privi di fondamento, considerato che, in pendenza dell'impugnativa dei relativi avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria, all' non era consentito procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituissero prova dell'omissione contributiva, il RD chiedeva la sospensione dell'esecutorietà degli stessi, per evitare un grave ed ingiusto pregiudizio a proprio carico;
in difetto, infatti, attesa l'esecutorietà ex art. 30, co. 1°, D.L. n. 78/2010, conv. con mod. in L. n. 122/2010, degli avvisi di addebito, si sarebbe consentita l'azione coattiva di recupero, per cui l'opponente sarebbe stato costretto a pagare delle somme non dovute;
concludeva quindi chiedendo:
“…1. in via preliminare, nell'ipotesi in cui non siano stati sospesi inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà degli impugnati avvisi di addebito N. 363 2023 00011587 38 000,
N. 363 2023 00011588 39 000, N. 363 2023 00011589 40 000 e N, 363 2023 00011590 41
000 onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
“2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace gli opposti avvisi di addebito n. N. 363 2023 00011587 38 000, N. 363
2023 00011588 39 000, N. 363 2023 00011589 40 000 e N, 363 2023 00011590 41 000 per
i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma 3, d.lgs. n. 46/1999;
“3. condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
“4. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.”
Si costituiva ritualmente l' come sopra rappresentato, il quale esponeva: con ricorso CP_1 iscritto a ruolo il 27/02/2024, aveva proposto opposizione avverso gli avvisi Parte_1 di addebito n. 363-2023-0001158738000, n. 363-2023-0001158839000, n. 363-2023-
0001158940000 e n. 363-2023-0001159041000, tutti notificati il 18/01/2024 ed intimanti il pagamento delle rispettive somme di € 8.221,59, € 8.087,85, € 12.480,28 e € 12.041,96
(compresi oneri di notifica e compensi di riscossione), a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Artigiani relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; l'opponente aveva chiesto dichiararsi l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito opposti per violazione dell'art. 24, co. 3 D. Lgs. n. 46/99, e, nel merito, accertarsi l'insussistenza del debito contributivo, con vittoria delle spese di lite;
il ricorrente era iscritto presso la Gestione
8 Artigiani dal 10/12/1990 per un'azienda all'attualità attiva;
tutti gli avvisi di addebito opposti traevano origine da Accertamenti Unificati dell' , che, all'esito dei Controparte_3 controlli effettuati, aveva rilevato in capo al ricorrente redditi maggiori di quelli dichiarati per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, notificandogli la contestazione della maggiore base imponibile determinata e di conseguenza la maggiore imposta dovuta;
il maggior reddito accertato rilevava anche ai fini previdenziali, tanto che l'Amministrazione finanziaria trasmetteva all' apposita segnalazione per il calcolo dei contributi dovuti sui redditi CP_1 eccedenti il minimale;
l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dovuti sui maggiori redditi accertati dall' era avvenuta per mancata comunicazione, da parte della Controparte_3 stessa, della pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto l'accertamento fiscale da cui era scaturita ex lege la pretesa contributiva de qua, in relazione ai maggiori redditi rilevati in capo all'opponente per gli anni d'imposta suddetti.
Ciò premesso, considerato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, l' CP_1 dichiarava di aderire all'eccezione di violazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. 46/99, che, pacificamente, conduceva alla mera declaratoria d'illegittimità ed inefficacia dell'emissione degli avvisi di addebito in questione, senza implicare né poter implicare alcun accertamento nel merito delle relative pretese contributive, che restavano del tutto impregiudicate sino all'esito definitivo della lite tributaria dinanzi alla competente Commissione Tributaria di secondo grado, potendo il Tribunale adito eventualmente soltanto dichiarare l'illegittimità dell'emissione degli avvisi di addebito opposti, con conseguente inefficacia dei medesimi, senza entrare nel merito delle pretese contributive e della loro fondatezza;
l' CP_1 concludeva pertanto chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”.
All'udienza del 17-12-2024 era confermata la sospensione dei quattro avvisi di addebito opposti, già disposta inaudita altera parte ed in via provvisoria con provvedimento del 4-3-
2024
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
9 Le opposizioni proposte sono risultate fondate quanto alle doglianze cui ha aderito anche l' e vanno conseguentemente accolte. CP_1
Infatti, “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d. lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' CP_3
, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
[...]
l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità CP_1 giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”
(Cass. civ., Sez. Lav. n. 09/04/2014 n. 8379) (e conformi: Cass. civ. Sez. Lav. 17/06/2016,
n. 12333; 27/01/2015, n. 1483; 01/03/2016, n. 4032).
Infatti si ritiene che violi l'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99, l'avviso di addebito conseguente ad un accertamento reddituale, qualora sia stato notificato dopo la proposizione del ricorso in sede tributaria, in quanto quest'ultima impugnazione costituisce un impedimento legale alla iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, cosicché detta iscrizione, ormai eseguita, deve ritenersi illegittima ed essere annullata, a prescindere dall'eventuale esito del giudizio tributario.
Pur nella consapevolezza dell'esistenza dei principi, più volte ribaditi dalla Corte di legittimità in materia, secondo cui “… Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa
Corte, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2019). …” (Cass. Sez. Lav. n. 17320 del 16-6-2023) e “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel
"quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda
10 nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.” (Cass. Sez. Lav. n. 1558 del 23-1-2020), nonché 09/04/2014, n. 8379 della
Cassazione civ., sez. lav: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a Controparte_3 ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass. civ. Sez. Lav. sentenza 09/04/2014, n.
8379; conformi Cass. civ. Sez. Lav., 17/06/2016, n. 12333; Cass. civ. Sez. Lav., 27.01.2015,
n. 1483; Cass. civ. Sez. Lav., 01/03/2016, n. 4032), nella presente fattispecie non si può non tener conto delle conclusioni rassegnate dal convenuto in sede sia di comparsa di CP_1 costituzione: “… dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante
l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”, sia di discussione orale della causa all'esito dell'odierna udienza: “L'avv. Salvati si riporta alla memoria, aderisce alle eccezioni di illegittimità e inefficacia, insiste per la compensazione almeno parziale delle spese di lite evidenziando che l' aderendo alla pretesa avversaria, ha avuto una condotta CP_1 collaborativa e deflattiva” (si veda il verbale dell'odierna udienza), dimostrando in tal modo di non avere alcun interesse ad una decisione sul merito della controversia, d'altro canto non manifestato neppure dall'opponente.
Peraltro, anche a voler prescindere dal fatto che una decisione diversa dalla mera declaratoria di inefficacia degli avvisi di addebito opposti o comunque ulteriore ad essa da parte di questo giudicante violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., comunque l' previdenziale non ha allegato circostanze di fatto né CP_1 prodotto documenti né formulato prove orali o infine richiesto prove di altra natura a sostegno della fondatezza della propria pretesa creditoria, essendosi il medesimo limitato a produrre i quattro avvisi di addebito opposti.
11 Alla soccombenza si ritiene congruo far seguire la condanna del convenuto al pagamento di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, e la compensazione tra le parti della residua metà, alla luce della giurisprudenza in materia, in parte contrastante.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nei Parte_1 confronti dell' , come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 26/02/2024, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) annulla gli avvisi di addebiti opposti;
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite in favore dell'opponente, metà CP_1 liquidata in € 3.290,00, oltre al rimborso delle spese vive, liquidate in € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti le residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 15/04/25
IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. R.G.C.
224/2024, all'udienza del 15/4/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
TI OL e PO IS ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Macerata, via Falcone, n. 8/F, come da procura allegata al ricorso;
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale dell' , in Macerata, via Dante, CP_1
n. 8, come da procura generale alle liti per atto notaio di Roma del 22-3-2024 rep. Per_1
n. 37875 e racc. n. 7313;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso avvisi di addebito.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26-2-2024 e ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione degli stessi, avverso:
1) avviso di addebito n. 363 2023 00011587 38 000 notificato in data 18.01.2024, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Artigiani, relativi all'anno 2016, per un importo totale di Euro 8.221,59; 2) avviso di addebito n. 363 2023 00011588 39 000 notificato in pari data, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2017, per un importo totale di Euro 8.087,85; 3) avviso di addebito n. 363 2023
1 00011589 40 000 notificato in pari data, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2018, per un importo totale di Euro 12.480,28; 4) avviso di addebito n. 363 2023 00011590 41 000 notificato in pari data, attraverso il quale era stato richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2019, per un importo totale di Euro 12.041,96.
Premesso che: il 18-1-2024 gli erano stati notificati, a mezzo raccomandata: 1) l'avviso di addebito n. 363 2023 00011587 38 000 attraverso il quale l' gli aveva intimato il CP_1 pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2016, per un importo totale di Euro 8.221,59 (di cui Euro 4.784,00 a titolo di contributi, Euro 2.870,40 a titolo di sanzioni ed Euro 563,08 a titolo di interessi); 2)
l'avviso di addebito n. 363 2023 00011588 39 000 attraverso il quale l' gli aveva CP_1 intimato il pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Artigiani, relativi all'anno 2017, per un importo totale di Euro 8.087,85 (di cui Euro 4.777,00
a titolo di contributi, Euro 2.866,20 a titolo di sanzioni ed Euro 440,54 a titolo di interessi);
3) l'avviso di addebito n. 363 2023 00011589 40 000 attraverso il quale l' gli aveva CP_1 intimato il pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Artigiani, relativi all'anno 2018, per un importo totale di Euro 12.480,28 (di cui Euro
7.490,64 a titolo di contributi, Euro 4.494,38 a titolo di sanzioni ed Euro 491,15 a titolo di interessi); 4) l'avviso di addebito n. 363 2023 00011590 41 000 attraverso il quale l' gli CP_1 aveva intimato il pagamento, entro 60 giorni, dei contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Artigiani, relativi all'anno 2019, per un importo totale di Euro 12.041,96 (di cui
Euro 7.346,00 a titolo di contributi, Euro 4.407,60 a titolo di sanzioni ed Euro 284,25 a titolo di interessi); l'Agenzia Controparte_2 gli aveva notificato, in data 12-2-2022, a mezzo raccomandata, quale titolare dell'impresa individuale “ENNEDUE DI AR NO, l'avviso di accertamento n.
TQ7011I01063/2022 anno 2016, nel quale l' aveva rilevato per l'anno d'imposta CP_2
2016, la violazione dell'art. 109, co. 5 DPR 917/1986, per l'indebita deduzione di costi non inerenti e non adeguatamente documentati pari ad € 20.000,00; ugualmente, ai fini IVA, aveva recuperato la corrispondente imposta di € 4.400,00 detratta in violazione dell'art. 19 del DPR 633/1972 e infine aveva determinato ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) D.P.R.
600/1973 il reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa in contabilità semplificata pari ad € 47.038,00, ottenuto recuperando a tassazione il costo indebitamente dedotto in violazione dell'art. 109 co. 5 TUIR pari ad € 20.000,00 ed accertato ai sensi dell'art. 41-bis
2 dello stesso Decreto l'imposta IRPEF di € 7.124,00; ai fini dei contributi previdenziali, la cui base imponibile era determinata applicando le disposizioni previste in materia di imposte dirette, era stato accertato ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 462/1997 e dell'art. 10 D. Lgs. n. 241/1997 il contributo non dichiarato per l'attività artigiana di €
4.784,00; - in relazione alle violazioni sopra indicate, l' , aveva irrogato Controparte_3 ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 472/97 la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad Euro
9.617,40; come di seguito evidenziato:
Avviso di accertamento n. TQ7011I01063/2022 anno 2016:
IRPEF Euro 7.124,00
Add. Regionale Euro 320,00
IRAP Euro 946,00
IVA Euro 4.400,00
Add. comunale Euro 208,00
TOTALE IMPOSTE Euro 12.998,00
Sanzione per intero Euro 9.617,40
INTERESSI (fino al
28.02.2023) Euro 2.998,28
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 25.622,43
Euro 4.784,00; CP_1 nella medesima data, l' gli aveva notificato, quale titolare dell'impresa Controparte_3 individuale “ENNEDUE DI AR NO, sempre tramite raccomandata, l'avviso di accertamento N. TQ7011I01070/2022 anno 2017, nel quale l'Ufficio aveva rilevato per l'anno d'imposta 2017, la violazione dell'art. 109, co. 5 del DPR 917/1986, per l'indebita deduzione di costi non inerenti e non adeguatamente documentati pari ad € 20.000,00; ugualmente, ai fini IVA, l'Agenzia aveva recuperato la corrispondente imposta di € 4.400,00 detratta in violazione dell'art. 19 DPR 633/1972 e aveva altresì determinato, quindi, ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) D.P.R. 600/1973 il reddito derivante dall'esercizio dell'attività
d'impresa in contabilità semplificata pari ad € 37.306,00, ottenuto recuperando a tassazione il costo indebitamente dedotto in violazione dell'art. 109 co. 5 TUIR pari ad € 20.000,00 ed aveva accertato ai sensi dell'art. 41-bis dello stesso Decreto l'imposta IRPEF di € 2.781,00; ai fini dei contributi previdenziali, la cui base imponibile era determinata applicando le disposizioni previste in materia di imposte dirette, l'Agenzia aveva accertato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 462/1997 e dell'art. 10 D. Lgs. n. 241/1997 il
3 contributo non dichiarato per l'attività artigiana di € 4.777,00 ed, infine, in relazione alle violazioni sopra indicate, l' aveva irrogato ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. Controparte_3
472/97 la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad Euro 4.807,35, come di seguito riportato:
Avviso di accertamento N. TQ7011I01070/2022 anno 2017:
IRPEF Euro 2.781,00
Add. Regionale Euro 341,00
IRAP Euro 946,00
IVA Euro 4.400,00
Add. comunale Euro 138,00
TOTALE IMPOSTE Euro 8.606,00
Sanzione per intero Euro 4.807,35
INTERESSI (fino al
28.02.2023) Euro 1.657,27
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 15.079,37
Euro 4.777,00; CP_1 nella medesima data, l' gli aveva notificato tramite raccomandata, Controparte_3 quale titolare dell'impresa individuale “ENNEDUE DI AR NO, anche l'avviso di accertamento N. TQ7011I01075/2022 anno 2018, nel quale l'Ufficio aveva rilevato per l'anno d'imposta 2018, la violazione dell'art. 109, co. 5 DPR 917/1986, per l'indebita deduzione di costi non inerenti e non adeguatamente documentati pari ad € 30.000,00; ugualmente, ai fini IVA, aveva recuperato la corrispondente imposta di € 6.600,00 detratta in violazione dell'art. 19 DPR 633/1972; l'Ufficio, ai fini Imposte Dirette, aveva determinato, quindi, ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) D.P.R. 600/1973 il reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa in contabilità semplificata pari ad € 59.984,00, ottenuto recuperando a tassazione il costo indebitamente dedotto in violazione dell'art. 109 co. 5
TUIR pari ad € 30.000,00, ed aveva accertato ai sensi dell'art. 41-bis dello stesso Decreto
l'imposta IRPEF di € 12.294,00; ai fini dei contributi previdenziali, la cui base imponibile era determinata applicando le disposizioni previste in materia di imposte dirette,
l'Amministrazione Finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n.
462/1997 e dell'art. 10 D. Lgs. n. 241/1997, aveva accertato il contributo non dichiarato per l'attività artigiana di € 7.491,00 e, infine, in relazione alle violazioni sopra indicate,
4 l' aveva irrogato ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 472/97 la sanzione Controparte_3 amministrativa pecuniaria unica pari ad Euro 14.619,83, come di seguito precisato:
Avviso di accertamento N. TQ7011I01075/2022 anno 2018:
IRPEF Euro 12.294,00
Add. regionale Euro 510,00
IRAP Euro 1.419,00
IVA Euro 6.600,00
Add. comunale Euro 212,00
TOTALE IMPOSTE Euro 21.035,00
Sanzione per intero Euro 14.619,83
INTERESSI (fino al
28.02.2023) Euro 3.160,31
Spese di notifica Euro 8,75
IRPEF Euro 12.294,00
Add. regionale Euro 510,00
IRAP Euro 1.419,00
TOTALE Euro 38.823,89
Euro 7.491,00 CP_1 nella medesima data, l' gli aveva infine notificato infine, quale titolare Controparte_3 dell'impresa individuale “ENNEDUE DI AR NO, sempre tramite raccomandata,
l'avviso di accertamento N. TQ7011I01076/2022 anno 2019, con il quale l'Ufficio aveva rilevato per l'anno d'imposta 2019 la violazione dell'art. 109, co. 5 DPR 917/1986, per l'indebita deduzione di costi non inerenti e non adeguatamente documentati pari ad €
30.000,00 e ugualmente, ai fini IVA, aveva recuperato la corrispondente imposta di €
6.600,00 detratta in violazione dell'art. 19 DPR 633/1972; l'Ufficio, ai fini Imposte Dirette, aveva determinato, quindi, ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) D.P.R. 600/1973 il reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa in contabilità semplificata pari ad €
42.643,00, ottenuto recuperando a tassazione il costo indebitamente dedotto in violazione dell'art. 109 co. 5 TUIR pari ad € 30.000,00 ed aveva accertato ai sensi dell'art. 41-bis dello stesso Decreto l'imposta IRPEF per € 5.604,00; ai fini dei contributi previdenziali, la cui base imponibile era determinata applicando le disposizioni previste in materia di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria aveva accertato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 462/1997 e dell'art. 10 D. Lgs. n. 241/1997 il contributo non dichiarato per l'attività artigiana di € 7.346,00 ed infine, in relazione alle violazioni sopra indicate,
5 l' , aveva irrogato ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 472/97 la sanzione Controparte_3 amministrativa pecuniaria unica pari ad Euro 4.149,22, come di seguito esposto:
Avviso di accertamento N. TQ7011I01076/2022 anno 2019:
IRPEF Euro 5.604,00
Add. regionale Euro 458,00
IRAP Euro 1.419,00
IVA Euro 6.600,00
Add. comunale Euro 255,00
TOTALE IMPOSTE Euro 14.336,00
Sanzione per intero Euro 4.149,22
INTERESSI (fino al
28.02.2023) Euro 1.605,33
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 20.099,33
Euro 7.346,00; CP_1
proponeva opposizione per le seguenti ragioni: nullità degli avvisi di addebito Parte_1 in seguito ad accertamento dell'Agenzia dell'Entrate non definitivo e soggetto ad CP_1 impugnazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/1999 e conseguente illegittimità degli avvisi di addebito notificati: a seguito degli accertamenti effettuati dall' di Macerata che avevano riscontrato ed imputato in capo Controparte_3 al RD, quale titolare dell'impresa individuale “ENNEDUE DI AR NO, un maggior reddito per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l' aveva richiesto a mezzo CP_1 raccomandata, in data 18.01.2024, attraverso gli avvisi di addebito oggetto della presente impugnativa, i contributi sull'eccedenza reddituale riscontrata;
era però ormai pacifico in giurisprudenza che doveva ritenersi illegittimo l'avviso di addebito per crediti previdenziali notificato dall' al contribuente, qualora esso traesse le sue origini, come nel caso di CP_1 specie, soltanto da un precedente accertamento eseguito dall' , il quale Controparte_3 risultasse oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale; infatti, stante l'indubbia autonomia dei due contenziosi, fiscale e previdenziale,
l'accertamento dell' rappresentava solo una circostanza pregiudiziale, Controparte_3 diversamente dall'esito della verifica fiscale che rappresentava il presupposto in forza del quale il convenuto poteva rideterminare i contributi dovuti;
tuttavia, la definizione fiscale della lite tra il contribuente e l' non rendeva definitivo l'accertamento Controparte_3
e pertanto l' non poteva limitarsi a dedurre l'intervenuta definitività dell'avviso di CP_1
6 accertamento in sede giudiziale, in quanto aveva l'onere di dare prova della propria pretesa contributiva (come chiarito da Trib. Siracusa, sez. lav. 23/09/2021; Trib. Ferrara, sez. lav.,
14/11/2019, n. 170; Trib. Arezzo, sez. lav., 16/05/2014, n. 203; Trib. Milano, sez. lav.,
24/06/2013, n. 5304); in pendenza di impugnazione della pretesa dinanzi al giudice tributario, scattava per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24 co. 3, D. CP_1
Lgs. n. 46/1999, la quale, se eseguita, doveva considerarsi illegittima e quindi essere annullata;
in merito, la Corte di Cassazione aveva affermato il principio secondo cui l'impugnazione dinanzi alle Commissioni Tributarie di un avviso di accertamento emesso dall' , che oltre alla pretesa tributaria recasse anche la rideterminazione Controparte_3 dei contributi previdenziali derivanti dal maggior reddito accertato, determinava il divieto di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso di addebito esecutivo da parte dell'Ente previdenziale;
alla luce del chiaro orientamento della Suprema Corte, ripreso anche dalla giurisprudenza di merito, doveva ritenersi che tutti gli avvisi di addebito emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale che fosse stato opposto dinanzi al giudice tributario e in pendenza della lite fiscale erano illegittimi: in base a tali decisioni, l' non poteva (in CP_1 passato) iscrivere a ruolo né (ora) notificare avviso di addebito, poiché la formazione e l'emissione dell'avviso di addebito, corrispondenti alla precedente “iscrizione a ruolo”, era illegittima per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, così come previsto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; quindi violava l'art. 24 co. 3 D. Lgs. n. 46/99 l'avviso di addebito conseguente ad un accertamento reddituale, qualora fosse stato notificato dopo la proposizione del ricorso in sede tributaria, in quanto l avrebbe dovuto provare il presupposto del credito, cioè il conseguimento da parte del CP_1 commerciante di un maggior reddito;
secondo le citate pronunce, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, in pendenza di impugnazione della pretesa dinanzi al giudice tributario, scattava per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24 co. 3, D. CP_1
Lgs. n. 46/1999; inoltre, in merito si era già pronunciato il Tribunale di Macerata - Sezione
Lavoro con la sentenza n. 206/2023 pubblicata il 25.09.2023, di accoglimento del ricorso, sia per un principio di economicità volto ad evitare la moltiplicazione dei giudizi sia per un principio di logica, volto al rispetto del dictum giudiziale, sia infine per un principio di buona amministrazione, volendosi evitare la notifica di atti inutili nei confronti dei soggetti che si fossero difesi in giudizio sulle premesse e sul merito delle pretese;
pertanto, all' doveva CP_1 ritenersi preclusa l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnativa innanzi alla
Commissione Tributaria in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituissero prova dell'omissione contributiva.
7 Ribadendo le contestazioni già esplicitate avverso i summenzionati avvisi di addebito poiché privi di fondamento, considerato che, in pendenza dell'impugnativa dei relativi avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria, all' non era consentito procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituissero prova dell'omissione contributiva, il RD chiedeva la sospensione dell'esecutorietà degli stessi, per evitare un grave ed ingiusto pregiudizio a proprio carico;
in difetto, infatti, attesa l'esecutorietà ex art. 30, co. 1°, D.L. n. 78/2010, conv. con mod. in L. n. 122/2010, degli avvisi di addebito, si sarebbe consentita l'azione coattiva di recupero, per cui l'opponente sarebbe stato costretto a pagare delle somme non dovute;
concludeva quindi chiedendo:
“…1. in via preliminare, nell'ipotesi in cui non siano stati sospesi inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà degli impugnati avvisi di addebito N. 363 2023 00011587 38 000,
N. 363 2023 00011588 39 000, N. 363 2023 00011589 40 000 e N, 363 2023 00011590 41
000 onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
“2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace gli opposti avvisi di addebito n. N. 363 2023 00011587 38 000, N. 363
2023 00011588 39 000, N. 363 2023 00011589 40 000 e N, 363 2023 00011590 41 000 per
i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma 3, d.lgs. n. 46/1999;
“3. condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
“4. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.”
Si costituiva ritualmente l' come sopra rappresentato, il quale esponeva: con ricorso CP_1 iscritto a ruolo il 27/02/2024, aveva proposto opposizione avverso gli avvisi Parte_1 di addebito n. 363-2023-0001158738000, n. 363-2023-0001158839000, n. 363-2023-
0001158940000 e n. 363-2023-0001159041000, tutti notificati il 18/01/2024 ed intimanti il pagamento delle rispettive somme di € 8.221,59, € 8.087,85, € 12.480,28 e € 12.041,96
(compresi oneri di notifica e compensi di riscossione), a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Artigiani relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; l'opponente aveva chiesto dichiararsi l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito opposti per violazione dell'art. 24, co. 3 D. Lgs. n. 46/99, e, nel merito, accertarsi l'insussistenza del debito contributivo, con vittoria delle spese di lite;
il ricorrente era iscritto presso la Gestione
8 Artigiani dal 10/12/1990 per un'azienda all'attualità attiva;
tutti gli avvisi di addebito opposti traevano origine da Accertamenti Unificati dell' , che, all'esito dei Controparte_3 controlli effettuati, aveva rilevato in capo al ricorrente redditi maggiori di quelli dichiarati per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, notificandogli la contestazione della maggiore base imponibile determinata e di conseguenza la maggiore imposta dovuta;
il maggior reddito accertato rilevava anche ai fini previdenziali, tanto che l'Amministrazione finanziaria trasmetteva all' apposita segnalazione per il calcolo dei contributi dovuti sui redditi CP_1 eccedenti il minimale;
l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dovuti sui maggiori redditi accertati dall' era avvenuta per mancata comunicazione, da parte della Controparte_3 stessa, della pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto l'accertamento fiscale da cui era scaturita ex lege la pretesa contributiva de qua, in relazione ai maggiori redditi rilevati in capo all'opponente per gli anni d'imposta suddetti.
Ciò premesso, considerato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, l' CP_1 dichiarava di aderire all'eccezione di violazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. 46/99, che, pacificamente, conduceva alla mera declaratoria d'illegittimità ed inefficacia dell'emissione degli avvisi di addebito in questione, senza implicare né poter implicare alcun accertamento nel merito delle relative pretese contributive, che restavano del tutto impregiudicate sino all'esito definitivo della lite tributaria dinanzi alla competente Commissione Tributaria di secondo grado, potendo il Tribunale adito eventualmente soltanto dichiarare l'illegittimità dell'emissione degli avvisi di addebito opposti, con conseguente inefficacia dei medesimi, senza entrare nel merito delle pretese contributive e della loro fondatezza;
l' CP_1 concludeva pertanto chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”.
All'udienza del 17-12-2024 era confermata la sospensione dei quattro avvisi di addebito opposti, già disposta inaudita altera parte ed in via provvisoria con provvedimento del 4-3-
2024
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
9 Le opposizioni proposte sono risultate fondate quanto alle doglianze cui ha aderito anche l' e vanno conseguentemente accolte. CP_1
Infatti, “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d. lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' CP_3
, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
[...]
l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità CP_1 giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”
(Cass. civ., Sez. Lav. n. 09/04/2014 n. 8379) (e conformi: Cass. civ. Sez. Lav. 17/06/2016,
n. 12333; 27/01/2015, n. 1483; 01/03/2016, n. 4032).
Infatti si ritiene che violi l'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99, l'avviso di addebito conseguente ad un accertamento reddituale, qualora sia stato notificato dopo la proposizione del ricorso in sede tributaria, in quanto quest'ultima impugnazione costituisce un impedimento legale alla iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, cosicché detta iscrizione, ormai eseguita, deve ritenersi illegittima ed essere annullata, a prescindere dall'eventuale esito del giudizio tributario.
Pur nella consapevolezza dell'esistenza dei principi, più volte ribaditi dalla Corte di legittimità in materia, secondo cui “… Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa
Corte, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2019). …” (Cass. Sez. Lav. n. 17320 del 16-6-2023) e “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel
"quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda
10 nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.” (Cass. Sez. Lav. n. 1558 del 23-1-2020), nonché 09/04/2014, n. 8379 della
Cassazione civ., sez. lav: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a Controparte_3 ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass. civ. Sez. Lav. sentenza 09/04/2014, n.
8379; conformi Cass. civ. Sez. Lav., 17/06/2016, n. 12333; Cass. civ. Sez. Lav., 27.01.2015,
n. 1483; Cass. civ. Sez. Lav., 01/03/2016, n. 4032), nella presente fattispecie non si può non tener conto delle conclusioni rassegnate dal convenuto in sede sia di comparsa di CP_1 costituzione: “… dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante
l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”, sia di discussione orale della causa all'esito dell'odierna udienza: “L'avv. Salvati si riporta alla memoria, aderisce alle eccezioni di illegittimità e inefficacia, insiste per la compensazione almeno parziale delle spese di lite evidenziando che l' aderendo alla pretesa avversaria, ha avuto una condotta CP_1 collaborativa e deflattiva” (si veda il verbale dell'odierna udienza), dimostrando in tal modo di non avere alcun interesse ad una decisione sul merito della controversia, d'altro canto non manifestato neppure dall'opponente.
Peraltro, anche a voler prescindere dal fatto che una decisione diversa dalla mera declaratoria di inefficacia degli avvisi di addebito opposti o comunque ulteriore ad essa da parte di questo giudicante violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., comunque l' previdenziale non ha allegato circostanze di fatto né CP_1 prodotto documenti né formulato prove orali o infine richiesto prove di altra natura a sostegno della fondatezza della propria pretesa creditoria, essendosi il medesimo limitato a produrre i quattro avvisi di addebito opposti.
11 Alla soccombenza si ritiene congruo far seguire la condanna del convenuto al pagamento di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, e la compensazione tra le parti della residua metà, alla luce della giurisprudenza in materia, in parte contrastante.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nei Parte_1 confronti dell' , come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 26/02/2024, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) annulla gli avvisi di addebiti opposti;
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite in favore dell'opponente, metà CP_1 liquidata in € 3.290,00, oltre al rimborso delle spese vive, liquidate in € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti le residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 15/04/25
IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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