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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/11/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 652 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. LUPO ILLUMINATO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA PIAZZA ARMERIA CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione la sig.ra ha impugnato i Parte_1 provvedimenti di diniego dell' relativi all'indennità di maternità obbligatoria CP_1 per i periodi pre-partum (domanda del 16.03.2020) e post-partum (domanda del
09.06.2020 a seguito di parto del 26.05.2020), chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione nella misura di legge (80% della retribuzione), oltre accessori, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
L' si è costituito eccependo – in via preliminare davanti al Tribunale di CP_1
Messina – l'incompetenza territoriale (poi accolta) e, nel merito, l'infondatezza del ricorso poiché la prestazione sarebbe stata già erogata mediante tre pagamenti nel maggio-giugno 2021 (due acconti e un saldo), come da prospetti prodotti. La ricorrente, con note ex art. 127-ter c.p.c. (udienza 06.11.2025), ha contestato che i pagamenti 2021 si riferiscano alla maternità obbligatoria 2020, sostenendo che attengono invece a malattia e congedo parentale (allattamento) e che, comunque, l'importo della vera indennità di maternità sarebbe ben superiore, calcolandosi – in via meramente indicativa – su base € 49,81 x 132 gg. Ha chiesto, ove occorra, ammissione di prova testimoniale e ordine di esibizione del fascicolo amministrativo . CP_1
DIRITTO
Normativa applicabile e presupposti
Per le lavoratrici agricole a tempo determinato l'indennità di maternità obbligatoria è regolata dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità e paternità): l'astensione obbligatoria è disciplinata dall'art. 16; la misura dell'indennità (80% della retribuzione) dagli artt. 22 e 23; le condizioni specifiche per gli OTD agricoli dall'art. 63, che ricollega il diritto all'iscrizione negli elenchi per almeno 51 giornate nell'anno di riferimento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in tema di lavoro agricolo a termine, che – ai fini delle tutele genitoriali – il requisito delle “51 giornate” va interpretato in modo costituzionalmente orientato, computando anche i periodi di astensione obbligatoria e senza soluzioni che svuotino la tutela (Cass. 24631/2009 e successive conformi).
Sul dedotto “già pagato”
I prospetti prodotti dall' attestano erogazioni nel 2021 riferite a periodi CP_1
10.04.2021–30.04.2021, 10.04.2021–31.05.2021 e saldo 10.04.2021–10.06.2021, con causali riconducibili a “maternità/parentale” per l'anno 2021; non provano l'avvenuto pagamento dell'indennità di maternità obbligatoria riferita al pre/post- partum 2020 conseguente al parto del 26.05.2020. Ne consegue che l'eccezione di avvenuto integrale pagamento non è dimostrata rispetto al petitum.
Si osserva, per completezza, che il congedo parentale è istituto distinto dall'astensione obbligatoria, con diversa misura indennitaria (30%) e presupposti differenti;
pertanto eventuali somme per parentale o malattia non compensano l'indennità di maternità obbligatoria dovuta all'80% (artt. 32-34 e 23 T.U.).
Sul silenzio-rigetto e sulla tempestività La ricorrente ha inoltrato le domande il 16.03.2020 (pre) e 09.06.2020 (post), deducendo la formazione del silenzio-rigetto per decorso dei termini;
la consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. 5572/2012; Cass. 19329/2012) afferma che, in materia di prestazioni previdenziali, il decorso della prescrizione è sospeso durante la formazione del silenzio-rifiuto e del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo che condiziona la procedibilità ex art. 443 c.p.c. Ciò conferma la procedibilità e tempestività della pretesa qui azionata. (gadit.it)
Istruzione probatoria
L' non ha articolato contestazioni specifiche sulla sussistenza dei rapporti di CP_1 lavoro agricolo (OTD) né sull'iscrizione negli elenchi, circostanze documentate nel ricorso e richiamate nelle note;
sicché tali fatti possono ritenersi non specificamente contestati e comunque dimostrati dalla documentazione in atti, ferme le prerogative dell'Ufficio di acquisire il fascicolo amministrativo per la quantificazione.
Quantificazione
La misura legale è l'80% della retribuzione (artt. 22-23 T.U.), per due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi al parto (art. 16 T.U.), limitatamente alle giornate indennizzabili secondo la disciplina agricola;
la quantificazione esatta va rimessa all' in riliquidazione, sulla base delle CP_1 retribuzioni di riferimento e delle giornate effettivamente indennizzabili, scomputando solo eventuali somme già corrisposte a identico titolo e per i medesimi periodi (non già quelle per malattia/parentale).
Ricorrono i presupposti per la condanna alle spese a carico dell' , con CP_1 distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
contro
: Parte_1 CP_1
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla/assicura l'inefficacia dei dinieghi relativi alle domande di indennità di maternità obbligatoria presentate il 16.03.2020 (pre-partum) e il 09.06.2020 (post-partum) da
; Parte_1
2. condanna l' a riliquidare e corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'indennità di maternità ex artt. 16, 22 e 23 D.Lgs. 151/2001, nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, per i periodi di legge (due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi al parto del
26.05.2020), oltre interessi legali e rivalutazione secondo indici ISTAT dalla scadenza dei singoli ratei al saldo, detraendo esclusivamente quanto eventualmente già corrisposto a identico titolo e per i medesimi periodi;
3. ordina all' di depositare in giudizio, entro 60 giorni, il fascicolo CP_1 amministrativo completo delle pratiche in oggetto e i prospetti di riliquidazione;
4. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, per un importo di euro 1860,00 oltre spese generali, iva e cpa che
[...] distràe ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Illuminato Lupo, che si dichiara antistatario;
Così deciso in Patti 10/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo