TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/10/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 448/2024 tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE
Oggi 16 ottobre 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per la parte personalmente con l'avv. MUSIO SARAH;
Parte_1
Per , l'avv. GALIGANI CLAUDIA Controparte_1
L'avv. Musio si riporta agli atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Galigani rileva preliminarmente che le note di controparte sono tardive perché depositate il 7.10.2025; nel merito, si riporta agli atti, chiedendo il rigetto del ricorso, e chiede inoltre di essere autorizzata al deposito della sentenza di condanna del (sent. 391/2025 del 27.3.2025- Parte_1 25.5.2025) con riferimento all'episodio da cui è derivato il licenziamento. L'avv. Musio contesta l'eccezione di tardività del deposito delle note conclusionali, essendo le stesse state depositate il 6.10.2025, ed evidenziando, ad ogni modo, che il termine assegnato dal giudice per tale deposito non è un termine perentorio.
Il Giudice
1) Autorizza parte resistente a produrre in via telematica la sentenza penale di condanna n. 391/2025; 2) si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 18.25 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MUSIO SARAH, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. MUSIO SARAH Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GALIGANI CLAUDIA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PACI FEDERICA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. PACI FEDERICA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
, suo ex datore di lavoro, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, valutata la fondatezza delle ragioni addotte ed esperita ogni indagine ritenuta necessaria ed/o opportuna, accogliere le domande proposte a mezzo del presente ricorso ed in particolare Voglia: In tesi A1) Accertare e dichiarare la invalidità e illegittimità del procedimento disciplinare n. 59736 del 2.05.2023 per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter , per violazione dell'art. 55 ter comma 1 d. Lvo 165/2001 e violazione del Codice disciplinare CCNL Enti locali art. 59 commi 1 e 8 lettera e, e per l'effetto annullare la sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro della sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per mesi sei e per l'effetto, condannare il al pagamento delle mancate retribuzioni per tutto il periodo Controparte_1 della sospensione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
In ipotesi B1) Accertare e dichiarare il difetto di proporzionalità della sanzione comminata al lavoratore della sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per mesi sei nell'ambito del procedimento disciplinare n. 59736 del 2.05.2023 e per l'effetto ne ridetermini la sanzione alla luce dei fatti e dei comportamenti risultanti in corso di causa;
Ancora in tesi A2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento disciplinare n. 130147 del 28.09.2023 e per l'effetto annullare il licenziamento senza preavviso per insussistenza dei fatti contestati e per l'effetto condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro condannando il di al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata CP_1 CP_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
In ipotesi B2, annullare la sanzione del licenziamento disciplinare per difetto di proporzionalità con rideterminazione della sanzione disciplinare con una sanzione conservativa e per l'effetto condannare il a pagare al dipendente le differenze retributive dovute con interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di essere stato sanzionato disciplinarmente dal CP_1 convenuto in due occasioni: i) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 6 mesi, irrogatagli il 24.8.2023 con decorrenza 1.10.2023, scaturita da contestazione disciplinare del 3.5.2023 ai sensi dell'art. 59, comma 8, CCNL 21.5.2018, per l'asserita sottrazione da un cantiere comunale, nel novembre 2021, di materiale ferroso di proprietà del (in specie, transenne, una palina per la CP_1 toponomastica, dissuasori mobili), fatti oggetto di un procedimento penale in cui era Parte_1 imputato ai sensi degli artt. 110 – 624 - 625, n. 7, c.p.; ii) licenziamento disciplinare senza preavviso, ai sensi dell'art. 72, comma 9, punto 2, lett. b), d) ed f), CCNL 16.11.2022, irrogato in data 19.1.2024, all'esito di procedimento disciplinare originato da contestazione disciplinare del 10.10.2023, per fatti oggetto di altro procedimento penale (nel corso del quale era stato destinatario di una misura Parte_1 cautelare personale) per il reato di cui all'art. 624-625, n. 7), c.p., ed in particolare per il furto di materiale del (una coppia di rampe, materiale in rame, due sedili di un fuoristrada Controparte_1
Land Rover in dotazione al . CP_1
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento disciplinare sub i), sulla scorta dei seguenti motivi: a) il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato tardivamente, in violazione dell'art. 55-bis
d.lgs. 165/2001; b) la contestazione disciplinare del 3.5.2023 sarebbe generica;
c) ad ogni modo, i fatti contestati non corrisponderebbero alle concrete vicende storico-fattuali, che invece il ricorrente aveva rappresentato in sede di memoria difensiva nel corso del procedimento disciplinare;
d) sproporzione della sanzione rispetto alla gravità dei fatti contestati. Ha poi contestato la legittimità del provvedimento disciplinare sub ii) per: a) genericità della contestazione disciplinare;
b) insussistenza dei fatti contestati;
c) sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla concreta gravità del fatto contestato.
Costituitosi tempestivamente, il convenuto, evidenziata la correttezza Controparte_1 dell'operato del sia sotto il profilo procedurale che formale, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 avversaria, la conferma delle sanzioni oggetto di causa e la vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
*** La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 6 mesi, irrogata nei confronti di in data 24.8.2023 a decorrere dal 1.10.2023 Parte_1
In relazione al provvedimento disciplinare prot. n. 113952/2023, adottato in data 24 agosto 2023
(con decorrenza posticipata al 1 ottobre 2023), scaturito dalla contestazione disciplinare del 2 maggio
2023 (all'esito del procedimento prot. n. 59736/2023), il ricorso merita accoglimento, alla luce del principio della ragione più liquida, e la sospensione in esame deve essere annullata, con ogni effetto di legge.
Non risulta, infatti, raggiunta la prova – il cui onere incombeva sulla parte resistente – della fondatezza dell'addebito disciplinare mosso dal al ricorrente, né in ordine alla sussistenza del CP_1 fatto né in merito alla sua rilevanza disciplinare.
Il tenore della contestazione disciplinare è il seguente: “In data 7 Aprile 2023 è stato notificato al
Sindaco del Comune di decreto di citazione diretta a giudizio nei Suoi confronti, acquisito con CP_1 prot. ris. n. 49993 in pari data. In esito alle indagini preliminari, risulta la Sua imputazione per il reato di cui agli artt. 110-624-625 n. 7) c.p. compiuto in ragione del servizio prestato come dipendente del
. Nello specifico, il reato imputato consisterebbe nell'essersi impossessato di CP_1 CP_1 materiali di proprietà del agendo quale dipendente del al fine di trarne Controparte_1 CP_1 profitto e in concorso con altri dipendenti, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate
a pubblico servizio e abusando del rapporto d'opera che la legava all'ente datore di lavoro. I fatti oggetto di indagine, fatte salve le conseguenze penali, costituiscono violazione degli obblighi di comportamento del dipendente, sanzionabili disciplinarmente in base al sistema disciplinare costituito dagli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, dal Codice di Comportamento dei dipendenti del CP_1
, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 dell'11.4.2014 nonché dell'allora
[...] vigente Codice Disciplinare di cui all'art. 59 del CCNL 21.05.2018 coordinato con le previsioni del
D.Lgs. 165/2001 […]” (cfr. doc. 2 ricorso, analogo a doc. 9 memoria).
Nel decreto di citazione diretta a giudizio (emesso nel corso del proced. RGNR 4522/2021; cfr. doc.
8 memoria) cui l'addebito disciplinare fa rinvio per relationem era formulata l'imputazione nei confronti dell'odierno ricorrente – e di un suo collega – per il “delitto p.e.p. dagli artt. 110-624 e 625
n.7) c.p., perché, al fine di trarne profitto per sé, in concorso tra loro, agendo quali dipendenti del
con la qualifica di collaboratori specializzati, assegnati al reparto fabbricati, si Controparte_1 impossessavano della palina per la toponomastica, di alcuni dissuasori di sosta ad U e di alcune transenne, sottraendolo al che deteneva i suddetti materiali presso il cantiere Controparte_1 comunale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto di opera che li legava al suddetto ente pubblico”. Dunque, da quanto evidenziato, si deduce che l'Ente convenuto ha inteso contestare al ricorrente quale illecito disciplinare la commissione del delitto di furto aggravato così come addebitatogli anche nell'ambito del procedimento penale 'parallelo', senza ulteriore specificazione di elementi diversi ed ulteriori che potessero assumere rilevanza disciplinare ancorché penalmente irrilevanti o non significativi. Fatti che il ha sussunto nella fattispecie astratta di illecito disciplinare di cui CP_1 all'art. 59, comma 8, lett. e), CCNL 21.5.2018 (applicabile ratione temporis), in quanto “violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti di cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente, agli utenti o a terzi” (cfr. provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare sub doc. 4 ricorso, analogo a doc. 5 memoria).
A questo proposito, vale la pena premettere come non si possa condividere quanto asserito in memoria difensiva dal Comune datore di lavoro, allorché afferma che in ambito disciplinare sarebbe stata ritenuta raggiunta la prova in ordine alla “sottrazione dolosa da parte di di beni della Parte_1 disponibilità dell'Ente, circa l'accesso non autorizzato e clandestino all'area dei cantieri e circa il comportamento del dipendente intenzionalmente privo di correttezza, lealtà e integrità, al punto tale da compromettere gravemente il vincolo fiduciario posto a cardine del rapporto” contrattuale di lavoro.
Valgono come circostanze aggravanti i precedenti disciplinari nel biennio..., l'intenzionalità del comportamento, il danno economico e di pericolo all''immagine dell'Amministrazione comunale, considerata anche l'attuale pendenza del procedimento penale” (cfr. pag. 5 memoria difensiva). Gli elementi fattuali menzionati nelle difese del convenuto, invero, non compaiono – come visto – nella contestazione disciplinare, ove si addebita al l'impossessamento di materiali di proprietà del Parte_1
Comune, abusando del rapporto di servizio che lo lega al datore di lavoro (ancorché nessuna specificazione di cosa debba intendersi per tale 'abuso' compaia nella contestazione de qua).
È pacifico tra le parti (e documentato;
cfr. doc. 5 ricorso) che il procedimento disciplinare ha preso le mosse allorché la PO il 4 novembre 2021, su segnalazione del collega Parte_2 Parte_3 aveva ritenuto di verificare se il materiale ferroso destinato allo smaltimento (che avrebbe dovuto trovarsi presso il sito deputato nel cantiere comunale, ma che aveva dichiarato che non si Parte_3 trovava più) fosse stato asportato dall'odierno ricorrente e dal collega L'assunto sulla cui Pt_4 scorta aveva formulato tale sospetto nei confronti del era che lo stesso era stato Pt_2 Parte_1 incaricato dal di recuperare delle transenne sparse sul territorio per delle manifestazioni Parte_3 ormai concluse. Altrettanto incontroverso è il fatto che il dipendente comunale inviato da CP_2 per verificare se il materiale ferroso mancante fosse nella disponibilità di recatosi Pt_2 Parte_1 in prossimità dell'abitazione di quest'ultimo vi rinveniva, parcheggiato sulla pubblica via, l'autocarro
Renault tg. BM668WA (di proprietà del padre del ricorrente) e, sul cassone di tale furgone, verificava la presenza di alcune transenne, oltre ad altri beni (una palina della toponomastica, dissuasori di sosta a
U).
L'istruttoria orale, di contro a quanto ritenuto da parte resistente, non ha dimostrato, in termini di probabilità prevalente, che il ricorrente si sia introdotto nel cantiere comunale per sottrarre materiale di proprietà del CP_1
Innanzitutto, a mezzo delle dichiarazioni del teste (pensionato ex dipendente del Testimone_1
credibile in quanto indifferente alle parti in causa;
cfr. verbale ud. 26.2.2025), è stata offerta CP_1 prova del fatto che fosse prassi che i dipendenti che prestavano servizio presso i cantieri comunali vi portassero materiale da lavoro personale, anche per sopperire a carenze (magari momentanee) di attrezzature comunali. Sul punto, il teste ha riferito che, quantunque non sapesse se Tes_1
l'autorizzazione a tale condotta provenisse dal funzionario più volte una simile situazione si CP_3 era verificata “Si è vero, a volte ho visto che qualcosa è successo anche se non so dire se fosse stato il ad autorizzare questa cose. Ad giducie: Il ricordo che una volta è successo che ha CP_3 Parte_1 portato una betoniera per fare un lavoro, ma non ricordo la data esatta. Il lavoro si riferisce al giardino Ritrovato che si trova tra Porta a Borgo e dove dovevamo fare delle gettate di CP_4 cemento armato e non vi era la betoniera del Comune perché la stavano usando i muratori e lo ricordo bene perché mi fu detto ame di andare insieme al a prendere questa betoniera […] Ricordo Parte_1 che sempre la giardino Ritrovato il non ricordo se 2/3volte, ha portato un suo Parte_1 decespugliatore e lo ricordo perché erano marca diverse da quelli in suo al comune”. La circostanza non risulta essere stata smentita dai dichiaranti intimati dalla parte convenuta. In particolare, si considerino le dichiarazioni del teste sentito all'udienza dell'11.12.2024, il quale ha Parte_2 meramente riferito di non conoscere quali prassi seguisse il suo predecessore in qualità CP_5 di PO funzionario responsabile del cantiere comunale di via Buzzati, senza con ciò negare che una prassi di tal sorta esistesse, e non ha nemmeno sconfessato la possibilità che il predetto avesse CP_3 sottoscritto e rilasciato a un buono di consegna delle transenne di cui si discute nel dicembre Parte_1
2020 (sub doc. 17 ricorso); ancora, di nessun rilievo risultano le dichiarazioni del teste CP_2 sentito all'udienza del 11.12.24, il quale nulla ha saputo riferire sul punto de quo, non confermando né smentendo l'esistenza della predetta prassi.
Il non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che i beni rinvenuti da sul CP_1 CP_2 furgone di proprietà del padre del ed in uso alla cooperativa di cui è Parte_1 Parte_5 Parte_1 socio fossero di proprietà comunale (o, comunque, che fossero proprio quei beni di cui il CP_1 aveva asseritamente la disponibilità nei giorni antecedenti al 4 novembre 2021). Quanto alla palina della toponomastica e ai dissuasori, il teste di parte resistente all'udienza dell'11.12.2024, ha CP_2 dichiarato che sul furgone del “[…] vi era altro materiale che però io sinceramente non Parte_1 posso dichiarare che fosse del comune di in quanto non era presente un marchio o un logo del CP_1
e che, al più, tali paline risultavano “simili a quelle utilizzate dal nel CP_1 Controparte_1 cantiere comunale”. Il che, unitamente alle foto allegate in atti, vale ad attestare l'inattendibilità di quanto dichiarato in sede di procedimento disciplinare dal collega allorché ha riferito che tali Tes_2 materiali fossero sicuramente del si tratta di asserto meramente affermato ma smentito dalle CP_1 risultanze acquisite in corso di causa, da reputarsi più affidabili perché assunte innanzi a questo giudice nel pieno del contraddittorio processuale. La provenienza di tali materiali dal cantiere comunale è rimasta indimostrata, inoltre, anche a fronte della testimonianza resa da vicino di Testimone_3 casa del il quale ha riferito “io questi pezzi di tubo tondo l'ho depositati nel furgone del Parte_1 perché conoscevo la , ossia la padrona della , alla quale avevo Parte_1 CP_6 Parte_5 chiesto di depositare questi tubi che io non potevo più utilizzare affinché li potessero utilizzare loro come cooperativa sapendo che facevano servizio e attività di giardinaggio” (cfr. verbale ud.
11.12.2024, pag. 2): il teste risulta credibile, non avendo alcun interesse nella causa e rispetto ai fatti che ne sono oggetto, e l'attendibilità delle informazioni riferite si desume dal fatto che il teste ha saputo collocare temporalmente l'episodio, senza contraddizioni di alcun genere, riconoscendo peraltro in foto il furgone di cui trattasi.
Quanto alle transenne, invece, gli elementi acquisiti in istruttoria non consentono di ritenere sicura la provenienza delle stesse dal cantiere comunale, e ciò sia per quanto già osservato supra circa l'uso per i dipendenti addetti ai cantieri comunali di mettere a disposizione materiali personali per sopperire ad eventuali carenze momentanee, sia perché la documentazione fotografica acquisita in atti non permette di asserire con certezza processuale (in termini di 'più probabile che non') che sulle transenne rinvenute sul furgone di vi fossero segni distintivi idonei ad attestare la titolarità di tali beni Parte_1 in capo al Ebbene, è pacifico che il 4 novembre 2021 con il successivo intervento CP_1 CP_2
Tes_ anche di abbia fotografato il furgone posto sulla pubblica via in prossimità dell'abitazione del per comprovare l'asserito ritrovamento dei beni mancanti dal cantiere comunale. Tali Parte_1 fotografie sono state dichiaratamente inviate tramite whatsapp a il quale le ha poi prodotte in Pt_2 allegato alla denuncia-querela sporta dinanzi alla Polizia Municipale il 4.11.2021. Tra queste foto (sub doc. 19 ricorso), nelle quali è possibile vedere l'autocarro Renault della parcheggiato, con Parte_5 transenne ed altro materiale (una cassa di legno, le paline della toponomastica di cui si è detto, alcuni pancali in legno, altri residui in legno e in ferro) ammassati sul cassone posteriore, non risultano comprese anche le ulteriori tre fotografie (raffiguranti alcuni dettagli di transenne riportanti o lo stemma del Comune di o il logo della marca TES tipica, dichiaratamente, delle transenne in uso CP_1 al che ha prodotto in sede di procedimento disciplinare solo dopo essere stato CP_1 Pt_2 sentito dall'PD in ordine, anche, a quanto fosse raffigurato in tali immagini.
Il resistente, in atti ed anche nel corso dell'udienza di discussione, ha sostenuto che tali ulteriori tre foto sarebbero dirimenti nel dimostrare la provenienza delle transenne. Questo giudice non condivide tale assunto, per i seguenti ordini di ragioni. Non risulta motivata la ragione per la quale tali foto di dettaglio – se davvero essenziali ai fini non solo del procedimento disciplinare ma, prima ancora, di quello penale, avviato con la denuncia-querela di il 4.11.2021 – non sarebbero state prodotte Pt_2 da alla Polizia Municipale, né in sede di denuncia-querela, né in occasione della sua Pt_2 audizione a sit l'8.11.2021 (cfr. doc. 19 ricorso). Né, invero, è possibile ricavare dalla email, che, solo in data 4.7.2023, ha inviato all'PD, la data nella quale tali immagini fotografiche siano state Pt_2 ricevute dal Dunque, tenuto conto sia del fatto che non è possibile asserire la natura coeva di Pt_2 tali foto rispetto a quelle prodotte ab origine in sede di denuncia-querela, sia della impossibilità di affermare che gli oggetti rappresentati in tali immagini si trovassero sul furgone (per l'assenza di idonei punti di riferimento che collochino con certezza quei dettagli sui materiali che si trovavano sul furgone in uso a , non si può attribuire a tali rappresentazioni fotografiche un peso nel senso Parte_1 auspicato dal resistente. CP_1
Né ad un diverso esito potrebbe portare la valutazione delle dichiarazioni rese da e Pt_2 nel corso dell'istruttoria. Il primo, infatti, non era presente al momento in cui le foto sono CP_2 state scattate, e comunque – come detto – non ha dato giustificazione della mancata produzione alla
Polizia Municipale, in prossimità ai fatti di causa, ed anche all'PD al momento dell'apertura del procedimento disciplinare delle tre foto de quibus; il secondo, di contro, ancorché sia stato direttamente coinvolto nel fotografare il furgone di il 4.11.2021, non ha saputo riferire in che posizione si Parte_1 trovassero le transenne asseritamente riportanti il logo del e quello della ditta Controparte_1 produttrice, non consentendo quindi di vagliare la piena attendibilità di quanto dichiarato.
Infine, non risulta esser stata acquisita prova del danno lamentato dal Difatti, anche a CP_1 voler ritenere che i materiali reperiti sul furgone tg. BM668WA della e in uso al ricorrente Parte_5 fossero quelli che si trovavano precedentemente nel cantiere comunale, tale danno risulta escluso per il fatto che – e tanto è pacifico tra le parti - il ha riportato al cantiere comunale le transenne non Parte_1 appena invitato a farlo dal ben prima dell'instaurazione del procedimento disciplinare Pt_2
(nell'immediatezza dei fatti, a ben vedere), venendo pertanto meno uno dei presupposti della fattispecie disciplinare contestata (ai sensi dell'art. 59, comma 8, lett. e), CCNL 21.5.2018, richiamato supra)
Tutto ciò considerato, deve concludersi, applicando lo standard probatorio del 'più probabile che non' ed il riparto degli oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., per l'infondatezza dell'addebito disciplinare per come contestato e sanzionato dal Comune datore di lavoro nei confronti del ricorrente per i fatti del 3-4 novembre 2021.
A conferma della ricostruzione storico-fattuale sin qui illustrata può trarsi ulteriore argomento di prova ulteriore dalla sentenza n. 383/2025 di assoluzione per insussistenza del fatto contestato resa da questo Tribunale all'esito del giudizio penale di primo grado (RGNR 4522/2021 – Dib. 922/2023) nei confronti di (cfr. produzione documentale di parte ricorrente con le note del Parte_1
6.10.2025), da cui può evincersi che anche in tale sede non sia stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto contestato.
In definitiva, la sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata al con provvedimento n. 4897/2023, del 24 agosto 2023 (con decorrenza posticipata Parte_1 al 1 ottobre 2023), all'esito del procedimento prot. n. 59736/2023, deve essere annullata, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione al lavoratore delle retribuzioni corrispondenti, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Il licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato nei confronti di con provv. Parte_1 prot. n. 9265 del 19.1.2024
Il ricorso risulta fondato, invero, anche in ordine alle doglianze che il ricorrente muove nei confronti della contestazione disciplinare del 28.9.2023, a seguito della quale è stato poi irrogato il licenziamento disciplinare senza preavviso in data 19.1.2024.
Ebbene, nel caso di specie il Comune datore di lavoro ha contestato a un ulteriore Parte_1 fatto oggetto di procedimento penale a suo carico, della cui pendenza il resistente era venuto a conoscenza per il tramite del difensore del che intendeva giustificarne la mancata Parte_1 comparizione dinanzi all'PD (per altri diversi fatti disciplinarmente rilevanti non oggetto di causa) in quanto destinatario di misura cautelare del divieto di dimora nel comune di . In particolare, il CP_1 ha formulato la seguente contestazione disciplinare (cfr. doc. 29 ricorso, analogo a doc. 24 CP_1 memoria), con rinvio per relationem ai fatti di cui all'ordinanza cautelare del 21.8.2023 del GIP del
Tribunale di Pistoia (proced. RGNR 2410/2023; cfr. doc. 28 ricorso):
“[…] Le indagini preliminari conducono ad una qualificazione giuridica della condotta nelle fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n. 7) c.p., in aggiunta alle altre ipotesi di reati contestate, in quanto lei si sarebbe impossessato di materiali detenuti dal presso i Controparte_1
Cantieri Comunali, agendo quale dipendente del al fine di trarne profitto e con l'aggravante CP_1 di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto d'opera che la legava all'ente datore di lavoro. I fatti oggetto di indagine, fatte salve le conseguenze penali, costituiscono violazione degli obblighi di comportamento del dipendente, sanzionabili disciplinarmente in base al sistema disciplinare costituito dagli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del , approvato con Deliberazione della Giunta Controparte_1
Comunale n. 48 dell'11.4.2014, nonché dal titolo VII (responsabilità disciplinare) del CCNL
16/11/2022. Pertanto […] Le contesto i fatti sopra descritti, che potrebbero integrare, ove accertati la violazione dei doveri di comportamento e degli obblighi di diligenza e lealtà di cui al Codice di
Comportamento dei dipendenti del […] e al Codice Disciplinare di cui all'art. 72 Controparte_1 del CCNL 16/11/2022 coordinato con le previsioni del D.Lgs. 165/2001”.
La contestazione penale cui la contestazione disciplinare fa rinvio ha ad oggetto la commissione
“del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 7 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso al fine di trarne profitto per sé, agendo quale dipendente del comune di
con la qualifica di collaboratore specializzato, assegnato al reparto fabbricati, si impossessava CP_1 di due rampe di alluminio della lunghezza di circa 3 metri, 2 sedute posteriori asportate da un veicolo in dotazione ai cantieri (per un valore complessivo di circa € 2.000) nonché di cavi di rame, sottraendoli al che deteneva i suddetti materiali presso il cantiere comunale. Con le Controparte_1 aggravanti di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto di opera che lo legava al suddetto ente pubblico. Fatti commessi a in data antecedente al CP_1
21.5.2023 e il 14 giugno 2023”.
Nel provvedimento disciplinare prot. n. 9265/2024 del 19.1.2024 che ha irrogato il licenziamento senza preavviso (cfr. doc. 7 memoria, nonché 57 ricorso) il ha sussunto tali condotte nelle CP_1 fattispecie sanzionate dall'art. 72, comma 9, punto 2), lett. b), d), f)1.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, il giudice non ritiene raggiunta la prova della addebitabilità a delle condotte ascrittegli dal datore di lavoro con la contestazione disciplinare del 28.9.2023, Parte_1 prova di cui risultava onerato il Comune convenuto.
Manca, infatti, prova idonea che si sia introdotto in maniera abusiva nel cantiere comunale Parte_1 ove prestava servizio, per sottrarre le due rampe di alluminio e gli altri beni cui si fa riferimento nel capo d'imputazione summenzionato. È stato sentito, infatti, il teste , intimato Testimone_4 dall'Amministrazione resistente, il quale ha riferito “Preciso che la mia abitazione è davanti alla ferrovia e il cantiere del Comune è circa 300 mt da casa mia. Io ho solo visto questo signore, che non so dire se fosse il , che camminava lungo la ferrovia e mi ha dato sospetto. Ho quindi Parte_1 chiamato il vivaista che è davanti alla ferrovia e si chiama OR di cui non mi ricordo il cognome che
è venuto a vedere e mi ha detto che era tutto apposto. A questo punto ho chiamato un altro amico
e gli ho detto che vi era una persona che camminava lungo la ferrovia con queste rampe Parte_6
e poi non ho fatto altro. Io ho fatto un video di questo signore che camminava con le due rampe lungo la ferrovia e l'ho mandato al mio amico e poi non so dire lui che cosa abbia fatto. Ad Parte_6 giudice: Io ho visto questo signore che andava e veniva nel senso che andava verso il cantiere del comune e poi tornava indietro verso il passaggio al livello. Non so dire se sia entrato dentro il cantiere del Comune oppure in altro posto visto che dopo vi sono degli zingari”. A domanda sul cap. 11 di cui alla memoria (“DCV che il Sig. in quell'occasione le si avvicinò e le riferì di essere in Parte_1 servizio”) ha dichiarato di non ricordare di essere stato avvicinato dall'uomo che aveva visto né se gli avesse detto qualcosa. Ha poi dichiarato di aver solo ripreso “questo signore che camminava lungo la ferrovia” perché “non era una cosa normale e oltretutto era pericoloso” (cfr. verbale ud. 8.10.2024, pag. 3-4).
Non vi è alcuna dimostrazione che la persona che camminava lungo la ferrovia fosse il ricorrente e – circostanza ancor più significativa – che questo soggetto sia entrato nel cantiere comunale, per poi portare via qualcosa. E ciò, oltretutto, considerando la significativa distanza (300 m) tra l'abitazione del ed il cantiere comunale, per cui è ragionevole escludere che il teste potesse riconoscere in Tes_4 modo preciso i lineamenti della persona che procedeva lungo la ferrovia.
Né vi sono ulteriori elementi dai quali risulti possibile affermare, secondo il canone del più probabile che non, che si sia introdotto furtivamente nel cantiere comunale e si sia Parte_1 appropriato di beni del Comune datore di lavoro.
Quanto ai sedili del Land Rover Defender, non è stata dimostrata la sottrazione degli stessi ad opera del potendosi verificare in atti che gli stessi non siano stati reperiti nel corso della Parte_1 perquisizione disposta nell'ambito del procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente, non risultando i medesimi beni nel verbale di ricognizione dei beni sottoposti a sequestro preventivo (cfr. doc. 41 ricorso). Si consideri, peraltro, che il teste all'udienza del 11.12.2024, ha riferito che CP_2 le chiavi dell'autoveicolo suddetto erano nella disponibilità della e del collega e che Parte_7 Tes_2
“l'ufficio del non era accessibile agli operai mentre quello di era accessibile anche Pt_2 Tes_2 dagli operai durante il turno di servizio perché poi, se no, venivano chiuse a chiave”. Di talché deve concludersi che il ricorrente non possa aver avuto accesso, in maniera furtiva ed abusiva, al veicolo de quo: difatti, se avesse sottratto le chiavi del Defender durante il turno di servizio ed avesse asportato i sedili, sarebbe stato senz'altro visto dai colleghi e dai superiori (mentre nessuno ha dichiarato una circostanza del genere), e deve escludersi che l'avesse fatto in altro orario, non potendo accedere all'ufficio del collega o della che erano chiusi a chiave. Tes_2 Parte_7
Né è possibile affermare, a fronte della specifica contestazione della circostanza da parte del lavoratore, che i cavi di rame fossero stati sottratti dal cantiere del comune di , non avendo il CP_1 allegato alcun elemento a supporto di tale assunto. CP_1
Non risulta provata nemmeno la circostanza della sottrazione delle rampe di alluminio da parte di
Sono gli stessi testi escussi sui capitoli articolati dal convenuto ad aver dichiarato Parte_1 CP_1 che le rampe in dotazione al erano prive di segni ed elementi distintivi particolari, che CP_1 potessero ricondurle alla proprietà del (in questo senso, cfr. dich. teste ud. CP_1 Pt_2
11.12.2024, pag. 7; in senso analogo, cfr. dichiarazioni rese alla Polizia Municipale nel corso del procedimento penale da , dipendente del comune che, come dallo stesso dichiarato e Testimone_5 comunque pacifico tra le parti, utilizza solitamente le rampe per mezzi escavatori: doc. 50 ricorso, pag.
9). Lo stesso sentito dalla Polizia Municipale, non è stato in grado di riferire se le rampe che Tes_5 erano state rinvenute sul terreno del e poi consegnate al dalla p.g. nel corso delle Parte_1 CP_1 indagini (cfr. doc. 37 ricorso), di cui alla foto n. 1 del fascicolo del P.M. (sub doc. 45 ricorso), fossero in effetti rampe di proprietà comunale (avendo per contro riconosciuto quelle da lui generalmente utilizzate, sub foto 2 fascicolo PM prodotta col doc. 46 del ricorso).
E che il ricorrente avesse nella propria disponibilità una coppia di rampe quale quella di cui al doc.
45 del ricorso è stato dichiarato dal teste (cfr. verbale ud. 8.10.2024: “sì è vero perché Tes_6 qualche volta l'ho aiutato anch'io a caricare e scaricare queste rampe perché mi è venuto a prendere a casa perché non avevo il mezzo per andare a lavoro. Eravamo insieme e nel frattempo gli ho dato una mano”). Tale dichiarante, di contro a quanto contestato dal risulta attendibile rispetto ai fatti CP_1 di causa, in quanto non coincidenti con quelli per i quali il medesimo è stato disciplinarmente sanzionato e si è trovato imputato (essendo stato, comunque, assolto all'esito del procedimento penale menzionato dalla difesa di parte resistente, circostanza che si ricava dalla pronuncia depositata dal ricorrente con le note autorizzate per l'odierna udienza) e non avendo dunque alcun interesse rispetto ai fatti sui quali è stato sentito nel presente giudizio. Quanto affermato dal risulta dunque Tes_6 sufficiente, in uno con gli altri elementi sin qui esposti, a far dubitare della ricostruzione storico- fattuale prospettata dal resistente, rendendo così superflua la valutazione dell'attendibilità CP_1 delle altre testimoni intimate dal ricorrente ( e , rispetto alle quali il ha Tes_7 CP_6 CP_1 eccepito l'incapacità a testimoniare e/o la scarsa attendibilità per l'interesse che, per la rispettiva posizione rivestita nella società ( quale socia lavoratrice e quale legale Parte_5 Tes_7 CP_6 rappresentante), esse avrebbero nella presente causa.
Quanto agli ulteriori beni su cui si è concentrata l'istruttoria (banchi di scuola, paline della toponomastica), ancora una volta deve rilevarsi la mancanza di prova da parte del che tali altri CP_1 materiali rinvenuti nella disponibilità del fossero di proprietà comunale (così come non vi è Parte_1 prova delle circostanze spazio-temporali nelle quali asseritamente tali beni sarebbero stati sottratti dal cantiere comunale).
Infine, tenuto conto delle fattispecie astratte di violazione disciplinare contestate (cui si è fatto cenno supra), si evidenzia che, in ogni caso, non vi è prova che i fatti de quibus integrino gli estremi del furto, venendo meno quindi l'ipotesi di cui all'art. 72, comma 9, punto 2 lett. b) (commissione di illeciti di rilevanza penale), lett. d) (mancando sia la prova della commissione del fatto sia del dolo), e lett. f) non essendo precisato dal quali sarebbero gli obblighi violati né dimostrata la riferibilità al CP_1 di violazioni pur che siano. Parte_1
In conclusione, il licenziamento disciplinare irrogato nei confronti del ricorrente con provvedimento del 19.1.2024 deve essere annullato per le ragioni sin qui esposte, con assorbimento di ogni altro motivo di doglianza dedotto in ricorso.
Ne consegue l'obbligo in capo alla parte resistente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, con condanna del a corrispondere al lavoratore CP_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo dal giorno del licenziamento (19.1.2024) sino alla data di effettiva reintegrazione (comunque in misura non superiore a 24 mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Con condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai medi di scaglione, tenuto conto della concreta attività processuale delle parti, del numero di udienze istruttorie, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, C.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Annulla la sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata a con provvedimento n. 113952/2023, del 24.8.2023, all'esito del procedimento prot. Parte_1 n. 59736/2023, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna il alla Controparte_1 corresponsione al ricorrente delle retribuzioni corrispondenti (a decorrere dal 1.10.2023), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2) Annulla il licenziamento senza preavviso irrogato nei confronti di con provv. Parte_1 prot. n. 9265 del 19.1.2024, per le ragioni di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il CP_1
alla reintegrazione di nel posto di lavoro, nonché a corrispondere al
[...] Parte_1 lavoratore un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per il periodo dal giorno del licenziamento (19.1.2024) sino alla data di effettiva reintegrazione
(comunque in misura non superiore a 24 mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
3) Condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, l'art. 72, comma 9, punto 2, lett. b), prescrive la sanzione del licenziamento senza preavviso per
“commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall'art. 62 del CCNL del 21.05.2018”; la lett. d) prevede tale sanzione per i casi di “commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”; la lett. f), infine, sanziona col licenziamento senza preavviso le “violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 448/2024 tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE
Oggi 16 ottobre 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per la parte personalmente con l'avv. MUSIO SARAH;
Parte_1
Per , l'avv. GALIGANI CLAUDIA Controparte_1
L'avv. Musio si riporta agli atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Galigani rileva preliminarmente che le note di controparte sono tardive perché depositate il 7.10.2025; nel merito, si riporta agli atti, chiedendo il rigetto del ricorso, e chiede inoltre di essere autorizzata al deposito della sentenza di condanna del (sent. 391/2025 del 27.3.2025- Parte_1 25.5.2025) con riferimento all'episodio da cui è derivato il licenziamento. L'avv. Musio contesta l'eccezione di tardività del deposito delle note conclusionali, essendo le stesse state depositate il 6.10.2025, ed evidenziando, ad ogni modo, che il termine assegnato dal giudice per tale deposito non è un termine perentorio.
Il Giudice
1) Autorizza parte resistente a produrre in via telematica la sentenza penale di condanna n. 391/2025; 2) si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 18.25 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MUSIO SARAH, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. MUSIO SARAH Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GALIGANI CLAUDIA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PACI FEDERICA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. PACI FEDERICA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
, suo ex datore di lavoro, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, valutata la fondatezza delle ragioni addotte ed esperita ogni indagine ritenuta necessaria ed/o opportuna, accogliere le domande proposte a mezzo del presente ricorso ed in particolare Voglia: In tesi A1) Accertare e dichiarare la invalidità e illegittimità del procedimento disciplinare n. 59736 del 2.05.2023 per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter , per violazione dell'art. 55 ter comma 1 d. Lvo 165/2001 e violazione del Codice disciplinare CCNL Enti locali art. 59 commi 1 e 8 lettera e, e per l'effetto annullare la sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro della sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per mesi sei e per l'effetto, condannare il al pagamento delle mancate retribuzioni per tutto il periodo Controparte_1 della sospensione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
In ipotesi B1) Accertare e dichiarare il difetto di proporzionalità della sanzione comminata al lavoratore della sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per mesi sei nell'ambito del procedimento disciplinare n. 59736 del 2.05.2023 e per l'effetto ne ridetermini la sanzione alla luce dei fatti e dei comportamenti risultanti in corso di causa;
Ancora in tesi A2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento disciplinare n. 130147 del 28.09.2023 e per l'effetto annullare il licenziamento senza preavviso per insussistenza dei fatti contestati e per l'effetto condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro condannando il di al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata CP_1 CP_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
In ipotesi B2, annullare la sanzione del licenziamento disciplinare per difetto di proporzionalità con rideterminazione della sanzione disciplinare con una sanzione conservativa e per l'effetto condannare il a pagare al dipendente le differenze retributive dovute con interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di essere stato sanzionato disciplinarmente dal CP_1 convenuto in due occasioni: i) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 6 mesi, irrogatagli il 24.8.2023 con decorrenza 1.10.2023, scaturita da contestazione disciplinare del 3.5.2023 ai sensi dell'art. 59, comma 8, CCNL 21.5.2018, per l'asserita sottrazione da un cantiere comunale, nel novembre 2021, di materiale ferroso di proprietà del (in specie, transenne, una palina per la CP_1 toponomastica, dissuasori mobili), fatti oggetto di un procedimento penale in cui era Parte_1 imputato ai sensi degli artt. 110 – 624 - 625, n. 7, c.p.; ii) licenziamento disciplinare senza preavviso, ai sensi dell'art. 72, comma 9, punto 2, lett. b), d) ed f), CCNL 16.11.2022, irrogato in data 19.1.2024, all'esito di procedimento disciplinare originato da contestazione disciplinare del 10.10.2023, per fatti oggetto di altro procedimento penale (nel corso del quale era stato destinatario di una misura Parte_1 cautelare personale) per il reato di cui all'art. 624-625, n. 7), c.p., ed in particolare per il furto di materiale del (una coppia di rampe, materiale in rame, due sedili di un fuoristrada Controparte_1
Land Rover in dotazione al . CP_1
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento disciplinare sub i), sulla scorta dei seguenti motivi: a) il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato tardivamente, in violazione dell'art. 55-bis
d.lgs. 165/2001; b) la contestazione disciplinare del 3.5.2023 sarebbe generica;
c) ad ogni modo, i fatti contestati non corrisponderebbero alle concrete vicende storico-fattuali, che invece il ricorrente aveva rappresentato in sede di memoria difensiva nel corso del procedimento disciplinare;
d) sproporzione della sanzione rispetto alla gravità dei fatti contestati. Ha poi contestato la legittimità del provvedimento disciplinare sub ii) per: a) genericità della contestazione disciplinare;
b) insussistenza dei fatti contestati;
c) sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla concreta gravità del fatto contestato.
Costituitosi tempestivamente, il convenuto, evidenziata la correttezza Controparte_1 dell'operato del sia sotto il profilo procedurale che formale, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 avversaria, la conferma delle sanzioni oggetto di causa e la vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
*** La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 6 mesi, irrogata nei confronti di in data 24.8.2023 a decorrere dal 1.10.2023 Parte_1
In relazione al provvedimento disciplinare prot. n. 113952/2023, adottato in data 24 agosto 2023
(con decorrenza posticipata al 1 ottobre 2023), scaturito dalla contestazione disciplinare del 2 maggio
2023 (all'esito del procedimento prot. n. 59736/2023), il ricorso merita accoglimento, alla luce del principio della ragione più liquida, e la sospensione in esame deve essere annullata, con ogni effetto di legge.
Non risulta, infatti, raggiunta la prova – il cui onere incombeva sulla parte resistente – della fondatezza dell'addebito disciplinare mosso dal al ricorrente, né in ordine alla sussistenza del CP_1 fatto né in merito alla sua rilevanza disciplinare.
Il tenore della contestazione disciplinare è il seguente: “In data 7 Aprile 2023 è stato notificato al
Sindaco del Comune di decreto di citazione diretta a giudizio nei Suoi confronti, acquisito con CP_1 prot. ris. n. 49993 in pari data. In esito alle indagini preliminari, risulta la Sua imputazione per il reato di cui agli artt. 110-624-625 n. 7) c.p. compiuto in ragione del servizio prestato come dipendente del
. Nello specifico, il reato imputato consisterebbe nell'essersi impossessato di CP_1 CP_1 materiali di proprietà del agendo quale dipendente del al fine di trarne Controparte_1 CP_1 profitto e in concorso con altri dipendenti, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate
a pubblico servizio e abusando del rapporto d'opera che la legava all'ente datore di lavoro. I fatti oggetto di indagine, fatte salve le conseguenze penali, costituiscono violazione degli obblighi di comportamento del dipendente, sanzionabili disciplinarmente in base al sistema disciplinare costituito dagli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, dal Codice di Comportamento dei dipendenti del CP_1
, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 dell'11.4.2014 nonché dell'allora
[...] vigente Codice Disciplinare di cui all'art. 59 del CCNL 21.05.2018 coordinato con le previsioni del
D.Lgs. 165/2001 […]” (cfr. doc. 2 ricorso, analogo a doc. 9 memoria).
Nel decreto di citazione diretta a giudizio (emesso nel corso del proced. RGNR 4522/2021; cfr. doc.
8 memoria) cui l'addebito disciplinare fa rinvio per relationem era formulata l'imputazione nei confronti dell'odierno ricorrente – e di un suo collega – per il “delitto p.e.p. dagli artt. 110-624 e 625
n.7) c.p., perché, al fine di trarne profitto per sé, in concorso tra loro, agendo quali dipendenti del
con la qualifica di collaboratori specializzati, assegnati al reparto fabbricati, si Controparte_1 impossessavano della palina per la toponomastica, di alcuni dissuasori di sosta ad U e di alcune transenne, sottraendolo al che deteneva i suddetti materiali presso il cantiere Controparte_1 comunale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto di opera che li legava al suddetto ente pubblico”. Dunque, da quanto evidenziato, si deduce che l'Ente convenuto ha inteso contestare al ricorrente quale illecito disciplinare la commissione del delitto di furto aggravato così come addebitatogli anche nell'ambito del procedimento penale 'parallelo', senza ulteriore specificazione di elementi diversi ed ulteriori che potessero assumere rilevanza disciplinare ancorché penalmente irrilevanti o non significativi. Fatti che il ha sussunto nella fattispecie astratta di illecito disciplinare di cui CP_1 all'art. 59, comma 8, lett. e), CCNL 21.5.2018 (applicabile ratione temporis), in quanto “violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti di cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente, agli utenti o a terzi” (cfr. provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare sub doc. 4 ricorso, analogo a doc. 5 memoria).
A questo proposito, vale la pena premettere come non si possa condividere quanto asserito in memoria difensiva dal Comune datore di lavoro, allorché afferma che in ambito disciplinare sarebbe stata ritenuta raggiunta la prova in ordine alla “sottrazione dolosa da parte di di beni della Parte_1 disponibilità dell'Ente, circa l'accesso non autorizzato e clandestino all'area dei cantieri e circa il comportamento del dipendente intenzionalmente privo di correttezza, lealtà e integrità, al punto tale da compromettere gravemente il vincolo fiduciario posto a cardine del rapporto” contrattuale di lavoro.
Valgono come circostanze aggravanti i precedenti disciplinari nel biennio..., l'intenzionalità del comportamento, il danno economico e di pericolo all''immagine dell'Amministrazione comunale, considerata anche l'attuale pendenza del procedimento penale” (cfr. pag. 5 memoria difensiva). Gli elementi fattuali menzionati nelle difese del convenuto, invero, non compaiono – come visto – nella contestazione disciplinare, ove si addebita al l'impossessamento di materiali di proprietà del Parte_1
Comune, abusando del rapporto di servizio che lo lega al datore di lavoro (ancorché nessuna specificazione di cosa debba intendersi per tale 'abuso' compaia nella contestazione de qua).
È pacifico tra le parti (e documentato;
cfr. doc. 5 ricorso) che il procedimento disciplinare ha preso le mosse allorché la PO il 4 novembre 2021, su segnalazione del collega Parte_2 Parte_3 aveva ritenuto di verificare se il materiale ferroso destinato allo smaltimento (che avrebbe dovuto trovarsi presso il sito deputato nel cantiere comunale, ma che aveva dichiarato che non si Parte_3 trovava più) fosse stato asportato dall'odierno ricorrente e dal collega L'assunto sulla cui Pt_4 scorta aveva formulato tale sospetto nei confronti del era che lo stesso era stato Pt_2 Parte_1 incaricato dal di recuperare delle transenne sparse sul territorio per delle manifestazioni Parte_3 ormai concluse. Altrettanto incontroverso è il fatto che il dipendente comunale inviato da CP_2 per verificare se il materiale ferroso mancante fosse nella disponibilità di recatosi Pt_2 Parte_1 in prossimità dell'abitazione di quest'ultimo vi rinveniva, parcheggiato sulla pubblica via, l'autocarro
Renault tg. BM668WA (di proprietà del padre del ricorrente) e, sul cassone di tale furgone, verificava la presenza di alcune transenne, oltre ad altri beni (una palina della toponomastica, dissuasori di sosta a
U).
L'istruttoria orale, di contro a quanto ritenuto da parte resistente, non ha dimostrato, in termini di probabilità prevalente, che il ricorrente si sia introdotto nel cantiere comunale per sottrarre materiale di proprietà del CP_1
Innanzitutto, a mezzo delle dichiarazioni del teste (pensionato ex dipendente del Testimone_1
credibile in quanto indifferente alle parti in causa;
cfr. verbale ud. 26.2.2025), è stata offerta CP_1 prova del fatto che fosse prassi che i dipendenti che prestavano servizio presso i cantieri comunali vi portassero materiale da lavoro personale, anche per sopperire a carenze (magari momentanee) di attrezzature comunali. Sul punto, il teste ha riferito che, quantunque non sapesse se Tes_1
l'autorizzazione a tale condotta provenisse dal funzionario più volte una simile situazione si CP_3 era verificata “Si è vero, a volte ho visto che qualcosa è successo anche se non so dire se fosse stato il ad autorizzare questa cose. Ad giducie: Il ricordo che una volta è successo che ha CP_3 Parte_1 portato una betoniera per fare un lavoro, ma non ricordo la data esatta. Il lavoro si riferisce al giardino Ritrovato che si trova tra Porta a Borgo e dove dovevamo fare delle gettate di CP_4 cemento armato e non vi era la betoniera del Comune perché la stavano usando i muratori e lo ricordo bene perché mi fu detto ame di andare insieme al a prendere questa betoniera […] Ricordo Parte_1 che sempre la giardino Ritrovato il non ricordo se 2/3volte, ha portato un suo Parte_1 decespugliatore e lo ricordo perché erano marca diverse da quelli in suo al comune”. La circostanza non risulta essere stata smentita dai dichiaranti intimati dalla parte convenuta. In particolare, si considerino le dichiarazioni del teste sentito all'udienza dell'11.12.2024, il quale ha Parte_2 meramente riferito di non conoscere quali prassi seguisse il suo predecessore in qualità CP_5 di PO funzionario responsabile del cantiere comunale di via Buzzati, senza con ciò negare che una prassi di tal sorta esistesse, e non ha nemmeno sconfessato la possibilità che il predetto avesse CP_3 sottoscritto e rilasciato a un buono di consegna delle transenne di cui si discute nel dicembre Parte_1
2020 (sub doc. 17 ricorso); ancora, di nessun rilievo risultano le dichiarazioni del teste CP_2 sentito all'udienza del 11.12.24, il quale nulla ha saputo riferire sul punto de quo, non confermando né smentendo l'esistenza della predetta prassi.
Il non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che i beni rinvenuti da sul CP_1 CP_2 furgone di proprietà del padre del ed in uso alla cooperativa di cui è Parte_1 Parte_5 Parte_1 socio fossero di proprietà comunale (o, comunque, che fossero proprio quei beni di cui il CP_1 aveva asseritamente la disponibilità nei giorni antecedenti al 4 novembre 2021). Quanto alla palina della toponomastica e ai dissuasori, il teste di parte resistente all'udienza dell'11.12.2024, ha CP_2 dichiarato che sul furgone del “[…] vi era altro materiale che però io sinceramente non Parte_1 posso dichiarare che fosse del comune di in quanto non era presente un marchio o un logo del CP_1
e che, al più, tali paline risultavano “simili a quelle utilizzate dal nel CP_1 Controparte_1 cantiere comunale”. Il che, unitamente alle foto allegate in atti, vale ad attestare l'inattendibilità di quanto dichiarato in sede di procedimento disciplinare dal collega allorché ha riferito che tali Tes_2 materiali fossero sicuramente del si tratta di asserto meramente affermato ma smentito dalle CP_1 risultanze acquisite in corso di causa, da reputarsi più affidabili perché assunte innanzi a questo giudice nel pieno del contraddittorio processuale. La provenienza di tali materiali dal cantiere comunale è rimasta indimostrata, inoltre, anche a fronte della testimonianza resa da vicino di Testimone_3 casa del il quale ha riferito “io questi pezzi di tubo tondo l'ho depositati nel furgone del Parte_1 perché conoscevo la , ossia la padrona della , alla quale avevo Parte_1 CP_6 Parte_5 chiesto di depositare questi tubi che io non potevo più utilizzare affinché li potessero utilizzare loro come cooperativa sapendo che facevano servizio e attività di giardinaggio” (cfr. verbale ud.
11.12.2024, pag. 2): il teste risulta credibile, non avendo alcun interesse nella causa e rispetto ai fatti che ne sono oggetto, e l'attendibilità delle informazioni riferite si desume dal fatto che il teste ha saputo collocare temporalmente l'episodio, senza contraddizioni di alcun genere, riconoscendo peraltro in foto il furgone di cui trattasi.
Quanto alle transenne, invece, gli elementi acquisiti in istruttoria non consentono di ritenere sicura la provenienza delle stesse dal cantiere comunale, e ciò sia per quanto già osservato supra circa l'uso per i dipendenti addetti ai cantieri comunali di mettere a disposizione materiali personali per sopperire ad eventuali carenze momentanee, sia perché la documentazione fotografica acquisita in atti non permette di asserire con certezza processuale (in termini di 'più probabile che non') che sulle transenne rinvenute sul furgone di vi fossero segni distintivi idonei ad attestare la titolarità di tali beni Parte_1 in capo al Ebbene, è pacifico che il 4 novembre 2021 con il successivo intervento CP_1 CP_2
Tes_ anche di abbia fotografato il furgone posto sulla pubblica via in prossimità dell'abitazione del per comprovare l'asserito ritrovamento dei beni mancanti dal cantiere comunale. Tali Parte_1 fotografie sono state dichiaratamente inviate tramite whatsapp a il quale le ha poi prodotte in Pt_2 allegato alla denuncia-querela sporta dinanzi alla Polizia Municipale il 4.11.2021. Tra queste foto (sub doc. 19 ricorso), nelle quali è possibile vedere l'autocarro Renault della parcheggiato, con Parte_5 transenne ed altro materiale (una cassa di legno, le paline della toponomastica di cui si è detto, alcuni pancali in legno, altri residui in legno e in ferro) ammassati sul cassone posteriore, non risultano comprese anche le ulteriori tre fotografie (raffiguranti alcuni dettagli di transenne riportanti o lo stemma del Comune di o il logo della marca TES tipica, dichiaratamente, delle transenne in uso CP_1 al che ha prodotto in sede di procedimento disciplinare solo dopo essere stato CP_1 Pt_2 sentito dall'PD in ordine, anche, a quanto fosse raffigurato in tali immagini.
Il resistente, in atti ed anche nel corso dell'udienza di discussione, ha sostenuto che tali ulteriori tre foto sarebbero dirimenti nel dimostrare la provenienza delle transenne. Questo giudice non condivide tale assunto, per i seguenti ordini di ragioni. Non risulta motivata la ragione per la quale tali foto di dettaglio – se davvero essenziali ai fini non solo del procedimento disciplinare ma, prima ancora, di quello penale, avviato con la denuncia-querela di il 4.11.2021 – non sarebbero state prodotte Pt_2 da alla Polizia Municipale, né in sede di denuncia-querela, né in occasione della sua Pt_2 audizione a sit l'8.11.2021 (cfr. doc. 19 ricorso). Né, invero, è possibile ricavare dalla email, che, solo in data 4.7.2023, ha inviato all'PD, la data nella quale tali immagini fotografiche siano state Pt_2 ricevute dal Dunque, tenuto conto sia del fatto che non è possibile asserire la natura coeva di Pt_2 tali foto rispetto a quelle prodotte ab origine in sede di denuncia-querela, sia della impossibilità di affermare che gli oggetti rappresentati in tali immagini si trovassero sul furgone (per l'assenza di idonei punti di riferimento che collochino con certezza quei dettagli sui materiali che si trovavano sul furgone in uso a , non si può attribuire a tali rappresentazioni fotografiche un peso nel senso Parte_1 auspicato dal resistente. CP_1
Né ad un diverso esito potrebbe portare la valutazione delle dichiarazioni rese da e Pt_2 nel corso dell'istruttoria. Il primo, infatti, non era presente al momento in cui le foto sono CP_2 state scattate, e comunque – come detto – non ha dato giustificazione della mancata produzione alla
Polizia Municipale, in prossimità ai fatti di causa, ed anche all'PD al momento dell'apertura del procedimento disciplinare delle tre foto de quibus; il secondo, di contro, ancorché sia stato direttamente coinvolto nel fotografare il furgone di il 4.11.2021, non ha saputo riferire in che posizione si Parte_1 trovassero le transenne asseritamente riportanti il logo del e quello della ditta Controparte_1 produttrice, non consentendo quindi di vagliare la piena attendibilità di quanto dichiarato.
Infine, non risulta esser stata acquisita prova del danno lamentato dal Difatti, anche a CP_1 voler ritenere che i materiali reperiti sul furgone tg. BM668WA della e in uso al ricorrente Parte_5 fossero quelli che si trovavano precedentemente nel cantiere comunale, tale danno risulta escluso per il fatto che – e tanto è pacifico tra le parti - il ha riportato al cantiere comunale le transenne non Parte_1 appena invitato a farlo dal ben prima dell'instaurazione del procedimento disciplinare Pt_2
(nell'immediatezza dei fatti, a ben vedere), venendo pertanto meno uno dei presupposti della fattispecie disciplinare contestata (ai sensi dell'art. 59, comma 8, lett. e), CCNL 21.5.2018, richiamato supra)
Tutto ciò considerato, deve concludersi, applicando lo standard probatorio del 'più probabile che non' ed il riparto degli oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., per l'infondatezza dell'addebito disciplinare per come contestato e sanzionato dal Comune datore di lavoro nei confronti del ricorrente per i fatti del 3-4 novembre 2021.
A conferma della ricostruzione storico-fattuale sin qui illustrata può trarsi ulteriore argomento di prova ulteriore dalla sentenza n. 383/2025 di assoluzione per insussistenza del fatto contestato resa da questo Tribunale all'esito del giudizio penale di primo grado (RGNR 4522/2021 – Dib. 922/2023) nei confronti di (cfr. produzione documentale di parte ricorrente con le note del Parte_1
6.10.2025), da cui può evincersi che anche in tale sede non sia stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto contestato.
In definitiva, la sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata al con provvedimento n. 4897/2023, del 24 agosto 2023 (con decorrenza posticipata Parte_1 al 1 ottobre 2023), all'esito del procedimento prot. n. 59736/2023, deve essere annullata, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione al lavoratore delle retribuzioni corrispondenti, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Il licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato nei confronti di con provv. Parte_1 prot. n. 9265 del 19.1.2024
Il ricorso risulta fondato, invero, anche in ordine alle doglianze che il ricorrente muove nei confronti della contestazione disciplinare del 28.9.2023, a seguito della quale è stato poi irrogato il licenziamento disciplinare senza preavviso in data 19.1.2024.
Ebbene, nel caso di specie il Comune datore di lavoro ha contestato a un ulteriore Parte_1 fatto oggetto di procedimento penale a suo carico, della cui pendenza il resistente era venuto a conoscenza per il tramite del difensore del che intendeva giustificarne la mancata Parte_1 comparizione dinanzi all'PD (per altri diversi fatti disciplinarmente rilevanti non oggetto di causa) in quanto destinatario di misura cautelare del divieto di dimora nel comune di . In particolare, il CP_1 ha formulato la seguente contestazione disciplinare (cfr. doc. 29 ricorso, analogo a doc. 24 CP_1 memoria), con rinvio per relationem ai fatti di cui all'ordinanza cautelare del 21.8.2023 del GIP del
Tribunale di Pistoia (proced. RGNR 2410/2023; cfr. doc. 28 ricorso):
“[…] Le indagini preliminari conducono ad una qualificazione giuridica della condotta nelle fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n. 7) c.p., in aggiunta alle altre ipotesi di reati contestate, in quanto lei si sarebbe impossessato di materiali detenuti dal presso i Controparte_1
Cantieri Comunali, agendo quale dipendente del al fine di trarne profitto e con l'aggravante CP_1 di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto d'opera che la legava all'ente datore di lavoro. I fatti oggetto di indagine, fatte salve le conseguenze penali, costituiscono violazione degli obblighi di comportamento del dipendente, sanzionabili disciplinarmente in base al sistema disciplinare costituito dagli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del , approvato con Deliberazione della Giunta Controparte_1
Comunale n. 48 dell'11.4.2014, nonché dal titolo VII (responsabilità disciplinare) del CCNL
16/11/2022. Pertanto […] Le contesto i fatti sopra descritti, che potrebbero integrare, ove accertati la violazione dei doveri di comportamento e degli obblighi di diligenza e lealtà di cui al Codice di
Comportamento dei dipendenti del […] e al Codice Disciplinare di cui all'art. 72 Controparte_1 del CCNL 16/11/2022 coordinato con le previsioni del D.Lgs. 165/2001”.
La contestazione penale cui la contestazione disciplinare fa rinvio ha ad oggetto la commissione
“del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 7 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso al fine di trarne profitto per sé, agendo quale dipendente del comune di
con la qualifica di collaboratore specializzato, assegnato al reparto fabbricati, si impossessava CP_1 di due rampe di alluminio della lunghezza di circa 3 metri, 2 sedute posteriori asportate da un veicolo in dotazione ai cantieri (per un valore complessivo di circa € 2.000) nonché di cavi di rame, sottraendoli al che deteneva i suddetti materiali presso il cantiere comunale. Con le Controparte_1 aggravanti di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto di opera che lo legava al suddetto ente pubblico. Fatti commessi a in data antecedente al CP_1
21.5.2023 e il 14 giugno 2023”.
Nel provvedimento disciplinare prot. n. 9265/2024 del 19.1.2024 che ha irrogato il licenziamento senza preavviso (cfr. doc. 7 memoria, nonché 57 ricorso) il ha sussunto tali condotte nelle CP_1 fattispecie sanzionate dall'art. 72, comma 9, punto 2), lett. b), d), f)1.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, il giudice non ritiene raggiunta la prova della addebitabilità a delle condotte ascrittegli dal datore di lavoro con la contestazione disciplinare del 28.9.2023, Parte_1 prova di cui risultava onerato il Comune convenuto.
Manca, infatti, prova idonea che si sia introdotto in maniera abusiva nel cantiere comunale Parte_1 ove prestava servizio, per sottrarre le due rampe di alluminio e gli altri beni cui si fa riferimento nel capo d'imputazione summenzionato. È stato sentito, infatti, il teste , intimato Testimone_4 dall'Amministrazione resistente, il quale ha riferito “Preciso che la mia abitazione è davanti alla ferrovia e il cantiere del Comune è circa 300 mt da casa mia. Io ho solo visto questo signore, che non so dire se fosse il , che camminava lungo la ferrovia e mi ha dato sospetto. Ho quindi Parte_1 chiamato il vivaista che è davanti alla ferrovia e si chiama OR di cui non mi ricordo il cognome che
è venuto a vedere e mi ha detto che era tutto apposto. A questo punto ho chiamato un altro amico
e gli ho detto che vi era una persona che camminava lungo la ferrovia con queste rampe Parte_6
e poi non ho fatto altro. Io ho fatto un video di questo signore che camminava con le due rampe lungo la ferrovia e l'ho mandato al mio amico e poi non so dire lui che cosa abbia fatto. Ad Parte_6 giudice: Io ho visto questo signore che andava e veniva nel senso che andava verso il cantiere del comune e poi tornava indietro verso il passaggio al livello. Non so dire se sia entrato dentro il cantiere del Comune oppure in altro posto visto che dopo vi sono degli zingari”. A domanda sul cap. 11 di cui alla memoria (“DCV che il Sig. in quell'occasione le si avvicinò e le riferì di essere in Parte_1 servizio”) ha dichiarato di non ricordare di essere stato avvicinato dall'uomo che aveva visto né se gli avesse detto qualcosa. Ha poi dichiarato di aver solo ripreso “questo signore che camminava lungo la ferrovia” perché “non era una cosa normale e oltretutto era pericoloso” (cfr. verbale ud. 8.10.2024, pag. 3-4).
Non vi è alcuna dimostrazione che la persona che camminava lungo la ferrovia fosse il ricorrente e – circostanza ancor più significativa – che questo soggetto sia entrato nel cantiere comunale, per poi portare via qualcosa. E ciò, oltretutto, considerando la significativa distanza (300 m) tra l'abitazione del ed il cantiere comunale, per cui è ragionevole escludere che il teste potesse riconoscere in Tes_4 modo preciso i lineamenti della persona che procedeva lungo la ferrovia.
Né vi sono ulteriori elementi dai quali risulti possibile affermare, secondo il canone del più probabile che non, che si sia introdotto furtivamente nel cantiere comunale e si sia Parte_1 appropriato di beni del Comune datore di lavoro.
Quanto ai sedili del Land Rover Defender, non è stata dimostrata la sottrazione degli stessi ad opera del potendosi verificare in atti che gli stessi non siano stati reperiti nel corso della Parte_1 perquisizione disposta nell'ambito del procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente, non risultando i medesimi beni nel verbale di ricognizione dei beni sottoposti a sequestro preventivo (cfr. doc. 41 ricorso). Si consideri, peraltro, che il teste all'udienza del 11.12.2024, ha riferito che CP_2 le chiavi dell'autoveicolo suddetto erano nella disponibilità della e del collega e che Parte_7 Tes_2
“l'ufficio del non era accessibile agli operai mentre quello di era accessibile anche Pt_2 Tes_2 dagli operai durante il turno di servizio perché poi, se no, venivano chiuse a chiave”. Di talché deve concludersi che il ricorrente non possa aver avuto accesso, in maniera furtiva ed abusiva, al veicolo de quo: difatti, se avesse sottratto le chiavi del Defender durante il turno di servizio ed avesse asportato i sedili, sarebbe stato senz'altro visto dai colleghi e dai superiori (mentre nessuno ha dichiarato una circostanza del genere), e deve escludersi che l'avesse fatto in altro orario, non potendo accedere all'ufficio del collega o della che erano chiusi a chiave. Tes_2 Parte_7
Né è possibile affermare, a fronte della specifica contestazione della circostanza da parte del lavoratore, che i cavi di rame fossero stati sottratti dal cantiere del comune di , non avendo il CP_1 allegato alcun elemento a supporto di tale assunto. CP_1
Non risulta provata nemmeno la circostanza della sottrazione delle rampe di alluminio da parte di
Sono gli stessi testi escussi sui capitoli articolati dal convenuto ad aver dichiarato Parte_1 CP_1 che le rampe in dotazione al erano prive di segni ed elementi distintivi particolari, che CP_1 potessero ricondurle alla proprietà del (in questo senso, cfr. dich. teste ud. CP_1 Pt_2
11.12.2024, pag. 7; in senso analogo, cfr. dichiarazioni rese alla Polizia Municipale nel corso del procedimento penale da , dipendente del comune che, come dallo stesso dichiarato e Testimone_5 comunque pacifico tra le parti, utilizza solitamente le rampe per mezzi escavatori: doc. 50 ricorso, pag.
9). Lo stesso sentito dalla Polizia Municipale, non è stato in grado di riferire se le rampe che Tes_5 erano state rinvenute sul terreno del e poi consegnate al dalla p.g. nel corso delle Parte_1 CP_1 indagini (cfr. doc. 37 ricorso), di cui alla foto n. 1 del fascicolo del P.M. (sub doc. 45 ricorso), fossero in effetti rampe di proprietà comunale (avendo per contro riconosciuto quelle da lui generalmente utilizzate, sub foto 2 fascicolo PM prodotta col doc. 46 del ricorso).
E che il ricorrente avesse nella propria disponibilità una coppia di rampe quale quella di cui al doc.
45 del ricorso è stato dichiarato dal teste (cfr. verbale ud. 8.10.2024: “sì è vero perché Tes_6 qualche volta l'ho aiutato anch'io a caricare e scaricare queste rampe perché mi è venuto a prendere a casa perché non avevo il mezzo per andare a lavoro. Eravamo insieme e nel frattempo gli ho dato una mano”). Tale dichiarante, di contro a quanto contestato dal risulta attendibile rispetto ai fatti CP_1 di causa, in quanto non coincidenti con quelli per i quali il medesimo è stato disciplinarmente sanzionato e si è trovato imputato (essendo stato, comunque, assolto all'esito del procedimento penale menzionato dalla difesa di parte resistente, circostanza che si ricava dalla pronuncia depositata dal ricorrente con le note autorizzate per l'odierna udienza) e non avendo dunque alcun interesse rispetto ai fatti sui quali è stato sentito nel presente giudizio. Quanto affermato dal risulta dunque Tes_6 sufficiente, in uno con gli altri elementi sin qui esposti, a far dubitare della ricostruzione storico- fattuale prospettata dal resistente, rendendo così superflua la valutazione dell'attendibilità CP_1 delle altre testimoni intimate dal ricorrente ( e , rispetto alle quali il ha Tes_7 CP_6 CP_1 eccepito l'incapacità a testimoniare e/o la scarsa attendibilità per l'interesse che, per la rispettiva posizione rivestita nella società ( quale socia lavoratrice e quale legale Parte_5 Tes_7 CP_6 rappresentante), esse avrebbero nella presente causa.
Quanto agli ulteriori beni su cui si è concentrata l'istruttoria (banchi di scuola, paline della toponomastica), ancora una volta deve rilevarsi la mancanza di prova da parte del che tali altri CP_1 materiali rinvenuti nella disponibilità del fossero di proprietà comunale (così come non vi è Parte_1 prova delle circostanze spazio-temporali nelle quali asseritamente tali beni sarebbero stati sottratti dal cantiere comunale).
Infine, tenuto conto delle fattispecie astratte di violazione disciplinare contestate (cui si è fatto cenno supra), si evidenzia che, in ogni caso, non vi è prova che i fatti de quibus integrino gli estremi del furto, venendo meno quindi l'ipotesi di cui all'art. 72, comma 9, punto 2 lett. b) (commissione di illeciti di rilevanza penale), lett. d) (mancando sia la prova della commissione del fatto sia del dolo), e lett. f) non essendo precisato dal quali sarebbero gli obblighi violati né dimostrata la riferibilità al CP_1 di violazioni pur che siano. Parte_1
In conclusione, il licenziamento disciplinare irrogato nei confronti del ricorrente con provvedimento del 19.1.2024 deve essere annullato per le ragioni sin qui esposte, con assorbimento di ogni altro motivo di doglianza dedotto in ricorso.
Ne consegue l'obbligo in capo alla parte resistente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, con condanna del a corrispondere al lavoratore CP_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo dal giorno del licenziamento (19.1.2024) sino alla data di effettiva reintegrazione (comunque in misura non superiore a 24 mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Con condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai medi di scaglione, tenuto conto della concreta attività processuale delle parti, del numero di udienze istruttorie, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, C.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Annulla la sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata a con provvedimento n. 113952/2023, del 24.8.2023, all'esito del procedimento prot. Parte_1 n. 59736/2023, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna il alla Controparte_1 corresponsione al ricorrente delle retribuzioni corrispondenti (a decorrere dal 1.10.2023), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2) Annulla il licenziamento senza preavviso irrogato nei confronti di con provv. Parte_1 prot. n. 9265 del 19.1.2024, per le ragioni di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il CP_1
alla reintegrazione di nel posto di lavoro, nonché a corrispondere al
[...] Parte_1 lavoratore un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per il periodo dal giorno del licenziamento (19.1.2024) sino alla data di effettiva reintegrazione
(comunque in misura non superiore a 24 mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
3) Condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, l'art. 72, comma 9, punto 2, lett. b), prescrive la sanzione del licenziamento senza preavviso per
“commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall'art. 62 del CCNL del 21.05.2018”; la lett. d) prevede tale sanzione per i casi di “commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”; la lett. f), infine, sanziona col licenziamento senza preavviso le “violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.