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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL. ROBERTA COLLIDA' CONSIGLIERE ANNA GIULIA MELILLI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 841-2024 r.g.c. promossa in sede di appello da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Grattarola, presso il Parte_1 cui studio è domiciliato in Alessandria, Via Trotti n. 46 giusta procura agli atti
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(in primo grado rappresentata dall'avv. Roberto Cerruti CP_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. Nicoletta Quaglino che non ha presentato le proprie conclusioni
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti pubblicata dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 4 maggio 2024
Conclusioni della parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza,
- imporre alla madre il versamento di assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio minore, nella misura da determinarsi e con decorrenza da aprile 2023
- revocare con decorrenza da aprile 2023 il contributo al mantenimento del figlio già disposto a carico del padre
- respingere la domanda di attribuzione di assegno divorzile proposta dalla CP_1
Vinte le spese del grado”
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio a Ovada in data Parte_1 CP_1
19 settembre 2009. Dall'unione nasceva il 22.07.2011. Il 3 dicembre 2020 Per_1 interveniva separazione consensuale tra i coniugi con decreto di omologa del Tribunale di Alessandria.
Con ricorso depositato il 9 settembre 2021 avanti al Tribunale di Alessandria, la IG chiedeva ,in via principale, di pronunciare la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio;
di affidare il figlio minore in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori, con collazione prevalente presso la madre;
di disporre sul regime di incontri padre-figlio; di disporre a carico del signor l'obbligo di _1 contribuire al mantenimento della moglie, fino al reperimento di un'occupazione lavorativa, con la somma di euro 800,00, comprensiva anche degli oneri per la locazione di un appartamento ove stabilirsi con il figlio minore;
di disporre l'obbligo per il signor di contribuire al mantenimento del figlio minore _1 Per_1 versando alla moglie la somma mensile di euro 600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie. Si costituiva il signor aderendo alla richiesta della pronuncia di cessazione _1 degli effetti civili del matrimonio e chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione familiare, di porre a carico della madre una somma a titolo di contributo al mantenimento di e si dichiarava disponibile ad accollarsi il 100% delle spese straordinarie. Per_1
Dichiarava infine insussistenti le condizioni per la previsione di un assegno divorzile a favore della moglie. In data 20.6.2023 il Tribunale di Alessandria depositava una sentenza non definitiva con la quale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
. Parte_2
Nelle more del procedimento emergevano difficoltà nel rapporto madre-figlio che appariva rarefatto tanto che veniva dato incarico ai Servizi sociali e poi veniva disposta una CTU (cfr. ordinanza Gi del 12 ottobre 2022).
Venivano anche effettuate indagini di Polizia tributaria in relazione alle produzioni carenti del signor . _1
Alla luce delle risultanze della CTU con ordinanza in data 5 aprile 2023 , a modifica dei provvedimenti provvisori, si disponeva l'affido in via esclusiva di al padre Per_1 con visite madre-figlio alla presenza di un educatore oppure alla presenza del nonno paterno. Veniva anche depositata in data 8 gennaio 2024 una relazione della Guardia di Finanza sulla situazione economico patrimoniale del signor . Parte_1
2 Il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 420/2024, dep. 04/05/2024, definitivamente pronunciando, provvedeva in tal senso: dava atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
disponeva l'affido esclusivo di Per_1 al padre che avrebbe preso tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, in via esclusiva, aggiornando la madre ogni 5 giorni via email;
disponeva il collocamento del minore presso il padre con visite madre-figlio solo alla presenza dell'educatore o del nonno paterno, lasciando ai Servizi sociali la possibilità, qualora ne sussistessero le condizioni, di procedere ad una graduale liberalizzazione, fino alla previsione di visite madre-figlio libere, comunque senza pernottamenti;
disponeva la continuazione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi già incaricati CSS disponeva la prosecuzione del sostegno psicologico alla CP_2 genitorialità da parte del CSS OVADESE a favore della madre;
disponeva la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio di Psicologia /CSM della IG;
revocava il contributo al mantenimento del minore in capo al CP_1 padre, con decorrenza dalla sentenza, disponendo che il padre avrebbe sostenuto la totalità delle spese, anche straordinarie, per il minore;
poneva a carico di _1
un assegno divorzile a favore della IG pari alla somma
[...] CP_1 di euro 500,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT annuale;
compensava le spese processuali e di CTU tra le parti. Nel merito dell'affidamento del minore e degli incontri con la madre, il Tribunale in primo grado perveniva a tale decisione alla luce delle risultanze dell'osservazione dei Servizi coinvolti, degli incontri madre-figlio e della CTU esperita nel corso del giudizio. Per quanto concerneva invece il mantenimento del figlio, veniva revocato l'assegno di mantenimento a carico del padre e confermata la totalità delle spese necessarie per il minore a carico del padre, tenuto conto della perdita del lavoro della IG e la conseguente disparità di situazioni economiche tra i genitori. L'assegno divorzile a favore della IG veniva disposto per motivi CP_1 soprattutto assistenziali.
Nei confronti di tale sentenza ha interposto tempestivo appello il signor _1
, chiedendo di porre a carico della madre il versamento di un contributo
[...] mensile al mantenimento del figlio minore, nella misura ritenuta opportuna e con decorrenza da aprile 2023; di revocare con decorrenza da aprile 2023 il contributo al mantenimento del figlio di euro 100 già disposto a carico del padre;
revocare l'assegno divorzile a favore della IG . CP_1
Come primo motivo, il signor lamentava che il Tribunale non avesse _1 accollato alla madre, tenuto conto dell'affidamento esclusivo al padre del bambino, alcun obbligo di contribuzione, in violazione degli art. 148 e 316 bic c.c. che imponevano ad entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle loro capacità reddituali. La IG , dopo la CP_1
3 separazione, aveva infatti lavorato come colf in cinque abitazioni, in una pizzeria, come manutentore alla RGM, come guardia giurata e poi come responsabile di negozio all'Outlet di Serravalle Scrivia, dimostrando di avere una piena capacità lavorativa. La IG aveva poi riferito di essere stata licenziata a fine 2023, senza documentarlo con una lettera di licenziamento. Parte appellante rappresentava che anche se la IG aveva perso il lavoro per propria colpa (dedizione all'abuso di alcol ), ciò non la esimeva dal dovere di contribuire al mantenimento del figlio.
Come secondo motivo di appello, parte appellante eccepiva la violazione dell'art. 337 ter c.c. nella parte il cui il Tribunale aveva revocato il contributo al mantenimento del figlio di euro 100 mensili dovuto dal signor solo dalla _1 data del deposito della sentenza di primo grado.
Segnalava che il riconoscimento di tale contributo a favore della madre collideva con il dispositivo dell'ordinanza, per la quale il bambino poteva vedere la madre solo in incontri protetti con la presenza degli assistenti sociali o del nonno paterno e quindi senza la possibilità di effettuare attività esterne (cene fuori o simili) e che quindi tale contributo era illogico.
Come terzo motivo, il signor rilevava che non vi fossero i presupposti per _1 riconoscere a favore della IG un assegno divorzile.
La IG non era impossibilita a procurarsi mezzi di sostentamento per _1 ragioni oggettive, ma anzi reperiva lavori, perdendoli poi per ragioni soggettive;
non aveva dedotto né provato il contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune;
al momento della separazione consensuale- avvenuta per scelta della IG- aveva 43 anni, età in cui aveva ancora capacità lavorativa;
aveva riferito di essere contenta del nuovo lavoro come responsabile, per poi dichiarare di essere stata licenziata, senza tuttavia provare tale circostanza.
Segnalava pertanto che il Tribunale avrebbe dovuto indagare sulle ragioni per cui la IG aveva perso tale occupazione e se effettivamente fosse stata da CP_1 ultimo licenziata anche perché non aveva richiesto il gratuito Patrocinio.
Quindi non risultava dimostrato il fatto che la IG non fosse più in CP_1 grado di provvedere al proprio mantenimento. Inoltre la medesima viveva presso la propria madre e godeva dell'aiuto di costei. D'altro canto il signor dichiarava di non vivere una vita di lusso, potendo _1 egli godere unicamente degli immobili ereditati dalla madre, dell'attività aziendale (che gli rendeva 30.000,00 euro lordi l'anno e quindi circa € 1.750,00 al mese senza tredicesima e contributi) e dei risparmi per circa € 100.000,00, in gran parte ereditati dalla madre. Inoltre l'appellante rimarcava come egli si facesse carico integralmente del mantenimento del figlio. Insisteva quindi nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
4 La IG non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata CP_1 contumace. La parte appellante all'udienza del 14 febbraio 2025 precisava le conclusioni definitive e decorso il termine per la conclusionale, la causa veniva decisa nella Camera di consiglio del 9 maggio 2025. L'appello è solo in parte fondato. In particolare appare fondato il secondo motivo relativo alla revoca del contributo al mantenimento posto provvisoriamente a carico del padre e ciò a far data dal mese di maggio 2023 cioè del mese successivo all'ordinanza del 5 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Alessandria collocava il figlio presso il padre con onere Per_1 integrale di mantenimento. Logicamente appare opportuno esaminare preliminarmente il terzo motivo di appello circa il riconoscimento dell'assegno divorzile di 500 euro mensili oltre rivalutazione annuale Istat a favore della IG . CP_1
Va premesso che le Sezioni Unite ( cfr. Cass. n. 18287 del 2018) hanno affermato che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la funzione perequativa-compensativa che discende dal principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a garantire al coniuge richiedente un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La Corte di Cassazione ( sentenza n. 30602 del 2024 ) ha precisato che “ sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio , ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento ma tale principio è derogato, in base alla disciplina dell'assegno divorzile , oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tale caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa.
Ciò detto, il giudice di merito dovrà effettuare un esame bifasico in ordine all'an debeatur dell'assegno divorzile in cui l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi delll'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive nonché dello squilibrio economico/patrimoniale tra i coniugi costituisce un prius logico-giuridico e fattuale preliminare alla ulteriore valutazione dell'apporto dato dal coniuge economicamente più debole al menage familiare in costanza di rapporto matrimoniale”. Nel caso di specie, dalla valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti emerge una sperequazione di rilevante entità. La IG che non aveva mai lavorato durante il matrimonio protrattosi CP_1 per undici anni dal 2009 al 2020 ( epoca della separazione) , non risulta avere proprietà immobiliari né occupazioni lavorative stabili. Essa vive ospite della madre e, benchè si sia attivata per reperire occupazioni lavorative ( come guardia giurata,
5 come dipendente di un ristorante e di un bar, come dipendente dell'outlet di Serravalle Scrivia) non ha mai conseguito occupazioni lavorative a tempo indeterminato rimanendo in una situazione di precarietà lavorativa e di conseguente assenza di sufficienti mezzi economici per mantenersi. Per contro dalle indagini tributarie sul signor condotte dalla Guardia di _1
Finanza è emerso un tenore di vita agiato, in quanto il suddetto era risultato proprietario di sette fabbricati siti in Arenzano, di cui solo due in comproprietà ed inoltre nel 2023 ha venduto un immobile del valore di circa 70.000,00 euro. Il signor è risultato svolgere inoltre attività imprenditoriale ragion per cui le _1 dichiarazioni dei redditi non sono attendibili allo stesso modo di quelle di colui che svolge attività di lavoro dipendente. Egli è socio per la quota del 36% di un esercizio pasticceria e svolgeva l'attività di catering presso la propria abitazione, Villa Bottaro, di sua proprietà esclusiva, immobile di metri quadri 545. Dalla relazione della Guardia di Finanza veniva segnalato il volume d'affari della pasticceria pari ad oltre un milione di euro nel 2022. Inoltre disponeva di risorse liquide e di titoli come ben illustrato dalla sentenza di primo grado. Appare inoltre assai significativo il fatto che in sede di separazione nel 2020 si fosse obbligato alla corresponsione di una somma complessiva di 700 euro a favore della IG oltre a sostenere il canone di locazione di un alloggio. CP_1
Pertanto, considerata la durata del matrimonio pari a 11 anni, l'età della IG
vicina ai 50 anni , la difficoltà conseguente a collocarsi nel mondo del lavoro, CP_1 la vistosa sperequazione reddituale, l'assoluta assenza di risorse economiche della IG se non quelle derivanti da attività lavorative saltuarie e a tempo CP_1 determinato, inducono questa Corte a confermare con funzione assistenziale l'assegno di euro 500 come previsto dal Tribunale di Alessandria. L'assenza di risorse economiche stabili in capo alla IG , giustifica la CP_1 mancata previsione di un contributo per il mantenimento del figlio a suo carico. Considerato il solo parziale accoglimento del gravame sussistono fondate ragioni per non accollare le spese di lite alla parte appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione Minorenni e Famiglia
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria depositata il 4 maggio 2024, accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, dispone la Parte_1 revoca del contributo al mantenimento del figlio a suo carico a far data dal mese di maggio 2023 anziché dal deposito della sentenza di primo grado. Conferma per il resto. Spese irripetibili. Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2025
6 Si comunichi
Il Presidente est. Dott.ssa Carmela Mascarello
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