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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/08/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10500/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 14.12.2022 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Marco Montresor opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giovanni Luca Murru convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3544/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 17.10.2022 in favore della per il pagamento della somma di euro 9.947,31, oltre Controparte_1 interessi, quale corrispettivo per canoni di locazione di carrelli elevatori elettrici e per interventi di riparazione eseguiti su un mezzo.
A sostegno dell'opposizione la contestava la fattura n. 1400013483 del Parte_1 13.6.2020 di euro 4.971,50 sostenendo che non fossero stati provati i danni riportati dal mezzo concesso in locazione dalla convenuta opposta e il loro ammontare, nonché l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta. La chiedeva in via Parte_1 preliminare che, se richiesta, non fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito che il decreto ingiuntivo fosse revocato, che fosse accertato il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla e Controparte_1 conseguentemente che fossero dichiarati risolti i contratti di locazione ed accertato e dichiarato che ha subito danni per la somma di euro 14.000,00 o di quella Parte_1 diversa di giustizia, da compensarsi con quanto eventualmente dovuto per noleggio e/o danni.
Si costituiva la con comparsa 5.6.2023 chiedendo in via Controparte_1 preliminare che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito che l'opposizione fosse rigettata e che il decreto ingiuntivo fosse confermato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla non merita accoglimento. Parte_1
E' documentalmente provato che la in forza dei contratti n. Controparte_1 368448CTR1904 (ordine di locazione n. 000244 del 12.1.2016) e n. 386732CTR1909 (ordine di locazione n. 013872 del 10.6.2019) ha concesso in locazione a dei carrelli Parte_1 elevatori elettrici YS (doc. 4 fascicolo convenuta opposta), regolarmente consegnati ed utilizzati dall'opponente.
In relazione a tali contratti, la ha emesso la fattura n. Controparte_1 1400013483 del 13.6.2020 di euro 4.971,50, per interventi di riparazione eseguiti dalla stessa convenuta opposta sul carrello n. D435T06014S, e le fatture n. 1000027414 del 25.9.2020 di euro 1.311,50, n. 1000027415 del 25.9.2020 di euro 1.171,20, n. 1000030711 del 27.10.2020 di euro 1.311,50 e n. 1000030712 del 27.10.2020 di euro 1.171,20 per canoni di noleggio relativi ai periodi 1.9.2020/30.9.2020 e 1.10.2020/31.10.2020.
L'opponente non ha sollevato contestazioni in riferimento alle fatture n. 1000027414 del 25.9.2020 di euro 1.311,50, n. 1000027415 del 25.9.2020 di euro 1.171,20, n. 1000030711 del 27.10.2020 di euro 1.311,50 e n. 1000030712 del 27.10.2020 di euro 1.171,20, con la conseguenza che gli importi ivi esposti devono essere corrisposti dalla alla Parte_1 convenuta opposta.
Quanto alla fattura n. 1400013483 del 13.6.2020 di euro 4.971,50, si osserva che Parte_1 con mail del 28.1.2020 ha contattato la per ricevere
[...] Controparte_1 assistenza sul carrello D435T06014S, che aveva danneggiato, e che i tecnici della convenuta opposta, dopo aver visionato il mezzo, hanno comunicato in pari data alla Parte_1 che era stato ordinato il ricambio, precisando che il costo per la sostituzione del ricambio, a carico dell'opponente, ammontava ad euro 3.000,00, oltre IVA, e che sarebbe stata emessa la relativa fattura di addebito alla (doc. 7 fascicolo convenuta opposta). Parte_1 Seguiva in data 5.2.2020 altra comunicazione via mail, con la quale la Controparte_1
dopo una prima ricognizione del carrello, comunicava che il preventivo
[...] precedentemente inviato avrebbe subito una modifica, essendo stato riscontrato un ulteriore danno, e ne inoltrava uno aggiornato dell'importo di euro 4.075,00 (doc. 7 fascicolo convenuta opposta). Venivano eseguiti, oltre a quelli effettuati in data 5.2.2020, altri interventi in data 24.2.2020, meglio descritti nel foglio di lavoro in cui, alla voce “note per il cliente”, veniva nuovamente annotato che il costo del lavoro e del ricambio era a carico del cliente (doc. 6 fascicolo convenuta opposta).
Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi, che hanno dichiarato che il foglio di lavoro nel quale erano stati indicati tutti gli interventi eseguiti dalla convenuta opposta era stato firmato ed accettato dall'opponente.
Le stesse condizioni generali di locazione al punto VI) prevedono in punto di manutenzione e riparazione che “…se il macchinario viene usato in modo non conforme …le spese di riparazione saranno totalmente addebitate al conduttore. Sono altresì a carico del conduttore:…la riparazione di guasti o usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o sovraccarico del macchinario….. (v. doc. 4 fascicolo convenuta opposta).
Legittimamente, pertanto, la convenuta opposta, effettuati gli interventi sul carrello, ha emesso la fattura n. 1400013483 del 13.6.2020 di euro 4.971,50, non contestata dall'opponente, che con lettera del 30.6.2020 informava del sinistro la propria compagnia assicuratrice, assumendosi l'esclusiva responsabilità dell'evento che aveva danneggiato il carrello (doc. 1 fascicolo opponente).
Né ha trovato alcun riscontro probatorio la circostanza sostenuta dall'opponente che le parti si sarebbero accordate affinché la procrastinasse la richiesta di Controparte_1 pagamento della fattura in attesa che venisse corrisposto all'opponente l'indennizzo assicurativo per il danno causato al carrello.
Altresì privo di fondamento e di riscontro probatorio è l'eccepito inadempimento contrattuale della convenuta opposta lamentato dalla come non provati sono gli asseriti Parte_1 danni che l'opponente sostiene di aver subito a seguito del ritiro dei mezzi da parte della convenuta opposta.
In riferimento a tale ultimo assunto, non avendo l'opponente provveduto al pagamento della fattura n. 1400013483 del 13.6.2020, nonostante i solleciti via mail del 14.9.2020 e del 20.10.2020 (doc. 5 fascicolo convenuta opposta), legittimamente la convenuta opposta con telegramma del 26.10.2020 ha intimato la risoluzione dei contratti di locazione e, al contempo, la restituzione dei mezzi locati, che venivano ritirati in data 30.10.2020, senza contestazioni da parte dell'opponente (doc.
8-9 fascicolo convenuta opposta). Il tutto nel pieno rispetto della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. IX delle Condizioni Generali di noleggio, in cui si prevede che “l'inosservanza da parte del conduttore degli obblighi posti a suo carico dai precedenti punti III, V e VI, così come il mancato tempestivo pagamento anche di una sola delle rate di locazione darà la facoltà alla locatrice di risolvere di diritto il presente contratto…” (doc. 4 fascicolo convenuta opposta).
Ne consegue, pertanto, stante la fondatezza della pretesa creditoria della convenuta opposta, che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 3544/2022 emesso in data 17.10.2022 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA
[...] ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 26 agosto 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 14.12.2022 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Marco Montresor opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giovanni Luca Murru convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3544/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 17.10.2022 in favore della per il pagamento della somma di euro 9.947,31, oltre Controparte_1 interessi, quale corrispettivo per canoni di locazione di carrelli elevatori elettrici e per interventi di riparazione eseguiti su un mezzo.
A sostegno dell'opposizione la contestava la fattura n. 1400013483 del Parte_1 13.6.2020 di euro 4.971,50 sostenendo che non fossero stati provati i danni riportati dal mezzo concesso in locazione dalla convenuta opposta e il loro ammontare, nonché l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta. La chiedeva in via Parte_1 preliminare che, se richiesta, non fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito che il decreto ingiuntivo fosse revocato, che fosse accertato il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla e Controparte_1 conseguentemente che fossero dichiarati risolti i contratti di locazione ed accertato e dichiarato che ha subito danni per la somma di euro 14.000,00 o di quella Parte_1 diversa di giustizia, da compensarsi con quanto eventualmente dovuto per noleggio e/o danni.
Si costituiva la con comparsa 5.6.2023 chiedendo in via Controparte_1 preliminare che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito che l'opposizione fosse rigettata e che il decreto ingiuntivo fosse confermato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla non merita accoglimento. Parte_1
E' documentalmente provato che la in forza dei contratti n. Controparte_1 368448CTR1904 (ordine di locazione n. 000244 del 12.1.2016) e n. 386732CTR1909 (ordine di locazione n. 013872 del 10.6.2019) ha concesso in locazione a dei carrelli Parte_1 elevatori elettrici YS (doc. 4 fascicolo convenuta opposta), regolarmente consegnati ed utilizzati dall'opponente.
In relazione a tali contratti, la ha emesso la fattura n. Controparte_1 1400013483 del 13.6.2020 di euro 4.971,50, per interventi di riparazione eseguiti dalla stessa convenuta opposta sul carrello n. D435T06014S, e le fatture n. 1000027414 del 25.9.2020 di euro 1.311,50, n. 1000027415 del 25.9.2020 di euro 1.171,20, n. 1000030711 del 27.10.2020 di euro 1.311,50 e n. 1000030712 del 27.10.2020 di euro 1.171,20 per canoni di noleggio relativi ai periodi 1.9.2020/30.9.2020 e 1.10.2020/31.10.2020.
L'opponente non ha sollevato contestazioni in riferimento alle fatture n. 1000027414 del 25.9.2020 di euro 1.311,50, n. 1000027415 del 25.9.2020 di euro 1.171,20, n. 1000030711 del 27.10.2020 di euro 1.311,50 e n. 1000030712 del 27.10.2020 di euro 1.171,20, con la conseguenza che gli importi ivi esposti devono essere corrisposti dalla alla Parte_1 convenuta opposta.
Quanto alla fattura n. 1400013483 del 13.6.2020 di euro 4.971,50, si osserva che Parte_1 con mail del 28.1.2020 ha contattato la per ricevere
[...] Controparte_1 assistenza sul carrello D435T06014S, che aveva danneggiato, e che i tecnici della convenuta opposta, dopo aver visionato il mezzo, hanno comunicato in pari data alla Parte_1 che era stato ordinato il ricambio, precisando che il costo per la sostituzione del ricambio, a carico dell'opponente, ammontava ad euro 3.000,00, oltre IVA, e che sarebbe stata emessa la relativa fattura di addebito alla (doc. 7 fascicolo convenuta opposta). Parte_1 Seguiva in data 5.2.2020 altra comunicazione via mail, con la quale la Controparte_1
dopo una prima ricognizione del carrello, comunicava che il preventivo
[...] precedentemente inviato avrebbe subito una modifica, essendo stato riscontrato un ulteriore danno, e ne inoltrava uno aggiornato dell'importo di euro 4.075,00 (doc. 7 fascicolo convenuta opposta). Venivano eseguiti, oltre a quelli effettuati in data 5.2.2020, altri interventi in data 24.2.2020, meglio descritti nel foglio di lavoro in cui, alla voce “note per il cliente”, veniva nuovamente annotato che il costo del lavoro e del ricambio era a carico del cliente (doc. 6 fascicolo convenuta opposta).
Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi, che hanno dichiarato che il foglio di lavoro nel quale erano stati indicati tutti gli interventi eseguiti dalla convenuta opposta era stato firmato ed accettato dall'opponente.
Le stesse condizioni generali di locazione al punto VI) prevedono in punto di manutenzione e riparazione che “…se il macchinario viene usato in modo non conforme …le spese di riparazione saranno totalmente addebitate al conduttore. Sono altresì a carico del conduttore:…la riparazione di guasti o usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o sovraccarico del macchinario….. (v. doc. 4 fascicolo convenuta opposta).
Legittimamente, pertanto, la convenuta opposta, effettuati gli interventi sul carrello, ha emesso la fattura n. 1400013483 del 13.6.2020 di euro 4.971,50, non contestata dall'opponente, che con lettera del 30.6.2020 informava del sinistro la propria compagnia assicuratrice, assumendosi l'esclusiva responsabilità dell'evento che aveva danneggiato il carrello (doc. 1 fascicolo opponente).
Né ha trovato alcun riscontro probatorio la circostanza sostenuta dall'opponente che le parti si sarebbero accordate affinché la procrastinasse la richiesta di Controparte_1 pagamento della fattura in attesa che venisse corrisposto all'opponente l'indennizzo assicurativo per il danno causato al carrello.
Altresì privo di fondamento e di riscontro probatorio è l'eccepito inadempimento contrattuale della convenuta opposta lamentato dalla come non provati sono gli asseriti Parte_1 danni che l'opponente sostiene di aver subito a seguito del ritiro dei mezzi da parte della convenuta opposta.
In riferimento a tale ultimo assunto, non avendo l'opponente provveduto al pagamento della fattura n. 1400013483 del 13.6.2020, nonostante i solleciti via mail del 14.9.2020 e del 20.10.2020 (doc. 5 fascicolo convenuta opposta), legittimamente la convenuta opposta con telegramma del 26.10.2020 ha intimato la risoluzione dei contratti di locazione e, al contempo, la restituzione dei mezzi locati, che venivano ritirati in data 30.10.2020, senza contestazioni da parte dell'opponente (doc.
8-9 fascicolo convenuta opposta). Il tutto nel pieno rispetto della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. IX delle Condizioni Generali di noleggio, in cui si prevede che “l'inosservanza da parte del conduttore degli obblighi posti a suo carico dai precedenti punti III, V e VI, così come il mancato tempestivo pagamento anche di una sola delle rate di locazione darà la facoltà alla locatrice di risolvere di diritto il presente contratto…” (doc. 4 fascicolo convenuta opposta).
Ne consegue, pertanto, stante la fondatezza della pretesa creditoria della convenuta opposta, che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 3544/2022 emesso in data 17.10.2022 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA
[...] ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 26 agosto 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia