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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 730 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da:
con sede in Milano (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi, come da mandato in atti.
APPELLANTE
contro
Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 15.2.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLG IME NTO DE L PROCE SSO § 1
Con atto del 21.02.2018, in liquidazione ha proposto ricorso per Controparte_3
decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Lecce al fine di ottenere da Controparte_2
il pagamento di € 19.116,00 a titolo di rimborso del residuo debito restitutorio
[...]
derivante dal contratto di finanziamento, con delegazione di pagamento/cessione del quinto,
sottoscritto in data 23.04.2007.
§ 1.1
Con decreto del 16.03.2018, n. 665, il Tribunale di Lecce ha ingiunto a Controparte_2
il pagamento in favore di della somma di € 19.116,00, oltre a
[...] Controparte_3
interessi come da domanda, spese di procedura liquidate in € 145,50 e € 600,00 per competenze, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
§ 2
Con atto di citazione del 06.06.2018 che - una volta dichiarato improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria - è stato riproposto in data
28.02.2020, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 665 del 16/03/2018, con contestuale domanda riconvenzionale, e ha dedotto che:
- l'importo ingiunto non era corretto poiché, diversamente da quanto affermato dall'opposta, alla data del 31.12.2012, la società Consorzio CO.GEI datrice di lavoro dell'opponente aveva già provveduto a decurtare dallo stipendio un importo pari a €
21.708,00 (corrispondendo alla creditrice rate mensili dal 30.06.2007 al 31.12.2012) con un conseguente residuo credito di di € 17.172,00 al quale doveva esser Controparte_4
sottratta la somma di € 2.387,16, pari alla metà del TFR;
pertanto, il credito residuo era di €
14.784,84 e non di € 19.116,00 come sostenuto dall'opposta in sede monitoria;
pag. 2/9 - il preteso credito era comunque illegittimo dacché, dalle verifiche contabili effettuate in data 4.06.2018 dal consulente tecnico di parte opponente, era emerso che il TAEG effettivo applicato dalla società finanziaria al contratto di finanziamento, stimato al 58,54%, fosse di gran lunga superiore al tasso soglia usura, pari al 15,39% stabilito dalla Banca di Italia per il trimestre aprile-giugno 2007, con conseguente nullità del contratto, ex art. 1815 c.c.;
- dai calcoli effettuati dal CTP nella relazione tecnica depositata in giudizio, l'opponente risultava creditore della società finanziaria della somma di € 1.647,05, importo
“corrispondente alla differenza tra gli interessi non dovuti, pari ad euro 16.431,89 e la
somma non ancora versata comprensiva degli stessi interessi, pari ad euro 14.784,84”.
Alla luce di tali calcoli, il ha chiesto che fosse accertato il proprio credito, con CP_2
condanna di al pagamento della suddetta somma. Controparte_3
non si è costituita in giudizio. Controparte_3
Con atto di intervento volontario ex art. 111, comma 3 c.p.c. del 16.11.2020, si è invece costituita - in qualità di titolare del credito controverso, in seguito ad Controparte_1
avvenuta cessione di crediti pecuniari pro soluto da parte di Controparte_5
del 5.12.2018, pubblicata in G.U. del 11.12.2018, foglio n. 143 - ed ha
[...]
preliminarmente eccepito:
- l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem in quanto con sentenza n. 644/2020 del 26/02/2020, passata in giudicato, il giudice di primo grado aveva deciso per l'improcedibilità dell'azione per mancata attivazione del procedimento di mediazione;
- la tardività dell'opposizione per scadenza del termine ad impugnare il decreto ingiuntivo notificato in data 27.04.2018;
- il difetto di legittimazione passiva della per avvenuta cessione del Controparte_3
pag. 3/9 credito controverso alla avvenuta nel dicembre 2018 e conosciuta dal Controparte_1
con conseguente richiesta di estromissione della;
CP_2 CP_3
- la temerarietà della lite per le ragioni su esposte.
Nel merito, ha dedotto che:
- il decreto ingiuntivo e il relativo credito erano perfettamente legittimi dacché il contratto era stato regolarmente accettato e sottoscritto dalle parti ed era stata data parziale esecuzione allo stesso con il pagamento da parte di di n. 20 rate di mutuo (nelle CP_2
forme della cessione del quinto dello stipendio);
- nonostante la cessazione dell'attività lavorativa del fosse avvenuta nel CP_2
15/01/2013, quest'ultimo, sebbene a conoscenza dell'inadempimento della atrice CP_6
di lavoro-delegata, a far data dal 31/01/2009, non era intervenuto per saldare;
- in relazione alla asserita nullità del mutuo per usurarietà dei tassi di interesse applicati, le spese di assicurazione avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo del tasso effettivo globale, che pertanto era contenuto nel 10,74%, inferiore al tasso soglia del 15,39%;
- anche includendo nel calcolo del TAEG le spese di assicurazione, il tasso applicato al finanziamento sarebbe stato del 12, 85% (intrasoglia).
Ciò premesso, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ha chiesto l'accertamento del proprio credito e la condanna di al pagamento della somma di € 19.116,00 o di Controparte_2
quella ritenuta di giustizia.
§ 2.1
Con sentenza del 20/02/2023, il tribunale di Lecce ha rigettato le eccezioni preliminari formulate dalla società opposta inerenti alla violazione del principio del ne bis in idem e alla tardività dell'opposizione; ha accolto parzialmente l'opposizione ritenendo, sulla scorta pag. 4/9 degli esiti della CTU, che:
- la società opposta aveva applicato di fatto al mutuo un TAEG pari al 28,80%, superiore al tasso soglia vigente all'epoca della contrattazione pari al 19,17%;
- il debito residuo dell'opponente nei confronti dell'opposta, depurato degli interessi, non dovuti ex art. 1815 comma 2 c.c., era di € 1.341,67;
per tali motivi, ha condannato l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della suddetta somma, oltre agli interessi legali dal 13.09.2016 al soddisfo, spese di lite compensate, ad eccezione delle spese di CTU che sono state poste a carico della parte opposta.
§ 3
Avverso detta sentenza, la ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione proposta da
[...]
nel giudizio di primo grado e confermato il decreto ingiuntivo. Controparte_2
non si è costituito in giudizio. CP_2 Controparte_2
All'udienza del 4.12.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 4
Con un unico motivo d'appello, ha denunciato la nullità della sentenza Controparte_1
impugnata per erronea valutazione degli elementi di prova da parte del giudice e per omessa e lacunosa motivazione in relazione al superamento del tasso soglia.
Secondo l'appellante la decisione avrebbe risentito degli errori compiuti dal CTU che, ai fini del calcolo del TAEG: - aveva tenuto in considerazione solo il netto del capitale erogato
(€ 22.448,00) anziché attualizzare “tutti gli importi che compongono il finanziamento
pag. 5/9 erogato pari ad € 30.900,00 (€ 324,00 x 120 rate) - € 7.977,71 (interessi)” (cfr pag. 6 atto d'appello); - aveva erroneamente applicato i tassi sostitutivi (BOT) che non erano in alcun modo contemplati nell'incarico affidatogli;
- aveva erroneamente incluso nel calcolo del
TAEG oneri assicurativi non imposti al cliente, ma da questi liberamente accettati in sede contrattuale.
L'appellante ha, inoltre, sostenuto che, anche in caso di superamento del tasso soglia, “il
calcolo degli interessi dovuti avrebbe dovuto comportare non l'applicazione dei tassi
sostitutivi bensì del tasso soglia, al fine di stabilire l'entità degli interessi che
legittimamente poteva essere applicata” (cfr pag. 9 atto d'appello).
Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto chiarire che la seconda ipotesi di calcolo - offerta in alternativa dal
CTU ed eseguita utilizzando il criterio correttivo dei tassi BOT sostitutivi - non ha assunto alcun rilievo ai fini della decisione;
il tribunale, infatti, ha optato per la prima ipotesi di calcolo, che - messa a confronto l'entità dei costi complessivamente posti a carico di in fase di contrattazione (con previsione di un onere Controparte_2
restitutorio di € 38.880,00), rispetto alla somma effettivamente erogata (€ 22.448,00) - ha rimandato all'interprete una chiara verifica di sussistenza dell'usura originaria.
La difformità del TAEG formalmente pattuito (pari al 12,85%) rispetto a quello effettivamente applicato (pari al 28,80%) affonda le sue radici negli accordi iniziali: ed invero il complesso dei costi originariamente pattuito è usurario: a fronte della somma mutuata (€ 30.900,00) è stata effettivamente erogata la minor somma di € 22.448,11 ed è
stato concordato a carico del l'onere di restituire complessivamente la somma di € CP_2
38.880,00 in 120 rate da € 324,00 ciascuna;
il peso complessivo dei costi (pattuiti per interessi, commissioni spese e polizze), al vaglio della formula di matematica finanziaria pag. 6/9 indicata dalla Banca d'Italia, ha rimandato un TAEG contrattuale del 28,80 %, vistosamente eccedente rispetto al tasso soglia.
Corretta, pertanto, deve ritenersi la decisione del primo giudice di applicare la sanzione della gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 c.c.: il residuo debito restitutorio di €
1.341,67 posto a carico di è risultato dalla differenza tra la Controparte_2
somma effettivamente erogata (€ 22.448,11) e la somma già restituita (€ 21.106,44).
Per completezza, deve essere esaminata la questione sollevata dall'appellante in ordine alla inclusione nei costi del finanziamento delle polizze assicurative stipulate dal CP_2
contestualmente alla concessione del finanziamento.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito all'inclusione o meno nel TEG – ai fini della verifica di usurarietà del mutuo – della polizza assicurativa obbligatoria ex lege in un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato prima del
2010 – sotto la vigenza, dunque, delle Istruzioni della Banca d'Italia che escludevano tale onere dal calcolo del TEG – ha ribadito la necessità di includere detti costi assicurativi,
affermando che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di
mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per
ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo,
a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito […] la
sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di
assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata
con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di
assicurazione e l'erogazione del mutuo;
[…] il costo della polizza, per sua natura, è
funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del
finanziamento, e, pertanto, ai fini del calcolo del TAEG, non può che essere computato non
pag. 7/9 già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del
mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto, così come
programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto” (cfr. Cass.,
Sez. I, Ord. n. 22458/2018; Cass., Sez. VI, Ord. n. 3025/2022; Corte Cass., sentenza n. 3460
del 7 febbraio 2024).
Nel caso di specie, le spese assicurative sono state previste per garantire la solvenza del tant'è vero che la , oggi ha ricevuto dalla NET CP_2 Controparte_3 Controparte_1
Assurance la somma di € 12.239,28 a titolo di copertura assicurativa per il mancato pagamento delle rate di mutuo, come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla in atti e, dunque, in quanto tali, incidendo sul calcolo del tasso Controparte_3
effettivo globale del mutuo, correttamente sono state prese in considerazione dal CTU e dal tribunale ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento.
L'appello va, pertanto, rigettato anche sotto tale ulteriore profilo, assorbita ogni ulteriore questione.
§ 5
Nulla in ordine alle spese, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La corte
-rigetta l'appello;
- nulla in ordine alla spese;
- dichiara che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13.1.2025
pag. 8/9 Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 730 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da:
con sede in Milano (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi, come da mandato in atti.
APPELLANTE
contro
Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 15.2.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLG IME NTO DE L PROCE SSO § 1
Con atto del 21.02.2018, in liquidazione ha proposto ricorso per Controparte_3
decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Lecce al fine di ottenere da Controparte_2
il pagamento di € 19.116,00 a titolo di rimborso del residuo debito restitutorio
[...]
derivante dal contratto di finanziamento, con delegazione di pagamento/cessione del quinto,
sottoscritto in data 23.04.2007.
§ 1.1
Con decreto del 16.03.2018, n. 665, il Tribunale di Lecce ha ingiunto a Controparte_2
il pagamento in favore di della somma di € 19.116,00, oltre a
[...] Controparte_3
interessi come da domanda, spese di procedura liquidate in € 145,50 e € 600,00 per competenze, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
§ 2
Con atto di citazione del 06.06.2018 che - una volta dichiarato improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria - è stato riproposto in data
28.02.2020, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 665 del 16/03/2018, con contestuale domanda riconvenzionale, e ha dedotto che:
- l'importo ingiunto non era corretto poiché, diversamente da quanto affermato dall'opposta, alla data del 31.12.2012, la società Consorzio CO.GEI datrice di lavoro dell'opponente aveva già provveduto a decurtare dallo stipendio un importo pari a €
21.708,00 (corrispondendo alla creditrice rate mensili dal 30.06.2007 al 31.12.2012) con un conseguente residuo credito di di € 17.172,00 al quale doveva esser Controparte_4
sottratta la somma di € 2.387,16, pari alla metà del TFR;
pertanto, il credito residuo era di €
14.784,84 e non di € 19.116,00 come sostenuto dall'opposta in sede monitoria;
pag. 2/9 - il preteso credito era comunque illegittimo dacché, dalle verifiche contabili effettuate in data 4.06.2018 dal consulente tecnico di parte opponente, era emerso che il TAEG effettivo applicato dalla società finanziaria al contratto di finanziamento, stimato al 58,54%, fosse di gran lunga superiore al tasso soglia usura, pari al 15,39% stabilito dalla Banca di Italia per il trimestre aprile-giugno 2007, con conseguente nullità del contratto, ex art. 1815 c.c.;
- dai calcoli effettuati dal CTP nella relazione tecnica depositata in giudizio, l'opponente risultava creditore della società finanziaria della somma di € 1.647,05, importo
“corrispondente alla differenza tra gli interessi non dovuti, pari ad euro 16.431,89 e la
somma non ancora versata comprensiva degli stessi interessi, pari ad euro 14.784,84”.
Alla luce di tali calcoli, il ha chiesto che fosse accertato il proprio credito, con CP_2
condanna di al pagamento della suddetta somma. Controparte_3
non si è costituita in giudizio. Controparte_3
Con atto di intervento volontario ex art. 111, comma 3 c.p.c. del 16.11.2020, si è invece costituita - in qualità di titolare del credito controverso, in seguito ad Controparte_1
avvenuta cessione di crediti pecuniari pro soluto da parte di Controparte_5
del 5.12.2018, pubblicata in G.U. del 11.12.2018, foglio n. 143 - ed ha
[...]
preliminarmente eccepito:
- l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem in quanto con sentenza n. 644/2020 del 26/02/2020, passata in giudicato, il giudice di primo grado aveva deciso per l'improcedibilità dell'azione per mancata attivazione del procedimento di mediazione;
- la tardività dell'opposizione per scadenza del termine ad impugnare il decreto ingiuntivo notificato in data 27.04.2018;
- il difetto di legittimazione passiva della per avvenuta cessione del Controparte_3
pag. 3/9 credito controverso alla avvenuta nel dicembre 2018 e conosciuta dal Controparte_1
con conseguente richiesta di estromissione della;
CP_2 CP_3
- la temerarietà della lite per le ragioni su esposte.
Nel merito, ha dedotto che:
- il decreto ingiuntivo e il relativo credito erano perfettamente legittimi dacché il contratto era stato regolarmente accettato e sottoscritto dalle parti ed era stata data parziale esecuzione allo stesso con il pagamento da parte di di n. 20 rate di mutuo (nelle CP_2
forme della cessione del quinto dello stipendio);
- nonostante la cessazione dell'attività lavorativa del fosse avvenuta nel CP_2
15/01/2013, quest'ultimo, sebbene a conoscenza dell'inadempimento della atrice CP_6
di lavoro-delegata, a far data dal 31/01/2009, non era intervenuto per saldare;
- in relazione alla asserita nullità del mutuo per usurarietà dei tassi di interesse applicati, le spese di assicurazione avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo del tasso effettivo globale, che pertanto era contenuto nel 10,74%, inferiore al tasso soglia del 15,39%;
- anche includendo nel calcolo del TAEG le spese di assicurazione, il tasso applicato al finanziamento sarebbe stato del 12, 85% (intrasoglia).
Ciò premesso, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ha chiesto l'accertamento del proprio credito e la condanna di al pagamento della somma di € 19.116,00 o di Controparte_2
quella ritenuta di giustizia.
§ 2.1
Con sentenza del 20/02/2023, il tribunale di Lecce ha rigettato le eccezioni preliminari formulate dalla società opposta inerenti alla violazione del principio del ne bis in idem e alla tardività dell'opposizione; ha accolto parzialmente l'opposizione ritenendo, sulla scorta pag. 4/9 degli esiti della CTU, che:
- la società opposta aveva applicato di fatto al mutuo un TAEG pari al 28,80%, superiore al tasso soglia vigente all'epoca della contrattazione pari al 19,17%;
- il debito residuo dell'opponente nei confronti dell'opposta, depurato degli interessi, non dovuti ex art. 1815 comma 2 c.c., era di € 1.341,67;
per tali motivi, ha condannato l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della suddetta somma, oltre agli interessi legali dal 13.09.2016 al soddisfo, spese di lite compensate, ad eccezione delle spese di CTU che sono state poste a carico della parte opposta.
§ 3
Avverso detta sentenza, la ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione proposta da
[...]
nel giudizio di primo grado e confermato il decreto ingiuntivo. Controparte_2
non si è costituito in giudizio. CP_2 Controparte_2
All'udienza del 4.12.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 4
Con un unico motivo d'appello, ha denunciato la nullità della sentenza Controparte_1
impugnata per erronea valutazione degli elementi di prova da parte del giudice e per omessa e lacunosa motivazione in relazione al superamento del tasso soglia.
Secondo l'appellante la decisione avrebbe risentito degli errori compiuti dal CTU che, ai fini del calcolo del TAEG: - aveva tenuto in considerazione solo il netto del capitale erogato
(€ 22.448,00) anziché attualizzare “tutti gli importi che compongono il finanziamento
pag. 5/9 erogato pari ad € 30.900,00 (€ 324,00 x 120 rate) - € 7.977,71 (interessi)” (cfr pag. 6 atto d'appello); - aveva erroneamente applicato i tassi sostitutivi (BOT) che non erano in alcun modo contemplati nell'incarico affidatogli;
- aveva erroneamente incluso nel calcolo del
TAEG oneri assicurativi non imposti al cliente, ma da questi liberamente accettati in sede contrattuale.
L'appellante ha, inoltre, sostenuto che, anche in caso di superamento del tasso soglia, “il
calcolo degli interessi dovuti avrebbe dovuto comportare non l'applicazione dei tassi
sostitutivi bensì del tasso soglia, al fine di stabilire l'entità degli interessi che
legittimamente poteva essere applicata” (cfr pag. 9 atto d'appello).
Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto chiarire che la seconda ipotesi di calcolo - offerta in alternativa dal
CTU ed eseguita utilizzando il criterio correttivo dei tassi BOT sostitutivi - non ha assunto alcun rilievo ai fini della decisione;
il tribunale, infatti, ha optato per la prima ipotesi di calcolo, che - messa a confronto l'entità dei costi complessivamente posti a carico di in fase di contrattazione (con previsione di un onere Controparte_2
restitutorio di € 38.880,00), rispetto alla somma effettivamente erogata (€ 22.448,00) - ha rimandato all'interprete una chiara verifica di sussistenza dell'usura originaria.
La difformità del TAEG formalmente pattuito (pari al 12,85%) rispetto a quello effettivamente applicato (pari al 28,80%) affonda le sue radici negli accordi iniziali: ed invero il complesso dei costi originariamente pattuito è usurario: a fronte della somma mutuata (€ 30.900,00) è stata effettivamente erogata la minor somma di € 22.448,11 ed è
stato concordato a carico del l'onere di restituire complessivamente la somma di € CP_2
38.880,00 in 120 rate da € 324,00 ciascuna;
il peso complessivo dei costi (pattuiti per interessi, commissioni spese e polizze), al vaglio della formula di matematica finanziaria pag. 6/9 indicata dalla Banca d'Italia, ha rimandato un TAEG contrattuale del 28,80 %, vistosamente eccedente rispetto al tasso soglia.
Corretta, pertanto, deve ritenersi la decisione del primo giudice di applicare la sanzione della gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 c.c.: il residuo debito restitutorio di €
1.341,67 posto a carico di è risultato dalla differenza tra la Controparte_2
somma effettivamente erogata (€ 22.448,11) e la somma già restituita (€ 21.106,44).
Per completezza, deve essere esaminata la questione sollevata dall'appellante in ordine alla inclusione nei costi del finanziamento delle polizze assicurative stipulate dal CP_2
contestualmente alla concessione del finanziamento.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito all'inclusione o meno nel TEG – ai fini della verifica di usurarietà del mutuo – della polizza assicurativa obbligatoria ex lege in un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato prima del
2010 – sotto la vigenza, dunque, delle Istruzioni della Banca d'Italia che escludevano tale onere dal calcolo del TEG – ha ribadito la necessità di includere detti costi assicurativi,
affermando che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di
mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per
ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo,
a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito […] la
sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di
assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata
con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di
assicurazione e l'erogazione del mutuo;
[…] il costo della polizza, per sua natura, è
funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del
finanziamento, e, pertanto, ai fini del calcolo del TAEG, non può che essere computato non
pag. 7/9 già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del
mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto, così come
programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto” (cfr. Cass.,
Sez. I, Ord. n. 22458/2018; Cass., Sez. VI, Ord. n. 3025/2022; Corte Cass., sentenza n. 3460
del 7 febbraio 2024).
Nel caso di specie, le spese assicurative sono state previste per garantire la solvenza del tant'è vero che la , oggi ha ricevuto dalla NET CP_2 Controparte_3 Controparte_1
Assurance la somma di € 12.239,28 a titolo di copertura assicurativa per il mancato pagamento delle rate di mutuo, come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla in atti e, dunque, in quanto tali, incidendo sul calcolo del tasso Controparte_3
effettivo globale del mutuo, correttamente sono state prese in considerazione dal CTU e dal tribunale ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento.
L'appello va, pertanto, rigettato anche sotto tale ulteriore profilo, assorbita ogni ulteriore questione.
§ 5
Nulla in ordine alle spese, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La corte
-rigetta l'appello;
- nulla in ordine alla spese;
- dichiara che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13.1.2025
pag. 8/9 Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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