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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/10/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 838/2024 riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel. dott. Franco Davini Consigliere dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione dell'ordinanza ex artt. 702-bis ss.
c.p.c. del Tribunale di EN, pubblicata in data 10 agosto 2024, promossa da:
, Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per
[...] mandato in atti;
APPELLANTI
contro
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
per parte appellante:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito in accoglimento dell'appello e previa riforma della decisione impugnata, rigettare ogni domanda introdotta ex adverso.
1 Spese per legge.”
RAGIONI DI FATTO
1. in qualità di straniero avente nazionalità marocchina, ha proposto CP_3 ricorso ai sensi dell'art. 30, co. 6 T.U. Imm. avverso il provvedimento della Prefettura di
EN (notificato in data 29.04.2022) di rigetto dell'istanza di riesame del nulla osta al ricongiungimento famigliare con la moglie (attualmente in Marocco) e CP_4 del precedente provvedimento della Prefettura (notificato in data 7.11.2019) di rigetto della domanda di ricongiungimento famigliare.
In particolare, il ricorrente deduceva di avere diritto al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento della moglie in quanto titolare dei requisiti previsti dall'art. 29, co. 3
T.U. Imm.; al riguardo affermava: i) di essere titolare di permesso di soggiorno;
ii) di vivere in EN in via Sant'Elia n. 41\34, mentre presso l'immobile attiguo sito al civico 41, interno 35 vivono i suoi genitori, la sorella, il cognato e i loro figli minori;
iii) di possedere il requisito economico, derivante dalla somma del proprio reddito con quello dei suoi familiari.
2. Si costituivano congiuntamente il , che concludeva per il rigetto Controparte_1 del ricorso, sostanzialmente per i motivi già evidenziati nel provvedimento della impugnato, ed il che concludeva per la dichiarazione del CP_5 Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Il Tribunale, istruita la causa mediante prove per interrogatorio libero e per testi
(sorella e cognato del ricorrente), accoglieva il ricorso disponendo il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, compensava interamente le spese del giudizio.
4. Hanno proposto appello i avverso l'ordinanza decisoria ex art. 702-bis ss. Parte_1
c.p.c., mediante la proposizione di un unico motivo di appello. è rimasto CP_3 contumace.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Mediante la proposizione di un unico motivo di appello, i lamentano Parte_1
l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Giudice ha fondato la decisione di rilascio
2 del nulla osta al ricongiungimento familiare sul fatto che la situazione esistente tra il ricorrente e i suoi genitori sia da ricondurre ad una condizione di “convivenza”, utile ai fini della determinazione del reddito minimo per il ricongiungimento di altra persona
(requisito previsto dalla lett. b) art. 29, co. 3 cit).
1.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento. Sul punto, occorre premettere che secondo quanto previsto dalla Corte di legittimità: soggiorno allo straniero che chieda il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, devono essere computati i redditi dei soli familiari conviventi che siano tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, rimanendo esclusi dal calcolo i redditi percepiti dagli affini che, pur se compresi nel nucleo familiare, non sono a ciò obbligati>> (si veda Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 28184 del
14/10/2021).
Dunque, nel caso di specie in prima battuta è necessario guardare al reddito dei genitori del ricorrente in quanto soggetti astrattamente rientranti tra le prime persone obbligate, ai sensi dell'art. 433 c.c., a prestare gli alimenti in favore dello straniero richiedente il ricongiungimento del coniuge.
Sul punto, dalle produzioni effettuate da emerge che se si dovessero ritenere i CP_3 genitori dell'appellato con lui conviventi, il reddito percepito dal nucleo ammonterebbe ad euro 20.934 (come emerge dai C.U. 2023).
1.2 Ciò posto, è necessario in seconda battuta analizzare se tali soggetti rientrano nella nozione di “famigliari conviventi con il richiedente”. Sul punto si ritiene che, come correttamente rilevato dagli appellanti, il Tribunale abbia effettuato una non condivisibile commistione tra la nozione di “rapporto di convivialità” e quella di “rapporto di convivenza”. Da un lato, in forza degli atti di causa è evidente che i soggetti abitino fisicamente in appartamenti diversi e non comunicanti internamente tra di loro;
da un altro lato, a seguito di istruttoria è emerso che, benché ci siano vari momenti di convivialità, aiuto, assistenza tra il ricorrente e parte della sua famiglia non è però possibile individuare una condizione di convivenza tra gli stessi.
In conclusione, l'appello deve essere accolto poiché - difettando la convivenza tra il richiedente e i suoi genitori - viene meno il requisito reddituale in capo ad il CP_3 quale non raggiunge la somma che è prevista dalla legge (non inferiore all'importo annuo
3 dell'assegno sociale pari ad euro 9.127,95) ai fini dell'accoglibilità della richiesta di ricongiungimento di un solo familiare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di appello concernente l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di EN, pubblicata in data 10 agosto 2024, promossa da:
-
[...]
Parte_2
APPELLANTI
contro
- CP_3
APPELLATO CONTUMACE
Così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado non disponendo il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il coniuge.
- compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Presidente estensore dott. Marcello Arturo Castiglione
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 838/2024 riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel. dott. Franco Davini Consigliere dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione dell'ordinanza ex artt. 702-bis ss.
c.p.c. del Tribunale di EN, pubblicata in data 10 agosto 2024, promossa da:
, Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per
[...] mandato in atti;
APPELLANTI
contro
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
per parte appellante:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito in accoglimento dell'appello e previa riforma della decisione impugnata, rigettare ogni domanda introdotta ex adverso.
1 Spese per legge.”
RAGIONI DI FATTO
1. in qualità di straniero avente nazionalità marocchina, ha proposto CP_3 ricorso ai sensi dell'art. 30, co. 6 T.U. Imm. avverso il provvedimento della Prefettura di
EN (notificato in data 29.04.2022) di rigetto dell'istanza di riesame del nulla osta al ricongiungimento famigliare con la moglie (attualmente in Marocco) e CP_4 del precedente provvedimento della Prefettura (notificato in data 7.11.2019) di rigetto della domanda di ricongiungimento famigliare.
In particolare, il ricorrente deduceva di avere diritto al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento della moglie in quanto titolare dei requisiti previsti dall'art. 29, co. 3
T.U. Imm.; al riguardo affermava: i) di essere titolare di permesso di soggiorno;
ii) di vivere in EN in via Sant'Elia n. 41\34, mentre presso l'immobile attiguo sito al civico 41, interno 35 vivono i suoi genitori, la sorella, il cognato e i loro figli minori;
iii) di possedere il requisito economico, derivante dalla somma del proprio reddito con quello dei suoi familiari.
2. Si costituivano congiuntamente il , che concludeva per il rigetto Controparte_1 del ricorso, sostanzialmente per i motivi già evidenziati nel provvedimento della impugnato, ed il che concludeva per la dichiarazione del CP_5 Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Il Tribunale, istruita la causa mediante prove per interrogatorio libero e per testi
(sorella e cognato del ricorrente), accoglieva il ricorso disponendo il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, compensava interamente le spese del giudizio.
4. Hanno proposto appello i avverso l'ordinanza decisoria ex art. 702-bis ss. Parte_1
c.p.c., mediante la proposizione di un unico motivo di appello. è rimasto CP_3 contumace.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Mediante la proposizione di un unico motivo di appello, i lamentano Parte_1
l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Giudice ha fondato la decisione di rilascio
2 del nulla osta al ricongiungimento familiare sul fatto che la situazione esistente tra il ricorrente e i suoi genitori sia da ricondurre ad una condizione di “convivenza”, utile ai fini della determinazione del reddito minimo per il ricongiungimento di altra persona
(requisito previsto dalla lett. b) art. 29, co. 3 cit).
1.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento. Sul punto, occorre premettere che secondo quanto previsto dalla Corte di legittimità: soggiorno allo straniero che chieda il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, devono essere computati i redditi dei soli familiari conviventi che siano tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, rimanendo esclusi dal calcolo i redditi percepiti dagli affini che, pur se compresi nel nucleo familiare, non sono a ciò obbligati>> (si veda Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 28184 del
14/10/2021).
Dunque, nel caso di specie in prima battuta è necessario guardare al reddito dei genitori del ricorrente in quanto soggetti astrattamente rientranti tra le prime persone obbligate, ai sensi dell'art. 433 c.c., a prestare gli alimenti in favore dello straniero richiedente il ricongiungimento del coniuge.
Sul punto, dalle produzioni effettuate da emerge che se si dovessero ritenere i CP_3 genitori dell'appellato con lui conviventi, il reddito percepito dal nucleo ammonterebbe ad euro 20.934 (come emerge dai C.U. 2023).
1.2 Ciò posto, è necessario in seconda battuta analizzare se tali soggetti rientrano nella nozione di “famigliari conviventi con il richiedente”. Sul punto si ritiene che, come correttamente rilevato dagli appellanti, il Tribunale abbia effettuato una non condivisibile commistione tra la nozione di “rapporto di convivialità” e quella di “rapporto di convivenza”. Da un lato, in forza degli atti di causa è evidente che i soggetti abitino fisicamente in appartamenti diversi e non comunicanti internamente tra di loro;
da un altro lato, a seguito di istruttoria è emerso che, benché ci siano vari momenti di convivialità, aiuto, assistenza tra il ricorrente e parte della sua famiglia non è però possibile individuare una condizione di convivenza tra gli stessi.
In conclusione, l'appello deve essere accolto poiché - difettando la convivenza tra il richiedente e i suoi genitori - viene meno il requisito reddituale in capo ad il CP_3 quale non raggiunge la somma che è prevista dalla legge (non inferiore all'importo annuo
3 dell'assegno sociale pari ad euro 9.127,95) ai fini dell'accoglibilità della richiesta di ricongiungimento di un solo familiare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di appello concernente l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di EN, pubblicata in data 10 agosto 2024, promossa da:
-
[...]
Parte_2
APPELLANTI
contro
- CP_3
APPELLATO CONTUMACE
Così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado non disponendo il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il coniuge.
- compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Presidente estensore dott. Marcello Arturo Castiglione
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