Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 209/2023 R.G. promossa
Da
in persona del Parte_1
ministro p.t. - Parte_2
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellanti contro
( ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Giurato
Appellata
E nei confronti di
Docenti partecipanti alla procedura di mobilità a.s. 2016/2017
Controinteressati- contumaci
OGGETTO: Pubblico impiego - mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 personale docente - accantonamento posti in favore dei docenti assunti
provenienti dalle G.M. 2012
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, l'odierna appellata
- docente di scuola primaria, immessa in ruolo nella fase C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015 -, premettendo di aver partecipato alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, lamentava il mancato trasferimento nell'ambito territoriale richiesto, in ragione dell'illegittimo accantonamento di posti, previsto dal CCNI mobilità
2016/2017 e dalla relativa Ordinanza Ministeriale, in favore dei docenti immessi in ruolo in quanto idonei nelle graduatorie del concorso di merito del
2012. Censurava, altresì, l'operato dell'amministrazione scolastica in quanto il contestato trasferimento era stato effettuato attraverso un'illegittima procedura demandata a un algoritmo informatico, in violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alla legge n. 241/1990. Chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al trasferimento presso uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia sulla base del solo criterio del punteggio, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.
Il giudice adito, previa integrazione del contraddittorio, con sentenza n.
1246/2022 pubblicata il 28.12.2022, accoglieva il ricorso e dichiarava “il diritto di di ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico Parte_3
2016/2017, il trasferimento interprovinciale richiesto, prioritariamente nella provincia di – ambito territoriale 0024 o comunque presso uno degli Pt_2
ambiti territoriali indicati con preferenza nella domanda di mobilità relativa a detto anno scolastico, tenuto conto del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto”. 3
In particolare, richiamate le motivazioni sottese ad alcune sentenze rese dalla giurisprudenza di merito, il decidente reputava illegittima la riserva di posti prevista dal CCNI mobilità dell'8 aprile 2016 e dalla O.M. n. 241/2016 a favore del personale docente precedentemente assunto ai sensi dell'art. 1, comma 96 lettera a), L. 107/2015, in quanto norma irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti, che non trovava fondamento né in ragioni di merito, né nel principio del pubblico concorso di cui all'art. 97
Cost., trattandosi di docenti assunti tramite scorrimento della graduatoria degli idonei al concorso 2012, con minore esperienza rispetto ai docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, anch'essi risultati idonei in precedenti concorsi;
affermava, inoltre, che la norma pattizia era contraria all'art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015, che prevedeva una preferenza in favore degli idonei al concorso 2012 unicamente nella fase di assunzione, ma non anche in quella di mobilità, ove l'unica deroga al criterio meritocratico del maggior punteggio era quella disposta in favore dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015.
Evidenziava, infine, che la docente aveva allegato che l'assegnazione nelle sedi di preferenza era stata consentita a soggetti con punteggi inferiori, sprovvisti di titoli di precedenza e partecipanti alla fase B3 della mobilità per l'assegnazione in ambito provinciale. Pertanto, le contestate disposizioni del
CCNI mobilità 2016/2017 e della relativa Ordinanza Ministeriale andavano disapplicate in parte qua poiché contrastanti con la fonte primaria di riferimento.
Impugnava la pronuncia l'amministrazione soccombente con atto del
31.03.2023; resisteva al gravame l'appellata.
Ripristinato il contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati, rimasti contumaci anche in questo grado, la causa veniva posta in decisione in data 3 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di gravame, il censura la Parte_1
sentenza per avere il Tribunale dichiarato illegittimo l'accantonamento dei posti previsto a favore dei docenti assunti ai sensi dell'art. 1, comma 96, lettera a), L. n. 107/2015, ossia i docenti provenienti dalle graduatorie del concorso pubblico bandito dal nel 2012 (cd. GM 2012). Parte_1
1.1. Rileva anzitutto che l'odierna appellata, in quanto partecipante alla fase
C della procedura di mobilità, avente carattere nazionale, non poteva vantare alcun diritto sulle cattedre assegnate ai docenti indicati nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, avendo questi ultimi partecipato alla diversa fase
B3 della procedura, specificatamente finalizzata all'ottenimento della sede definitiva presso un'istituzione scolastica ricadente nella medesima provincia di assegnazione provvisoria. Secondo l'amministrazione appellante, trattandosi di procedure e di graduatorie di mobilità distinte, il raffronto fra tutti i docenti interessati alle varie fasi della procedura sulla base del mero criterio del punteggio è improprio, avendo detto criterio carattere suppletivo.
1.2. Parte appellante afferma, altresì, che l'accantonamento dei posti a favore del personale partecipante alla fase B3 della procedura era legittimo, in quanto previsto dagli artt. 2, commi 3, 6 ed 8, comma 9, del CCNI 8 aprile 2016, adottato in conformità alla normativa di rango primario, di cui all'art. 1, comma
108, L. 107/2015 e nei limiti dei poteri devoluti alla contrattazione collettiva dall'art. 462, comma 7, del Testo Unico di cui al d. lgs. n. 297/1994.
Rileva che la legge n. 107/2015, nel concedere agli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 la possibilità di partecipare alla mobilità straordinaria su tutti posti vacanti e disponibili a livello nazionale, inclusi quelli assegnati provvisoriamente ai docenti provenienti da GAE e assunti ex art. 1, comma 96, lettera b), ha implicitamente escluso le sedi assegnate, in via provvisoria, ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito ed assunti ai sensi dell'art. 1, 5
comma 96, lettera a), così disponendo in loro favore un accantonamento di posti limitato agli ambiti provinciali di prima assegnazione.
Osserva, inoltre, che lo stesso comma 108 cit., con la parola
“successivamente”, aveva chiaramente disciplinato l'ordine da seguire nella procedura dei trasferimenti, stabilendo che le domande di mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 dovevano essere trattate
“prioritariamente” rispetto a quelle dei docenti provenienti da GAE, ma non anche, per sillogismo, rispetto a quelle dei docenti provenienti dalle GM 2012, per i quali la norma, oltre a prevedere la suddetta riserva di posti, non prevedeva neppure l'obbligo di presentare la domanda di mobilità. Assume che la peculiarità del trattamento riservato, anche in sede di mobilità, ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito, rifletteva la scelta legislativa di procedere al reclutamento di detto personale sulla base di un concorso indetto su base regionale, sicché - deduce l'amministrazione -, già all'atto dell'assunzione per tale categoria di docenti era impresso un vincolo territoriale, che la disciplina della mobilità aveva voluto preservare. Dunque, in conformità alla norma di rango primario, il CCNI dell'8 aprile 2016 aveva riconosciuto in favore dei docenti provenienti dalle graduatorie di merito, i quali partecipavano alla fase B3 della mobilità, una legittima riserva di posti all'interno della stessa provincia di nomina. Conclude ribadendo che la comparazione fra le varie posizioni dei soggetti interessati alla mobilità, sulla base del criterio del punteggio, avrebbe dovuto essere effettuata solo tra gli appartenenti alle medesime categorie (e fasi) della mobilità, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito citata nel ricorso in appello.
1.3. Afferma, infine, che la riserva di posti non presentava profili di irragionevolezza, in quanto il trattamento diversificato, oltre a essere conforme alla legge, si giustificava alla luce delle differenze di fatto sussistenti tra i docenti reclutati con concorso pubblico e quelli provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, in conformità al principio di eguaglianza sostanziale. 6
1.4. Chiede infine la condanna della controparte al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio secondo il principio di soccombenza.
2. L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Sulla questione oggetto del presente giudizio - che attiene alla legittimità
o meno dell'accantonamento dei posti destinati ai docenti che partecipano alla fase B3, su ambito provinciale, in quanto inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 -, già esaminata da questa Corte (cfr. ex multis sent. n.
704/2023), si è di recente pronunciata la Corte di cassazione, con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 1055 del 10.01.2024
(conf. Cass. n. 34602/2024), dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto quanto segue: “… Gli IGM 2012 (gli idonei della graduatoria di merito del 2012) furono oggetto di posizione privilegiata in sede di reclutamento, in quanto nelle corrispondenti fasi (fasi B e C di assunzione) essi avrebbero comunque sopravanzato, sulla base di preferenze "tra tutte le province, a livello nazionale", il personale proveniente da GAE (comma 100, dell'art. 1 L. 107/2015). Tale assetto ha reso inevitabile che i posti assegnati al personale IGM 2012 non potessero, come invece accaduto con il personale delle medesime fasi proveniente da GAE, essere resi disponibili per la mobilità straordinaria dei docenti assunti entro il 2014/2015. Altrimenti, si sarebbe potuto addirittura correre il rischio che quel personale IGM, pur privilegiato in sede di reclutamento, vedesse poi svanire la preferenza espressa su base provinciale, se nella Provincia di destinazione per il 2015/2016 i posti avessero potuto essere destinati anche in sede di mobilità straordinaria 2016/2017 al personale assunto entro il 2014/2015 o, in via concorrenziale, al personale proveniente da GAE. È infatti evidente che il privilegio assunzionale del
2015/2016 era destinato ad estendersi anche alla provincia di assegnazione, sicché se ciò avesse dovuto essere rimesso in discussione con la mobilità
2016/2017, l'assetto preferenziale sarebbe stato messo a rischio. È poi vero 7
che, con l'accantonamento dei posti assegnati nel 2015/2016 agli assunti IGM
2012 in fasi B e C, si sono tolti posti alla mobilità straordinaria degli assunti fino al 2014/2015. Si tratta tuttavia di scelta discrezionale, di tutela degli IGM
2012 rispetto agli assunti entro il 2014/2015, che non presenta tratti di manifesta irrazionalità, perché comunque i secondi ricevevano una loro tutela preferenziale in deroga al vincolo di permanenza triennale e gli si Pt_4
caratterizzavano per alcune peculiarità, tra cui l'assunzione "su base nazionale" ed il crearsi, anche poi per l'assetto della contrattazione collettiva rispetto alla mobilità interprovinciale, su cui si dirà, di un significativo vincolo territoriale rispetto alla provincia di assegnazione in sede di reclutamento. La peculiarità della posizione degli IGM 2012 così reclutati esclude che le plurime scelte assunte dal legislatore (e poi dalla contrattazione) nei loro riguardi permettano di essere sezionate in singoli aspetti per farne raffronti parcellizzati con la categoria degli assunti entro il 2014/2015. Per altro verso, è evidente che il reclutamento da graduatoria degli IGM 2012 e da GAE hanno in comune le fasi (B e C) e l'esito, ma si fondano su presupposti diversi e su differenti regole di accesso, che in sé non consentono una comparazione. Ed anche a voler considerare, come propugna la ricorrente, il fatto che nelle GAE siano confluiti anche gli idonei di concorsi precedenti a quello del 2012, le conclusioni non mutano. Come emerge dalla stessa legge, questi ultimi hanno avuto acceso ai ruoli, in forza dei rispettivi concorsi, fino proprio (e non oltre) alla fase 0 del reclutamento di cui alla L. 107/2015 (art. 1, co. 95, primo periodo ultimo inciso) L'avere il legislatore ritenuto che, da allora in poi, essi potessero accedere sostanzialmente solo attraverso le GAE, con il punteggio che avevano in tali graduatorie ed in regime di concorrenza con gli altri iscritti
è scelta del tutto discrezionale e come tale di certo non sindacabile, valendo in ipotesi a giustificarla anche solo i plurimi scorrimenti per assunzioni dirette che quella lista di idonei poteva avere già assicurato. In definitiva la differenza in sede di reclutamento tra IGM 2012 e personale proveniente da GAE … risale 8
ad una scelta di discrezionalità del legislatore, come tale non sindacabile. E già si è detto come da tale preferenza in sede di reclutamento derivasse logicamente anche la necessità di mantenere i posti assegnati al di fuori dalla mobilità straordinaria 2016/2017, a meno di istanze degli stessi IGM 2012, su cui si va subito a dire. In effetti, l'altro tema investito dai motivi ora in esame è la legittimità o meno della posizione che è stata attribuita dalla contrattazione collettiva per la mobilità (a domanda) 2016/2017 agli IGM 2012 assunti in fase
B e C nel 2015/2016 rispetto ai docenti delle medesime fasi assunti da GAE.
Va qui ripresa la ricostruzione del sistema della mobilità 2016-2017, nei termini di dettaglio ricostruiti nella sentenza impugnata ed in sé incontestati tra le parti, atteso che la ricorrente non mette in discussione in questa sede l'interpretazione del contratto integrativo ma unicamente la validità dello stesso in relazione alla normativa di legge. Già si è detto dell'esclusione (c.d. accantonamento) dei posti attribuiti agli IGM 2012 nel 2015/2016 dalla mobilità (interprovinciale e su ambito) degli altri docenti (assunti entro il
2014/2015 ed assunti in fasi B e C da GAE). Tuttavia, il CCNI ha previsto altresì che gli IGM 2012 assunti da fasi B e C del 2015/2016 fossero ammessi,
a domanda, alla fase B della mobilità 2016/2017, con riferimento alla mobilità endoprovinciale su "ambito". In tal modo essi hanno potuto in ipotesi sopravanzare, rispetto agli "ambiti" da essi richiesti, i docenti delle medesime fasi assunzionali provenienti da GAE, in quanto questi ultimi sono stati ammessi alla successiva fase C della mobilità 2016/2017, espressamente da svolgersi sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti (v. la sentenza impugnata pag. 13). Peraltro, rispetto alla mobilità
"interprovinciale" su "ambito", gli IGM 2012 (insieme ad altre categorie che qui non interessano) sono stati postergati rispetto ai docenti provenienti da
GAE assunti nelle fasi B e C del 2015/2016, in quanto nella mobilità 2016/2017 gli IGM 2012 sono stati ammessi in fase D, mentre, come si è detto, i docenti provenienti da GAE hanno partecipato alla fase C … Dunque, mentre gli IGM 9
2012 hanno avuto una preferenza nel trasferimento endoprovinciale su
"ambito", nel trasferimento interprovinciale su "ambito" sono stati preferiti i docenti provenienti da GAE. Quest'ultima scelta è stata evidentemente fatta perché gli IGM 2012 già erano garantiti, sotto il profilo della scelta territoriale, con la preferenza assunzionale su provincia di cui al comma 100 e con l'"accantonamento" conseguente al comma 108, su cui già si è detto.
Quanto alla preferenza per gli IGM 2012 rispetto alla mobilità endoprovinciale su "ambito" non si può intanto trascurare che l'avvicinamento territoriale per gli assunti provenienti da GAE si giovava della possibilità, secondo l'Ordinanza Ministeriale 241/2016, di esprimere preferenze ad ampio spettro, ovverosia sino a 100 per ambiti e sino a 100 per le province (v. la sentenza impugnata pag. 15). Così come non va trascurato che lo spostamento di
"ambito" degli IGM 2012 ammessi alla fase B dei trasferimenti, per taluni ammessi alla fase C, avrebbe potuto anche essere favorevole, se essi avessero fatto domanda con preferenze che avessero riguardato quell'ambito. In definitiva, il caso che il movimento endoprovinciale su "ambito" degli IGM
2012 data la contestualità delle domande - potesse comportare la sottrazione di un "ambito" perseguito da taluno degli assunti da GAE era possibile, ma esso era frutto di una procedura che, per altri versi, avrebbe potuto invece anche favorire il raggiungimento, da parte dei personale assunto da GAE, dell'"ambito" di pregressa assegnazione del docente assunto come IGM 2012 ed ammesso alla fase B dei trasferimenti endoprovinciali. Infine, si deve considerare che la mobilità degli assunti in fase B e C da GAE (fase C della mobilità) era su "ambito" e dunque in ipotesi anche tale da consentire di raggiungere non soltanto la provincia, ma anche appunto una ancora più specifica zona territoriale di preferenza. Evenienza che, non ammettendo gli
IGM 2012 alla mobilità endoprovinciale su "ambito", per essi non avrebbe potuto essere realizzata e che invece è stata assicurata proprio attraverso la loro ammissione alla fase B. In tale quadro, meramente descrittivo dei pacifici 10
contenuti della normativa di dettaglio attuativa dei trasferimenti oggetto di causa …, è evidente che la contrattazione collettiva ha dovuto attuare varie scelte di merito, tra l'altro con forti componenti tecniche, dovendosi assicurare rispetto ad un medesimo anno scolastico lo svolgimento di operazioni di mobilità assai complesse. Non vi è dubbio che vi potessero essere anche altre alternative, come quella di escludere del tutto, per gli la mobilità Pt_4
endoprovinciale, che però avrebbe in tal caso sacrificato l'interesse di essi a perseguire la migliore collocazione quanto ad ambito. La prospettiva giuridica in cui porsi è allora diversa.
6.2 Dal combinato disposto degli artt. 40, co. 1,
d. lgs. n. 165/2001, 462, co. 7 e 470, co. 1 e 2 d. lgs. n. 297/1994 si trae l'evidenza di una competenza della contrattazione collettiva rispetto alle operazioni di mobilità del personale docente, da svolgere nel contorno delle norme di legge, ma destinata a manifestarsi con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano la regolazione in un senso o nell'altro degli interessi che possono venire a contrapporsi. Le scelte che in questi casi vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze. Ciò è stato del resto sostanzialmente già affermato da questa S.C., sempre in ambito di trasferimenti scolastici, con riferimento alle scelte che, nei medesimi frangenti, riguardano i criteri relativi all'avvicinamento al disabile, allorquando si è ritenuto che non si pone in contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass. 29 novembre 2022, n. 35105), 11
ma analoghe conclusioni sono state assunte anche rispetto ad altri fenomeni del pubblico impiego privatizzato (v. Cass. 29 aprile 2013, n. 10105, sulla distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento). Nel caso di specie, si è visto come la contrattazione e l'ordinanza ministeriale ad essa collegata abbiano operato le scelte necessarie a comporre un complesso sistema funzionante di mobilità, talora favorendo un certo interesse (v. mobilità interprovinciale su ambito dei provenienti da GAE assunti in fase B e C, prevalente sulla mobilità interprovinciale di IGM 2012), talora un altro (v. mobilità endoprovinciale su ambito degli IGM 2012, prevalente su mobilità dei provenienti da GAE assunti in fase B e C), in altri casi ancora realizzando in concreto mediazioni tra i diversi interessi coinvolti (v. il possibile liberarsi di posti su ambito conseguenti alla mobilità endoprovinciale degli IGM 2012). E' da escludere che il complessivo sistema intercetti una violazione di norme, né vi sono ingiustificate disparità di trattamento, in quanto l'assetto differenziale è derivato dal distinguo operato tra varie categorie di docenti, in ragione delle diverse regole
(e preferenze) che li hanno interessati in sede di reclutamento;
neppure emergono tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno che doveva essere regolato e tutto ciò esclude altresì che abbiano rilievo situazioni di occasionale sfavore per l'uno o l'altro docente ammesso alla mobilità. Va infine aggiunto, per completezza, che appartiene parimenti alle scelte di merito quella, con forte connotato tecnico, di procedere per fasi e con l'inserimento in ciascuna di tali fasi solo di talune tipologie di candidati alla mobilità. Da ciò deriva inevitabilmente che i punteggi attribuiti a ciascun candidato nelle procedure di mobilità non possono avere rilievo a fronte di preferenze tra tipologie di candidati conseguente all'organizzazione per fasi.
Se anche quindi al candidato della fase postergata sia attribuito, nelle graduatorie che lo riguardano, un punteggio superiore a quello ammesso ad una fase antergata, prevale comunque la scelta della contrattazione di 12
assicurare priorità all'una o all'altra fase. Pertanto, un ragionamento fondato sui (soli) punteggi e che non consideri l'assetto attribuito dalla contrattazione alle varie fasi non è giuridicamente fondato”.
Alla stregua dei principi enunciati, contrariamente a quanto opinato nella sentenza impugnata, e come già ritenuto da questa Corte, deve dunque ritenersi legittimo l'accantonamento dei posti destinati ai docenti che partecipavano alla fase B3, su ambito provinciale, in quanto inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, previsto dalla contrattazione collettiva.
2.2. La doglianza in ordine a un presunto malfunzionamento dell'algoritmo, riproposta in questo grado dall'odierna appellata, e alla mancanza di trasparenza dell'operato dell'Amministrazione è del tutto generica e irrilevante ai fini di causa.
Il collegio condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr. per tutte, Corte di appello Genova, sentenza n. 170/2021) secondo cui
“l'algoritmo adottato dal ha stilato più graduatorie per ogni Parte_1
preferenza; ha quindi predisposto una graduatoria fra tutte le prime preferenze;
una distinta graduatoria fra tutte le seconde preferenze e così via.
L'algoritmo è stato infatti elaborato in modo che il punteggio abbia rilevanza solo all'interno di ciascuna graduatoria;
ed è per questa ragione che la
Prof.ssa… è stata superata da alcuni colleghi con punteggi inferiori nell'assegnazione di una determinata sede, in quanto da loro indicata secondo un ordine di preferenza più alto. Tale procedura deve ritenersi corretta, in quanto coerente con i principi individuati dall'art. 6 del CCNI e dell'allegato
I al contratto che ha, per l'appunto, sancito che le sedi devono essere assegnate
“secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali””.
Va invero evidenziato che non è stato a causa di un malfunzionamento dell'algoritmo che alcuni ambiti prescelti dall'odierna appellata sono stati assegnati a soggetti con punteggio inferiore, essendo invece ciò derivato dall'interpretazione letterale delle disposizioni disciplinanti la materia, che 13
sono state applicate attraverso il richiamato algoritmo. D'altro canto, se anche per ipotesi vi fosse stato un errore nel funzionamento dell'algoritmo, ciò non potrebbe determinare, di per sé solo, l'accoglimento della domanda - volta ad ottenere, non già il rinnovo della procedura di mobilità, ma l'assegnazione di un ben preciso ambito territoriale -, in assenza di allegazioni dell'incidenza del supposto malfunzionamento sulla posizione specifica dell'appellata (cfr. in termini, Corte di appello di Brescia, sentenza n. 18/2019).
Invero, in relazione alla procedura seguita dall'amministrazione, una volta accertatane la legittimità, neppure un eventuale errore nell'espletamento della procedura relativa all'assegnazione di una sede vacante e disponibile di un determinato ambito territoriale potrebbe da sola essere sufficiente ad accogliere la domanda, in quanto il docente che ha partecipato alla procedura, interessato a quel determinato ambito territoriale, in tanto può vantare un diritto soggettivo, azionabile dinanzi al giudice ordinario, per l'assegnazione al predetto ambito, in quanto dimostri che, in caso di regolare espletamento della procedura, sarebbe risultato senz'altro assegnatario del predetto ambito vantando il più alto punteggio tra i richiedenti.
Nella specie, l'appellata non ha dedotto né individuato specifici elementi di criticità derivanti dall'utilizzo del predetto algoritmo che non abbiano potuto trovare alternativa ed esauriente risposta nella rilevata coerente applicazione delle norme pattizie disciplinanti la procedura di mobilità esaminata e che costituiscono, dunque, autonoma chiave di lettura ed intrinseca motivazione delle decisioni adottate dall'amministrazione scolastica, come tali riconducibili a criteri ampiamente conoscibili (cfr. Corte di Appello di Palermo, sentenza n.
897/2021).
3. In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata ogni domanda proposta da con il ricorso CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado. 14
In presenza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito alla data di proposizione del ricorso e tenuto conto della data delle pronunce della
Corte di cassazione sopra richiamate, le spese processuali di entrambi i gradi possono compensarsi per intero tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando,
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta ogni domanda proposta da con il ricorso introduttivo del CP_1
giudizio di primo grado;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese