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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - in funzione di giudice del lavoro, nelle persone dei magistrati:
dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere nell'appello n. 91/2024 R.G. Lav. -in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 10202/2024-, proposto avverso la sentenza n. 218/2017 del Tribunale di Campobasso quale giudice del lavoro (nel proc. n. 973/2014 R.G. Lav.), avente ad oggetto: risarcimento danni da mobbing - demansionamento
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Cutone e Giuseppe Di Vito in virtù di procura allegata al ricorso in riassunzione -pec: e Email_1
Email_2
APPELLANTE- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, con sede in Controparte_1
Campobasso (c.f. , in persona del direttore generale p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Andrea Russo in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione
(rilasciata in esecuzione di provvedimento del direttore generale n. 1576 del
19.11.2024) -pec: Email_3
APPELLATA - RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI: con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, nei termini assegnati ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022
e 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come di seguito sintetizzato:
1 avv.ti Cutone e Di Vito per l'appellante-ricorrente si riportano integralmente al ricorso chiedendone l'accoglimento integrale;
segnalano la recente evoluzione giurisprudenziale in tema di mobbing della Cassazione circa la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro per aver creato condizioni di lavoro stressogene in danno del dipendente, negando che il mobbing si configuri solo in presenza di una serie di atti di persecuzione nei confronti del lavoratore, potendosi, invece, configurare in presenza di un singolo episodio, chiarendo anche la portata lesiva degli atti tesi a svuotare di contenuti le mansioni svolte dal lavoratore;
avv. Russo per l'appellata-resistente
1) respingere l'appello proposto dal dott. e confermare la sentenza Parte_1
n. 218/2017 emessa dal Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del lavoro;
2) rigettare qualsiasi domanda in ordine al quantum; in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari del presente grado di giudizio e del giudizio di Cassazione, Iva, Cpa e rimborso spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-- Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, quale giudice del lavoro, con sentenza n. 218/2017 ha rigettato, con condanna alle spese, la domanda proposta con ricorso del 4/08/2014 da (medico dell'U.O.C. di Parte_1 neurochirurgia dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso dal 27/07/2001) nei confronti dell' : CP_1
a) per l'accertamento delle condotte di mobbing e demansionamento poste in essere nei suoi confronti dai dipendenti dell' direttore f.f. Parte_2 dell'unità operativa, e dal suo sostituto dr. -discriminazioni Persona_1 nell'assegnazione dei turni e concessione delle ferie;
promozione di immotivati procedimenti disciplinari;
pressochè totale estromissione dall'attività operatoria chirurgica di elezione-;
b) per il conseguente risarcimento da parte dell' , tenuta ai sensi degli artt. 2087, CP_1
2049, 2043, 1175, 1375 e 1218 c.c., dei danni patrimoniali da perdita di chances professionale da liquidare in via equitativa e dei danni non patrimoniali -nelle componenti di danno biologico per € 96.089,00; di danno morale per € 48.000,00 e danno esistenziale da liquidare equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione,
2 con ordine alla stessa convenuta di cessazione dei comportamenti illegittimi ai propri danni.
La suddetta pronuncia è stata confermata da questa Corte d'appello con sentenza n.
188 del 3/11/2018, la quale si è integralmente riportata alle motivazioni della pronuncia del tribunale rigettando l'impugnazione del ricorrente, condannato alle spese del grado.
Con ordinanza della Cassazione n. 10202/2024, in accoglimento del ricorso proposto dal , la decisione di secondo grado è stata cassata per la natura apparente della Pt_1
motivazione, con rinvio alla medesima corte di appello in diversa composizione ai fini della decisione sui motivi di impugnazione e della regolamentazione anche delle spese della fase di legittimità.
Il giudizio è stato riassunto dall'appellante con ricorso del 28/06/2024, nel quale si sono stati integralmente riproposti i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado concernenti la violazione delle norme sul processo del lavoro, l'erroneità sia della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove che delle motivazioni in diritto, con richiesta conclusiva di accoglimento delle domande proposte in primo grado e di condanna della controparte al rimborso delle spese di tutte le fasi del giudizio.
Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità dell'appello, contestando nel CP_1
merito tutti i motivi di impugnazione e chiedendone il rigetto con vittoria delle ulteriori spese processuali.
In carenza di attività istruttoria, assegnati i termini richiesti per note conclusionali, la causa è stata decisa come da dispositivo del 10/02/2025.
2.-- Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dall'appellata.
L'appellante indica con sufficiente precisione -sia pure mediante un'esposizione per più aspetti ridondante e ripetitiva- i motivi di dissenso rispetto alla valutazione della vicenda fatta dal giudice di primo grado, i capi della decisione che si assumono viziati da erronea motivazione, le modifiche suggerite circa la valutazione delle prove e la decisione che si suggerisce di sostituire a quella impugnata (cfr., in tema di inammissibilità dell'appello in materia di lavoro e previdenza, Cassazione SS.UU., sentenza n. 27199 del 16/11/2017: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
3 conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
3.-- E' infondato il primo motivo di appello, concernente le asserite violazioni, da parte del primo giudice, delle norme di rito del processo del lavoro:
- l'assunto dell'ammissione dell alla prova contraria sulle circostanze di CP_1
prova indicate in ricorso del in mancanza della relativa istanza è smentito Pt_1
dalla lettura della memoria difensiva della resistente in primo grado, contenente a pag.
20 la richiesta della prova per testi contraria, poi reiterata dall' il 20/11/2015; CP_1
- è condivisibile la parziale ammissione della prova testimoniale articolata dal
[...]
, sia diretta che contraria, in considerazione del contenuto implicante giudizi non Pt_1
demandabili a testimoni di alcuni capitoli e della ininfluenza o superfluità di altre circostanze, così come va detto, anche per quanto si esporrà, per la decisione di non procedere a ctu medica di ufficio sulla persona del ricorrente al fine della verifica dei danni fisici da questo lamentati;
- risponde a logica la limitazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., emesso dal tribunale su istanza del , ai registri operatori dell'U.O. di appartenenza del Pt_1
ricorrente a partire dal maggio 2011 al luglio 2014, invece che a partire dal 2006 come richiesto, trattandosi di valutare il periodo della dedotta estromissione del ricorrente dall'attività chirurgica;
quanto all'asserita tardività della suddetta esibizione da parte dell' -comunque CP_1
insussistente, il relativo deposito essendo stato effettuato il 3/10/2016, primo giorno successivo ex art. 155 c.p.c. alla scadenza del termine di 40 gg. coincidente con il sabato 1°/10/1016- si tratta di eccezione non rispondente all'interesse della parte eccipiente, che tale esibizione ha richiesto;
4 - per quanto esposto, non ricorre l'esigenza di procedere in questa sede ad ulteriore attività istruttoria, non sollecitata dal ricorrente in riassunzione e comunque non indispensabile ai sensi dell'art. 437 c.p.c. ai fini della decisione.
4.1-- Con il secondo motivo di appello, il censura la scorretta valutazione Pt_1 delle prove e l'erroneità in diritto della decisione con cui il primo giudice ha escluso la ricorrenza ai danni dell'appellante delle descritte condotte di mobbing.
Secondo l'orientamento consolidato della S.C. “il mobbing rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate […], secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, esso designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927). Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”
(conformi: Cass. 26/3/2010 n. 7382; Cass. 21 maggio 2011 n. 12048; Cass. sez. lav.,
6/08/2014 n. 17698; Cass. sez. lav., 10/11/2017 n. 26684; Cass. sez. lav., 21/05/2018
n. 12437; Cass. sez. lav. n. 10992 del 09/06/2020, che ritiene necessario un “disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione”; Cass. 2023/n. 3692 e Cass.
n. 5061 del 26/02/2024).
Valutate le prospettazioni del ricorrente in primo grado, le conclusioni del primo giudice ed i motivi di appello:
5 a) circa il dedotto abuso del potere organizzativo da parte del nel disporre Pt_2
con discriminazione del ricorrente -in particolare negli anni 2011, 2012 e 2013- i turni feriali estivi o i singoli congedi, nonché nel prevederne durante le ferie la disponibilità
“sostitutiva” (o “prima reperibilità”), in misura prevalente rispetto ai turni di disponibilità “integrativa” (o ”seconda reperibilità”): il tribunale ha escluso che concretassero mobbing i casi addotti di rigetto di richieste di ferie o di esonero da turni, essendo risultata incontestata la deduzione dell' CP_1
circa la regolare fruizione da parte del delle ferie pasquali e natalizie e non Pt_1
potendosi definire discriminatorio il suo inserimento in turni continuativi nel mese di agosto, a fronte di analoghe situazioni per altri colleghi in altri periodi dell'anno; ha sottolineato la comparabilità della situazione del ricorrente unicamente rispetto a quella dei colleghi non svolgenti le funzioni di direttore f.f. o di suo sostituto (quali il ed il ); Pt_2 Per_1 ha aggiunto che l' si era comunque attivata a fronte delle doglianze del CP_1
ricorrente, giacchè il direttore sanitario aveva indetto una riunione nel Per_2
giugno 2011, auspicando una più equa ripartizione dei carichi di lavoro;
a1) in merito al punto suddetto l'appellante richiama la prova testimoniale espletata tramite il collega di reparto dr. (il quale ha dichiarato che non gli erano mai state Pt_3 negate le ferie, precisando: “prima di chiederle mi mettevo d'accordo”), traendone la conclusione che nel reparto venisse concesso come favore quanto spettante di diritto;
il rilievo è inconferente: dalla deposizione del teste emerge piuttosto il Pt_3
riferimento alla normale prassi di coordinarsi fra colleghi al fine di organizzare la turnazione feriale;
b) sul mancato riscontro da parte dell' alle richieste del ricorrente di conoscere CP_1
i provvedimenti di nomina del quale direttore f.f. dell'U.O.C., in seguito alla Pt_2
morte del precedente titolare, e le modalità di assegnazione dei turni allo stesso, nonché sull'omesso riconoscimento al di incarichi di livello superiore, conferiti Pt_1
invece al ed al in base ad un piano aziendale ormai scaduto: Pt_2 Per_1
la sentenza ha rilevato, in base alla documentazione prodotta da entrambe le parti, che il dr. aveva ricoperto il ruolo di direttore f.f. dall'aprile 2008 all'ottobre 2012 Pt_2
(provvedimenti nn. 376/2008 e 41333/2009), poi affidato al dr. fino al Per_1
6 novembre 2013, allorchè l'incarico era stato nuovamente svolto dal a seguito Pt_2
di avviso interno;
è stato inoltre specificato dal primo giudice che il direttore f.f. dell'U.O.C. (ed Pt_2
in caso di sua assenza il suo sostituto), in base all'art. 17 del c.c.n.l. 2002/2005, agli atti, erano esentati dai turni di pronta disponibilità sostitutiva, ragione per la quale il ricorrente avrebbe potuto ritenere discriminatoria solo un'eventuale disparità di trattamento subita rispetto a medici suoi “pari grado” e non rispetto al direttore;
nello stesso senso, non poteva ipotizzarsi mobbing per il mancato conseguimento di incarichi superiori da parte dell'istante, il quale non aveva in alcun modo sostenuto che altri medici con il suo stesso inquadramento ne avessero ricevuti, ma solo che li avessero avuti il ed il in virtù del piano aziendale preesistente, non Pt_2 Per_1 sostituito dall' dopo la scadenza;
CP_1
b1) sul punto, l'appellante assume la propria sostanziale posizione di “pari grado” del alla luce dell'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. citato, secondo il quale al facente Pt_2
funzione non si possono attribuire le mansioni superiori, dal che deriverebbe l'impossibilità di esenzione dello stesso da turni di disponibilità; come tuttavia condivisibilmente dedotto dall' , la norma citata è riferita all'impossibilità che CP_1
l'attribuzione della temporanea funzione di dirigente dell'U.O.C. possa essere considerata al fine di acquisire una qualifica o una retribuzione superiore ad eccezione di quanto specificatamente previsto dallo stesso articolo, mentre all'assegnazione delle funzioni di direttore, sia pure f.f., consegue la necessità che il medico incaricato svolga attività ulteriori rispetto a quelle ordinariamente svolte, con la conseguente applicabilità dell'art. 17, comma 2, del c.c.n.l. secondo cui sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti – esclusi quella di struttura complessa (quale la U.O.C. di Neurochirurgia), in servizio presso unità operative con attività continua, nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali”; il terzo comma dell'art. 17 aggiunge che “il servizio di pronta disponibilità … può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina… Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa”; nel caso, non è controverso l'inserimento del nei turni Pt_2
di disponibilità integrativa;
7 c) quanto all'impedimento asseritamente imposto al all'utilizzo di una Pt_1
fotocopiatrice tenuta nella stanza del Tome,o chiusa a chiave, la sentenza impugnata ha sottolineato che tale preclusione non riguardava il solo ricorrente;
c1) l'appellante invoca la deposizione del teste , il quale a domanda della difesa Per_1
del ha dichiarato che le chiavi della stanza le aveva il dr. e di ignorare Pt_1 Pt_2
se le avessero gli altri medici;
si tratta tuttavia di dichiarazione che nulla aggiunge alla conclusione del tribunale, secondo la quale non vi è prova di una condotta discriminatoria, non risultando che al solo fosse intenzionalmente impedito Pt_1
l'uso della fotocopiatrice;
d) l'appellante ribadisce ulteriori argomenti non oggetto di specifica disamina da parte del primo giudice (l'apertura nei confronti del , su iniziativa del Pt_1 Pt_2
di due procedimenti disciplinari, poi archiviati - verificatisi comunque in un arco di tempo di 14 anni-, nonché l'episodio di un acceso diverbio con lo stesso direttore f.f. in occasione di un intervento chirurgico disposto dal fuori programmazione). Pt_1
Sulla scorta di tanto, alla luce dei principi ricordati in premessa l'appello inteso ad ottenere l'accertamento della ricorrenza del mobbing lavorativo va respinto: le circostanze descritte dal , quando non smentite, risultano infatti caratterizzate Pt_1
da episodicità e non intenzionalità.
Si aggiunge che neppure la relazione medica di parte prodotta dall'appellante con il ricorso introduttivo del primo grado corrobora le argomentazioni del Pt_1
concernendo patologie la cui ipotizzata genesi nel rapporto lavorativo è fondata pressoché esclusivamente su nozioni generali e sul dato anamnestico.
4.2-- L'appello merita invece accoglimento -con le dovute precisazioni che si esporranno- quanto alla censura di mancata considerazione del demansionamento e della dequalificazione subiti dal . Pt_1
Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, rientra nel potere- dovere del giudice riqualificare i fatti addotti dal lavoratore, ed ove non sussistente l'ipotesi di mobbing ravvisarvi i presupposti del cd. straining: “non può ipotizzarsi alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. per il fatto che, mentre la ricorrente ha fatto riferimento al mobbing, si ritenga di qualificare la fattispecie come straining
[condizioni lavorative "stressogene”], in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti
8 puntualmente allegati e provati nel giudizio di primo grado” (Cass. sez. lav. n. 3291 del 19/02/2016).
Ai sensi dell'art. 2087 c.c., che fonda una responsabilità contrattuale, il datore di lavoro
è infatti tenuto ad astenersi da comportamenti -anche eventualmente omissivi- che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative stressogene, ed a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se dagli elementi dedotti possa presuntivamente risalirsi all'esistenza di questo più tenue danno, cui difetta la continuità delle azioni vessatorie, sicchè la prospettazione solo in appello di tale fenomeno, se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati
"mobbing", non integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute ed alla personalità morale, fermo restando che grava sul lavoratore l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno e sul datore di lavoro quello di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo (Cass. sez. lav. nn. 18164 del 10/07/2018; 5061 del 26/02/2024; Cass. n. 4664 del 21/02/2024 chiarisce che la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso).
Per parlare di straining, quindi, è sufficiente anche una sola azione, purché i suoi effetti siano duraturi nel tempo, come nei casi di demansionamento o di trasferimento, che
“restringono” il ruolo precedentemente acquisito dal prestatore di lavoro.
Nella fattispecie, il ha dedotto di essere stato pressochè escluso Pt_1 dall'attività chirurgica di elezione dal 2011 in poi, allorchè gli sarebbero stati affidati interventi come primo operatore nei soli casi urgenti, e solo in caso di assenza dei dottori e . Pt_2 Per_1
Sul punto, il tribunale ha ritenuto non provata la limitazione dell'impegno dell'istante, tenuto conto della presenza in reparto di 5 medici e del numero di interventi riportati dai registri operatori acquisiti (170 interventi dal 30/04/2011 di cui 25 eseguiti dal
[...]
; 255 nel 2012 di cui 45 eseguiti dal;
226 nel 2013 di cui 16 eseguiti dal Pt_1 Pt_1
; 160 fino nel 2014 di cui 19 eseguiti dal ), considerando meramente Pt_1 Pt_1
9 assiomatico affermare la maggiore importanza degli interventi di elezione rispetto alle urgenze e rilevando che gli interventi di routine (quali quelli di tunnel carpale) e quelli di urgenza, erano eseguiti da tutti i medici del reparto.
Il primo giudice ha al riguardo considerato le dichiarazioni testimoniali dei medici
CP_
e smentite dalle risultanze dei registri e dalla deposizione del teste Per_3 Pt_3
che aveva parlato di un minore impegno del negli interventi di elezione, ma Pt_1
non in quelli di urgenza.
Come tuttavia rimarcato dall'appello e riscontrabile dall'esame dei registri operatori in atti, anche prescindendo dalla distinzione fra interventi di urgenza, di elezione o routinari, il numero di operazioni chirurgiche eseguite dal in Pt_1
particolare negli ultimi due anni antecedenti al ricorso (gennaio 2013-luglio 2014) risulta inferiore alla media annuale pro capite fra i cinque chirurghi del reparto:
- nel 2011 il ha eseguito 25 interventi rispetto alla media di 34 e nel 2012 ha Pt_1
eseguito 45 interventi rispetto alla media di 51;
- nel 2013 il ha eseguito 16 interventi rispetto alla media di 45 e nel 2014 19 Pt_1
interventi rispetto alla media di 32.
Gli interventi svolti dal ricorrente nel 2013-2014 sono stati dunque 35 (pari al 55% in meno rispetto alla media di 77).
Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza appellata, tanto trova conferma nelle deposizioni dei medici svolgenti presso il reparto di U.O.C. di neurochirurgia le stesse
CP_ mansioni del (ud. 19/10/2015, teste ): “ Il dott. non figura in Pt_1 Pt_1 maniera frequente ovvero quasi mai nelle liste operatorie probabilmente dall'anno
2010-2011”; (st. ud., teste : “Da tempo il dott. non va in sedute Pt_3 Pt_1 operatorie in elezione…Nella stragrande maggioranza delle sedute operatorie in elezione il dott. non compare….Il dott. può fare tutti gli interventi Pt_1 Pt_1 di neurochirurgia”… era il dott. che decideva chi doveva operare in elezione Pt_2
… spesso si fa aiutare da altri due colleghi tra cui uno sono io e l'altro è il dott. . Per_1
Su questo tipo di interventi il dott. (…) non opera per decisione del dott. Pt_1
; (ud. 21/03/2016, teste : “quando io prestavo servizio il dott. Pt_2 Per_3 Pt_1 veniva escluso dalle sedute operatorie”.
Avendo il lavoratore il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art. 2103 c.c.), allo stesso va riconosciuto
10 il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività, ancorché in mancanza di conseguenze sulla retribuzione.
Il lavoratore ha dunque “non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino” (Cass. sez. L, 9901, sentenza del 20/04/2018, secondo cui la violazione del diritto del lavoratore alla esecuzione della prestazione lavorativa è “fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro;
… che…derivando dall'inadempimento di un'obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale: sicché, se essa prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, deve essere nondimeno esclusa - oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost., ovvero di poteri disciplinari - anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., l'onere della prova della sussistenza delle ipotesi ora indicate grava sul datore di lavoro, in quanto avente, per questo verso, la veste di debitore”.
Nella specie, non può dubitarsi della imputabilità alla datrice di lavoro della responsabilità per il demansionamento (più precisamente, la privazione parziale delle mansioni) subita dal non risulta infatti dalle prove orali, né dai registri Pt_1
operatori o comunque dalle deduzioni della resistente, che l'esclusione del ricorrente dagli interventi fosse giustificata da esigenze di specializzazione all'interno del reparto, né che siano state contestate e verificate incapacità professionali del ricorrente;
l' ha piuttosto addotto, quale ragione della mancata partecipazione del CP_1 Pt_1 agli interventi chirurgici eseguiti dal che “le rare volte in cui per motivi di Pt_2
urgenza vi partecipa, si mostra costantemente irritato, abulico e non collaborativo;
con ciò mettendo a rischio il corretto svolgimento delle procedure operatorie”.
In proposito va tuttavia evidenziato che il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ad evitare non solo il demansionamento, ma anche lo svolgimento della prestazione con modalità ed in un contesto indebitamente “stressogeno”, possibile fonte di danno per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale,
11 anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio (Cass. 2023 n. 3692, cit.); fra le misure da adottare rientra senz'altro la prevenzione e, ove possibile, la rimozione di una situazione di tensione interpersonale venutasi a creare sul luogo di lavoro” (sulla conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, v. Cass. n. 26684/2017 e n.
5061/2024).
In ordine al danno risarcibile, per effetto della condotta dell' il ha CP_1 Pt_1
subito, come allegato con il ricorso introduttivo, un pregiudizio patrimoniale consistente nel danno alla professionalità, la sua parziale esclusione dall'effettivo svolgimento dell'attività chirurgica avendone comportato un impoverimento della capacità professionale e una riduzione delle conoscenze acquisite, oltre che una perdita di chance in termini di ulteriori possibilità di guadagno e di sviluppo della carriera;
la relativa entità, determinabile anche in via equitativa mediante prova presuntiva (Cass.
2014/n.19778; Cass. 2019/n.19923), tenuto conto dell'esperienza lavorativa del danneggiato -dipendente dell' dal 27/07/2021 con qualifica di dirigente medico CP_1
equiparato, specialista in neurochirurgia ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche come da curriculum in atti, con ampie prospettive di carriera anche attesa l'età di 45 anni all'epoca dei fatti-, nonché della durata e della natura parziale del demansionamento, viene parametrata al 30% circa del suo stipendio medio mensile netto del periodo gennaio 2013 - luglio 2014 (pari in base alle buste paga in atti a
3.000,00 euro circa), e pertanto quantificata in 18.000,00 euro.
Al ricorrente deve inoltre riconoscersi il chiesto danno non patrimoniale, ristorabile ogni qual volta si verifichi una violazione dei diritti del lavoratore che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro;
anche di tale danno la prova spetta al lavoratore, il quale può allegare al riguardo, ai fini della determinazione equitativa, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti -qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, natura e tipo della professionalità coinvolta, durata del demansionamento- (Cass. 2019/n. 24585).
12 Nel caso, attesa la già rilevata genericità e non riferibilità causale alla riduzione delle mansioni svolte del danno alla salute prospettato con la consulenza tecnica di parte, esso può essere individuato nel solo depauperamento della dignità lavorativa, apprezzabile in considerazione dell'elevata qualifica posseduta dal , della Pt_1
durata delle condotte valutate e della concreta e notoria riduzione della sua attività rispetto ai colleghi addetti al medesimo ambito: si reputa, quindi, equo liquidare tale voce nell'ulteriore importo di 5.000,00 euro, pari a circa il 30% dell'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale.
Sull'importo complessivo di 23.000,00 euro non può riconoscersi il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione della previsione dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass., n. 13624 del
2/07/2020): l'importo liquidato a titolo di danno deve pertanto essere ioncrementato del maggiore importo tra quello dovuto per interessi legali e quello dovuto per rivalutazione monetaria, a far tempo dal 4/08/2014.
Non può accogliersi la domanda del ricorrente di ordinare all' di astenersi CP_1
per il futuro da comportamenti illegittimi ai propri danni, la condanna in futuro essendo consentita nei casi, non ricorrenti nella specie, di obbligazione con prestazioni periodiche per la quale si ravvisi il probabile inadempimento alla scadenza, ovvero in cui sia rimessa al giudice la fissazione del termine per l'adempimento.
5.-- Consegue alla decisione assunta, comportante l'accoglimento solo parziale dell'appello, la condanna dell' a rimborsare all'appellante in riassunzione la CP_1
metà delle spese relative a tutte le fasi del giudizio, liquidate in dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 per il primo grado e per il primo giudizio di appello ed al D.M. n.
147/2022 per la fase di legittimità e per il presente giudizio di rinvio, avuto riguardo al valore dell'importo riconosciuto ed applicando i parametri fra minimo e medio per fasi di studio, introduttiva -di istruzione per il primo grado- e conclusionale, con dichiarazione di compensazione fra le parti per la residua metà.
Non può riconoscersi all'appellante il chiesto rimborso di spese di consulenza tecnica di parte, non rivelatasi utile ai fini della decisione.
P.Q.M.
13 pronunciando definitivamente in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, disposto con ordinanza n. 10202/2024, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 218/2017 del
Tribunale di Campobasso - giudice del lavoro nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., da , Controparte_3 Parte_1
e da questi riassunto con ricorso del 28/06/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condanna l' a corrispondere a , a CP_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno subito, la somma complessiva di 23.000,00 euro oltre al maggiore importo tra quello dovuto per interessi legali e quello dovuto per rivalutazione monetaria, a decorrere dal 4/08/2014;
• condanna l rimborsare a la metà degli esborsi sostenuti CP_1 Parte_1
(pari per tale quota ad € 129,50 per il primo grado, ad € 285,00 per il primo appello, ad € 631,50 per il giudizio di legittimità e ad € 129,50 per il presente rinvio), nonchè dei compensi di avvocato, che liquida per tale quota: per il giudizio di primo grado in
€ 1.980,00; per il primo giudizio di appello in € 1.417,00; per il giudizio di cassazione in € 1.156,00; per il presente giudizio di rinvio in € 1.488,00, oltre, su ciascun importo, il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara compensata tra le parti la restante quota di esborsi e compensi.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 10/02/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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