Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 5845/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5845/2019 R.G., vertente tra nata ad [...] il [...] C.F. Parte_1
, C.F._1 elett.te dom.to in Napoli alla Via A. Scarlatti, 213 presso e nello studio dell'avv. Riccardo Colicchio CF dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di C.F._2 procura in calce all'atto di citazione appellante e
, in pers. dell'amm.re p.t. dott. , Controparte_1 CP_2 dom.to in alla via A Magliani n.82 CP_1 appellato-contumace
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16 maggio 2017, l'istante conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al fine di sentir emettere nei suoi confronti i seguenti provvedimenti: dichiarare la responsabilità del in persona del Controparte_3 suo amm.re p.t., nella causazione dell'evento de qua, ai sensi degli art. 2051 c.c. e/o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.; per l'effetto CONDANNARE il convenuto come sopra identificato al pagamento della somma di € 110.000,00 a CP_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a causa delle lesioni di cui in narrativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. In subordine al pagamento di quella minore e/o maggiore somma ritenuta equa. In ogni
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Espletata la prova testimoniale, il tribunale con sentenza n. 3219/2019 respingeva la domanda, rilevando – dopo aver premesso i presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. – che “non sussistono ad avviso di questo giudice validi motivi per dubitare della circostanza che l'attrice, verso le ore 14,30 del 20.6.2015, mentre rientrava nello stabile ove abita, cadeva in terra riportando lesioni fisiche, che ne richiedevano il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Filippo Neri, con ingresso alle ore 15,55 del medesimo giorno;
- in particolare, si legge nel certificato di pronto soccorso acquisito agli atti, in punto di anamnesi, che “…Dimessa da questo ospedale alle ore 14,15 per CONTUSIONE TORACICA, torna in PS con 118 per riferita caduta accidentale nell'aprire il portone con contusione del polso e fianco dx …”;
- ne consegue che l'attrice, uscita alle 14.15 dall'ospedale (ove si era recata per una contusione toracica), alle 14,30, nell'aprire il portone del suo stabile per tornare a casa, cadeva accidentalmente riportando ulteriori lesioni, che ne richiedevano il ritorno al pronto soccorso;
- tuttavia, raggiunta la prova del fatto storico (la caduta in terra), è mancata adeguata prova del nesso di causalità fra la cosa in custodia (tappeto condominiale posto all'ingresso) e l'evento di danno, prova che, anche nell'ipotesi di responsabilità del custode, come già rilevato, grava sul danneggiato stesso;
- l'unico testimone presente al fatto, , ha testualmente riferito, in Testimone_1 sede di escussione testimoniale, che “…appena entrata la mia amica ha poggiato il piede sul tappeto che si è rotto proprio in quel punto ed il piede è andato a finire proprio sotto il tappeto e la mia amica è caduta in avanti battendo poi il fianco destro sul pavimento…”;
- a tale ricostruzione questo giudice tuttavia non crede, in quanto appare inverosimile che l'attrice, la quale si trovava “…proprio dietro di lei…”, abbia potuto notare il piede che si poggiava sul tappeto e questo che si rompeva proprio in quel punto;
- se inoltre la testimone, dalla sua posizione, fosse stata in grado di notare quanto riferito sul punto, ben avrebbe potuto notarlo l'attrice stessa, evitando così, nelle ottime condizioni di luce di un primo pomeriggio estivo, di infilare il piede sotto lo squarcio e di finire in terra;
- dirimente appare inoltre la dichiarazione resa nella quasi immediatezza del fatto dalla stessa attrice ai medici del pronto soccorso che raccoglievano l'anamnesi, ai
Pagina 2 quali riferì di essere caduta accidentalmente nell'aprire il portone e non già inciampando nel tappeto di ingresso lacerato;
- va da ultimo sottolineato che nella lettera di messa in mora al CP_1 convenuto e nell'invito alla negoziazione assistita si è fatto riferimento ad un incidente avvenuto a giugno 2014 (così come in citazione, ove poi in prima udienza il difensore di parte attrice ha rettificato l'errore) ed inoltre, a fronte dell'incidente avvenuto nel mese di giugno, non vi è prova di denuncia dell'accaduto in data precedente al gennaio dell'anno successivo…”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello la parte attrice soccombente, deducendo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, per i motivi analiticamente indicati nell'atto di appello sui si rinvia, e da intendersi ivi richiamato e trascritti, chiedendone la riforma con l'integrale accoglimento della domanda. La parte appellata si è costituita, deducendo l'infondatezza dei motivi appello e chiedendone il rigetto. Ammessa ed espletata CTU, con ordinanza depositata il 31 luglio 2024, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato. L'appellante ha rilevato in particolare l'erroneità della sentenza per aver ritenuto il giudice di prime cure non sussistente adeguata prova del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno, e per aver ritento non credibile il teste escusso
. Testimone_1
Rileva la Corte che, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, deve essere confermata la sentenza impugnata quanto alla mancanza di prova dell'esatta dinamica del sinistro e del nesso causale tra lo stato del tappeto e la caduta.
Ed invero, premesso, come già rilevato dal primo giudice, che nella immediatezza del fatto è stato riferito dalla infortunata al PS solo di un infortunio, senza alcuna precisazione quanto ad eventuali responsabilità altrui, l'unico elemento di prova in concreto addotto dalla parte attrice è costituita dalle dichiarazioni dei testi escussi, dei quali, uno ) non era presente al momento dell'infortunio, e che ha Testimone_2 riferito che il tappeto al suo ingresso nel condominio (circa un'ora prima dei fatti) non presentava alcuna anomalia, e l'altra (la teste ), che ha Testimone_1 confermato che “il tappeto si è rotto” proprio nel punto in cui ha poggiato il piede la sua amica (attuale appellante) che la precedeva, la quale sarebbe pertanto inciampata e caduta per tale causa. Rileva la Corte che, come già ritenuto dal primo giudice, la circostanza che la teste seguiva la odierna appellante rende difficile ipotizzare che costei abbia potuto osservare esattamente dove e come mettesse il piede la sua amica, nel mentre entrambe facevano ingresso nel condominio;
si rileva comunque che della “rottura” del tappeto non vi è alcun riscontro oggettivo, atteso che sono state prodotte due fotografie di data e luogo non esattamente determinati né in alcun modo
Pagina 3 (oggettivamente) deducibili aliunde, e pertanto di nessun rilievo ai fini di causa, non essendo provato che esse siano state effettuate presso il nella CP_1 immediatezza dei fatti in oggetto. E' opportuno anche rilevare che, prima della notifica della lettera raccomandata in data 14.1.2016, nessuna contestazione, richiesta o altra lagnanza risulta effettuata nei confronti del , il che ha impedito evidentemente l'acquisizione di CP_1 ulteriori elementi utili nella immediatezza sullo stato dei luoghi. In definitiva, reputa il collegio che la mera dichiarazione del teste, non riscontrata da altri utili elementi oggettivi, non possa ritenersi sufficiente a provare i fatti come dedotti nell'atto di citazione, tenuto anche conto che nessun altro elemento utile è rinvenibile nella dichiarazione resa al momento del ricovero, né alcuna richiesta al tempestiva è stata inviata al , né alcun attendibile riscontro fotografico CP_1 collocabile con certezza al momento dei fatti è stato prodotto, né altri elementi si ravvisano per poter ricostruire e apprezzare un complesso probatorio univoco. L'appello pertanto è infondato e deve essere respinto. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello. Pone le spese di CTU a carico di parte appellante. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 20 marzo 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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