Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2018, proposto da
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cardinale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna n. 27, come da procura in atti;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca D'Onofrio, Davide Sotis, Paolo Giuseppe Sotis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
della Determinazione n. G06958 DEL 30/5/2018 – Direttore Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Usi Civici della Regione Lazio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il consigliere LL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 5 settembre 2018 e depositato il successivo giorno 19 il Comune di Fondi ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la Determinazione della Regione Lazio n. G06958 del 30-5-2018 del Direttore Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Usi Civici, Credito e Calamità Naturali, pubblicata sul B.U.R. n. 47 supplemento n. 1 del 7-6-2018, con la quale è stata disposto “di dare seguito al procedimento di legittimazione dell'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio civico della collettività di Fondi”, a favore della sig.ra -OMISSIS-, classificati al foglio -OMISSIS-, particelle 115, 116, 128, 244, 582, 645, -OMISSIS-2, 1199, 1200, 1201.
2. – Con due motivi il Comune ricorrente deduce:
1) “Violazione e falsa applicazione della legge (art. 9 l. 16-6-1927 n. 1766)” in quanto la controinteressata non avrebbe potuto essere dichiarata legittimata, sussistendo -in tesi- tale qualità in capo a un terzo (il signor -OMISSIS-), come sarebbe attestato dalla qualità da costui rivestita di concessionario dei terreni per un dato periodo, nonché di controparte in un articolato contezioso davanti al Giudice Ordinario che lo ha visto opporsi al Comune stesso.
2) “Violazione e falsa applicazione della legge”, in quanto i terreni oggetto del provvedimento impugnato, in ogni caso, non sarebbero oggettivamente suscettibili di legittimazione, stante l’asserita incompatibilità con la loro destinazione urbanistica.
3. – La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, assumendo che l’atto impugnato avrebbe mero carattere endoprocedimentale, nonché la sua infondatezza nel merito.
Anche la controinteressata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
4. – Il Comune di Fondi ha depositato memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., contrastando l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse in quanto con l’atto impugnato “a conclusione dell’istruttoria svolta dalla Regione Lazio, ha disposto la prosecuzione del procedimento di legittimazione, riconoscendo la sussistenza dei presupposti, la cui valutazione è rimessa allo stesso ente che ha adottato la determinazione impugnata”; nel merito ha insistito per l’accoglimento dei motivi proposti.
5. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026.
6. – Il ricorso è inammissibile.
Esso riguarda infatti -come esattamente eccepito dalla difesa regionale- un atto endoprocedimentale, insuscettibile di recare immediata lesione alla sfera giuridica del Comune ricorrente.
Come noto, infatti, ai sensi dei commi 8 e 9 della legge regionale del Lazio n. 10\2026, “8. Le operazioni di verifica e di accertamento concernenti i terreni di proprietà collettiva sono svolte dai soggetti iscritti all’albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici), scelti secondo le procedure in essa indicate.9. Alla legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1 provvede la Regione attraverso l’adozione, da parte del direttore regionale competente in materia di usi civici, di apposita determinazione.”
Tali norme devono essere integrate con la risalente -ma ancora vigente- disciplina statale in materia di legittimazione dell’occupazione di terreni gravati da uso civico, contenuta negli articoli 9 e 10 della legge n. 1766\1927 e nel RD n. 332\1928.
In particolare, quanto alla proposta di legittimazione (che, come si è visto, nel Lazio spetta ai periti demaniali iscritti nell’apposito albo regionale), essa deve essere pubblicata, ai sensi degli articoli 15, 16 e 30 del RD n. 332\1928, a fini di suscitare l’eventuale opposizione, entro trenta giorni, ad opera degli Enti che ne hanno diritto, tra cui lo stesso Comune ricorrente, o i possessori delle terre; questi ultimi potranno altresì presentare domanda di legittimazione.
L’atto impugnato si colloca in tale fase del procedimento amministrativo, e pertanto non ha l’effetto di conferire una lesione immediata e diretta alla sfera giuridica dei soggetti coinvolti, ai quali l’ordinamento riserva strumenti gli strumenti partecipativi al procedimento di cui si è detto.
La conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 17 comma 9 della legge regionale su citata, vede l’emissione di “apposita determinazione” del competente Direttore regionale, di cui ad oggi non risulta l’adozione.
Ne segue l’inammissibilità del ricorso.
7. – Le spese, per la peculiarità della materia e per la ragione che trattasi di controversia tra Enti pubblici, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL NA, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL NA |
IL SEGRETARIO