Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n°4762/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott.ssa MARIA ROSARIA PUPO Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°4762 del Ruolo Generale dell'anno 2016, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in materia di pagamento di compensi contrattuali, vertente T R A
, (partita IVA ), con sede in Roma al viale Parte_1 P.IVA_1 dell'Aeronautica n°61, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., Ing. rappresentata e difesa CP_1 dall'avvocato Roberto de Tilla e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via San Giacomo n°15, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE C O N T R O
con sede legale in Napoli, alla Piazza dei Controparte_2
Martiri n°30, (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli , REA n. 614546), in P.IVA_2 persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Geom. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Prisco e Gianluca Improta e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Melisurgo n°23, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
APPELLATA A V V E R S O
1
la sentenza n°7087/2016 emessa dal G.U. presso il Tribunale di Napoli, XI Sez. Civ., il 4.6.16, pubblicata in data 7.6.16, notificata il 19.9.16, con cui il giudice adito così provvedeva: “1) Dichiara improponibili le domande avanzate dalla contro la Parte_1 Controparte_2 stante l'operata parcellizzazione di credito;
2) Condanna la
[...]
al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 [...] che si liquidano in €. 9.000,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19.1.12 la Parte_1 riferiva: di essere stata indicata dall'ATI costituita tra le società
[...]
e Controparte_2 Controparte_3 [...] quale soggetto incaricato della redazione del progetto Controparte_4 esecutivo di cui al bando di gara indetto dal Ministero delle Infrastrutture per i lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano alla S.S. 401 Ofantina in località Nerico – 2° lotto;
di essersi detta ATI resa aggiudicataria dell'appalto sicché in data 7.11.07 veniva stipulato il relativo contratto per l'importo di €. 9.071.824,50 oltre €. 123.500,00 per oneri di sicurezza ed €. 123.500,00 per oneri di progettazione esecutiva;
di avere appreso dal Ministero appaltante, in data 12.9.10, che gli oneri di progettazione erano stati versati alla società capogruppo mandataria onde essa Controparte_2 Parte
il successivo 2.11.10, aveva depositato un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui aveva chiesto la condanna di detta società al pagamento di €. 123.500,00 per la propria attività progettuale;
di avere in tale giudizio, incardinato innanzi al G.D. della Undicesima Sezione Civile del Tribunale di Napoli, costituitasi la che aveva eccepito di non CP_2 dover versare la somma di €. 123.500,00 ma il minor importo di €. 47.000,00, avendo già corrisposto la somma di €. 78.000,00 a titolo di acconto sul compenso per la progettazione esecutiva, accettato di ridurre la propria domanda a tale importo, corrispostole quindi banco iudicis, tanto che il G.D. aveva dichiarato cessata la materia del contendere con ordinanza del 1°.
8.11 condannando la al rimborso CP_2 delle spese processuali attoree;
di avere tuttavia appreso, il 20.9.11,
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che con decreto n°537 del 14.5.09 la P.A. committente aveva approvato un nuovo quadro economico di spese in base al quale gli oneri di progettazione esecutiva avevano subito un adeguamento passando da
€. 123.500,00 ad €. 148.260,00; di essere rimasta pertanto creditrice della differenza di €. 24.760,00, (€. 148.260,00 - €. 123.500,00), nonché dell'IVA di €. 1.500,00 mai versata sulla fattura n°8 del 2009. Su tali premesse chiedeva all'adito Tribunale di condannare la CP_2 al pagamento in proprio favore, per l'opera professionale prestata, del residuo importo di €. 31.459,60, di cui €. 24.760,00 per sorta capitale,
€. 5.199,60 per IVA al 21% su detta somma ed €. 1.500,00 per IVA mai versata sulla fattura n°8 del 2009, oltre interessi ai sensi del D. lgs. n°231/02. Costituitasi, al eccepiva preliminarmente la improponibilità della CP_2 domanda in ragione della violazione del divieto di parcellizzazione del credito da parte della società ricorrente, che fin dal 28.5.10, cioè da epoca anteriore al deposito del primo ricorso ex art. 702 bis c.p.c., era stata a conoscenza dell'adeguamento del quadro economico relativo all'appalto avendo inviato ad essa comparente una missiva, con allegati conteggi, in cui si richiedeva per la progettazione esecutiva non solo la somma di €. 123.500,00 ma anche l'importo aggiuntivo di €. 24.760,00. Nel merito deduceva poi che non a caso la controparte aveva nel precedente giudizio ridotto la propria pretesa all'importo di €. 47.000,00, essendo consapevole di essere a sua volta debitrice di una somma anche superiore a quella attualmente reclamata, atteso che durante tutta la fase preliminare alla stesura della progettazione esecutiva, ossia dal giugno 2007 al maggio 2008, si era avvalsa della collaborazione a tempo pieno del topografo , dipendente di essa che si era Parte_3 CP_2 occupato di redigere i rilievi planimetrici dei luoghi continuando a percepire dalla propria datrice di lavoro la retribuzione il cui importo, pari a complessivi €. 42.846,84, andava detratto dalla somma dovuta Parte alla per la progettazione esecutiva. Chiedeva quindi essa resistente Parte il rigetto della pretesa della e la sua condanna in via riconvenzionale al pagamento di detta somma disponendosi, in via gradata, la compensazione tra il credito rivendicato di €. 31.459,60 ed il proprio
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maggior credito di €. 42.846,84, condannata la ricorrente al pagamento della differenza di €. 11.387,24. Con citazione notificata il 24.9.13 la aveva infine nuovamente Parte_1 convenuto in giudizio la deducendo di Controparte_2 essere stata incaricata dall'ATI, dopo la stipula del contratto di appalto del 7.11.07, di ulteriore attività progettuale inerente alle opere di completamento della strada di collegamento tra l'abitato Muro Lucano e la S.S. 401 Ofantina che avevano determinato l'elevazione dell'importo dei lavori da €. 14.787.000,00 ad €. 17.068.920,89, avendo redatto anche il piano per il coordinatore della sicurezza così da maturare, in relazione a tali ulteriori attività, il credito aggiuntivo di €. 221.726,02 determinato in base ai minimi previsti dalle tariffe professionali per gli architetti. Da ciò la richiesta di condanna della al pagamento di tale CP_2 somma. Costituitasi anche in tale giudizio quest'ultima negava l'esistenza del diritto accampato a tali diversi compensi, richiesti in assenza di qualsiasi base negoziale. Il giudice primo assegnatario di detto secondo giudizio, stante l'identità soggettiva dei contendenti e la stretta connessione oggettiva esistente con quello antecedentemente promosso, trasmetteva il fascicolo alla Presidenza in vista della eventuale riunione dei procedimenti, venendo in esame prestazioni relative allo stesso rapporto contrattuale ed in riferimento alle quali risultava anche dedotto un frazionamento del credito. Quindi, disposto lo scardinamento della causa più recente, assegnate entrambe allo stesso giudice e riunite davanti a lui, disposto il passaggio al rito ordinario di quella introdotta nelle forme del procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., erano definite, previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come da dispositivo in epigrafe. Contro la sentenza proponeva appello la articolando tre Parte_1 motivi di impugnazione: con il primo – “La pronuncia di inammissibilità della domanda di un credito abusivamente parcellizzato è contraria alla giurisprudenza di legittimità”, - evidenziava l'erroneità della decisione, attestatasi su un precedente giurisprudenziale circa il principio di
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infrazionabilità del credito alquanto rigoroso, superato tuttavia dalla successiva giurisprudenza nel ribadire, in linea di principio, l'inammissibilità della domanda di un credito abusivamente parcellizzato;
con il secondo, - “Il tribunale non ha motivato sulla dichiarata abusiva parcellizzazione del credito”, - denunciava l'omessa motivazione in punto di applicazione del principio di infrazionabilità del credito;
con il terzo, - “I crediti azionati nei relativi giudizi non sono relativi alle stesse prestazioni”, - sosteneva la non assimilabilità dei diversi crediti variamente azionati in quanto non relativi alle stesse prestazioni, avendo versato in atti i documenti attestanti l'ulteriore incarico suppletivo, la disposizione impartita dal Ministero appaltante, le indicazioni da parte della ditta appaltatrice, essendo intervenuti e provati perfino i ringraziamenti e la presa d'atto della disponibilità all'esecuzione, nonché l'accettazione dell'incarico suppletivo. Così precisava le proprie conclusioni: “affinché la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del presente appello, disponga la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda attrice proposta in primo grado, con conseguente condanna della appellata al pagamento della somma complessiva di €. 253.185,62, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 c.c.. Con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Nel costituirsi la società appellata resisteva al gravame ed eccepitane in via pregiudiziale la inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, ne contestava nel merito la fondatezza, insussistente per ciascuno dei suoi motivi. Spiegava poi appello incidentale con cui, in riforma della sentenza di primo grado, chiedeva accogliersi la domanda riconvenzionale già a suo tempo intentata. Precisava le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c.; 2) in ogni caso, rigettare i motivi di appello e confermare la sentenza di primo grado e/o, in ogni caso, nel merito, rigettare le domande riproposte dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto, così come meglio dedotto in narrativa;
3) in accoglimento dell'appello incidentale,
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accertare e dichiarare il diritto della ad Controparte_2 ottenere il pagamento nei confronti della della somma di €. Parte_1
42.846,84, oltre interessi moratori ex D. lgs. 231/2002, dalla data di maturazione al saldo effettivo e, per l'effetto, voglia condannare la Pt_1
al pagamento della complessiva somma di €. 42.846,84, oltre
[...] interessi moratori ex D. lgs. 231/2002, dalla data di maturazione al saldo effettivo;
4) in via gradata rispetto al punto che precede, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda principale formulata dalla voglia il Collegio adito disporre la Parte_1 compensazione del credito rivendicato dalla pari ad €. Parte_1
31.459,60, con il maggior credito, pari ad €. 42.846,84, da riconoscersi in favore della con conseguente Controparte_2 condanna della appellante-appellata incidentale in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della differenza pari ad [€. 42.846,84 - €. 31.459,60] €. 11.387,24, oltre interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
5) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”. Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, dopo diversi differimenti, sia d'ufficio che dovuti ad esigenze di ruolo, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, concessi alle parti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservata la decisione;
sennonché, rimessa con ordinanza la causa sul ruolo per la necessità di variare il collegio, di cui per mero errore figurava componente l'autore della impugnata sentenza, la stessa veniva nuovamente riservata in decisione senza concessione di ulteriori termini per la redazione degli scritti difensivi finali, termini già in precedenza elargiti. L'appello principale non è fondato e non può pertanto trovare accoglimento. Innanzitutto, va rilevata la inammissibilità della documentazione, quantunque di carattere esplicativo, (intitolata “nota tecnica”), prodotta
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in allegato alla comparsa conclusionale dell'appellante, palesemente tardiva, potendo, e dovendo, già in precedenza trovare ingresso nell'incarto processuale e non essendo intervenuta su essa documentazione alcuna accettazione del contraddittorio. Superabile appare in buona sostanza la eccezione in limine di inammissibilità dell'appello in esame. Con l'atto di impugnazione sono, infatti, sufficientemente individuate le parti della sentenza soggetta a censura e sono esposti con adeguata specificità i motivi articolati a sostegno del gravame, indicando le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge e la rilevanza da esse assunta ai fini della decisione impugnata. Va precisato al riguardo che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, Giustizia Civile Massimario 2017, rv 645703-01). In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e
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l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello Roma, sez. III, 09/08/2017, n. 5348, Redazione Giuffrè 2018). Per il resto, “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (Corte appello Bari, 18/02/2013, Foro it. 2013, 3, 969). Questo vuol dire che “la mancanza di una ragionevole probabilità che l'appello sia accolto va ravvisata nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento, come nel caso in cui il giudice di primo grado abbia correttamente accolto l'eccezione di prescrizione e non risulti ammissibile in sede di gravame la produzione di documenti volti a provare l'intervenuta interruzione o sospensione della stessa” (Corte appello Milano, 14/02/2013, Foro it. 2013, 9, 2630). Perciò, la “… non ragionevole probabilità di accoglimento” dell'appello … va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito)” (Corte appello Reggio Calabria, 20/12/2013, Redazione Giuffrè 2013). Nel merito nessuno dei motivi di impugnazione riveste consistenza tale da riscuotere adesione. Con il primo motivo parte appellante ha criticato in sostanza la decisione del giudice a quo per aver dichiarato la inammissibilità della domanda perché proposta in due, (anzi, in totale tre), distinti giudizi in violazione del divieto di parcellizzazione del credito come stabilito dalla oramai pacifica giurisprudenza della Suprema Corte. Ha richiamato in proposito alcune pronunce di legittimità, successive rispetto a quelle additate dal Tribunale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto comunque affrontare il merito della causa. La censura è priva di spessore. In fatto occorre rammentare che la aveva Controparte_2
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affidato alla la progettazione esecutiva relativamente Parte_1 all'appalto integrato aggiudicato a seguito di gara indetta dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto. Gli oneri per la progettazione esecutiva venivano determinati e stanziati dalla Committente con il contratto di appalto n°8910 del 7.11.2007. Con atto aggiuntivo del 25.6.2009, poi, l'importo per la progettazione esecutiva veniva variato con la previsione di maggiori oneri di progettazione. Ciò posto, a seguito della proposizione ad opera della di un primo giudizio, Parte_1
(innanzi al Tribunale di Napoli, XI sezione civile), avente ad oggetto la richiesta di pagamento degli oneri di progettazione per complessivi €. 123.000,00 nei confronti della odierna appellata, le parti transigevano la causa con il pagamento a saldo da parte di quest'ultima, banco judicis, dell'importo di €. 47.000,00 oltre oneri fiscali, essendo stato già versato in precedenza l'importo di circa €. 74.000,00. Tuttavia, sempre la
[...] proponeva un secondo giudizio, (questa volta, un giudizio Pt_1 sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), nel prosieguo precisato, innanzi al Tribunale di Napoli (R.G. n°1417/2012, XI sez. civ), che aveva ad oggetto un ulteriore credito vantato dalla medesima società, in ragione del medesimo incarico di redazione del progetto esecutivo ricevuto dalla Per finire, introduceva ancora un terzo giudizio, CP_2 come nel prosieguo precisato, al fine di ottenere ulteriori importi sempre in relazione al medesimo rapporto contrattuale, pari ad €. 221.726,02, così divisi: €. 56.726,66 per l'ulteriore attività progettuale svolta, €. 164.999,36, come da parcella redatta secondo le tariffe ordinarie degli architetti. Il secondo e il terzo giudizio, (riuniti), venivano definiti con la sentenza n°7087/2016 del Tribunale di Napoli, oggi gravata dalla
[...]
Tanto premesso, occorre evidenziare come, contrariamente a Pt_1 quanto asserito dalla difesa appellante, la giurisprudenza della Suprema Corte non sia del tutto pacifica sul punto, atteso che ancora in recentissime decisioni si è espressa confermando la inammissibilità/improponibilità dell'azione come decretata dal Tribunale di Napoli nel caso di specie, (c.f.r., ad es., Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 9 settembre – 21 ottobre 2015, n°21318, Diritto & Giustizia 2015, secondo cui: “In tema di risarcimento dei danni da
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responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale” L'unicità del rapporto da cui scaturiva la pretesa fatta valere era, quindi, la condizione minima richiesta per sanzionare
“comportamenti non corretti”. Il principio, che si trova affermato in numerose decisioni, (c.f.r. anche Cass. n°7195/2015), è sempre lo stesso: il frazionamento del credito, derivante da un unico rapporto obbligatorio, in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, non deve considerarsi consentito in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione “aggravativa” della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nella eventuale fase dell'azione giudiziaria per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo. D'altro canto, la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n°14374/2012, citata dalla difesa appellante, (alla pag. 7 dell'appello), non sembra nella fattispecie del tutto conferente. L'oggetto relativo, infatti, riguardava il caso di “un avvocato che impugnava innanzi alla Corte di Cassazione la decisione del CNF che confermava la sanzione disciplinare comminata dall'ordine professionale di appartenenza per la violazione dei doveri di dignità, decoro, probità ed indipendenza, tra le altre cose, per aver esercitato l'attività professionale in forma societaria non consentita o in ogni caso per aver favorito la commistione di interessi tra il proprio studio legale
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e una società di consulenza in materia di recupero crediti”. Vale a dire tutt'altro. Per contro, anche più di recente, la S.C., nel pronunciarsi sul delicato problema del c.d. divieto di frazionamento della domanda e, soprattutto, sugli aspetti processuali connessi all'applicazione del divieto stesso, ha avuto modo di statuire: “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria tra le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti” (Cassazione civile, sez. II, 19/10/2021, n°28847, Diritto & Giustizia 2021; v. pure Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n°21742, Redazione Giuffrè 2022, 106: “Il divieto di frazionamento del credito coinvolge anche le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito che oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale”; che ricalca Cassazione civile, sez. un., 16/02/2017, n°4090, Giustizia Civile Massimario 2017, rv 643111-01; Guida al diritto 2017, 11, 58; Diritto & Giustizia 2017:
“Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche,
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in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”; vedi anche Sezioni Unite: Cass. Civ., sez. UU, del 15/11/2007, n°23726). D'altronde, “Il divieto di frazionamento del credito derivante da un unico rapporto obbligatorio in più domande giurisdizionali, con conseguente abuso dello strumento processuale e improponibilità delle domande successive alla prima, non opera laddove il creditore riesca a dimostrare un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Corte appello Bologna, sez. III, 16/01/2024, n°88, Redazione Giuffrè 2024, 67). Interesse di cui non si può dire che l'appellante abbia, né prima né dopo, fornito appagante dimostrazione. Il secondo motivo della impugnazione principale muove dalla deprecata assenza di indagine giudiziale sul contenuto delle domande, che sarebbe stato diverso rispetto a quello oggetto della citata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, (Cass. SS.UU. 23726/2007), sul divieto di parcellizzazione. Deve denotarsi in relazione alla doglianza come sia indifferente che la pretesa creditoria parcellizzata riguardi singole fatture emesse per una prestazione unitaria oppure, come nel caso di specie, il corrispettivo di un'unica prestazione professionale richiesto in maniera per l'appunto frazionata mediante l'instaurazione di ben tre distinti giudizi: tanto più a fronte del riconoscimento esplicito fatto da essa appellante, (a pagina 9 dell'atto di appello), della pregressa sua conoscenza di tanto già prima dell'inizio del giudizio, tanto da avere
“consapevolmente” diviso la pretesa creditoria in distinti giudizi, pur non sussistendo alcuna motivazione logico-giuridica dell'operato
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frazionamento. Ma la questione era, ed è, legata alla tematica del giudicato e dei principi del c.d. dedotto e deducibile che, in varie decisioni, erano stati addotti per declinare in direzione della improponibilità od inammissibilità della domanda c.d. frazionata. In tale ottica non va dimenticato che la società appellante aveva già proposto un primo giudizio, definito in via bonaria, con offerta banco judicis, dichiarando di non aver altro a pretendere. Al divieto del ne bis in idem aveva fatto esplicito riferimento, ad esempio, il Tribunale di Roma, 2a Sezione Civile, n°382/2009, che nel dichiarare la improponibilità della domanda relativa al pagamento di alcune prestazioni accessorie (premio supplementare) per la macellazione di alcuni bovini effettuate tutte nel 2000 e per cui la parte aveva avuto soddisfazione in altro giudizio ottenendo sentenza favorevole, aveva chiarito come la pretesa azionata nella causa si ponesse in contrasto con i principi suindicati, sostanziandosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Allo stesso concetto del deducibile si era ispirata altra giurisprudenza di merito che, in linea con la precedente, aveva precisato: “È contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e si risolve in abuso del processo, ostativo all'esame della domanda, il frazionamento giudiziale contestuale o sequenziale di un credito unitario. Tale principio riguarda anche il caso della parcellizzazione non contestuale, ma sequenziale, di una domanda giudiziale diretta alla soddisfazione di una pretesa creditoria unitaria. Non è chi non veda, però, che il nuovo divieto di frazionamento giudiziale di un credito unitario, imponendo al creditore di agire uno actu per la soddisfazione dell'intera pretesa creditoria, in relazione a tutte le sue componenti, ivi compresi quindi i suoi accessori, interessi ed eventuale maggior danno, nel caso dei crediti di valuta, in ordine all'intero arco di tempo in cui possono essere dovuti, fa sì che tutto ciò rientri necessariamente nel c.d. deducibile. Conseguentemente, ogniqualvolta si formi la res judicata in ordine ad una qualsiasi parte di tale pretesa creditoria globale, al creditore è precluso agire nuovamente per la soddisfazione di altra
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porzione di quella pretesa, per il giudicato ostativo, prima ancora che per il divieto di frazionamento giudiziale” (Tribunale Bari, sez. I, 24/07/2012, n°2639, Giurisprudenzabarese.it 2013). Ne deriva invariabilmente che una domanda concernente pretese creditorie sicuramente deducibili con la prima azione giudiziaria deve ritenersi preclusa in una rinnovata prospettiva del concetto “deducibile” imposta dai canoni di “correttezza e buona fede” e del “giusto processo”. Con il terzo ed ultimo motivo di appello la difesa della ha Parte_1 postulato la imputabilità dei crediti azionati a prestazioni diverse e quindi la non assimilabilità degli stessi, così da poter essere ricondotti ad un unicum indebitamente frazionato. Ebbene, l'excursus dei due distinti giudizi di primo grado e la disamina della intera vicenda processuale in cui si era inserito anche quello primariamente introdotto e concluso in via transattiva avevano attestato, ed attestano, la inconsistenza anche di tale assunto impugnatorio. In sostanza la proponeva tre Parte_1 distinti giudizi relativamente al medesimo rapporto contrattuale tra le parti in causa e sempre in relazione all'attività di progettazione esecutiva. In particolare, dopo un primo giudizio, (incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, XI sezione civile), definito con transazione, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (secondo giudizio), notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 20.3.2012, la Parte_1 ricorreva innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo l'accoglimento, in contraddittorio con la delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “1) Accertata in maniera sommaria l'esistenza del diritto della società ricorrente ex art. 2229 e ss c.c. alla corresponsione della somma pari ad €. 31.459,60 … nonché gli interessi legali ai sensi del D. Lgs 231/02 dal 14.05.2009 e fino all'effettivo soddisfo, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 702 ter c.p.c. nei confronti della …; 2) Condannare la Controparte_2 Controparte_5
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente
[...] procedimento, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”. La causa veniva iscritta al n. R.G. 1417/2012 ed assegnata al Giudice Unico della XI sezione civile del Tribunale di Napoli. La provvedeva CP_2 tempestivamente a costituirsi in giudizio a mezzo di apposita memoria
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difensiva con domanda riconvenzionale e chiedeva l'accoglimento, di contro, delle seguenti testuali conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per mancanza dei requisiti di cui all'art. 702 bis ed art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c., come meglio esposto in narrativa;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità della domanda attorea, come meglio esplicitato in narrativa;
3) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda spiegata da controparte e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_2 ad ottenere il pagamento nei confronti della della
[...] Pt_1 somma di €. 42.846,84, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, dalla data di maturazione al saldo effettivo e, per l'effetto, voglia condannare la al pagamento della complessiva somma di €. Pt_1
42.846,84, oltre interessi moratori ex D. lgs. 231/2002, dalla data di maturazione al saldo effettivo;
4) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale formulata dalla , Pt_1 voglia il Giudice disporre la compensazione del credito rivendicato dalla
, pari ad €. 31.459,60, con il maggior credito, pari ad €. Pt_1
42.846,84, da riconoscersi in favore della Controparte_2 con conseguente condanna della convenuta - in riconvenzionale
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Pt_1 della differenza pari ad [€. 42.846,84 - €. 31.459,60] €. 11.387,24, oltre interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
5) il tutto, con condanna della al pagamento Pt_1 delle spese e competenze del presente giudizio, oltre CPA e IVA come per legge”. Il Giudice, rilevato che il giudizio aveva aspetti di complessità che non ne consentivano la trattazione e definizione nelle forme semplificate di cui all'art. 702 bis c.p.c., disponeva il passaggio dal rito sommario di cognizione al rito ordinario. La difesa della provvedeva CP_2 Parte al deposito della memoria I e II termine, mentre la si limitava al deposito della sola memoria III termine art. 183 c.p.c.. Il Giudice, quindi, ammetteva la prova testi articolata dalla convenuta autorizzando CP_2 la controparte alla richiesta di prova contraria. Acquisita la prova orale lo stesso giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Nelle more, con successivo atto di citazione, (terzo giudizio), notificato in data 24.9.2013, la citava ancora in giudizio la Parte_1 [...]
sempre innanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della nei confronti della Parte_1 al compenso per l'attività professionale Controparte_2 svolta ex art. 2233 c.c. per l'importo complessivo … di €. 221.726,02, così divisi: €. 56.726,66 per l'ulteriore attività progettuale svolta, €. 164.999,36, come da parcella redatta secondo le tariffe ordinarie degli architetti o nella diversa misura che il G.U. dovrà ritenere congrua;
2) Per l'effetto dell'accertamento di cui al punto precedente, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento nei confronti della in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, dell'importo di €. 221.726,02, oltre interessi e rivalutazione a far data dall'emissione della parcella fino all'effettivo soddisfo o nella diversa misura che il G.U. dovrà ritenere congrua;
3) in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali 12,50% nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione”. Detta terza causa, (seconda considerando solo quelle pendenti), veniva iscritta al n. R.G. 26633/2013 ed assegnata al G. U. della XI sez. civ. del Tribunale di Napoli. Si costituiva tempestivamente a mezzo di comparsa di costituzione e risposta la la quale Controparte_2 impugnava e contestava integralmente la domanda attorea e – nel rilevare in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della CP_2 in quanto citata “in proprio” e non come capogruppo dell'ATI –
[...] chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata. Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.. Parte attrice provvedeva, quindi, al deposito delle memorie I e II termine, mentre la convenuta depositava la memoria II termine con CP_2 ulteriore documentazione probante e poi la memoria di replica III termine. All'esito della discussione – a fronte della circostanziata opposizione di parte convenuta sia alle richieste istruttorie formulate dall'attrice sia della richiesta di CTU – il giudice non ammetteva la prova
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testimoniale articolata dall'attrice e dalla convenuta, riteneva superfluo ed inammissibile l'interrogatorio formale richiesto sempre dall'attrice, non necessaria per la decisione la chiesta CTU. Quindi, in considerazione della eccepita connessione oggettiva con la causa RG. n°1417/2012 già pendente, rilevato il medesimo stato dei procedimenti, rimetteva il proprio al Presidente della XI sezione per la eventuale riassegnazione al fine della riunione dei giudizi, cosa a cui provvedeva in via preliminare l'autore della qui impugnata sentenza riservando la decisione dopo aver concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il ripercorso iter processuale, come si vede, evidenzia senza possibilità di equivoci la innegabile unitarietà della vicenda fattuale in cui si sono inscritte le diverse azioni creditorie intentate dall'appellante. Perspicuamente, dunque, il giudice a quo, sottolineati i tratti e le connotazioni dell'appalto c.d. integrato, aveva osservato: “… non è dato comprendere il motivo per cui, se l'accordo concluso dall'attrice con la convenuta comprendeva non solo la redazione della progettazione esecutiva ma anche la realizzazione del piano per il coordinamento della sicurezza, …, la non abbia CP_6 provveduto a chiedere il pagamento del compenso per tale ulteriore attività negoziale già all'atto della proposizione dei due precedenti giudizi sommari incardinando a tal fine una terza lite. …. Come i precedenti giudizi anche quello introdotto con atto di citazione ha dunque ad oggetto il corrispettivo spettante per la redazione del progetto esecutivo relativo all'appalto integrato stavolta quantificato non già in base agli stanziamenti effettuati dell'amministrazione appaltante bensì in base alle tariffe professionali a giustificazione della maggior pretesa economica formulata”. E da ciò la ineccepibile applicazione del principio giurisprudenziale sanzionante la infrazionabilità del credito unitario in plurime richieste giudiziali di adempimento contestuali o scaglionate nel tempo, principio per il quale “le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. …. La violazione dell'enunciato
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divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti” (Cassazione civile, sez. II, 22/06/2021, n°17813, Diritto & Giustizia 2021; Guida al diritto 2021, 29). Il carattere del tutto pregiudiziale della decretata, e qui confermata, improponibilità delle domande già intentate dall'appellante ne preclude e rende assolutamente ultroneo ogni vaglio di fondatezza nel merito. Ma il discorso, a ben vedere, vale anche con riferimento al merito della domanda riconvenzionale a suo tempo proposta dalla società appellata e il cui glissato accertamento di merito ha indotto la stessa alla proposizione dell'appello incidentale. Quest'ultimo non può seguire sorte diversa da quella toccata alla impugnazione principale. Il giudice di prime cure, sulla predetta riconvenzionale, aveva affermato: “la definizione della lite in base a tale questione pregiudiziale esime dal prendere in esame la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_2 per l'ipotesi di esame nel merito della pretesa avversaria”.
[...]
Ebbene, la portata della statuizione era, e rimane, tale da precludere ogni affrontamento del merito, non essendo ciò reso possibile neppure dalla impugnazione congegnata in via incidentale. La stessa, facendo attenzione, non investe, e non avrebbe potuto farlo certo con successo, la estensione alla già proposta domanda riconvenzionale della proclamata interdizione circa l'apprezzamento del fondamento delle sue ragioni di merito, stante il tenore della pronuncia, resa unicamente in rito, quanto piuttosto la sequela che lo stesso giudice aveva inteso dare al riportato enunciato spiegando, ma solo “ad abundantiam”, giusta quanto da lui stesso chiarito, “… come la redazione di rilievi topografici riproduttivi dello stato dei luoghi non – rientrasse – nell'attività di progettazione stradale ma la – precedesse – sicché, in difetto di prova dell'esistenza di una pattuizione negoziale in forza della quale il progettista doveva farsene carco, la s.r.l. AKEI non – avrebbe potuto – pretendere di riversarne il costo sull'attrice né di portare lo stesso a
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deconto della somma dovuta alla per l'attività progettuale”. Parte_1
Si tratta, è evidente, di un mero obiter dictum, non suscettibile in quanto tale di alcuna autonoma impugnazione. In tema può considerarsi, ad esempio, come sia “inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure” (Cassazione civile, sez. VI, 11/03/2022, n°7995, Giustizia Civile Massimario 2022, rv 664430 – 01; che riprende Cassazione civile, sez. VI, 18/12/2017, n°30354, Giustizia Civile Massimario 2018, rv 647172-01; sulla stessa scia Cassazione civile, sez. un., 30/10/2013, n°24469, Giustizia Civile Massimario 2013, rv 627991: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto. …”; ed ancora Cassazione civile, sez. I, 01/03/2012, n°3229, Giustizia Civile Massimario 2012, 3, 252; Diritto & Giustizia 2012). Le spese del grado, stante la reciproca soccombenza, possono integralmente compensarsi tra le parti. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla
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norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_1 della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con citazione del 12.10.16, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima con comparsa di costituzione e risposta del 4.1.17, così provvede:
1°) Rigetta sia l'appello principale che quello incidentale;
2°) Compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento sia dell'appellante che dell'appellata alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.11.24. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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